CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.05

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, rammenta che il collega Colletti, nella seduta dell'11 novembre scorso, aveva manifestato perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso provvedimento, dove è previsto che i candidati possano portare per le prove d'esame esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato. Al riguardo, ritenendo di non accogliere i rilievi espressi dal collega, evidenzia che la norma ha lo scopo di scongiurare il rischio che siano introdotti, nella forma di copie Pag. 26o fotocopie, testi non ammessi. Ritiene, invece, che possa essere accolta l'osservazione, dello stesso collega Colletti, relativa alla necessità di prevedere che, in caso di valutazione negativa del candidato, nel processo verbale se debba dare conto attraverso una adeguata motivazione. Quanto ai rilievi formulati dal collega Dambruoso nella seduta del 17 novembre scorso, ritiene condivisibile la richiesta di inserire, all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, la previsione dell'obbligo per i consigli dell'ordine di consentire l'iscrizione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione attraverso la posta elettronica certificata. Non ritiene, invece, di poter accogliere i rilievi relativi all'articolo 5, comma 5, dal momento che le disposizioni comunque prevede che la commissione e le sottocommissioni distrettuali procedano alla correzione di tutti gli elaborati nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Osserva, infatti, come nello schema di decreto non possa essere inserita una disposizione che preveda un tempo minimo di correzione per ciascun elaborato, né che dello stesso si possa dare conto nel relativo processo verbale. Parimenti, non ritiene condivisibili i rilievi riferiti all'articolo 7, comma 1, dal momento che l'eventuale introduzione nel data base anche delle risposte idonee ad una valutazione positiva dei candidati determinerebbe, di fatto, il concreto rischio di esporre gli esaminandi ad un giudizio eccessivamente discrezionale delle commissioni esaminatrici, ove le risposte rese, seppur soddisfacenti, fossero non del tutto conformi a quelle preventivamente inserite del predetto data base.
  Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione e con alcune condizioni (vedi allegato 1).

  Alessia MORANI (PD) stigmatizza fortemente il fatto che non sia consentito, nel corso dello svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato per l'abilitazione dell'esercizio della professione forense, l'utilizzo, da parte dei candidati, dei codici commentati, sottolineando come tale limitazione non tenga conto che i codici commentati con la giurisprudenza sono degli ordinari strumenti di lavoro per gli avvocati.

  Franco VAZIO (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dalla collega Morani, sottolinea che il candidato, prima dell'esame di abilitazione, è chiamato a svolgere un periodo di praticantato, il cui obiettivo non è certamente lo studio e la conoscenza della giurisprudenza prevalente e consolidata. Sottolinea, infatti, che all'avvocato viene richiesto di svolgere il mandato con professionalità, non dovendo lo stesso, nell'elaborazione degli atti, necessariamente aderire alla prevalente giurisprudenza, che, per altro, può subire frequenti e notevoli mutamenti nel corso degli anni. Nel ricordare che il nostro non è un sistema di Common law, nel quale le sentenze costituiscono precedenti insuperabili, osserva l'impostazione dello schema di decreto in discussione, che prevede che il candidato debba dimostrare la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali, di fatto, sembra presupporre la frequenza di studi e di scuole non prevista dalla legge di delega n. 247 del 2012. Evidenzia, in fine, che la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali non è prevista quale requisito necessario dalla suddetta legge.

   Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che l'articolo 46, comma 7, della legge n. 247 del 2012 dispone che le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense si svolgano con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Osserva, quindi, che la Commissione, in questa sede, non può procedere alla modifica della richiamata disposizione, essendo chiamata ad esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto ministeriale attuativo della delega. Quanto alle modalità di valutazione delle prove scritte ed orali, richiama l'attenzione sul fatto che il medesimo articolo 46, al comma 7, prevede che i candidati debbano Pag. 27dare dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Al riguardo, ritiene tale impostazione del tutto condivisibile, dal momento che i professionisti, nell'esercizio della loro attività, non possono prescindere dalla conoscenza dei principali orientamenti giurisprudenziali.

  Andrea COLLETTI (M5S), rileva, preliminarmente, la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 46, comma 7, della legge n. 247 del 2012, ritenendo che nel corso dello svolgimento delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense debba essere consentito ai candidati l'utilizzo dei codici annotati con la giurisprudenza. Quanto alla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, ribadisce le osservazioni già formulate in merito all'articolo 4, comma 2, ritenendo opportuno procedere, nel corso dello svolgimento delle prove scritte, anziché alla dettatura della traccia del tema, alla stampa e alla distribuzione della stessa ai candidati.

  Franco VAZIO (PD) rileva l'opportunità, prima che la Commissione proceda all'espressione del parere di competenza, di avviare una approfondita riflessione in ordine alle questioni evidenziate nel corso del dibattito.

   Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
C. 2892 Molteni e C. 3384 Marotta.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, prima di svolgere la relazione sulle proposte di legge abbinate ritiene opportuno ricordare che la proposta di legge C. 2892 a sua firma è stata iscritta nel calendario dei lavori della Commissione in quota opposizione su richiesta del gruppo della Lega Nord e Autonomie. Ritiene che tale precisazione sia necessaria considerato che a tale proposta di legge è stata abbinata la proposta di legge C. 3384, presentata dal deputato Antonio Marotta, appartenente ad un gruppo di maggioranza, il quale peraltro è stato nominato correlatore dei due provvedimenti.

  Donatella FERRANTI, presidente, assicura l'onorevole Molteni che ai fini della quota opposizione e delle conseguenze regolamentari che ne derivano, è del tutto irrilevante la circostanza che alla proposta di legge del gruppo della Lega Nord e Autonomie sia stata abbinata una proposta di legge presentata da un deputato della maggioranza e che un deputato sempre di maggioranza sia correlatore dei due provvedimenti.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, dopo aver ringraziato la Presidente del chiarimento, rileva che le proposte di legge all'esame della Commissione, che constano di un unico articolo, recano modifiche all'articolo 52 del codice penale, in materia di legittima difesa.
  In particolare, sottolinea che la proposta di legge C. 2892, come si evince dalla relazione illustrativa, è stata presentata dal gruppo della Lega a seguito dei noti recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e a rapine presso attività commerciali quali la rivendita di tabacchi, di Pag. 28prodotti petroliferi o di preziosi, che impongono al legislatore di verificare che il nostro ordinamento sia adeguato per contrastare e prevenire tali fenomeni. Uno degli strumenti di tutela dei cittadini è proprio la legittima difesa. Alla luce di questi recenti fatti, l'istituto della legittima difesa ha presentato alcune lacune che finiscono di ripercuotersi negativamente sui cittadini che difendono la loro vita o propri beni.
  In ragione di tale motivazione, prima di passare alla disamina dei contenuti della predetta proposta di legge, ritiene opportuno procedere, preliminarmente, ad una sintetica illustrazione del quadro normativo di riferimento e della relativa giurisprudenza. Al riguardo, rammenta che l'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, entro determinati limiti, una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza (vim vi repellere licet).
  Come stabilito dal primo comma del richiamato articolo 52, ricorda che i requisiti della legittima difesa appaiono quindi: l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.
  Segnala che il secondo e terzo comma dell'articolo 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006 che ha introdotto la cd. legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata). Mediante il riferimento all'articolo 614 codice penale (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma), oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui». In relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante, il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita) e deve sussistere il pericolo di aggressione. Fa presente che, in presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una sorta di presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa. La scriminante prevista dalla legge n. 59 del 2006 è apparsa, a parte della dottrina, caratterizzata da autonomia rispetto all'ipotesi base del primo comma dell'articolo 52, risultando la scriminante da legittima difesa domiciliare assimilata a quella dell'uso legittimo delle armi (articolo 53 codice penale); autonomia che si sostanzia nella deroga alla disciplina generale sulla legittima difesa prevista dalla presunzione di proporzionalità. La corrente di pensiero maggioritaria ritiene, invece, l'ipotesi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, codice penale, una ipotesi speciale di legittima difesa con la conseguenza che, per la sussistenza della scriminante, devono ricorrere gli altri requisiti di liceità di cui al comma 1 dello stesso articolo 52.
  Quanto alla giurisprudenza successiva alla riforma del 2006, segnala che la stessa ha, in definitiva, dimostrato come la presunzione legale introdotta per la violazione di domicilio non sia stata in grado di superare i rigorosi limiti di liceità della legittima difesa previsti dall'articolo 52, primo comma, del codice penale. Tale presunzione, secondo giurisprudenza consolidata, incidendo solo sul requisito della proporzione, non fa venir meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti, il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità, ed inevitabilità, della reazione difensiva a mezzo delle armi. Come previsto dall'articolo 52, secondo comma, del codice penale, nell'ipotesi in cui l'aggredito agisca per difendere beni patrimoniali necessita il duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione. Secondo la giurisprudenza, la non desistenza ha bisogno della persistente attualità dell'aggressione al patrimonio; sostanzialmente, il requisito manca se, ad esempio, il ladro si dia alla fuga abbandonando la refurtiva. Al contrario, non vi è desistenza se il ladro si sia dato alla fuga con la refurtiva Pag. 29(l'aggressione ai beni patrimoniali è, quindi, in corso); in tal caso, di regola, per la sussistenza della legittima difesa manca l'ulteriore requisito del pericolo di aggressione alla vita e all'incolumità del proprietario che solo potrebbe legittimarlo all'uso delle armi. Proprio la legittimità della difesa dei beni patrimoniali è stata oggetto di pronunce che, ferma restando la necessità del doppio citato requisito (non desistenza e pericolo di aggressione), ha sempre valutato rigorosamente anche la presunzione del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa di cui al secondo comma dell'articolo 52. Importanza dirimente continua ad avere, ai fini del giudizio di proporzione, il confronto tra il bene dell'aggredito (posto in pericolo dall'aggressore) e il bene dell'aggressore (posto in pericolo dalla reazione dell'aggredito). In tale direzione, le posizioni giurisprudenziali (oltre che dottrinarie) in materia appaiono consolidate fin dai primi casi sottoposti al giudizio della Cassazione dopo la riforma del 2006.
  Ricorda che, secondo i giudici di legittimità, anche dopo la novella legislativa del 2006, non viene meno il rapporto di proporzione di cui al primo comma dell'articolo 52 codice penale e si concretizza l'esimente quando l'uso di un'arma ha come fine ultimo quello di «difendere la propria o altrui incolumità», ovvero «i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione» (Cass. sentenza n. 32282 del 29 settembre 2006). Per la Cassazione, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, per integrare la scriminante della legittima difesa, deve essere vagliato secondo il criterio della proporzione di cui al primo comma articolo 52 codice penale e tale valutazione deve pur sempre operare in relazione alla situazione concreta sussistente nel momento in cui si faccia uso dell'arma. Analoghe posizioni sono state confermate più recentemente: la Cassazione, con la sentenza n. 28802 del 3 luglio 2014, ha ritenuto che, anche la presunzione legale di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare non potrà giustificare l'uccisione con uso legittimo delle armi di un ladro introdottosi in casa quando sia messo in pericolo soltanto un bene patrimoniale dell'aggredito (anche nel caso in oggetto, il proprietario, dopo aver sorpreso il ladro in casa, gli aveva sparato dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura).
  Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 52 del codice penale appaiono, pertanto, del tutto insufficienti a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiedono, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa. Esse, infatti, anche alla luce della richiamata interpretazione giurisprudenziale, si sono tradotte nella sostanziale inapplicabilità dell'esimente in esame, finendo, di fatto, con il giovare agli aggressori e penalizzare invece i soggetti aggrediti, che non sempre sono nelle condizioni di poter effettivamente valutare i potenziali connotati offensivi della condotta criminosa.
  Ciò premesso, nel passare all'esame dei provvedimenti in discussione, fa presente che la proposta di legge A.C. 2892, sulla falsariga di un'analoga previsione del codice penale francese, introduce una nuova presunzione legale in materia di legittima difesa domiciliare.
  In particolare, osserva che la causa di non punibilità dell'articolo 52 ricorre quando l'aggredito compie atti volti a respingere l'ingresso (in una abitazione privata o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale) mediante effrazione o contro la volontà del proprietario con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite. I requisiti sulla cui base opera la presunzione legale riguardano quindi: le modalità del tentativo di ingresso abusivo (con effrazione o comunque con violenza o minaccia di uso di armi o contro la volontà del proprietario); il necessario travisamento dell'imputato o la circostanza che l'ingresso abusivo sia tentato da due o più persone. Oltre che per i citati specifici requisiti, la presunzione legale in esame si caratterizza, rispetto a quella introdotta Pag. 30dalla legge 59 del 2006, per il mancato riferimento all'uso legittimo delle armi legittimamente detenute e, soprattutto, per il mancato, esplicito riferimento al rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa.
  Conclusivamente, auspica il contributo costruttivo di tutte le forze politiche, al fine di adottare i necessari correttivi alle disposizioni introdotte nel 2006, che, allo stato, appaiono inadeguate a far fronte all'incremento del tasso di criminalità che si è registrato negli ultimi anni. Al riguardo, evidenzia come il tema relativo alla cosiddetta «legittima difesa domiciliare» debba essere affrontato, prima ancora che in termini squisitamente politici o sull'onda dell'emotività suscitata dai più recenti fatti di cronaca, soprattutto sotto un profilo tecnico-giuridico. Sottolinea che, infatti, l'obiettivo della sua proposta di legge non è quello di legittimare una logica da autentico «Far West», bensì quello di garantire un'adeguata tutela ai cittadini a fronte di un'insufficiente risposta da parte dello Stato. Rileva, infine, la necessità che sui contenuti dei provvedimenti in discussione, sia avviato dalla Commissione un articolato ciclo di audizioni, allo scopo di acquisire il contributo di esperti della materia.

  Antonio MAROTTA (AP), relatore, osserva, preliminarmente, come l'obiettivo delle proposte di legge in discussione non certamente quello di «armare» i cittadini, ma di prevedere significative modifiche, in senso migliorativo, alle disposizioni introdotte a seguito della riforma del 2006. In particolare, rileva come la proposta di legge C. 3384, nel modificare l'articolo 52 del codice penale, è volta a chiarire i limiti di esigibilità, in concreto, del principio di proporzionalità della difesa alla offesa ingiusta, stabilendo che dello stesso non debba tenersi conto nei casi in cui l'offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa.
  In particolare, precisa come, a tale riguardo, la prospettata modifica dell'articolo 52 del codice penale riguarderebbe le ipotesi in cui, per circostanze concrete di imprevedibilità delle condotte offensive o per condizioni obiettive di minorata difesa (come nel caso di introduzione notturna nel proprio domicilio in condizioni di scarsa visibilità) il soggetto offeso non si trovi nelle condizioni di valutare l'effettiva potenzialità offensiva della condotta che è costretto a fronteggiare.

  Donatella FERRANTI, presidente, concorda in merito alla necessità di procedere ad un ciclo di audizioni sulla materia oggetto dei provvedimenti in discussione, secondo modalità che saranno definite in un successivo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.50 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.

5-06653 Camani: Sui ricorsi contro le decisioni di diniego alle domande di protezione internazionale.

  Il Viceministro Costa risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Vanessa CAMANI (PD), nel dichiararsi soddisfatta della risposta ricevuta dal rappresentate del Governo, esprime particolare apprezzamento per l'avvenuta introduzione, nell'ambito del decreto legge Pag. 31n. 83 del 2015, di una specifica disposizione volta a prevedere la predisposizione da parte del Consiglio superiore della magistratura di un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali, diretto a fronteggiare l'incremento del numero dei procedimenti giurisdizionali connessi alle richieste di accesso a regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti. Esprime, parimenti, apprezzamento per l'avvio di sistemi di digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali, volto a conferire agli stessi maggiore efficienza e rapidità. Sottolinea, in fine, l'importanza, soprattutto nell'attuale contesto storico ed internazionale, di dotare gli uffici giudiziari degli strumenti organizzativi necessari al potenziamento dell'attività istruttoria ed investigativa.

5-06648 Tripiedi: Sull'utilizzo dell'immobile ove aveva sede il tribunale di Desio.

  Il Viceministro Costa risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Davide TRIPIEDI (M5S), nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, della quale si dichiara non soddisfatto, richiama l'attenzione sulla necessità di adottare urgenti misure in relazione alla grave problematica prospettata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione. Auspica, pertanto, che un'adeguata soluzione possa individuarsi nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
Atto n. 203.

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