CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2015
543.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 e abbinate, recante disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore e, quindi, alla discussione congiunta delle risoluzioni all'ordine del giorno.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Nuovo testo unificato C. 1454 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, il nuovo testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti, delle proposte di legge C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia C. 3220 Borghese, recante disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
  Illustra l'articolo 1, il quale indica le finalità dell'intervento legislativo, che intende promuovere il diritto all'informazione Pag. 97dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, che dispone l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili istituendo, al comma 1, un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.
  In base al comma 2 i codici identificativi indicati al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono essere apposti sul singolo prodotto.
  In tale ambito, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la previsione secondo cui tali codici devono contenere riferimenti, riscontrabili anche online, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.
  Il comma 3 demanda a un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori, il compito di stabilire, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale:
   a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;
   b) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

  Con riferimento ad altri ambiti che possono interessare i profili di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 3, il quale prevede un sistema di agevolazioni creditizie per l'introduzione dei sistemi di tracciabilità.
  A tale riguardo, il comma 1 stabilisce che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 ha introdotto un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
  Il meccanismo prevede finanziamenti agevolati concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario: a tal fine presso Cassa depositi e prestiti viene costituito un plafond che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei suddetti finanziamenti.
  I finanziamenti agevolati, che possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura massima dell'80 per cento del loro ammontare, hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. L'importo massimo Pag. 98dei finanziamenti è di 2,5 miliardi di euro, successivamente incrementato fino al limite massimo di 5 miliardi di euro. In tale contesto il citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 prevede inoltre, al comma 4, l'erogazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un contributo rapportato agli interessi sui finanziamenti agevolati.
  L'articolo 3 del nuovo testo unificato, al comma 2, specifica che i soggetti destinatari delle misure agevolative di cui al comma 1 possono essere:
   a) le micro, piccole e medie imprese: a tale riguardo rammenta che una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro, mentre una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; mentre viene definita come microimpresa un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
   b) i distretti produttivi: a tale riguardo rammenta che i distretti produttivi sono libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale;
   c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete;
   d) le imprese start-up innovative.

  Ai sensi del comma 3, le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», mentre il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni.
  Il comma 5 dispone che le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535.
  Illustra quindi l'articolo 4, il quale contiene la disciplina sanzionatoria, prevedendo che, in caso di false informazioni recate dai codici non replicabili previsti dal provvedimento, si applica l'articolo 517 del codice penale, il quale disciplina il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, stabilendo che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
  L'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento, che ritiene possa essere votata nella seduta di domani.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

  La seduta termina alle 14.05.

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RISOLUZIONI

  Mercoledì 18 novembre 2015 — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.05.

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.
7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 novembre scorso.

  Michele PELILLO (PD) chiede che la discussione congiunta sulle risoluzioni sia rinviata a una seduta da convocarsi nel corso della prossima settimana, al fine di svolgere taluni approfondimenti sul tema posto dagli atti di indirizzo.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene di poter accogliere la richiesta del deputato Pelillo, a condizione che nel corso nella prossima settimana la Commissione si esprima con un voto sulle risoluzioni in discussione, senza ulteriori rinvii. Sottolinea infatti come la politica, e segnatamente la Commissione Finanze, debbano assumersi la responsabilità di esprimere il proprio indirizzo politico sulla delicata materia oggetto delle risoluzioni.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) accede all'ipotesi di rinviare la discussione congiunta delle risoluzioni.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

  La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.