CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2015
542.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 27

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.10

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
Atto n. 203.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che disciplinano le modalità di accertamento dell'esercizio della professione forense, manifesta perplessità in merito a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dove si richiede l'uso di locali e di almeno una utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale. Al riguardo, osserva che il predetto requisito potrebbe, di fatto, ostacolare l'esercizio dell'attività professionale di molti avvocati, che attualmente operano presso la propria abitazione.

   Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle Pag. 28procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
Atto n. 205.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, volte a disciplinare le modalità di presentazione delle domande per partecipare agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, osserva come al comma 1, sarebbe necessario prevedere l'obbligo degli ordini professionali di consentire la relativa iscrizione anche in via telematica, attraverso i sistemi di posta elettronica certificata. In riferimento all'articolo 3, che disciplina la formulazione e consegna dei temi delle tre prove scritte, ritiene che, al comma 1, dovrebbe essere introdotta una disposizione nella quale sia previsto l'obbligo del Ministero della Giustizia di predisporre le soluzioni giuridiche corrette per ciascuna prova; ciò, ferma restando la discrezionalità delle commissioni e sottocommissioni distrettuali nella valutazione della qualità della prova sostenuta dal candidato, al fine di eliminare la differenza di giudizi, a suo avviso assurda, riscontrabile tra le commissioni insediate nelle diverse aree del territorio nazionale. Relativamente all'articolo 5, comma 5, dove si prevede che le commissioni e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile, ritiene che dovrebbe essere previsto un termine minimo di esame di ciascuno degli elaborati stessi. Sottolinea, infatti, che sono frequenti i ricorsi presentati davanti ai tribunali amministrativi regionali, nei quali si dimostra che le commissioni impiegano, per la correzione di ciascun elaborato, una media di soli uno o due minuti. In riferimento all'articolo 6, che disciplina lo svolgimento delle prove orali, rileva l'opportunità di prevedere, al comma 4, un numero minimo di domande da sottoporre a ciascun candidato. Infine, con riferimento all'articolo 7, comma 1, che prevede che ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali, entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali, formuli un congruo numero di domande per ciascuna materia di esame, che saranno inserite in un apposito data base, ritiene che dovrebbero essere preventivamente predisposte, e parimenti inserite nel predetto data base, anche le risposte idonee ad una valutazione sufficiente dei candidati.

   Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.20

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare la proposta di legge C.3220 (Sorial ed altri), che interviene in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette «auto blu»), con la Pag. 29finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica. Osserva che l'esigenza di ridurre questi costi è condivisibile, tuttavia occorre fare presente che ha avuto già una risposta in modifiche apportate alla normativa vigente anche nel corso di questa legislatura. Al riguardo, rammenta che le misure già vigenti sono riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, (nonché del relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014), che costituisce l'ultimo di un succedersi di interventi normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 12-14), che regola attualmente la materia. In particolare, segnala che il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che decorrere dal 1o maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT nell'elenco annuale redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità n.196 del 2009, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa Consob, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Sono previste delle eccezioni per le vetture utilizzate: dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa; per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A. e sulla rete delle strade provinciali e comunali; per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. Ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), è conferito il compito di individuare il numero massimo per le auto di servizio «ad uso esclusivo» e per quelle ad «uso non esclusivo» di cui possa disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Per le auto di «servizio ad uso esclusivo» il numero così determinato non può comunque eccedere la soglia di cinque unità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla norma suddetta, ha stabilito che: l'uso esclusivo dell'autovettura è consentito solo al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri, limitatamente al periodo di durata dell'incarico; il numero delle autovetture ad uso non esclusivo è di 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è fino a 50 unità, 2 se i dipendenti sono fino a 200 unità, 3 autovetture se fino a 400 unità, 4 autovetture se il numero di dipendenti è fino a 600 unità ed, infine, 5 autovetture per un numero di dipendenti superiore a 600 unità; le amministrazioni dovranno conseguentemente ridurre il numero delle proprie autovetture mediante dismissione a titolo oneroso, ovvero cedendole gratuitamente alle Onlus che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria; le operazioni di riduzione dovranno essere ultimate nel rispetto di alcune scadenze determinate nel decreto, che vanno da quella dell'11 febbraio 2015 per le amministrazioni che alla data di pubblicazione dello stesso (11 dicembre 2014) utilizzano fino a cinquanta autovetture, a quella del 31 dicembre 2015 per le amministrazioni che ne utilizzino di più di cento.
  Segnala, inoltre, che al fine di rendere più efficace l'azione del contenimento dei costi per le autovetture, una specifica disposizione è intervenuta per sancire espressamente il divieto di acquisto delle stesse. In tal senso, l'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che a decorrere Pag. 30dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1o gennaio 2013) e sino al 31 dicembre 2014, per le amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009, da ultimo su Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227), nonché le Autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB sia imposto il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con esplicita previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012. Tale divieto è stato esteso fino all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 101 del 2013.
  Evidenzia che dall'attuale quadro normativo emerge una reale e concreta attenzione per una politica di riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche. Il rischio è quindi prevedere ulteriori riduzioni che potrebbero non tener conto di esigenze istituzionali che comunque sussistono.
  Nel passare ad illustrare il provvedimento in esame, con riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi di quanto dispone la legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 (elenco da ultimo pubblicato dall'Istituto sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227), di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime. Il comma precisa che le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono «le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali».
  Il comma 2 esclude dalle nuove regole stabilite al comma 1 talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche (servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo).
  Ricorda che la normativa vigente già prevede delle eccezioni alle regole generali.
  Segnala, inoltre, che il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente. A fronte di un divieto assoluto, con alcune eccezioni, non si può non rilevare che il provvedimento non tiene conto di esigenze istituzionali, relative anche ad organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, secondo cui l'autovettura di servizio non rappresenta sicuramente un privilegio ingiustificabile. È del tutto irragionevole immaginare che, ad esempio, non sia prevista in dotazione una autovettura di rappresentanza per il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei ministri.
  Fa presente che i commi 4 e 5 stabiliscono, infine, le relative norme sanzionatorie, costituite: dalla nullità degli atti adottati in violazione della nuova disciplina, qualificati altresì come illecito disciplinare, con applicazione di una sanzione pecuniaria da mille a cinquemila euro, salva l'azione di responsabilità per danno erariale; dall'obbligo di vendere secondo le norme di dismissione dettate dall'articolo 2 della proposta di legge le autovetture acquistate al di fuori dei casi consentiti dalle disposizioni in esame.
  Anche in riferimento a tali disposizioni, ritiene che le norme sanzionatorie non appaiono rispondere a principi tecnico-giuridici, a causa della loro genericità. A suo avviso, in primo luogo, occorrerebbe distinguere la sorte degli atti amministrativi e di quelli privati; in secondo luogo, la sanzione disciplinare non appare disciplinata in maniera consona, non essendo Pag. 31individuati i soggetti destinatari nonché il procedimento applicativo e l'organo competente per l'irrogazione della sanzione.
  In conclusione, ritiene che il presente provvedimento appaia più teso a rappresentare una visione demagogica rispetto a ipotetiche ed irrealistiche soluzioni che ad affrontare e sostenere un reale sforzo per contenere e ridurre la spesa pubblica.
  Alla luce di tali considerazioni formula, pertanto, una proposta di parere contrario (vedi allegato).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI

5-06648 Tripiedi: sull'utilizzo dell'immobile ove aveva sede il tribunale di Desio.

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