CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2015
538.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 53

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.

  La seduta termina alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.
Atto n. 220.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte poi che è stata trasmessa dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR una nota esplicativa del al provvedimento in esame (vedi allegato). I colleghi lo trovano in distribuzione.

  Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, dopo aver ripreso sinteticamente l'illustrazione della seduta di ieri, ne conclude l'esposizione rilevando, in particolare, con riferimento alle 11 nuove classi di concorso richiamate nella seduta di ieri, che queste si sono rese necessarie vista la recente introduzione dei licei musicali e coreutici nonché degli indirizzi di Calzature e Moda e Grafica e Comunicazione. Precisa che solo nel caso della classe «A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera», l'introduzione di una Pag. 54nuova classe di concorso si giustifica non per l'esigenza di adeguamento ai nuovi ordinamenti, bensì alla luce di una presenza sempre più rilevante di alunni alloglotti. Aggiunge che secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento intende anche «consentire l'avvio del prossimo concorso per l'assunzione di docenti che sarà basato su un assetto ordinamentale delle classi di concorso rivisitato e coerente con la finalità, sopra indicata, di assicurare una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e, di conseguenza, una maggiore funzionalità del sistema scolastico. Aggiunge che, infatti, il nuovo concorso per docenti non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso, considerato che: a) le attuali classi di concorso non sono adeguate agli ordinamenti recentemente introdotti e non contemplano alcuni insegnamenti come quelli dei licei musicali e coreutici istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; b) le attuali classi di concorso si riferiscono agli ordinamenti universitari in essere negli anni ’90 e considerano, quali requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, titoli del vecchio ordinamento superati dagli attuali ordinamenti universitari, impedendo ad alcune categorie di laureati (per esempio in scienze politiche e biotecnologie) la partecipazione al concorso; c) le attuali classi di concorso consentono una scarsissima fungibilità di docenti in ragione del numero elevato delle stesse classi. Ciò comporta un incremento e un aggravio delle procedure concorsuali, maggiori difficoltà nell'assorbimento del precariato, oltre ad un notevole incremento dei costi, tutti svantaggi in parte superabili dal loro accorpamento e razionalizzazione».
  Rileva inoltre che, in base alla relazione tecnica, il raggruppamento delle classi di concorso è avvenuto in classi di similarità in modo tale da aumentare il tasso di sostituibilità tra i docenti appartenenti ad una specifica classe di concorso e da ridurre il numero di esuberi.
  Precisa, nel dettaglio, che le classi di concorso si ridurranno da 168 a 114 (di cui 81 elencate della Tabella A e 33 comprese nella Tabella B).
  Osserva quindi che la riduzione del numero di classi di concorso determina, conseguentemente, un aumento nel numero medio di posti per ciascuna di esse e una riduzione della disomogeneità nella loro dimensione. Evidenzia poi che, per effetto di tale accorpamento, la relazione tecnica ipotizza una riduzione complessiva di 224 situazioni di esubero per l'istruzione secondaria. Infatti per l'anno scolastico 2014/2015 si è verificato un esubero per 322 unità nella scuola secondaria di primo grado e un esubero di 7.071 unità di personale, nelle varie classi di concorso. Tale situazione è riconducibile – secondo la relazione tecnica – al fatto che la «frammentazione degli insegnamenti su molte classi di concorso nonché, soprattutto, la presenza di numerose classi di concorso che caratterizzano pochi posti d'organico, determina un ridotto tasso di sostituibilità dei docenti. Precisa altresì che il tasso di sostituibilità è limitato anche dall'ambito unicamente provinciale per la mobilità a richiesta dell'Amministrazione e che tra le conseguenze di tale stato di cose, si ha che una diminuzione del fabbisogno di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna provincia può determinare un eccesso di disponibilità di docenti di ruolo, col conseguente esubero dei relativi docenti. Tale evenienza diviene tanto più probabile quanto più aumenta la percentuale di docenti di ruolo rispetto al totale costituito dal ruolo e dai supplenti». Con riferimento alle tabelle allegate allo schema di regolamento, ricorda che le stesse sono tre. La Tabella A – richiamata dal comma 1 dell'articolo 2 – definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e si articola in 7 colonne. In particolare: la prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi di concorso, oppure la dicitura «nuova», se non vi è confluenza; Pag. 55la seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso; la terza colonna elenca i titoli di accesso di vecchio ordinamento; nella quarta colonna sono individuate le lauree specialistiche; nella quinta colonna sono indicate le lauree magistrali nonché i diplomi accademici di secondo livello; la sesta colonna elenca, laddove previsti, specifici esami per lauree di vecchio ordinamento o specifici crediti formativi universitari per lauree specialistiche o magistrali, nonché, la presenza, eventuale, di altro titolo congiunto; la settima colonna individua gli indirizzi di studi assegnati a ciascuna classe di concorso, nonché, ove del caso, una specifica nota che individua la nuova classe di abilitazione che appartenga al medesimo ambito disciplinare verticale, come previsto dal decreto ministeriale n. 354 del 1998 e, ancora, con apposito asterisco, l'insegnamento eventualmente assegnato in via transitoria ad esaurimento.
  Aggiunge che la Tabella B – richiamata dal comma 2 dell'articolo 2 – definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e si articola in 5 colonne. Più specificamente: la prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi concorso, oppure la dicitura «nuova» se non vi è confluenza; la seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso, nonché, eventualmente, la dizione «Classe di concorso ad esaurimento»; la terza colonna indica i titoli di accesso previsti dalla Tabella C allegata al decreto ministeriale del 1998 e la presenza, eventuale, di altro titolo congiunto; la quarta colonna elenca i titoli di accesso previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 2010; la quinta colonna elenca gli indirizzi di studio e discipline e/o laboratori cui può accedere la classe di concorso, assegnati a ciascuna classe di concorso.
  Ricorda, infine, che la Tabella A/1 – richiamata dal comma 3 dell'articolo 2 – reca una tabella di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso. Resta quindi in attesa di ascoltare i contributi che i colleghi e il Governo vorranno apportare al dibattito sull'importante provvedimento oggi in discussione.

  Milena SANTERINI (PI-CD) deve dare atto al Governo del lavoro «archeologico» realizzato, che ha preso in considerazione una stratificazione amministrativa di molti anni. La razionalizzazione intrapresa con il presente schema di regolamento ha dovuto fare i conti con lo scadimento delle competenze e si è sviluppato su un arco di tempo assai lungo. Rileva, dunque, che forse si sarebbe dovuta svolgere un'attività conoscitiva più estesa, al fine di comprendere in maniera più approfondita i presupposti scientifici che hanno portato all'accorpamento del precedente numero eccessivo di classi di concorso, ascoltando la comunità scientifica. D'altronde, l'emanazione del regolamento de quo in tempi rapidi è necessaria alla luce del prossimo bando di concorso per l'assunzione di docenti. Entrando poi nel merito delle classi di concorso e dei titoli per l'accesso a queste, rileva che emergono alcune incongruenze e inesattezze, le quali andrebbero sanate. Si riferisce, in particolare, alla mancanza della previsione per la classe di concorso 18 della laurea magistrale 50 e per la classe di concorso 19 delle lauree magistrali 50 e 85. Con riferimento, poi, alla nuova classe di concorso A-23 relativa alla lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti), sottolinea che tale innovazione non dovrà portare a suddividere in classi separate coloro che apprendono la lingua italiana, a seconda che siano madrelingua o meno.

  Gianluca VACCA (M5S) contesta il metodo di lavoro prescelto che rischia di essere ancora una volta condizionato dalla fretta. Rileva quindi che un ulteriore approfondimento sul provvedimento in Pag. 56esame si rileva necessario, alla luce di dimenticanze, errori e omissioni che lo caratterizzano, per cui risulta necessario previamente ascoltare soggetti qualificati prima di esprimere un parere. Ricorda che lo stesso MIUR, nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), rileva che non si è proceduto a svolgere le prescritte consultazioni dei molteplici soggetti interessati. Osserva poi che lo stesso Consiglio di Stato ha chiesto al Ministero di integrare elementi i dati forniti con ulteriori elementi informativi, in quanto non erano ben chiari i presupposti che hanno portato alla predisposizione dello schema. Entrando nel merito, rileva preliminarmente che non appare comprensibile a che cosa servano le nuove classi di concorso, considerato che la prossima procedura è riservata a coloro che sono già abilitati con riferimento alle vecchie. Rileva poi che emergono rilevanti aspetti critici sulla classi di concorso di matematica e scienze, come risulta dalle tantissime segnalazioni pervenute dagli interessati, rendendosi problematico l'inserimento di docenti cui si applicano le vecchie classi di concorso insieme a coloro che saranno assunti in base alle nuove classi. Dopo aver ricordato che, tra l'altro, analoghe criticità caratterizzano i titoli per l'accesso ai licei musicali, evidenzia una serie di classi di concorso per le quali non sono previste adeguate equipollenze, sottolineando, in particolare, che nella Tabella A/1 manca la classe di concorso A-25.

  Mara CAROCCI (PD) evidenzia come la revisione delle classi di concorso dovrebbe avere come obiettivo la predisposizione di un modello didattico che non si esaurisce nella lezione frontale e volto – come sostenne Edgar Morin – a costruire teste ben fatte. Nel riconoscersi in diverse delle osservazioni sostenute dalla collega Santerini, rileva come sia necessario tenere conto dell'elaborazione pluridecennale sui saperi fondamentali, sui nuclei epistemologici irrinunciabili che gli studenti devono possedere e che i docenti devono essere in grado di trasmettere, attraverso l'interdisciplinarietà, la contaminazione dei saperi, la didattica cooperativa e laboratoriale. Evidenzia altresì che i tre criteri di fondo su cui lavorare sono la competenza disciplinare dei docenti; l'ampia possibilità di utilizzazione nelle scuole, a salvaguardia delle possibilità lavorative e dell'utilizzazione in meno sedi possibili; e l'ottimizzazione dell'organizzazione scolastica. Osserva inoltre che si deve operare per salvaguardare chi è già abilitato, guardando all'interesse generale della scuola e a quello complessivo dei docenti delle varie classi di concorso, senza favorire l'uno o penalizzare l'altro, possibilmente sanando situazioni sperequative che si sono create nel passato, in particolare a seguito della scuola secondaria di secondo grado. Ritiene quindi che in questo senso si debbano inserire alcuni titoli di accesso mancanti, ad esempio: per la classe di concorso A-05 il diploma di tecnico dell'abbigliamento della moda; per la classe di concorso A-09 il diploma di maturità artistica a indirizzo figurativo; per la classe di concorso A-19 la laurea LM85 in scienze pedagogiche. Aggiunge che si dovrebbe cercare, quindi, di semplificare, contemperando le tre esigenze precedentemente espresse con riferimento, in particolare, alle classi di concorso A-11, concernente le discipline letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale e A-12 relativo alle discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Osserva a quest'ultimo proposito che si potrebbe rafforzare la preparazione disciplinare con la richiesta di un corso annuale di latino, che sarebbe opportuno anche per la classe di concorso A-22, relativo a italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado, che appare necessario all'insegnante di italiano anche se non insegna latino. Sarebbe opportuno ripensare l'unità d'insegnamento delle scienze e della matematica nella scuola secondaria di primo grado, a meno che non si richiedano crediti formativi universitari specifici e consistenti per entrambe le discipline. Cita poi la classe di concorso A-43, relativa alle scienze e tecnologie nautiche per la quale c’è una forte Pag. 57carenza di docenti: bisognerebbe quindi superare in questo ambito la sperequazione fra personale militare e personale civile nell'accesso della predetta classe di concorso. Evidenzia inoltre il rischio che l'istituzione della classe di concorso A-23 relativa alla lingua italiana per discenti di lingua straniera possa diventare il presupposto per la nascita di classi «differenziate» da soli alunni stranieri: l'unico utilizzo didatticamente proficuo per tale classe di concorso può essere quello sul potenziamento. Un discorso a parte deve essere fatto con riferimento alle classi di concorso del liceo musicale: essendo classi di nuova istituzione, per esse non esiste l'abilitazione e paradossalmente potrebbe essere impossibile partecipare ai prossimi concorsi. Il problema si potrebbe superare riconoscendo come valida l'abilitazione alle classi ex A-31, A-32, A-77, a determinate e appropriate condizioni, da specificare in relazione alla classe di concorso e abilitazione posseduta, al fine di un'adeguata competenza disciplinare e preparazione culturale. Ritiene inoltre che occorre aggiungere la classe di concorso di storia della danza. La soluzione che ha appena offerto corrispondono anche a quanto rappresentato in decine di e-mail che le sono pervenute.

  Tamara BLAZINA (PD) ricorda che il provvedimento in esame è atteso da tempo e che bisogna tener conto, tra l'altro, della specificità dell'insegnamento nei confronti delle minoranze linguistiche. Ricorda previamente che la provincia di Bolzano ha emanato proprie norme sulle classi di concorso, dovendosi quindi il presente decreto coordinare con le predette disposizioni della provincia autonoma. Ritiene inoltre che sia sbagliato mettere insieme la lingua slovena e l'italiano, in quanto la specificità della lingua slovena nelle aree in cui questa è riconosciuta e garantita da norme di rango costituzionale, in particolare nel Friuli-Venezia Giulia, deve essere tutelata.

  Luisa BOSSA (PD) chiede se siano stati effettuati degli studi sul rapporto tra il riordino e l'abolizione di alcune classi di concorso e il numero di insegnanti eventualmente in esubero.

  Luigi GALLO (M5S) evidenzia alcune criticità, tra le quali, quella già ricordata della classe di concorso A-43 in scienze e tecnologie nautiche, osservando che vi sono tipologie di accesso per questa classe assai diverse che vanno dal diploma di istituto superiore nautico a quello di ingegnere nautico. Rileva quindi che non essendo favorita una formazione tecnica e culturale adeguata dei docenti abilitati per questa classe di concorso permarrebbero i rilievi formulati dagli armatori in merito alla scarsa preparazione dimostrata da molti studenti che studiano scienze e tecnologie nautiche.

  Silvia CHIMIENTI (M5S) chiede al sottosegretario Faraone di non affrettare i tempi, in modo da consentire l'approfondimento gli aspetti critici evidenziati nella discussione. Ritiene inoltre che il prossimo concorso per l'assunzione di docenti si dovrebbe svolgere ancora con le vecchie classi di concorso, al fine di correggere in un periodo di tempo adeguato gli errori e le imperfezioni che stanno emergendo sul testo sottoposto alla Commissione. Ritiene infine, con riferimento a quanto affermato dalla collega Carocci, che non si debba uniformare la formazione degli insegnanti di discipline umanistiche nella scuola secondaria di primo grado a quella richiesta per i docenti della scuola secondaria di secondo grado.

  Maria Grazia ROCCHI (PD), rispondendo alla collega Bossa, ricorda che non sussistono problemi per coloro che hanno conseguito le «vecchie abilitazioni» che automaticamente confluiscono nelle nuove.

  Il sottosegretario Davide FARAONE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  La seduta termina alle 15.25.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista.
C. 2656 Iori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3247 Binetti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta in sede referente del 16 luglio 2015.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3247 Binetti ed altri, recante «Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale», vertente su materia identica a quella trattata dall'A.C. 2656. Ne dispone pertanto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Avverte che la seduta del Comitato ristretto su tali proposte di legge è rinviata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame in sede referente ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista.
C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

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