CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 142

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario GINEFRA (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo. Ricorda che la Commissione ha già espresso un primo parere sul testo l'11 dicembre 2014. Con riguardo alle modifiche apportate nel corso dell’iter al Senato, segnala che rispetto al testo approvato dalla Camera il 12 marzo 2015, le principali novità hanno riguardato in particolare:
   la ridefinizione delle funzioni del nuovo Senato;
   la previsione in base alla quale l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali avviene in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo di tali organi;
   l'introduzione di due nuove materie («disposizioni generali e comuni sulle Pag. 143politiche sociali» e «commercio con l'estero») che possono essere attribuite alle regioni nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cosiddetto regionalismo differenziato);
   il ripristino della previsione (già presente nel testo approvato dal Senato in prima lettura) in base alla quale i cinque giudici di nomina parlamentare della Corte Costituzionale sono eletti distintamente dalla Camera (tre) e dal Senato (due);
   la sostituzione dell'espressione «adeguamento» degli statuti con l'espressione «revisione» per riferirsi al momento dal quale il titolo V riformato risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e alle province autonome;
   l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, a decorrere dalla revisione dei predetti statuti, dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo al cosiddetto «regionalismo differenziato», con una disciplina transitoria per il periodo precedente;
   la possibilità di approvare la nuova legge elettorale del Senato anche nella legislatura in corso, prevedendo conseguentemente che il termine per il ricorso alla Corte costituzionale su tale legge elettorale scada il decimo giorno dall'entrata in vigore della legge medesima;
   l'introduzione per le Regioni di un termine per adeguarsi alla nuova legge elettorale del Senato, fissato in 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

  In particolare, ricorda che l'articolo 30 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetto «regionalismo differenziato»).
  A seguito delle modifiche apportate:
   viene ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti di competenza legislativa statale (il vigente articolo 116 Cost. richiamava anche le materie di competenza concorrente, competenza ora superata dal nuovo articolo 117 Cost.): organizzazione della giustizia di pace; disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria; programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale; commercio con l'estero; beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; attività culturali; turismo; governo del territorio);
   è introdotta una nuova condizione per tale attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;
   l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale;
   l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge «approvata da entrambe le Camere», senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

  Con riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione, segnala che le ulteriori modifiche del Senato hanno riguardato il nuovo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ampliando il novero delle materie che possono essere oggetto del cosiddetto «regionalismo differenziato». In particolare, rispetto al testo approvato dalla Camera, sono state aggiunte le «disposizioni generali e comuni Pag. 144per le politiche sociali» ed il «commercio con l'estero».
  Al riguardo, ricorda che il «commercio con l'estero» è materia attribuita alla competenza esclusiva statale (in base al nuovo articolo 117, secondo comma, lettera q)). Nella Costituzione vigente tale materia appartiene agli ambiti di competenza concorrente.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD) relatore, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza in titolo. Osserva che il decreto-legge, che reca disposizioni solo indirettamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione, è volto ad adottare misure finalizzate ad assicurare la compensazione degli effetti finanziari connessi alla mancata autorizzazione da parte della Commissione europea al meccanismo di reverse charge per l'IVA nel settore della grande distribuzione, nonché per consentire un termine più lungo per la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e per contenere i correlati termini di decadenza per l'accertamento e l'atto di contestazione.
  Per quanto attiene alla neutralizzazione della clausola di salvaguardia, ricorda che l'articolo 1, comma 629, lettera a), n. 3), capoverso d-quinquies della legge di stabilità per l'anno 2015 ha introdotto il meccanismo del cosiddetto reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. Il meccanismo previsto aveva carattere temporaneo, trovando applicazione per un periodo di quattro anni. Per reverse charge o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA dal cedente di beni e servizi all'acquirente. In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti, che in quello delle fatture. Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche. L'introduzione del reverse charge è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. In conseguenza di ciò, l'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015, ha previsto una clausola di salvaguardia a compensazione degli effetti finanziari connessi all'eventuale mancata autorizzazione da parte della Commissione europea. Nello specifico, la norma prevede l'adozione entro il 30 giugno 2015 di un provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante. La Commissione europea, nella comunicazione al Consiglio europeo del 22 maggio 2015, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, si è opposta alla richiesta di concedere la misura di deroga necessaria per l'applicazione del reverse charge alle forniture riguardanti la grande distribuzione, poiché un'applicazione indistinta e globale del reverse charge ad un alto numero di prodotti destinati essenzialmente al consumo finale non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della cosiddetta direttiva IVA. Al fine di evitare l'attivazione della clausola di salvaguardia, il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, (cosiddetto decreto enti territoriali) ha differito dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine per l'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con il decreto-Pag. 145legge in esame la clausola di salvaguardia viene superata per l'esercizio in corso con l'individuazione di una copertura alternativa all'incremento delle accise sui carburanti, ossia mediante l'utilizzo delle maggiori entrate attestate dall'Agenzia delle entrate sulla base delle richieste di accesso alle procedure di voluntary disclosure e iscritte a bilancio dello Stato.
  Per quanto attiene alla proroga della voluntary disclosure, la legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha introdotto una serie di disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio. Nello specifico, le norme in materia di voluntary disclosure prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero in relazione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.
  Passando al merito delle disposizioni, il provvedimento si compone di tre articoli e reca disposizioni volte a:
   disattivare la clausola di salvaguardia, prevista dalla legge di stabilità 2015, per la mancata autorizzazione UE al meccanismo IVA di reverse charge nella grande distribuzione alimentare; a tal fine, il previsto aumento dell'accisa dei carburanti per il 2015 viene sostituito con la copertura mediante le maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero;
   prevedere, con riferimento alla voluntary disclosure, che la richiesta di accesso alla procedura sia irrevocabile e non possa essere presentata più di una volta; prorogare il termine per accedere alla procedura al 30 novembre 2015, con possibilità di integrare l'istanza con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015;
   disporre che l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

  Per effetto delle modifiche apportate al Senato:
   la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima;
   l'esonero dagli obblighi dichiarativi, ai fini della voluntary disclosure, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso;
   le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, ad aliquota del 5 per cento.

  L'articolo 1, non modificato dal Senato, disattiva gli effetti della clausola di salvaguardia disposta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014) introdotta per fornire adeguata copertura finanziaria alle minori entrate derivanti dal mancato rilascio, da parte dell'UE, dell'autorizzazione alle misure di deroga in materia di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA alla grande distribuzione alimentare. Si dispone, a tal fine e per il solo anno 2015, che alle minori entrate derivanti dalla mancata autorizzazione si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. L'aumento dell'accisa sui carburanti slitta, conseguentemente, all'anno 2016. Al riguardo, tuttavia si rammenta Pag. 146che l'articolo 3, comma 3 del disegno di legge di stabilità 2016 (S. 2111) disattiva tale aumento di accisa previsto per il 2016.
  L'articolo 2 modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedendo tra l'altro una proroga (al 30 novembre 2015) per la presentazione dell'istanza, l'individuazione di un'articolazione dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze e una specifica disciplina, valida per la collaborazione volontaria, per le prestazioni previdenziali corrisposte dalla Svizzera.
  L'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1 aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 167 del 1990, chiarendo che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno impatto sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, fatta eccezione per le norme in tema di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
  L'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2 modifica il comma 3 dell'articolo 5-quinquies. Per effetto delle modifiche in commento, con finalità di coordinamento, il predetto termine del 30 settembre viene posticipato al 30 novembre 2015; si chiarisce inoltre la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio commesse in relazione a delitti tributari commessi sino alla data del 30 dicembre 2015, ove l'istanza di accesso alla procedura sia tempestivamente integrata oppure siano inviati entro detto termine i documenti e le informazioni a corredo dell'istanza medesima.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre aggiunta una lettera b-bis) al comma 2 dell'articolo 2 in esame; ai sensi della norma introdotta, ai fini della voluntary disclosure, l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per i cd. lavoratori frontalieri (più precisamente, soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi) si estende, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.
  L'articolo 3 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.
  Si riserva quindi di presentare una proposta di parere favorevole.

  Gianluca BENAMATI (PD), nel ritenere assolutamente condivisibile il contenuto del provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

  La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 10 novembre 2015.

Seguito dell'audizione del presidente dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), Roberto Vavassori, sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell'automotive, sui consumatori e sull'ambiente.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.