CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 27

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 10 novembre 2015.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
Esame emendamenti C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956/A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10 alle 10.20, dalle 13.55 alle 14.40, dalle 16.30 alle 16.50 e dalle 20.25 alle 22.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 28

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata nella seduta odierna a esaminare il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica.
  Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 2 modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedendo, tra l'altro, una proroga dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015 per la presentazione delle relative istanze. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1, aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'articolo 5-quinquies del decreto legge n.  167 del 1990, chiarendo che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno impatto sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, fatta eccezione per le norme in tema di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (articolo 58, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che punisce la violazione dei predetti divieti con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo).
  Al riguardo, rammenta che, detto articolo 5-quinquies indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria sia sul piano sanzionatorio penale, sia dal punto di vista delle sanzioni tributarie. Sul piano penale (comma 1, lettera a)) si dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA (di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, 4 e 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000). Rammenta, altresì, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 186 del 2014, l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma 1, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati. La lettera b) del comma 1 del predetto articolo esclude la punibilità per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ove le relative condotte siano state poste in essere in relazione alle summenzionate fattispecie delittuose tributarie.
  Segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2, modifica il comma 3 dell'articolo 5-quinquies.
  Osserva che, per effetto delle modifiche in commento, con finalità di coordinamento, viene posticipato, dal 30 settembre al 30 novembre 2015, il termine entro il quale si considerano non punibili le condotte di autoriciclaggio poste in essere in relazione a delitti tributari; si chiarisce, inoltre, la non punibilità delle condotte di cui all'articolo 648.ter.1 del codice penale, relative a delitti tributari commessi sino al 30 dicembre 2015, ove l'istanza di accesso alla procedura sia tempestivamente integrata oppure siano inviati entro detto termine i documenti e le informazioni a corredo dell'istanza medesima.
  In proposito, ricorda che, nella formulazione antecedente, il richiamato comma 3 stabiliva che, per le attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte di autoriciclaggio (come punite dall'articolo 648-ter.1 del codice penale, introdotto dalla legge n.  186 del 2014) non fossero punibili se commesse, in relazione ai delitti tributari sopra menzionati, sino alla data del 30 settembre 2015, ossia il termine entro il quale in origine era possibile l'attivazione della procedura di collaborazione volontaria.
  Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere parere favorevole.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), annuncia, a nome del suo Gruppo, la presentazione Pag. 29di un parere alternativo a quello presentato dal relatore (vedi allegato).

   Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore avvertendo che, in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa presentata dai deputati del Gruppo Movimento cinque stelle.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
Atto n. 203.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  David ERMINI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di regolamento per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (Atto del Governo n. 203).
  Al riguardo, rammenta che il predetto schema di regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense. Ricorda che, in base all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, il regolamento attuativo deve essere adottato con decreto del Ministro della giustizia, entro due anni dall'entrata in vigore della riforma (termine scaduto), previo parere, oltre che del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale forense. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere, perché su di esso sia espresso, nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli. In particolare, l'articolo 1 si limita ad affermare che la legge alla quale si dà attuazione è la n. 247 del 2012 e che l'acronimo CNF indica il Consiglio nazionale forense.
  A suo avviso, l'articolo 2 è il cuore del regolamento, in quanto individua i parametri che consentono di verificare se l'esercizio della professione forense si svolga in modo continuativo. La disposizione prevede che ogni 3 anni (dall'entrata in vigore del regolamento) il consiglio dell'ordine circondariale debba verificare se, come richiesto dalla legge, l'esercizio della professione forense sia stato effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica dovrà essere svolta su ciascun avvocato iscritto nell'albo circondariale, ivi compresi i cittadini UE che esercitano in Italia con il titolo professionale di origine e che sono dunque iscritti in una sezione speciale dell'albo circondariale (ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 2001). La verifica, anche in relazione a questi professionisti, non sarà svolta per i primi 5 anni dall'iscrizione all'albo. Osserva che per poter affermare che l'avvocato esercita la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti: l'avvocato deve essere titolare di partita IVA o deve far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di una partita IVA attiva; l'avvocato deve disporre (aver l'uso) di locali e utenza telefonica destinata allo svolgimento della professione, anche in modo non esclusivo, cioè nell'ambito di una società o associazione professionale, o nell'ambito di uno studio condiviso con altri colleghi o presso un altro avvocato; Pag. 30l'avvocato deve aver trattato, in ciascun anno del triennio considerato, almeno cinque affari, anche se l'incarico professionale gli è stato conferito da altro professionista; l'avvocato è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'ordine; l'avvocato ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale (cosiddetta formazione continua, in base all'articolo 11 della legge n. 247 del 2012); l'avvocato ha stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti (in base all'articolo 12 della legge n. 247 del 2012). Non essendo ancora stato adottato il provvedimento, previsto dal comma 5 dell'articolo 12 della citata legge n.  247, che individua le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze, questo requisito diverrà necessario solo a decorrere dall'emanazione di tale provvedimento.
  Segnala che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti può essere presentata mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ciò vale per il possesso della partita IVA) e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (per tutti gli altri requisiti), in base agli articoli 46 e 47 del testo unico in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000). Spetterà al Ministro della giustizia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, stabilire modalità per effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni presentate.
  Rammenta che se il consiglio accerta la mancanza dell'esercizio della professione con carattere effettivo, abituale e prevalente, e dunque accerta la mancanza di almeno uno dei requisiti, in base all'articolo 3, il professionista è cancellato dall'albo (e da tutti gli elenchi tenuti dal consiglio dell'ordine). Prima di procedere alla cancellazione, come richiesto dalla legge, il consiglio invita l'avvocato (con raccomandata o posta elettronica certificata) a presentare osservazioni entro 30 giorni, ottenendo eventualmente di essere ascoltato di persona. Se l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi, si procede alla cancellazione. La delibera di cancellazione dell'avvocato dall'albo è notificata entro 15 giorni all'interessato che può, entro 60 giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense (il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento di cancellazione). La decisione del Consiglio nazionale forense è ricorribile davanti alle sezioni unite della Cassazione (in questo caso il ricorso non ha effetto sospensivo ma l'esecuzione può essere sospesa dalla Cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente).
  Fa presente che l'articolo 4 disciplina la nuova iscrizione all'albo del professionista che provi il possesso dei requisiti. In particolare, se la cancellazione era dovuta alla mancanza della partita IVA, dei locali e dell'utenza telefonica, della posta elettronica certificata e della polizza assicurativa, l'acquisizione del requisito consente all'avvocato la nuova iscrizione. Se, invece, la cancellazione era dovuta alla mancanza del requisito della trattazione di cinque affari l'anno o alla mancanza dell'aggiornamento professionale, la reiscrizione sarà possibile solo dopo 12 mesi dall'esecutività della delibera di cancellazione.
  Rammenta, infine, che l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
Atto n. 205.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad Pag. 31esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali (Atto del Governo n. 205).
  Al riguardo, rammenta che l'articolo 46, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina della professione forense», rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di disciplinare le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali sulla base di specifici criteri previsti dalla citata disposizione primaria. Il predetto schema di regolamento, pertanto, in conformità al richiamato articolo 46, comma 6, della legge n. 247 del 2012, disciplina tutte le fasi della procedura di esame, dalla presentazione delle domande al rilascio del certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, ivi compresa la liquidazione dei compensi dei commissari.
  Osserva che, come si evince dalla relazione illustrativa, obiettivo del provvedimento è sia quello di assicurare, al massimo grado, la regolarità delle prove e, di conseguenza, la serietà delle selezioni dei candidati, sia quello di assicurare agli utenti la massima professionalità dei professionisti incaricati di svolgere l'attività difensiva, di indubbia rilevanza costituzionale.
  Nel passare all'esame dei contenuti dello schema di decreto, segnala che lo stesso si compone di 11 articoli.
  L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento.
  L'articolo 2 individua le modalità di presentazione delle domande per l'esame.
  L'articolo 3 individua i criteri sulla base dei quali il Ministro della giustizia deve formulare i temi per le prove scritte, a norma dell'articolo 46 della legge n. 247 del 2012. È previsto altresì che i temi vengano trasmessi esclusivamente con modalità telematiche (a mezzo PEC) e, a tal fine, sono dettate specifiche disposizioni idonee a garantire la segretezza dei temi, mediante meccanismi di crittografia. Come risulta dalla relazione illustrativa, la norma persegue lo scopo di superare le inefficienze del sistema vigente, che prevede invece che la consegna delle buste contenenti i temi abbia luogo materialmente e a cura del personale della polizia penitenziaria.
  L'articolo 4 disciplina le modalità di svolgimento delle prove scritte, dettando una serie di disposizioni dirette a superare le criticità dell'attuale assetto organizzativo.
  In particolare, si prevede che: il presidente della corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami, a cura del Ministero dello sviluppo economico, siano sottoposti al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi (comma 1); il personale preposto alla vigilanza dei locali è tenuto a custodire gli oggetti dei candidati che non possono essere introdotti nei locali degli esami (comma 3) – tale divieto comprende espressamente anche dispositivi tecnologici che possono memorizzare informazioni o banche dati, al fine di impedire una facile elusione della predetta schermatura (comma 2) –; il personale preposto alla vigilanza può invitare i candidati a sottoporsi alle operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge tale invito ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Al candidato che non consente le operazioni di controllo non è permesso l'ingresso nei locali degli esami. Al fine di consentire una successiva verifica della congruità del numero dei candidati sottoposti a controllo, si dispone espressamente che delle relative operazioni Pag. 32sia redatto un verbale, ove va precisato il numero dei soggetti sottoposti a controllo e le generalità di candidati che hanno opposto un rifiuto (comma 4); a ciascun candidato sia assegnato un tavolo separato per lo svolgimento degli elaborati individuato preventivamente secondo criteri casuali (comma 5).
  Segnala che, sono state, inoltre, riproposte le disposizioni previgenti relative alla durata della prova e al divieto di ammettere all'esame candidati che si presentino una volta che la dettatura è iniziata (comma 6), all'obbligo di utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione (comma 7), all'inserimento degli elaborati e del cartoncino recante le generalità del candidato all'interno di buste chiuse mediante sigillo della commissione (commi 14-17), nonché di trasferimento delle buste alla commissione istituita presso la corte di appello individuata mediante sorteggio (comma 22).
   Osserva che è previsto, infine, che il raggruppamento delle corti di appello preliminare al sorteggio possa essere compiuto anche mediante l'inserimento, unitamente ad una corte di appello che presente un numero di domande particolarmente elevato (normalmente costituite dalle corti di Roma, Napoli, Milano) anche di due o più corti di appello di più modeste dimensioni. Conseguentemente, è previsto che gli elaborati scritti della corte di appello più grande siano ripartiti per la correzione tra due o più corti di appello e che gli elaborati di queste ultime siano corretti dalle commissioni costituite presso diverse corti di appello (comma 21). Ciò, al fine di consentire che le operazioni di correzione si svolgano celermente, in virtù di un equilibrato rapporto tra gli elaborati da sottoporre a correzione e il numero delle sottocommissioni costituite presso le corti.
  Rammenta che l'articolo 5 disciplina le modalità di correzione delle prove scritte.
  In primo luogo, si prevede che la commissione possa disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti si svolgano presso i locali di un ufficio giudiziario diverso dalla corte di appello, purché compreso nel distretto di quest'ultima (comma 2). Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni di correzione, si dispone inoltre che sia redatto un unico verbale per ciascun candidato e che sia data succinta motivazione dei giudizi negativi formulati (comma 7).
   Fa presente che è previsto, altresì, che all'apertura delle buste contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati, provveda la commissione distrettuale, una volta terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti da tutti i candidati (comma 8); ciò, ancora una volta, al fine di garantire al massimo grado la trasparenza delle operazioni. L'elenco degli ammessi alle prove orali sarà quindi formato dalla corte di appello che ha provveduto all'apertura delle buste contenenti i predetti cartoncini (comma 9).
   L'articolo 6 disciplina lo svolgimento delle prove orali. Al riguardo, tra le disposizioni più significative, segnala le seguenti: il calendario delle prove orali viene comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero tra il ventesimo ed il trentesimo giorno successivo la correzione degli elaborati, al fine di contenere i relativi costi (comma 1); nel caso in cui il candidato sia impedito a sostenere la prova orale nel giorno fissato, il presidente della commissione possa disporre la visita fiscale domiciliare, nel caso in cui l'impedimento sia fondato su ragioni di salute (comma 2); le domande da rivolgere ai candidati nel corso della prova orale sono estratte a sorte, con modalità informatiche, tra quelle contenute in un apposito data base, costituito a cura della Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (commi 4 e 5); al fine di incrementare il tasso di trasparenza delle prove orali, è previsto che il contenuto delle domande rivolte ad ogni candidato sia riportato a verbale (comma 8).
  Segnala che l'articolo 7 disciplina le modalità di alimentazione del predetto data base. In particolare, si prevede che le commissioni e le sottocommissioni distrettuali, entro 15 giorni dalla conclusione Pag. 33delle prove orali, formulino un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame, che saranno inserite in tale data base (comma 1). È disposta, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della giustizia di una commissione permanente, con il compito di fornire alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati il supporto tecnico-giuridico necessario per elaborare un sistema informatico funzionale alla conservazione, classificazione ed estrazione delle domande. (comma 2). Successivamente alla predisposizione del data base, la commissione permanente è chiamata a sottoporre a controllo le domande contenute nello stesso, per apporvi ogni modifica necessaria, al fine di meglio valutare la preparazione dei candidati (comma 4). Si prevede, infine, che le citate disposizioni troveranno applicazione a decorrere dalla terza sessione di esame che si svolgerà successivamente alla pubblicazione del decreto, con il quale il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia attesta la piena operatività del data base (comma 6).
  Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione del predetto decreto, osserva che l'articolo 8, nel disciplinare le misure transitorie per lo svolgimento della prova orale, prevede invece che le domande che alimentano il data base sono unicamente quelle predisposte per ciascuna seduta.
  Fa presente che l'articolo 9 regola le modalità di rilascio del certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
  Rammenta che l'articolo 10 disciplina i compensi dei membri delle commissioni, dei segretari e del personale di vigilanza, rinviando al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 ottobre 1999 e successivi adeguamenti, già applicato con la vigente disciplina (comma 1).
  Come si evince dalla relazione illustrativa, osserva che viene predisposta una specifica disciplina in ordine alle modalità di liquidazione del compenso ai componenti in funzione del loro effettivo servizio prestato ai lavori delle commissioni, predisponendosi una specifica disciplina destinata a trovare applicazione sia nei confronti dei componenti effettivi che dei supplenti. Viene, quindi, delineato un sistema proporzionale per la liquidazione del compenso fisso idoneo ad evitare casi di disparità di trattamento tra i commissari. In particolare, viene previsto che la liquidazione abbia luogo in misura corrispondente all'intero importo previsto dal citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1999 in favore dei commissari che abbiano esaminato un numero di candidati pari alla media ottenuta ponendo, al numeratore, il numero complessivo dei candidati del distretto, e al denominatore, quello dei commissari della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, ovvero che abbiano, in ogni caso, esaminato un numero di candidati non inferiore all'80 per cento della media così ottenuta e non superiore al 120 per cento della stessa. Per i componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che abbiano, invece, esaminato un numero di candidati inferiore all'80 per cento della media è previsto che il compenso fisso sia ridotto in misura della metà rispetto all'importo previsto dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 (comma 2). Ai componenti della commissione che, infine, abbiano esaminato un numero di candidati superiore al 120 per cento della media è riconosciuto, in misura uguale tra loro, un compenso fisso pari all'intero importo previsto dal citato decreto ministeriale maggiorato di una somma corrispondente all'importo residuo all'esito della riduzione del compenso effettivamente operata ai sensi del comma precedente (comma 3). È quindi previsto che il delineato sistema di liquidazione trova applicazione anche per i segretari, effettivi e supplenti, delle commissioni (comma 4).
  Fa presente, infine, che l'articolo 11 detta, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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