CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2015
530.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 ottobre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 28 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge costituzionale C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

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Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Paolo ARMAROLI, già professore ordinario di diritto pubblico comparato, Massimo LUCIANI, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, Giuseppe CALDERISI, esperto della materia, Francesco CLEMENTI, associato di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Perugia, Giacomo D'AMICO, associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Messina, Luigi D'ANDREA, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Messina Anna FALCONE, esperta della materia e Mauro VOLPI, ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Perugia, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano QUARANTA (SEL), Danilo TONINELLI (M5S), Emanuele FIANO (PD), Andrea CECCONI (M5S), Mariastella GELMINI (FI-PdL) e Mara MUCCI (Misto-AL).

  Paolo ARMAROLI, già professore ordinario di diritto pubblico comparato, Giuseppe CALDERISI, esperto della materia, Francesco CLEMENTI, associato di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Perugia, Giacomo D'AMICO, associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Messina, Luigi D'ANDREA, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Messina, Anna FALCONE, esperta della materia e Mauro VOLPI, ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Perugia, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 28 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.10.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
Nuovo testo C. 3340 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, osserva che il decreto-legge 8 ottobre 2015, n. 154 è stato emanato in considerazione della necessità ed urgenza di dettare norme immediatamente operative in materia economico-sociale concernenti il decoro e la funzionalità degli edifici scolastici, i programmi di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza e interventi finanziari in zone colpite da eventi calamitosi.
  Il decreto-legge, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti svoltosi in sede referente, si compone di 5 articoli.
  L'articolo 1, comma 1, concerne un finanziamento per complessivi 110 milioni di euro per la realizzazione del «Piano Scuola» (cosiddetto programma «scuole belle»), finalizzato al ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, che prevede un finanziamento complessivo Pag. 8di 450 milioni di euro (di cui 280 milioni di euro già stanziati) per il periodo 1o luglio 2014 – 1o aprile 2016.
  La medesima relazione illustrativa ricorda che il suddetto piano è stato elaborato a seguito dell'accordo siglato il 28 marzo 2014, con il quale si è trovata soluzione alla problematica occupazionale dei lavoratori ex LSU, impegnati fino all'anno precedente nelle attività di pulizie delle scuole e formati, per l'occasione, a prestare servizio come manutentori.
  Rileva, in proposito, che 50 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016 sono stati già assegnati dal CIPE e la norma in commento ne dispone l'immediato utilizzo. Poiché le risorse in questione risultano già essere state rese disponibili dal CIPE (delibera n. 73/2015 ancora corso di registrazione presso la Corte dei conti) sembra doversi desumere che l'intento della norma sia essenzialmente quello di favorire una accelerazione nell'utilizzo delle risorse medesime.
  Altri 50 milioni di euro per il 2015 vengono finanziati ricorrendo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
  Segnala, come riportato anche nella Relazione, che il 30 luglio 2015 è stato sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio un ulteriore Accordo che ha confermato l'impegno del Governo a garantire le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma «Scuole belle», con lo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro necessari alla copertura del periodo 1o luglio 2015-31 marzo 2016. L'accordo prevede, altresì, che la Presidenza del Consiglio si impegna a convocare entro il 2015 un tavolo di verifica per esaminare le problematiche sociali e occupazionali più generali concernenti i lavoratori ex LSU e «appalti storici.
  Con la disposizione in esame si intende dunque garantire la immediata disponibilità di 110 milioni di euro per la prosecuzione del programma «Scuole belle» che sembrerebbero costituire quota parte dei 170 milioni di euro necessari al completamento del programma medesimo, previsti nel sopracitato Accordo del 30 luglio 2015.
  Fa presente che nell'ambito dell'esame in sede referente è stato aggiunto un articolo 1-bis allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, attraverso l'impiego diretto di lavoratori LSU titolari di trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione, nell'ambito dei progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di adozione della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (anziché in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015).
  L'articolo 2, comma 1, interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999 (Prodi-bis), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo decreto legislativo.) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.
  Come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo stesso disegno di legge, l'obiettivo perseguito con la disposizione di cui all'articolo 2 è quello di evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che Pag. 9non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento. Ai sensi del nuovo comma 4-bis, il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni ai sensi del decreto legislativo n. 270 in questione.
  Rileva che durante l'esame in sede referente è stato aggiunto un comma 1-bis all'articolo 2, che prevede che, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettricità, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è verificata alla data del 1o gennaio 2016. Tale previsione è dettata ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il quale dispone che l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni, avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico ivi previsto almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a determinate condizioni (stabilite dalle lettere a) e b) del citato comma 2).
  L'articolo 3, comma 1, è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma. In particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi: 4 milioni di euro per la provincia di Parma; 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza; 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento, come indicato nella Tabelle A allegata al decreto-legge in esame.
  La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizioni per l'attuazione della cosiddetta «premialità» – misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (stabilità 2011) – nei limiti degli spazi residuali, quantificati alla data del 24 settembre 2015. Tali spazi finanziari risultano – come peraltro indicato dalla norma stessa – già diminuiti nel 2015, Conseguentemente, la norma dispone la sospensione per l'anno 2015 dell'applicazione del meccanismo di premialità, di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.
  Durante l'esame in sede referente, è stato aggiunto un comma 1-bis, all'articolo 3, volto a escludere nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le spese sostenute, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, dagli enti locali – beneficiari individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015 (che determina anche la misura del beneficio) – per fronteggiare i danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Viene altresì specificato che, qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.
  L'articolo 4 reca la consueta formula che dispone sia la immediata entrata in vigore del decreto-legge, a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta contestualmente alla sua emanazione Pag. 10il 1o ottobre 2015, sia la sua trasmissione alle Camere per la conversione in legge.
  Il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» ed «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione nonché, riguardo a taluni profili, alle materie «coordinamento della finanza pubblica», «istruzione» e «governo del territorio», spettanti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 516 del 6 ottobre 2015, a pagina 24, seconda colonna, alla trentaduesima riga, sostituire le parole: «e la funzione pubblica» con la seguente: «territoriale»; a pagina 24, seconda colonna, trentanovesima riga, dopo le parole: «Istituto geografico» sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «militare».

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