CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2015
529.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 103

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.
C. 3239 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ludovico VICO (PD) relatore, illustra il provvedimento in titolo. Avverte, preliminarmente, i tre disegni di legge C. 3239, C. 3240 e C. 3241 all'ordine del giorno della seduta odierna, che recano accordi di cooperazione nel settore della difesa sono sostanzialmente omogenei nel contenuto e sono quindi in gran parte sovrapponibili, fatte salve alcune differenze delle quali darà conto. In particolare, segnala che i tre Accordi, che si ispirano tra ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite, sono stati stipulati tra il Governo della Repubblica italiana, da un lato, e il Governo della Repubblica del Cile, il Governo del Montenegro e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, dall'altro.
  I provvedimenti – approvati in prima lettura dal Senato lo scorso 15 luglio – si Pag. 104inseriscono nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, allo scopo di sviluppare maggiormente la cooperazione tra le Forze armate delle Parti contraenti, consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare il dialogo sulle questioni della sicurezza.
  L'Accordo con la Repubblica del Cile risponde all'esigenza di accrescere la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare il dialogo sulle questioni della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi anche sul versante tecnologico ed industriale.
  L'Accordo si compone di un breve preambolo e di dieci articoli.
  L'articolo 1 precisa che la cooperazione bilaterale è regolata da principi di reciprocità, uguaglianza e interesse reciproco, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con gli impegni internazionali da essi assunti.
  L'articolo 2 dispone in ordine ai profili attuativi, alle aree di intervento e alle modalità della cooperazione, precisando che essa sarà sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali, che sarà organizzata dai rispettivi Ministeri della difesa e che sarà possibile organizzare consultazioni dei rappresentanti delle Parti per l'elaborazione di specifici accordi integrativi. Tra gli ambiti di cooperazione si evidenziano i campi della politica di sicurezza e difesa, della ricerca, sviluppo e supporto logistico di beni e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, dell'organizzazione e dell'impiego delle Forze Armate, della formazione, dell'addestramento e della sanità militare. Fra le modalità della cooperazione sono previste l'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, lo scambio di esperienze e periodi di formazione e il trasferimento di tecnologie.
  L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo l'impegno di ciascuna Parte a sostenere le spese di propria competenza.
  Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati commessi contro la propria sicurezza interna, il proprio patrimonio o commessi in relazione al servizio.
  I successivi articoli disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale della parte inviante o di entrambe in relazione al servizio reso e la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo in particolare la possibilità di un impegno concorde in materia di navi, aeromobili e veicoli militari, armi da fuoco e altri materiali bellici, di sistemi elettronici e di altro tipo per uso militare, e le modalità attraverso cui attuare attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature.
  L'articolo 6, in materia di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e dello scambio di armamenti, al comma 1, chiede espressamente l'intesa delle Parti nei processi di acquisizione dei prodotti dell'industria della difesa, che peraltro vengono dettagliatamente elencati. Tale intesa è richiesta anche con riguardo allo scambio di materiali per la difesa di interesse delle rispettive Forze armate che potrà essere attuato sia con operazioni dirette da Stato a Stato, sia tramite società private debitamente autorizzate dai rispettivi Governi (articolo 6, comma 2). Infine, viene precisato che i Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito in base all'Accordo con Paesi terzi, senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6, comma 3). Gli aspetti finanziari della cooperazione sono regolati dalla consueta disciplina che stabilisce il principio secondo cui ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'intesa.
  L'articolo 7, infine, detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni Pag. 105classificate, rinviando alla Convenzione bilaterale già sottoscritta dalle due Parti nel 1996.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa e l'entrata in vigore. Gli oneri economici sono riferibili ad eventuali visite ufficiali, allo scambio di esperienze fra esperti ed incontri operativi, e sono quantificati in poco meno di 9 mila euro.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.
C. 3240 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ludovico VICO (PD) relatore, rinvia – per le parti omogenee – alla relazione svolta sul disegno di legge C. 3239. Segnala, in particolare, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, composto da un preambolo e da undici articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Esso è volto anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice di una regione di particolare valore strategico e politico, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'area balcanica. Ricorda che nel 2003 era stato sottoscritto un Accordo di settore tra l'allora realtà statuale di Serbia e Montenegro e l'Italia, ma a seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere una nuova intesa bilaterale per disciplinare, in modo esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.
  L'Accordo si compone di 11 articoli e si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite.
  L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base del principio di reciprocità.
  L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i due Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale e alternativamente a Roma e a Podgorica.
  Gli articoli 3 e 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, tra cui industria della difesa, sicurezza, politica di difesa e degli approvvigionamenti, nonché esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di peace-keeping.
  Il successivo articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa ed allo scambio di armamenti e materiali. L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'intesa, ad eccezione di quelle relative al trasporto locale, ai trattamenti sanitari d'emergenza, al vitto e all'alloggio se disponibili presso le installazioni militari del Paese ospitante, a beneficio del personale inviato dall'altra Parte.
  L'articolo 7 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale in occasione dell'esecuzione di attività di servizio, mentre l'articolo 8 tratta delle questioni afferenti la giurisdizione.
  L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, mentre l'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti Pag. 106dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, siano risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti.
  Da ultimo, l'articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce in cinque anni, rinnovabili per un uguale periodo, la sua durata, disciplinandone le modalità di denuncia e cessazione.
  Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 15 luglio scorso, si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).
  Gli oneri economici sono quantificati in 671 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, per spese di missione. Ad esclusione di tali spese dall'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sottolinea che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
  Auspica quindi una celere approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo, ritenendo che l'accordo infatti sia pienamente funzionale ad un rafforzamento di autentica amicizia e di buon vicinato fra i due Paesi e conferma il pieno sostegno dell'Italia – che è il maggior investitore estero in Montenegro – alle aspirazioni europee ed euro-atlantiche di Podgorica che – pur rappresentando la più piccola delle repubbliche ex iugoslave – riveste una posizione assolutamente strategica, affacciata sul Mediterraneo e all'ingresso dei Balcani, ribadita dal Presidente Mattarella in occasione della sua visita ufficiale nella Repubblica adriatica il 26 maggio scorso.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.
C. 3241 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ludovico VICO (PD) relatore, rinvia – per le parti omogenee – alla relazione svolta sui disegni di legge C. 3239 e C. 3240. Sottolinea, in particolare come il Memorandum d'intesa tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 30 gennaio 2013, sulla cooperazione nel settore della difesa, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Non sfugge inoltre la valenza potenzialmente stabilizzatrice di questo tipo di accordi in area balcanica, e segnatamente con un Paese come la Bosnia-Erzegovina, tuttora attraversato da tensioni mai del tutto sopite dopo la tragedia degli Anni Novanta, e tuttavia Paese partner della NATO.
  La sottoscrizione di questo atto volto, tra l'altro, a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dei Balcani. In particolare, la finalizzazione dell'Accordo si propone anche lo scopo di sostenere lo sviluppo delle capacità operative dello strumento militare bosniaco al fine di assistere il Paese nel processo di integrazione euro-atlantico.
  Il quadro normativo è composto da un breve Preambolo e 11 articoli.
  L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che Pag. 107esso, al fine ultimo di rafforzare la pace e la stabilità mondiale, intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con gli impegni internazionali precedentemente assunti e, per quanto concerne la Parte italiana, anche con la normativa europea.
  L'articolo 2 prevede che la cooperazione oggetto dell'accordo sia attuata mediante la predisposizione di piani annuali e pluriennali, che conterranno i dettagli operativi delle comuni attività, e che saranno firmati da rappresentanti autorizzati delle due Parti.
  L'articolo 3 specifica che la cooperazione si svilupperà, in particolare, nei seguenti campi: sicurezza e politica di difesa, industria della difesa e politica di approvvigionamenti; approvvigionamento di materiali militari; operazioni umanitarie, organizzazione, formazione e addestramento delle forze armate, polizia militare, medicina, cultura e sport militari. Le Parti potranno altresì, di comune accordo, individuare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco.
  L'articolo 4, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in – incontri tra i rappresentanti di vertice delle istituzioni della Difesa, scambio di esperienze tra esperti delle due Parti, partecipazione ad attività addestrative ed esercitazioni militari, nonché a corsi, a seminari, conferenze, partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, visite a navi, aeromobili militari e ad altre strutture militari, scambi di informazioni e di pubblicazioni di carattere didattico, nonché nel campo degli eventi culturali e sportivi.
  L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del Memorandum.
  L'articolo 6 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati in occasione dell'esecuzione delle attività di cooperazione.
  L'articolo 7 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. In proposito, ricorda che la Bosnia ed Erzegovina ha abolito la pena di morte dal 2001 e che in qualità di Stato partner della NATO ha sottoscritto l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo status delle loro forze.
  L'articolo 8 disciplina l'eventuale cooperazione nel campo industriale, stabilendo che le Parti si offriranno reciproca assistenza e collaborazione nel campo dell'approvvigionamento di materiali militari dalle industrie di difesa nazionali.
  L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento a terzi potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dal Memorandum.
  L'articolo 10 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Memorandum verranno risolte tramite consultazione e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.
  Auspica pertanto una rapida approvazione di tale disegno di legge, già approvato dal Senato nel luglio scorso ed i cui oneri finanziari appaiono molto modesti Pag. 108(986 euro annui). Il Memorandum costituisce infatti un ulteriore segnale di attenzione e di sostegno nei riguardi di un paese che da poco mesi, è legato all'UE da un accordo di associazione, fortemente voluto dal nostro Paese che ha portato, dopo sei lunghi anni, una nota positiva nel panorama politico bosniaco. Rimangono tuttavia varie sfide da affrontare per la Bosnia ed Erzegovina sulla via dell'integrazione europea, dalla negoziazione di un meccanismo di coordinamento tra i diversi livelli amministrativi statali e sub-statali competenti sulle materie di rilevanza UE alla prospettiva di lungo termine di una riforma costituzionale al fine di garantire la funzionalità della Bosnia Erzegovina come futuro Stato membro UE, a venti anni dalla firma degli di Dayton, programma peraltro particolarmente complesso.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.40.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.
Atto n. 211.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della relazione all'ordine del giorno.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento della Relazione in titolo che attiene all'utilizzo di due contributi pluriennali, uno a partire dal 2014, l'altro a partire dal 2015, per un totale complessivo di 800 milioni di euro in 15 anni per il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo di imprese nazionali in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici. L'importo di 800 milioni di euro complessivi inizialmente ripartito in un periodo di 20 anni (legge di stabilità 2014), è stato poi ripartito in un periodo di 15 anni, a parità di stanziamento, a seguito della rimodulazione disposta dalla legge di bilancio 2015. In particolare, ai sensi dell'intervento di rimodulazione, il primo contributo pluriennale, come peraltro esposto in Tabella E della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è così distribuito: 30 milioni di euro nel 2014, 40 milioni in ciascuno degli anni 2015, nel 2016 e nel 2017, fino al 2026 (450 milioni nel periodo 2018-2026); mentre, il secondo contributo pluriennale è stato così distribuito: 13 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, fino al 2029 (161 milioni nel periodo 2018-2029). Nel disegno di legge di stabilità 2016 (S. 2111) la durata di quest'ultimo contributo, a parità di stanziamento, è indicata fino al 2029, mentre il secondo contributo pluriennale è stato così distribuito: 13 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, fino al 2029 (161 milioni nel periodo 2018-2029). Le risorse sono allocate a bilancio dello Stato nello stato di previsione del MISE, sul capitolo 7421/pg.22 e pg.23.
  Come sottolinea la Relazione in esame, la legge n. 808 del 1985 costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa. In particolare, l'articolo 3 della legge n. 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici. L'intervento Pag. 109è realizzato nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi bandi. Secondo quanto risulta dalla Relazione sullo stato dell'industria aeronautica trasmessa alle Camere il 29 aprile 2015 (Doc. CCXXVI, n. 1) e relativa agli anni 2009-2013, alla fine del 2013, con una direttiva del Ministro dello sviluppo economico e, successivamente con un «bando» rivolto alle imprese del settore, è stato attivato l'utilizzo dei 750 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità 2013. Il bando è stato indirizzato sia alla prosecuzione dei progetti avviati a finanziamento sulla base di precedenti stanziamenti, in modo da portarli a conclusione, sia alla presentazione di nuovi progetti. La Relazione di aprile 2015 riferisce della presentazione di nuovi progetti per investimenti complessivi in ricerca e sviluppo pari a circa 2 miliardi di euro e del fatto che tali progetti sarebbero stati valutati dal Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica nella prima metà del 2015. Tenuto conto delle residue esigenze finanziarie per il completamento dei progetti «code», la Relazione di aprile 2015 stima che ai progetti in questione potranno essere destinate risorse appena sufficienti a «coprire» circa 1/3 degli investimenti totali previsti. Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge di stabilità 2014, le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto MEF, agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE per le medesime finalità di cui alla citata legge n. 808. Il MISE rileva che questa è una disposizione molto importante, che consente di realizzare una sorta di «fondo di rotazione», sia pure di limitate dimensioni, che permetterà di alimentare il finanziamento di progetti di minore dimensione quali, ad esempio, quelli delle PMI. È evidente, comunque – prosegue sempre il MISE – che questo meccanismo non potrà garantire l'autonoma funzionalità del sistema, che necessita di apporti finanziari ulteriori per dare continuità alle politiche di intervento nel settore.
  Nella lettera di invio della Relazione in esame, il Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, osserva che le risorse di cui al comma 38 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, primo periodo, sono destinate al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di cui alla legge n. 808 del 1985: non si tratterebbe dunque di programmi o contratti relativi all'acquisizione di sistemi d'arma da parte del Ministero della difesa per i quali il Codice dell'ordinamento militare prevede il parere parlamentare. Per questi motivi – afferma il Ministro – l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari» sui fondi di cui all'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità 2014, apparirebbe non del tutto coerente e funzionale con le finalità della legge n. 808. Il Ministro conclude segnalando comunque l'urgenza di acquisire il parere parlamentare per procedere all'adozione dei necessari provvedimenti di concessione del finanziamento e del formale impegno di spesa, dai quali dipende l'avvio delle attività da parte delle imprese interessate. Le considerazioni del Ministro espresse nella lettera di invio ribadiscono, peraltro, le osservazioni già espresse dallo stesso MISE nella Relazione al Parlamento sullo stato dell'industria aeronautica trasmessa alle Camere nello scorso mese di aprile, alla quale si rinvia (Doc. CCXXVI, n. 1, pag. 23 e ss.).
  Quanto ai contenuti della Relazione in esame, evidenzia, in primo luogo, che il settore dell'industria aerospaziale ha una rilevanza fondamentale, sia per il numero di imprese coinvolte, sia per la spinta che è in grado di esercitare per lo sviluppo della ricerca e della innovazione tecnologica, con ricadute positive su altri importanti settori produttivi del Paese, sia per la sua importante proiezione sui mercati internazionali. Il settore nazionale ha registrato un tendenziale aumento del fatturato (attestandosi, nel 2013, nell'ordine di 15 miliardi di euro), in linea con il trend europeo. I dati relativi ai livelli occupazionali registrano 50.000 unità direttamente Pag. 110impiegate nel settore e oltre 200.000 addetti a vario titolo coinvolti nell'indotto. Elevata è la quota delle esportazioni che rappresentano circa il 70 per cento del fatturato totale. Circa il 13 per cento dei ricavi complessivi delle imprese del settore sono investiti in ricerca e sviluppo. La Relazione sottolinea che la legge n. 808 del 1985 finanzia in modo agevolato (tasso zero) progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale ed è destinata sia alle grandi imprese, che alle PMI, che sono particolarmente attive e che necessitano, soprattutto in questa fase, di un sostegno finanziario per i loro progetti. I finanziamenti agevolati vengono poi restituiti dalle imprese beneficiarie attraverso un piano di rimborso. L'assegnazione di tali risorse avviene sulla base del parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico. La Relazione rileva che lo scorso 15 luglio il Comitato ha esaminato i 51 progetti presentati dalle imprese del settore ed istruiti dagli uffici, e ha espresso il proprio parere riguardo alla validità tecnica dei progetti e quindi al loro finanziamento. È stato così reso parere favorevole alla concessione del finanziamento per 41 progetti: 10 sono stati ritenuti non ammissibili (2 per mancanza dei requisiti soggettivi o progettuali e 8 per rinuncia da parte delle imprese proponenti). Gli investimenti complessivi in ricerca e sviluppo – dei 41 progetti ammessi – ammontano a 1,9 miliardi di euro circa e si attiveranno in un arco temporale medio di 5 anni a partire dal 2014, anno in cui sono stati presentati. Dei 41 progetti approvati, 16 riguardano PMI, anche in forma associata. I 41 progetti ammessi riguardano le diverse filiere tecnologiche del settore, individuate con DM del 6 novembre 2013, in base al quale una quota non superiore al 70 per cento delle risorse di cui alla legge n. 808 del 1985 è destinata alla prosecuzione del finanziamento dei programmi già avviati e finanziati per frazioni di attività, ferma restando la validità e fattibilità tecnica ed economica e la conferma del sostanziale contenuto di innovazione tecnologica da parte del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse disponibili è destinata al finanziamento di nuovi programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico, con l'obiettivo di accrescere competitività, posizionamento e livelli occupazionali delle imprese del settore; consolidare ed estendere aree tecnologiche di eccellenza, rafforzando anche il ruolo delle PMI; sviluppare le ricadute duali dei programmi di ricerca e sviluppo.
  In relazione al predetto obiettivo, il DM 6 novembre 2013 individua come aree tecnologiche prioritarie:
   A. Filiere tecnologiche ad elevato livello di integrazione: a) velivoli ad ala rotante; b) velivoli ad ala fissa: velivoli da trasporto regionale; velivoli per l'addestramento, di impiego duale; velivoli per l'aviazione generale; c) sistemi integrati per la sicurezza e la difesa, compresi gli UAS (Unmanned Aircraft Systems) di impiego duale.
   B. Domini tecnologici con elevato contenuto di innovazione: a) aerostrutture; b) componenti e sistemi di propulsione; c) sistemi di comunicazione e di bordo, di impiego duale; d) elettronica per la difesa e la sicurezza.

  Nella Relazione è esposta una tabella in cui sono riportati, per ciascuna filiera tecnologica, il numero dei progetti approvati e l'entità degli investimenti. La Tabella indica esclusivamente le filiere tecnologiche interessate ai sensi del DM 6 novembre 2013.
  La Relazione osserva che le risorse stanziate non sono sufficienti a finanziare interamente i progetti approvati fino alla loro conclusione; per cui, tali progetti saranno finanziati parzialmente, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo realizzate o da realizzare negli anni del triennio 2014-2016, nella misura del 75 per cento dei costi/spese previsti e successivamente rendicontati relativamente alle attività di detto triennio, per un ammontare complessivo di circa 750 milioni di euro circa in 15 anni, da restituire Pag. 111secondo un piano di rimborso che sarà definito con il decreto di concessione.
  Per quanto riguarda le PMI, la Relazione evidenzia che il finanziamento dei progetti sarà erogato in un'unica soluzione, successivamente alla presentazione dei consuntivi, anziché in un arco temporale di 12-15 anni, come avviene per le grandi imprese, in correlazione con l'articolazione temporale dello stanziamento dei contributi pluriennali. Ciò consente alle PMI – rileva il MISE – di avere un apporto considerevole di liquidità. Il completamento dei progetti, prosegue la Relazione, viene subordinato al rifinanziamento della legge n. 808 del 1985.
  Sulla necessità espressa dal Governo di rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, richiama la Relazione sulle spese di investimento e le relative spese pluriennali allegata alla Nota di Aggiornamento al DEF 2015 (Doc. LVII, n. 3-bis, Allegato I), nella quale il MISE – nella parte relativa alle spese pluriennali destinate ai progetti si ricerca e sviluppo nei settori dell'aerospazio e dell'alta tecnologia di cui alla legge n. 808/1985 – sostiene che «si può stimare sufficiente un rifinanziamento della legge n. 808/1985 attraverso uno stanziamento di 100 milioni per anno dal 2016 e fino al 2022 o, in alternativa, due contributi decennali di 50 milioni di euro, il primo dal 2016 ed il secondo dal 2017».

  Davide CRIPPA (M5S) chiede al relatore e alla presidenza se sia possibile disporre di un elenco dettagliato dei progetti ammessi al finanziamento nonché delle PMI destinatarie dei finanziamenti, dal momento che l'atto del Governo indica solo il numero complessivo dei progetti di ricerca ammessi e le filiere tecnologiche individuate, non fornendo alcuna informazione sui singoli progetti approvati. Sottolinea quindi la necessità che il Governo fornisca con tempestività gli elementi informativi richiesti ai fini dell'elaborazione di un parere motivato.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, assicura che riferirà al Governo la richiesta formulata dal collega Crippa.

  Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE) sottolinea che il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico rappresenta un meccanismo utilizzato da circa trent'anni a seguito dell'approvazione della legge n. 808 del 1985. Osserva che per le sue caratteristiche specifiche, il finanziamento ha interessato prioritariamente le grandi imprese del settore aeronautico – nella maggioranza dei casi appartenenti al gruppo di Finmeccanica – mentre solo indirettamente le PMI hanno beneficiato di queste forme di contribuzione. Sottolinea altresì che a questo settore strategico in Italia sono, purtroppo, destinate risorse finanziarie limitate e inadeguate, soprattutto se paragonate agli investimenti operati dai principali Paesi europei. Auspica infine che il Governo possa fornire un elenco dei progetti ammessi al finanziamento ed eventualmente delle imprese destinatarie.

  Ludovico VICO (PD), osservato che l'accesso ai finanziamenti avviene attraverso appositi bandi, sottolinea che in questa sede non devono essere valutati i criteri di assegnazione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 808/2015.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, rileva che i finanziamenti previsti dalla legge n. 808/2015 sono ciclici e pluriennali essendo destinati a progetti di medio-lungo termine. Assicura che come relatore si attiverà presso il Governo per ottenere le informazioni richieste in merito ai 41 progetti ammessi a finanziamento. Ritiene che negli scopi della legge n. 808/2015 vi sia quello di favorire, oltre ai grandi player nazionali, anche il settore delle PMI che svolgono ruoli significativi soprattutto nell'indotto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

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ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 526 del 22 ottobre, a pagina 86, prima colonna, prima riga, sostituire le parole da «replicando» fino a «made in Italy» con le seguenti «replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta testé illustrata dalla rappresentante del Governo, in quanto si limita a ricordare la normativa vigente senza tuttavia rispondere al quesito posto. Evidenzia come la vicenda oggetto dell'atto ispettivo manifesti proprio la mancata applicazione da parte dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) del predetto apparato normativo e quindi la mancata tutela giurisdizionale in concreto, atteso che dal 2012 ad oggi l'azienda che ha regolarmente registrato un modello di design attende ancora la pronuncia dell'UAMI. Ragion per cui la parte che doveva essere tutelata dalla registrazione si è trovata costretta a chiudere con una conciliazione una delle due vertenze giudiziarie promosse in Italia contro due aziende per contraffazione del modello, al solo fine di estinguere il procedimento pendente in Cassazione, che secondo l'UAMI era ostativo della propria pronuncia. Rileva che, poiché allo stato l'unica causa pendente rimane quella davanti al tribunale di Venezia, che ha sospeso il procedimento per attendere la decisione dell'UAMI, è essenziale che il Governo si attivi per esigere che il predetto adempia ai suoi compiti nell'interesse della tutela del made in Italy e di quelle aziende che vi registrano modelli comunitari di design (pagando tra l'altro le tasse di mantenimento dell'esclusiva), considerato che le imprese italiane sono seconde solo alla Germania per deposito di modelli per anno.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, invita il rappresentante del Governo a sollecitare in tal senso le autorità comunitarie competenti.»

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 526 del 22 ottobre, a pagina 86, seconda colonna, quinta riga, sostituire le parole da «Segnala» a «iniziativa» con le seguenti «Intende sottolineare come nella sede della Conferenza dei servizi le istituzioni locali presenti abbiano confermato la contrarietà dei propri territori a quegli impianti, mentre le regioni Umbria e Lazio, non riconfermando il parere positivo espresso in sede di VIA, si sono riservate di esprimersi in un momento successivo.
  Con riferimento al terzo impegno richiamato nella risoluzione Braga n. 8-00103 prende atto che la sua interpretazione da parte del Governo è tale da non tenere minimamente in conto quanto ivi riportato, ritenendo che l'obbligo di rilasciare le autorizzazioni per gli impianti geotermici alla luce delle linee guida tecniche, non vale per gli impianti in corso di autorizzazione. Ciò, a suo avviso, è palesemente in contrasto con quanto chiesto nella risoluzione approvata dalle Commissioni riunite VIII e X lo scorso 15 aprile.»