CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2015
526.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Giovedì 22 ottobre 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 9.05.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 ottobre 2015.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ricorda come nella precedente seduta l'onorevole Chiarelli abbia evidenziato l'opportunità che la Giunta deliberasse una richiesta di integrazione istruttoria, ritenendo insufficiente la documentazione presente agli atti ai fini della valutazione della natura, casuale o meno, delle intercettazioni in questione. In particolare, il collega Chiarelli riteneva necessario acquisire tutti gli atti di indagine relativi al procedimento penale nel quale sono state captate le conversazioni che avevano come interlocutore anche Silvio Berlusconi, all'epoca deputato. Nel corso del dibattito è però emersa l'esigenza che un'eventuale proposta di integrazione istruttoria fosse formulata in modo più specifico e, quindi, fosse riferita ad atti del procedimento specificamente indicati.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) rileva come l'ordinanza in esame precisi che le investigazioni afferenti al procedimento nel quale le intercettazioni in questione sono state captate (n. 9322/09, pendente presso il Tribunale di Bari) si trovino compendiate in un'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011. Tale informativa non è presente nella documentazione cartacea trasmessa dal giudice richiedente. Agli atti, peraltro, sono presenti anche dei supporti informatici contenenti una rilevante mole di documenti: si tratta di centinaia di pagine contenute in files che risultano, tuttavia, privi di un'indicizzazione chiara e sistematica che renda la consultazione agevole e veloce. In ogni caso, da un'ulteriore disamina dei predetti supporti, effettuata nella giornata di ieri, ha potuto verificare che all'interno di un file denominato «626-Atti PP 9322-09.21-Proc-Bari.pdf» è contenuta proprio la voluminosa informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011.
  Osserva come nell'informativa siano presenti passaggi riferiti a Silvio Berlusconi, ritenendo peraltro che tale documento non contenga nel complesso elementi Pag. 4concludenti ai fini della verifica della natura delle intercettazioni che la Giunta è chiamata a compiere.
  Conferma quindi la propria convinzione in ordine alla necessità di acquisire tutti gli atti di indagine relativi al citato procedimento n. 9322/09, nell'ambito del quale sono state effettuate le intercettazioni.
  In subordine, indica una serie di specifici atti che ritiene comunque indispensabile acquisire:
   a) Volume n. 1: sottofascicolo richieste tabulato (indicato come C, 1-28);
   b) Volume n. 2 (RIT 1337/08, 1340/08 e RIT 1342/08), Volume n. 3 (RIT 1343/08, RIT 1724/08, RIT 2181/08, RIT 51/09 e RIT 343/09) e Volume n. 4 (RIT 344/09, RIT 345/09 e RIT 1121/09);
   c) 23/6/2011: Annotazione finale di P.G. n. 0323591/11 e Allegati dal n. 1 al n. 96;
   d) Volume n. 5: Allegati dal n. 97 al n. 676; 28/7/2011 – Seguito dell'annotazione n. 0323591/11 del 23/6/2011 di P.G. della Guardia di Finanza n. 0386800/11;
   e) Note D.I.G.O.S. relative alle trascrizioni riassuntive delle conversazioni intercettate sulle utenze in uso a Lavitola, rispettivamente, al 7/7/2011, al 12/7/2011 e al 18/7/2011;
   f) 22/9/2011 – Trasmissione atti P.P. 9322/09 mod. 21 alla Procura della Repubblica di Napoli: nomine e revoche, verbali di interrogatorio di Gianpaolo Tarantini (29/7/2009, 16/6/2010 e 15/7/2010); C.N.R. conclusiva della Guardia di Finanza (Bari) e A.C.I.

  Lascia comunque a disposizione dei componenti della Giunta un elenco con la descrizione dettagliata dei predetti documenti.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ricorda come nella precedente seduta sia emerso un orientamento contrario all'acquisizione di tutti gli atti di indagine relativi al procedimento nell'ambito del quale sono state captate le conversazioni. Ove tale orientamento sia confermato, si potrà aprire la discussione sulla richiesta dell'onorevole Chiarelli di acquisire gli specifici documenti indicati.

  Anna ROSSOMANDO (PD) conferma la contrarietà del proprio gruppo in relazione a richieste di integrazione documentale generiche e indistinte, come quella riferita a tutti gli atti di indagine del procedimento n. 9322/09. Quanto, invece, alla richiesta più specifica, avanzata in via subordinata dal collega Chiarelli, manifesta la propria perplessità in ordine allo scopo dell'acquisizione degli atti indicati, atteso che non appare chiara la correlazione tra gli stessi e l'accertamento che la Giunta è chiamata a svolgere in merito alla natura, casuale o meno, delle intercettazione ed alla necessità processuale.
  Evidenzia come si tratti di atti concernenti un procedimento relativo ad attività illecite di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione ascritte a Gianpaolo Tarantini, per le quali sono state chiamate in causa molte persone. In tale contesto, la condotta di Silvio Berlusconi, consistente nella frequentazione delle donne presentategli da Tarantini, non è penalmente rilevante. Per tale motivo non si può ritenere né che Berlusconi sia stato ab origine l'obiettivo delle intercettazioni né che successivamente vi sia stato un mutamento della direzione degli atti di indagine, poiché a carico di Berlusconi non è emerso – né sarebbe potuto emergere – un quadro indiziario in relazione al tipo di fattispecie per le quali si procedeva.
  Non deve meravigliare, dunque, quanto evidenziato dal collega Chiarelli nella precedente seduta, ovvero la circostanza che il nome dell'interessato non appaia nei decreti di proroga delle intercettazioni e nelle relative informative di polizia giudiziaria. Questo dato, infatti, si spiega proprio in considerazione dell'assenza di un'ipotesi investigativa nei confronti dell'interessato e della mancata emersione di indizi di reato a suo carico.Pag. 5
  Proprio al fine di dissipare ogni dubbio al riguardo, ritiene che possa essere utile un'approfondita lettura della informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, alla quale si riferiva l'onorevole Chiarelli. Non si opporrebbe, quindi, alla concessione di tempi tecnici strettamente necessari per un simile approfondimento. A nome del gruppo del PD, tuttavia, non ritiene si debbano accogliere le richieste di integrazione istruttoria formulate dal collega Chiarelli, che appaiono di dubbia utilità per gli scopi della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, trae spunto dall'intervento dell'onorevole Rossomando per introdurre una digressione tecnico-giuridica che, seppure non connessa in modo specifico al caso in esame, offre spunti di riflessione che, a suo giudizio, meriterebbero di essere approfonditi, eventualmente anche in un'autonoma sede.
  Si tratta dell'ormai invalsa abitudine, da parte della magistratura, di considerare che le operazioni di captazione a carico di un terzo che interloquisca con un parlamentare possano proseguire fintanto che non emergano elementi indiziari a carico di quest'ultimo. Secondo questa prospettazione, il momento dell'emersione di un quadro indiziario a carico del parlamentare rappresenta uno spartiacque: le operazioni di captazione eseguite prima di tale momento sono legittime, ma l'utilizzo processuale dei risultati delle intercettazioni (qualificate come «casuali») presuppone l'autorizzazione postuma prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003; con l'emersione di indizi di reato, invece, si ha un mutamento della direzione dell'atto di indagine, le intercettazioni cessano di essere «casuali» e, pertanto, le operazioni di captazione devono essere sospese e non possono legittimamente proseguire senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4 della citata legge n. 140. In altri termini, non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la sospensione delle attività di captazione e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare.
  Reputa che tale impostazione non sia del tutto rispondente allo spirito dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che ha la funzione di consentire al parlamentare di svolgere liberamente la propria attività politica e rappresenta una garanzia finalizzata ad evitare che le conversazioni del parlamentare siano sottoposte ad intercettazioni telefoniche senza previa autorizzazione, anche e soprattutto – deve ritenersi – quando non emergano indizi di reato a suo carico. Pur riconoscendo l'esistenza di una delicata problematica relativa al bilanciamento fra le esigenze legate alla raccolta delle prove a carico del terzo interlocutore non parlamentare e la tutela invece riservata al parlamentare dalla norma costituzionale, ritiene che anche le operazioni di captazione di conversazioni che si svolgono prima dell'emersione di indizi di reato, quando non siano assolutamente casuali, debbano essere interrotte.
  Se così non fosse, bisognerebbe riconoscere – con evidente inversione dell'ordine logico – che il parlamentare che non commette reati possa essere sottoposto ad intercettazioni «casuali» per un periodo di tempo teoricamente illimitato, dovendosi solo richiedere l'autorizzazione postuma per l'utilizzo processuale di tali intercettazioni, mentre il parlamentare sul quale gravi un quadro indiziario goda della più ampia garanzia rappresentata dall'autorizzazione preventiva.
  Ritiene conclusivamente che una simile interpretazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, e degli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 – interpretazione che sembra peraltro avvalorata da alcune sentenze della Corte costituzionale – non possa essere applicata acriticamente, per una sorta di «abitudine», bensì sottoposta ad un'attenta valutazione.

  Paola CARINELLI (M5S) ribadisce quanto già affermato in più occasioni in Pag. 6ordine alle proposte di integrazione istruttoria, ritenendo inaccettabile che ad ogni seduta sia consentita la presentazione di una nuova proposta, poiché ciò si traduce in una dilatazione dei tempi di esame e decisione della Giunta. Invita quindi il Presidente a programmare i lavori in modo puntuale, al fine di garantire tempi certi per la deliberazione finale.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ricorda come questa Giunta sia nota per non avere mai assunto atteggiamenti dilatori e per non essersi mai sottratta al dovere di decidere, talvolta anche in tempi estremamente rapidi.

  Daniele FARINA (SEL) non si oppone alle acquisizioni documentali richieste dall'onorevole Chiarelli.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) ritiene che il dibattito sulla necessità di un'integrazione documentale non sia obiettivo in quanto condizionato da taluni pregiudizi sulla persona di Silvio Berlusconi, perché ritiene evidente che alla Giunta manchino elementi di valutazione a causa dell'insufficienza della documentazione di cui dispone. Ritiene altrettanto evidente che le intercettazioni oggetto di esame siano manifestamente irrilevanti e che, pertanto, dovessero essere distrutte a norma dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003. Respinge, quindi, ogni illazione sulla presunta natura dilatoria delle sue richieste istruttorie, sottolineando, tra l'altro, come il tempo necessario per l'acquisizione dei documenti sarebbe ininfluente, giacché il processo penale in questione è sospeso, così come i relativi termini di prescrizione.
  Poiché è stata ritenuta utile la lettura dell'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011 si domanda, infine, per quale motivo non dovrebbe essere utile l'acquisizione del seguito di quell'informativa, del 28 luglio 2011, oppure della nota conclusiva del 22 settembre 2011, sempre della Guardia di Finanza, che verosimilmente integrano l'informativa del giugno 2011. Entrambi questi documenti sono indicati alle lettere d) ed f) della sua richiesta di integrazione documentale.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, preso atto di quanto emerso da dibattito e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per la prossima settimana, al fine di consentire ai componenti della Giunta di approfondire il contenuto dell'ordinanza della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011 e di verificare se dai supporti informatici trasmessi dal giudice richiedente sia possibile, nonostante la prospettata difficoltà di consultazione, estrarre ulteriori documenti utili all'esame della Giunta.

  La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI