CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2015
526.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 63

INTERROGAZIONI

  Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.10.

5-06679 Ruocco e altri: Sulle modalità di certificazione del credito per somme dovute da amministrazioni statali o da enti pubblici nazionali in attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Carla RUOCCO (M5S), nel prendere atto delle delucidazioni rese dalla sottosegretaria De Micheli, osserva tuttavia come dalla situazione normativa ed applicativa testé descritta sia dato evincere una inaccettabile disparità di trattamento tra le penalizzanti condizioni riservate alle imprese e quelle di favore riconosciute agli istituti bancari, i quali ultimi di regola possono recuperare tanto la quota capitale quanto quella in conto interessi del credito vantato. Ricorda, inoltre, che gli istituti bancari in determinate fattispecie sono soliti fare ricorso, a danno dei propri Pag. 64clienti, all'anatocismo, in base al quale non viene operata distinzione alcuna tra la quota capitale e la quota interessi. Considera, infine, contrario alle legittime aspettative delle imprese ritenere gli interessi moratori sul credito – come indicato dalla rappresentante del Governo – alla stregua di una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria e, come tale, attivabile solo in sede giudiziaria.

  Francesco BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/92/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 ottobre scorso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nel corso della precedente seduta dal relatore, rileva che per quanto attiene alle stime riferite all'articolo 1, comma 1, lettera c), le tariffe assunte alla base della determinazione della spesa circa i compensi spettanti ai traduttori ed interpreti fanno riferimento alle tariffe stabilite dal decreto ministeriale 30 maggio 2002, tuttora vigente, di cui allo stato non è previsto un imminente aggiornamento.
  Evidenzia, inoltre che gli altri parametri posti alla base delle predette quantificazioni, relativi al numero annuo dei procedimenti penali che necessitano di interprete/traduttore nonché al numero di pagine oggetto di traduzione, sono stati valutati prudenzialmente su dati presuntivi.
  Fa, altresì, presente che l'eventuale maggiore impiego di strumenti tecnologici a distanza connesso all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), che consentono al giudice di estendere alle persone offese particolarmente vulnerabili le cautele relative alla protezione della vittima nella acquisizione delle deposizioni testimoniali, previste attualmente solo per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato, potrà essere ampiamente fronteggiato con le risorse già esistenti in bilancio.
  Segnala che pur essendo stato fissato, come termine ultimo per il recepimento della direttiva in oggetto, il 16 novembre 2015, i primi effetti del presente provvedimento in esame, anche in ordine ai profili finanziari, non potranno che prodursi a partire dall'anno 2016.
  Chiarisce che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, consistendo nelle spese necessarie per garantire l'assistenza di interpreti e traduttori alle persone offese (articolo 1, comma 1, lettera c)) e alle persone che presentano denunce e querele (articolo 2) – non appaiono rigorosamente delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa e dovrebbero essere formulati in termini meramente previsionali, con la conseguente introduzione di una apposita clausola di salvaguardia finanziaria con imputazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa al programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  Precisa, infine, che il Fondo per il recepimento della normativa europea reca Pag. 65le necessarie disponibilità finanziarie per fronteggiare gli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/92/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (atto n. 204),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    per quanto attiene alle stime riferite all'articolo 1, comma 1, lettera c), le tariffe assunte alla base della determinazione della spesa circa i compensi spettanti ai traduttori ed interpreti fanno riferimento alle tariffe stabilite dal decreto ministeriale 30 maggio 2002, tuttora vigente, di cui allo stato non è previsto un imminente aggiornamento;
    gli altri parametri posti alla base delle predette quantificazioni, relativi al numero annuo dei procedimenti penali che necessitano di interprete/traduttore nonché al numero di pagine oggetto di traduzione, sono stati valutati prudenzialmente su dati presuntivi;
    l'eventuale maggiore impiego di strumenti tecnologici a distanza connesso all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), che consentono al giudice di estendere alle persone offese particolarmente vulnerabili le cautele relative alla protezione della vittima nell'acquisizione delle deposizioni testimoniali, previste attualmente solo per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato, potrà essere ampiamente fronteggiato con le risorse già esistenti in bilancio;
    pur essendo stato fissato, come termine ultimo per il recepimento della direttiva in oggetto, il 16 novembre 2015, i primi effetti del presente provvedimento, anche in ordine ai profili finanziari, non potranno che prodursi a partire dall'anno 2016;
    gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, consistendo nelle spese necessarie per garantire l'assistenza di interpreti e traduttori alle persone offese (articolo 1, comma 1, lettera c)) e alle persone che presentano denunce e querele (articolo 2), non appaiono rigorosamente delimitabili nell'ambito di un tetto massimo di spesa e dovrebbero essere formulati in termini meramente previsionali, con la conseguente introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria, con imputazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa al programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia;
    il Fondo per il recepimento della normativa europea reca le necessarie disponibilità finanziarie per fronteggiare gli oneri derivanti dal provvedimento in esame;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutati in.

  Conseguentemente al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura Pag. 66necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.
Atto n. 208.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, ciò alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto di quanto precisato nella relazione tecnica con riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di società in assenza di risorse liquide o con risorse insufficienti.
  Con riguardo, invece, ai profili di copertura finanziaria, ritiene che, essendo l'articolo 4 volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera maggiormente rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».
  Tanto premesso, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (atto n. 208);
   valutata l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 4 sia sostituita la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

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  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
C. 2004.

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