CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2015
520.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 123

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
C. 3272 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente in quanto l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo lunedì, 19 ottobre.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, introducendo l'esame, riferisce che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato Pag. 124e a seguito delle modificazioni introdotte da quest'ultimo, si compone di 5 articoli.
  In particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), modificando la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in modo da rafforzare il ruolo del Consiglio dei ministri; modificando la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio (nazionale, regionali e delle province autonome), che da triennale diventa quinquennale; e inserendo – nell'ambito dell'articolo novellato – alcune disposizioni introdotte dall'articolo 17 della legge n. 112 del 2004, sull'articolazione territoriale della RAI e sulla convenzione tra la società e la provincia autonoma di Bolzano.
  L'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, procede a riformare l'assetto di governance della RAI, prevedendo l'introduzione della figura dell'amministratore delegato, la riduzione da 9 a 7 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la modificazione delle modalità di designazione degli stessi, con la soppressione di alcune competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  Al riguardo, ritiene utile richiamare la Raccomandazione del Consiglio d'Europa, adottata nel febbraio 2012, con cui si invitano gli Stati membri a modernizzare il quadro di governance dei media di servizio pubblico e ad adattarlo al mondo della moderna comunicazione. In particolare, la Raccomandazione ha evidenziato che alcuni media devono completare la loro transizione e passare dallo status di servizi di radiodiffusione di Stato, strettamente legati ai governi e controllati da questi ultimi, a quello di veri media di servizio pubblico. In tal senso, la Raccomandazione ha proposto l'applicazione delle seguenti linee direttrici: indipendenza, assunzione di responsabilità, gestione efficiente, capacità di risposta e responsabilità deontologica, trasparenza e apertura.
  Quanto alle modalità di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, segnala che, per effetto della riforma – invece di essere indicati in parte dalla Commissione parlamentare di vigilanza e in parte dal Ministero dell'economia e delle finanze – due membri sono eletti dalla Camera e due dal Senato, in entrambi i casi con voto limitato a uno; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e uno è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI.
  Con riguardo alle competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il nuovo comma 12-ter dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 fa salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico, attribuitele dalla legge n. 103 del 1975. Inoltre, dispone che il Consiglio di Amministrazione della RAI riferisca ogni sei mesi, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione di vigilanza sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.
  A seguito delle modifiche introdotte dai precedenti capoversi del comma 1, non spetta più alla Commissione individuare la maggior parte dei membri del Consiglio di amministrazione. Ulteriori competenze della Commissione – sostanzialmente, peraltro, non più esercitate – risultano soppresse dal comma 3. In particolare, si sopprimono le competenze relative all'indicazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento; all'approvazione dei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e alla vigilanza sulla loro attuazione e sulla rispondenza Pag. 125agli indirizzi generali formulati; alla formulazione degli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari; all'analisi del contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi; alla relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione.
  L'articolo 3, dedicato all'attività gestionale della RAI, concerne la responsabilità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti, i contratti conclusi dalla stessa RAI, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato a dirigenti non dipendenti.
  Segnala, in particolare, le disposizioni relative ai contratti conclusi dalla RAI per i quali la nuova disciplina, da un lato, riproduce sostanzialmente la vigente disciplina del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), che esclude dalla applicazione i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI e, dall'altro, estende la suddetta esclusione anche ai contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi.
  Osserva, al riguardo, che l'esclusione di tali contratti dalla disciplina sugli appalti pubblici si fonda sul Considerando n. 25 della direttiva 2004/18/CE, in base al quale l'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Tale eccezione tuttavia, non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Analoghe considerazioni sono riportate nel Considerando n. 23 della nuova direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che alla lettera b) dell'articolo 10 esclude dalla applicazione gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici.
  Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame (comma 3 del nuovo articolo 49-ter) si prevede che detti contratti non siano soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27 del Codice dei contratti pubblici, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto.
  Ricorda che l'articolo 27 del Codice dei contratti pubblici reca i principi relativi ai contratti esclusi, prevedendo che l'affidamento avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, che sono principi di matrice europea, e stabilendo, altresì, che l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
  Un'ulteriore modifica apportata dal disegno di legge in esame (comma 2 del nuovo articolo 49-ter) introduce una deroga che esclude – per i contratti conclusi dalla RAI aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal Codice dei contratti pubblici.
  Segnala al riguardo, che il Considerando n. 9 della direttiva 2004/17/CE precisa che, per gli appalti pubblici il cui valore è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea.
  L'articolo 4, ai commi 2, 3 e 4, delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, Pag. 126un decreto legislativo di modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.
  L'articolo 5, infine, contiene le disposizioni transitorie, che – avuto riguardo alla composizione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione – prevedono un'applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 14.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
(COM(2015)450 final).
Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria.
(COM(2015)451 final).
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE.
(COM(2015)452 final).
(Parere alla I Commissione).
(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto dei tre atti dell'Unione europea in titolo, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione affari costituzionali. Ricorda altresì che quest'ultima concluderà il proprio esame nella seduta convocata alle 9 di domani e che, pertanto, la XIV Commissione dovrà esprimersi entro questo termine.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, ricorda che i tre atti dell'Unione europea dei quali la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari costituzionali, consistono in due proposte di regolamento e una proposta di decisione, strettamente legati tra loro, i quali sono stati adottati dalla Commissione europea in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione, presentata il 13 maggio 2015.
  Nel ricordare che sull'Agenda la Commissione si è espressa lo scorso 28 luglio, approvando una proposta di parere favorevole con osservazioni, riferisce che i tre atti – dei quali esporrà di seguito una breve sintesi, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più accurata – prevedono un complesso di misure che per un verso sono finalizzate ad avviare un programma di parziale ricollocazione di un certo numero di rifugiati, in modo da distribuire in maniera più equa il relativo onere tra diversi Stati membri, riducendo il carico gravante su quelli più esposti (in particolare Italia, Grecia e Ungheria) e, per altro verso, individuano gli Stati da considerare «sicuri».Pag. 127
  Per quanto riguarda la proposta di decisione COM(2015)451 del Consiglio, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia, e dell'Ungheria, questa prevede la ricollocazione di emergenza di ulteriori 120 mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia (15.600), dalla Grecia (50.400) e dall'Ungheria (54.000) agli altri Stati membri.
  La misura è stata proposta in considerazione della situazione di notevole afflusso di migranti in luglio e agosto 2015 per quanto riguarda l'Italia (42 mila migranti irregolari giunti dal Mediterraneo centrale), Grecia (137 mila migranti irregolari), e Ungheria (circa 80 mila attraversamenti alla frontiera serbo-ungherese).
  Questa misura si aggiunge a quella proposta dalla Commissione lo scorso 27 maggio (recante la ricollocazione 40 mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia verso gli altri Stati membri dell'UE); pertanto, ove le due proposte di decisione fossero adottate si arriverebbe ad un numero di 160.000 persone da ricollocare.
  Anche per questo schema di ricollocazione vale la chiave di distribuzione adoperata nella precedente proposta: popolazione (40 per cento); PIL (40 per cento), media delle domande di asilo presentate in passato (10 per cento), tasso di disoccupazione (10 per cento).
  La proposta prevede a sostegno della ricollocazione uno stanziamento di 780 milioni di euro provenienti dal bilancio dell'UE a favore degli Stati membri partecipanti, compreso un prefinanziamento del 50 per cento per garantire che le amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale dispongano dei mezzi per intervenire con grande rapidità. A tal proposito è prevista l'assegnazione di 6 mila euro per ogni persona trasferita allo Stato membro in cui viene ricollocata. Sono previsti invece 500 euro al Paese da cui il richiedente asilo viene ricollocato per gli oneri relativi al trasferimento. La Commissione ha anche previsto una clausola di solidarietà temporanea in base alla quale la Commissione europea può valutare i motivi notificati dal paese e decidere se sia giustificata la mancata partecipazione al programma per un massimo di 12 mesi. In caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, l'importo viene ridotto in proporzione.
  La proposta prevede infine norme analoghe a quanto stabilito con la decisione adottata dal Consiglio il 14 settembre (recante il primo meccanismo di ricollocazione a favore di Italia e Grecia) per quanto riguarda il sostegno operativo per Italia, Grecia e Ungheria da parte degli altri Stati membri (attraverso le attività coordinate dalle agenzie UE interessate). Inoltre, come nel precedente provvedimento, è stabilito a carico dei tre paesi beneficiari l'obbligo di redigere e aggiornare una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della decisione. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la sospensione del programma di ricollocazione. Come nel caso della precedente proposta di ricollocazione occorre l'adozione formale di una decisione del Consiglio, previo parere del Parlamento europeo.
  Richiama l'attenzione sul fatto che il 22 settembre 2015 il Consiglio straordinario giustizia e affari interni ha apportato notevoli modifiche alla proposta originaria della Commissione.
  In particolare, la relocation si applica esclusivamente a beneficio di Italia e Grecia, e non più anche all'Ungheria (Stato membro che avrebbe votato contro l'adozione della decisione): con l'entrata in vigore della decisione, Italia e Grecia beneficeranno quindi del meccanismo di ricollocazione rispettivamente per 15.600 e 50.400 persone; in una seconda fase, a un anno dall'entrata in vigore della decisione, anche i residui 54 mila (originariamente previsti a beneficio dell'Ungheria) sarebbero ricollocati da Italia e Grecia in proporzione alla redistribuzione effettuata Pag. 128nella prima fase e secondo le modalità proposte dalla Commissione europea e approvate dal Consiglio.
  Quanto alla proposta di regolamento COM(2015)450, recante un meccanismo di ricollocazione di crisi per tutti gli Stati membri e che modifica il regolamento Dublino, ricorda che, dando seguito a quanto previsto nell'Agenda europea sulla migrazione, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento cosiddetto Dublino (recante norme relative alla competenza di uno Stato membro a trattare una domanda di asilo) istituendo un meccanismo permanente di solidarietà da attivare in qualsiasi momento a favore degli Stati membri dell'UE che si trovino ad affrontare situazioni di crisi e il cui regime di asilo sia sotto estrema pressione a causa di un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi.
  In particolare, il regolamento prevede che qualora, sulla base di informazioni comprovate, in particolare delle informazioni ottenute dall'EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) e da Frontex (Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne), la Commissione stabilisca che uno Stato membro si trova ad affrontare una situazione di crisi che ostacola l'applicazione del regolamento Dublino a causa dell'estrema pressione esercitata da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, che ne sottopone il sistema di asilo a considerevoli sollecitazioni, si applica il meccanismo di ricollocazione di crisi a beneficio di tale Stato membro.
  La ricollocazione è quantificata sulla base di chiavi di distribuzione simili a quelle previste per i meccanismi di ricollocazione di emergenza citati (popolazione: 40 per cento; PIL totale: 40 per cento; numero medio di domande di asilo nei 5 anni precedenti per milione di abitanti, con un tetto massimo del 30 per cento della popolazione e del PIL: 10 per cento; tasso di disoccupazione, con un tetto massimo del 30 per cento della popolazione e del PIL: 10 per cento).
  In sintesi spetta alla Commissione europea definire le situazioni di emergenza in base al numero delle domande di asilo degli ultimi sei mesi, pro capite, e in base al numero degli attraversamenti irregolari delle frontiere negli ultimi sei mesi.
  Secondo la proposta della Commissione, il meccanismo permanente deve inoltre tener conto dei bisogni, della situazione familiare e delle competenze dei richiedenti asilo. La proposta prevede l'applicazione della sopradescritta clausola di solidarietà temporanea.
  Si applicano infine disposizioni simili a quelle previste dai meccanismi temporanei di ricollocazione, relativamente all'obbligo a carico dello Stato beneficiario di redigere una tabella di marcia che comprenda misure che garantiscano l'adeguata attuazione del meccanismo di ricollocazione di crisi, nonché alla facoltà (in caso di mancato rispetto di tale obbligo) in capo alla Commissione di sospendere la redistribuzione qualora lo Stato beneficiario non rispetti l'obbligo citato.
  Quanto infine alla proposta di regolamento COM(2015)452 recante un elenco europeo comune dei paesi d'origine sicuri, ricorda che, dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento recante un elenco europeo comune dei paesi d'origine sicuri. In tal modo si intende accelerare l'iter delle domande di asilo dei richiedenti provenienti da paesi che tutta l'UE considera sicuri e l'eventuale rimpatrio ove non sussistano (secondo una valutazione individuale) le condizioni per concedere protezione.
  La Commissione propone in sostanza di inserire l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo – per cui conseguentemente le domande di asilo non dovrebbero essere automaticamente accettate – il Montenegro, la Serbia e la Turchia nell'elenco dell'UE dei paesi d'origine sicuri. Tali Paesi, infatti, soddisfano i criteri comuni della direttiva 2013/32 sulle procedure di asilo secondo i quali un paese può essere considerato sicuro; sono parti dei principali Pag. 129trattati internazionali sui diritti umani; nella maggior parte sono stati designati paesi candidati dal Consiglio europeo, soddisfacendo i cosiddetti «criteri di Copenaghen» (ovverosia il rispetto dei principi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e tutela delle minoranze).
  Spetta alla Commissione europea di valutare in futuro ulteriori Paesi cosiddetti sicuri.
  Richiama, in conclusione, alcune considerazioni emerse nel corso dell'esame degli atti presso la Commissione Affari costituzionali, anche con riferimento ad alcuni profili di criticità evidenziati in quella sede dal rappresentante del Governo. Si è rilevato innanzitutto che la decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)451 final) non prevede sanzioni in caso di rifiuto di uno Stato membro a partecipare al meccanismo di ricollocazione. Con riferimento, poi, alle modalità di calcolo in base alle quali sono state stabilite le quote di migranti da ricollocare, va segnalato che, al contrario della Grecia e di altri Stati attualmente interessati al flusso migratorio, l'Italia è da anni in prima linea. Di conseguenza il calcolo percentuale effettuato in relazione al periodo preso in riferimento (primo semestre 2014/primo semestre 2015) non consente di ottenere un dato paragonabile a quello degli altri paesi. È chiaro infatti che in Italia la variazione percentuale in questo periodo risulta minore se confrontata con la variazione percentuale di paesi che negli anni precedenti sono stati interessati solo in minima parte dal flusso migratorio.
  Alcuni dubbi sono inoltre emersi sul meccanismo di ricollocazione: i soggetti da ricollocare devono appartenere a nazionalità per le quali in base ai dati Eurostat la percentuale di riconoscimento di protezione internazionale sia pari o superiore al 75 per cento. Stando a una prima stima quindi si tratta esclusivamente di Siriani ed Eritrei, mentre a oggi in Italia i richiedenti asilo appartengono in parte minoritaria a queste nazionalità.
  Perplessità sono anche state evidenziate sull'introduzione nel regolamento degli articoli 33-bis e 33-quinquies che prevedono fondamentalmente una chiave di distribuzione su base volontaria da parte degli Stati riceventi, nonché una serie di termini perentori e meccanismi di monitoraggio e controllo. A tale proposito – come già rilevato dalla XIV Commissione nella proposta di parere approvata sull'Agenda per la migrazione – per l'Italia sarebbe fondamentale pervenire al superamento dell'attuale disciplina europea dell'asilo, introducendo soluzioni innovative che si basino sull'introduzione di un diritto di asilo UE riconosciuto da tutti gli Stati membri.
  Infine, con riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri (COM(2015)452 final) è stato evidenziato che l'introduzione della lista dei Paesi sicuri non comporta l'automaticità del respingimento, ma solo la possibilità di prevedere procedure accelerate per la definizione degli eventuali rimpatri, non prescindendo dalla possibilità per ciascuno di chiedere la protezione internazionale né l'obbligo per i Paesi di arrivo di istruire la relativa pratica. Inoltre potrebbe comportare la possibilità che le nazionalità non vengano più dichiarate dagli stessi migranti.
  Sulla base di tali rilievi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità.
COM(2015)315 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo.

  Maria IACONO (PD), relatrice, introducendo l'esame, riferisce che la relazione Pag. 130sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel 2014 è stata presentata dalla Commissione europea lo scorso 2 luglio 2015, in conformità all'articolo 9 del protocollo n. 2 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  Il documento in esame si articola in due parti distinte: la prima analizza l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte delle Istituzioni e organi dell'UE, in particolare Commissione, Parlamento europeo, Consiglio e Comitato delle regioni e il seguito dato ai pareri motivati ricevuti dai parlamenti nazionali. La seconda parte illustra i principali casi in cui i parlamenti nazionali hanno sollevato rilievi in merito alla conformità di progetti legislativi dell'UE rispetto al principio di sussidiarietà.
  Ricorda che la XIV Commissione svolge sistematicamente, a partire dal 2010, l'esame del documento contestualmente alla relazione sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali, della quale la Commissione ha avviato l'esame la scorsa settimana, relatore l'on. Tancredi. Quest'anno si dà l'occasione di svolgere una riflessione più ampia in considerazione delle iniziative adottate dalla nuova Commissione Junker in materia di better regulation, nonché di altre più specifiche intraprese dal Vicepresidente Timmermans, competente, oltre che per la better regulation, per le relazioni interstituzionali, delle quali ha riferito già il collega Tancredi.
  Con riferimento all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della Commissione europea, la relazione sottolinea – in primo luogo – che le novità recate dal richiamato pacchetto di misure sulla Better regulation riguardano tutte le attività della Commissione mirate ad una migliore regolamentazione e possono essere definite come principi guida da applicarsi a tutte le Direzioni generali e a tutti i servizi coinvolti nella preparazione, nell'attuazione, nell'applicazione o nella valutazione degli interventi dell'UE e delle consultazione delle parti interessate associate.
  Le tabelle di marcia, attualmente fornite nella fase iniziale delle iniziative che la Commissione intende assumere, saranno in futuro sostituite dalle valutazioni di impatto iniziali, come delineate nel nuovo pacchetto Better regulation, ovvero valutando la proporzionalità e la sussidiarietà già in tale contesto.
  Per quanto riguarda il 2014, il Comitato per la valutazione d'impatto – organismo composto da alti funzionari della medesima Commissione – ne ha effettuate 25, delle quali 8 necessitavano di miglioramenti dal punto di vista della sussidiarietà e proporzionalità.
  La relazione cita tre casi nei quali la relazione finale della Commissione è stata modificata conformemente alle indicazioni del Comitato.
  È significativo che la relazione rimarchi l'importanza delle valutazioni ex post in coerenza con l'impegno della nuova Commissione Junker a «valutare prima di agire» analizzando i risultati ottenuti.
  Per quanto riguarda il Consiglio, la relazione si limita a precisare che il Segretariato del Consiglio nel 2014 ha distribuito alle delegazioni oltre 250 pareri e pareri motivati formulati nel quadro del dialogo politico, relativi alle proposte legislative della Commissione.
  Con riferimento al Parlamento europeo, nella relazione si sottolinea che i pareri dei Parlamenti nazionali vengono trasmessi alla commissione parlamentare competente e alla commissione giuridica per essere distribuiti a tutti i membri della commissione ed essere inseriti nel fascicolo della riunione. I pareri dei parlamenti nazionali sono sistematicamente tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'UE e menzionati nel preambolo alle risoluzioni legislative.
  In linea di principio, la commissione parlamentare non è obbligata a procedere alla votazione finale prima della scadenza prestabilita di otto settimane.
  Nel 2014 i parlamenti nazionali hanno trasmesso formalmente al Parlamento europeo 287 documenti, 18 dei quali erano pareri motivati mentre gli altri 269 erano contributi (ossia pareri che non sollevano Pag. 131obiezioni sulla conformità con il principio di sussidiarietà). Nel 2013 erano stati trasmessi ufficialmente al Parlamento europeo 86 pareri motivati e 206 contributi. Ricorda che la commissione giuridica è la commissione parlamentare competente per il principio di sussidiarietà. A rotazione tra i gruppi politici, un membro della commissione viene nominato «relatore permanente» per la sussidiarietà per un periodo di sei mesi. Il relatore controlla i pareri motivati ricevuti e può trattare le questioni sollevate per discuterle in commissione e avanzare eventuali raccomandazioni ad altre commissioni competenti.
  Nonostante l'interruzione dell'attività parlamentare che ha contraddistinto il 2014, anno di elezioni, il Parlamento europeo ha prodotto 32 prime analisi e due analisi dettagliate di valutazioni d'impatto della Commissione, 3 valutazioni d'impatto complementari, 1 valutazione d'impatto di emendamenti parlamentari sostanziali e 1 valutazione d'impatto ex post. Sono state inoltre completate 5 valutazioni sul costo della non-Europa, secondo il nuovo approccio seguito già dallo scorso anno, ovvero una più generale alla valutazione del valore aggiunto delle azioni svolte a livello di UE, che indicano i miglioramenti che potrebbero derivare da azioni proposte dal Parlamento europeo. Infine, il Parlamento europeo si è soffermato sul potenziale di crescita economica delle 10 priorità stabilite negli orientamenti politici del Presidente Junker.
  La relazione riserva particolare attenzione alle attività del Comitato delle regioni, che, nel 2014, ha adottato e attuato il suo secondo programma di lavoro sulla sussidiarietà, comprendente le seguenti tre iniziative selezionate dal programma di lavoro della Commissione europea: i) il pacchetto «Aria pulita per l'Europa»; ii) la proposta relativa alla produzione biologica; iii) la legislazione sui rifiuti nel quadro del pacchetto per l'economia circolare. È stata dedicata particolare attenzione all'utilizzo degli atti delegati nelle proposte legislative controllate.
  Rileva che tale aspetto è stato più volte oggetto di osservazioni anche nei pareri di questa Commissione trasmessi, unitamente ai documenti finali delle Commissioni di merito, alle istituzioni dell'Ue nell'ambito del cosiddetto dialogo politico.
  Va rilevato anche che, nel periodo di otto settimane previsto per il controllo della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali, il Comitato delle regioni ha svolto consultazioni delle parti interessate riportando poi nel proprio parere le preoccupazioni espresse nel merito della sussidiarietà.
  Sottolinea, ancora, che – come evidenziato nella sua relazione annuale sulla sussidiarietà del 2014 – all'inizio del 2014 il Comitato delle Regioni ha adottato la versione rivista del proprio Regolamento interno, conformemente all'articolo 306, par. 2, del TFUE, che reca una novità di rilievo: l'obbligo di inserire nei pareri riguardanti le proposte legislative non un semplice riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, ma una valutazione più completa delle iniziative sotto il profilo dei suddetti principi. Ciò ha indotto il Comitato delle regioni a sviluppare un ampio e approfondito dibattito che ha coinvolto rappresentanti delle autorità nazionali e regionali, al fine di valutare approcci e soluzioni nuove per un controllo efficace della sussidiarietà. In tale ambito il Comitato delle regioni ha stabilito relazioni più strette sia con i parlamenti nazionali – tramite la rete dei rappresentanti degli stessi a Bruxelles – sia con la Commissione e il Parlamento europeo cui trasmette le relazioni sui risultati finali delle consultazioni in materia di sussidiarietà.
  È da segnalare che i pareri del Comitato assumono una rilevanza particolare nei casi in cui nella maggior parte degli Stati membri la competenza per l'attuazione di una determinata legislazione (ad es. l'ambito dei rifiuti) spetta agli enti locali e regionali.
  L'attività del Comitato delle regioni forse meriterebbe maggiore attenzione anche da parte dei Parlamenti nazionali, considerato peraltro la sempre più frequente Pag. 132trasmissione delle pronunce delle assemblee regionali, e le numerose occasioni di confronto con le stesse nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta da questa e dalle altre Commissioni per l'esame di atti europei.
  Quanto al seguito dato ai pareri motivati ricevuti dai Parlamenti nazionali e al meccanismo di allerta precoce, la relazione riporta che nel 2014 la Commissione ha ricevuto 21 pareri motivati sul principio di sussidiarietà, che equivale a una diminuzione del 76 per cento rispetto al numero di pareri motivati ricevuti nel 2013 (88) e in percentuale notevolmente inferiore (4 per cento) rispetto al numero complessivo dei pareri ricevuti dalla Commissione nell'ambito del dialogo politico (506) nel contesto del dialogo politico.
  Nel 2013 i pareri motivati avevano rappresentato il 14 per cento del numero complessivo di pareri, mentre nel 2012 e nel 2011 poco più del 10 per cento dei pareri erano motivati.
  Nessuna procedura di «cartellino giallo» (introdotto nel 2012) è stata attivata nel 2014.
  Ad avviso della Commissione, il minor numero di pareri motivati va inquadrato nel contesto della diminuzione delle proposte legislative presentate dalla Commissione nella fase finale del proprio mandato e non come un interesse minore da parte dei Parlamenti nazionali al meccanismo di controllo della sussidiarietà. Ciò sembra confermato effettivamente dal dibattito in corso tra i Parlamenti nazionali sul meccanismo di controllo della sussidiarietà.
  I pareri motivati – si legge nella Relazione – continuano a variare nella forma, così come sono diversificate le argomentazioni avanzate dai parlamenti nazionali per suffragare l'asserita violazione del principio di sussidiarietà.
  I 21 pareri motivati formulati nel 2014 hanno riguardato 15 proposte della Commissione; quelle che hanno dato luogo al maggior numero di pareri motivati sono: la proposta di direttiva sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013) 884) (3 pareri motivati); la proposta di revisione della politica e della legislazione in materia di rifiuti (COM(2014)397) (3 pareri motivati); la proposta di regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura di prodotti biologici (COM2014)180) (2 pareri motivati); la proposta di regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM(2014)894) (2 pareri motivati) e la proposta di direttiva relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (COM(2014)212) (2 pareri motivati).
  La notevole diminuzione del numero complessivo di pareri motivati formulati nel 2014 si è tradotta in un sensibile calo del numero di pareri motivati formulati per ciascuna camera. Nel 2014 solo 15 camere su 41 hanno formulato pareri motivati (contro 34 nel 2013). Il Bundesrat austriaco e la House of Commons britannica hanno formulato tre pareri motivati ciascuno (contro sei e cinque, rispettivamente, nel 2013). Il Riksdag svedese e il Sénat francese hanno formulato due pareri motivati ciascuno (mentre nel 2013 il Riksdag ne aveva formulati nove e il Sénat quattro). La maggioranza delle camere ha emesso un solo parere motivato, o addirittura nessuno.
  La Relazione in esame rileva che, benché nel 2014 i parlamenti nazionali si siano dimostrati meno attivi nel formulare pareri motivati, alcune Camere hanno invocato un rafforzamento della procedura di controllo della sussidiarietà. Tra gennaio e maggio del 2014 il Folketing danese, la Tweede Kamer olandese e la House of Lords britannica hanno presentato relazioni contenenti proposte dettagliate sul modo di rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale.
  Tali relazioni comprendono, tra l'altro, una serie di idee per l'ampliamento della portata del controllo della sussidiarietà: suggeriscono che i pareri motivati si occupino del rispetto non solo del principio di sussidiarietà, ma anche del principio di proporzionalità o della base giuridica della proposta. Le relazioni caldeggiano anche una proroga della scadenza per la presentazione di pareri motivati e propongono inoltre di obbligare la Commissione – Pag. 133allorché venga fatta scattare la procedura del cartellino giallo – a ritirare o modificare la propria proposta.
  Come è noto, le discussioni tra i parlamenti nazionali su questi temi stanno continuando in sedi differenti. Da ultimo, va richiamata l'iniziativa del Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, competente, tra le altre materie, per le relazioni interistituzionali che, nel dicembre 2014 ha trasmesso a tutti i membri della Commissione europea una lettera sul rafforzamento del dialogo politico con i Parlamenti nazionali attraverso una maggiore efficacia degli strumenti di raccordo.
  L'onorevole Tancredi, nella relazione illustrativa sulla relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2015)316), il cui esame è stato avviato la scorsa settimana, l'ha richiamata per i profili concernenti il dialogo politico.
  Per quanto concerne la sussidiarietà, mi preme rilevare che la lettera prospetta l'esigenza di assicurare uno stretto dialogo diretto con i Parlamenti nazionali che hanno adottato un parere motivato sia nel caso in cui siano raggiunte le soglie per l'attivazione del c.d. cartellino giallo (1/3 dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali) o del cartellino arancione (la metà più uno dei voti), prima di decidere se mantenere, modificare o ritirare la proposta legislativa, sia nel caso in cui le soglie non siano state raggiunte ma sia stato comunque espresso un numero significativo di pareri motivati.
  Ciò conferma l'intenzione della Commissione di dare maggiore rilievo al ruolo dei Parlamenti nazionali, sicuramente apprezzabile, ci induce a ribadire quanto già sostenuto dalla XIV Commissione in passato a sostegno dell'importanza della selettività dell'esame. La commissione non verifica sistematicamente la conformità alla sussidiarietà delle proposte legislative trasmesse a tale scopo dalle istituzioni europee, ma individua quelle che appaiono effettivamente suscettibili di non coerenza con il principio stesso.
  Ciò consente di concentrare l'attività della XIV Commissione sugli atti di maggiore rilevanza e di svolgere un'istruttoria approfondita, privilegiando la qualità rispetto alla quantità.
  Inoltre, opportunamente l'estensione del controllo alla base giuridica delle proposte non si limita a valutare i presupposti per l'esercizio di una competenza a livello europeo piuttosto che nazionale, ma verifica preliminarmente la riconducibilità della proposta legislativa ad una norma attributiva della competenza europea.
  Quanto all'estensione della procedura di allerta precoce anche ai profili di proporzionalità, occorre ribadire che i rilievi concernenti la proporzionalità, anche ove inclusi in un parere motivato, non sarebbero considerati ai fini del calcolo delle soglie per il meccanismo di allerta precoce e continuerebbero ad essere trattati nell'ambito del dialogo politico. Peraltro, mentre il controllo di sussidiarietà concerne esclusivamente i progetti legislativi dell'UE relativi a materie di competenza non esclusiva dell'Unione, la proporzionalità si applica a qualunque atto giuridico dell'UE, anche riconducibile a competenze esclusive.
  Come già sostenuto per le Relazioni riferite agli anni 2012 e 2013, l'esame di sussidiarietà può essere operato, in linea di principio, tenendo conto delle dimensioni e della natura del fenomeno da regolare, al fine di verificarne soprattutto le implicazioni transnazionali, di valutare l'adeguatezza del quadro giuridico nazionale esistente o in fieri rispetto al fenomeno stesso e di verificare il valore aggiunto dell'intervento europeo rispetto a quello nazionale.
  L'esame di proporzionalità postula invece, una volta valutati positivamente i profili di sussidiarietà e accertata quindi l'esistenza dei presupposti dell'intervento a livello europeo, un'accurata valutazione dell'impatto regolamentare, amministrativo, economico e finanziario dei progetti legislativi sull'ordinamento europeo e su quelli statale, regionale e locale, sui cittadini e sul sistema produttivo italiano che non può non essere strettamente legata Pag. 134alla valutazione del merito dei medesimi progetti. Questa valutazione può richiedere, pertanto, tempi più lunghi di quella di sussidiarietà, implicando anche adeguate attività conoscitive.
  Sul piano strettamente politico, l'estensione del meccanismo di allerta precoce anche ai profili di proporzionalità, inoltre, si porrebbe in linea di netta discontinuità con la posizione sostenuta dalla Camera, sin dai lavori della Convenzione, volta a limitare la portata del meccanismo stesso, al fine di attenuarne gli effetti di potenziale blocco dell'attività legislativa europea.
  In buona sostanza, la relazione conferma che si registra un'accresciuta attenzione per la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte di alcune istituzioni ed organi e, in particolare, come sottolineato dalla Commissione europea, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni che hanno adattato le loro procedure interne e strutture amministrative per poter esaminare meglio l'impatto e il valore aggiunto dell'azione legislativa europea.
  In considerazione delle rilevanti implicazioni politiche e giuridiche del principio di sussidiarietà, propone, ai fini della prosecuzione dell'esame, di svolgere un breve ciclo di audizioni dei seguenti soggetti: Ministro degli affari europei; rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Assemblee regionali nonché rappresentanti dell'ANCI; esperti della materia.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2015)316 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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