CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2015
520.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 10.20.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.
Emendamenti C. 2874, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 10.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 210.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, osserva che il Ministro dell'interno ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale n. 210 concernente il riparto degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2015 e destinati all'erogazione di contributi ad associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero. Pag. 44
  La I Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 27 ottobre 2015. Si tratta, in particolare, di uno stanziamento di importo pari a 1.379.680 euro.
  Rileva preliminarmente che, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria.
  Fa notare che il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42). Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è confermata l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il successivo comma 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di stabilità), nella tabella C.
  Lo schema di decreto interministeriale in esame dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al cap. 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1. Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994: Associazione nazionale vittime civili di guerra; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. Per l'anno 2015, tali associazioni, come evidenziato nella premessa dell'atto in esame, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi. Per il corrente anno finanziario, con riferimento al cap. 2309 Piano gestionale 1, lo stanziamento ammonta a 1.379.680 euro (nel 2014 l'importo è stato pari a 1.818.872 euro). La legge non specifica i criteri da seguire per il riparto dei Pag. 45contributi. Pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
  Ricorda che, nel corso dell'iter della citata legge n. 92 del 2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 0/6277/IV/1 (Cossiga), con il quale si è impegnato ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si è impegnato inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risulti incoerente con i predetti criteri.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più approfondita del riparto dei contributi per il 2015 tra le associazioni vigilate in raffronto con quello del triennio 2012-2014.
  Rileva, infine, che l'articolo 3 dello schema di decreto in esame dispone che le associazioni devono provvedere alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995). Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2015 come previsto dall'articolo 1, comma 42 della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2014 che sono stati trasmessi alle Camere: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, hanno presentato il rendiconto l'8 aprile 2015, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti ha presentato il rendiconto il 30 marzo 2015. Il bilancio 2014 dell'ANED è disponibile anche sul sito istituzionale dell'associazione.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che il suo gruppo, come avvenuto per gli anni precedenti, manifesta perplessità sul provvedimento in oggetto, riservandosi di presentare una proposta di parere alternativa. Coglie l'occasione per sollecitare la risposta del Governo ad una sua interrogazione, la n. 4-03354, che riguarda proprio la materia in questione, relativamente ad uno dei soggetti percettori del contributo statale.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI indi del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.
C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 46

  Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, riferisce sulla proposta di legge costituzionale, di iniziativa del Consiglio regionale ed approvata in prima lettura dal Senato (C. 3224), che modifica lo Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963, in relazione ai seguenti aspetti: soppressione delle province e conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale (articoli 2-4 e 7-12); abbassamento da 25 a 18 anni del limite di età per poter essere eletti consigliere regionale (articolo 5); diminuzione, da 15 mila a 5 mila, del numero di firme necessarie per l'iniziativa legislativa popolare (articolo 6). La proposta, inoltre, modifica l'articolo 2 dello Statuto concernente gli elementi costituiti della regione, in merito alla definizione del territorio regionale (articolo 1). A tale proposta è abbinata la proposta di legge costituzionale C. 2060, di contenuto identico a quello della proposta presentata al Senato (S. 1289) e poi trasmesso alla Camera con le modificazioni approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha infatti presentato, presso entrambe le Camere, il testo della proposta di legge costituzionale che era stata approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 2014.
  L'articolo 1 della proposta di legge C. 3224 (aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato) sostituisce il primo comma dell'articolo 2 dello statuto, che definisce il territorio regionale al fine di registrare le modifiche amministrative intervenute. Secondo il testo vigente, mai modificato dal 1963, la regione Friuli-Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlígo della Valle e Sgònico. La proposta in esame modifica il testo al fine di inserire correttamente tutte le attuali province della Regione. Nel nuovo testo, infatti, la regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.
  La proposta poi intende sopprimere il livello di governo delle province e delineare un assetto istituzionale che contempli solo due livelli di governo: la regione ed i comuni; viene inoltre introdotto nello statuto il nuovo ente della città metropolitana. A tal fine il testo in esame interviene in tutti gli articoli dello statuto in cui sono presenti le province quali enti titolari di funzioni sopprimendo il termine «province» e, nello stesso tempo, affianca alla dicitura comuni, quella della città metropolitana. Viene inoltre attribuita alla regione la potestà legislativa di istituire la città metropolitana. Le modifiche allo statuto concernenti le città metropolitane sono state tutte inserite nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. La modifica dello Statuto rientra nel programma di riordino del sistema delle autonomie locali della regione Friuli-Venezia Giulia, avviato nell'ottobre 2013 che ha quali punti qualificanti la soppressione delle province, la revisione delle forme associative dei comuni, la riforma della finanza locale. Per quanto riguarda la soppressione delle province, ricorda che la regione ha già disciplinato l'elezione indiretta degli organi delle province con la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2.
  L'articolo 2, quindi, modifica l'articolo 7 dello Statuto in materia di potestà legislativa della regione. La regione, infatti, può, con legge, istituire nuovi comuni e modificarne circoscrizione e denominazione, «intese le popolazioni interessate». La norma in esame aggiunge, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, l'istituzione la città metropolitana, inserendo dopo la parola «comuni» «anche nella forma di Città metropolitana». L'articolo 3 modifica l'articolo 10 dello Statuto, secondo il quale lo Stato può delegare con legge, alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Secondo il nuovo testo, titolari di funzioni amministrative delegate dallo Stato potranno essere la Regione e i comuni, anche nella forma di città metropolitane. L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 dello statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della regione. Il testo vigente stabilisce che la regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative Pag. 47delegandole alle province ed ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici e comunque con spese a carico della regione. La norma stabilisce inoltre che i provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo di legittimità in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della sezione regionale della Corte dei conti (articolo 58 dello Statuto). La disposizione sopprime il termine province, inserisce il richiamo all'ente città metropolitana e adegua il testo ai principi dell'articolo 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà.
  L'articolo 5 modifica il secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto concernente l'elettorato passivo per le elezioni del Consiglio regionale, al fine di abbassare l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo da 25 anni, come è nel testo vigente, alla maggiore età. Potranno perciò essere eletti alla carica di consigliere regionale i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni il giorno delle elezioni.
  Ricorda che l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo è stabilita a: 18 anni per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna e per la elezione dei Consigli provinciali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; 21 anni per l'elezione dei consigli regionali delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta; 25 anni per l'elezione della Camera dei deputati (articolo 56, comma 3, della Costituzione).
  L'articolo 6 modifica l'articolo 27 dello Statuto concernente l'iniziativa legislativa. Il testo vigente stabilisce che l'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila. L'articolo in esame diminuisce il numero di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge regionale portandolo da 15 mila a 5 mila.
  Gli articoli 7, 8 e 10 modificano rispettivamente gli articoli 51, 54 e 62 dello Statuto. In tutti i casi il testo in esame sostituisce all’«insieme degli enti locali», individuato nel testo vigente come «province e comuni», la nuova definizione del complesso degli enti locali della Regione: «comuni anche nella forma di città metropolitane». Gli ambiti di intervento sono i seguenti: l'articolo 51 dello statuto concerne le entrate della regione e la possibilità per la regione di istituire tributi propri in armonia col sistema tributario dello Stato, delle province (in base al testo vigente) e dei comuni; l'articolo 54 dello statuto prevede la possibilità per la regione di assegnare agli enti locali una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi; l'articolo 62 dello statuto riguarda le funzioni del Commissario di Governo nella Regione che ha il compito, tra l'altro, di vigilare sull'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni delegate dallo Stato.
  L'articolo 9 sostituisce l'articolo 59 dello Statuto che attiene agli enti locali. Il testo vigente stabilisce che province e comuni sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della regione; essi sono anche circoscrizioni di decentramento regionale. Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, inoltre, la regione può con legge istituire circondari per il decentramento di funzioni amministrative. Il nuovo testo, secondo quanto previsto dalla proposta di legge in esame, stabilisce che sono i «comuni, anche nella forma di città metropolitane» la base dell'ordinamento degli enti locali della regione. Essi sono enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 66 dello Statuto; si tratta di una disposizione transitoria prevista, prima dell'istituzione della provincia di Pordenone (avvenuta con legge 171 del 1968), per l'istituzione di un «circondario» corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per il decentramento di funzioni amministrative. Il terzo comma della norma – su cui interviene la proposta in esame – consente alla regione ed alla provincia di decentrare nel suddetto circondario i propri uffici e il Pag. 48quarto comma stabilisce che i comuni del suddetto circondario sono costituiti in consorzio per l'esercizio delle funzioni delegate. Tale articolo sopprime il riferimento alla provincia nel terzo comma ed abroga il citato quarto comma dell'articolo 66.
  L'articolo 12, infine, che reca «Disposizioni transitorie» stabilisce al comma 1 la soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. La medesima legge regionale è chiamata, ai sensi del comma 2, a disciplinare il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione. Sempre con legge regionale dovranno essere disciplinati la conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, nonché la successione nei rapporti giuridici. Il comma 3 infine stabilisce che fino alla data di soppressione, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa «previgente».
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, va detto che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001) per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (articolo 138 della Costituzione). L'iniziativa oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).
  Auspica, in conclusione, che sul tema in esame possa svolgersi un ciclo di audizioni al fine di acquisire utili elementi di conoscenza.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritiene opportuno che l'esame del provvedimento in oggetto rappresenti l'occasione per una riflessione complessiva sul tema delle autonomie locali e sui rapporti tra i diversi enti territoriali, alla luce delle recenti riforme istituzionali e in considerazione della riforma costituzionale in itinere.

  Roberta AGOSTINI, presidente, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'iter saranno definite in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
C. 56 cost. Alfreider.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco SANNA (PD), relatore, riferisce sulla proposta di legge costituzionale C. 56 (on. Alfreider ed altri) che reca una serie di modifiche allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, volte a tutelare, in Pag. 49particolare, la minoranza linguistica ladina.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 interviene sulla composizione della giunta della provincia di Bolzano modificando l'articolo 50 dello statuto del Trentino-Alto Adige. Si prevede che, qualora almeno un componente della giunta sia ladino, questi, se non ricopre la carica di Presidente, viene nominato vice Presidente. In tal caso, il numero dei vice Presidenti diviene pari a tre: uno tedesco, uno italiano e uno ladino. La nuova norma, dunque, è destinata ad avere effetto solamente in caso di presenza in giunta di uno o più appartenenti al gruppo ladino. Infatti, in caso contrario, rimane operante la disciplina vigente: un Presidente e due vice Presidenti (uno italiano e uno tedesco).
  L'articolo 2 modifica l'articolo 62 dello statuto del Trentino-Alto Adige avente ad oggetto gli enti pubblici locali che, nella formulazione vigente, stabilisce che, nella provincia di Bolzano, le norme che regolano la composizione degli organi collegiali debbano garantire la rappresentanza del gruppo ladino. Il provvedimento in esame aggiunge due ulteriori commi a tale disposizione, aventi ad oggetto gli organi di vertice di due diversi istituti: gli enti pubblici di rilevanza provinciale e gli enti locali intermedi, entrambi non contemplati dallo statuto.
  L'articolo 3 modifica la procedura di approvazione del bilancio regionale e di quello della provincia di Bolzano nella particolare ipotesi di votazione per gruppi linguistici: si prevede, in sintesi, che, nell'ambito della procedura di bilancio, siano attribuite specifiche prerogative riferite al gruppo linguistico ladino ed è prevista l'istituzione di una nuova commissione paritetica.
  L'articolo 4 interviene in materia di personale degli uffici statali in provincia di Bolzano ed in particolare sul trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti della magistratura (articolo 89 dello statuto). L'articolo in esame estende anche alla minoranza ladina il limite del 10 per cento dei trasferimenti massimi consentiti. Inoltre, si interviene anche in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura. Si prevede, in estrema sintesi, l'equiparazione dei dipendenti ladini degli uffici statali provinciali ai cittadini di lingua tedesca per quanto riguarda la garanzia della sede di lavoro in Alto Adige, nonché la ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano anche in riferimento del gruppo linguistico ladino.
  Gli articoli 5 e 6 hanno per oggetto la composizione degli organi della giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano. Si prevedono, in particolare, modifiche relative alla composizione dell'autonoma sezione del TAR di Bolzano e delle sezioni del Consiglio di Stato competenti per i relativi ricorsi, con la finalità di prevedere la presenza di appartenenti al gruppo linguistico ladino.
  L'articolo 7 interviene sulla composizione della cosiddetta Commissione dei dodici, organo consultivo con il compito di fornire pareri sulle norme di attuazione dello Statuto (formalmente adottate con decreti legislativi). La disposizione in commento, in sintesi, prevede la rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella commissione paritetica competente ad esprimere il parere al Governo sugli schemi di decreto di attuazione dello statuto.
  L'articolo 8 reca una norma di copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, mentre l'articolo 9 dispone la immediata entrata in vigore del provvedimento in esame, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione Pag. 50delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Ai sensi dell'articolo 103 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001) per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (articolo 138 della Costituzione). L'iniziativa oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consiglio della provincia di Trento e di Bolzano. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il proprio parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che, come anticipato nella relazione del deputato Sanna, l'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto del 1972, n. 670), così come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, prevede, al terzo comma, che i progetti di modificazione dello statuto medesimo di iniziativa governativa o parlamentare siano comunicati dal Governo al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il parere entro due mesi.
  Alla luce di tale previsione risulta necessario acquisire i suddetti pareri del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sulla proposta di legge costituzionale C. 56, d'iniziativa del deputato Alfreider.
  Avverte, quindi, che scriverà al Presidente della Camera perché rappresenti al Governo l'esigenza di acquisire tali pareri sul provvedimento in oggetto.

  La Commissione concorda.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea CECCONI (M5S), relatore, illustra la proposta di legge C.3220 (Sorial ed altri) che interviene in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette «auto blu»), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica in misura ulteriore rispetto alle misure di contenimento già previste dalla normativa vigente. Tali misure sono ora riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, (nonché del relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014) che, si rammenta, costituisce l'ultimo di un succedersi di interventi normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 12-14).
  A tal fine l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi di quanto dispone la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 (elenco da ultimo pubblicato dall'Istituto sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227), di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di Pag. 51stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime. Il comma precisa che le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono «le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali».
  Il comma 2 esclude dalle nuove regole stabilite al comma 1 talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche, che vengono individuati nei seguenti: servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. In ordine a tali eccezioni la norma precisa che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai suddetti servizi. Va peraltro rilevato come a normativa vigente (articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014) taluni di tali servizi sono già esclusi dalle disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, quali ad esempio quelli per la difesa e la sicurezza, ma con formulazioni differenti da quelle utilizzate dalla proposta di legge. Risulterebbe pertanto necessario un coordinamento con tale normativa, al fine di evitare possibili difficoltà applicative della nuova disciplina recata dal provvedimento in esame.
  Il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente, precisandosi poi ai commi 4 e 5 le norme sanzionatorie, costituite: dalla nullità degli atti adottati in violazione della nuova disciplina, qualificati altresì come illecito disciplinare, con applicazione di una sanzione pecuniaria da mille a cinquemila euro, salva l'azione di responsabilità per danno erariale; dall'obbligo di vendere secondo le norme di dismissione dettate dall'articolo 2 della proposta di legge le autovetture acquistate al di fuori dei casi consentiti dalle disposizioni in esame.
  L'articolo 2 dispone la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 2, mediante vendita realizzata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica. Viene inoltre precisato che la dismissione avverrà sulla base del censimento delle autovetture previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015 che, nel dettare le disposizioni attuative delle misure di contenimento della spesa per autovetture recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 all'inizio citato, ha disciplinato le relative modalità di censimento.
  Il medesimo articolo 2 dispone infine, al comma 2, che a decorrere dal 2015 le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture (salve le eccezioni stabilite dall'articolo 1), nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.
  Quanto infine all'articolo 3, viene demandata ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di un regolamento di attuazione della nuova disciplina.
  Nell'auspicare una positiva conclusione del provvedimento in esame, che interviene nell'ambito di uno degli aspetti relativi alla riduzione delle spese pubbliche, fa notare che sarebbe utile acquisire un censimento aggiornato relativo all'utilizzo delle autovetture da parte di tutti i Dicasteri.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, svolgendo talune considerazioni generali sul tema, giudica opportuno, prima ancora di introdurre una ulteriore disciplina in materia, completare l'attuazione delle misure assunte finora, che, a suo avviso, stanno comunque conducendo ad una effettiva riduzione del parco autovetture presso le pubbliche amministrazioni interessate. Quanto alla prospettiva di un nuovo censimento evocata dal deputato Cecconi, rileva che, considerata l'esigenza Pag. 52di adeguamento alle recenti novità normative in materia, esso è ancora in corso di predisposizione e verrà realizzato dalle pubbliche amministrazioni auspicabilmente entro la fine dell'anno corrente.

  Andrea CECCONI (M5S), relatore, preso atto di quanto dichiarato dal sottosegretario, auspica che l'Esecutivo possa fornire alla Commissione, prima della realizzazione del predetto censimento, informazioni utili a ricostruire perlomeno un quadro generale della situazione, al fine di consentire un corretto svolgimento dell'iter di esame.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
(COM(2015) 450 final).
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria.
(COM(2015) 451 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE.
(COM(2015) 452 final).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa presente, anzitutto, che la deliberazione di competenza avrà luogo nella giornata di domani, considerata l'esigenza di acquisire il parere della Commissione XIV, convocata nella giornata odierna. Valutati i profili di competenza della I Commissione affari costituzionali, formula una proposta di documento finale (vedi allegato), di cui illustra il contenuto.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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