CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2015
517.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 238

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione ex ante e ex post dell'impatto della normativa dell'Unione europea.
(Deliberazione).

  Michele BORDO, presidente, avverte che la Commissione è oggi riunita per deliberare l'avvio dell'indagine conoscitiva «Sugli strumenti e i metodi per la valutazione ex ante e ex post dell'impatto della normativa dell'Unione europea» che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere lo scorso 30 settembre.
  Comunica che è pervenuta l'intesa della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, sulla base del programma concordato (vedi allegato 1).
  Fa presente che, a seguito dell'odierna deliberazione, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno iniziare quanto prima con le audizioni previste dal programma. Pag. 239
  Ricorda infine che il termine per lo svolgimento dell'indagine è stato fissato al 30 giugno 2016.

  La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2015.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Giulietti, ha formulato una proposta di parere, sulla quale si è aperto il dibattito. Invita quindi il relatore ad intervenire.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, alla luce delle osservazioni esposte dai colleghi nella seduta di ieri, formula una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.
C. 2874 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, illustra i contenuti della proposta di legge C. 2874, approvata in prima lettura dal Senato l'11 febbraio 2015.
  Ricorda che il provvedimento delimita le ipotesi delittuose legate alla istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; introduce una specifica aggravante concernente il c.d. «negazionismo» in connessione con tali atti; riduce da cinque a tre anni la pena massima per l'istigazione a delinquere prevista dal codice penale.
  A tali fini, oltre al codice penale, la proposta di legge modifica la legge n. 654 del 1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), come modificata nel corso del tempo e in particolare dalla «legge Mancino» (decreto-legge n. 122/1993).
  Il provvedimento è stato approvato dal Senato dopo una complessa trattazione, in cui sono state elaborate diverse stesure del progetto. Rispetto al primo testo della Commissione Giustizia, che introduceva nell'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) un autonomo reato di negazionismo, la nuova formulazione ha inteso ovviare sia alle perplessità e criticità emerse nel corso del dibattito sul rischio di introdurre un mero reato di opinione, sia alla necessità di elaborare un testo in Pag. 240grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione.
  Quanto all'utilizzazione del termine «negazionismo», va precisato che – mentre con il termine «revisionismo» si indica la tendenza storiografica a rivedere le opinioni storiche consolidate sulla base di nuove interpretazioni valutazioni, con il risultato di operare una reinterpretazione della storia – con il «negazionismo», secondo l'accezione più ampia generalmente accolta, si esclude invece la stessa esistenza dell'olocausto facendo riferimento, di solito, a quelle dottrine secondo cui il genocidio – in particolare quello degli ebrei da parte dei nazisti – non è mai avvenuto o, nel migliore dei casi, è stato dagli storici molto sopravvalutato.
  Il negazionismo è attualmente punito espressamente in Germania, in Francia, in Austria, in Belgio, in Spagna, in Portogallo e in Svizzera.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della normativa internazionale ed europea in materia, essendo numerose in ambito internazionale le normative che, pur affermando il diritto alla libera manifestazione del pensiero, allo stesso tempo vietano la discriminazione ed in particolare la forma della propaganda razzista, permettendo una deroga o una limitazione della libertà di opinione.
  Si limita qui a ricordare che la proposta di legge è composta da un unico articolo, suddiviso in due commi.
  Il comma 1 modifica anzitutto l'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che – nel testo modificato da ultimo dalla legge 85 del 2006 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) – attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:
   alla lett. a), con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
   alla lett. b), con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

  Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 654 (il secondo comma è stato soppresso dalla legge Mancino n. 205/1993) vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione (da sei mesi a quattro anni) e la promozione o direzione (da uno a sei anni).
  Le modificazioni introdotte dalla proposta di legge all'articolo 3 della legge n. 654/1975:
   circoscrivono – alle lettere a) e b) del comma 1 – la rilevanza penale della istigazione alle sole condotte commesse «pubblicamente»; pertanto in entrambe le lettere, dopo la parola «istiga» è inserita la parola «pubblicamente»;
   prevedono – con un comma aggiuntivo 3-bis – un aumento di pena, nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino «in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra» come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articoli 6, 7 e 8), ratificato dall'Italia con la legge 232 del 1989.

  La punizione del negazionismo a titolo di aggravante del reato presupposto, come emerge chiaramente dai lavori parlamentari, è mirata ad evitare l'introduzione di un reato di opinione, suscettibile di confliggere con il diritto di manifestazione del Pag. 241pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione.
  Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge poi, – secondo quanto emerge dal dibattito svolto al Senato – ha l'obiettivo di assicurare una coerenza sistematica sul piano sanzionatorio. Esso modifica il numero 1) del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, riducendo da cinque a tre anni di reclusione il limite massimo di pena previsto per il reato di istigazione a commettere un delitto.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, non sussistendo profili problematici in ordine alla sua conformità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 201.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 29 settembre 2015.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, non essendo pervenute osservazioni da parte dei colleghi, preso atto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, e tenuto conto del carattere tecnico del provvedimento, volto a risolvere un contenzioso con la Commissione europea, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

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