CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2015
517.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 208

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2015.

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione volta a invitare la Commissione di merito a verificare la possibilità di espungere la canapa proveniente dalla fitodepurazione di superfici inquinate dalla lista dei materiali combustibili per la produzione di energia elettrica da biomasse, ove non si ravvisi l'appropriatezza di tale uso negli impianti a biomasse già esistenti.

  Marco DA VILLA, intervenendo per dichiarazione di voto, ringrazia la relatrice per il lavoro di approfondimento svolto sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, la cui iniziativa deriva da una proposta presentata in origine dal proprio gruppo. Condivide, in particolare, l'osservazione Pag. 209inserita nella proposta di parere che consente, nel rispetto dei vincoli ambientali, il recupero di una modalità di produzione agricola del passato, troppo spesso contrastata per finalità connesse al suo utilizzo di stupefacente. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

  Gianluca BENAMATI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, dichiara di condividere nel merito la proposta di parere elaborata sul testo unificato delle proposte di legge in titolo e dichiara il voto favorevole a nome del gruppo del Partito democratico.

  Stefano ALLASIA (LNA) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo volto ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il testo, già approvato dal Senato, è stato modificato in più punti nel corso dell'esame in sede referente. Le modifiche, di cui si darà conto di seguito, hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l'esercizio della delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri direttivi specifici.
  Per quanto concerne la finalità della delega e principi e criteri direttivi generali l'articolo 1 comma 1, alinea, delega il Governo ad adottare, sulla base delle modifiche apportate in sede referente, due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità: l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il termine per l'adozione di tale decreto è fissato al 18 aprile 2016, corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il loro recepimento; il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l'adozione di tale decreto è fissato al 31 luglio 2016.
  Le modalità e le procedure per l'esercizio della delega sono disciplinate nei commi 2 e 3 del disegno di legge, che sono stati modificati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il nuovo testo del comma 2 prevede, nell'esercizio della delega, il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, per lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. Tale disposizione conferma quanto già statuito dal testo approvato dal Senato. Rispetto a tale testo è stata invece soppressa tutta la parte successiva del comma, che recava disposizioni dettagliate relative alla definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento delle consultazioni.
  Il nuovo testo del comma 3 lascia sostanzialmente immutato il novero degli organi chiamati a pronunciarsi sugli Pag. 210schemi di decreto intervenendo sulle modalità e sui termini per l'espressione dei rispettivi pareri. Riguardo invece agli organi deputati all'adozione degli schemi dei decreti delegati, in sede referente è stato precisato che la proposta iniziale dovrà essere adottata anche di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il nuovo testo approvato dalla Commissione interviene, inoltre, sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice.
  Con riferimento ai principi ed ai criteri direttivi generali il comma 1, alinea, prevede che i decreti delegati dovranno essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La disposizione in esame, infine, prevede che nell'esercizio della delega si tengano in considerazione le migliori pratiche adottate in altri paesi dell'Unione europea.
  Con riguardo ai criteri ai criteri specifici di delega, si deve sottolineare il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive che si intendono recepire (articolo 1, comma 1, lett. a)). Si tratta del cosiddetto divieto di «gold plating» già ricompreso tra i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.
  La lettera b) del comma 1 prevede l'adozione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», che dovrà sostituire il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163/2006). Si fa notare che il termine «adozione» è stato inserito nel corso dell'esame in sede referente, in luogo del termine «compilazione», che compariva nel testo approvato dal Senato, al fine di tener conto del carattere innovativo, e non solo ricognitivo, che avrà il nuovo Codice il quale, oltre a recare le disposizioni in materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, dovrà – secondo quanto precisato nel corso dell'esame al Senato – contenere una disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture.
  La lettera b-bis), inserita durante l'esame in sede referente, prevede che la delega sia attuata assicurando, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto.
  La lettera c) prevede che la delega sia attuata attraverso la ricognizione e il riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni. La medesima lettera specifica che in tale opera di riordino e semplificazione siano tenuti in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività, salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa.
  La lettera d) stabilisce che la semplificazione ed il riordino del quadro normativo vigente devono mirare alla predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione, nonché al conseguimento di una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche. È altresì stabilito l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie.
  La lettera e) prevede genericamente il recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive. Le nuove direttive introducono una flessibilità di utilizzo delle procedure e degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, cui è attribuita maggiore discrezionalità nella scelta delle soluzioni più adeguate.
  La lettera e-bis), inserita nel corso dell'esame in sede referente, riguarda la Pag. 211previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (134.000 euro o 207.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi; 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici) e della disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia. La stessa disposizione precisa che tali discipline dovranno essere volte a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara.
  Il criterio di cui alla lettera e-ter), inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che siano puntualmente indicate le disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali.
  La lettera f) esplicita genericamente il criterio della semplificazione, dell'armonizzazione e della progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso:

   la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive al fine di facilitare l'accesso delle MPMI mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica;

   soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della PA.

  La lettera g), modificata durante l'esame in sede referente, prevede il divieto espresso di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie relative a situazioni emergenziali. Tale disposizione, che conferma quanto già prevedeva il testo approvato dal Senato, è stata integrata, in sede referente, al fine di prevedere che i decreti delegati definiscano una disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva.
  Durante l'esame in sede referente è stata aggiunta la lettera g-bis) che reca una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo della Corte dei conti.
  Durante l'esame in sede referente è stata altresì introdotta la lettera g-ter) che prevede l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE oggetto di recepimento.
  La lettera h) prevede il riordino e la semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi. Si prevedono, altresì, modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  La lettera i), di particolare interesse per le competenze della X Commissione, reca misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato stabilito che queste misure dovranno consistere nell'inserimento del criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e nell'attribuzione di un maggior punteggio per i beni e i servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente.
  La lettera l) è finalizzata all'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, Pag. 212pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.
  Il criterio di cui alla lettera m) prevede la definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.
  Durante l'esame in sede referente, la lettera m) è stata modificata specificando inoltre che i suddetti requisiti di capacità devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che i potenziali partecipanti devono essere scelti dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione tenendo presente l'interesse pubblico a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese.
  La lettera n), modificata durante l'esame in sede referente, prevede la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara in modo che avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico.
  La lettera o) prevede un ampliamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in funzione del miglioramento dell'efficienza, del sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, della facilitazione dello scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.
  La successiva lettera p) prevede l'individuazione dei casi in cui l'ANAC è tenuta (immediatamente dopo la loro adozione) a trasmettere alle Camere apposite relazioni.
  La lettera rr), infine, prevede la revisione della disciplina dettata dall'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, così da consentire all'ANAC, prima di attivare la procedura di sostanziale commissariamento dell'impresa, di invitare le stazioni appaltanti a procedere in autotutela per la gara, fissando un termine entro il quale la decisione sull'esperibilità dell'autotutela deve essere assunta.
  La lettera q) prevede l'individuazione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura.
  La lettera r) prevede:

  la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta;

  la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione.

  La lettera s) prevede che, al fine di ridurre gli oneri documentali, per i partecipanti alle gare è possibile utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per autocertificare il possesso dei requisiti.
  La lettera t) individua gli obiettivi di razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi. Il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti è collegato a una riforma del sistema in cui, anche in conseguenza del recepimento, si dovrebbe fare maggiore ricorso a un uso più flessibile degli strumenti e a modalità innovative nella gestione e nell'esecuzione degli affidamenti.
  La lettera u) prevede la revisione e il miglioramento dell'efficienza delle procedure di appalto della Consip, al fine di Pag. 213migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico. Nel corso dell'esame in Commissione la predetta lettera è stata integrata al fine di garantire, tra l'altro, l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
  La lettera v) reca misure volte al contenimento dei tempi e alla piena verificabilità dei flussi finanziari, mediante la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicazione, sul proprio sito web, del resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto; la centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti. Durante l'esame in sede referente la lettera v) è stata inoltre modificata con riguardo all'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria.
  La lettera z) prescrive l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera. Durante l'esame in sede referente è stata introdotta l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
  La lettera aa) prevede l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo». Nel corso dell'esame in sede referente la predetta lettera è stata integrata al fine di specificare che il «miglior rapporto qualità/prezzo» è determinato sulla base di criteri oggettivi seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita (life cycle cost), e individuando i criteri qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. La preferenza per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna alla regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali (nel testo approvato dal Senato si parlava di «casi) nonché delle soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. La medesima lettera aa) prevede, infine, la definizione delle modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea. Rispetto al testo approvato dal Senato, è stato soppresso il riferimento alle modalità «più agevoli» per l'esclusione delle offerte anomale ed è stata prevista l'indicazione di modalità, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala.
  La lettera bb) riserva l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. Durante l'esame in sede referente, nella lettera bb) è stato introdotto l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
  La lettera cc) prevede la creazione, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni i quali, ai fini dell'iscrizione, debbono possedere specifici Pag. 214requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Nell'esercizio della delega dovranno essere disciplinate le cause di incompatibilità e di cancellazione dall'albo.
  La lettera dd) prevede la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione la valutazione comparativa tra più offerte e una adeguata rotazione degli affidamenti;
  La lettera ee) prevede il rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso un potenziamento dei poteri di verifica e di intervento del responsabile del procedimento e del direttore nei contratti di lavori, nonché del direttore dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture. Durante l'esame in sede referente, è stato previsto che il rafforzamento delle suddette funzioni sia regolato anche per i controlli volti a verificare l'ottemperanza delle misure di mitigazione e di compensazione, delle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. Il criterio di cui alla lettera ee) reca specifiche previsioni per la normativa riguardante le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.
  La lettera ff) prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.
  Il criterio di cui alla lettera ff-bis), inserito durante l'esame in sede referente, prevede la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza. La medesima lettera prevede che la nuova disciplina contenga il divieto dell'affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici sopra soglia, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e definisca limiti all'importo dei corrispettivi.
  Il criterio di cui alla lettera gg) è finalizzato alla valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori.
  La lettera hh) è volta al riassetto, alla revisione e alla semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati, anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante. Nel corso dell'esame in Commissione, è stato altresì specificato che la revisione dei sistemi di garanzia è finalizzata a renderli proporzionati ed adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso connesso. La norma prevede, inoltre, che la nuova disciplina dei sistemi di garanzia debba entrare in vigore contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa.
  La lettera ii) prevede la revisione e la semplificazione della disciplina vigente riguardante il sistema della validazione dei progetti stabilendo:

  la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento (RUP);

  il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione.

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  Le lettere ll) e mm), sono volte, rispettivamente, alla razionalizzazione ed all'estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché alla riduzione dei relativi tempi procedurali attraverso la predisposizione di studi di fattibilità. In particolare, la lettera ll) prevede la razionalizzazione e l'estensione delle forme di partenariato pubblico privato (PPP), con particolare riguardo alla finanza di progetto (project financing) e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, il cui utilizzo deve essere incentivato mediante il ricorso a innovativi e specifici strumenti finanziari ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. La lettera mm) prevede la predisposizione di studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione. La lettera nn) prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, nonché delle attività effettivamente eseguite. La stessa lettera dispone che la revisione del sistema di qualificazione dovrà avvenire:

  introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali, basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, che dovranno essere regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione;

  assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità;

  prevedendo in ogni caso la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento oppure la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale».

  La lettera oo) reca la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento.
  La lettera pp) prevede, quali principi e criteri direttivi, la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali. Nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto che la limitazione deve riguardare anche le procedure «amministrate» e che il legislatore delegato deve indicare puntualmente i casi specifici di ricorso alle procedure arbitrali e amministrate secondo modalità idonee a garantirne adeguatamente trasparenza, celerità ed economicità, nonché ad assicurare requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari, in ogni caso sotto il controllo pubblico e con riduzione dei costi.
  La lettera qq), di particolare interesse per le competenze della X Commissione, è finalizzata al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica. La norma specifica che i soggetti interessati da un migliore accesso al mercato dei contratti pubblici sono non solo i piccoli e medi operatori economici, i giovani professionisti, le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, ma anche – sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Commissione – le micro imprese. La norma precisa inoltre che la finalità del miglioramento dell'accesso al mercato dei contratti pubblici deve essere attuata anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'introduzione di misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara. Nel corso dell'esame in sede referente è Pag. 216stata inserita la previsione dell'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti.
  La lettera ss), esplicitamente finalizzata alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, prevede l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte da attribuire alle imprese tenendo conto:

  dell'utilizzo, anche parziale, nell'esecuzione dell'appalto di manodopera o personale a livello locale o in via prioritaria, sulla base di una modifica inserita nel corso dell'esame in Commissione, di addetti già impiegati nel medesimo appalto;

  degli aspetti della territorialità e della filiera corta;

  delle ricadute occupazionali a cui si attribuisce un peso specifico.

  La lettera tt), finalizzata a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nelle procedure riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti in house), prevede:

  l'istituzione, a cura dell'Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti;

  l'iscrizione nel suddetto elenco a domanda, a seguito del riscontro dei requisiti previsti.

  La domanda di iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di affidare direttamente appalti o concessioni all'ente con affidamento in house o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento. Nel corso dell'esame in Commissione, la lettera tt) è stata integrata al fine di prevedere, anche per gli enti aggiudicatori di affidamenti in house, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento; assicurare, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.
  La lettera uu) prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
  La lettera vv) reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che per contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.
  La lettera zz) è finalizzata a definire una disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l'altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione delle direttive europee, ossia quelle indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che, per quanto riguarda le concessioni nel settore idrico, venga rispettato l'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011.
  La lettera aaa) prevede l'obbligo per i concessionari – pubblici e privati – di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Il testo approvato dal Senato prevedeva che il predetto obbligo si applicasse a tutti i Pag. 217contratti pubblici relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato che i restanti contratti (20 per cento) potranno essere realizzati da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche semplificate. In sede referente la lettera in esame è stata altresì integrata al fine di prevedere modalità di verifica del rispetto delle citate disposizioni da parte anche dell'ANAC.
  Per le concessioni in essere, si prevede un periodo transitorio di adeguamento al predetto obbligo della durata non superiore a dodici mesi. Sono escluse dall'obbligo di affidamento suddetto:

  le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto (di cui all'articolo 153 del Codice dei contratti);

  le concessioni affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo il diritto dell'Unione europea.

  In sede referente è stato precisato che l'esclusione non opera solamente per le concessioni in essere, come prevedeva il testo approvato dal Senato, ma anche per le concessioni di nuova aggiudicazione.
  Le lettere bbb) e ccc) riguardano l'affidamento delle concessioni autostradali. In particolare, la lettera bbb) prevede l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di 24 mesi prima della scadenza di quelle in essere. Si prevede, inoltre, una revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione.
  La successiva lettera ccc) prevede l'introduzione di una disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo in esame, siano scadute o prossime alla scadenza, al fine di assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica e di prevedere che, nei casi di concessione in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi (concessioni in house), sia assicurato il massimo rispetto dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, che regolano le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico.
  La lettera ddd) prevede l'individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche tramite la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche. La predetta lettera è stata integrata nel corso dell'esame in sede referente al fine di tenere conto dei livelli minimi di rotazione.
  La lettera eee) prevede la promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto.
  La lettera fff) prevede la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto.
  Il criterio di cui alla lettera ggg) prevede l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio; in tale ambito, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, si prevede la definizione di una procedura di partecipazione del pubblico e di acquisizione dei consensi necessari per realizzare un'opera in tempi certi, utile e condivisa stabilendo, inoltre, la pubblicazione online dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica. Pag. 218
  La lettera hhh) prescrive l'introduzione di una disciplina specifica per il subappalto che, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione di merito, dovrà applicarsi a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, mentre il testo approvato dal Senato faceva riferimento solo ai lavori.
  La lettera iii-bis), inserita nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'espresso «superamento» delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. «legge obiettivo»), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino.
  Il comma 4 dell'articolo 1 dispone che l'attuazione delle direttive oggetto della delega è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.
  Il comma 5 del medesimo articolo prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive da parte del Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e della procedura per l'adozione previsti, dal presente disegno di legge, per i citati decreti delegati.
  Il comma 7 contiene una disposizione applicabile già a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che vieta, negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.
  Il comma 7-bis, introdotto dalla Commissione, prevede una nuova disciplina dei cambi di appalto nel settore dei call center, introducendo una clausola sociale di riassorbimento occupazionale.
  Il comma 8 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione (performance bond)., di cui all'articolo 129, comma 3, del vigente Codice. Ricorda che la lettera hh) del comma 1 del disegno di legge delega prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, il riassetto, la revisione e la semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
  Il comma 9 reca, in primo luogo, una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, nel caso in cui i decreti delegati determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, tali decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. – Interviene la sottosegretaria per lo sviluppo economico, Simona Vicari

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Testo unificato C. 1454 Senaldi e C. 2868 Allasia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2522).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

Pag. 219

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che, in data 8 luglio 2014, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2522 d'iniziativa del deputato Quintarelli «Disposizioni per assicurare la tracciabilità digitale dei prodotti». Poiché la suddetta proposta di legge reca materia identica a quella delle proposte di legge C. 1454 Senaldi e C. 2868 Allasia, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Ricorda che nella precedente seduta è stata chiesta la presenza di un rappresentante del Governo prima di procedere alla fase emendativa.

  La sottosegretaria Simona VICARI osserva che il testo in esame, richiamando in alcuni suoi passaggi, il funzionamento del mercato unico europeo dovrà essere redatto nel rigoroso rispetto della normativa comunitaria. In questo senso, la fase emendativa potrà consentire di intervenire su eventuali criticità sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea. Osserva che i decreti attuativi previsti in relazione a prescrizioni tecniche che possono incidere sulla libera circolazione dei prodotti dovranno essere notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea e non potranno essere adottati prima di 90 giorni dalla notifica in caso di esito positivo. La verifica deve avere luogo in caso di meccanismi adottati su base volontaria come quello previsto nel provvedimento in esame. Auspica quindi che, nel prosieguo dell'esame, il testo possa essere arricchito in modo da realizzare il condivisibile obiettivo di introdurre un sistema di tracciabilità dei prodotti ricco di informazioni immediatamente fruibili dai consumatori.

  Ludovico VICO (PD) sottolinea che il testo in esame rappresenta l'unica strada percorribile per giungere ad un riconoscimento della qualità dei prodotti italiani. Richiamate le vicende europee connesse all'approvazione del regolamento made in che prevede l'obbligo di indicazione dell'origine per i prodotti non alimentari fabbricati nell'Unione, osserva che le leggi doganali sono finalizzate al libero commercio senza alcun obbligo di verifica sul marchio d'origine. Sottolinea la drammaticità della situazione attuale in cui i maggiori danni derivano non tanto dalla contraffazione, ma dal commercio illegale i cui effetti negativi si esplicano nei confronti dei consumatori, alimentando l'evasione fiscale ed eludendo la certificazione sanitaria dei beni, tra i quali la farmaceutica. Il commercio illegale registra percorsi simili a quelli dei migranti: la Turchia, la Serbia, il Kosovo. Ritiene che il testo proposto dalla relatrice consenta di promuovere indirettamente la qualità dei prodotti italiani attraverso un sistema di tracciabilità di cui volontariamente le imprese possono dotarsi.

  Gianluca BENAMATI (PD) osserva che materia del Made in è un grande problema europeo e in quella sede deve trovarsi la soluzione del suo riconoscimento, così come nella trattativa sul TTIP la questione del riconoscimento delle denominazioni di origine è essenziale per il Governo, per il Parlamento e per i negoziatori europei. La scelta di tutelare la qualità dei prodotti anche attraverso una corretta e completa informazione dei consumatori, nella situazione data, appare la più efficace strada percorribile per promuovere le aziende che volontariamente utilizzano sistemi di tracciabilità dei loro prodotti. La seduta di oggi è volta a conoscere la posizione del Governo su tematiche dagli aspetti tecnici assai complessi che sono stati approfonditi soprattutto sul versante della compatibilità comunitaria. Ritiene che a questo punto possa essere avviata la fase emendativa sul nuovo testo elaborato dalla relatrice in seguito a un processo lungo e in qualche modo «sofferto» su questioni che attanagliano il Paese ormai da decenni e che hanno visto vicende come quelle della cosiddetta legge Reguzzoni-Versace che, pur avendo ottimi fini, è rimasta inapplicata per i suoi profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Auspica che al processo di riconoscimento della qualità dei prodotti italiani possa contribuire il Pag. 220provvedimento in esame pur nella specificità dello strumento proposto.

  Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE) sottolinea la positività di un provvedimento che appare utile a superare gli ostacoli della normativa europea per il riconoscimento della qualità dei prodotti italiani. Condivide l'impostazione del provvedimento che intende introdurre un sistema di tracciabilità dei prodotti ai fini della tutela dei consumatori. Auspica un percorso veloce di questo provvedimento che ritiene utile ai consumatori e per il Paese.

  La sottosegretaria Simona VICARI ringrazia i colleghi intervenuti. Ricorda che il regolamento del made in non è stato approvato dal Parlamento europeo perché si era giunti alla conclusione della legislatura e che, una volta eletto il nuovo Parlamento, su pressione dei Paesi contrari si è dovuti ripartire dall'inizio non tenendo conto degli accordi precedentemente raggiunti. Sottolinea l'azione positiva del sottosegretario Gozi che ha sottolineato con forza l'importanza del ’Made In’, non solo per il sistema imprenditoriale italiano, ma più in generale per la tutela della sicurezza dei prodotti e, con essa, dei consumatori e la competitività delle imprese europee. Ritiene che non possa esservi sulla materia una differenza politica tra Governo e Parlamento e tra i diversi gruppi politici. La difesa della qualità dei prodotti italiani rappresenta un tema trasversale e ritiene che lo scontro politico su questi temi rappresenti solo un aspetto demagogico. Aggiunge che nella redazione del testo in esame bisogna prestare la massima attenzione alla compatibilità con la normativa europea per evitare di ripetere gli errori più volte ricordati della legge Reguzzoni-Versace. Ricorda che gli uffici tecnici del Ministero dello sviluppo economico hanno fatto una serie di osservazioni al testo adottato nella seduta del 15 ottobre 2014 che sono state opportunamente riportate dalla relatrice Bini nella seduta referente del 30 settembre scorso. Invita i colleghi a non assumere posizioni strumentali e a cercare soluzioni condivise per giungere ad una celere approvazione di un testo di sicura utilità per i consumatori. Aggiunge che l'elemento della volontarietà previsto nel nuovo testo unificato adottato potrà efficacemente contribuire all'approvazione di un provvedimento in grado di superare gli ostacoli della normativa comunitaria sul made in.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ritiene che con l'intervento della sottosegretaria Vicari si possa considerare conclusa una prima fase del lavoro istruttorio sul provvedimento. Secondo gli accordi assunti nella sede dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 30 settembre, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti il 19 ottobre 2015, alle ore 18.

  La Commissione concorda.

  Marco DA VILLA (M5S) intende sottolineare che nella precedente seduta ha sollecitato la presenza del Governo perché, a suo avviso, nell'elaborazione del nuovo testo non è stata seguita una procedura trasparente, avendo la relatrice richiamato problematicità sollevate dal Governo che non erano state formalmente presentate in sede di Comitato ristretto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

  Mercoledì 7 ottobre 2015.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

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