CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2015
517.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Paolo PETRINI, presidente, comunica che il deputato Antonio Angelucci entra a far parte della Commissione.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il nuovo testo del disegno di legge C. 3194, approvato dal Senato, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Per quanto riguarda il contenuto delle predette direttive, rileva in primo luogo come la direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici, la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (settori speciali) e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione si applichino solo ai contratti con importo pari o superiore a determinate soglie, riscrivano per la quarta volta la normativa europea sui contratti pubblici e sostituiscano la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, che vengono conseguentemente abrogate. Rispetto a tali direttive, maggiormente focalizzate sugli aspetti economici delle offerte al fine di garantire la tutela della concorrenza e la parità di trattamento degli operatori, le direttive di «quarta generazione» sono basate su un approccio nuovo in quanto connettono il settore degli appalti alla Strategia Europa 2020 e li rendono funzionali a sviluppare un'economia della conoscenza e dell'innovazione. L'integrazione di nuovi obiettivi nella disciplina degli appalti si ripercuote, da un lato, sulla portata della regolazione e, dall'altro, sul ruolo degli operatori economici e soprattutto delle pubbliche amministrazioni nell'affidamento delle commesse.
  Osserva come la revisione della disciplina europea si sia resa, altresì, necessaria per chiarire alcuni aspetti alla luce, tra l'altro, dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia: ciò ha riguardato, ad esempio, l'ambito di applicazione della disciplina (definizione di organismo di diritto pubblico, appalti misti, disciplina dell’in house).
  Il termine per il recepimento delle direttive negli Stati membri è il 18 aprile 2016, anche se termini differenziati sono previsti per taluni istituti.
  La revisione della normativa europea sugli appalti pubblici recata dalla direttiva 2014/24/CE è finalizzata ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e consentendo un miglior uso degli appalti per sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, nonché di soluzioni innovative. Le novità riguardano l'ambito di applicazione, la fase di scelta del contraente, dalle procedure di affidamento ai criteri di selezione delle offerte, e l'esecuzione del contratto.
  Relativamente all'ambito di applicazione, rileva come sia di fatto integrato l'elenco dei servizi assoggettato alla direttiva (allegato XIV) attraverso la soppressione della distinzione tra i cosiddetti «servizi A», soggetti integralmente alla disciplina europea, e i «servizi B», la cui aggiudicazione deve rispettare unicamente le disposizioni sulle specifiche tecniche e sulla trasmissione di un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti.
  Per quanto riguarda invece l'esclusione dall'ambito di applicazione, la direttiva codifica, sulla base dei principi consolidati della giurisprudenza europea, la disciplina che riguarda la cooperazione pubblico – pubblico e gli affidamenti in house (articolo 12). Su tale disciplina però, il testo definitivo della direttiva differisce da quello proposto dalla Commissione relativamente a due condizioni necessarie per l'affidamento: la prima riguarda l'effettuazione di «oltre l'80 per cento» delle attività della persona giuridica controllata nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate Pag. 169dalle amministrazioni aggiudicatrici (i testi della Commissione fissavano un limite minimo del 90 per cento in linea con alcune pronunce dalla Corte di giustizia europea); la seconda, nel confermare il divieto di partecipazione diretta di capitali privati nella persona giuridica controllata, consente in via eccezionale forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto.
  Segnala quindi come la nuova regolazione europea si basi, in primo luogo, sulla semplificazione e sulla flessibilità di utilizzo delle procedure e degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, a cui è attribuita maggiore discrezionalità nella scelta delle soluzioni più adeguate. Viene ampliato il ventaglio delle procedure di aggiudicazione con l'inserimento della procedura competitiva con negoziazione (articolo 29), che si aggiunge al già esistente dialogo competitivo, e del partenariato per l'innovazione (articolo 31) cui le amministrazioni possono far ricorso nel caso in cui abbiano un'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato.
  Relativamente ai criteri di aggiudicazione, rileva la netta preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è individuata seguendo un approccio costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo valutato in relazione a criteri ambientali, qualitativi o sociali connessi all'oggetto dell'appalto (articolo 67, paragrafo 2). A tale proposito rileva come si tratti certamente di uno degli aspetti che connota la finalità di utilizzare in maniera strategica gli appalti, in quanto la preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna a nuove modalità per la sua individuazione. Lo dimostra anche la nuova definizione del costo in cui sono compresi tutti i costi o parti di essi legati al ciclo di vita (life cycle cost) di un prodotto, di un servizio o di un lavoro (articolo 68) incluse le esternalità ambientali.
  La semplificazione delle procedure è agevolata dal ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione e informazione (articolo 22 e articolo 37, paragrafo 3) anche se gli Stati membri possono rinviare l'applicazione di tali regole fino al 18 ottobre 2018. La direttiva dedica una specifica sezione alle tecniche e agli strumenti per gli appalti elettronici quali i sistemi dinamici di acquisizione (articolo 34), le aste elettroniche (articolo 35) e i cataloghi elettronici (articolo 36). Ricorda peraltro che la diffusione degli appalti elettronici nell'Unione europea è anche oggetto di una specifica strategia presentata dalla Commissione il 20 aprile 2012 , che è finalizzata al completamento della transizione verso tale tipologia di appalti entro la metà del 2016.
  Nella prospettiva delle semplificazione delle procedure sottolinea come sia previsto altresì:
   il crescente utilizzo delle autodichiarazioni attraverso l'introduzione del documento di gara unico europeo (DGUE) (articolo 59);
   una nuova disciplina del cosiddetto «soccorso istruttorio» attraverso la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di chiedere agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza (articolo 56, paragrafo 3);
   la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure aperte di decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione (articolo 56, paragrafo 2). In tal caso, le amministrazioni garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione;Pag. 170
   la creazione di un registro on line dei certificati e di altre forme di prova documentali (articolo 61).

  Rispetto alla precedente direttiva, resta confermata l'attenzione sugli strumenti di aggregazione della domanda finalizzata a ottenere economie di scala, nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti (considerando 59). La scelta di ricorrere a tali strumenti rimane però nella piena disponibilità degli Stati membri: è pertanto confermata la possibilità di ricorrere alle centrali di committenza nella duplice veste di soggetti presso cui le amministrazioni aggiudicatrici possono acquistare forniture e servizi o di soggetti che aggiudicano contratti mediante i quali le amministrazioni possono acquistare lavori, forniture e servizi (articolo 37). Nel contempo, sono disciplinati due nuovi istituti: gli appalti congiunti occasionali (articolo 38) e gli appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi (articolo 39).
  La partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici rientra tra gli obiettivi generali delle nuove direttive. In proposito, le direttive disciplinano la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati determinando le dimensioni e l'oggetto dei lotti (articolo 46); la facoltà di non ricorrere alla suddivisione in lotti deve essere motivata e la motivazione deve essere riportata nei documenti di gara. Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici: per tale ragione, la direttiva, nel sottolineare la necessità di stabilire requisiti attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, richiede che i requisiti di fatturato minimo annuo degli operatori economici non superino il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture (articolo 58, paragrafo 3). Sono, altresì, introdotte norme in favore dei subappaltatori sotto il profilo dei pagamenti anche se la loro introduzione è demandata agli Stati membri che possono prevedere, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, che l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico (articolo 71, paragrafo 3) e possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto (articolo 71, paragrafo 7). Anche la fissazione dei termini per la partecipazione e la presentazione delle offerte, che dovrebbero essere quanto più brevi possibile, non dovrebbe creare indebiti ostacoli all'accesso delle PMI (considerando 80) e, pertanto, dovrebbe tenere conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte (articolo 47, paragrafo 1). Più in generale, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici», che fornisce orientamenti sul modo in cui dette amministrazioni possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI (considerando 78).
  Sul fronte dell'esecuzione del contratto, oltre alle norme in materia di subappalto, la direttiva introduce nuove disposizioni relative alle modifiche dei contratti durante il loro periodo di validità (articolo 72) e alla risoluzione del contratto (articolo Pag. 17173), che riprendono le principali pronunce della Corte di giustizia europea in merito.
  Sottolinea inoltre la nuova attenzione al rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, sia enfatizzata tra i principi generali per l'aggiudicazione degli appalti (articolo 18) e trovi conferma nell'ampliamento delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto (articolo 57) – in cui sono incluse anche le violazioni della normativa in materia ambientale e sociale – e nella verifica delle motivazioni in ordine a offerte che appaiono anormalmente basse (articolo 69) oltre che nelle altre misure precedentemente illustrate.
  Segnala quindi come risultino rafforzati gli obiettivi della lotta ai conflitti di interesse, alla corruzione e ai favoritismi: in tal senso, va letta l'introduzione di specifiche disposizioni volte: ad obbligare gli Stati ad adottare misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace ai conflitti di interesse nell'aggiudicazione degli appalti (articolo 24); a considerare «irregolari» le offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione (articolo 26, paragrafo 4, e 35, paragrafo 5), a escludere gli operatori economici colpevoli di gravi illeciti professionali o al verificarsi di un conflitto di interessi (articolo 57, paragrafo 4, lettere c) ed e). La direttiva contempla comunque la possibilità, per gli operatori economici che si trovino in una delle situazioni elencate nell'articolo 57 riguardante i motivi di esclusione, di fornire prove del fatto che le misure da essi adottate sono sufficienti a dimostrare la loro affidabilità (articolo 57, paragrafo 6), nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione, non escludendo gli operatori economici dalle procedure d'appalto nel caso in cui le prove medesime siano ritenute sufficienti (cosiddetto self cleaning).
  Osserva quindi come la quarta riscrittura della normativa europea nel settore degli appalti nei settori cosiddetti «speciali» (acqua, energia, trasporti e servizi postali) recata dalla direttiva 2014/25/CE sia caratterizzata da un avvicinamento della disciplina dei predetti settori «speciali» a quella dei settori ordinari. Ciononostante, le norme per i cosiddetti settori «speciali», in cui sono compresi acqua, energia, trasporti e servizi postali, continuano a essere contenute in una direttiva ad hoc (direttiva 2014/25/UE).
  Gran parte delle novità già segnalate per i settori ordinari è riprodotta nella disciplina applicabile ai settori speciali: a tale riguardo cita, a titolo esemplificativo, per le nuove procedure riguardanti i partenariati per l'innovazione (articolo 49), i criteri ambientali e sociali attraverso il rispetto degli obblighi in tale ambito (articolo 36, paragrafo 2), i criteri di aggiudicazione dell'appalto (articolo 82), i costi del ciclo di vita (articolo 83), la fase di esecuzione dei contratti (articoli 87-90).
  Osserva quindi come permanga un regime specifico che riguarda, in generale, i sistemi di qualificazione degli operatori economici (articolo 77), l'accessibilità di norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati agli operatori economici interessati (articolo 78), nonché norme ad hoc per i vari settori speciali.
  Anche nel caso dei settori speciali intervengono, infine, modifiche volte a chiarire l'ambito di applicazione della nuova disciplina: la nozione di diritti speciali o esclusivi è, infatti, più articolata rispetto alla precedente direttiva (articolo 4, paragrafo 3).
  Per quanto riguarda la direttiva 2014/23/UE, essa reca, per la prima volta, una disciplina unitaria sull'aggiudicazione dei contratti di concessione che, in conseguenza dell'esame presso le istituzioni europee, è stata modificata rispetto al testo proposto dalla Commissione.
  In primo luogo, è infatti esplicitamente riconosciuto il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la Pag. 172promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici (articolo 2). A tal fine, le predette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.
  Rileva, altresì, come sia fatta salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, mentre la direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i servizi non economici d'interesse generale (articolo 4).
  La direttiva per la prima volta detta regole generali unitarie per le concessioni di lavori – in precedenza disciplinate nell'ambito della direttiva 2004/18 sugli appalti pubblici – e di servizi alle quali, nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi, parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, trasparenza e proporzionalità). I principi generali per l'aggiudicazione delle concessioni richiamano le novità già esaminate per le direttive sugli appalti pubblici laddove si fa riferimento al rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro (articolo 30, paragrafo 3), alla disponibilità elettronica dei documenti di gara (articolo 34), alla lotta alle frodi, al clientelismo e alla corruzione, nonché alla prevenzione dei conflitti di interesse (articolo 35).
  Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva solo le concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5.186.000 euro (articolo 8, paragrafo 1). Rileva quindi come, rispetto alla direttiva 2004/18, siano fissati i criteri per il calcolo del valore stimato delle concessioni. In particolare, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
  Ritiene inoltre rilevante la nuova definizione di «concessione» qualificata come un contratto a titolo oneroso in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori ovvero la fornitura e la gestione di servizi ad uno o più operatori economici il cui corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'elemento che qualifica l'aggiudicazione di una concessione, rispetto al contratto di appalto, è il trasferimento al concessionario di un «rischio operativo» legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi (articolo 5).
  In tale ambito segnala come il capitolo delle esclusioni dalla direttiva sia stato ampliato rispetto alla proposta originaria della Commissione. Le principali esclusioni riguardano, in sintesi: l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili; l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici; i servizi legali; la protezione civile (articolo 10); le concessioni aggiudicate a un'impresa collegata (articolo 13); le concessioni in house (articolo 17). Ulteriori specifiche esclusioni riguardano il settore idrico, in particolare le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile e per alimentare tali reti con acqua potabile (articolo 12). Secondo il considerando 15 della direttiva, inoltre, taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, Pag. 173mediante i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della direttiva.
  La direttiva prevede esplicitamente una durata limitata delle concessioni (articolo 18). Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.
  L'aggiudicazione delle concessioni deve rispettare i principi della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (fissati dall'articolo 3). Per tale ragione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, che intendono aggiudicare una concessione, dovrebbero rendere nota tale intenzione per mezzo di un bando (articolo 31), le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate dalla direttiva.
  Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi precedentemente richiamati e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore (articolo 41). La direttiva sottolinea che i criteri di aggiudicazione, in cui possono essere inclusi criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione, sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore.
  La direttiva, infine, disciplina anche la fase di esecuzione delle concessioni regolando il subappalto (articolo 42), la modifica dei contratti in corso di validità (articolo 43), la risoluzione (articolo 44), nonché il monitoraggio sull'attuazione della direttiva (articolo 45). Di particolare rilevanza la disciplina della modifica dei contratti in corso di validità che, sulla scorta di quanto accade per gli appalti pubblici, elenca i casi in cui è possibile modificare le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione e le fattispecie in cui la modifica è considerata «sostanziale» determinando, pertanto, la necessità di una nuova aggiudicazione.
  In tale contesto evidenzia come il disegno di legge, il quale investe in modo solo marginale le competenze della Commissione Finanze, rivesta particolare importanza, in quanto intende innovare la disciplina del codice degli appalti sotto numerosi punti di vista. In particolare l'intervento legislativo intende favorire una più ampia partecipazione agli appalti da parte delle piccole e medie imprese, le quali sono state finora penalizzate in questo campo dalla tendenza ad accorpare in un'unica gara attività molto ampie e complesse. Nel medesimo senso di venire incontro alle esigenze delle PMI si pone anche la nuova disciplina relativa al cosiddetto «soccorso istruttorio», che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici interessati alla gara di appalto di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara stessa. Un altro aspetto significativo del provvedimento riguarda il profilo dell'aggiudicazione delle gare, rispetto al quale si intende superare il criterio dell'aggiudicazione in base al prezzo o al costo, passando invece al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto al quale devono essere individuati i criteri qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto. Altrettanto importanti appaiono inoltre le previsioni finalizzate a contrastare i fenomeni dei conflitti di interesse, della corruzione e dei favoritismi nel settore degli appalti, nonché i chiarimenti proposti circa i criteri da seguire in occasione degli affidamenti in house.
  Passando quindi a illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di un solo articolo, rileva come al comma 1 esso conferisca al Governo una delega ad Pag. 174adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle predette direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, oltre che dei princìpi e criteri direttivi estremamente articolati e specificati indicati dal medesimo comma 1, tenendo inoltre conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea.
  Per quanto riguarda gli specifici princìpi e criteri direttivi di delega, indicati dal provvedimento, la lettera a) vieta di introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive;
   la lettera b) prevede l'adozione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», sostituendo il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;
   la lettera b-bis) prevede di assicurare, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   la lettera c) prevede la ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
   la lettera d) prevede la semplificazione e il riordino del quadro normativo, al fine di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, nonché prevedendo l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie;
   la lettera e) prevede il recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive citate;
   la lettera e-bis) stabilisce di prevedere una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e della disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, volte a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità della gara;
   la lettera e-ter) prevede la puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;
   la lettera f) indica la semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate;
   la lettera g) stabilisce di prevedere disposizioni inerenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, con espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze connesse alle situazioni emergenziali;
   la lettera g-bis) riguarda la previsione di una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure Pag. 175di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici;
   la lettera g-ter) prevede di individuare i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo emanato ai sensi della delega, in coerenza con quanto previsto dalle citate direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
   la lettera h) prevede il riordino e la semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, prevedendo modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
   la lettera i) prevede misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, stabilendo un maggior punteggio per i beni e i servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente;
   la lettera l) stabilisce l'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, da realizzarsi anche mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e la previsione di poteri di vigilanza e controllo.

  In tale ambito segnala, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, la previsione di cui al numero 3) della lettera l), secondo cui deve essere comunque assicurata la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice.
  In merito ricorda che le norme vigenti recate dal Codice degli appalti recano specifiche disposizioni in materia della sola regolarità fiscale delle imprese che intendono partecipare ad un appalto. In particolare rammenta che l'articolo 38, comma 1, lettera g), del predetto Codice esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Il comma 2 dell'articolo 38 chiarisce che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a diecimila euro ovvero alla maggior soglia specificata con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
  Come chiarisce il richiamato comma 2 dell'articolo 38, e come anche ribadito in più occasioni dalla stessa Agenzia delle Entrate (tra cui risoluzione n. 50/E del 2011), l'interessato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa).
  L'amministrazione ricevente può verificare la veridicità della dichiarazione resa dall'interessato richiedendo all'amministrazione di competenza il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale.
  Ricorda infatti che l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati. I controlli possono essere effettuati, tra l'altro, Pag. 176chiedendo all'amministrazione di competenza «... conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi».
  L'Agenzia delle entrate, con le circolari n. 34 del 2007 e n. 41 del 2010, ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale da parte dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
  In particolare, gli uffici dell'Agenzia territorialmente competenti, al fine di corrispondere alla stazione appaltante che richieda il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale per il controllo dell'autocertificazione prodotta dall'interessato, utilizzano apposito modello, destinato alla «Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria». L'irregolarità fiscale rilevante ai fini dell'esclusione dalle procedure di affidamento può dirsi integrata qualora in capo al contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall'Agenzia delle Entrate. L'irregolarità fiscale deve, peraltro, considerarsi venuta meno (e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione) nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell'amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata. La definitività dell'accertamento consegue, come noto, all'inutile decorso del termine per l'impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. In ossequio alla norma di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, pertanto, gli uffici dell'Agenzia devono segnalare alle stazioni appaltanti richiedenti esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate.
  In merito alla responsabilità fiscale nel settore degli appalti, segnala inoltre come l'articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (in materia di semplificazioni fiscali), recentemente esaminato dalla Commissione Finanze, superi la precedente disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per i debiti fiscali, a tal fine eliminando la residua ipotesi superstite di responsabilità solidale, ovvero quella concernente il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. In tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto), è previsto che il committente convenuto in giudizio per il pagamento dei trattamenti retributivi sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
  Sempre con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze richiama il numero 4) della citata lettera l), il quale impone il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti assegnati;
   la lettera m) prevede la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;
   la lettera n) prevede la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, facendo ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico;
   la lettera o) stabilisce l'attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione Pag. 177dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante; ai sensi della lettera p) dovranno essere individuati i casi in cui l'ANAC trasmette alle Camere apposite relazioni in merito agli atti di indirizzo emanati;
   la lettera q) contempla la previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;
   la lettera r) prevede la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;
   la lettera s) prevede che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti;
   la lettera t) prevede la razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, nonché l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;
   la lettera u) prevede la revisione e l'efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i tempi di espletamento delle gare, a ampliare il ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonché garantire l'effettiva partecipazione alle gare da parte delle micro, piccole e medie imprese;
   la lettera v) riguarda il contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito web il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti;
   la lettera z) prevede l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, stabilendo che ogni variazione in corso d'opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili, assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie e prevedendo, altresì, l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
   la lettera aa) stabilisce l'utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, del criterio dell'offerta economicamente Pag. 178più vantaggiosa misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», e individuando i criteri qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; la regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, nonché l'indicazione delle modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale;
   la lettera bb) stabilisce che i contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo;
   la lettera cc) prevede la creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità nonché cause di incompatibilità e cancellazione;
   la lettera dd) stabilisce la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nonché un'adeguata rotazione degli affidamenti;
   la lettera ee) prevede il rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali; in tale ambito viene stabilito il divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuire i compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato;
   la lettera ff) prevede la creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio;
   la lettera ff-bis) stabilisce la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici sopra soglia, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;
   la lettera gg) prevede la valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnicofunzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico; in tale ambito viene escluso, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo;
   la lettera hh) stabilisce il riassetto, la revisione e la semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado Pag. 179di rischio ad esso connesso, nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;
   la lettera ii) prevede la revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;
   la lettera ll) riguarda la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità; in tale ambito segnala, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, la previsione di incentivare l'utilizzo di tali forme anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;
   la lettera mm) stabilisce che, al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, si debbano prevedere espressamente, le modalità e le tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;
   la lettera nn) prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, introducendo misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, e prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;
   la lettera oo) stabilisce la revisione della disciplina in materia di avvalimento, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;
   la lettera pp) contempla la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, limitando il ricorso alle procedure arbitrali, assicurando i requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e riducendone il costo;
   la lettera qq) prevede il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
   la lettera rr) prevede l'introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 (si tratta delle ipotesi nelle quali l'autorità giudiziaria proceda per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, tra i quali in particolare concussione, corruzione, peculato, turbamento degli incanti e turbamento del procedimento di scelta del contraente, ovvero dei casi in cui si è in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite Pag. 180o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale), stabiliscano che il presidente dell'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescrive alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere in autotutela per la gara, fissando un tempo definito per la decisione;
   la lettera ss) contempla la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto;
   la lettera tt) prevede la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, e prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti;
   la lettera uu) reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo;
   la lettera vv) contempla la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato;
   la lettera zz) prevede la definizione di una disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;
   la lettera aaa) introduce l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, nonché modalità di verifica del rispetto di questa norma affidate anche all'ANAC e prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio;
   la lettera bbb) stabilisce l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga;
   la lettera ccc) reca la previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, siano scadute o prossime Pag. 181alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica;
   la lettera ddd) prevede l'individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea, anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;
   la lettera eee) reca la promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo;
   la lettera fff) contempla la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto;
   la lettera ggg) stabilisce l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, nonché la previsione di una procedura di partecipazione del pubblico;
   la lettera hhh) prevede l'introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore;
   la lettera iii-bis) prevede l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), prevedendo inoltre l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei Trasporti e della logistica, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento Pluriennale di pianificazione (DPP), nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).

  Illustra quindi il comma 2, il quale affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di coordinare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, ai fini dell'esercizio delle deleghe.
  Il comma 3 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi, i quali devono essere corredati della relazione tecnica e sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.
  Rileva altresì come gli schemi di decreto siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato competenti per materia e per i profili finanziari; qualora il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi il Governo ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti.
  In tale ambito viene specificato che il decreto di recepimento delle citate direttive Pag. 1822014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del Codice degli appalti e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. L'altro decreto legislativo, che costituisce il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprende al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive e dispone, altresì, l'abrogazione delle ulteriori disposizioni medesimo Codice degli appalti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, e di altre disposizioni, espressamente indicate, prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, oltre a emanare linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono a loro volta trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
  Il comma 4 reca la clausola di salvaguardia delle competenze dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali attuano le predette direttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della legge, i quali costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.
  Il comma 5 prevede la possibilità di adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di delega.
  Il comma 7 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.
  Il comma 7-bis prevede che in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento.
  Il comma 8 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di cui all'articolo 129, comma 3, del citato Codice degli appalti (il quale ha istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e le società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, e che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; tale sistema è obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro).
  Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In tale ambito rileva come venga specificato che, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla Pag. 183data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

  La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.30.

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 23 settembre scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, avverte che il Governo ha chiesto di rinviare il seguito della discussione sulla risoluzione ad altra seduta.

  Alessandro PAGANO (AP) segnala di aver riformulato la propria risoluzione (vedi allegato) a seguito dei rilievi esposti dal Sottosegretario Zanetti nella seduta del 23 settembre scorso, auspicando che si possa al più presto addivenire alla conclusione positiva dell’iter della stessa.
  Nell'ambito della riformulazione proposta sottolinea in particolare l'impegno di cui al numero 4), lettera h), con il quale si impegna il Governo a tenere in particolare considerazione, ai fini della definizione delle categorie di soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, dei cittadini italiani residenti all'estero con posizioni accademiche che siano già destinatari o vincitori di una «cattedra con dote» («endowed chair»).

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00728 Barbanti: Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza.
(Rinvio del seguito della discussione).

  Paolo PETRINI, presidente, avverte che il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio della discussione della risoluzione, posto che le tematiche oggetto della stessa sono seguite in modo specifico dal Sottosegretario Pier Paolo Baretta.

7-00720 Alberti: Fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e riduzione dei dati richiesti in tale ambito.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 30 settembre scorso.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime innanzitutto l'impegno del Governo ad affrontare entro la fine dell'anno la tematica oggetto della risoluzione, in ordine alla proroga del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta.
  Sottolinea in particolare come sia intenzione del Governo risolvere la questione secondo due direttrici principali: la Pag. 184previsione di un termine di scadenza per la presentazione dei modelli 770 che risulti adeguato rispetto agli adempimenti richiesti alle categorie professionali che si occupano delle attività connesse e l'introduzione di una norma-quadro di carattere generale in base alla quale, in linea con le previsioni dello Statuto del contribuente, i termini per l'adempimento di obblighi fiscali debbano considerarsi automaticamente prorogati di 60 giorni qualora entro i termini ordinari di scadenza previsti dalla legge i contribuenti non siano posti in condizione di adempiere agli obblighi fiscali a causa di ritardi dell'amministrazione finanziaria nello svolgimento degli adempimenti a carico della stessa amministrazione, ad esempio per quanto riguarda gli studi di settore.
  Con riferimento allo specifico impegno contenuto nella risoluzione, nel rilevare come non sia possibile posticipare il termine di scadenza per la presentazione del modello 770 già per il 2015, in considerazione della brevità del tempo a disposizione, auspica che esso possa essere riformulato nel senso di impegnare il Governo a stabilire, a decorrere dal 2016, il predetto termine al 30 novembre, così da dare positiva soluzione alla questione posta dall'atto di indirizzo.

  Ferdinando ALBERTI (M5S) si riserva di riformulare la sua risoluzione.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 ottobre 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

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