CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 ottobre 2015
516.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 46

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Umberto D'OTTAVIO (PD), relatore, illustra il disegno di legge approvato dal Senato il 18 giugno scorso, e assegnato alla Camera all'VIII Commissione in sede referente, recante la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi Pag. 47e forniture. Osserva che la seconda finalità di riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici è stata inserita nel corso dell'esame al Senato. Conseguentemente, è stato modificato il titolo originario del disegno di legge. Rileva poi che il testo in esame, modificato ulteriormente presso la Camera dei deputati dalla Commissione di merito, è composto di un articolo unico e di complessivi nove commi (rispetto al testo pervenuto dal Senato, a fronte della soppressione del comma 6, è stato introdotto il nuovo comma 7-bis).
  Segnala quindi che il provvedimento, pur presentando limitati aspetti di diretta competenza della VII Commissione, risulta di assoluta rilevanza generale, essendo volto a riformare in maniera complessiva e sostanziale il settore degli appalti pubblici e delle concessioni: la delega inserita coglie infatti l'occasione del recepimento delle direttive per procedere a un riordino più ampio e a una razionalizzazione della disciplina vigente. Ricorda – come evidenziato dall'onorevole Mariani, relatrice del provvedimento presso la Commissione ambiente, nella seduta del 2 luglio 2015 – che l'Italia spende circa il 15 per cento del suo PIL negli appalti pubblici: una buona ed efficace normativa in materia di appalti ha dunque un valore non soltanto tecnico-giuridico, ma politico-sociale, in quanto è in grado di assumere un significato determinante nella difficile fase economica, come quella che stiamo attraversando. Aggiunge che la scelta della delega al Governo appare appropriata, considerata la complessità e varietà della disciplina che si intende riordinare, nell'ambito dell'armonizzazione con la normativa di settore dell'Unione europea.
  Dà quindi conto del contenuto, in sintesi, del testo in esame, evidenziando le disposizioni di diretto interesse per la Commissione. Ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 detta le finalità della delega e i princìpi e criteri direttivi generali. Il Governo viene quindi delegato ad adottare i seguenti due decreti legislativi: a) il primo è destinato all'attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (da adottare entro il 18 aprile 2016); b) il secondo è finalizzato al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (qui il termine è fissato al 31 luglio 2016). Sul contenuto delle direttive oggetto di recepimento e sui dettagli dell'intera normativa oggetto di riordino rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Ricorda altresì che i princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono, oltre a quelli previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, quelli indicati in una serie di 57 lettere al comma 1 dell'articolo 1.
  Segnala intanto – tra i suddetti princìpi e criteri direttivi – quelli di cui alla lettera b) che, nel prevedere l'adozione di un unico testo normativo anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», garantisce in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, anche in riferimento al coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
  Rileva, inoltre, che è stata introdotta dalla VIII Commissione la nuova lettera b-bis), che dispone che si assicurino – nella predisposizione dei decreti legislativi –, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto; la lettera h) inoltre prevede il riordino e la semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi Pag. 48a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo, altresì, modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. La lettera n), poi, prevede la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico. Con riferimento all'obbligo di pubblicazione sui quotidiani, ricorda che tale obbligo è stato eliminato, con decorrenza 1o gennaio 2016, dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014). Fino a tale data continua invece ad applicarsi la disciplina previgente, che è contenuta, rispettivamente, nel comma 7 dell'articolo 66 e nel comma 5 dell'articolo 122 del Codice dei contratti, rispettivamente, per i contratti di importo superiore e inferiore alla soglia europea.
  Osserva, poi, che la lettera v) – così come riformulata dalla Commissione di merito – prevede, nell'ambito della centralizzazione delle committenze e della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, la previsione dell'obbligo per queste ultime di pubblicare sul proprio sito web il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto e, tra l'altro, la garanzia della tutela delle minoranze linguistiche, come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti, nella definizione di ambiti territoriali ottimali. Aggiunge che la lettera bb) riserva l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo») per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera: si esclude in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. A questo proposito, ricorda, per quanto concerne la normativa nazionale vigente, che il Codice dei contratti pubblici (articoli 81-83 del decreto legislativo n. 163 del 2006) prevede che la selezione delle offerte venga effettuata seguendo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, pertanto – in linea generale – scegliere tra tali due criteri, di volta in volta, in relazione alle caratteristiche specifiche del singolo contratto. Segnala, però, che nella Determinazione n. 7 del 2011 dell'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recante le «Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture», si è fatto specificamente riferimento agli appalti relativi ai servizi socio-sanitari ed educativi e, più in generale, ai servizi sociali, per i quali l'Autorità ha espresso l'indicazione di ricorso preferenziale al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, poiché in tali settori «occorre garantire la piena espressione della progettualità degli operatori economici e del terzo settore, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale».
  Evidenzia, poi, i criteri e princìpi direttivi previsti alla lettera ee), che indica il rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, nonché per le verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. Pag. 49
  Segnala, infine, la lettera ggg), che prevede l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, con la pubblicazione online dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica.
  Rileva, poi, che i commi 2-5 dell'articolo unico del provvedimento in esame dettano disposizioni di carattere procedurale e di coordinamento normativo, prevedendosi, in particolare, al comma 2, che i decreti legislativi de quibus dispongano l'abrogazione delle norme del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto Codice). Si prevede, inoltre, tra l'altro: che la Presidenza del Consiglio dei ministri – nell'esercizio delle deleghe – coordini, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa (comma 2); l'espressione del parere sugli schemi dei decreti legislativi da parte – tra gli altri – delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3); la possibilità per il Governo di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive degli stessi (comma 5). Il comma 6, come accennato, è stato soppresso dalla Commissione di merito, mentre i commi 7, 7-bis e 8 contengono disposizioni transitorie e di coordinamento. Il comma 9, infine, prevede una clausola di invarianza finanziaria del provvedimento. Sottolinea che viene, comunque, previsto che, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questi siano emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, segnalando l'amplissimo consenso che il provvedimento ha ricevuto presso l'altro ramo del Parlamento.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) spera che le ragioni specifiche del mondo della cultura siano adeguatamente prese in considerazione nella riforma del codice degli appalti, su cui la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere. Citato al riguardo l'esempio del restauro delle opere d'arte – che difficilmente può sottostare a rigide regole di scelta del contraente – crede altresì poco convincente il principio di delega contenuto nella lettera aaa) dell'articolo 1, comma 1, che prescrive che – per i contratti d'importo superiore a euro 150 mila – l'80 cento dei negozi stipulati deve essere dato a gara pubblica mentre il restante 20 può essere lasciato all’in house.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni, le attività culturali ed il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015 e concorda di Pag. 50fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 27 ottobre 2015 alle ore 20.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
C. 2497 Russo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3333 Mazzoli – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 agosto 2015.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 3333 Mazzoli ed altri, recante «Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale», vertente su identica materia della proposta di legge in esame. Essa viene pertanto abbinata all'A.C. 2497, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Propone poi che sia costituito un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Paolo RUSSO (FI-PdL), Giulia NARDUOLO (PD), relatrice, e Luisa BOSSA (PD) si dicono d'accordo.

  La Commissione approva la proposta di costituire un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.