CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 settembre 2015
513.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 76

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015.
Doc. LVII, n. 3-bis.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2015.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatrice, alla luce del dibattito svolto, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato), che recepisce quanto sostenuto nella seduta di ieri dalla collega Coccia.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI, dopo aver ringraziato la relatrice, condivide la sua proposta di parere. Offre poi alcune precisazioni in ordine ai rilievi svolti, nella seduta di ieri, dal deputato Gallo, in ordine alla presunta inefficacia, ai fini occupazionali, dei percorsi di formazione amministrati dagli istituti tecnici Pag. 77superiori (ITS). Dopo aver evidenziato che l'impostazione dell'alternanza scuola-lavoro nel nostro Paese affianca al tema dell'istruzione quello della formazione professionale, volendo unire al tradizionale «sapere» il «saper fare», ricorda che dei 1098 diplomati presso gli ITS gli occupati, dopo 6 mesi, risultano circa il 70 per cento e ben il 78 per cento dopo 12 mesi. Precisa altresì che, in base ai dati disponibili, gli studenti che frequentano gli oltre settanta ITS, distribuiti nelle diverse regioni italiane, sono 3822, con un numero di corsi in crescita. Aggiunge che il percorso scuola-lavoro italiano, che differisce da quello tedesco, prevede negli istituti tecnici e professionali, una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Sottolinea poi i 100 milioni di euro annui destinati a questo settore dal 2016 e i 19 milioni di euro attribuiti quest'anno a valere sui fondi della legge n. 440 del 1997. Ribadita l'importanza per l'Esecutivo di questo istituto, ricorda le recenti iniziative della predisposizione di una «Carta dei diritti e dei doveri» degli studenti in alternanza scuola-lavoro e di una Guida operativa per questo tipo di attività. Specifica che non tutte le imprese, i musei, le camere di commercio e gli altri enti che potrebbero collaborare con le istituzioni scolastiche sono, in realtà, luoghi idonei per svolgere l'attività di alternanza scuola-lavoro, per cui le istituzioni scolastiche si raccordano solo con quelle entità che, presentando adeguate caratteristiche, assicurano l'efficacia della formazione. Invita, infine, i componenti della Commissione a svolgere ulteriori approfondimenti su quanto finora attuato in questo settore, ad esempio ascoltando i diretti interessati, anche recandosi nei luoghi ove si realizza l'alternanza scuola-lavoro.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che vi sono pregevoli esperienze di alternanza scuola-lavoro, anche nelle regioni meridionali, che vanno evidenziate.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatrice, invita il sottosegretario Toccafondi a farsi portavoce presso il MIBACT dell'esigenza che anche tale dicastero predisponga una Guida analoga, in maniera da mettere in collegamento i due settori dell'istruzione e della cultura.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rileva che le risulta che il MIBACT stia già lavorando in questo senso.

  Giancarlo GIORDANO (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

  La Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole, con osservazione, della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
C. 2711 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luisa BOSSA (PD) relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame prevede la ratifica di accordi bilaterali – ormai storici visto che sono stati firmati anni fa, riprendendone altri ancora più risalenti – tra Italia e Cipro. Si tratta, nello specifico, di due accordi, che vanno ratificati e dei quali deve essere data esecuzione nell'ordinamento interno.
  Rileva quindi che il primo di essi fissa termini di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione e che il secondo, invece, interviene sul tema del riconoscimento dei titoli universitari Pag. 78e fissa una disciplina per la reciproca legittimazione, con riguardo sia ai titoli rilasciati in Italia sia a quelli rilasciati a Cipro. Come si evince dagli argomenti oggetto degli accordi, rileva che essi sono pienamente di competenza della Commissione, per cui il parere da esprimere appare centrale rispetto al lavoro che, per definizione sulla ratifica degli Accordi, spetta alla III Commissione in sede referente. Nell'illustrare il provvedimento non intende limitarsi, quindi, a estrapolare le sole parti di competenza, perché risulta essere di sostanziale interesse il corpus stesso del provvedimento, ovvero tutto l'insieme della normativa posta dallo stesso.
  Evidenzia quindi che il disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli accordi con Cipro si compone di quattro articoli, che recepiscono due accordi. Il primo accordo, sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, è stato firmato a Nicosia il 6 giugno 2005 ed è andato a sostituire il precedente Accordo bilaterale di cooperazione culturale firmato il 29 giugno 1973. Aggiunge che la sostituzione si è resa necessaria in virtù della comune appartenenza all'Unione europea, ricordando che Cipro è membro dell'Unione Europea dal 2004. Precisa poi che l'obiettivo dell'Accordo è stabilire forme di collaborazione più strette tra attività e istituzioni culturali dei due Paesi, intese come intensificazione delle relazioni bilaterali e come riscontro, fondamentalmente, alla forte domanda di lingua e cultura italiana proveniente da Cipro. Questo primo Accordo si compone di un preambolo, 18 articoli e dell'Annesso 1. Entrando nel dettaglio dei singoli articoli dell'Accordo, ricorda che l'articolo 1 definisce il perimetro dello stesso, fissandolo come obiettivo nella realizzazione di programmi e attività comuni. L'articolo 2 indica, invece, i settori di collaborazione. Essi sono: arte e cultura, tutela e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche; istruzione a tutti i livelli, professionale, secondaria e universitaria; cooperazione cinematografica e radiotelevisiva; scambi giovanili; ricerca scientifica, tecnologica e ambientale. Lo stesso articolo prescrive, a carico dei due Paesi, anche la necessità di forme di collaborazione e cooperazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea. Evidenzia che, il «cuore» dell'Accordo, esaurita la premessa, è contenuto nella parte compresa tra l'articolo 3 e l'articolo 14, dove si costruisce tutto lo specifico della collaborazione tra i due Paesi, passando in rassegna, settore per settore, gli ambiti di collaborazione sopra elencati. Il primo è proprio quello dell'istruzione, di cui all'articolo 3: con questa norma si stabilisce che le istituzioni scolastiche e universitarie dei due Paesi si scambiano informazioni su metodi, didattica, programmi. Aggiunge che sono previsti anche programmi di scambi di docenti e ricercatori, nell'ambito della realizzazione di comuni progetti di ricerca. Precisa che, all'articolo 3, si introduce anche un concetto che risulterà centrale in accordi con altri Paesi, ed è quello relativo alla costruzione di uno Spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore. È questo un impegno assunto con il Partenariato Euromediterraneo istituito nel 1995, poi trasformato, tredici anni dopo, in Unione per il Mediterraneo, un accordo cioè allargato a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e agli Stati costieri mediterranei anche se non appartenenti alla stessa.
  Rileva che in questo perimetro geopolitico e culturale si è svolta anche una conferenza ministeriale su educazione superiore e ricerca che si svolse al Cairo il 18 giugno 2007, preceduta da incontri preliminari a Catania tra il 2003 e il 2005. Precisa che dopo la conferenza del Cairo, il 9 giugno 2008 è stata istituita a Pirano (Slovenia) la prima Università euromediterranea. Aggiunge quindi che l'articolo 4 dell'Accordo introduce i temi che riguardano il settore artistico-culturale. In questo ambito si prevede che sia promossa l'organizzazione di eventi di cooperazione, con l'impegno a partecipare reciprocamente a festival culturali e artistici, spettacoli e tournée di compagnie teatrali. Osserva poi che l'articolo 5 è dedicato allo scambio di informazioni e di documenti Pag. 79nel settore degli archivi, delle biblioteche e dei musei e che l'articolo 6 concerne la collaborazione scientifica e tecnologica, da promuovere con relazioni congiunte tra università e centri di ricerca di Italia e Cipro, mentre l'articolo 7 prevede la concessione da entrambi i Paesi di borse di studio per condurre attività a livello universitario o post-universitario. L'articolo 8 poi fa riferimento alle attività giovanili, e in questo ambito i due Paesi si impegnano ad incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze. All'articolo 9, tale cooperazione è incoraggiata in modo particolare per i programmi culturali e cinematografici dei rispettivi sistemi radiotelevisivi nazionali. All'articolo 10, l'Accordo interviene sul settore dell'archeologia e del patrimonio culturale nel suo insieme. Precisa che, in questo senso, i due Paesi fissano la volontà di collaborare alle attività di ricerca e di scavo, e a quelle di conservazione e restauro. Aggiunge poi che all'articolo 11 si parla di tutela del patrimonio culturale e ci si riferisce, in particolare, alla cooperazione stretta tra i due Paesi nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, e ogni altro oggetto di interesse storico, artistico o antropologico.
  Ritiene inoltre utile ricordare l'esistenza di due Convenzioni dell'UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (del 1970), e dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (del 1995), precisando che entrambe le Convenzioni sono state firmate sia dall'Italia sia da Cipro.
  Rileva poi che l'Accordo prosegue all'articolo 12 con la reciproca collaborazione nel campo dello sport, in ragione della sua funzione educativa e sociale e che l'articolo 13 fissa i canoni della reciprocità e degli impegni finanziari mentre l'articolo 14 richiama il cosiddetto Annesso 1, che è un allegato all'accordo che interviene sulla materia della protezione della proprietà intellettuale. L'articolo 15 impegna le due Parti a favorire scambi e collaborazione fra enti territoriali e regioni dei rispettivi Paesi. Sottolinea poi che l'articolo 16 del primo Accordo è importantissimo, in quanto istituisce una Commissione mista che sarà lo strumento attraverso il quale i due Paesi potranno valutare ed esaminare i progressi della cooperazione. Gli articoli 17 e 18 fissano le clausole finali dell'Accordo: la decorrenza, quindi, e la contestuale abrogazione del vecchio Accordo di cooperazione culturale del 29 giugno 1973. Precisa infine che la durata dell'Accordo è illimitata.
  Sottolinea poi che il secondo Accordo, oggetto del disegno di legge, è – come anticipato – sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro. È stato firmato a Roma il 9 gennaio 2009 e intende promuovere lo scambio e la cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione a livello universitario, al fine di agevolare gli studenti di ciascuna delle Parti a continuare gli studi nell'altro Paese. L'Accordo vuole sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro: ci riportano le statistiche che sono già 14.000 gli studenti che la stanno apprendendo.
  Evidenzia che questo secondo Accordo riscrive un Patto già stipulato a Nicosia il 6 giugno 2005, e raccoglie osservazioni del MIUR, per garantire coerenza nella comparazione tra i sistemi universitari dei due Paesi. Questo secondo Accordo si compone di un preambolo e di 8 articoli.
  Rileva quindi che l'articolo 1 delinea l'ambito di validità dell'Accordo stabilendo (paragrafo a) che la finalità è il riconoscimento reciproco dei periodi e dei titoli di studio ai fini dell'accesso ai corsi di laurea nelle istituzioni universitarie dei due Paesi. Precisa che si individuano le istituzioni universitarie di entrambi i Paesi alle quali si applica l'Accordo: per la parte italiana si tratta di Università, Istituti universitari, Politecnici, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli accademici legalmente riconosciuti. Precisa che gli elenchi puntuali delle Università accreditate e/o Pag. 80registrate alle quali si applica l'Accordo sono contenuti negli allegati A per l'Italia e B per Cipro (paragrafo d). Aggiunge poi che l'articolo 2 fissa le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi, organizzati in tre livelli: per l'Italia il primo corrisponde alla laurea «triennale» e al diploma accademico di primo livello; il secondo alla laurea specialistica/magistrale, al diploma di laurea ex lege n. 341 del 1990 (previo riconoscimento individuale da parte delle competenti autorità cipriote) e al diploma accademico di secondo livello; il terzo al dottorato di ricerca. L'articolo 3 indica ai singoli studenti dei due Paesi i requisiti necessari e le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. L'articolo 4 fissa una serie di parametri per il riconoscimento di periodi di studi e di esami per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un'istituzione universitaria dell'altro Paese. L'articolo 5 norma il riconoscimento reciproco di titoli (universitari) finali di studio per l'accesso a corsi universitari di livello superiore (secondo o terzo) nell'altro Paese contraente. L'articolo 6 riguarda l'accesso ai dottorati di ricerca. L'articolo 7 istituisce una Commissione permanente di esperti (massimo 6 da ciascun Paese) che deve essere consultata su tutte le questioni sollevate durante l'attuazione dell'Accordo. Precisa che la Commissione deve anche operare un monitoraggio su possibili cambiamenti nel sistema d'istruzione nazionale, armonizzandoli con il contenuto dell'Accordo. L'articolo 8, infine, fissa una durata illimitata per l'Accordo.
  Ricorda poi che il disegno di legge di ratifica, come anticipato, si compone di quattro articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3, invece, affronta il tema della copertura finanziaria. Rileva dunque che la relazione tecnica annessa al provvedimento fornisce puntuali quantificazioni per le singole voci di spesa, quasi tutte relative al primo Accordo in esame. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 prevedono, inoltre, le consuete clausole di salvaguardia per la copertura di oneri che dovessero discostarsi da quelli preventivati. I commi 4 e 5 del medesimo articolo 3 recano ulteriori clausole d'uso di carattere finanziario. L'articolo 4 del provvedimento dispone, infine, l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.
C. 3242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Caterina PES (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013, approvato dal Senato il 15 luglio scorso, è composto di 4 articoli ed è stato assegnato in sede referente alla III Commissione. L'Accordo oggetto della presente ratifica, composto di un preambolo e 19 articoli, è finalizzato a consolidare lo scambio scientifico e tecnologico fra l'Italia e gli Stati Uniti, nonché ad offrire ulteriori opportunità alla ricerca italiana e alle industrie nazionali del settore, rafforzando la cooperazione dell'Agenzia spaziale italiana con le analoghe agenzie statunitensi, fra cui, in primo luogo, la NASA. Precisa quindi che esso presenta un interesse Pag. 81di carattere generale per la VII Commissione, in quanto promuove la cooperazione scientifica e tecnologica in un settore strategico e sempre all'avanguardia. In quest'ambito il nostro Paese, oltre a presentare delle eccellenze a livello industriale, assume un ruolo autorevole in campo internazionale per mezzo dell'Agenzia spaziale italiana. Il presente Accordo dunque promuove la crescita del Paese, compreso il Mezzogiorno e gli scambi con gli altri Paesi, incentivando l'attività di ricerca e promuovendo quegli atenei che svolgono efficacemente la loro attività nel settore dello spazio extra-atmosferico. Ricorda, inoltre, che l'Accordo è stato firmato dall'Italia e dagli Stati Uniti in coincidenza con il cinquantenario dall'inizio della cooperazione in campo spaziale tra i due Paesi. Esso presenta i caratteri di un accordo quadro, da attuare poi in concreto attraverso successivi protocolli tra le rispettive agenzie nazionali, anzitutto – come anticipato – l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Sottolinea che il presente Accordo facilita soprattutto le procedure in campo italiano, poiché, a differenza della NASA, l'ASI non può tuttora assumere determinati impegni se non nel quadro di un accordo di livello superiore tra i due Governi: l'Accordo quadro in esame è stato pertanto concepito come cornice normativa generale in cui inserire gli accordi operativi tra le Agenzie nazionali, senza più dover ricorrere a Scambi di note verbali tra le rispettive diplomazie.
  Rileva, altresì, che sono attualmente in vigore per l'Italia altri tre Accordi bilaterali nella stessa materia, rispettivamente con la Cina, con l'Argentina e con la Federazione russa. Questi tre Paesi, con l'Italia e gli Stati Uniti, sono anche Parti del Trattato del 27 gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico (ratificato in Italia dalla legge n. 87 del 1970). Dal canto loro, gli Stati Uniti d'America hanno stipulato accordi bilaterali in materia anche con altri Stati europei, come la Francia.
  Illustra poi, in modo sintetico, il contenuto dei 19 articoli dell'Accordo. L'articolo 1 definisce anzitutto l'Accordo come Accordo quadro, volto a sancire termini e condizioni per la cooperazione tra le Parti, sulla base di un reciproco vantaggio. L'articolo 2 è dedicato alle definizioni dei termini impiegati nel prosieguo dell'Accordo. L'articolo 3 elenca dettagliatamente i settori della cooperazione e le modalità della stessa. Sono quindi indicate le seguenti aree di cooperazione: esplorazione umana e operazioni; scienze spaziali e terrestri, osservazioni dalla terra e altre rilevanti aree di mutuo interesse. Precisa che i programmi concernenti le predette aree di cooperazione possono essere intrapresi utilizzando, tra l'altro: satelliti e piattaforme di ricerca spaziale; strumenti scientifici a bordo di aerei, satelliti e/o piattaforme di ricerca spaziale; missioni di esplorazione umana e di operazioni; voli e campagne aeronautiche; comunicazioni spaziali; scambio di personale scientifico e di dati scientifici; partecipazione a workshop congiunti e simposi; attività di formazione e divulgazione. Aggiunge che in base all'articolo 4 la concreta attuazione dell'Accordo è affidata – come accennato – alle Agenzie attuative delle Parti, che sanciranno i propri ruoli e impegni mediante successivi accordi da esse conclusi, subordinati al quadro delineato dall'Accordo in esame. Rileva poi che l'articolo 5, concernente disposizioni finanziarie, prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese relative alle proprie responsabilità in base all'Accordo in esame, subordinatamente tuttavia alla disponibilità dei fondi necessari. In caso di problemi finanziari, la Parte e l'Agenzia che ne lamenta l'insorgere si consulterà, tempestivamente, con le omologhe entità dell'altra Parte contraente. L'articolo 6 contiene una clausola di esonero dalla responsabilità – che ciascuna Parte o ente coinvolto concede – per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verifichino danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Viene, inoltre, specificato che la reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità si applicherà Pag. 82anche a eventuali richieste di risarcimento in base alla Convenzione del 29 marzo 1972 sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali – ratificata in Italia dalla legge n. 426 del 1976 – qualora la persona, l'ente o l'oggetto che causano il danno siano state impegnate nelle attività spaziali di cui all'Accordo in esame, e parimenti la persona, l'ente o l'oggetto danneggiati lo siano stati in virtù del loro coinvolgimento in dette attività. Vi è poi una serie di eccezioni alla rinuncia reciproca d'azione per responsabilità, le quali riguardano, principalmente, la morte o le lesioni personali gravi a danno di persone fisiche, i danni causati da atto doloso, i risarcimenti dovuti per diritti di proprietà intellettuale. Se poi, infine, le richieste di risarcimento provengono da terzi, le Parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta.
  Per quanto concerne la registrazione degli oggetti spaziali, osserva che l'articolo 7 prevede che nell'ambito degli accordi attuativi collegati a un singolo lancio di oggetti nello spazio le Parti determinino quale sia l'Agenzia attuativa che richiederà che il proprio Governo registri l'oggetto spaziale, secondo le modalità previste dalla Convenzione sulla registrazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, emanata il 12 novembre 1974, senza peraltro alcun effetto sui diritti e gli obblighi di ciascuna Parte ai sensi della citata Convenzione del 1972 sulla responsabilità. Aggiunge poi che, a norma dell'articolo 8, tutti gli attori dell'Accordo si impegnano a scambiarsi, vicendevolmente, informazioni e dati inerenti all'attuazione dell'Accordo medesimo: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Ricorda altresì che gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale (all'articolo 9) sono regolati salvaguardando, anzitutto, la tutela di ciascuna delle Parti e di tutti i suoi enti correlati in riferimento alla proprietà intellettuale da essi realizzata, pur nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo. Viene, di norma, esclusa la possibilità che l'attuazione di questo dia luogo a invenzioni o opere dell'ingegno congiunte; tuttavia qualora ciò avvenga, le Parti dovranno consultarsi entro 30 giorni, in ordine all'attribuzione dei diritti e degli interessi relativi a tale invenzione congiunta, inclusi gli eventuali brevetti; nonché ai costi, alle responsabilità e alle azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti. Aggiunge che l'articolo 10 riguarda la pubblicizzazione dei risultati delle attività congiunte tra le Parti e le informazioni al pubblico, e prevede – di norma – la più ampia trasparenza anche nei confronti della comunità scientifica, mediante la pubblicazione sulle riviste e la presentazione ai congressi. È fatta, tuttavia, eccezione a queste pratiche nei confronti di dati forniti a una Parte dall'altra, e che siano soggetti al controllo delle esportazioni o a tutela intellettuale, come anche di informazioni relative ad un'invenzione dell'altra Parte contraente prima che sia stata presa una decisione sull'opportunità di sottoporla a brevetto o meno.
  Evidenzia poi che gli articoli 11 e 12 contengono l'impegno delle Parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale (in numero limitato) della controparte, coinvolto in attività esecutive dell'Accordo – nel rispetto delle reciproche linee guida per la sicurezza –; nonché la circolazione dei beni materiali o immateriali necessari per l'attuazione dell'Accordo, di norma in esenzione da diritti doganali o tasse. Verrà altresì facilitato il rilascio dei permessi di sorvolo per palloni aerostatici o velivoli richiesti dall'altra Parte contraente (articolo 13). Per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo (articolo 14), le Agenzie competenti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di intesa, le Parti provvedono direttamente mediante consultazioni reciproche. Osserva, poi, che i rimanenti cinque articoli contengono, essenzialmente, le consuete clausole finali che si applicano a un Accordo di questo genere, il quale potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Pag. 83Parti (articolo 15). Aggiunge che l'articolo 16 salvaguarda nei confronti dell'Accordo in esame qualsiasi altro accordo esistente tra le Parti, nonché la capacità delle Parti stesse di concludere altri accordi o convenzioni sulla materia; è infine salvaguardata anche la possibilità di cooperazione di ciascuna Parte o delle sue Agenzie attuative con altri Stati od Organizzazioni internazionali. La durata dell'Accordo è decennale (articolo 18), fatta salva la possibilità di proroga mediante accordo scritto tra le Parti, o risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, che prevede la possibilità di denunciare l'Accordo con preavviso scritto – all'altra Parte – di almeno sei mesi, ferma restando la cooperazione nell'ambito degli accordi attuativi in vigore al momento della scadenza dell'Accordo in esame.
  Con riferimento poi al contenuto del disegno di legge di ratifica, precisa che questo, come anticipato, si compone di quattro articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'Accordo in esame – con l'eccezione riguardante gli eventuali oneri doganali e le tasse derivanti dall'articolo 12, paragrafo 1 dello stesso – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: le amministrazioni interessate provvedono dunque all'attuazione della presente legge di ratifica nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sottolinea che, d'altra parte, il comma 2 dell'articolo 3 precisa che l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico, nell'ambito delle risorse destinate ai programmi oggetto della cooperazione, di eventuali oneri derivanti da imposte doganali o tasse collegate al suddetto articolo 12, paragrafo 1 e che la relazione tecnica annessa al provvedimento originariamente presentato al Senato (A.S. 1937) suffraga quanto sopra previsto. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.40.

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