CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2015
509.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 132

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.
C. 3304 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.
C. 3305 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue inizia l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che non sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3305. Dà, quindi, la parola al relatore per chiedergli se intenda formulare le proprie proposte di relazione sul disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2014 e sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore, illustra la proposta di relazione con osservazioni al disegno di legge C. 3304 recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2014 (vedi allegato). Illustra quindi la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3305 recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, con riferimento alla Tabella 2, relativa allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze limitatamente alle parti di competenza, con riferimento alla Tabella 3 relativa allo Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico limitatamente alle parti di competenza, con riferimento alla Tabella n. 7 relativa allo Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca limitatamente alle parti di competenza, con riferimento alla Tabella n. 13 relativa allo Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, limitatamente alle parti di competenza.

  Ludovico VICO (PD) intende innanzitutto ringraziare gli uffici del Ministero dello sviluppo economico che per le vie brevi hanno risposto con notevole sollecitudine ai quesiti lui posti nella seduta di ieri. In particolare, con riferimento all'utilizzo dei residui relativi alla gestione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), segnala che il MISE ha precisato come si tratti di un elemento di competenza delle due nuove strutture venutesi a creare in seguito alla riorganizzazione della gestione dei fondi strutturali previsti dall'articolo 10 della legge n. 125 del 2013, ovvero l'Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento per le politiche di coesione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella nota ricevuta, si ricorda che l'articolo 7 del DPCM 15 dicembre 2014, relativo al trasferimento delle risorse economiche in materia di politica di coesione, stabilisce che «fino al 31 dicembre 2014 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche di sviluppo e coesione, compresa quella dei residui passivi e perenti, è assicurata da un dirigente appartenente ai ruoli del Dipartimento per lo sviluppo e coesione, che la esercita d'intesa con il Direttore generale dell'Agenzia Pag. 133per la coesione, a valere sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, mediante conferimento di apposita delega da parte del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata». Dal 1o gennaio 2015 le risorse relative al rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti (in particolare la quota di interessi e la quota capitale delle rate di ammortamento relative ai mutui contratti per l'edilizia sanitaria) nonché il Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpiti dalle avversità atmosferiche del 1987, sono state trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. Alla stessa data, le risorse relative alle somme da trasferire agli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni interessati dal sisma dell'aprile 2009, sono state trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per essere assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, relativi alle competenze trasferite all'Agenzia per la coesione e alla Presidenza del Consiglio, sono state assegnate e reiscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per essere destinate alle due nuove strutture: Agenzia per la coesione e Dipartimento per le politiche di coesione.
  In merito alle funzioni relative all'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione – prosegue la nota inviata dal MiSE – le stesse sono state ridefinite secondo quanto stabilito all'articolo 10 della legge n. 125 del 2013. Volendo riassumere i contenuti di tale articolo, il Dipartimento per le politiche di Coesione assume un ruolo di programmazione sui fondi strutturali e sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione, mentre all'Agenzia è affidato il compito di monitoraggio e assistenza tecnica sull'utilizzo di tali fondi. Il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico (articolo 16, DPCM n. 158 del 2013), attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) le funzioni di gestione delle principali misure di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ivi incluse, quelle di Autorità di gestione del Programma operativo nazionale «Imprese e Competitività» relativo alla Programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.
  Sulla base delle citate risposte fornite dal Ministero ai quesiti posti nella seduta di ieri, ritiene necessario individuare una sede opportuna in cui la Commissione possa comprendere quali siano le attuali competenze e funzioni del Ministero dello sviluppo economico in tema di politica industriale e di incentivi alle imprese, delle quali sembra essere stato privato. Tale circostanza, a suo giudizio, impedisce infatti alla Commissione di conoscere al meglio le politiche attuate dal Governo a favore delle imprese.

  Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia il relatore per aver recepito nella relazione sul Rendiconto le osservazioni relative all'Agenzia per la coesione e alla questione della gestione dei fondi europei. Ricordato di aver presentato anche un'interrogazione in materia, sollecita la Commissione a vigilare proprio sull'utilizzo dei fondi europei destinati alle imprese, sottolineando come l'elevato ammontare dei residui evidenzi una notevole inefficienza nella gestione finanziaria delle risorse. Dichiara quindi il voto favorevole, a nome del suo gruppo, sulle proposte di relazione presentate dal relatore.

  Marco DA VILLA (M5S) ritiene che le osservazioni proposte nella relazione sul rendiconto dello Stato dovrebbero coerentemente indurre la maggioranza ad una votazione contraria.
  Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo su entrambe le relazioni predisposte dal relatore sui provvedimenti in titolo.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, condivide la scelta del Governo di predisporre una sorta di masterplan che riordini il tema delle politiche di coesione e sviluppo Pag. 134al fine di restituire centralità alle politiche del Mezzogiorno, a partire dalle misure che saranno contenute dalla legge di stabilità per il 2016. Per questi motivi auspica la piena operatività di tutti gli strumenti in grado di selezionare i progetti per utilizzare nel migliore dei modi i fondi assegnati. Ritiene necessario garantire, in particolare, una maggiore efficienza nella spesa e strumenti adeguati di incentivazione per le imprese. Condivide, infine, le osservazioni del collega Vico sull'opportunità di una riflessione in merito alle attuali competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica industriale.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3304 recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2014 (vedi allegato) e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3305, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, con riferimento alla Tabella 2, relativa allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze limitatamente alle parti di competenza, con riferimento alla Tabella 3 relativa allo Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico limitatamente alle parti di competenza, con riferimento alla Tabella n. 7, relativa allo Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca limitatamente alle parti di competenza, con riferimento alla Tabella n. 13, relativa allo Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, limitatamente alle parti di competenza.
  Delibera, altresì, di nominare il deputato Basso quale relatore presso la V Commissione Bilancio.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che le relazioni approvate saranno trasmesse alla V Commissione bilancio.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 201.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, in sostituzione del relatore Benamati, riferisce illustra i contenuti dello schema di decreto in esame, volto a sanare le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284. La procedura di infrazione ha ad oggetto il decreto legislativo n. 102 del 2014 e riguarda l'incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/UE e 2006/132/UE.
  La relazione illustrativa precisa che la maggior parte delle censure evidenziate dalla Commissione possono essere superate con la ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale che non sono stati presi in esame dalla Commissione perché non riportati negli opportuni database. Per alcune delle censure invece è stata scelta la predisposizione di un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 102/2014, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche Pag. 135dell'Unione europea) in combinato disposto con la legge di delegazione europea n. 96/2013.
  Lo schema di decreto è composto da 11 articoli.
  L'articolo 1 integra l'articolo 2 del decreto legislativo n. 102, al fine di inserire tra le definizioni anche quelle del decreto legislativo n. 93 del 2011, che comprende la definizione di «gestore del sistema di trasmissione»; le nozioni di «aggregatore» e di «audit energetico o diagnosi energetica». Più in particolare si intende per aggregatore «un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia»; mentre per audit energetico o diagnosi energetica si intende la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
  L'articolo 2 introduce inoltre modifiche all'articolo 6 e all'Allegato I del decreto legislativo n. 102 al fine di recepire alcune precisazioni relative alla modalità di verifica del rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la PA deve attenersi in ambito delle procedure di green public procurement. In particolare, al comma 1, si prevede, come richiesto nell'Allegato III della direttiva, e come puntualmente segnalato nell'ambito dell'avviata procedura d'infrazione, che il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili da acquistare o da acquisire in locazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ovvero da acquisire in locazione finanziaria sia verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica. La medesima disposizione risponde altresì a un ulteriore rilievo mosso dalla Commissione. Infatti l'Allegato III alla citata direttiva richiede che l'obbligo per la pubblica amministrazione di acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, non impedisca l'acquisto di pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica. Il testo della disposizione prevede espressamente tale possibilità.
  L'articolo 3, al comma 1, introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo al fine di recepire alcune precisazioni in merito alle modalità di calcolo dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico da conseguire al 2020 e, in particolare, alle deroghe previste dalla direttiva 2012/27/UE la quale stabilisce che ciascuno Stato membro debba istituire un regime obbligatorio di efficienza energetica. Nell'ambito delle forme di risparmio energetico, si prevede che possano essere calcolati dagli Stati membri anche i risparmi energetici risultanti da azioni individuali, purché misurabili e verificabili, la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere effetti fino al 2020. Tali condizioni sono testualmente riportate nel decreto legislativo. I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo recano disposizioni concernenti la pubblicità dei risparmi realizzati dai soggetti obbligati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e le informazioni che i soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi sono tenuti a fornire. In particolare, si prevede che il Gestore del servizio elettrico pubblichi, entro il 30 giugno di ogni anno, i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato e nell'insieme.
  L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a non impedire la volontaria trasmissione dei risultati delle diagnosi energetiche a fornitori di servizi energetici qualificati o accreditati, nonché la specifica previsione che garantisca accesso basato su criteri trasparenti e non discriminatori al mercato dei servizi energetici.Pag. 136
  L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, con particolare riferimento alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali e alla ripartizione dei costi dei servizi di fatturazione. A tal fine, i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio, in occasione dell'invio di fatture, di comunicazioni ovvero attraverso i siti internet dedicati ai clienti finali, sono chiamati ad indicare i recapiti e i siti di tutti gli organismi (quali centri indipendenti di assistenza ai consumatori, agenzie per l'energia o organismi analoghi) che possono fornire indicazioni utili la cliente sul miglioramento dell'efficienza energetica. La nuova disposizione riprende in maniera testuale quanto previsto dal punto 1.3, concernente «Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale» dell'Allegato VII («Criteri minimi per la fatturazione e le relative informazioni fondate sul consumo effettivo») che non aveva trovato puntuale attuazione nel testo del decreto legislativo n. 102. Vi si prevede, in aggiunta rispetto al testo della direttiva, l'elenco contenente tale tipo di informazioni sia annualmente sottoposto a controllo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Si stabilisce inoltre la gratuità delle operazioni di ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali. L'Autorità per l'energia deve assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.
  L'articolo 6 novella l'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 102 al fine di favorire l'efficientamento energetico delle infrastrutture di rete. La norma di cui si propone la modifica attribuisce all'Autorità per l'energia il compito di aggiornare, entro il 30 giugno 2015, le regole per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas, al fine di eliminare eventuali ostacoli all'incremento dell'efficienza energetica delle reti, previa valutazione del potenziale di aumento dell'efficienza e contemperando i connessi costi e benefici. La novella qui proposta specifica che debbano essere individuate misure concrete e investimenti per introdurre miglioramenti delle infrastrutture vantaggiosi in termini di costi. Si intende in tal modo dare attuazione dell'articolo 15, par. 2, lett. b), della direttiva, maggiormente aderente al testo.
  L'articolo 7 novella l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 102, in tema di trasparenza dei sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione, specificando che gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche siano trasparenti, affidabili e contribuiscano agli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Tali schemi, inoltre, devono essere resi pubblici. L'articolo in esame propone anche di sopprimere, al comma 1, il riferimento alle «diagnosi energetiche», la cui disciplina è dettata dal successivo comma 2.
  L'articolo 8 reca misure di semplificazione delle procedure amministrative in materia di efficienza energetica volte a prevedere esplicitamente che lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscano l'eliminazione di qualsiasi ostacolo, regolamentare e non, all'incremento dell'efficienza energetica.
  L'articolo 9 reca novella all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102, il quale disciplina la procedura per l'emanazione del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE), approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La novella propone l'introduzione della lettera c-bis) al comma 1 dell'articolo 17, integrando così i contenuti del Piano con un esame qualitativo sullo sviluppo del mercato dei servizi energetici. Viene in tal modo recepita la lettera e), par. 1, articolo 18 Pag. 137(rubricato «Servizi energetici») della direttiva. Si segnala che la definizione di cui all'articolo 2, n. 7), della direttiva in esame definisce «servizio energetico» come «la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili».
  L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 11 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 settembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
C. 2711 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore, illustra il contenuto degli Accordi in titolo.
  L'Accordo tra Italia e Cipro sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, con Allegato, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005 sostituisce il precedente Accordo bilaterale di cooperazione culturale (firmato il 29 giugno 1973) nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea (di cui Cipro è membro dal 2004). Obiettivo dell'Accordo è sia l'intensificazione delle relazioni bilaterali nei settori in esso individuati, sia il riscontro alla forte domanda di lingua e cultura italiana proveniente dalla controparte cipriota.
  L'Accordo si compone di un preambolo, 18 articoli e dell'Annesso 1.
  Gli articoli 1 e 2, rispettivamente, chiariscono le finalità dell'Accordo, che consiste nella realizzazione di programmi ed attività comuni, ed indicano i settori di collaborazione, prevedendo, inoltre, che le due Parti favoriscano forme di collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea. I principali settori di collaborazione sono arte e cultura, tutela e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche; istruzione a tutti i livelli, professionale, secondaria e universitaria; cooperazione cinematografica e radiotelevisiva, e scambi giovanili; ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale. Gli articoli da 3 a 14 specificano nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori previsti dall'Accordo: per quanto concerne il settore dell'istruzione (articolo 3), le istituzioni scolastiche e universitarie delle due Parti collaboreranno al fine di scambiarsi sia informazioni sulle metodiche, materiali didattici e programmi in uso, sia docenti ed esperti. A un livello superiore si porranno gli scambi di docenti universitari e ricercatori, connessi alla realizzazione di comuni progetti di ricerca.
  Nel quadro della realizzazione dello Spazio euro-mediterraneo dell'istruzione superiore sarà dato un ulteriore impulso Pag. 138alla cooperazione interuniversitaria. L'articolo 4 concerne il settore artistico-culturale, in cui verrà favorita l'organizzazione di manifestazioni e di esposizioni, nonché la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali e artistici, mediante l'organizzazione di spettacoli e tournée di compagnie teatrali. In questo ambito rientra anche la cooperazione tra gli enti teatrali e lirici e le rispettive istituzioni musicali. Lo scambio di informazioni, di documenti, di esperti sarà altresì strumento principale della cooperazione bilaterale nel settore degli archivi, delle biblioteche e musei (articolo 5). La collaborazione scientifica e tecnologica (articolo 6), di particolare interesse per le competenze della X Commissione, sarà promossa sviluppando i rapporti congiunti tra gli organismi, le università e i centri di ricerca in Italia e a Cipro, coinvolgendo anche istituzioni a carattere privato. La collaborazione dovrà prevedere sia la realizzazione congiunta di progetti di studio, di ricerca e di formazione nelle aree concordate, sia scambi di visite di personale scientifico e tecnico, sia l'organizzazione congiunta di conferenze e seminari di argomento scientifico e tecnologico. È prevista la concessione da entrambe le Parti di borse di studio per condurre attività a livello universitario o post-universitario in accademie, enti di ricerca o conservatori (articolo 7). Le Parti si impegnano ad incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto concerne le attività giovanili (articolo 8) e a favorire lo scambio di programmi culturali e cinematografici ad opera dei rispettivi organismi radio televisivi e cinematografici (articolo 9). Quanto al settore dell'archeologia e del patrimonio culturale (articolo 10) le Parti si impegnano a favorire la collaborazione sia con riguardo alle attività di ricerca e di scavo, sia rispetto alla conservazione e restauro, attraverso lo scambio di informazioni e di esperti. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale (articolo 11) si estende a una stretta collaborazione nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, ed ogni altro oggetto di interesse storico, artistico o antropologico, anche mediante iniziative congiunte per la formazione del personale addetto. La collaborazione tra le Parti avverrà conformemente alle due Convenzioni dell'Unesco sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (1970), e dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995). La reciproca collaborazione verrà incoraggiata anche nel campo dello sport, attesa la condivisa consapevolezza della funzione educativa e sociale di tali attività (articolo 12). La realizzazione delle attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo e previste dai programmi della Commissione Mista (di cui al successivo articolo 16) avverrà sulla base di un criterio di reciprocità nonché in base alle disponibilità finanziarie di ciascuna delle due Parti (articolo 13). L'articolo 14 fa riferimento al tema della proprietà intellettuale, contemplato dall'Annesso I, che costituisce parte integrante dell'Accordo. L'Annesso 1 prevede che ciascun contributo scientifico fornito da una delle Parti rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre per quanto concerne i risultati ottenuti congiuntamente dalle due Parti nel corso dell'attuazione dell'Accordo in esame, il diritto di proprietà intellettuale apparterrà ad entrambe le Parti congiuntamente, e ognuna di esse potrà utilizzarlo per scopi di ricerca e sviluppo senza dover corrispondere alcuna royalty, occorrendo, tuttavia, il consenso scritto dell'altra Parte contraente quando se ne facesse un utilizzo a scopo commerciale. L'articolo 15 prevede l'impegno delle Parti a favorire scambi e collaborazione fra enti territoriali e regioni dei rispettivi Paesi. L'articolo 16 istituisce una Commissione mista mediante la quale le Parti procederanno a esaminare i progressi della cooperazione bilaterale e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali. Gli articoli 17 e 18 riportano le clausole finali dell'Accordo, alla cui entrata in vigore sarà abrogato il precedente Accordo italo-cipriota di cooperazione culturale del 1973. La durata dell'Accordo in esame è illimitata, Pag. 139ma ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento attraverso le vie diplomatiche, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente.
  Per quanto riguarda il secondo atto pattizio all'esame della Commissione, si evidenzia che con l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, firmato a Roma il 9 gennaio 2009, si intende promuovere lo scambio e la cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione a livello universitario, al fine di agevolare gli studenti di ciascuna delle Parti a continuare gli studi nell'altro Paese. Questo Accordo, favorendo l'inserimento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro (dove, come riportato dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge, circa 14.000 studenti frequentano corsi di lingua italiana).
  Quanto al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e di 8 articoli. L'articolo 1 delinea l'ambito di validità dell'Accordo stabilendo (paragrafo a)) le finalità consistono nel riconoscimento reciproco dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai corsi di laurea nelle istituzioni universitarie dei due Paesi. I paragrafi b) e c) individuano le istituzioni universitarie di entrambi i Paesi alle quali si applica l'Accordo. L'articolo 2 individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi, distinti in tre livelli: per l'Italia il primo corrisponde alla laurea «triennale» e al diploma accademico di primo livello; il secondo alla laurea specialistica/magistrale, al diploma di laurea ex lege n. 341 del 1990 e al diploma accademico di secondo livello; il terzo al dottorato di ricerca. L'articolo 3 riguarda le modalità di accesso dei singoli studenti alle istituzioni universitarie dei due Paesi – per il quale è obbligatorio il titolo finale degli studi secondari superiori (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità) o un titolo equivalente – nonché i requisiti necessari in relazione alla conoscenza della lingua locale e le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. L'articolo 4 dispone in materia di riconoscimento di periodi di studi e di esami per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un'istituzione universitaria dell'altro Paese contraente. Il riconoscimento reciproco di titoli (universitari) finali di studio per l'accesso a corsi universitari di livello superiore (secondo o terzo) nell'altro Paese contraente è regolato dalle disposizioni dell'articolo 5. L'articolo 6 riguarda l'accesso, in entrambi i Paesi, al dottorato di ricerca. Con l'articolo 7 viene istituita una Commissione Permanente di Esperti.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi Italia-Cipro reca, oltre alle consuete disposizioni, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di questi Accordi, pari a 170.900 euro per l'anno 2014, a 169.460 euro per l'anno 2015 ed a 174.860 euro a decorrere dal 2016 e dettagliati nella relazione tecnica allegato al disegno di legge: ad essi si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF nella misura corrispondente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Segnala a tale riguardo, l'esigenza di modificare la decorrenza degli oneri, aggiornandola al triennio di riferimento 2015-2017.
  La relazione tecnica, che fornisce puntuali quantificazioni per voci di spesa, con riferimento agli oneri previsti dall'articolo 7 dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli universitari e correlati alla Commissione Permanente di Esperti, imputa l'onere, valutato in euro 1.440 ad anni alterni e posto a carico dello stato di previsione del MIUR, alla partecipazione alle riunioni – che dovrebbero tenersi Pag. 140«per prassi consolidata» ogni anno alternativamente in Italia e a Cipro – nell'ipotesi che vi venga inviato un funzionario dell'area dirigenziale e che la prima riunione si svolga a Cipro.
  Nel dichiararsi fin d'ora disponibile ad accogliere le osservazioni che emergeranno dal dibattito e sottolineato che circa 14 mila studenti ciprioti studiano la lingua italiana e sono interessati a scambi culturali con il nostro Paese, segnala l'urgenza che il Parlamento italiano proceda alla Ratifica di tali Accordi che risalgono rispettivamente al 2005 e al 2009.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.
C. 3242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo.
  L'Accordo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è finalizzato a consolidare lo scambio scientifico e tecnologico fra l'Italia e gli Stati Uniti, nonché ad offrire ulteriori opportunità alla ricerca italiana e alle industrie nazionali del settore, rafforzando la cooperazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con le analoghe agenzie statunitensi fra cui, in primo luogo, la NASA.
   L'intesa, composta di 19 articoli, indica all'articolo 3 le aree di cooperazione e di interesse – includendovi, fra le altre, l'esplorazione umana dello spazio, l'osservazione dell'universo e della terra – e le modalità attraverso cui realizzarle (satelliti, strumenti scientifici, piattaforme satellitari ed aeree, o missioni ed esplorazioni umane).
   L'articolo 4 stabilisce la possibilità per le Agenzie di procedere alla stipula di accordi per la realizzazione di singoli progetti di cooperazione, che definiscano in dettaglio attività, ruoli e responsabilità.
   Di rilievo anche l'articolo 6 che, in tema di responsabilità civile delle Parti in caso di danni, prevede la rinuncia reciproca – salvo casi specifici – ad eventuali richieste di risarcimento.
  L'Accordo disciplina poi le modalità per lo scambio di informazioni, per la registrazione di oggetti spaziali, il trasferimento di dati tecnici e beni e il regime di proprietà intellettuale e stabilisce le modalità per la diffusione al pubblico di informazioni relative alla cooperazione di settore e per lo scambio di personale e per il reciproco accesso alle strutture (articoli 8-11).
  L'Accordo ha una durata limitata a dieci anni, salvo proroga concordata per iscritto o risoluzione anticipata prevista ex articolo 19.
  L'Accordo non contrasta con l'ordinamento comunitario e, sul piano del diritto internazionale, è in linea con il Trattato sulla esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico del 1967. Risulta inoltre in linea con la Comunicazione della Commissione europea Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini del 4 aprile 2011, nella quale si delineano tre tipi di obiettivi – sociali, economici e strategici – collegati alla politica spaziale all'interno della regione europea.
  Sottolinea, infine, che da un punto di vista formale, l'esigenza di addivenire alla firma dell'Accordo è principalmente italiana in quanto, mentre la NASA in base al proprio statuto può assumere taluni impegni in nome e per conto del Governo statunitense, nel caso dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l'assunzione di detti impegni può essere perfezionata solo nell'ambito di un accordo intergovernativo. Per questo motivo, l'entrata in vigore dei protocolli Pag. 141d'intesa tra le due Agenzie è subordinata alla conclusione di uno scambio di note verbali che lo consenta. Tale procedimento ha tradizionalmente comportato una serie di complessità procedurali. Al fine di semplificare questo iter, pertanto, è stato concepito l'Accordo quadro come ambito normativo generale nella cui cornice inserire i successivi accordi attuativi tra agenzie; gli accordi attuativi disciplinano gli specifici progetti in cooperazione, rientranti nell'ambito delle aree di interesse indicate nell'articolo 3 dell'Accordo.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore.
  L'articolo 3, in particolare, precisa che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico di quelli derivanti da eventuali imposte doganali o di altro tipo.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 23 settembre 2015.

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana
C. 1454 Senaldi.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

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