CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2015
505.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 67

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
C. 2711 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 68

  Paolo ALLI (AP), relatore, illustra il provvedimento in titolo evidenziando che gli Accordi in esso contenuti sono finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Cipro negli ambiti culturale, scientifico, tecnologico, dell'istruzione e dell'università, rilevando altresì come si tratti di provvedimenti di ampio respiro.
  In particolare, l'Accordo tra Italia e Cipro sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, con Allegato, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005 sostituisce il precedente Accordo bilaterale di cooperazione culturale (firmato il 29 giugno 1973) nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea (cui Cipro è membro dal 2004). Nel rimarcare come si tratti di una ratifica molto tardiva rispetto alla sigla dell'Accordo, evidenza che l'obiettivo dell'Accordo è sia l'intensificazione delle relazioni bilaterali nei settori in esso individuati, sia il riscontro alla forte domanda di lingua e cultura italiana proveniente dalla controparte cipriota.
  Segnala quindi che l'Accordo si compone di un preambolo, 18 articoli e dell'Annesso 1. Gli articoli 1 e 2, rispettivamente, chiariscono che la finalità dell'Accordo, che consiste nella realizzazione di programmi ed attività comuni, ed indicano i settori di collaborazione, prevedendo, inoltre, che le due Parti favoriscano anche forme di collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea. I principali settori di collaborazione sono arte e cultura, tutela e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche; istruzione a tutti i livelli, professionale, secondaria e universitaria; cooperazione cinematografica e radiotelevisiva, e scambi giovanili; ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale. Gli articoli da 3 a 14 specificano nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori previsti dall'Accordo: per quanto concerne il settore dell'istruzione (articolo 3), le istituzioni scolastiche e universitarie delle due Parti collaboreranno al fine di scambiarsi sia informazioni sulle metodiche, materiali didattici e programmi in uso, sia docenti ed esperti. A un livello superiore si porranno gli scambi di docenti universitari e ricercatori, connessi alla realizzazione di comuni progetti di ricerca.
  Nel quadro della realizzazione dello Spazio euro-mediterraneo dell'istruzione superiore sarà dato un ulteriore impulso alla cooperazione interuniversitaria. L'articolo 4 concerne il settore artistico-culturale, in cui verrà favorita l'organizzazione di manifestazioni e di esposizioni, nonché la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali e artistici, mediante l'organizzazione di spettacoli e tournée di compagnie teatrali. In questo ambito rientra anche la cooperazione tra gli enti teatrali e lirici e le rispettive istituzioni musicali. Lo scambio di informazioni, di documenti, di esperti sarà altresì strumento principale della cooperazione bilaterale nel settore degli archivi, delle biblioteche e musei (articolo 5). Per quanto riguarda la collaborazione scientifica e tecnologica (articolo 6), essa verrà promossa sviluppando i rapporti congiunti tra gli organismi, le università e i centri di ricerca in Italia e a Cipro, coinvolgendo anche istituzioni a carattere privato. La collaborazione dovrà prevedere sia la realizzazione congiunta di progetti di studio, di ricerca e di formazione nelle aree concordate, sia scambi di visite di personale scientifico e tecnico, sia l'organizzazione congiunta di conferenze e seminari di argomento scientifico e tecnologico. È prevista la concessione da entrambe le Parti di borse di studio per condurre attività a livello universitario o post-universitario in accademie, enti di ricerca o conservatori (articolo 7). Le Parti si impegnano ad incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto concerne le attività giovanili (articolo 8) ed a favorire lo scambio di programmi culturali e cinematografici ad opera dei rispettivi organismi radio televisivi e cinematografici (articolo 9). Quanto al settore dell'archeologia e del patrimonio culturale (articolo 10) le Parti si impegnano a favorire la collaborazione sia con riguardo alle attività di ricerca e di scavo, sia rispetto alla conservazione e restauro, attraverso lo scambio di informazioni e di Pag. 69esperti. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale (articolo 11) si estende a una stretta collaborazione nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, ed ogni altro oggetto di interesse storico, artistico o antropologico, anche mediante iniziative congiunte per la formazione del personale addetto. La collaborazione tra le Parti avverrà conformemente alle due Convenzioni dell'UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (1970), e dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995). La reciproca collaborazione verrà incoraggiata anche nel campo dello sport, attesa la condivisa consapevolezza della funzione educativa e sociale di tali attività (articolo 12). La realizzazione delle attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo e previste dai programmi della Commissione Mista (di cui al successivo articolo 16) avverrà sulla base di un criterio di reciprocità nonché in base alle disponibilità finanziarie di ciascuna delle due Parti (articolo 13). L'articolo 14 fa riferimento al tema della proprietà intellettuale, contemplato dall'Annesso I, che costituisce parte integrante dell'Accordo. L'Annesso 1 prevede che ciascun contributo scientifico fornito da una delle Parti rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre per quanto concerne i risultati ottenuti congiuntamente dalle due Parti nel corso dell'attuazione dell'Accordo in esame, il diritto di proprietà intellettuale apparterrà ad entrambe le Parti congiuntamente, e ognuna di esse potrà utilizzarlo per scopi di ricerca e sviluppo senza dover corrispondere alcuna royalty, occorrendo, tuttavia, il consenso scritto dell'altra Parte contraente quando se ne facesse un utilizzo a scopo commerciale. L'articolo 15 prevede l'impegno delle Parti a favorire scambi e collaborazione fra enti territoriali e regioni dei rispettivi Paesi. L'articolo 16 istituisce una Commissione mista mediante la quale le Parti procederanno a esaminare i progressi della cooperazione bilaterale e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali. Gli articoli 17 e 18 riportano le clausole finali dell'Accordo, alla cui entrata in vigore sarà abrogato il precedente Accordo italo-cipriota di cooperazione culturale del 1973. La durata dell'Accordo in esame è illimitata, ma ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento attraverso le vie diplomatiche, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente.
  Per quanto riguarda il secondo atto pattizio all'esame della Commissione, evidenzia che con l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, firmato a Roma il 9 gennaio 2009, si intende promuovere lo scambio e la cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione a livello universitario, al fine di agevolare gli studenti di ciascuna delle Parti a continuare gli studi nell'altro Paese. Questo Accordo, col favorire l'inserimento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro (dove, come riportato dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge, il numero degli studenti di italiano ammonta a circa 14.000, dato non irrilevante).
  Quanto al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e di 8 articoli. L'articolo 1 delinea l'ambito di validità dell'Accordo stabilendo (paragrafo a)) che la finalità del medesimo consiste nel riconoscimento reciproco dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai corsi di laurea nelle istituzioni universitarie dei due Paesi. I paragrafi b) e c) individuano le istituzioni universitarie di entrambi i Paesi alle quali si applica l'Accordo. L'articolo 2 individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi, distinti in tre livelli: per l'Italia il primo corrisponde alla laurea «triennale» e al diploma accademico di primo livello; il secondo alla laurea specialistica/magistrale, al diploma di laurea ex lege n. 341 del 1990 e al diploma accademico di secondo Pag. 70livello; il terzo al dottorato di ricerca. L'articolo 3 riguarda le modalità di accesso dei singoli studenti alle istituzioni universitarie dei due Paesi – per il quale è obbligatorio il titolo finale degli studi secondari superiori (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità) o un titolo equivalente – nonché i requisiti necessari in relazione alla conoscenza della lingua locale e le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. L'articolo 4 dispone in materia di riconoscimento di periodi di studi e di esami per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un'istituzione universitaria dell'altro Paese contraente. Il riconoscimento reciproco di titoli (universitari) finali di studio per l'accesso a corsi universitari di livello superiore (secondo o terzo) nell'altro Paese contraente è regolato dalle disposizioni dell'articolo 5. L'articolo 6 riguarda l'accesso, in entrambi i Paesi, al dottorato di ricerca. Con l'articolo 7 viene istituita una Commissione Permanente di Esperti.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi Italia-Cipro reca, oltre alle consuete disposizioni, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di questi Accordi, pari a 170.900 euro per l'anno 2014, a 169.460 euro per l'anno 2015 ed a 174.860 euro a decorrere dal 2016 e dettagliati nella relazione tecnica allegato al disegno di legge: ad essi si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF nella misura corrispondente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Segnala a tale riguardo, l'esigenza di modificare la decorrenza degli oneri, aggiornandola al triennio di riferimento 2015-2017.
  La relazione tecnica, che fornisce puntuali quantificazioni per voci di spesa, con riferimento agli oneri previsti dall'articolo 7 dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli universitari e correlati alla Commissione Permanente di Esperti, imputa l'onere, valutato in euro 1.440 ad anni alterni e posto a carico dello stato di previsione del MIUR, alla partecipazione alle riunioni – che dovrebbero tenersi «per prassi consolidata» ogni anno alternativamente in Italia e a Cipro – nell'ipotesi che vi venga inviato un funzionario dell'area dirigenziale e che la prima riunione (2014) si svolga a Cipro.
  Conclude auspicando una celere approvazione del provvedimento in titolo.

  Carlo SIBILIA (M5S), nel preannunziare il sostegno del suo Gruppo ai provvedimenti in esame, stigmatizza l'atteggiamento del Governo, sia per una questione di merito sia per una questione di metodo. Quanto a quest'ultima, rileva l'assenza di rappresentanti del Governo alla seduta odierna, con particolare riferimento al Viceministro per la cooperazione internazionale, atteggiamento che non può passare inosservato e che costituisce un segnale di noncuranza dell'Esecutivo verso le Camere, chiedendo che di tale questione ne sia investita la Presidenza della Camera.
  Quanto al merito, nell'apprezzare il contenuto degli Accordi in esame, poiché orientati allo sviluppo di collaborazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, auspica un incremento degli Accordi di tale tipo, a scapito di quelli orientati prevalentemente alle collaborazioni di ordine militare.
  Ribadisce comunque che il MoVimento 5Stelle voterà a favore della ratifica in titolo.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nel dare atto al deputato Sibilia circa la mancata partecipazione di rappresentanti del Governo alla seduta, rileva tuttavia come si tratti di un caso eccezionale, e non della regola. Assicura che si farà comunque carico di prospettare tale istanza al Governo. Coglie l'occasione per formulare a nome della Commissione le felicitazioni alla collega Spadoni per il suo matrimonio.

Pag. 71

  Manlio DI STEFANO (M5S) ringrazia il presidente e riserva di riferire gli auguri della Commissione alla collega Spadoni.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
C. 3238 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), relatrice, introduce il provvedimento ricordando che il 19 dicembre 2011 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il Protocollo in titolo, sulla «procedura di presentazione di comunicazioni» che prevede, per la priva volta, dei rimedi contro le violazioni dei diritti fondamentali dei minori riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC secondo l'acronimo inglese).
  Il Protocollo è inteso a rafforzare la salvaguardia dei diritti dei minorenni attraverso la presentazione di segnalazioni o di vere e proprie denunce al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con sede a Ginevra, colmando una grave lacuna che indeboliva una piena attuazione di questo testo convenzionale rispetto a quanto accade per le altre grandi convenzioni sui diritti umani in ambito ONU.
  Ricorda altresì che la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989, costituisce il principale strumento di diritto internazionale posto a tutela dei diritti dell'infanzia, cui aderiscono 194 Paesi, fra cui l'Italia, che ha proceduto alla sua ratifica nel 1991.
  Ad oggi il Protocollo risulta essere stato sottoscritto da 44 Paesi e ratificato da 14, fra cui Belgio, Germania, Irlanda, Portogallo, Slovacchia e Spagna. L'Italia, che è stata fra i primi firmatari del documento, si era impegnata a ratificarlo entro il settembre del 2013.
  Il Protocollo, suddiviso in quattro parti, consta di complessivi ventiquattro articoli. Di tenore generale è la prima parte: l'articolo 1 stabilisce che le nuove competenze attribuite dal Protocollo al Comitato potranno da questo essere esercitate unicamente nei confronti degli Stati parte al Protocollo medesimo e non potranno riguardare disposizioni contenute in strumenti internazionali di cui lo Stato non sia parte.
  L'articolo 2 enuncia invece il principio del «best interest of the child», il quale deve guidare le attività del Comitato. L'organo deve tenere in considerazione i diritti e le opinioni del bambino, cui deve essere attribuito il giusto peso in relazione alla sua età anagrafica e alla sua maturità. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del Protocollo, il Comitato adotta le proprie regole di procedura, inclusive di idonee misure di salvaguardia atte a prevenire manipolazioni dei bambini da parte di coloro che agiscano per loro conto (articolo 3). Il Comitato potrà infatti rifiutarsi di esaminare comunicazioni che ritenga non essere informate al principio del miglior interesse del bambino. L'articolo 4 stabilisce infine che è dovere dello Stato parte prendere tutte le misure necessarie per assicurare che gli individui che si appellano al Comitato o che con esso cooperano non siano soggetti ad alcuna forma di violenza o intimidazione e per questo la loro identità non deve essere resa pubblica a meno che non diano il loro espresso consenso.
  La seconda parte contiene le disposizioni di sostanza, essendo dedicata alle procedure di «comunicazione», forme cioè di ricorso «paragiurisdizionale» volte a denunciare e ad accertare violazioni Pag. 72della Convenzione sui diritti del fanciullo o dei primi due Protocolli alla medesima – oggetto precipuo del documento in analisi. Esse sono di due tipi: a) comunicazioni individuali e b) comunicazioni interstatali.
  Per quanto concerne le prime, in base al disposto dell'articolo 5 possono presentare ricorso soggetti minori a titolo individuale – direttamente o mediante un rappresentante che agisca per loro conto – o a titolo collettivo, con riferimento a tutti i casi di violazione della Convenzione e dei primi due Protocolli opzionali. Nel caso in cui la comunicazione pervenga da parte di un rappresentante, ciò dovrà avvenire con il consenso del minore o del gruppo di minori rappresentato, a meno che l'autore della comunicazione non possa altrimenti giustificare la propria azione.
  L'articolo 6 attribuisce al Comitato la competenza a richiedere allo Stato parte convenuto l'adozione di misure provvisorie a garanzia della vittima o presunta tale, senza che ciò comporti nessuna determinazione in merito all'ammissibilità o al merito della comunicazione.
  Una volta che il Comitato abbia ritenuto la comunicazione ricevibile, esso la trasmette in via confidenziale allo Stato interessato. Esso dovrà quindi fornire per iscritto, entro sei mesi, informazioni riguardanti il caso in oggetto e le eventuali misure adottate per rimediarvi (articolo 8). Il Protocollo offre inoltre la possibilità di addivenire ad una soluzione amichevole per chiudere il caso, mediante i buoni uffici del Comitato e nel rispetto delle norme della Convenzione e dei Protocolli (articolo 9).
  L'articolo 10 disciplina invece l'esame delle comunicazioni, il quale dovrà avvenire tempestivamente e a porte chiuse, sulla base di tutta la documentazione fornita, a condizione che essa sia trasmessa anche alle parti interessate. L'esame dovrà essere più rapido nel caso in cui il Comitato abbia raccomandato l'adozione di misure provvisorie. Qualora la comunicazione verta su presunte violazioni di diritti economici, sociali e culturali, il Comitato dovrà peraltro tener conto della specificità di tale categoria di diritti, la cui attuazione prevede un margine di flessibilità per gli Stati. Il Comitato dovrà quindi tenere in considerazione la ragionevolezza delle misure adottate.
  Una volta concluso l'esame della comunicazione, il Comitato dà tempestivamente riscontro alle parti interessate, informandole del proprio parere e trasmettendo le proprie raccomandazioni. La procedura si chiude quindi con la replica scritta, entro sei mesi, da parte dello Stato interessato, il quale dovrà informare delle misure adottate e previste per dare attuazione ai pareri e alle raccomandazioni del Comitato. Il Comitato potrà inoltre chiedere allo Stato ulteriori informazioni (anche per quanto riguarda i seguiti dati alla soluzione amichevole, se del caso), eventualmente anche in occasione della presentazione dei rapporti richiesti agli Stati parte dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dai primi due Protocolli (articolo 11).
  Relativamente alle procedure di comunicazione interstatali, l'articolo 12 prevede che ciascuno Stato parte possa, in qualsiasi momento, dichiarare di accettare la competenza del Comitato a ricevere comunicazioni in cui uno Stato sostenga che un altro Stato non stia adempiendo i propri obblighi.
  La parte terza del Protocollo (articoli 13 e 14) disciplina le procedure di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche, allineando il sistema della Convenzione sui diritti del fanciullo a quanto previsto da altre convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani.
  Le disposizioni finali del Protocollo disciplinano aspetti di natura prevalentemente procedurale, dall'assistenza alle forme di cooperazione internazionali (articolo 15), al rapporto che il Comitato è tenuto a presentare ogni due anni all'Assemblea Generale (articolo 16), dall'impegno per le Parti alla diffusione ed informazione sul Protocollo (articolo 17), fino agli aspetti relativi alla ratifica, all'adesione, Pag. 73all'entrata in vigore, all'emendabilità ed alla denuncia del Protocollo opzionale (articoli da 18 a 22).
  Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione, già approvato dal Senato il 15 luglio scorso, consta di tre articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore del testo. Il provvedimento, non istituendo nuovi organi ma disciplinando aspetti di carattere prevalentemente procedurale afferenti a strutture già esistenti, come il Comitato sui diritti dell'infanzia, non implica oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  Il nuovo Protocollo delinea nuovi scenari per la difesa dei diritti dei minori, perché nella procedura individuale il minore non dovrà necessariamente essere accompagnato da un rappresentante legale e le segnalazioni di violazioni sistematiche dei diritti dei minori potranno essere fatte da associazioni o altri soggetti che ne abbiano conoscenza.
  Nell'auspicare una rapida approvazione di questo Protocollo, più volte auspicata dalle associazioni attive nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, segnala che la sua ritardata ratifica da parte del nostro Paese ha rappresentato una delle criticità a carico emerse nel corso della recente Revisione Periodica Universale svoltasi presso il Consiglio per diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra nell'ottobre dell'anno scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.
C. 3239 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio PORTA (PD), relatore, introduce il provvedimento evidenziando come l'intesa risponda all'esigenza di sviluppare ancora di più la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare il dialogo sulle questioni della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi anche sul versante tecnologico ed industriale.
  L'Accordo si compone di un breve preambolo e di dieci articoli. L'articolo 1 precisa che la cooperazione bilaterale è regolata da principi di reciprocità, uguaglianza e interesse reciproco, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con gli impegni internazionali da essi assunti.
  L'articolo 2 dispone in ordine ai profili attuativi, alle aree di intervento ed alle modalità della cooperazione, precisando che essa verrà sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali, che sarà organizzata dai rispettivi Ministeri della difesa e che sarà possibile organizzare consultazioni dei rappresentanti delle Parti per l'elaborazione di specifici accordi integrativi. Tra gli ambiti di cooperazione si evidenziano i campi della politica di sicurezza e difesa, della ricerca, sviluppo e supporto logistico di beni e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, dell'organizzazione e dell'impiego delle Forze Armate, della formazione, dell'addestramento e della sanità militare. Fra le modalità della cooperazione sono previste l'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, lo scambio di esperienze e periodi di formazione e il trasferimento di tecnologie.
  L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo l'impegno di ciascuna Parte a sostenere le spese di propria competenza.
  Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi Pag. 74sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati commessi contro la propria sicurezza interna, il proprio patrimonio o commessi in relazione al servizio.
  I successivi articoli disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale della parte inviante o di entrambe in relazione al servizio reso e la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo in particolare la possibilità di un impegno concorde in materia di navi, aeromobili e veicoli militari, armi da fuoco e altri materiali bellici, di sistemi elettronici e di altro tipo per uso militare, e le modalità attraverso cui attuare attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature.
  Infine, l'articolo 7 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, rinviando alla Convenzione bilaterale già sottoscritta dalle due Parti nel 1996.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa e l'entrata in vigore.
  Gli oneri economici sono riferibili ad eventuali visite ufficiali, allo scambio di esperienze fra esperti ed incontri operativi, e sono quantificati in poco meno di 9 mila euro.
  Nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 15 luglio scorso, ribadisce, pur in assenza di rappresentanti del Governo, l'auspicio espresso pochi giorni fa in occasione del dibattito in Aula sull'accordo italo-cileno in materia di collaborazione scientifica e tecnologica, e che cioè si giunga celermente alla ratifica di un altro importante accordo che sta molto a cuore alla comunità italiana in Cile e a quella cilena in Italia: si tratta dell'intesa sulla sicurezza sociale tra i due Paesi che nonostante alcune osservazioni del Ministero del lavoro, andrebbe incontro davvero alle esigenze di una comunità, ricordandoci anche che abbiamo ospitato negli anni Settanta e Ottanta tanti cileni a seguito di una violenta e drammatica dittatura instauratasi in quel Paese l'11 settembre di 42 anni fa.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.
C. 3240 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fucsia FITZGERALD NISSOLI (PI-CD), relatrice, evidenzia come l'Accordo in esame, composto da un preambolo e da undici articoli, sia finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Esso è volto anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice di una regione di particolare valore strategico e politico, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'area balcanica.
  Già nel 2003 era stato sottoscritto un Accordo di settore tra l'allora realtà statuale di Serbia e Montenegro e l'Italia, ma a seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere una Pag. 75nuova intesa bilaterale per disciplinare, in modo esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.
  I contenuti dell'Accordo sono omogenei ad altre intese della medesima materia.
  L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base del principio di reciprocità. L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i due Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale e alternativamente a Roma e a Podgorica. Gli articoli 3 e 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, tra cui sicurezza e politica di difesa ed esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di peace-keeping.
  Il successivo articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa ed allo scambio di armamenti e materiali. L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'intesa, ad eccezione di quelle relative al trasporto locale, ai trattamenti sanitari d'emergenza, al vitto e all'alloggio se disponibili presso le installazioni militari del Paese ospitante, a beneficio del personale inviato dall'altra Parte.
  L'articolo 7 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale in occasione dell'esecuzione di attività di servizio, mentre l'articolo 8 tratta delle questioni afferenti la giurisdizione. L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, mentre l'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, siano risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti.
  Da ultimo, l'articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce in cinque anni, rinnovabili per un uguale periodo, la sua durata, disciplinandone le modalità di denuncia e cessazione.
  Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 15 luglio scorso, si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).
  Gli oneri economici sono quantificati in 671 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, per spese di missione. Ad esclusione di tali spese dall'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
  Nel concludere, auspica una celere approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo: l'accordo infatti è pienamente funzionale ad un rafforzamento di autentica amicizia e di buon vicinato fra i due Paesi e conferma il pieno sostegno dell'Italia – che è il maggior investitore estero in Montenegro – alle aspirazioni europee ed euro-atlantiche di Podgorica che – pur rappresentando la più piccola delle repubbliche ex iugoslave – riveste una posizione assolutamente strategica, affacciata sul Mediterraneo e all'ingresso dei Balcani, ribadita dal presidente Mattarella in occasione della sua visita ufficiale nella repubblica adriatica il 26 maggio scorso.

  Manlio DI STEFANO (M5S), nell'apprezzare lo sforzo di «abbracciare i Balcani», rileva la necessità di farlo nel modo giusto, ossia preferendo gli accordi diretti a rafforzare le cooperazioni in ambiti diversi da quello prettamente militare, contrastando in particolar modo quelli incentrati sullo scambio di armi, essendo altra la cooperazione di cui hanno necessità i Paesi dei balcani occidentali. Preannunzia pertanto la contrarietà del Movimento 5Stelle al provvedimento in esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 76

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.
C. 3241 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI (PD), relatore, introduce il provvedimento, evidenziando che il Memorandum all'esame ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
  Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dei Balcani.
  In particolare, la finalizzazione di tale Accordo si propone anche lo scopo di sostenere lo sviluppo delle capacità operative dello strumento militare bosniaco al fine di assistere il Paese nel processo di integrazione euro-atlantico.
  Il quadro normativo è composto da un breve Preambolo e undici articoli.
  L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso, al fine ultimo di rafforzare la pace e la stabilità mondiale, intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con gli impegni internazionali precedentemente assunti e, per quanto concerne la Parte italiana, anche con la normativa europea.
  Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano le linee guida e le modalità di attuazione della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi.
  In particolare, l'articolo 2 prevede che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti e sottoscritti da rappresentanti a ciò appositamente autorizzati, che indicheranno le linee guida della cooperazione, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere.
  L'articolo 3 indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, tra i quali: la politica di sicurezza e difesa, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, la sicurezza ed il controllo degli armamenti, nel rispetto dei trattati internazionali in materia di difesa, l'organizzazione delle Forze armate, delle strutture e dell'equipaggiamento dei reparti militari, l'industria della difesa e la politica degli approvvigionamenti, subordinata ai rispettivi Ministeri della difesa.
  L'articolo 4, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in – incontri tra i rappresentanti di vertice delle istituzioni della Difesa, scambio di esperienze tra esperti delle due Parti, partecipazione ad attività addestrative ed esercitazioni militari, nonché a corsi, a seminari, conferenze, partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, visite a navi, aeromobili militari e ad altre strutture militari, scambi di informazioni e di pubblicazioni di carattere didattico, nonché nel campo degli eventi culturali e sportivi.
  L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del Memorandum. L'articolo 6 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati in occasione dell'esecuzione delle attività di cooperazione.
  L'articolo 7 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio Pag. 77territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. In proposito, ricorda che la Bosnia ed Erzegovina ha abolito la pena di morte dal 2001 e che in qualità di Stato partner della NATO ha sottoscritto l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo status delle loro forze (PfP SOFA).
  L'articolo 8 disciplina l'eventuale cooperazione nel campo industriale, stabilendo che le Parti si offriranno reciproca assistenza e collaborazione nel campo dell'approvvigionamento di materiali militari dalle industrie di difesa nazionali.
  L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento a terzi potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dal Memorandum.
  L'articolo 10 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Memorandum verranno risolte tramite consultazione e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.
  Auspica una rapida approvazione di tale disegno di legge, già approvato dal Senato nel luglio scorso ed i cui oneri finanziari appaiono molto modesti (986 euro annui).
  Il Memorandum costituisce infatti un ulteriore segnale di attenzione e di sostegno nei riguardi di un paese che da poco mesi, è legato all'UE da un accordo di associazione, fortemente voluto dal nostro Paese che ha portato, dopo sei lunghi anni, una nota positiva nel panorama politico bosniaco.
  Rimangono tuttavia varie sfide da affrontare per la Bosnia ed Erzegovina sulla via dell'integrazione europea, dalla negoziazione di un meccanismo di coordinamento tra i diversi livelli amministrativi statali e sub-statali competenti sulle materie di rilevanza UE alla prospettiva di lungo termine di una riforma costituzionale al fine di garantire la funzionalità della Bosnia Erzegovina come futuro Stato membro UE, a venti ormai dagli accordi di Dayton, programma peraltro particolarmente complesso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.
C. 3242 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Chiara CARROZZA (PD), relatrice, introduce il provvedimento, rilevando che l'Accordo in titolo – già approvato dall'altro ramo del Parlamento – è finalizzato a consolidare lo scambio scientifico e tecnologico fra l'Italia e gli Stati Uniti, nonché ad offrire ulteriori opportunità alla ricerca italiana ed alle industrie nazionali del settore, rafforzando la cooperazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con le analoghe agenzie statunitensi, fra cui in primo luogo la NASA.
  L'intesa, composta di 19 articoli, indica all'articolo 3 le aree di cooperazione e di interesse – includendovi, fra le altre, l'esplorazione umana dello spazio, l'osservazione Pag. 78dell'universo e della terra – e le modalità attraverso cui realizzarle (satelliti, strumenti scientifici, piattaforme satellitari ed aeree, o missioni ed esplorazioni umane).
  L'articolo 4 stabilisce la possibilità per le Agenzie di procedere alla stipula di accordi per la realizzazione di singoli progetti di cooperazione, che definiscano in dettaglio attività, ruoli e responsabilità.
  Di rilievo anche l'articolo 6 che, in tema di responsabilità civile delle Parti in caso di danni, prevede la rinuncia reciproca – salvo casi specifici – ad eventuali richieste di risarcimento.
  L'Accordo disciplina poi le modalità per la registrazione di oggetti spaziali, il trasferimento di dati tecnici e beni e il regime di proprietà intellettuale. L'Accordo stabilisce inoltre le modalità per la diffusione al pubblico di informazioni relative alla cooperazione di settore e per lo scambio di personale e per il reciproco accesso alle strutture.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore.
  L'articolo 3, in particolare, precisa che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico di quelli derivanti da eventuali imposte doganali o di altro tipo.
  L'Accordo ha una durata limitata a dieci anni, salvo proroga concordata per iscritto o risoluzione anticipata prevista ex articolo 19.
  L'Accordo non contrasta con l'ordinamento comunitario e, sul piano del diritto internazionale, è in linea con il Trattato sulla esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico del 1967.
  L'Accordo risulta inoltre in linea con la Comunicazione della Commissione europea Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini, del 4 aprile 2011, nella quale si delineano tre tipi di obiettivi – sociali, economici e strategici – collegati alla politica spaziale all'interno della regione europea.

  Carlo SIBILIA (M5S), nel valutare positivamente il diverso ruolo del Parlamento italiano rispetto a quello statunitense con riferimento agli strumenti di ratifica di accordi internazionali, evidenzia la contraddittorietà del Governo italiano, che si impegna internazionalmente in ambiti scientifici di tale portata, ma non riesce a dare attuazione nell'ordinamento interno a provvedimenti semplici quali il libro digitale, più volte sollecitato dal MoVimento 5Stelle.
  Rilevando altresì come spesso accordi internazionali con alcuni Paesi comportino la rescissione di impegni contratti con altri Paesi, talvolta sottoposti a misure sanzionatorie da parte della Comunità internazionale, con conseguente applicazioni di penali commerciali, e domandandosi quale sia la ratio che porta alla stipula di tali accordi, chiede che siano svolti gli opportuni approfondimenti istruttori con la Commissione attività produttive per una valutazione più coerente del provvedimento in esame, anche al di là del mero parere di competenza.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.