CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 settembre 2015
504.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.
Atto n. 181-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, deliberato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.
  Ricorda che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della legge n. 23 del 2014 (in particolare dell'articolo 9, comma 1, lettera h), che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il cui termine di attuazione è scaduto il 27 giugno scorso. Tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno è prorogato fino al 25 settembre 2015.
  Rammenta che, in attuazione della delega, sono stati finora emanati i seguenti provvedimenti:
    il decreto legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata;Pag. 91
    il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi;
    il decreto legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie;
    il decreto legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
    il decreto legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente;
    è inoltre in corso di pubblicazione il decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-bis).

  Ricorda inoltre che il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega, tra i quali quello oggi al nostro esame e che, com’è noto, su tale schema la nostra Commissione ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune osservazioni; nella stessa data, la 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni.
  Gli altri schemi di decreto sono:
    lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182), sul quale la VI Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni;
    lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commissioni del Senato hanno espresso parere favorevole sul predetto schema, con condizioni e osservazioni;
    lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; le analoghe Commissioni del Senato hanno reso parere favorevole sul predetto schema, con una condizione e alcune osservazioni;
    lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185), sul quale la VI Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con osservazioni; nella medesima data, l'analoga Commissione del Senato ha reso parere favorevole sul predetto schema, con osservazioni.

  Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala che il relativo termine è fissato al 19 settembre 2015.
  In questa sede fa quindi presente che darà conto dell'accoglimento o meno da parte del Governo della condizione e delle osservazioni espresse dalle Commissioni competenti, rinviando, per il dettaglio delle norme contenute nel provvedimento, alla relazione svolta a suo tempo.
  Passando all'esame del provvedimento, segnala, in primo luogo, che esso si compone di un unico articolo; dalla versione precedente (Atto n. 181) è stato espunto l'articolo 2 in materia di reclutamento del personale dirigenziale, la cui disciplina è confluita all'interno del decreto-legge n. 78 del 2015.
  Conseguentemente le osservazioni poste dalle Commissioni parlamentari riferite all'articolo 2 dello schema originario devono ritenersi superate.Pag. 92
  Illustra l'articolo 1, il quale reca disposizioni varie in materia di riorganizzazione della disciplina concernente le agenzie fiscali.
  Il comma 1 prevede il riordino della struttura delle agenzie fiscali in funzione del contenimento delle spese di funzionamento, già disposto ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, ed il conseguente riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo.
  Ricorda che l'articolo 23-quater ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. Ivi è, in particolare, previsto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio fossero incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o dicembre 2012.
  Tale riordino si pone l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari attraverso l'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, promuovendo una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. È stabilito inoltre che, nella riorganizzazione, le agenzie perseguano l'obiettivo di una riduzione dell'invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi (primo e secondo periodo del comma 1).
  Tali tecniche concernono, in particolare, gli approfondimenti metodologici e le analisi di settori e comparti poste in essere dalle agenzie, così da intercettare situazioni «concrete» di specifico rischio di evasione/elusione, tanto ai fini dell'attività istruttoria «esterna» quanto ai fini dell'attività di accertamento vera e propria, la cui incisività e accuratezza condizionano giocoforza la qualità ed efficacia dei controlli.
  Sul punto, rammenta che l'articolo 6, comma 1, della legge delega n. 23 del 2014 stabilisce, per i soggetti di maggiori dimensioni, l'attivazione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del «rischio fiscale», prevedendo l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle attività di comunicazione e cooperazione con i contribuenti di maggiori dimensioni, finalizzate a promuovere la conoscenza della gamma di attività e procedure ad elevato «rischio» di evasione e, dunque, del complesso di attività di accertamento da parte dell'amministrazione.
  Il terzo periodo del comma 1 stabilisce che, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, le agenzie orientano i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
  Con riferimento alla riorganizzazione delle agenzie, le osservazioni di cui alla lettera a) del parere espresso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati e alla lettera a) del parere espresso dalla 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato invitano il Governo a valutare l'utilità di procedere a un'analisi valutativa anche tenendo conto dei migliori standard internazionali e avvalendosi anche di professionalità e competenze di organismi terzi, in particolare l'OCSE e (secondo il parere approvato dalla 6a Commissione del Senato) il Fondo monetario internazionale.
  Rileva come tale osservazione non sia stata accolta nel testo dell'articolato in esame, in considerazione del fatto che trattasi di attività riconducibile alle competenze istituzionali del Dipartimento delle Finanze ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante riorganizzazione del MEF.
  Il comma 2 stabilisce che le convenzioni stipulate dal Ministro dell'economia e delle finanze con le singole agenzie Pag. 93fiscali contengano per le medesime l'indicazione di specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione informativa e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, e dei nuovi istituti della semplificazione introdotti in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 23 del 2014.
  Il comma 3 stabilisce pertanto che il citato sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali venga rivisto in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza. In tal senso, prevede in primis che le convenzioni debbano contenere l'indicazione degli indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle singole aree di operatività (lettera a)), e quelli idonei alla misurazione della efficacia e efficienza gestionale complessiva (lettera b)).
  Passa quindi a illustrare il comma 4, il quale reca la specificazione dei criteri di definizione degli indicatori da adottarsi ai sensi del comma 3. Innanzitutto, viene previsto che la loro adozione dovrà avvenire tenendo conto di quanto stabilito in materia di statuto dei diritti del contribuente dalla legge n. 212 del 2000, anche con riguardo alle richieste di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria (lettera a)); alla preponderanza del peso che, nell'ambito degli indicatori, rivestano quelli che siano espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio (lettera b)); alla tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.
  Il comma 5 afferma che le convenzioni di cui al comma 1 devono definire puntualmente anche i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi per il conseguimento degli obiettivi assegnati nell'attività di propria competenza sulla base dell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la definizione degli indicatori di rischio di non «conformità» ai medesimi, per ciascuna agenzia fiscale.
  Ai sensi del comma 6 le nuove norme relative alle convenzioni si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  Il comma 7 prevede che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati nelle convenzioni di cui al comma 1, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ordinariamente destinati al finanziamento delle agenzie, per la quota incentivante da destinarsi al personale delle stesse, saranno integrati con un apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. Il dispositivo precisa, inoltre, che, in forza di detto vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016, l'ammontare della predetta quota incentivante da assegnare alle agenzie non potrà superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente.
  Fa quindi presente come il nuovo testo del comma 7 sia stato integrato prevedendo che, tra gli strumenti utilizzati per la verifica del maggior gettito, siano anche considerati i dati, ove disponibili e pertinenti, desumibili dal rapporto al Parlamento sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014. Attraverso tale specificazioni sono state accolte sia dalla lettera b) del parere espresso dalla VI Commissione della Camera sia l'osservazione di cui alla lettera Pag. 94b) del parere espresso dalla 6a Commissione del Senato, che sottolineano l'opportunità di coordinare le attività previste dalle disposizioni in esame con quelle di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva e dell'erosione fiscali previste dallo schema di decreto legislativo n. 182-bis, anch'esso attualmente all'esame del Parlamento.
  Il comma 8 prevede che, ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.
  Rileva come non siano state invece accolte la condizione contenuta nel parere approvato dalla VI Commissione della Camera e l'osservazione di cui alla lettera c) del parere della 6a Commissione del Senato in merito alla possibilità di istituire posizioni organizzative non dirigenziali, al fine di garantire l'operatività delle Agenzie, in aggiunta a quelle previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, finanziate con una parte delle risorse derivanti dal risparmio conseguito mediante la soppressione delle posizioni dirigenziali (destinando comunque una quota del risparmio ad economia di bilancio). La relazione illustrativa dà conto di tale scelta chiarendo che la valutazione riguardo a un intervento di questo tipo è rinviata nell'ambito di una riforma più organica e complessiva delle Agenzie fiscali.
  Il comma 9 impone altresì alle agenzie una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle stesse.
  Segnala inoltre come, accogliendo le osservazioni di cui alla lettera c) del parere approvato dalla VI Commissione della Camera espresse e alla lettera d) del parere espresso dalla 6a Commissione del Senato, nel nuovo testo del comma 9 sia specificato che tale percentuale è da riferirsi alla dotazione organica complessiva delle agenzie relativa a tali posizioni.
  Il comma 10, a seguito della riduzione delle dotazioni organiche di cui ai commi 8 e 9, dispone che i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.
  Il comma 11 dispone che, in coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.
  In linea generale rileva come il parere sullo schema di decreto e sugli altri quattro schemi di decreto di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale dovrà essere espresso entro la seduta di giovedì prossimo, in quanto il termine per l'espressione dello stesso scade il 19 settembre prossimo e il termine per l'esercizio della delega scade il 25 settembre.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
Atto n. 182-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, in sostituzione del relatore, Marco Di Maio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione Pag. 95del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, deliberato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.
  Ricorda come tale decreto sia emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (in particolare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h)), che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il cui termine di attuazione è scaduto il 27 giugno scorso. Tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno è prorogato fino al 25 settembre 2015.
  Rammenta che, in attuazione della delega, sono stati finora emanati i seguenti provvedimenti:
    il decreto legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata;
    il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi;
    il decreto legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie;
    il decreto legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
    il decreto legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente;
    è in corso di pubblicazione il decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-bis).

  Rammenta inoltre che il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega, tra i quali quello oggi al nostro esame. Com’è noto, su tale schema la nostra Commissione ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni.
  Gli altri schemi di decreto sono:
    lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (181), su cui la VI Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune osservazioni; nella stessa data, la 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni;
    lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commissioni del Senato hanno espresso parere favorevole sul predetto schema, con condizioni e osservazioni;
    lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; le analoghe Commissioni del Senato hanno reso parere favorevole sul predetto schema, con una condizione e alcune osservazioni;Pag. 96
    lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con osservazioni; nella medesima data, l'analoga Commissione del Senato ha reso parere favorevole sul predetto schema, con osservazioni.

  Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala che il relativo termine è fissato al 19 settembre 2015.
  In questa sede fa quindi presente che darà conto dell'accoglimento o meno da parte del Governo delle osservazioni espresse dalle Commissioni competenti, rinviando, per il dettaglio delle norme contenute nel provvedimento, alla relazione svolta a suo tempo.
  Passando all'esame del provvedimento, segnala, in primo luogo, che l'articolo 1 reca novelle alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) al fine di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (cosiddette tax expenditures) e prevedere il coordinamento dei medesimi strumenti con le procedure di bilancio.
  Il comma 1 inserisce il comma 5-bis all'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009. La nuova disposizione prevede la redazione di un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti. La norma pone quindi in capo al Governo la predisposizione di un programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica. Gli interventi programmati dovranno comunque prioritariamente tenere conto della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e di pensione, delle esigenze di tutela della famiglia, della salute, delle situazione di svantaggio economico e sociale, nonché della tutela del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. A tale proposito, non trova riscontro nel testo dell'atto governo n. 182-bis l'integrazione proposta dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati – lettera a) del parere approvato – tesa a specificare che gli interventi avrebbero dovuto tenere conto in particolare della tutela del «patrimonio editoriale, musicale e cinematografico», a ulteriore specificazione della nozione di patrimonio artistico e culturale. Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa dello schema di decreto, la formulazione originaria manterrebbe una maggiore aderenza alla disposizione dettata dalla legge di delega.
  Segnala inoltre come, rispetto al testo originario del comma in esame, sia stato aggiunto un nuovo periodo: esso stabilisce che le spese fiscali entrate in vigore da almeno cinque anni sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma. In tal modo è stata accolta la prima osservazione riferita all'articolo 1 del parere approvato dalla 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, la quale proponeva che tale revisione avvenisse ogni dieci anni.
  Il comma 2, lettera a), introduce tra i contenuti propri della legge di stabilità (fissati dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009) le norme recanti eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali. Esso prevede inoltre, alla lettera b), attraverso l'introduzione di un comma 3-bis, l'attribuzione «di norma» delle maggiori entrate derivanti dalla revisione della disciplina sull'erosione fiscale al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
  Rileva quindi come, con riferimento al comma 2, non siano state invece accolte:
    l'osservazione di cui alla lettera c) del parere approvato dalla Commissione finanze della Camera nella quale si invitava il Governo a valutare ulteriormente l'opportunità della modifica dei contenuti propri della legge di stabilità – di cui al Pag. 97comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 – in relazione ai criteri posti dalla legge di delega n. 23 del 2014;
    la prima condizione del parere approvato dalla 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato che proponeva la soppressione delle parole «di norma» dalla lettera b) (mantenendo in tal modo la possibilità di una diversa opzione);
    la seconda osservazione della Commissione Finanze del Senato tesa a specificare la possibilità, nel quadro di revisione delle spese fiscali di cui alla lettera a), di «incrementare» tali spese, anche con la previsione di misure compensative di eliminazione di altre misure (tale opzione sarebbe già compresa, secondo quanto rappresentato nella relazione del Governo, nella nozione di «modifica»).

  Il comma 3, lettera a), dispone l'abrogazione delle tabelle allegate allo stato di previsione dell'entrata contenenti elementi informativi relativi alle forme di esenzione e riduzione del prelievo obbligatorio (previste dall'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  La lettera b) del medesimo comma 3 inserisce un nuovo comma 11-bis allo stesso articolo 21 della legge n. 196. Tale comma dispone, in luogo degli elementi informativi oggetto di abrogazione, la redazione di un rapporto annuale sulle spese fiscali a corredo dello stato di previsione dell'entrata, dando conto di «qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile e dell'imposta ovvero regime di favore». Il rapporto dovrà inoltre evidenziare in maniera specifica le spese fiscali introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso e, per ciascuna tipologia di spesa fiscale, dovrà fornire una descrizione della stessa, indicarne la tipologia di beneficiari e, ove possibile, gli effetti finanziari e il numero dei beneficiari stessi. È previsto che le spese fiscali siano contrassegnate da specifici codici che permettano di identificarne agevolmente natura e finalità. Anche questo comma 11-bis, nella nuova formulazione, è stato integrato con il riferimento alla specifica considerazione delle spese fiscali entrate in vigore da più di cinque anni, in relazione a quanto previsto dalla citata osservazione della Commissione Finanze del Senato.
  Ai fini della predisposizione del rapporto il Governo si avvale di un'apposita commissione di 15 esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie. La disposizione in esame demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'istituzione di tale commissione. Rammenta quindi che, nel testo originario dello schema di decreto, l'istituzione e la composizione della commissione di esperti erano disciplinate dal medesimo comma 11-bis introdotto dalla novella in commento. Nella nuova formulazione, l'articolo 1 dello schema di decreto 182-bis consta di un nuovo comma 4 che reca la disciplina della commissione di esperti la quale riproduce quella recata dal testo originario. In tal modo è stato accolto quanto previsto dai pareri approvati dalle Commissioni bilancio del Senato (seconda condizione) e della Camera dei deputati (prima condizione) sebbene queste condizioni facessero riferimento ad un «apposito articolo» che avrebbe dovuto recare disciplina sulla commissione di esperti.
  Illustra quindi l'articolo 2 il quale, al comma 1, aggiunge l'articolo 10-bis.1 alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, attuando le previsioni dell'articolo 3, della legge di delega, relative al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva ed ai relativi profili di pubblicizzazione dei risultati connessi al contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.
  In particolare, al comma 1 del nuovo articolo 10-bis.1 viene previsto che il Governo presenti annualmente, contestualmente alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF), un rapporto al Parlamento che contenga i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, ivi distinguendosi tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, Pag. 98e che contenga l'illustrazione dei risultati del recupero di somme dichiarate e non versate, nonché degli effetti della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni. È, altresì previsto allo stesso comma che la relazione contenga i dati relativi al recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, nonché l'illustrazione delle strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, completa dell'aggiornamento e del confronto dei risultati con gli obiettivi prefissati.
  Rispetto al testo originario, viene previsto che il rapporto sia presentato quale documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF e non come allegato alla Nota stessa. Rileva come, in tal modo, siano state accolte l'osservazione della 5a Commissione del Senato e la terza condizione della V Commissione della Camera dei deputati.
  Il comma 2 del nuovo articolo 10-bis.1 stabilisce poi che le maggiori entrate realizzate sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, nella misura in cui le stesse possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, debbano essere devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa vigente a disciplina del Fondo medesimo.
  Fa presente come non trovi qui accoglimento l'osservazione di cui alla lettera b) del parere espresso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, la quale suggeriva l'inserimento di una percentuale fissa delle maggiori entrate da attribuire «inderogabilmente» al medesimo Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
  Il comma 3 del nuovo articolo 10-bis.1 prevede che la pubblicazione del rapporto da parte del Governo debba essere accompagnata da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, anche con il contributo delle regioni, relativamente ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio. A tal fine, viene stabilito che l'elaborazione del rapporto debba avvenire avvalendosi della «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva» che dovrà essere predisposta da una apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Segnala inoltre come, rispetto al testo originario dello schema di decreto legislativo, le disposizioni sulla composizione e sull'istituzione della Commissione siano confluite in un nuovo comma 2 dell'articolo in esame. È stabilito che quest'ultima debba essere composta da 15 esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie. È previsto, ai fini della redazione del documento, che la Commissione possa avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari, e che la partecipazione ai lavori della medesima non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.
  Sono così state accolte le condizioni della 5a Commissione del Senato (terza condizione) e della omologa Commissione della Camera dei deputati (seconda condizione) sebbene, in analogia con quanto precedentemente ricordato, queste condizioni facessero riferimento ad un «apposito articolo» che avrebbe dovuto recare disciplina sulla commissione di esperti.
  Rammenta che, con riferimento all'istituzione di tale commissione, nel proprio parere la 6a Commissione del Senato ha voluto esprimere alcune perplessità in ordine alla scelta di attribuire ad una commissione ministeriale il compito di redigere la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, «sia per la presenza di rappresentanti di organismi indipendenti e autonomi dall'indirizzo politico sia per la gratuità dell'incarico».Pag. 99
  Il comma 4 del nuovo articolo 10-bis.1 prevede che la Commissione di cui sopra rediga una Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, corredandola con una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime. Sono inoltre indicate le finalità da perseguire.
  Il comma 5 del medesimo articolo 10-bis.1 specifica che, con riferimento all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, la Relazione provvederà a misurare il divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali. In base al comma 6, del nuovo articolo 10-bis.1 i risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, sono misurati valutando separatamente le entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni e l'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti.
  Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema n. 182-bis corrisponde al comma 2 del medesimo articolo dello schema di decreto legislativo originario. In tale ambito, rileva come, aggiungendo una nuova lettera all'articolo 11, comma 3, della legge di contabilità, esso individui un ulteriore ambito del cosiddetto «contenuto proprio» della legge di stabilità. Rileva come si tratti delle norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e di quelle dirette a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi. Accogliendo la quarta condizione della Commissione Bilancio del Senato e la quarta condizione della Commissione Bilancio della Camera, la novella al contenuto proprio della legge di stabilità è stata collocata, ai sensi del nuovo testo, subito dopo la lettera b) del comma 3 oggetto della novella (quindi come lettera b-bis e non più come lettera m-bis) di tale comma).
  Non viene accolta, invece, la già richiamata osservazione di cui alla lettera c) del parere della VI Commissione della Camera dei deputati, nella quale si invitava il Governo a valutare ulteriormente l'opportunità della modifica dei contenuti propri della legge di stabilità.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 3 dello schema, il quale non è stato modificato rispetto al testo originario.
  Il comma 1, primo periodo, dell'articolo stabilisce la decorrenza della destinazione delle eventuali maggiori entrate determinate per effetto delle misure di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.196 come modificato dal presente schema di decreto legislativo (cfr. sopra articolo 1, comma 2).
  In particolare, tale disposizione chiarisce che, a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica 2016-2018, possano essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposte ai sensi della citata lettera b) dell'articolo 11, comma 3.
  Il comma 1, secondo periodo, precisa che lo schema in esame non modifica il diverso utilizzo delle eventuali maggiori entrate derivanti dall'eliminazione, riduzione o modifica di spese fiscali previsto da disposizioni di legge vigenti.
  Il comma 2 dispone che dal 1o gennaio 2016 siano applicabili le norme dello schema di decreto in esame e venga abrogato il comma 36.1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.
  A tale riguardo ricorda che la disposizione oggetto di abrogazione prevedeva l'obbligo di presentazione, in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF, del rapporto sui risultati conseguiti dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale. Tale rapporto descriveva inoltre le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, aggiornando e confrontando i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati ed evidenziando il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, laddove questi profili fossero concretamente misurabili. L'abrogazione citata è conseguente alle modifiche Pag. 100alla legge di contabilità introdotte dall'articolo 2 che, come detto, obbligano il Governo a redigere un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.
Atto n. 185-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 settembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Petrini, aveva illustrato il contenuto del provvedimento, segnalando già l'intenzione di formulare un'osservazione relativamente al contenuto dell'articolo 15 dello schema.
  In tale contesto avverte che il relatore sta provvedendo a predisporre una proposta di parere, la quale dovrebbe essere trasmessa informalmente a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di oggi, al fine di essere posta in votazione nella seduta di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.55.