CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2015
497.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il Viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.
Atto n. 196.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

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  Alessia MORANI (PD), relatrice, rileva che lo schema di regolamento in esame attua quanto previsto dall'articolo 1, commi 526-530, della legge di stabilità 2015 (legge 190 del 2014). In particolare, il comma 530 affida ad un regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 400 del 1988 – su proposta del Ministro della giustizia (previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia) – l'individuazione, ferme le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, delle misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, ad attuare la nuova disciplina che trasferisce allo Stato l'onere delle spese per il mantenimento degli uffici giudiziari.
  La citata legge di stabilità, modificando la legge n. 392 del 1941, ha previsto il trasferimento allo Stato (nello specifico, al Ministero della giustizia), dal 1osettembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni. La destinazione di tali spese – che costituiscono spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici – è precisata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 392 del 1941: si tratta di spese per affitti, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, per il servizio telefonico, per la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria.
  Ai sensi del comma 526, della legge n. 190 del 2014, il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso di cui è parte il comune per le citate spese, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1o settembre 2015, i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione. Per finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, i commi 528 e 529 affidano ad un decreto ministeriale di Giustizia e Economia la determinazione, per ciascun ufficio giudiziario, dell'entità delle indicate spese di funzionamento degli uffici giudiziari. L'importo è definito dal decreto sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi (la cui metodologia di quantificazione è a sua volta affidata ad analogo decreto ministeriale, di natura non regolamentare) in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ogni ufficio giudiziario.
  Per lo svolgimento dei compiti correlati a tali nuovi oneri, il comma 530 ha previsto l'assegnazione prioritaria al Ministero della giustizia del personale delle province che, a seguito dell'attuazione della legge n. 56 del 2014 ( legge cosiddetta «Delrio»), dovesse risultare in esubero. Per l'anno 2015, i fondi necessari al pagamento delle spese maturate fino al 31 agosto 2015 sono appostati al capitolo 1551 (Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari) dello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia. A partire dal 1o settembre 2015, la dotazione residua del cap. 1551 confluisce in un apposito, nuovo capitolo di bilancio; per i fondi relativi a tale nuovo capitolo, dal 2016, è disposto un aumento di 200 milioni di euro all'anno (comma 527).
  Nel far presente che il provvedimento in esame si compone di 8 articoli, ripartiti in quattro Capi, evidenzia come le disposizioni dello schema di decreto legislativo riguardano sostanzialmente un doppio profilo: il primo, relativo all'organizzazione e alle misure necessarie a livello periferico (di circondario di tribunale) per assolvere ai citati compiti; il secondo, concernente il riparto di competenze tra strutture periferiche ed amministrazione centrale ministeriale.
  L'articolo 1 dello schema di regolamento contiene le definizioni di: legge (la legge di stabilità 2015); uffici giudiziari (Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, Corti di assise, Pag. 52Tribunali e relative procure, uffici dei giudici di pace); spese (quelle obbligatorie, per il funzionamento degli uffici giudiziari, indicate dall'articolo 1 della legge 392/1941); Conferenza permanente (l'organismo istituito dall'articolo 3); Ministero (il Ministero della giustizia). Al riguardo, precisa che nella definizione di uffici giudiziari non vanno considerati, in quanto soggetti a normativa speciale, la Corte di cassazione e gli uffici giudiziari con sede nel Palazzo di giustizia di Roma, gli uffici giudiziari della città di Napoli nonché gli edifici e locali che ospitano tribunale e procura del nuovo tribunale di Napoli Nord.
  L'articolo 2 indica l'ambito applicativo della disciplina recata dal regolamento, cioè le misure organizzative a livello centrale e periferico necessarie al trasferimento al Ministero della giustizia dell'onere finanziario, ferme le dotazioni organiche del Ministero, per il funzionamento degli uffici giudiziari.
  L'articolo 3 istituisce presso ogni circondario di tribunale una Conferenza permanente – organo composto dai magistrati capo e dai dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari – e deputato ad individuare i fabbisogni degli uffici giudiziari di propria competenza. Le Conferenze permanenti (le cui funzioni sono più specificamente individuate dall'articolo 4) vanno sostanzialmente a sostituire, dal 1o settembre 2015, le attuali Commissioni di manutenzione previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 187 del 1998 (che, per coordinamento, sono conseguentemente soppresse da tale data).
  Le Commissioni di manutenzione, istituite in ogni circondario di tribunale, sono composte dai capi degli uffici, dal funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal più anziano in ruolo, nonché dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati. La Conferenza permanente è presieduta e convocata dal presidente del tribunale (o, se tribunale capoluogo di distretto, dal presidente della Corte d'appello) e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Su tematiche inerenti la sicurezza degli uffici giudiziari, la convocazione può essere chiesta anche dal PG presso la Corte d'appello. Il presidente della Conferenza, con la finalità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, chiede la partecipazione alle riunioni del presidente del locale ordine degli avvocati e dei coordinatori degli uffici del giudice di pace; è, invece, discrezionale e per fini solo consultivi, l'invito nei confronti di esperti o esponenti delle amministrazioni locali. Per potere utilizzare professionalità tecniche, è possibile per la Conferenza avvalersi di personale dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 3 detta le attribuzioni dei dirigenti amministrativi in seno alla Conferenza e precisa che ai membri non sono dovuti gettoni di partecipazione alle riunioni o altri emolumenti di diversa natura; utilizzando le risorse disponibili del Ministero a legislazione vigente, saranno possibili solo rimborsi per eventuali spese di missione.
  L'indicazione dei compiti della Conferenza permanente è fornita dall'articolo 4 dello schema di regolamento, che ne dettaglia gli ambiti di competenza (sono fatte salve le competenze dei titolari dei poteri di spesa). Oltre alla individuazione e alla proposta dei fabbisogni necessari al corretto funzionamento degli uffici, si tratta delle esigenze connesse alla gestione e manutenzione degli immobili e delle pertinenti strutture, alla fornitura dei servizi, compresi riscaldamento, climatizzazione, utenze (idriche, gas, elettriche, telefoniche), giardinaggio, facchinaggio, traslochi, vigilanza e custodia, sicurezza degli edifici. La Conferenza deve informare di ogni necessità i soggetti tenuti alla manutenzione straordinaria e alla conservazione degli immobili. La disposizione non esplicita quali siano i soggetti tenuti alla manutenzione straordinaria e alla conservazione degli immobili.
  In materia di sicurezza è stabilito che i relativi compiti, in caso di urgenza, sono svolti dal PG presso la Corte d'appello e che le delibere assunte in tale Pag. 53ambito dalla Conferenza permanente (nei circondari non capoluoghi distrettuali) sono trasmesse al citato PG per le valutazioni di competenza; quest'ultimo, a sua volta, trasmette le delibere sulla sicurezza all'autorità di P.S. ai fini del necessario coordinamento. In materia di sicurezza interna ed esterna agli edifici sedi di uffici giudiziari, va ricordato che il DM Giustizia 28 ottobre 1993 prevede il parere del PG presso la corte di appello sui provvedimenti del prefetto in ordine alla incolumità e alla sicurezza dei magistrati nonché in ordine alla sicurezza esterna degli edifici sedi di uffici giudiziari. Sempre al PG compete l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna degli stessi uffici; salvo che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti sono adottati sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati.
  Gli articoli 5 e 6 definiscono i rapporti e i limiti dell'autonomia gestionale della Conferenza permanente rispetto al livello centrale (rappresentato dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, cosiddetto DOG) in relazione alle misure organizzative che possono essere adottate. Tali rapporti e limiti derivano, come riportato nella relazione illustrativa allo schema di regolamento, dalla disciplina del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 maggio 2015, n. 84 (regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia). In particolare, l'articolo 5 del citato Presidente del Consiglio dei ministri affida all'ufficio di livello dirigenziale generale «Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie» del DOG le «competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari». Alla Conferenza permanente è quindi riconosciuta la facoltà di stipulare accordi o convenzioni per garantire la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli uffici giudiziari (il riferimento testuale alla continuità dei servizi sembra essere collegato alle necessità della fase transitoria nel passaggio di competenze). Tali accordi dovranno tuttavia tenere conto delle linee gestionali stabilite, a sua volta, in via convenzionale dal DOG; la stessa disposizione precisa l'invarianza finanziaria derivante dalla stipula degli accordi e delle convenzioni sia da parte della Conferenza permanente che del Ministero.
  L'articolo 6 chiarisce, in particolare, che spetta al DOG l'individuazione di indirizzi e linee di pianificazione strategica cui la Conferenza deve attenersi, assicurando il raccordo con l'attività degli uffici giudiziari distrettuali cui – ai sensi dell'articolo 16, comma 4, terzo periodo, del Presidente del Consiglio dei ministri 84/2015 – sono delegate le funzioni spettanti alle Direzioni generali regionali fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti del Ministro della giustizia attuativi della riorganizzazione territoriale decentrata del Ministero. Le delibere di competenza della Conferenza (ovvero quelle inerenti i fabbisogni connessi al funzionamento degli uffici giudiziari) devono essere tempestivamente trasmesse al DOG. Ferme le competenze dello stesso Dipartimento e quelle dei titolari dei poteri di spesa, ai capi degli uffici giudiziari possono essere delegati le competenze per la formazione dei contratti per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1 (ovvero i contratti per la manutenzione degli immobili, per la vigilanza, per le diverse forniture quali ad esempio il servizio idrico, elettrico, telefonico). In materia di sicurezza, la delega per i relativi contratti può essere affidata al PG presso la Corte d'appello.
  Gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del regolamento in esame (si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente) nonché l'entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il Viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
C. 2620 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esaminare il disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese.
  Il predetto Trattato, composto di 21 articoli, è stato firmato a Roma il 7 ottobre 2010 ed è finalizzato a migliorare ed ottimizzare, nel settore giudiziario penale, l'azione di contrasto dei fenomeni criminali perseguita in collaborazione con i paesi esterni all'area UE.
  In particolare, l'articolo 1 concerne l'obbligo di estradare e prevede che le Parti si obblighino a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  L'articolo 2 prevede che l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede, o si è proceduto nello Stato richiedente, è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, in omaggio al cosiddetto principio della doppia incriminazione, con la pena della reclusione ad almeno un anno; l'estradizione viene concessa per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua di almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda (comma 1, lettere a e b). Nelle materie fiscale, doganale, di cambio e finanziaria, l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto differisca da quella dello Stato richiedente (comma 4).
  L'articolo 3 riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione e prevede che essa sia negata nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali: è il caso dei reati politici o militari; di quando sussistano fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; di quando l'accoglimento della richiesta di estradizione può compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo paese «compresa l'esecuzione di una specie di pena vietata dalle leggi dello Stato richiesto». L'estradizione sarà inoltre negata quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (c.d. principio del ne bis in idem) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena), nonché quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, «a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante».
  L'articolo 4 riguarda i motivi di rifiuto facoltativo della concessione dell'estradizione, che ricorrono: a) quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un Pag. 55procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale; b) quando la consegna possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta.
  L'articolo 5 concerne il diritto di rifiutare l'estradizione di propri cittadini da parte dello Stato richiesto. Ai sensi della norma, ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini; tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di questo paese, il quale, tuttavia, sottoporrà il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale, informandone sugli esiti lo Stato richiedente.
  Le Autorità centrali incaricate delle comunicazioni concernenti le richieste di estradizione, ossia il Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero degli affari esteri per la Repubblica popolare cinese sono individuate dall'articolo 6.
  L'articolo 7 riguarda la formulazione analitica della richiesta di estradizione e i documenti che devono corredarla.
  A norma dell'articolo 8 lo Stato richiesto può a sua volta richiedere ulteriori informazioni allo Stato richiedente, qualora quelle ricevute non siano sufficienti ad adottare una decisione in merito all'estradizione della persona interessata; la trasmissione delle informazioni supplementari da parte dello Stato richiedente è sottoposta ad un termine perentorio di 45 giorni.
  L'articolo 9 stabilisce che nei casi più urgenti, lo Stato richiedente possa chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, salva poi la presentazione della formale richiesta di estradizione entro 30 giorni dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta.
  Ai sensi dell'articolo 10 la domanda di estrazione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, sul quale ricade l'obbligo di motivare ed informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto alla consegna.
  L'articolo 11 riguarda la consegna della persona dopo la concessione dell'estradizione, che dovrà avvenire entro 40 giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione; trascorso tale termine la persona interessata viene posta immediatamente in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione. Se la persona estradata fugge, tornando nello Stato richiesto prima della fine del procedimento penale o dell'esecuzione della condanna a suo carico nello Stato richiedente, essa potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta, che non dovrà però più essere corredata dai documenti previsti dall'articolo 7 del Trattato in esame.
  L'articolo 12 riguarda i casi di consegna differita o temporanea. La norma prevede la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna qualora vi sia in corso un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente.
  L'articolo 13 concerne le richieste di estradizione avanzate da più Stati per la stessa persona, per un medesimo reato o per reati diversi, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'estradizione.
  L'articolo 14 riguarda il cosiddetto principio di specialità in favore della persona estradata. In virtù di tale principio tale persona non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia, tuttavia, viene meno se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata ovvero quando la presenza della persona Pag. 56estradata, nel territorio dello Stato richiedente, non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza nel territorio in parola assolutamente volontaria. La consegna, da parte dello Stato richiedente, della persona richiesta ad uno Stato terzo per reati anteriori alla consegna, necessita del consenso dello Stato richiesto, che potrà esigere la produzione dei documenti e delle informazioni previste dal precedente articolo 7.
  Specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contemplate dall'articolo 15.
  Con l'articolo 16 ciascuna delle Parti contraenti concede il transito nel proprio territorio in relazione alla consegna di una persona all'altra Parte contraente, in provenienza da uno Stato terzo.
  L'articolo 17 dispone in materia di scambio di informazioni in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.
  Con l'articolo 18 si provvede alla ripartizione delle spese connesse all'attuazione del Trattato in esame. In particolare, lo Stato richiesto sostiene tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, alle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché alle spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose di cui all'articolo 15. Le spese per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato richiesto allo Stato richiedente sono a carico di quest'ultimo.
  Ai sensi dell'articolo 19 le Parti hanno stabilito di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili di cui entrambi sino parte.
  Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione del Trattato saranno risolte mediante consultazioni per la via diplomatica (articolo 20).
  Infine, in base all'articolo 21, il Trattato avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di recedere previa comunicazione scritta all'altra Parte contraente, che avrà effetto 180 giorni dopo la notifica – peraltro senza pregiudizio delle procedure iniziate prima della cessazione del Trattato. Il Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo l'entrata in vigore di esso, anche se i reati in oggetto siano stati commessi in data anteriore. Il Trattato potrà inoltre essere modificato mediante accordo scritto dalle Parti contraenti. Il Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione delle notifiche con la quali le parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere testè formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.
C. 3056 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante l'autorizzazione alla e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo Pag. 57delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013, già approvato dal Senato.
  Per quanto attiene alle disposizioni che attengono alla competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 5, che contiene le norme relative alle immunità civili, amministrative e penali. Al comma 1 del predetto articolo, si conviene che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base al diritto internazionale vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo. Diverso è tuttavia il caso per l'esecuzione di eventuali sentenze, per le quali sarà necessaria una rinuncia espressa del soggetto interessato all'immunità, rinuncia che sarà seriamente considerata dalle Autorità dello Stato di origine.
  Per quanto riguarda le immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia, in modo da poter perseguire eventuali reati commessi nel corso dell'attività lavorativa, e la richiesta verrà seriamente presa in considerazione dal paese accreditante. Vale tuttavia quanto sopra detto anche per l'esecuzione di eventuali sentenze di carattere penale (comma 2).
  Il comma 3 prevede comunque che tali passaggi procedurali avvengano nel più breve termine possibile: in caso di richiesta di rinuncia all'immunità da parte dello Stato ricevente, e di diniego della stessa da parte del soggetto interessato, lo Stato ricevente potrà richiedere la partenza del soggetto medesimo dal proprio territorio. In base al successivo comma 3 dell'articolo 6 l'autorizzazione ad esercitare attività lavorativa potrà essere revocata anche nel caso in cui lo Stato accreditante stesso non rinunci all'immunità qualora richiestovi nei casi di cui all'articolo 5.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.
C. 3085 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatrice, che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, già approvato dal Senato. L'Accordo in questione mira a creare uno specifico strumento giuridico per regolamentare questa forma di collaborazione operativa, nel rispetto della normativa esistente a livello europeo nella stessa materia, riconducibile alle Decisioni del Consiglio dell'Unione europea 615 e 616 del 2008, rispettivamente dedicate al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto a nella lotta al terrorismo e alla criminalità, a loro volta collegate al Trattato di Prüm, al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85.
  Per quanto attiene agli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 7, concernente i profili di responsabilità civile, prevede che lo Stato inviante è responsabile dei danni causati da propri agenti nel territorio dello Stato di destinazione nell'adempimento del loro servizio, in conformità al diritto dello Stato di destinazione (comma 1). Pertanto lo Stato di destinazione risarcisce eventuali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti, mentre lo Stato inviante rimborsa integralmente Pag. 58allo Stato di destinazione le somme in precedenza corrisposte a titolo di risarcimento (commi 2 e 3).
   Segnala, infine, che l'articolo 8 prevede l'equiparazione degli agenti dello Stato inviante agli agenti dello Stato di destinazione, in ordine a reati nei loro confronti perpetrati o da loro commessi.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
Testo unificato C. 2607 Braga ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Assunta TARTAGLIONE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato, delle proposte di legge C. 2607 Braga, C. 2972 e C. 3099 Zaratti, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati. Il testo unificato in discussione consiste in un solo articolo, che delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile per finalità di revisione complessiva della normativa di riferimento. In particolare, il comma 1 stabilisce che la delega deve essere esercitata entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'adozione di uno più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. I predetti decreti dovranno essere adottati «nel rispetto dei principi e delle norme costituzionali, delle norme dell'Unione europea e in base al principio di leale collaborazione.» Con riferimento ai profili di stretto interesse della Commissione, segnalo che, al comma 3, tra i principi e criteri direttivi cui dovranno attenersi i decreti legislativi, figura, alla lettera e), l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Al riguardo, rammento che tale ultimo articolo dispone che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa dal legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata da legge anteriore.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 698 Grassi ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanna IORI (PD) relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, nella seduta odierna, sul testo unificato delle proposte C 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati.
   Rileva che il provvedimento, che si compone di 10 articoli, reca disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.Pag. 59
   Evidenzia che l'articolo 1 qualifica le finalità della proposta, diretta a prevedere misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza (comma 2). Al riguardo, sottolinea come la norma dovrebbe espressamente prevedere un richiamo all'articolo 19, lettera d), della Convenzione ONU relativa ai diritti delle persone disabili.
  Rileva altresì che il provvedimento è volto, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, secondo le modalità indicate dal successivo articolo 6 (comma 3).
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 dispone che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione. La predetta esenzione, come stabilito dal successivo comma 2, è ammessa a condizione che il trust (che, come’è noto, costituisce una figura mutuata dalla tradizione giuridica di altri paesi e riconosciuta nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della Convenzione adottata a L'Aja il 1o luglio 1985) persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust stesso è istituito. Tale finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
  Il comma 3 dispone che l'esenzione è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) l'istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
   b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile in favore della quale il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;
   c) l'esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
   d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
   e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del trust da parte del trustee;
   e-bis) l'atto istitutivo stabilisce il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
   f) l'atto istitutivo stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.

  L'articolo in commento prevede, inoltre, ulteriori agevolazioni tributarie in favore dei trust costituiti in favore di persone affette con disabilità grave, quali in particolare: l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, relativamente ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust medesimi (comma 4); l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti, istanze, contratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere e richiesti dal trust (comma 5); la possibilità per i comuni di applicare agli immobili agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili (comma 6); l'applicazione, relativamente alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005 (relative alla deducibilità dal reddito complessivo degli atti di liberalità compiuti in favore di ONLUS o di enti del terzo settore), innalzandosi i limiti ivi indicati, rispettivamente, Pag. 60al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro (comma 7).
  Segnala, infine, che le predette agevolazioni tributarie si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016 (comma 8).

  Donatella FERRANTI, presidente, rileva la necessità, di procedere ad un'attenta valutazione dei contenuti del provvedimento in discussione, che riguarda materia di rilevante complessità. Avverte quindi che l'esame del testo unificato sarà posto all'ordine del giorno della Commissione alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva.

Sull'ordine dei lavori.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la Commissione dovrebbe, quanto prima, riprendere l'esame della proposta di legge a sua firma C. 1063, riguardante la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale; ciò, anche alla luce dell'andamento dei lavori presso la VI e la X Commissione, dove è in corso d'esame il disegno di legge C. 3012 in materia di concorrenza. Rammenta, infatti, che le predette Commissioni, anziché procedere alla soppressione dell'articolo 7 del predetto disegno di legge, specificamente riguardante il risarcimento del danno non patrimoniale, hanno approvato alcune modifiche, a suo avviso peggiorative, al richiamato articolo.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che l'Assemblea avvierà l'esame del disegno di legge in materia di concorrenza nel mese di settembre. Con riferimento alle modifiche relative all'articolo 7 del predetto disegno di legge, sottolinea che le stesse sono dirette a recepire i criteri di determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale stabiliti dalla cosiddetta «Tabella di Milano». Quanto alla proposta di legge del collega Bonafede, che ha carattere più sistematico rispetto alle disposizioni contenute nel richiamato articolo 7, non ravvisa ragioni ostative a che la stessa sia posta all'ordine del giorno della Commissione alla ripresa dei lavori parlamentari, immediatamente dopo la pausa estiva.

   Giuseppe GUERINI (PD) si associa alle considerazioni della presidente, sottolineando come le proposte emendative approvate dalle Commissioni VI e X non siano peggiorative dell'impianto normativo delineato dall'articolo 7 del disegno di legge in materia di concorrenza, che peraltro interviene in ambiti più specifici rispetto alla proposta di legge Bonafede C. 1063.

  La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

 Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato stati trattato

SEDE CONSULTIVA

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa.
Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).