CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2015
488.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Renata POLVERINI, presidente, comunica che il deputato Carlo Dell'Aringa ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Fulvio Bonavitacola.
  Esprime, a nome di tutta la Commissione, un sincero ringraziamento al deputato Dell'Aringa per il qualificato contributo assicurato in questi mesi alle attività della Commissione, formulando altresì al deputato Bonavitacola i migliori auguri di buon lavoro.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.
C. 3056 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco MICCOLI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in titolo, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 15 aprile 2015, è composto di sette articoli e, analogamente ad analoghi Accordi conclusi con altri Paesi – Stati Uniti, Nuova Zelanda, Brasile e Argentina – disciplina, all'articolo 1, la possibilità, per i familiari a carico conviventi del personale diplomatico e consolare e del personale tecnico-amministrativo delle rispettive rappresentanze nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede, di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente. Ricorda che le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi, e in secondo ordine, i figli a carico dai 18 ai 21 anni e dai 22 ai 25 anni, se frequentano un corso di studi superiori, ovvero, senza limitazione di età, se diversamente abili. Segnala che gli articoli 2 e 3 recano le disposizioni che disciplinano le procedure di autorizzazione da seguire, rispettivamente, in Italia e in Cile per poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Sulla base del successivo articolo 4, ai soggetti autorizzati saranno applicate le normative vigenti nello Stato ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e lavorativa, senza restrizioni, se non per i limiti generali previsti dall'ordinamento, e senza alcuna esenzione dal rispetto dei requisiti o dalle imposte normalmente applicabili. Rileva poi che l'articolo 5 disciplina i casi di immunità civili, amministrative e penali, specificando che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base al diritto internazionale vengono meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo, ad eccezione del caso dell'esecuzione di eventuali sentenze, per le quali sarà necessaria una rinuncia espressa all'immunità. Per quanto riguarda le immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia, in modo da poter perseguire eventuali reati commessi nel corso dell'attività lavorativa, e la richiesta sarà seriamente presa in considerazione dal Paese accreditante. Passando all'articolo 6, relativo ai limiti all'autorizzazione, segnala, in primo luogo, che essa cessa al venir meno dello status di familiare a carico, non potendo comunque essere superiore alla durata della missione diplomatica. In secondo luogo, rileva che l'autorizzazione è subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge ai cittadini dello Stato ricevente e che è negata a coloro che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o che vi abbiano commesso violazioni in materia fiscale o di sicurezza sociale. Essa, infine, può essere negata anche per motivi di sicurezza nazionale L'articolo 7, infine, reca le disposizioni in materia di entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo.
  Segnala, per completezza, che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il relativo ordine di esecuzione e disciplinano la data di entrata in vigore del provvedimento di ratifica.
  Nel complesso, apprezzate le finalità dell'Accordo, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione sulla proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla Camera il 15 luglio 2014 e approvata, con modificazioni, dal Senato lo scorso 8 luglio. Nel richiamarsi sinteticamente a quanto già osservato nella relazione relativa al testo unificato già sottoposto all'esame della Commissione, ricorda che esso trae origine da un'iniziativa assunta dalla XIII Commissione, a seguito di un'apposita indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale svolta nella XVI legislatura, che ha permesso di approfondire la conoscenza di un mondo, quello dell'agricoltura sociale, caratterizzato da un insieme di esperienze concrete che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell'agricoltura, come il legame tra azienda agricola e famiglia rurale. Valutando le finalità complessive del provvedimento, fa presente che, secondo quanto indicato nell'articolo 1 del disegno di legge, non modificato dal Senato, esso promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Venendo poi alle modifiche introdotte dal Senato, che hanno inciso in modo marginale sull'impianto del provvedimento approvato dalla Camera, segnala all'attenzione della Commissione che è stato modificato l'articolo 2, comma 1, lettera a), il quale indica tra gli obiettivi dell'agricoltura sociale l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Rispetto al testo approvato dalla Camera si è, in sostanza, aggiornato il riferimento normativo relativo alla definizione di lavoratori svantaggiati, in considerazione dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 651 del 2014. Anche in considerazione della limitata portata delle modifiche, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Atto n. 176.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

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  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Atto n. 177.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

  Renata POLVERINI, presidente, segnala che il gruppo del Partito Democratico ha comunicato che per l'intero esame del provvedimento il deputato Dell'Aringa sostituirà il deputato Bonavitacola. Il deputato Dell'Aringa manterrà, pertanto, l'incarico di relatore sul provvedimento in esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
Atto n. 178.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

  Claudio COMINARDI (M5S), riservandosi di intervenire in modo più approfondito nel prosieguo dell'esame del provvedimento, sottolinea preliminarmente che, a suo avviso, dalla realizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro non deriveranno risparmi e razionalizzazione delle attività ispettive ma, anzi, vi sarà la duplicazione delle strutture esistenti. Ravvisa anche l'ulteriore pericolo che gli attuali enti con funzioni ispettive perdano la propria autonomia a favore del Ministero per il lavoro e le politiche sociali, al cui vertice, in questo momento, il ministro, già presidente nazionale della Legacoop, appare in conflitto di interessi rispetto all'attività di vigilanza. Quanto al dichiarato intento di evitare le sovrapposizioni delle ispezioni presso la stessa azienda, osserva che, dai dati disponibili, risulta che tale eventualità è marginale, dal momento che ciascun ente con funzioni ispettive, di cui è previsto l'accorpamento nell'Ispettorato nazionale, ha competenze proprie. Auspica pertanto il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attraverso la corretta applicazione della normativa vigente, in primo luogo quella riguardante la Banca dati delle ispezioni che, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004, non risulta ancora istituita. Ricorda ancora che, nonostante l'intento del rafforzamento del sistema ispettivo, la legge di stabilità per il 2015 ha destinato ad altre finalità risorse già riservate all'integrazione dell'organico del personale ispettivo dell'INPS.

  Renata POLVERINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Atto n. 179.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 luglio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.05.

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