CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2015
488.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ritenendosi onorato di presiedere per la prima volta la Commissione, della quale è componente da circa due anni, dichiara che assolverà alla sua funzione di vicepresidente con senso di responsabilità e onore, rispettando le prerogative di tutte le forze politiche presenti in Commissione, sia di maggioranza sia di opposizione. Formula inoltre i migliori auguri di buon lavoro al collega vicepresidente Rocco Palese.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Edoardo FANUCCI, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione Pag. 40l'onorevole Fulvio Bonavitacola, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a farne parte l'onorevole Carlo Dell'Aringa, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, è stato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato e che il testo approvato in prima lettura dalla Camera (S. 1568) è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la sola eccezione dell'articolo 5, comma 1.
  Segnala quindi che la citata disposizione prevede che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale – disciplinate dall'articolo 2 del provvedimento – mantengono ovvero acquisiscono il requisito della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto degli strumenti urbanistici. In particolare evidenzia che le modifiche introdotte dal Senato sono volte a limitare l'applicazione della disciplina in esame ai fabbricati già esistenti, eliminando il riferimento ai fabbricati che «acquisiscono» il requisito di ruralità e precisando inoltre che i fabbricati e le porzioni interessati sono quelli «già esistenti nel fondo».
  Sottolinea che la relazione tecnica, riferita al testo approvato alla Camera, ha evidenziato la necessità di modificare la formulazione esistente in tale testo al fine di garantire la neutralità dell'intervento rispetto alla nozione di ruralità degli immobili ai fini fiscali, disciplinata, a legislazione vigente, dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993. La relazione tecnica prevede inoltre che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'eliminazione delle parole «ovvero acquisiscono» consente di escludere che il requisito della ruralità degli immobili utilizzati da chi svolge attività di agricoltura sociale possa essere acquisito, a fini fiscali, anche in mancanza di tutte le condizioni di cui al citato articolo 9. Inoltre, con il requisito per cui si deve trattare di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, si esclude il rischio di sottrazione di immobili urbani dall'imposizione immobiliare erariale e locale e di destinazione alle attività di agricoltura sociale di immobili fisicamente scollegati dai terreni dove viene svolta l'attività principale dell'imprenditore agricolo.
  Alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica presentata al Senato, comunica di non avere alcuna osservazione da formulare e propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 13.25.

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Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.
Atto n. 183.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca disposizioni in materia di revisione del sistema sanzionatorio e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica afferma, con riferimento al complesso delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, che le stesse non appaiono idonee a generare un aggravio per il bilancio dello Stato. Ciò in ragione, da un lato, della compensazione degli effetti «diretti» con quelli «indotti» e, dall'altro, della loro riferibilità a fattispecie che interessano un numero non significativo di contribuenti. Tuttavia al provvedimento in esame viene ascritto – a tutela dei saldi di finanza pubblica, come affermato dalla relazione tecnica – un effetto di minore entrata pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. In proposito appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere nella misura indicata dal testo, al fine di consentire una verifica dell'onere medesimo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, andrebbero evidenziate – anche sulla base del gettito relativo alle fattispecie sanzionatorie in esame, qualora scontato ai fini dei tendenziali – le singole voci che concorrono a determinare l'onere complessivo e le specifiche disposizioni del testo cui tali componenti si riferiscono. Rileva, inoltre, che l'onere sembra configurato come limite di spesa in quanto è indicato in misura «pari a» 40 milioni di euro annui nel biennio 2016-2017. Peraltro le fattispecie considerate dal provvedimento non sembrerebbero riconducibili, in linea di principio, entro un limite massimo di spesa. In proposito reputa necessario acquisire la valutazione del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 32 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal decreto, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale (capitolo 3834 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge di delega n. 23 del 2014. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014 e prevede che sul predetto Fondo confluiscano le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. Segnala, in proposito, che le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, ciò anche tenendo presente gli oneri recati dagli ulteriori schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale in corso di esame da parte delle Camere, alla cui copertura si provvede sempre a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Ciò posto, ricorda che gli oneri oggetto di copertura sono stati determinati, come risulta dalla relazione tecnica, «in via meramente prudenziale al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica» per gli anni 2016 e 2017 «tenuto conto che gli interventi sul sistema sanzionatorio previsti dall'atto stesso sono limitati ai predetti anni», come previsto dall'articolo Pag. 4231, comma 1, che stabilisce che le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017. In proposito osserva tuttavia che la temporaneità degli interventi previsti dal provvedimento in esame presenta profili problematici sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda il profilo ordinamentale, osserva in primo luogo che il carattere temporaneo degli interventi previsti dal presente provvedimento non sembra trovare fondamento nei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 23 del 2014, che ha delegato il Governo a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e del sistema sanzionatorio amministrativo. In secondo luogo, in ragione di tale temporaneità, le disposizioni del provvedimento sembrerebbero riguardare i soli fatti compiuti nel biennio di riferimento, posto che, per quanto riguarda i fatti compiuti in precedenza, non dovrebbe trovare applicazione il principio del favor rei trattandosi di disposizioni «temporanee». Tutto ciò sembra presentare inevitabili riflessi sul piano finanziario, giacché l'effetto sanzionatorio per i fatti compiuti nel biennio 2016-2017 verrebbe a prodursi inevitabilmente soprattutto negli anni successivi a detto biennio, considerato il lasso di tempo che di regola intercorre tra le condotte sottostanti e l'applicazione delle sanzioni. In relazione a quanto evidenziato appare pertanto necessario che il Governo chiarisca per quali ragioni, da un lato, sia stata prevista una copertura prudenziale con riferimento a minori entrate che, in realtà, non dovrebbero essere scontate nei tendenziali di finanza pubblica, quali quelle derivanti da sanzioni, e, dall'altro, sia stata limitata tale copertura al solo biennio 2016-2017.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
Atto n. 184.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Evidenzia poi che, in merito ai profili di quantificazione, appaiono necessari alcuni chiarimenti. Per quanto concerne le modifiche previste dal Titolo I e, in particolare, l'eliminazione dell'obbligo di interpello, segnala che quest'ultimo rientra in un insieme di misure finalizzate a contrastare l'evasione fiscale, alla cui introduzione sono stati attribuiti complessivamente effetti positivi per la finanza pubblica. Tali effetti sono stati in parte imputati anche all'obbligo per il contribuente di rivolgersi preventivamente, mediante interpello, all'Agenzia delle entrate ai fini dell'applicazione di disposizioni di maggior favore fiscale. Andrebbe, pertanto, acquisito l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità della valutazione effettuata dalla relazione tecnica, in base alla quale i medesimi effetti già scontati si realizzeranno in funzione dell'obbligo di fornire indicazioni nella dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda le modifiche alle procedure di contenzioso tributario in base al Titolo II, andrebbe confermato che i criteri adottati dalla relazione tecnica corrispondano a quelli utilizzati ai fini della costruzione dei tendenziali di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 13 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma Pag. 431, lettera gg), del presente decreto, pari a 86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014. La norma autorizza, altresì, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, e prevede che sul predetto Fondo confluiscano le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. In proposito, segnala che le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, ciò anche tenendo presente gli oneri recati dagli ulteriori schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale in corso di esame da parte delle Camere, alla cui copertura si provvede sempre a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.
Atto n. 185.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), presidente e relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Il testo è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione ritiene opportuno acquisire chiarimenti riguardo ai profili di seguito indicati.
  Con riferimento all'articolo 1, segnala che la soppressione del termine di 60 giorni previsto per rispondere al debitore in merito alla richiesta di sospensione potrebbe determinare un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, con conseguenti effetti negativi, in termini di cassa. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, evidenzia che la relazione tecnica utilizza i dati relativi ad analoga normativa, introdotta per il biennio 2012-2013, dai quali risulta che l'incremento del periodo di dilazione determina un incremento del gettito riscosso derivante da rateazione. In proposito, segnala che la normativa cui si fa riferimento ha introdotto un rilevante incremento del periodo di dilazione (fino a 6 o 10 anni), rispetto a quello previsto dalla disposizione in esame (6 mesi o 1 anno); pertanto gli effetti di quest'ultima potrebbero risultare più contenuti in ragione del più breve periodo di dilazione e, quindi, della riduzione meno sensibile dell'importo delle rate da versare. Considera quindi opportuno acquisire un chiarimento in merito alle ipotesi di maggior gettito indicate dalla relazione tecnica, nonché una conferma che le stesse presentino carattere indicativo, tenuto conto che dal tenore delle disposizioni e della stessa relazione tecnica non emerge che alla disposizione in esame siano ascritti effetti positivi ai fini dei saldi di finanza pubblica. Pag. 44
  Ritiene che andrebbe altresì valutato se l'effetto positivo legato ad una maggiore adesione dei contribuenti possa compensare l'impatto di cassa dovuto alla riduzione, per effetto della più ampia rateazione prevista, degli importi annui potenzialmente acquisibili.
  Segnala inoltre che l'articolo 9, nel ridefinire la misura dell'aggio in favore degli agenti della riscossione, rinvia ad un decreto ministeriale da emanare in attuazione delle disposizioni, riconoscendo in ogni caso il ristoro degli oneri legati al costo di funzionamento del servizio, ma non rapportando la remunerazione anche all'importo delle somme riscosse, come previsto dalla vigente normativa. È altresì prevista una generale riduzione della quota a carico del debitore e non risulta riproposta la disposizione in base alla quale l'intero onere è posto a carico del debitore nel caso di pagamento successivo al sessantesimo giorno dalla notifica. Alla luce di tali elementi, ritiene che andrebbe valutato se siano prefigurabili effetti di maggior onere per la corresponsione dell'aggio a carico dell'amministrazione creditrice.
  In merito all'articolo 10, segnala che la relazione tecnica fornisce dati, informazioni e stime, quantificando un possibile incremento dell'ammontare incassato dall'attività di riscossione. Anche a tal proposito ritiene opportuno acquisire una conferma circa il carattere indicativo di tale stima, i cui risultati non sembrano scontati in via preventiva ai fini dei saldi.
  Infine, riguardo all'articolo 12, ritiene necessario acquisire chiarimenti riguardo al profilo finanziario relativo all'estensione automatica all'attività di riscossione delle sospensioni di termini disposte nelle ipotesi in cui si verifichino «eventi eccezionali». In proposito, considera altresì utile acquisire elementi volti ad individuare le fattispecie che rientrano in tale categoria, al fine di evitare dubbi interpretativi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo all'articolo 13, comma 6, ritiene opportuno riformulare la disposizione in commento – volta ad assicurare la neutralità finanziaria delle norme recate dall'articolo 13 in materia di razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo – specificando, conformemente alla prassi contabile, che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare «nuovi o maggiori oneri» per la finanza pubblica.

  Laura CASTELLI (M5S) chiede un approfondimento al rappresentante del Governo in ordine alle motivazioni della soppressione dell'articolo 1, comma 538, lettera f), della legge n. 228 del 2012, che consente di esperire la procedura di sospensione legale della riscossione in presenza di «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso», evidenziando che in tal modo sarebbe consentito presentare esclusivamente istanze di sospensione tipizzate ex lege. Chiede se esistano altre motivazioni, oltre alla volontà di aumentare le entrate dell'erario, per la soppressione della suddetta possibilità.
  Segnala che molto frequentemente i contribuenti, in caso di richieste di Equitalia giudicate non fondate o in presenza di vizi nel procedimento di notifica, basano i propri ricorsi sulle previsioni della citata disposizione e chiede che vengano forniti dati sul numero di ricorsi effettuati annualmente ai sensi di tale norma.
  Sottolinea infine il notevole distacco che, a suo parere, esiste tra l'attività del Governo e i problemi reali dei cittadini, come è possibile desumere anche dal caso in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), presidente e relatore, premesso che la questione sollevata dal deputato Castelli attiene prevalentemente al merito del provvedimento, ritiene comunque opportuno, per le possibili implicazioni di tale norma rispetto a profili di gettito, che venga effettuato l'approfondimento richiesto e che il Governo indichi il numero di ricorsi effettuati annualmente sulla base della disposizione della quale si prevede la soppressione, con ulteriore indicazione della percentuale dei suddetti ricorsi che risultano accolti.

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  Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore e di effettuare i richiesti approfondimenti in merito alla soppressione dell'articolo 1, comma 538, lettera f), della legge n. 228 del 2012.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

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