CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 luglio 2015
486.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

  Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente provvisorio Ignazio ABRIGNANI, indi del presidente eletto, Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Elezione del Presidente.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata per il rinnovo dell'ufficio di presidenza.
  Indìce la votazione per l'elezione del presidente.

  Comunica il risultato della votazione:

   Presenti e votanti  39   
   Maggioranza assoluta dei voti  20   

  Hanno riportato voti:

   Epifani  28   
   Crippa  5   
   Abrignani  1   
   Schede bianche  4   
   Schede nulle  1   

  Proclama eletto presidente il deputato Ettore Guglielmo EPIFANI.

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  Hanno preso parte alla votazione i deputati:
   Abrignani, Alfreider, Allasia, Arlotti, Bargero, Basso, Benamati, Bini, Camani, Cani, Cimmino, Crippa, Da Villa, Della Valle, Donati, Epifani, Fantinati, Ferrara, Folino, Galperti, Giammanco, Ginefra, Impegno, Martella, Marti, Minardo, Montroni, Peluffo, Polidori, Prodani, Ricciatti, Scuvera, Senaldi, Squeri, Taranto, Tidei, Vallascas, Vico, Vignali.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, indìce la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.
  Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:
   Presenti e votanti  39   
  Hanno riportato voti:
   Abrignani  15   
   Minardo  12   
   Crippa  6   
   Taranto  1   
   Schede bianche  4   
   Schede nulle  1   

  Proclama eletti vicepresidenti i deputati Ignazio Abrignani e Antonino Minardo.
  Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:
   Presenti e votanti  39   
  Hanno riportato voti:
   Taranto  16   
   Giammanco  11   
   Vallascas  5   
   Abrignani  1   
   Minardo  1   
   Senaldi  1   
   Schede bianche  4   

  Proclama eletti segretari i deputati Luigi Taranto e Gabriella Giammanco.

  Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:
   Abrignani, Alfreider, Allasia, Arlotti, Bargero, Basso, Benamati, Bini, Camani, Cani, Cimmino, Crippa, Da Villa, Della Valle, Donati, Epifani, Fantinati, Ferrara, Folino, Galperti, Giammanco, Ginefra, Impegno, Martella, Marti, Minardo, Montroni, Peluffo, Polidori, Prodani, Ricciatti, Scuvera, Senaldi, Squeri, Taranto, Tidei, Vallascas, Vico, Vignali.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 luglio 2015 — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.
C. 3056 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marietta TIDEI (PD) illustra i contenuti dell'Accordo in titolo.
  Ricorda che l'Accordo del 13 dicembre 2013 tra Italia e Cile, sulla scorta di analoghi Accordi conclusi con altri Paesi – Stati Uniti, Nuova Zelanda, Brasile e Argentina – disciplina (articolo 1) la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle Pag. 75delegazioni presso organizzazioni internazionali con sede in Italia o in Cile, o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel Paese ricevente. Le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi e, in secondo ordine, i figli a carico dai 18 ai 21 anni – e dai 22 ai 25 anni solo se frequentano un corso di studi superiori –, ovvero, senza limitazione di età, se diversamente abili. Viene specificato che il privilegio di poter svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata si estende anche ai familiari del personale tecnico-amministrativo in servizio nelle missioni diplomatiche e consolari, ma non ai familiari del personale reclutato con contratto locale.
  In base agli articoli 2 e 3, sia in Italia che in Cile, presupposto per l'applicabilità dell'Accordo è che ciascuna delle due Ambasciate segnali al Cerimoniale diplomatico del Paese ospitante la richiesta, da parte di un soggetto avente diritto in base al precedente articolo 1, di poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Per quanto concerne in particolare la procedura da seguire in Italia, e con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo in esame e dopo l'assenso da parte del Cerimoniale della Repubblica, potrà procedere all'assunzione diretta del soggetto in questione. Le richieste riguardanti autorizzazione al lavoro autonomo dovranno contenere una descrizione della natura di tale attività.
  L'articolo 4, richiamando la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, alle quali le Parti si richiamano, stabilisce che i soggetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione per realizzare un'attività lavorativa ai sensi dell'Accordo in esame saranno soggetti alle normative vigenti nello Stato ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e lavorativa, senza restrizioni se non i limiti generali dell'ordinamento (comma 1). Il comma 2 precisa che la concessione dell'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa non implicherà alcuna esenzione dal rispetto dei requisiti o dalle imposte normalmente applicabili a qualsiasi tipo di impiego, e nemmeno dal possesso di particolari qualifiche, qualora richieste dall'attività lavorativa o professionale che si intende svolgere. Peraltro nel comma 3 è specificato che l'Accordo in esame non implica di per sé alcun riconoscimento di titoli di studio o gradi accademici tra i due Stati.
  All'articolo 5, comma 1, si conviene che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base al diritto internazionale vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo. Diverso è tuttavia il caso per l'esecuzione di eventuali sentenze, per le quali sarà necessaria una rinuncia espressa del soggetto interessato all'immunità, rinuncia che sarà seriamente considerata dalle Autorità dello Stato di origine. Per quanto riguarda le immunità di natura penale, il Paese ricevente potrà richiederne la rinuncia, sì da poter perseguire eventuali reati commessi nel corso dell'attività lavorativa, e la richiesta verrà seriamente presa in considerazione dal paese accreditante. Vale tuttavia quanto sopra detto anche per l'esecuzione di eventuali sentenze di carattere penale (comma 2). Il comma 3 prevede comunque che i passaggi procedurali di cui all'articolo 5 in commento avvengano nel più breve termine possibile: in caso di richiesta di rinuncia all'immunità da parte dello Stato ricevente, e di diniego della stessa da parte del soggetto interessato, lo Stato ricevente potrà richiedere la partenza del soggetto medesimo dal proprio territorio. In base al successivo comma 3 dell'articolo 6 l'autorizzazione ad esercitare attività lavorativa potrà essere revocata anche nel caso in cui lo Stato accreditante stesso non rinunci all'immunità qualora richiestovi nei casi di cui all'articolo 5 in commento.Pag. 76
  L'articolo 6 contiene i limiti all'autorizzazione, che sono anzitutto (comma 1) di carattere temporale, poiché essa cesserà appena il beneficiario dovesse perdere lo status di familiare a carico, e sarà comunque concessa per un periodo non superiore alla durata della missione diplomatica nel paese ricevente da parte del funzionario diplomatico o consolare o agente tecnico del quale la persona interessata risulta a carico. Inoltre, il comma 2 prevede la concessione dell'autorizzazione solo se il lavoro non è riservato per legge ai cittadini dello Stato ricevente, e inoltre il rifiuto dell'autorizzazione stessa a persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente, o ivi abbiano commesso violazioni in materia fiscale o di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà inoltre essere negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.
  L'articolo 7, infine, contiene le clausole finali dell'Accordo, che è concluso a tempo indeterminato. Vi è la facoltà delle Parti di denunciarlo per iscritto e attraverso i canali diplomatici, con effetto 90 giorni dopo il ricevimento della notifica all'altra Parte contraente.
  Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 15 giugno scorso, si compone di tre articoli: l'articolo 1 contiene la clausola di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica, che esclude dall'attuazione dell'Accordo italo-cileno qualsiasi aggravio sulla finanza pubblica, poiché l'Accordo non prevede nuove attività né minori entrate o maggiori spese per lo Stato.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.
C. 3155 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marietta TIDEI, relatore, illustra i contenuti dell'Accordo in titolo, che si propone di costituire, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in ambito scientifico e tecnologico, con l'obiettivo, da un lato, di consolidare ed armonizzare le relazioni bilaterali e, dall'altro, di fornire una efficace risposta alla domanda cilena innovazione tecnologica.
  La relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario (S. 1599) sottolinea la vivacità del quadro economico del Cile, considerato tra i paesi più attraenti per gli operatori economici internazionali in ragione sia dell'elevato grado di sviluppo tecnologico, sia di un PIL pro capite medio-alto in rapporto alla media regionale, sia anche di una riconosciuta affidabilità giuridica. Con riferimento al PIL, il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale di aprile 2015, assegna al PIL cileno, che pure diminuisce sensibilmente rispetto agli anni precedenti, una crescita del 2.7 a fronte di un –0,2 del Sudamerica nel suo insieme.
  Quanto alle relazioni commerciali tra Italia e Cile, la relazione ne evidenzia l'intensità e sottolinea che l'Italia è importatrice di materie prime (rame e cellulosa in primis) cilene.
  In riferimento ai rapporti culturali, la cooperazione bilaterale è regolata dall'Accordo di collaborazione culturale, firmato a Roma il 18 aprile 1991 (e ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 149) il cui Programma esecutivo per il prossimo triennio è in fase di rinnovo. Il settore Pag. 77della cooperazione scientifica e tecnologica è destinato ad avere nell'Accordo in esame il nuovo quadro di riferimento, in quanto il precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, (anch'esso firmato a Roma il 18 aprile 1991 e ratificato con la legge 24 febbraio 1994, n. 159) decadrà alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, che rafforzerà la cooperazione già posta in essere con numerose università italiane, estendendola anche ai centri di ricerca ed alle loro reti e favorendone l'ampliamento all'ambito europeo ed internazionale.
  L'Accordo all'esame della Commissione si compone di un breve preambolo e di 10 articoli.
  L'articolo 1 definisce gli obiettivi della cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito dei settori di interesse reciproco, conformemente alle norme giuridiche interne e ai vincoli derivanti dagli accordi internazionali vigenti.
  Con l'articolo 2 si specifica che l'ambito della cooperazione è individuato nei settori delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico con particolare attenzione ai settori innovativi.
  L'articolo 3 riguarda le modalità di cooperazione che potrà avvenire – tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna Parte – attraverso scambi di informazioni, seminari e conferenze, progetti congiunti con scambi di personale tecnico-scientifico, utilizzo e accesso a strutture di ricerca avanzata, creazione di centri, laboratori e accademie congiunti e promozione di progetti congiunti nell'ambito dell'Unione europea e degli organismi internazionali per ottenere i relativi finanziamenti.
  Con l'articolo 4 è istituita una commissione mista che, incaricata dell'esecuzione dell'Accordo, si riunirà alternativamente in Italia e in Cile in date e sedi da concordare per via diplomatica, al fine di esaminare progetti e sviluppi della cooperazione bilaterale, nonché di redigere programmi esecutivi pluriennali. La composizione della commissione sarà definita da ciascuna Parte ed i capi delegazione ne presiederanno alternativamente le riunioni.
  Ai sensi dell'articolo 5 il Programma esecutivo di cooperazione e le relative disposizioni finanziarie sarà promosso e finanziato congiuntamente dalle due Parti.
  L'articolo 6 riguarda il reciproco impegno a proteggere i diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformità agli accordi internazionali vincolanti per le Parti ed alle rispettive legislazioni interne. Sono previste, se necessarie, consultazioni reciproche nonché la stipula di specifici accordi finalizzati alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La norma stabilisce che senza il consenso scritto di entrambe le Parti non sarà possibile divulgare a terzi informazioni scientifiche e tecnologiche soggette a diritti di proprietà intellettuale derivate dalle attività previste dall'Accordo in esame. Sarà favorito il trasferimento di tecnologie tra gli enti statali e pubblici, le associazioni e le organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici.
  A norma dell'articolo 7, lo scambio reciproco di informazioni ed il trasferimento di tecnologia tra gli enti interessati saranno favoriti nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6.
  L'articolo 8 indica la consultazione e il negoziato quali modalità di risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'applicazione o interpretazione dell'Accordo.
  L'articolo 9 stabilisce che le Parti possano in ogni momento modificare l'Accordo attraverso emendamenti che entreranno in vigore secondo le procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.
  L'Accordo, dispone l'articolo 10, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti; da tale data cesseranno di avere effetto le disposizioni dell'Accordo in materia di scienza e tecnologia del 18 aprile 1991, senza pregiudizio per l'esecuzione Pag. 78dei programmi già in corso. La durata dell'Accordo è di cinque anni automaticamente rinnovabile per uguale periodo. L'eventuale denuncia avrà effetto a sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte, anche in questo caso senza pregiudizio per l'esecuzione dei programmi in corso, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo approvato dal Senato il 3 giugno 2015 (S. 1599), esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso.
  L'articolo 3 (modificato nel corso dell'esame presso il Senato) dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo. Il comma 1, in relazione alle spese di missione derivanti dagli articoli 3 e 4 dell'Accordo, valuta un onere annuo di euro 39.000 a decorrere dal 2015 e di euro 6.300 ad anni alterni a decorrere dal 2016; con riferimento alle altre spese derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo, si prevede un onere annuo di euro 183.600 a decorrere dal 2015. A tali oneri si farà fronte, nella misura complessiva di euro 222.600 nell'anno 2015 ed euro 228.900 a decorrere dal 2016 riducendo di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

   Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 483 del 16 luglio 2015, a pagina 149, seconda colonna, quindicesima riga, sostituire le parole: «, esigenze che trovano adeguato bilanciamento nel rispetto della normativa comunitaria, la cui violazione esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione.» con le seguenti: «e pertanto sta approfondendo i profili comunitari che potrebbero consentire una soluzione equilibrata contemperando le esigenze sopra riferite e rispettosa del diritto comunitario».