CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2015
482.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 46

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento Pag. 47in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2014.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ricorda che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che contiene gli emendamenti e i subemendamenti, riferiti al testo del provvedimento, che l'Assemblea deve ancora esaminare. Con riferimento a tali emendamenti ricorda altresì che la Commissione bilancio si è già espressa sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis, ad esclusione dei subemendamenti 0.6.500.1, 0.7.500.1, 0.7.501.1 e 0.7.501.2 – riferiti agli emendamenti 6.500, 7.500 e 7.501, sui quali la Commissione si è invece pronunciata nella seduta di ieri – nonché degli emendamenti 6.550 e 7.550 della Commissione. La Commissione bilancio è oggi quindi chiamata a pronunciarsi, oltre che sui citati subemendamenti e sugli emendamenti 6.550 e 7.550 della Commissione, anche sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 8 a 18. A questo riguardo segnala preliminarmente che l'emendamento 6.550 della Commissione recepisce le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere favorevole reso nella seduta di ieri in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), recante misure organizzative per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di appartenenza di informazioni volte ad assicurare pubblicità e trasparenza all'attività amministrativa: su tale proposta emendativa esprime sin d'ora parere favorevole.
  Ciò premesso, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:
   Ciprini 9.51 (ex 9.92), volta a modificare la composizione e le funzioni della Commissione per la dirigenza statale, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), che prevede una corrispondente spesa massima di 10 milioni di euro, senza indicare se annua o una tantum, e provvede alla copertura di detta spesa in maniera inidonea, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2016-2018, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, da effettuarsi nell'ambito della prossima sessione di bilancio;
   Ciprini 11.1 (ex 11.5), che reca una delega volta ad assicurare attuazione a misure in tema, tra l'altro, di telelavoro, di conciliazione tra lavoro e cure sanitarie, di inserimento lavorativo di persone con difficoltà nelle relazioni interpersonali e di agevolazione per sopravvenute condizioni di disabilità, nel quadro delle azioni poste in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tese a sostenere la conciliazione tra vita e lavoro dei dipendenti e a promuovere l'occupazione. La proposta emendativa prevede altresì che, qualora dall'attuazione della delega legislativa dovessero derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad essi si provvederà, nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante riduzione da 960 a 950 euro dell'importo annuale del cosiddetto bonus 80 euro, introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014, per ciascuno degli anni 2015-2018, anziché a regime, come invece richiederebbe la disciplina che si intende introdurre;
   Cozzolino 16.02 (ex 16.03), che è volto ad istituire una Commissione parlamentare per l'attuazione della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della medesima Commissione, che tuttavia non vengono quantificati, sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera.

  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Costantino 0.7.500.1, la quale, modificando l'emendamento 7.500 della Commissione, è volta ad escludere che il Corpo forestale dello Stato possa essere assorbito Pag. 48in un corpo militare, fatte salve le funzioni e competenze del medesimo Corpo forestale nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Dorina Bianchi 0.7.501.2, che, modificando l'emendamento 7.501, è volta a prevedere l'introduzione di criteri omogenei per evitare l'eccessiva crescita degli oneri di finanziamento delle autorità indipendenti a carico delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, nonché il divieto, in capo alle medesime autorità, di applicare oneri retroattivi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Maestri 9-bis.3, che prevede che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto n. 1611 del 1933. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa si possa fare fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   D'Uva 10.1 (ex 10.19), D'Uva 10.2 (ex 10.20), 10.3 (ex 10.21), Quaranta 10.4 (ex 10.46), gli identici Quaranta 10.5 (ex 10.43) e D'Uva 10.6 (ex 10.24), che sopprimono la clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista all'alinea dell'articolo 10 del provvedimento, recante delega per la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, introducendo tra l'altro nuovi principi e criteri direttivi volti a prevedere il superamento dei limiti assunzionali e la garanzia della copertura, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, del 100 per cento dei posti del personale cessato nell'anno precedente, l'incremento degli investimenti destinati alle strutture degli enti di ricerca ovvero l'incremento dei fondi destinati ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), in misura non inferiore a 100 milioni di euro. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle citate proposte emendative, in considerazione del fatto che, pur prevedendo l'articolo 18 del provvedimento in esame una generale clausola di salvaguardia, taluni dei principi e criteri direttivi di cui si propone l'introduzione potrebbero di fatto comportare nuovi o maggiori oneri e, comunque, risultare di difficile attuazione, in mancanza dello stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie;
   Cominardi 11.5 (ex 11.9), la quale prevede l'adozione da parte di talune amministrazioni pubbliche, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un programma temporaneo sperimentale contenente misure di riorganizzazione volte a ridurre progressivamente ai rispettivi dipendenti l'orario di lavoro settimanale, fino al raggiungimento delle trenta ore settimanali. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Lombardi 11.6 (ex 11.4), che prevede l'incremento in misura pari a 100 milioni di euro, da realizzare nell'ambito della prossima sessione di bilancio, delle risorse stanziate per l'attuazione del piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere, del quale peraltro non viene espressamente specificata l'annualità cui imputarlo, mediante riduzione da 960 a 950 euro dell'importo annuale del cosiddetto bonus 80 euro, introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014, per ciascuno degli anni 2015-2018. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;Pag. 49
   Ciprini 13.10 (ex 13.17), la quale, introducendo un ulteriore principio e criterio direttivo per la delega in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, reca disposizioni concernenti le modalità di reclutamento del personale del comparto sicurezza, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni si provveda mediante modificazione della misura del prelievo erariale unico sui giochi (PREU) nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di conseguire un maggior gettito corrispondente a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Gnecchi 13.01 (ex 13.02), che reca disposizioni in materia di requisiti per il collocamento a riposo degli impiegati e degli operai dipendenti dello Stato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Prosegue segnalando che l'emendamento 7.550 della Commissione, che reca modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), nella parte in cui si prevede l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponendo che la soppressione e la modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di appositi ruoli e qualifiche, abbia luogo «con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche ed utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge» appare superare i profili problematici del testo del provvedimento, con una formulazione alternativa rispetto alla condizione espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella seduta di ieri. Sul predetto emendamento pertanto formula un parere favorevole, intendendosi conseguentemente revocata la condizione posta sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta di ieri. Segnala che, per effetto di tale revoca, ferme restando le altre condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel citato parere, il parere favorevole sul testo del provvedimento, con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, dovrebbe intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 7.550 della Commissione.
  Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che sostanzialmente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi contenuti nei citati articoli di delega e non recano disposizioni di contenuto immediatamente precettivo, possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 18 del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia infine che la citata disposizione, in particolare, stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con quanto osservato dal relatore in merito all'emendamento 7.550 della Commissione, sul quale esprime quindi parere favorevole. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 6.550 della Commissione.
  Esprime poi parere contrario sugli emendamenti sui quali il relatore ha evidenziato la carenza o inidoneità della quantificazione o copertura e su quelli in relazione ai quali ha rilevato l'opportunità di acquisire il parere del Governo, ad eccezione del subemendamento Dorina Bianchi 0.7.501.2, sul quale esprime nulla osta, in quanto appare privo di profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Esprime infine nulla osta su tutte le restanti proposte emendative in esame.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3098-A Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, contenute nel fascicolo n. 2, relative agli articoli da 8 a 18, nonché gli emendamenti 6.550 e 7.550 della Commissione e i subemendamenti 0.6.500.1, 0.7.500.1, 0.7.501.1 e 0.7.501.2;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 0.7.500.1, 9.51, 9-bis.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.5, 11.6, 13.10, e sugli articoli aggiuntivi 13.01 e 16.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti 6.550 e 7.550 della Commissione;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

  Conseguentemente, deve intendersi revocata la condizione posta sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 14 luglio 2015. Per effetto di tale revoca, ferme restando le altre condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel citato parere, il parere favorevole sul testo del provvedimento, con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 7.550 della Commissione».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che venga rivisto il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Cominardi 11.5 (ex 11.9), poiché lo stesso non sarebbe di per sé idoneo a produrre oneri, necessitando infatti di un provvedimento attuativo del Presidente del Consiglio di ministri, con il quale potrebbe essere effettuata la valutazione e, se necessaria, la copertura di eventuali effetti finanziari.

  Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che le misure sperimentali previste dall'emendamento Cominardi 11.5 (ex 11.9) non appaiono del tutto prive di effetti finanziari e che il provvedimento attuativo che implica non rientra tra le deleghe a cui è applicabile l'articolo 18 del provvedimento in esame, il quale, come più volte ripetuto, contiene una clausola di neutralità finanziaria e la previsione che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 Pag. 51del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, concorda circa l'opportunità, all'articolo 3, comma 1, di specificare che le proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri delle quali si prevede la riduzione sono quelle relative agli anni 2016 e 2017.
  Assicura, inoltre, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».
  Concorda, infine, circa la necessità, all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, di sopprimere il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo con riferimento a scostamenti rispetto alle previsioni relative a tali spese, posto che gli oneri oggetto di copertura non appaiono riferibili esclusivamente a spese di missione.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3131 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 3, comma 1, appare opportuno indicare che le proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri delle quali si prevede la riduzione sono quelle relative agli anni 2016 e 2017;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle Pag. 52dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spese di missione nell'ambito del programma “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità” e, comunque, della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”;
   rilevata la necessità, all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, di sopprimere il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo con riferimento a scostamenti rispetto alle previsioni relative a tali spese, posto che gli oneri oggetto di copertura non appaiono riferibili esclusivamente a spese di missione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: delle proiezioni aggiungere le seguenti: per gli anni 2016 e 2017;
   all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per gli oneri relativi alle spese di missione,».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
Atto n. 178.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine al complesso delle questioni evidenziate.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui all'articolo 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non sussistono nuove esigenze di spesa e che, in sede di costituzione dell'Ispettorato, verranno trasferiti al medesimo gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sui capitoli della Direzione Generale per l'attività ispettiva, corrispondentemente soppressa, evidenziati nello schema riepilogativo inserito nella relazione tecnica, relativamente all'articolo 8. Precisa, inoltre, che lo stesso Ispettorato sarà allocato presso gli immobili già in uso delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro e si avvarrà del personale già in servizio presso le medesime Direzioni e presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Assicura che non sono pertanto previste spese di trasloco con riferimento alle sedi territoriali dell'Ispettorato, fermo restando che, in sede di regolazione degli assetti organizzativi dell'Ispettorato, sarà possibile prevedere risparmi legati ad accorpamenti di sedi già esistenti, in particolare con riferimento agli uffici di più ridotte dimensioni.
  Chiarisce, altresì, che, con riferimento agli articoli 3 e 4, in materia di organi Pag. 53dell'Ispettorato e loro attribuzioni, nessun compenso ulteriore, rispetto a quelli già corrisposti in forza del ruolo ricoperto presso altre amministrazioni pubbliche, è dovuto per lo svolgimento dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione, giacché, da un lato, i consiglieri svolgeranno la propria ordinaria attività presso le amministrazioni di provenienza e parteciperanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle sedute del consiglio di amministrazione qualora convocato, dall'altro, non sono previste attività del consiglio di amministrazione non riconducibili alle sedute del medesimo organo.
  Rileva poi che l'uniformità delle indennità di missione per il personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che gli attuali stanziamenti per la movimentazione del personale ispettivo rappresentano un limite invalicabile in relazione al quale la regolamentazione secondaria disciplinerà la nuova indennità di missione, mentre gli importi indennitari potranno variare di anno in anno in ragione delle somme che residuano sui pertinenti capitoli di bilancio.
  Evidenzia quindi che l'articolo 6, comma 2, è volto ad assicurare i risparmi di spesa derivanti dalla mancata sostituzione del personale cessato dal servizio sino alla fine del 2016, pertanto tali cessazioni rappresentano un parametro di riduzione della stessa dotazione organica dell'Ispettorato e determinano una riduzione «definitiva» della spesa. Fa inoltre presente che il budget assunzionale 2015 non viene considerato a valere sulle cessazioni di personale avvenute nel corso del 2014, in quanto tali risorse, essendo antecedenti all'istituzione dell'Ispettorato, costituiscono economie del Ministero del lavoro e delle politiche, peraltro vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, alla ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta. Con riferimento al meccanismo di «mancata sostituzione» del personale cessato di cui all'articolo 6, comma 2, con riguardo alle facoltà assunzionali 2017 rispetto alle cessazioni 2016, puntualizza che esso si riferisce esclusivamente alle cessazioni del personale delle aree funzionali appartenente ai profili amministrativi proveniente dalle direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Con riferimento all'articolo 8, in materia di trasferimento delle risorse legate al funzionamento della vigilanza, precisa che i capitoli di bilancio indicati dalla relazione tecnica sono sufficienti di per sé a coprire le spese di tutte le sedi territoriali dell'Ispettorato e, quanto alla sede centrale, la sua istituzione potrà contare sui trasferimenti legati ai capitoli di competenza della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che viene soppressa ai sensi del presente schema di decreto, oltre che sulla quota parte delle somme che insistono sui capitoli di altre direzioni generali del Ministero e sui risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dall'articolo 6.
  Rileva, altresì, che la facoltà riconosciuta, dall'articolo 11, comma 4, all'Ispettorato di stipulare protocolli d'intesa che prevedano strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la norma ha un carattere «promozionale» e a legislazione vigente sarebbe comunque possibile stipulare specifici protocolli al fine di un miglior coordinamento dell'attività di vigilanza.
  Sottolinea, infine, che al funzionamento e alle attività del Comitato di cui all'articolo 12, istituito al fine di garantire, in via transitoria, l'operatività dell'Ispettorato, si farà fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione Pag. 54e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (atto n. 178),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui all'articolo 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non sussistono nuove esigenze di spesa e che, in sede di costituzione dell'Ispettorato, verranno trasferiti al medesimo gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sui capitoli della Direzione Generale per l'attività ispettiva, corrispondentemente soppressa, evidenziati nello schema riepilogativo inserito nella relazione tecnica, relativamente all'articolo 8;
    lo stesso Ispettorato sarà allocato presso gli immobili già in uso delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro e si avvarrà del personale già in servizio presso le medesime Direzioni e presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    non sono pertanto previste spese di trasloco con riferimento alle sedi territoriali dell'Ispettorato, fermo restando che, in sede di regolazione degli assetti organizzativi dell'Ispettorato, sarà possibile prevedere risparmi legati ad accorpamenti di sedi già esistenti, in particolare con riferimento agli uffici di più ridotte dimensioni;
    con riferimento agli articoli 3 e 4, in materia di organi dell'Ispettorato e loro attribuzioni, nessun compenso ulteriore, rispetto a quelli già corrisposti in forza del ruolo ricoperto presso altre amministrazioni pubbliche, è dovuto per lo svolgimento dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione, giacché, da un lato, i consiglieri svolgeranno la propria ordinaria attività presso le amministrazioni di provenienza e parteciperanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle sedute del consiglio di amministrazione qualora convocato, dall'altro, non sono previste attività del consiglio di amministrazione non riconducibili alle sedute del medesimo organo;
    l'uniformità delle indennità di missione per il personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che gli attuali stanziamenti per la movimentazione del personale ispettivo rappresentano un limite invalicabile in relazione al quale la regolamentazione secondaria disciplinerà la nuova indennità di missione, mentre gli importi indennitari potranno variare di anno in anno in ragione delle somme che residuano sui pertinenti capitoli di bilancio;
    l'articolo 6, comma 2, è volto ad assicurare i risparmi di spesa derivanti dalla mancata sostituzione del personale cessato dal servizio sino alla fine del 2016, pertanto tali cessazioni rappresentano un parametro di riduzione della stessa dotazione organica dell'Ispettorato e determinano una riduzione «definitiva» della spesa;
    il budget assunzionale 2015 non viene considerato a valere sulle cessazioni di personale avvenute nel corso del 2014, in quanto tali risorse, essendo antecedenti all'istituzione dell'Ispettorato, costituiscono economie del Ministero del lavoro e delle politiche, peraltro vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, alla ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta;
    il meccanismo di «mancata sostituzione» del personale cessato di cui all'articolo 6, comma 2, con riguardo alle facoltà assunzionali 2017 rispetto alle cessazioni 2016, si riferisce esclusivamente alle cessazioni del personale delle aree funzionali appartenente ai profili amministrativi proveniente dalle direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    con riferimento all'articolo 8, in materia di trasferimento delle risorse legate al funzionamento della vigilanza, i capitoli di bilancio indicati dalla relazione tecnica sono sufficienti di per sé a coprire le spese di tutte le sedi territoriali dell'Ispettorato e, quanto alla sede centrale, la sua istituzione potrà contare sui trasferimenti Pag. 55legati ai capitoli di competenza della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che viene soppressa ai sensi del presente schema di decreto, oltre che sulla quota parte delle somme che insistono sui capitoli di altre direzioni generali del Ministero e sui risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dall'articolo 6;
    la facoltà riconosciuta, dall'articolo 11, comma 4, all'Ispettorato di stipulare protocolli d'intesa che prevedano strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la norma ha un carattere «promozionale» e a legislazione vigente sarebbe comunque possibile stipulare specifici protocolli al fine di un miglior coordinamento dell'attività di vigilanza;
    al funzionamento e alle attività del Comitato di cui all'articolo 12, istituito al fine di garantire, in via transitoria, l'operatività dell'Ispettorato, si farà fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
Atto n. 182.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, ad integrazione e sostanziale conferma dei chiarimenti in parte già resi dal Viceministro Morando nel corso della precedente seduta, osserva in primo luogo come il funzionamento delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto annuale sulle spese fiscali e della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva istituite, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1 e 2, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rileva, inoltre, che il fondo per la riduzione della pressione fiscale potrà essere utilizzato, limitatamente alle risorse derivanti dalla revisione delle spese fiscali che in esso confluiscono ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, a partire dalla manovra di finanza pubblica che prevede tale revisione, ferme restando le ordinarie modalità di impiego delle altre risorse che confluiscono nel medesimo fondo ai sensi della legislazione vigente.
  Chiarisce, infine, che le maggiori entrate derivanti dalla riduzione delle spese fiscali saranno destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, come previsto dall'articolo 3, comma 1, a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica predisposta nel primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia a partire dalla manovra di finanza pubblica 2017-2019.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (atto n. 182); Pag. 56
   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:
     il funzionamento delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto annuale sulle spese fiscali e della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva istituite, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1 e 2, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
     il fondo per la riduzione della pressione fiscale potrà essere utilizzato, limitatamente alle risorse derivanti dalla revisione delle spese fiscali che in esso confluiscono ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, a partire dalla manovra di finanza pubblica che prevede tale revisione, ferme restando le ordinarie modalità di impiego delle altre risorse che confluiscono nel medesimo fondo ai sensi della legislazione vigente;
     le maggiori entrate derivanti dalla riduzione delle spese fiscali saranno destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, come previsto dall'articolo 3, comma 1, a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica predisposta nel primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia a partire dalla manovra di finanza pubblica 2017-2019;
   valutata l'opportunità di:
     formulare la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto del Rapporto sulle spese fiscali, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione del medesimo Rapporto;
     formulare il comma 1 dell'articolo 2 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione della citata Relazione;
     prevedere all'articolo 2, comma 1, che il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, considerata la sua ampiezza, sia presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestuale presentazione dei due documenti, anche al fine di consentire lo svolgimento di un'autonoma discussione parlamentare sul Rapporto stesso;
     collocare, all'articolo 2, comma 2, la novella al contenuto proprio della legge di stabilità subito dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anziché dopo la lettera m), trattandosi di modifiche in materia di entrate che si collegano al contenuto della citata lettera b) e non a quello della lettera m),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   sia formulata la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto del Rapporto annuale sulle spese fiscali, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione del medesimo Rapporto;
   sia formulato il comma 1 dell'articolo 2 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione della citata Relazione;Pag. 57
   all'articolo 2, comma 1, sia prevista la presentazione del Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestuale presentazione dei due documenti;
   all'articolo 2, comma 2, sia collocata la novella al contenuto proprio della legge di stabilità subito dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anziché dopo la lettera m)».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 170.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione le note predisposte, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'interno (vedi allegato 1), contenenti chiarimenti in merito alle questioni evidenziate nel corso della precedente seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Atto n. 169.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione le note predisposte, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento delle finanze (vedi allegato 2), contenenti chiarimenti in merito alle questioni evidenziate nel corso della precedente seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

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