CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2015
481.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 175

SEDE LEGISLATIVA

  Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori.
C. 2453 Albanella.
(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda, inoltre, che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge Atto Camera n. 2453 e ha elaborato un nuovo testo, sul quale ha acquisito i prescritti pareri delle Commissioni competenti. A seguito della richiesta di trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, Pag. 176comma 6, del Regolamento, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di mercoledì 1o luglio 2015, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla XI Commissione. Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, richiamando quanto rappresentato in occasione dell'esame in sede referente, segnala che la proposta in esame è finalizzata a contrastare comportamenti opportunistici dei datori di lavoro ai danni dei lavoratori e a rafforzare gli strumenti di tutela disponibili, perfezionando con minimi correttivi il dettato legislativo vigente. Sottolinea che la proposta, nel testo risultante a seguito dell'esame in sede referente, modifica gli articoli 1 e 3 della legge n. 4 del 1953, assicurando che la busta paga sia consegnata entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. Osserva che tale modifica permette al lavoratore l'acquisizione rapida e in tempi certi della documentazione necessaria per ottenere, attraverso la presentazione di uno specifico ricorso monitorio, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte. Il testo della proposta, infatti, prevede che l'obbligo di consegna del prospetto paga operi non solo al momento della corresponsione della retribuzione al lavoratore ma, indipendentemente dall'effettiva corresponsione della retribuzione medesima, al più tardi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione.
  Rileva che le modifiche alla legge n. 4 del 1953 permettono, pertanto, di superare l'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo previsto dal rito monitorio, senza l'allegazione dei prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce, da un lato, per danneggiare il lavoratore che abbia effettivamente adempiuto alla propria prestazione lavorativa senza ottenere alcun corrispettivo e, dall'altro, per assecondare il comportamento elusivo del datore di lavoro, il quale può trarre giovamento dall'incertezza normativa, che non richiede in maniera espressa l'obbligo del rilascio della busta paga anche in assenza di corresponsione della retribuzione, impedendo al lavoratore di accedere agli strumenti di tutela dei propri diritti. Sottolinea, pertanto, che si tratta di una modifica opportuna che attraverso un limitato correttivo, privo di oneri amministrativi o finanziari, consentirà di rafforzare le tutele per i lavoratori.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO si associa alle considerazioni della relatrice, esprimendo il sostegno del Governo all'ulteriore corso del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, ringrazia il Governo per la collaborazione assicurata nell'esame della proposta di legge in discussione.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione in Commissione verterà sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2453, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente (vedi allegato). Propone, pertanto, di adottare tale nuovo testo come testo base per il seguito della discussione.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente.

  Cesare DAMIANO, presidente, propone che – sulla base di quanto stabilito nell'ambito Pag. 177della riunione di giovedì 9 luglio 2015 dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo della proposta di legge appena adottato come testo base sia fissato alle ore 18 della giornata odierna.

  La Commissione concorda.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta convocata per domani.

  La seduta termina alle 13.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 13.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Gessica Rostellato e Paolo Gentiloni, che, in ragione del suo incarico governativo, verrà sostituito in Commissione dalla deputata Elisa Simoni, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento. Nel rivolgere a entrambi, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro, comunica inoltre che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Cinzia Maria Fontana, alla quale formula, a nome della Commissione, un ringraziamento per il lavoro svolto.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Atto n. 176.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ricordato che nella scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni sui quattro schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 183 del 2014 all'esame della Commissione e che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 9 luglio 2015, ha convenuto di prevedere, nel corso della presente settimana, sedute da dedicare allo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale, osserva che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa. Allo stato, la Conferenza risulta convocata nella giornata del 16 luglio 2015.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Atto n. 177.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 25 giugno 2015.

Pag. 178

  Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ricordato che nella scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni sui quattro schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 183 del 2014 all'esame della Commissione e che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 9 luglio 2015, ha convenuto di prevedere, nel corso della presente settimana, sedute da dedicare allo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale, osserva che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa. Allo stato, la Conferenza risulta convocata nella giornata del 16 luglio 2015.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
Atto n. 178.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 25 giugno 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, segnala che il termine per la conclusione dell'esame parlamentare dello schema scadrà il prossimo 16 luglio 2015. Considerando tuttavia che, ai fini dell'espressione del parere sugli atti n. 176, n. 177 e n. 179 la Commissione dovrà attendere l'espressione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che dovrebbe essere resa il prossimo 16 luglio, ritiene opportuno procedere congiuntamente all'espressione di tutti i pareri di competenza della Commissione. Chiede, pertanto, sin d'ora al rappresentante del Governo di assicurare che il Governo non procederà all'adozione in via definitiva del decreto in esame prima dell'acquisizione del parere della Commissione.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO assicura la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione prima di procedere all'adozione in via definitiva del decreto in esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Atto n. 179.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ricordato che nella scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni sui quattro schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 183 del 2014 all'esame della Commissione e che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 9 luglio 2015, ha convenuto di prevedere, nel corso della presente settimana, sedute da dedicare allo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale, osserva che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pag. 179province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa. Allo stato, la Conferenza risulta convocata nella giornata del 16 luglio 2015.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
C. 3201 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla II Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 3201, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, presentato alla Camera in prima lettura. Il decreto-legge, composto da 24 articoli, reca una serie di interventi in materia di procedure concorsuali (Titolo I); procedure esecutive (Titolo II); misure fiscali (Titolo III); efficienza della giustizia e processo telematico (Titolo IV). Il Titolo V, infine, reca una specifica disciplina transitoria.
  Nell'ambito del Titolo I, in materia di procedure concorsuali, segnala, in particolare, le disposizioni che introducono facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (articolo 1); una maggiore competitività nelle procedure di concordato preventivo, con la possibilità di apertura a offerte concorrenti per l'acquisto dell'azienda o di specifici beni ai creditori (articolo 2), con la possibilità per i creditori di presentare proposte di concordato alternative a quella presentata all'assemblea dei creditori dall'imprenditore (articolo 3) e la precisazione che la proposta di concordato debba indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore (articolo 4); modifiche alla disciplina del curatore fallimentare, volte all'accelerazione delle procedure e al rafforzamento della terzietà dell'organo, anche grazie all'introduzione di requisiti più stringenti per la sua nomina e la creazione di un registro nazionale dei curatori (articoli 5, 6 e 7); una disciplina volta a favorire lo scioglimento dei contratti pendenti in caso concordato preventivo, superando anche dubbi interpretativi determinati dall'attuale disciplina legislativa (articolo 8); disposizioni per consentire una gestione più attiva dei crediti di intermediari finanziari verso imprese in difficoltà, mediante un processo di ristrutturazione in una fase anticipata della crisi (articoli 9 e 10); norme per estendere la possibilità di versamento rateale alle vendite e agli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione (articolo 11).
  Nell'ambito del Titolo II, recante interventi in materia di procedure esecutive, segnala, in particolare, che le disposizioni recano modifiche al codice civile con la previsione di una forma semplificata di azione esecutiva nell'interesse del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore compiuti a titolo non oneroso (articolo 12). Gli articoli 13 e 14 recano Pag. 180numerose modifiche al codice di procedura civile e alle relative norma di attuazione in materia di esecuzione forzata. L'articolo 15, in relazione all'istituzione del portale sulle vendite pubbliche, interviene sul testo unico delle spese di giustizia per fissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve essere pagata dal creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato.
  Con riferimento al Titolo III, che reca norme in materia fiscale, segnala, in particolare che esse sono volte a rivedere la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio, rispetto ai precedenti 5 anni, e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (articolo 16) e a limitare la possibilità di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (articolo 17).
  Il successivo Titolo IV, interviene in materia di proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico, recando norme per assicurare l'efficienza della giustizia, con un intervento volto a consentire in via transitoria il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari (articolo 18), disposizioni in materia di completamento della disciplina del cosiddetto processo civile telematico (articolo 19), misure per il mantenimento dell'assetto dei tribunali amministrativi regionali evitando la soppressione delle sezioni staccate di Parma, Pescara e Latina, e il differimento dell'avvio del processo amministrativo digitale (articolo 20), l'inquadramento nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, (articolo 21).
  Da ultimo, fa presente che il Titolo V reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, prevedendo, in particolare la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 22), le disposizioni finali e transitorie riferite, in particolare, alla nuova normativa in materia di procedure concorsuali ed esecutive (articolo 23), nonché disciplinando l'entrata in vigore del provvedimento, che, come di regola, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 24).
  Per quanto concerne le norme che più direttamente incidono su materie di competenza della Commissione segnala, innanzitutto, che l'articolo 13, comma 1, lettere l) e m), reca modifiche agli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile che, nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, disciplinano i crediti impignorabili. In proposito, ricorda che, in base al vigente articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o altra indennità possono essere pignorate per crediti alimentari se vi è l'autorizzazione del giudice e, nella misura di un quinto, per tributi dovuti allo Stato, alle province, ai comuni e per ogni altro credito, anche tra privati. Se concorrono più cause di pignoramento, in ogni caso il vincolo non può colpire più della metà delle somme. Sono invece impignorabili i crediti alimentari, i sussidi di garanzia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Rileva, in particolare, che il decreto-legge prevede l'impignorabilità alle somme dovute a titolo di pensione o di indennità che svolge la medesima funzione, o di assegno di quiescenza, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà. La parte eccedente tali importi è pignorabile nei limiti previsti dalla normativa già vigente. La relazione illustrativa precisa, in proposito, che le disposizioni intendono in sostanza recepire quanto stabilito dalla sentenza n. 506 del 2002 della Corte costituzionale, secondo la quale quando il pignoramento colpisce una prestazione pensionistica, cioè il credito che il debitore ha verso un ente previdenziale, il quinto pignorabile deve Pag. 181essere determinato non sull'intero importo della pensione, ma sulla differenza tra questo e il cosiddetto mininum vitale. La relazione segnala che attualmente vi è grandissima incertezza tra tutti gli enti previdenziali su cosa debba intendersi per minimum vitale e ciò dà luogo a vari contenziosi e, pertanto, per accelerare le procedure di esecuzione presso terzi, è stato fissato in via legislativa l'entità del minimum vitale, in misura pari all'assegno sociale, aumentato della metà. La differenza tra l'importo della pensione e l'importo su indicato è pignorabile nei limiti previsti dalle leggi speciali. Si precisa, inoltre, che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, valgono le regole ordinarie. In corrispondenza a tale modifica, all'articolo 546 del codice di procedura civile è stato previsto che, quando gli stipendi, salari, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego sono accreditati su un conto bancario o postale, il terzo pignorato (banca o Poste italiane Spa) non è tenuto ad accantonare un importo pari al triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha avuto luogo prima del pignoramento nei limiti previsti dall'articolo 545, ivi inclusi anche i limiti previsti dalle leggi speciali. Si prevede inoltre che il pignoramento eseguito in violazione di legge sia inefficace, o parzialmente inefficace, e che il vizio sia rilevabile d'ufficio dal giudice. Ai sensi del successivo articolo 23, comma 6, le modifiche introdotte si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 18 disciplina, in deroga a quanto già disposto dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli. Ricorda che, per favorire il cosiddetto ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, il decreto-legge n. 90 del 2014 ha abrogato tutte le disposizioni che disciplinavano l'istituto del trattenimento in servizio, consentendo al solo personale delle varie magistrature il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari. In particolare, la norma in esame conferma che i magistrati ordinari che, alla data del 31 dicembre 2015, avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno e dispone che i magistrati ordinari che, alla medesima data, non abbiano compiuto 72 anni, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione intende evitare che il collocamento a riposo al 31 dicembre 2015 di un alto numero di magistrati paralizzi le attività degli uffici giudiziari. Trattandosi, infatti, di magistrati che, per anzianità, rivestono funzioni direttive o semidirettive, il Consiglio superiore della Magistratura è chiamato a svolgere una valutazione comparativa tra gli aspiranti ai posti vacanti, che richiede tempi congrui. Il decreto-legge mira, pertanto, a garantire al Consiglio superiore della Magistratura un lasso di tempo maggiore per coprire gli uffici che si renderanno vacanti con maggiore gradualità.
  Passa, quindi, a illustrare l'articolo 20, comma 1, lettera a), che sopprime le disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 che, in materia di riorganizzazione dei TAR, ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. Ricorda che, in assenza dell'intervento d'urgenza, a partire dal 1o luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pag. 182Pescara e Latina. Come si legge nella relazione illustrativa, le disposizioni mirano ad assicurare alla riorganizzazione del settore tempi e percorsi maggiormente adeguati alla complessità del progetto rispetto a quanto previsto nella normativa abrogata. Rileva, infine, che l'articolo 21, modificando l'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità 2015, dispone l'inquadramento nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di massimo 2.000 unità di personale proveniente da province e città metropolitane. Ricorda che la legge di stabilità 2015 prevede la riduzione del 50 per cento e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane, con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, con priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari. La novella precisa che l'inquadramento da essa previsto deve intendersi come aggiuntivo rispetto alle procedure di carattere generale di cui al medesimo comma 425 e opera con le medesime modalità. L'articolo 21 in esame dispone, inoltre, che agli oneri connessi si provveda a valere sulle risorse del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, previsto dall'articolo 1, comma 96, della stessa legge di stabilità 2015. A tale proposito, ricordo che la relazione tecnica prevede a copertura degli oneri per l'inquadramento il limite di spesa di 46 milioni di euro per il 2016 e di 92 milioni di euro a decorrere dal 2017. Tale fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.05.

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