CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2015
481.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 14 luglio 2015.

Audizione di Evelina Christillin nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo (nomina n. 47).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 16.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che il deputato Luigi Lacquaniti (PD) ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Lorenzo Becattini (PD).

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Proposta di nomina di Evelina Christillin a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo.
Nomina n. 47.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina rinviata nella seduta del 7 luglio 2015.

  Tiziano ARLOTTI, relatore, valutato il curriculum della dr.ssa Christillin e le dichiarazioni da lei rese nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata odierna, propone di esprimere un parere favorevole sulla sua proposta di nomina a Presidente dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 16.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marietta TIDEI (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.
  Ricordo, in proposito, che la strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV): il Partenariato orientale formalmente lanciato nel maggio 2009 al vertice europeo di Praga, è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan. Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea –, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.
  Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Georgia, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Nel suo complesso l'accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli standard normativi europei in tutti i campi. Come evidenziato dalla relazione introduttiva al provvedimento, va tenuto presente che nella terminologia europea la definizione di «area di libero scambio ampia e approfondita» allude rispettivamente all'inclusione nell'Accordo delle politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile; e di previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Georgia.
  Dal punto di vista più strettamente commerciale l'Accordo prevede norme per Pag. 168l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea –, mentre da parte georgiana è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche qui prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie. Tali liberalizzazioni commerciali sono naturalmente facilitate dalla già consolidata appartenenza della Georgia all'Organizzazione mondiale del commercio, sin dal 2000.
  Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Georgia a cercare una soluzione praticabile alla questione dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, regioni secessioniste georgiane dal 2008 – dopo la breve ma sanguinosa guerra russo-georgiana – sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciute dal Governo georgiano né tantomeno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.
  Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 432 articoli organizzati in 8 Titoli, 34 Allegati relativi per lo più a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana, 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione europea.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.
  Il Titolo IV, rubricato Scambi e questioni commerciali, comprende gli articoli da 22 a 276, che delineano i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi, come segue:
   Capo 1: Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci – l'articolo 22 prevede l'impegno delle Parti a istituire, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, una zona di libero scambio secondo le disposizioni dell'Accordo in esame e dell'articolo XXIV dell'Accordo GATT del 1994 (c.d. Uruguay Round). L'articolo 26 prevede che ciascuna Parte dell'Accordo sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte, con le eccezioni di cui agli Allegati II-A, II-B e II-C all'Accordo in esame. Lo stesso articolo prevede che le Parti possano consultarsi per un'eventuale accelerazione del processo di riduzione dei dazi commerciali.
   Capo 2: Misure di difesa commerciale – l'articolo 37 prevede che le Parti si attengano ai diritti e agli obblighi sanciti, in materia di misure di salvaguardia commerciale, dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'allegato 1o dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio.
   Capo 3: Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità.
   Capo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie.
   Capo 5: Dogane e facilitazione degli scambi.
   Capo 6: Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico – l'articolo 134 stabilisce che, fatto salvo l'obbligo di Pag. 169non applicare provvedimenti in senso discriminatorio, nessuna disposizione del Capo 6 può impedire alle Parti di adottare provvedimenti necessari per tutelare: la sicurezza, la morale o l'ordine pubblico; la vita o la salute di persone, animali e vegetali; la conservazione di risorse naturali esauribili; la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Il successivo articolo 135 contiene una clausola di salvaguardia degli accordi bilaterali delle Parti volti a evitare la doppia imposizione, alle cui condizioni non si estenderà il trattamento della nazione più favorita accordato in campo fiscale dalle disposizioni del Capo 6 in commento.
   Capo 7: Pagamenti correnti e movimenti di capitali.
   Capo 8: Appalti pubblici.
   Capo 9: Diritti di proprietà intellettuale.
   Capo 10: Concorrenza.
   Capo 11: Disposizioni sull'energia nell'ambito degli scambi.
   Capo 12: Trasparenza.
   Capo 13: Commercio e sviluppo sostenibile.
   Capo 14: Risoluzione delle controversie.
   Capo 15: Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del Titolo IV.

  Il Titolo V, rubricato Cooperazione economica, comprende gli articoli 277-291, nei quali emergono soprattutto le questioni del dialogo economico strutturato – è qui contenuto il fondamentale articolo 277, con il quale la Georgia si impegna ad instaurare un'economia di mercato funzionante e una governance macroeconomica e fiscale appropriata, che consentano l'equilibrio della finanza pubblica e dei conti con l'estero.
  Il Titolo VI, rubricato Altre politiche di cooperazione, comprende gli articoli da 292 a 382, e contiene gli impegni delle Parti in ulteriori 23 settori chiave, corrispondenti ad altrettanti Capi in cui il Titolo VI si articola:
   Capo 1: Trasporti.
   Capo 2: Cooperazione nel settore dell'energia.
   Capo 3: Ambiente.
   Capo 4: Iniziative in materia di clima.
   Capo 5: Politica industriale e delle imprese e attività mineraria.
   Capo 6: Diritto societario, contabilità e revisione contabile, governance societaria.
   Capo 7: Servizi finanziari.
   Capo 8: Cooperazione nel settore della società dell'informazione.
   Capo 9: Turismo.
   Capo 10: Agricoltura e sviluppo rurale.
   Capo 11: Governance marittima e della pesca.
   Capo 12: Cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
   Capo 13: Politica dei consumatori.
   Capo 14: Occupazione, politica sociale e pari opportunità.
   Capo 15: Sanità pubblica.
   Capo 16: Istruzione, formazione e gioventù.
   Capo 17: Cooperazione in campo culturale.
   Capo 18: Cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media.
   Capo 19: Cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica.
   Capo 20: Cooperazione con la società civile.
   Capo 21: Sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale.Pag. 170
   Capo 22: Protezione civile.
   Capo 23: Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'Unione europea.

  Il Titolo VII – Assistenza finanziaria, disposizioni antifrode e in materia di controllo (articoli 383-402) tratta in sostanza (Capo 1) delle modalità con cui verrà erogata alla Georgia l'assistenza finanziaria da parte della UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento. La Repubblica di Georgia potrà altresì beneficiare dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e da altre istituzioni finanziarie internazionali (articolo 383). Il Capo 2 è dedicato alle disposizioni contro le frodi e in materia di controllo: in particolare l'articolo 392 prevede che le Parti adottino efficaci misure per la prevenzione e la lotta alle frodi, alla corruzione e ad ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall'Accordo in esame. In base al successivo articolo 393 le Autorità competenti dell'Unione europea e della Repubblica di Georgia si scambiano regolarmente informazioni e si consultano a richiesta di una delle Parti, al fine di meglio attuare la lotta contro le frodi e la corruzione. A tal fine inoltre l'Autorità europea antifrode (OLAF) può stipulare ulteriori accordi operativi con le Autorità della Repubblica di Georgia. Le Autorità della Georgia provvedono poi a che casi presunti o accertati di irregolarità di qualsiasi specie, ivi incluso il conflitto di interessi, vengano indagati e perseguiti a seguito di controlli nazionali o di Autorità dell'Unione europea: in tali indagini e azioni penali la Georgia può farsi assistere anche dall'OLAF (articolo 395).
  Passando al contenuto del disegno di legge, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.
  L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo II allegato all'Accordo, valutati in 9.880 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario GINEFRA (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.
  Il decreto-legge, composto da 24 articoli, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa.
  In particolare, il provvedimento d'urgenza interviene in materia di:
   procedure concorsuali (Titolo I);
   procedure esecutive (Titolo II);
   misure fiscali (Titolo III);
   efficienza della giustizia e processo telematico (titolo IV).

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  Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V in cui sono previste disposizioni che introducono:
   facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione;
   maggiore competitività nel concordato preventivo, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l'acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore;
   un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti;
   un'azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata;
   più stringenti requisiti per i curatori nel fallimento nonché la possibilità di rateizzare il prezzo delle vendite e degli altri atti di liquidazione;
   una disciplina migliorativa per i contratti pendenti nel concordato preventivo;
   una serie di novità in materia di esecuzione forzata con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive);
   disposizioni in materia fiscale volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap;
   modifiche della disciplina del processo civile telematico.

  Specifiche disposizioni riguardano la proroga della permanenza in servizio dei magistrati ordinari, l'abrogazione della prevista riorganizzazione territoriale dei TAR nonché l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane.
  In relazione ai profili di competenza della X Commissione, segnalo le seguenti disposizioni rinviando, per elementi di maggiore dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici; sottolinea che si procederà, nel corso della presente relazione, alla sintetica illustrazione delle disposizioni contenute nel provvedimento selezionate fra quelle di maggiore interesse della commissione.
  Il Titolo I ha ad oggetto una serie di interventi in materia di procedure concorsuali i quali fanno seguito a una serie di modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni in materia. Relativamente al concordato preventivo, il provvedimento contiene disposizioni con cui si introduce un procedimento urgente per consentire al giudice di autorizzare l'impresa a contrarre finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale sino alla presentazione della proposta di concordato (articolo 1). Il giudice deve provvedere entro 10 giorni; l'autorizzazione attribuisce al credito dell'impresa che ha effettuato il finanziamento la qualità di credito prededucibile, che quindi, in caso di fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo, viene soddisfatto con precedenza rispetto a tutti gli altri, con prevalenza, quindi, anche sui crediti ipotecari o privilegiati.
  Viene altresì disciplinato, per la prima volta, l'istituto delle offerte concorrenti (articolo 2), in modo da consentire che si aprano delle procedure competitive sui cespiti aziendali e sugli altri beni di particolare valore, oggetto dei piani concordatari cosiddetti «chiusi», cioè quelli in cui il debitore propone la cessione dei beni ad un prezzo e ad un soggetto predeterminato. La norma prevede che chiunque possa formulare un'offerta migliorativa e che si apra la gara tra i vari offerenti, in modo da consentire ai creditori di realizzare il massimo soddisfacimento possibile.
   Viene, inoltre, introdotta una normativa riguardante le proposte concorrenti (articolo 3), attribuendosi ai creditori, titolari Pag. 172di una percentuale di almeno il 10 per cento dei crediti complessivi, il potere di proporre dei piani alternativi al piano di concordato del debitore. Tutti i piani sono sottoposti al voto dei creditori e sarà omologato il piano che ha riportato il maggior numero di voti; le proposte concorrenti possono essere presentate solo se il debitore non assicura il soddisfacimento di almeno il 25 per cento dei crediti chirografari e solo se la proposta concorrente è migliorativa, cioè se prevede l'attribuzione ai creditori chirografari di un surplus di almeno il 25 per cento rispetto alla percentuale offerta dal debitore.
  Per quanto riguarda la esecuzione del concordato, si prevede che il tribunale, se il debitore non compie gli atti necessari ad attuare la proposta di concordato presentata da un creditore ed omologata, possa nominare un amministratore giudiziario col compito di porre in essere gli atti a cui era tenuto il debitore.
  Si dispone, infine, che il debitore, nella proposta di concordato, debba espressamente indicare «l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore»; ciò al fine di conferire all'obbligazione assunta con la proposta la natura di obbligazione di risultato e, quindi, far venir meno la natura aleatoria del concordato stesso.
  Il Capo III del decreto (artt. 5-7) detta alcune modifiche alla disciplina che la legge fallimentare dedica al curatore fallimentare sia con finalità di accelerazione delle procedure che di garanzia della terzietà dell'organo.
  Con riferimento alle procedure fallimentari, sottolinea, in primo luogo, che sono previste ulteriori cause di incompatibilità per la nomina quale curatore. In particolare, è aumentato da due a cinque anni il periodo in cui chi ha concorso al dissesto non può essere nominato curatore; chi, inoltre, ha svolto l'incarico di commissario giudiziale non può essere nominato curatore, nel successivo fallimento (articolo 5, comma 1, lettera a)). In secondo luogo, è stata introdotta una disposizione volta a prevedere che il curatore debba essere in possesso di una adeguata struttura organizzativa e delle risorse necessarie a svolgere con efficacia la sua attività, in considerazione della complessità della procedura. Viene inoltre istituito un registro nazionale dei curatori e dei commissari giudiziali e dei liquidatori (articolo 5, comma 1, lettera b)).
  L'articolo 6 modifica l'articolo 104-ter della legge fallimentare – relativo al programma di liquidazione dell'attivo – prevedendo termini procedurali più stringenti.
  Quanto alla chiusura del fallimento (articolo 7), si dispone che la procedura possa essere chiusa anche in pendenza di cause, ciò al fine di migliorare le statistiche internazionali sulla durata delle procedure. Si prevede, infine, la applicabilità alle procedure fallimentari dell'istituto della vendita con rateizzazione del prezzo, introdotto col medesimo provvedimento per le procedure esecutive individuali.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 169-bis L. fall, relativo alla disciplina degli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo.
  La finalità dell'intervento – che uniforma tale disciplina a quella analoga dettata per il fallimento (artt. 72 e ss., L. fall.) – è quella di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità del debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato.
  Con riferimento all'accordo di ristrutturazione, evidenzia che è introdotta una nuova disciplina riservata esclusivamente a banche e intermediari finanziari (articolo 9).
  La deviazione rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 182-bis è costituita dal fatto che mentre l'accordo «ordinario» richiede il consenso dei creditori coinvolti dallo stesso (e quindi coloro che non aderiscono hanno diritto di essere pagati per intero e possono subire ex lege solo una moratoria per non più di 120 giorni), questa nuova tipologia di accordo consente, invece, di imporre ai creditori Pag. 173dissenzienti (banche e intermediari finanziari) gli effetti dell'accordo concluso con le altre banche e intermediari finanziari, purché queste rappresentino almeno il 75 per cento del totale dei crediti di questa categoria. È prevista la necessaria omologazione del giudice, che deve verificare, tra l'altro, che i creditori dissenzienti possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili e che le trattative si siano svolte in buona fede. Analogamente, si prevede la convenzione di moratoria, modellata sullo stesso schema dell'accordo di ristrutturazione, con la sola differenza che la convenzione comporta il differimento del termine di pagamento per i dissenzienti; la convenzione inoltre differisce dall'accordo di ristrutturazione, perché è necessaria l'opposizione da parte del creditore dissenziente.
  Conseguentemente, si prevede l'applicabilità delle norme penali in tema di concordato (articolo 236 legge fallimentare) e di falso in attestazione nelle relazioni del professionista (articolo 236-bis) ai casi dell'accordo di ristrutturazione con banche e intermediari finanziaria e della convenzione di moratoria (articolo 10).
  L'articolo 19 introduce nuove disposizioni di completamento del c.d. processo civile telematico, modificando le disposizioni relative alla c.d. giustizia digitale contenute nel decreto-legge n. 179 del 20125 (articoli 16-18) e così prevedendo:
   che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente;
   specifiche modalità per attestare la conformità all'originale della copia informatica di un atto analogico;
   nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.

  Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la completa digitalizzazione del processo civile: la disciplina precedente, infatti, obbliga al deposito telematico di tutti gli atti processuali successivi all'atto introduttivo; il decreto-legge in commento consente (senza renderlo obbligatorio) il deposito telematico degli atti introduttivi. La disposizione precisa che se le parti optano per il deposito telematico, dovranno rispettare la disciplina regolamentare sulla sottoscrizione e trasmissione degli atti telematici, e il deposito si perfezionerà nel rispetto di quelle modalità. La lettera b) inserisce nella sezione relativa alla giustizia digitale del decreto-legge n. 179/2012 due nuovi articoli (16-decies e 16-undecies).
  Il nuovo articolo 16-decies disciplina il potere di certificare la conformità all'originale delle copie degli atti notificati. La disposizione trova applicazione quando viene depositato con modalità telematiche un atto formato su supporto analogico, e notificato dall'ufficiale giudiziario o dall'avvocato con modalità non telematiche.
  L'articolo 16-undecies specifica come deve essere fatta l'attestazione di conformità, prevedendo: che se l'attestazione riguarda una copia analogica, deve essere apposta in calce o a margine della copia stessa, ovvero su foglio separato ma congiunto materialmente alla copia; che se l'attestazione riguarda una copia informatica, deve essere apposta nello stesso documento informatico oppure apposta su un documento informatico separato che dovrà contenere l'indicazione dei dati essenziali per individuare la copia a cui si riferisce. Il comma 2 prevede nuove autorizzazioni di spesa per il completamento del processo civile telematico e gli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia. Le somme sono destinate, in particolare, alla tenuta con modalità informatiche degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale e dei professionisti chiamati a provvedere alle operazioni di vendita.

  Lara RICCIATTI (SEL) ribadisce la totale contrarietà del proprio gruppo – già manifestata nel corso della seduta congiunta delle Commissioni riunite VIII e X del 9 luglio scorso – a intervenire con un decreto-legge per assicurare la continuità produttiva del sito industriale dell'Ilva, in Pag. 174cui ha recentemente perso la vita un giovane operaio.

  Marco DA VILLA (M5S) si associa alle osservazioni della collega Ricciatti. Lamenta il fatto che il Parlamento è stato abituato, fino a poco tempo fa, a leggi ad personam, mentre attualmente il Governo, secondo una procedura parimenti discutibile, interviene con atti normativi in seguito a provvedimenti della magistratura.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.