CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2015
479.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 125

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 9.15.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Nuovo testo C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Ilaria CAPUA, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatrice, si sofferma in particolare sulle modifiche al testo iniziale intervenute nel corso dell'esame del provvedimento presso la I Commissione, ricordando che la VII Commissione si era già espressa sull'originale formulazione del disegno di legge in data 17 giugno 2015. Sottolinea il suo orientamento contrario sulle disposizioni recate dalla nuova lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 1, nella quale si prevede, quale criterio direttivo di delegazione, il superamento del mero voto di laurea per l'accesso ai concorsi pubblici e la possibilità di valutarlo in rapporto a fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti. Rileva che nel sistema costituzionale italiano l'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico per titoli ed esami è un cardine di parità di trattamento, di imparziale selezione del personale e di trasparente riconoscimento del merito, come riconosciuto dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 453 del 1990, 333 del 1993 e 104 del 2007. Ritiene incongrua l'introduzione di elementi che – commisurando il voto di laurea quale requisito di accesso al concorso a fattori inerenti all'istituzione che rilascia il titolo di studi – determinerebbero una potenziale differenziazione per via legale tra gli atenei. Osserva altresì che, in ogni caso, non può essere compromesso, a legislazione vigente, il «valore legale del titolo di studio», che consiste in un requisito necessario per l'accesso ai pubblici concorsi e agli esami di Stato per le professioni regolamentate. Valuta inoltre positivamente l'opportunità di non condizionare la partecipazione ai concorsi pubblici a un voto minimo di laurea, in ragione della sua naturale e inevitabile variabilità tra i diversi atenei e corsi di studio, così da ampliare le opportunità di partecipazione ai concorsi – obiettivo che potrebbe essere perseguito anche riducendo al minimo indispensabile i casi nei quali tale partecipazione sia condizionata a una specifica laurea – e da rimettere interamente al concorso pubblico la valutazione dei candidati, nell'ambito di procedure e meccanismi anonimi resi più efficienti e trasparenti da una serie di disposizioni introdotte durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito. Valuta infine positivamente l'inserimento, all'articolo 13, comma 1, lettera b-quinquies) – anch'essa introdotta durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito – della valorizzazione del titolo di dottore di ricerca quale criterio direttivo di delegazione.
  Propone, pertanto, che la Commissione esprima parere favorevole sul nuovo testo in esame, a patto che venga soppressa la citata lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 1.

  La sottosegretaria Angela D'ONGHIA concorda.

  Francesco D'UVA (M5S) si dichiara favorevolmente colpito dal passo indietro Pag. 126compiuto dal Governo e dalla sua maggioranza, considerato che l'emendamento che ha portato all'inserimento presso la I Commissione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) è stato presentato da un esponente della maggioranza e riformulato dal Governo. Osserva che questo Esecutivo, come si può anche evincere da recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, intende creare università di serie A e università di livello inferiore, in quanto non si può attribuire una valenza diversa al voto di laurea a seconda di quale sia stato l'ateneo che lo ha conferito. Dopo aver ribadito che il suo gruppo è contrario – in linea generale – al presente provvedimento, in quanto si tratta dell'ennesima delega legislativa, dichiara l'astensione del Movimento 5 Stelle.

  Gianna MALISANI (PD) deve ricordare che, nel parere approvato dalla VII Commissione sul testo originario del disegno di legge, era stata inserita una condizione riferita all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 3, in ordine al silenzio-assenso relativo alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, che non è stata recepita. Rileva, inoltre, che era stata espressa – nel medesimo parere – anche un'osservazione relativa allo stesso capoverso articolo 17-bis, riferita alla necessità di potenziare le risorse strumentali e umane degli uffici periferici del MIBACT dedicati alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. Le appare opportuno che il parere sia integrato con un'osservazione che faccia riferimento a tale mancato recepimento.

  Manuela GHIZZONI (PD) approva la proposta di parere della relatrice, osservando che la stessa è riferita alle parti del provvedimento modificate dalla Commissione di merito. Ricorda, quindi, che la vicenda pasticciata che vede l'attuale formulazione della disposizione di cui alla citata lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 13, nasce dal tentativo, che reputa positivo, di non permettere che il voto di laurea sia un requisito di accesso per i concorsi pubblici, come avviene invece in alcune amministrazioni, come ad esempio la Banca d'Italia. Reputa, infatti, illegittima la previsione di un voto minimo di laurea per l'accesso a determinate posizioni, in quanto il valore legale del titolo di studio risiede proprio nel fatto che lo stesso sia, di per sé, valido a tutti gli effetti: la trasparenza delle procedure concorsuali permette, quindi, che i migliori in possesso del necessario titolo di studio possano accedere ai pubblici uffici. Osserva poi che la valutazione degli atenei è un aspetto diverso, che deve portare al miglioramento delle strutture universitarie, non avendo un intento punitivo nei confronti di alcuna istituzione. Aggiunge che è, inoltre, da valutare attentamente il tema dell'accreditamento delle strutture universitarie pubbliche, che deve essere rigoroso e che può portare anche alla soppressione di taluni corsi di laurea che si siano dimostrati inidonei alle richieste professionali che provengono dalla società.

  Luigi GALLO (M5S) concorda con la collega Ghizzoni: evidentemente, però, il resto del Partito Democratico non è perfettamente allineato a lei su tali questioni. Annuncia che presenterà un emendamento al provvedimento in esame teso allo scopo di vietare la limitazione dell'accesso ai pubblici concorsi in ragione del voto di laurea.

  Umberto D'OTTAVIO (PD), dopo aver ribadito l'importanza del tema oggetto del dibattito odierno, sottolinea la centralità dell'INVALSI svolta da ricercatori, i quali forniscono cospicue indicazioni per migliorare il sistema di istruzione.

  Ilaria CAPUA, presidente, crede troppo rigido il sistema dei titoli di studio in Italia, soprattutto se confrontato con quel che avviene all'estero. In altri Paesi, infatti, le commissioni incaricate di giudicare i titoli di quanti aspirano a posizioni lavorative valutano – a suo avviso, giustamente Pag. 127– in maniera differente un titolo rilasciato da prestigiose istituzioni universitarie da quello conferito da enti meno affermati. Del resto, la flessibilità nella ponderazione delle lauree dovrebbe essere suggerita anche dalla circostanza che le esperienze della vita, in campo professionale e scientifico, possono essersi arricchite anche successivamente al conseguimento del titolo universitario.

  Luisa BOSSA (PD) osserva, però, che la varietà e la ricchezza dei percorsi professionali è spesso mortificata dalle condizioni socio-economiche delle famiglie. Se quel che ha appena udito dalla collega Capua è vero per chi si può permettere la conoscenza e la frequenza di numerose sedi universitarie, viceversa molti studenti talentuosi e meritevoli non possono accedere ai più alti livelli di istruzione. Persino il programma europeo Erasmus è divenuto un privilegio poiché presenta costi non da tutti sopportabili.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatrice, facendo tesoro anche della sollecitazione della collega Malisani, avanza una proposta di parere integrata con un'osservazione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dalla relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 9.45.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 9.45.

5-04470 Amoddio: Sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola.
5-04593 Chimienti: Sulla possibilità di effettuare un aggiornamento delle scelte delle province ove prestare servizio da parte dei docenti della scuola in attesa di immissione in ruolo.

  Ilaria CAPUA, presidente, avverte che le due interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

  La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Sofia AMODDIO (PD) si dichiara soddisfatta della risposta.

  Chiara DI BENEDETTO (M5S), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione Chimienti 5-04593, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta.

5-05262 Piccoli Nardelli: Sul finanziamento degli istituti culturali italiani.

  La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta.

5-02573 Di Benedetto: Su un furto nel sito archeologico di Pompei.

  La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Chiara DI BENEDETTO (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta. A distanza di un anno e mezzo dal furto cui si fa riferimento nell'interrogazione, la situazione della sicurezza nell'area di Pompei rimane gravemente deficitaria. Del Pag. 128resto, il presidente dell'Autorità anticorruzione, Cantone, non ha mancato di ribadire quanto importante sia assegnare secondo procedure trasparenti gli appalti inerenti alla videosorveglianza dell'area archeologica.

5-05334 De Lorenzis: Sul sito www.verybello.it.

  La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Maria MARZANA (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, è del tutto insoddisfatta della risposta. Premesso che il Movimento5Stelle è comunque contrario a Expo 2015, prende atto che sulla vicenda del sito www.verybello.it alcuni passi avanti siano stati fatti, come per esempio l'aver ricondotto alla proprietà del MIBACT il sito medesimo e relativo dominio. Resta, però, da capire per quali motivi siano stati spesi circa 5 milioni di euro e per quale motivo il sito sia consultabile solo in italiano e in inglese.

  Ilaria CAPUA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 10.

Comunicazioni del Presidente.

  Giovedì 9 luglio 2015.

  La seduta comincia alle 14.45.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, riferisce che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi ieri, si è concordato di mantenere un calendario la settimana prossima sui medesimi argomenti già fissati per la sede referente in questa. Resta fermo lo svolgimento delle interrogazioni per il giovedì mattina. Si svolgerà altresì alle ore 9 della medesima mattinata del 16 luglio l'esame della risoluzione sulla tutela dei beni culturali in zone di guerra, in congiunta con la Commissione Affari esteri. Quanto agli atti del Governo, a partire da martedì 14 luglio 2015 sarà esaminato lo schema di decreto ministeriale sul riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (atto n. 186).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.
Atto n. 180.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 7 luglio 2015.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 6).

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  Francesco D'UVA (M5S) presenta una proposta di parere alternativo (vedi allegato 7).

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI condivide i contenuti della proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, intendendosi così respinta la proposta di parere alternativo.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 luglio 2015 — Presidenza del presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2015.

  Luigi GALLO (M5S) esprime apprezzamento per il testo base adottato nella seduta di ieri e preannunzia che il suo gruppo presenterà emendamenti relativi a soli due aspetti: la lettura nell'età dell'infanzia e l'individuazione degli spazi per la lettura, nel contesto delle biblioteche scolastiche, profilo più generale che è già trattato nell'articolato.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) constata che sul testo emerso dal Comitato ristretto va maturando un consenso molto largo. Sarebbe quindi opportuno che la presidente e relatrice si incaricasse di verificare informalmente con i gruppi ed il Governo la percorribilità della sede deliberante.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), presidente e relatrice, concorda con lo spunto del collega Palmieri. Promuoverà le opportune intese tra i gruppi e svolgerà approfondimenti con gli esponenti del Governo per sondarne gli orientamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista.
C. 2656 Iori.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Milena SANTERINI (PI-CD), relatrice, espone che la proposta di legge in esame intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore e di pedagogista, valorizzandole e garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale. A tal fine, stabilisce, in particolare, che, per garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità, l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitari specificamente in seguito indicato. In base all'articolo 2, le due professioni sono caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica e operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi (di ogni età), nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. L'educatore è un professionista di livello intermedio, mentre il pedagogista è un professionista Pag. 130di livello apicale. Più nello specifico, osserva che gli articoli 8 e 12 prevedono che il possesso delle qualifiche di educatore e di pedagogista costituisca requisito obbligatorio per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, rispettivamente, del lavoro educativo e pedagogico. I predetti articoli puntualizzano, peraltro, che tali qualifiche «consentono» l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che comportano lo svolgimento delle relative attività.
  Al riguardo segnala che, in considerazione del fatto che il comma 1 degli articoli 8 e 12 dispone che il possesso delle qualifiche di educatore e pedagogista costituisca requisito obbligatorio per l'esercizio delle rispettive attività in tutti gli ambiti (incluso, dunque, il pubblico impiego, del quale, peraltro, fa parte il SSN), sarà necessario valutare la necessità del riferimento esplicito agli ambiti indicati contenuto nel comma 2. In ogni caso, sarà opportuno, almeno, uniformare la terminologia, sostituendo – nel comma 2 – la parola «consente» con la locuzione «costituisce requisito obbligatorio per». Aggiunge che gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata. In particolare, l'articolo 3 fa riferimento agli ambiti: scolastico; sociale; del welfare; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; motorio; della salute; del lavoro; giudiziario; dello sviluppo delle comunità locali; della cooperazione internazionale. L'articolo 4, invece, elenca le diverse tipologie di servizi e le diverse istituzioni o organizzazioni – specificando che possono essere pubbliche o private, anche non accreditate – nell'ambito dei quali i professionisti possono operare. Per quanto riguarda i servizi, osserva poi che si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi di accompagnamento alla crescita di individui e gruppi e servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi per la prima infanzia; servizi educativi per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti, nonché per l'inclusione sociale in contesti socio-territoriali svantaggiati; servizi per anziani; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative e multimediali; servizi educativi nei contesti lavorativi (formazione, orientamento, inserimento lavorativo); servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti; servizi educativi per le pari opportunità; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti. In relazione all'elenco delle istituzioni o organizzazioni nelle quali l'attività può essere svolta – recato dall'articolo 4, comma 2 – segnala che, a fini di snellimento del testo, si dovrà operare un coordinamento con quanto dispone l'articolo 3.
  Rileva inoltre che gli articoli 6 e 10 – declinando quanto già stabilito agli articoli 3 e 4 – precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore e del pedagogista. In particolare, il pedagogista si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti –, di progettare, programmare, organizzare e coordinare i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli e valutarli. All'educatore spetta, tra l'altro, programmare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei medesimi servizi, nonché concorrere alla progettazione dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.
  I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.
  Per quest'ultimo aspetto, sempre a fini di uno snellimento del testo, reputa necessario operare un coordinamento con quanto dispone l'articolo 4, comma 1, che già individua i servizi nell'ambito dei quali operano i professionisti.
  Aggiunge che gli articoli 7 e 11 disciplinano la formazione universitaria necessaria, disponendo che la qualifica di educatore è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea in Pag. 131scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19), mentre la qualifica di pedagogista è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea magistrale nelle classi di laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (classe LM-50), scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (classe LM-57), scienze pedagogiche (classe LM-85). Al riguardo segnala che sarà necessaria una riflessione sul novero dei titoli di studio che determinano l'attribuzione della qualifica di educatore, in considerazione del fatto che non si ravviserebbe un netto discrimine fra le attività attualmente attribuite, in base al DM 520/1998, all'educatore professionale (in possesso della laurea nella classe L-SNT-2) e le attività che, in base al testo in esame, sarebbero attribuite all'educatore (in possesso della laurea nella classe L-19).
  Per meglio far comprendere la questione, ricorda – sinteticamente – che il profilo professionale di educatore professionale è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità attraverso il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 che ha stabilito che «l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà». Esso opera all'interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative.
  Aggiunge che, in base al medesimo decreto ministeriale, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.
  Rileva poi che, in base al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, il profilo di Educatore professionale afferisce alle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT/2).
  Evidenzia poi che, in materia di formazione universitaria, interviene anche l'articolo 13 che dispone che i corsi di laurea afferenti alle classi di laurea e di laurea magistrale indicate negli articoli 7 e 11 sono tenuti a uniformare alle nuove disposizioni il titolo e l'indirizzo del corso, il profilo professionale, il curricolo formativo, nonché i servizi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita per il lavoro. Al riguardo, ricorda che, in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 270/2004, i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate con decreto ministeriale. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
  Osserva altresì che, in virtù delle norme vigenti, non sembrerebbe necessario intervenire su «titolo» e «indirizzo» del corso. Per gli ulteriori eventuali adeguamenti, la competenza dovrebbe essere – piuttosto che dei singoli corsi di laurea – del MIUR che, a tal fine, dovrebbe provvedere ad apportare le opportune modifiche ai decreti ministeriali del 16 marzo 2007 con cui sono state determinate le classi di laurea e le classi di laurea magistrale.
  Precisa inoltre che gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6o e 7o livello del Quadro europeo delle qualifiche. Ricorda, peraltro, che, in base al D.I. 13 febbraio 2013 – con il quale è stato adottato il «Primo rapporto Pag. 132italiano di referenziazione delle qualificazioni al EQF» – la laurea e il diploma accademico di I livello sono (già) riferiti al livello 6 del EQF, mentre la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello, il master universitario di primo livello, il diploma accademico di specializzazione e il diploma di perfezionamento o master sono (già) riferiti al livello 7 del EQF.
  Rileva inoltre che, al fine di rafforzare la specificità e il livello professionale, l'articolo 14 stabilisce che i «corsi post-laurea di perfezionamento e di master» per educatore e per pedagogista devono prevedere l'inserimento nei progetti di tirocinio e di formazione delle attività formative indicate, sostanzialmente relative agli ambiti già indicati negli articoli 3 e 4. Al riguardo, segnala che è necessario chiarire, alla luce di quanto prevede l'articolo 3 del DM 270/2004, se con l'espressione «corsi post-laurea di perfezionamento e di master» si intenda fare riferimento sia ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, sia ai corsi di perfezionamento che si concludono con il rilascio del master. In ogni caso, bisogna tener presente l'autonomia degli atenei in materia.
  Aggiunge che l'articolo 15 dispone, infine, che le professioni di educatore e di pedagogista rientrino fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Il medesimo articolo dispone, altresì, che le stesse professioni siano inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali ed è unificata la classificazione delle professioni di CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati. A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti. Ritiene, in conclusione, che la presente proposta di legge senza evitare corporativismi debba valorizzare il ruolo e la professionalità di educatori e di pedagogisti.
  Nell'auspicare una ampia discussione sull'argomento, rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dopo aver salutato la collega Lorenza Bonaccorsi, che subentra al deputato Andrea Romano in Commissione, dà la parola all'onorevole Iori, presentatrice della proposta di legge in oggetto.

  Vanna IORI (PD) evidenzia che quella degli educatori e dei pedagogisti è una professione fragile, la quale reclama una propria fisionomia legislativa. Segnala che attualmente ci si può valere della qualifica di educatore anche partecipando a corsi della durata di pochi mesi, mentre la proposta di legge prevede, rispettivamente, il possesso del diploma di laurea e della laurea magistrale per poter svolgere con professionalità il ruolo di educatore e di pedagogista. Rileva inoltre che sarà necessario coordinare la normativa che si intende introdurre con la presenza della figura dell'educatore professionale all'interno degli studi svolti presso le facoltà di medicina.

  Giuseppe BRESCIA (M5S), dopo aver ricordato di appartenere anch'egli alla categoria professionale degli educatori, rileva come attualmente questi siano considerati professionisti di seconda categoria, nonostante siano costantemente a contatto con persone bisognose di una particolare attenzione. Dichiara la volontà del suo gruppo di migliorare possibilmente il testo della proposta in esame, in linea con il contenuto degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle nel corso dell'esame del disegno di legge sulla cosiddetta «Buona scuola».

Sull'ordine dei lavori.

  Ilaria CAPUA (SCpI) chiede che sia messo all'ordine del giorno della Commissione, Pag. 133il prima possibile, l'inizio dell'esame in sede referente della proposta di legge, a sua prima firma, recante «Disposizioni per la valorizzazione della ricerca indipendente» (A.C. 1962).

  Roberto RAMPI (PD) esorta i colleghi del Movimento 5 Stelle a rivedere il loro intento di non partecipare alla visita istituzionale a Expo 2015, che si svolgerà la prossima settimana. Crede infatti che tale partecipazione consentirebbe loro alternativamente di consolidare il loro giudizio critico sull'iniziativa o di mutarlo.

  Ilaria CAPUA (SCpI) e Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) si associano.

  Chiara DI BENEDETTO (M5S) replica che quel che già si sa su Expo 2015 è sufficiente.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 9 luglio 2015.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

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