CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2015
479.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 101

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Bruno Censore, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entrano a farne parte l'onorevole Tea Albini e Cinzia Maria Fontana, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
C. 1899.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno scorso.

Pag. 102

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che nella seduta del 24 giugno 2015 la rappresentante del Governo aveva depositato agli atti della Commissione una relazione tecnica sul provvedimento in esame negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, suggerendo che venisse svolto un ulteriore supplemento di istruttoria del provvedimento presso la Commissione di merito. Al riguardo, dopo attento esame della menzionata relazione tecnica, osserva che gli aspetti problematici evidenziati potrebbero essere più utilmente affrontati da parte della Commissione bilancio.
  Il primo aspetto da approfondire riguarda, a suo parere, la classificazione dei certificati di credito in favore dei soggetti beneficiari della detrazione e gli effetti derivanti dal loro trasferimento, che determinerebbe, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, un ulteriore effetto oneroso in quanto si configurerebbe – secondo le regole della contabilità nazionale – come debito pubblico, con conseguente impatto sull'indebitamento netto nell'anno di emissione. Ciò in quanto l'operazione verrebbe assimilata all'accensione di un prestito (quindi un maggiore debito pubblico per un valore pari all'importo del certificato) da parte dello Stato, volto a finanziare l'erogazione in una sola tranche dell'intera detrazione attualmente fruibile su più annualità (maggiore indebitamento per il medesimo importo). La relazione tecnica rileva inoltre che l'impatto sul debito pubblico potrebbe compromettere il rispetto della regola di riduzione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 243 del 2012.
  A prescindere dalle considerazioni testé esposte e con più specifico riferimento alla quantificazione degli oneri e alla loro copertura, evidenzia che il testo originario del provvedimento, che non conteneva l'articolo 4, relativo all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici, risultava correttamente predisposto dal punto di vista della copertura finanziaria.
  Inoltre, in relazione al citato articolo 4, segnala che, il 17 luglio 2014, in sede di approvazione della risoluzione n. 8-00067 presso la Commissione finanze, la perdita di gettito conseguente alle misure attualmente previste dall'articolo 4 del provvedimento in esame era stata stimata dalla Ragioneria generale dello Stato in importi ben inferiori a quelli indicati nella relazione tecnica depositata nella seduta del 24 giugno scorso con riferimento al provvedimento in esame. In particolare la perdita di gettito annua potenziale conseguente alla variazione della rendita catastale dell'immobile, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico, nell'ipotesi che l'iniziativa trovasse applicazione solo per i fabbricati ad uso abitativo, era stata stimata in circa 15 milioni di euro su base nazionale, ferma restando la necessità di prevedere un ristoro aggiuntivo per gli enti locali interessati. Per quanto attiene invece alla previsione di un'unica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, nella misura del 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi, gli effetti della perdita di gettito erano stati stimati prudenzialmente in 25 milioni di euro annui di competenza.
  Chiede pertanto chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine a tale discrepanza della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

  Girolamo PISANO (M5S) osserva che se dovesse essere confermata la quantificazione della Ragioneria generale dello Stato riportata dal sottosegretario Zanetti nel corso della seduta della Commissione finanze del 17 luglio 2014, il provvedimento sarebbe correttamente coperto mediante l'aumento dell'imposta di bollo previsto dall'articolo 3, comma 2, salvi i problemi relativi alla classificazione dei certificati di credito fiscale.
  Per quanto riguarda tale ultimo aspetto ricorda di aver affrontato la questione con rappresentati della Ragioneria generale dello Stato, della Banca d'Italia e di Eurostat, evidenziando che, a suo avviso, i certificati in questione presentano caratteristiche che non permettono di ricomprenderli Pag. 103né tra i prestiti, per mancanza della previsione di un rimborso a scadenza e del pagamento di interessi, né tra i debiti.
  Sottolinea inoltre la sostenibilità nel tempo del debito in questione, che peraltro non richiede alcun tipo di gestione finanziaria pubblica, essendo questa di competenza della banca presso la quale è effettuato lo sconto.
  Evidenzia quindi le analogie tra lo strumento in questione e i certificati di credito emessi con riferimento al credito d'imposta per la cinematografia, per il quale l'Agenzia delle entrate ha dovuto emanare una risoluzione volta a configurare tali certificati ai fini fiscali nel caso di cessione del credito d'imposta a banche o ad altri intermediari finanziari. Al riguardo fa presente di non essere riuscito a reperire informazioni su come siano stato classificati ai fini del debito pubblico tali certificati di credito emessi con riferimento al credito d'imposta per la cinematografia, auspicando un approfondimento al riguardo.
  Ritiene quindi che, al fine di approfondire le questioni problematiche da lui richiamate, sarebbe opportuna una articolata attività conoscitiva tramite l'audizione non solamente di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, della Banca d'Italia e dell'Istat, ma anche di esperti indipendenti.

  Il viceministro Enrico MORANDO, facendo presente che il Governo reputa apprezzabile nel merito il contenuto della proposta di legge in esame, tuttavia evidenzia la presenza di due ordini di problemi di natura finanziaria.
  Il primo, che ritiene di più semplice soluzione, riguarda lo sfasamento temporale tra l'esercizio nel quale si producono gli oneri e quello nel quale si realizzano le maggiori entrate poste a copertura.
  Il secondo problema, maggiormente complesso, è costituito dalla classificazione dei certificati di credito fiscale ai fini del debito pubblico. Tali certificati, che costituiscono titoli di credito in favore dei soggetti beneficiari della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, nel momento in cui venissero trasferiti ad intermediari finanziari, si configurerebbero come debito pubblico, con conseguente impatto sull'indebitamento netto nell'anno di emissione. Ciò, in quanto l'operazione verrebbe assimilata, secondo quanto indicato da Eurostat, all'accensione di un prestito – quindi, maggior debito pubblico per un valore pari all'importo del certificato – da parte dello Stato, con conseguente maggiore indebitamento per il medesimo importo.
  Con riferimento infine alle discrepanze relative alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 4 del provvedimento, relativo all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici, si riserva di approfondire la questione con il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Francesco CARIELLO (M5S) invita a considerare i positivi effetti indotti che potrebbero conseguire dall'approvazione del provvedimento in esame che, nel corso di alcuni anni, potrebbero di fatto compensare e sopravanzare, attraverso il rilancio dell'economia, gli effetti finanziari negativi.

  Girolamo PISANO (M5S) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in relazione allo sfasamento temporale, al quale ha fatto cenno nel suo intervento, tra entrate ed oneri determinati dal provvedimento.

  Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che lo sfasamento temporale, al quale ha fatto cenno nel suo intervento, si riferisce al fatto che nella prima annualità il provvedimento avrebbe un effetto complessivamente positivo per la finanza pubblica, mentre negli anni successivi si registrerebbe sempre un effetto complessivamente negativo. Ciò consegue al fatto che l'effetto positivo determinato dal maggior gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti – effetto finanziario positivo che, seppur indotto o indiretto, Pag. 104è stato considerato correttamente dalla relazione tecnica, come da prassi invalsa già da vari anni – risulta maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartisce e si cumula nel tempo.
  Ribadisce quindi i pesanti effetti per la finanza pubblica conseguenti alla classificazione, con effetto immediato, come debito pubblico – con conseguente impatto sull'indebitamento netto nell'anno di emissione – dei certificati di credito fiscale emessi, per un ammontare pari all'importo complessivo delle detrazioni annue per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, secondo quanto indicato da Eurostat.

  Girolamo PISANO (M5S) si augura che possa essere trovata una soluzione per superare le criticità evidenziate da Eurostat, evidenziando comunque che presumibilmente non tutti gli aventi diritto chiederebbero il rilascio del certificato di credito fiscale, anche perché l'avvalersi di tale strumento comporterebbe un costo pari ad una riduzione tra il quindici ed il diciotto per cento dell'importo della detrazione spettante.

   Francesco BOCCIA, presidente, rileva che, qualora se ne ravvisasse l'utilità e l'opportunità in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere effettuato un ciclo di audizioni per approfondire le questioni problematiche relative agli aspetti finanziari del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
Atto n. 178.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Venendo all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.
  In merito all'articolo 1, che istituisce l'Ispettorato nazionale del lavoro, rileva preliminarmente che il provvedimento appare finalizzato alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro mediante l'integrazione nell'Ispettorato nazionale del lavoro – di cui si dispone l'istituzione senza oneri per la finanza pubblica – dei servizi ispettivi svolti, a normativa vigente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Ai fini del rispetto della condizione di neutralità finanziaria, il provvedimento prevede che all'Ispettorato vengano trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni ispettive svolte dai summenzionati organismi. La relazione tecnica a tale riguardo dà conto di spese, ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, rinviando per la relativa copertura ad esistenti stanziamenti di bilancio. Premesso che un riepilogo complessivo delle spese relative alla costituzione del nuovo ispettorato è riportato dalla relazione con riferimento al successivo articolo 8, al Pag. 105quale rinvia, evidenzia la necessità di acquisire ulteriori elementi in merito all'asserita compensatività degli oneri indicati rispetto alle risorse disponibili in bilancio. Infatti, poiché queste ultime riguardano il finanziamento di attività già svolte a legislazione vigente, non appare evidente la capienza delle stesse rispetto a nuove occorrenze di spesa, quali quelle collegate al trasferimento delle sedi e alla costituzione di nuovi organi di direzione e controllo. Ritiene che andrebbero pertanto evidenziate le componenti dei predetti stanziamenti che risultino effettivamente disponibili per nuove esigenze di spesa, in quanto non già destinate ad attività previste dalla vigente legislazione. Più specificamente, con riferimento alla norma in esame, rileva altresì che la stessa prevede che l'Ispettorato abbia la sua sede centrale a Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, o di altri Istituti previdenziali, e un massimo di 80 sedi territoriali. A tale riguardo, la relazione tecnica evidenzia, con esclusivo riguardo alla sede centrale di Roma, un possibile onere annuo di 400.000 euro connesso alle spese di locazione che potrebbero insorgere qualora l'Ispettorato non trovasse allocazione in un immobile demaniale. Considera, peraltro, opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo, al fine di verificare se per le sedi territoriali siano già disponibili immobili da utilizzare. Analogamente, con riferimento alla spesa una tantum per il trasloco, che la relazione tecnica quantifica in 23.000 euro con esclusivo riferimento al personale destinato alla sede centrale, andrebbero forniti elementi in merito ad eventuali spese di trasloco che potrebbero interessare il personale delle sedi territoriali. Con riferimento, infine, all'attribuzione ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL dei poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, andrebbe chiarito se da tale riconoscimento possano discendere oneri attualmente non previsti.
  Riguardo all'articolo 2, che disciplina le funzioni e le attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma presenta carattere essenzialmente ordinamentale e considerato che il quadro delle attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro appare sostanzialmente analogo a quello previsto, a normativa vigente, in capo alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale l'Ispettorato subentra nello svolgimento delle relative funzioni e di cui si dispone la soppressione.
  In merito agli articoli 3 e 4, che disciplinano gli organi dell'Ispettorato e le loro attribuzioni, evidenzia che, ai fini del rispetto del generale vincolo d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, appare opportuno acquisire una valutazione in merito al consiglio di amministrazione dell'Ispettorato. I quattro componenti del consiglio, infatti, vengono individuati nell'ambito del personale delle pubbliche amministrazioni con qualifica dirigenziale generale, senza prevedere – come invece disposto con riguardo al direttore generale dell'Ispettorato – l'applicazione di istituti di mobilità tipici delle pubbliche amministrazioni, quali, ad esempio, aspettativa senza assegni, collocamento fuori ruolo, e la contestuale indisponibilità degli equivalenti posti presso le amministrazioni di provenienza. Tale mancata indicazione sembrerebbe peraltro giustificata dal carattere saltuario delle attività legate alla partecipazione all'organo. Tanto premesso, preso atto che la norma fa divieto di corrispondere emolumenti legati alla partecipazione delle sedute degli organi collegiali, ritiene opportuno chiarire se sussistano attività, connesse alle funzioni del consiglio ma non strettamente riconducibili alle sedute del medesimo organo, e se il predetto divieto operi anche con riferimento a tali eventuali attività.
  Non ha nulla da osservare con riferimento all'articolo 4, stante il suo contenuto ordinamentale.
  Riguardo all'articolo 5, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato, Pag. 106evidenzia che la norma non fornisce dati ed elementi volti a suffragare che la ridefinizione del regime delle indennità di missione da riconoscere al personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, possa essere effettivamente realizzata, come espressamente previsto, in condizioni di neutralità finanziaria. Non appare chiaro, in particolare, come – in base a quanto riferito dalla relazione tecnica – la sola modifica delle modalità di distribuzione delle risorse annualmente già stanziate dalle diverse amministrazioni possa assicurare l'uniformità del trattamento indennitario in riferimento. Ritiene che tali chiarimenti appaiano necessari anche in considerazione dell'introduzione, ai fini dell'adozione della nuova disciplina, di criteri puntuali, quali il mantenimento dell'indennità chilometrica, la previsione di una specifica indennità volta a favorire l'utilizzo del mezzo proprio e la previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio.
  Per quanto concerne l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di personale, ritiene opportuno un chiarimento in merito alla portata applicativa della norma di cui al comma 2, che prevede che l'effettiva consistenza della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro – entro il limite massimo fissato dal comma 1 in 6.357 unità – sia determinata in funzione delle cessazioni del personale amministrativo delle direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che avverranno entro e non oltre il 31 dicembre 2016, senza reintegrazione con nuove assunzioni ai sensi di quanto consentito dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014. In particolare, la norma prevede che per gli anni 2015 e 2016, ai fini della determinazione della suddetta dotazione organica, si rinuncerà a reintegrare gli organici nei limiti della percentuale di spesa ammissibile ai sensi della norma richiamata, prevedendo che le corrispondenti economie non siano utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia. A partire dal 2017, il comma 3 prevede che si provvederà all'integrazione triennale della suddetta dotazione organica esclusivamente con la sostituzione del ruolo ad esaurimento INPS e INAIL e non agendo sulla percentuale di spesa ammissibile – pari all'80 per cento della spesa relativa al personale cessato l'anno precedente per il 2017, con incremento al 100 per cento a decorrere dal 2018 – come invece avviene per il biennio 2015-2016. Tanto premesso, ritiene necessario acquisire chiarimenti riguardo ai suddetti meccanismi di «mancata sostituzione», i cui effetti sembrano riferiti dalla relazione tecnica ad elementi non pienamente rispondenti al dettato normativo. In particolare, la norma: non considera il 2015 in funzione delle cessazioni 2014; per il 2016 prevede correttamente una mancata sostituzione pari a 55 unità di personale, corrispondente al 60 per cento delle 92 unità cessate nel 2015; per il 2017 riferisce della mancata sostituzione di 33 unità, corrispondenti all'80 per cento delle 41 cessazioni programmate nel 2016, laddove la disposizione non esclude espressamente tale sostituzione, ma prevede un nuovo meccanismo di incremento della dotazione organica in funzione del progressivo esaurimento dei ruoli ispettivi dell'INPS e dell'INAIL, costituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1. In ordine ai predetti profili ritiene utile acquisire elementi di valutazione dal Governo. Non ha osservazioni con riguardo alle altre norme recate dalla disposizione, tenuto conto degli elementi di quantificazione forniti nella relazione tecnica.
  In merito all'articolo 7, che reca disposizioni sul coordinamento e l'accentramento delle funzioni di vigilanza, posto che la norma in esame, in combinato disposto con l'articolo 6, delinea un meccanismo finalizzato alla determinazione della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro, ai fini di una valutazione della sua portata applicativa rinvia a quanto osservato con riguardo all'articolo 6.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, che disciplina il trasferimento delle risorse legate al «funzionamento» della vigilanza, Pag. 107pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti nella relazione tecnica, rileva che, ai fini della verifica del vincolo d'invarianza previsto dalla norma di delega e dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, appare necessario acquisire un quadro di dettaglio delle risorse esistenti sui capitoli di bilancio indicati dalla relazione tecnica ed effettivamente disponibili – in quanto non destinate ad altre finalità previste dalla vigente normativa – per far fronte alle esigenze di spesa indicate dalla stessa relazione con riferimento al previsto riordino delle funzioni ispettive. In tale quadro andrebbe altresì indicato se la complessiva compensatività asserita dalla relazione tecnica presupponga anche l'utilizzo dei risparmi di spesa per il mancato turn over, rispetto ai quali rinvia alle richieste di chiarimento formulate con riguardo all'articolo 6.
  Riguardo all'articolo 11, che prevede abrogazioni e altre norme di coordinamento, con riferimento alla modifica della disciplina relativa alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza e all'introduzione dei comitati per i rapporti di lavoro nelle sedi territoriali dell'Ispettorato in sostituzione dei comitati regionali per i rapporti di lavoro, non ha osservazioni da formulare, considerato che ai componenti dei citati organismi, come espressamente previsto dalla norma in esame, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e che al funzionamento degli stessi organismi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. In merito alla facoltà riconosciuta all'Ispettorato di stipulare protocolli d'intesa che prevedano strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA, ritiene inoltre che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la possibilità di dare attuazione alla disposizione nell'ambito delle risorse disponibili.
  Riguardo all'articolo 12, che prevede disposizioni per l'operatività dell'Ispettorato, prende atto che, come espressamente previsto dalla norma, ai componenti del Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni di temporaneo supporto all'Ispettorato, non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti. Ritiene altresì che andrebbe confermato che al funzionamento e alle attività del Comitato si possa far fronte senza ulteriori oneri.

  Il viceministro Enrico MORANDO, nel sottolineare come l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, così come configurata dallo schema di decreto, appare pienamente rispettosa, come peraltro chiarito anche dalla relazione tecnica, della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, ritiene tuttavia utile disporre un breve rinvio dell'esame del provvedimento, anche al fine di approfondire le ulteriori questioni evidenziate dal relatore, le quali non sembrano comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali.
Atto n. 181.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo è emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, che reca la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale. Nello specifico rammenta che tale disposizione individua, tra i principi e i criteri direttivi della legge di Pag. 108delega, «la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie». Osserva che il provvedimento in esame si compone di 2 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Con riguardo all'articolo 1, concernente la riorganizzazione delle agenzie fiscali, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme, nel loro complesso, sono finalizzate alla riduzione degli oneri di personale delle agenzie e che i risparmi di cui si prevede la realizzazione non sono scontati preventivamente a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  In ordine all'articolo 2, riguardante il reclutamento del personale dirigenziale, per quanto concerne i profili di quantificazione non ha rilievi da formulare, tenuto conto che la norma espressamente prevede che le assunzioni siano disposte nei limiti della facoltà assunzionali delle agenzie fiscali. In merito all'autorizzazione all'annullamento delle procedure concorsuali non ancora concluse, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma – che ad eventuali spese aggiuntive o aggravi amministrativi sia possibile far fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.

  Il viceministro Enrico MORANDO precisa che, anche sulla base di elementi informativi acquisiti presso l'Agenzia delle entrate, ad eventuali spese aggiuntive o aggravi amministrativi derivanti dall'annullamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale non ancora concluse, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, si potrà fare fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione. Ciò premesso, fa presente che, laddove lo schema di decreto è volto ad individuare una soluzione a regime rispetto alla situazione determinatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 che ha dichiarato illegittimo il conferimento di taluni incarichi dirigenziali presso le agenzie fiscali, il Governo si riserva comunque di predisporre a breve, attraverso eventualmente la presentazione di una specifica proposta emendativa riferita ad uno dei disegni di legge al momento all'esame del Parlamento, una soluzione anche rispetto alla fase transitoria da questo momento sino alla conclusione delle nuove procedure concorsuali per la copertura degli uffici dirigenziali, in modo tale da consentire alle agenzie fiscali di svolgere in piena funzionalità i compiti istituzionali ad esse affidati.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (atto n. 181),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che ad eventuali spese aggiuntive o aggravi amministrativi derivanti dall'annullamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale non ancora concluse, di cui all'articolo 2, si farà fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 109

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
Atto n. 182.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, nell'evidenziare preliminarmente le positive finalità del provvedimento in esame, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), è corredato di relazione tecnica, in base alla quale dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni rivestono carattere prevalentemente ordinamentale e procedurale.
  Con riferimento all'istituzione delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto sulle spese fiscali e della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, prende atto che le disposizioni escludono espressamente la corresponsione di compensi ed emolumenti ai componenti delle medesime commissioni. Peraltro, anche in considerazione della complessità delle funzioni assegnate alle medesime Commissioni e della possibilità di utilizzare esperti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità che il funzionamento di tali organismi possa avvenire senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili attinenti all'ordinamento contabile, segnala, innanzitutto, con riferimento al Rapporto annuale sulle spese fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, l'opportunità di inserire come novella alla legge n. 196 del 2009 le sole disposizioni che riguardano il contenuto del predetto Rapporto, facendo invece confluire in un autonomo articolo le disposizioni concernenti l'istituzione della Commissione di cui il Governo si avvale ai fini della redazione del Rapporto stesso.
  Analogamente, giudica opportuno inserire come novella alla legge n. 196 del 2009 le sole disposizioni concernenti il contenuto del Rapporto annuale sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, facendo invece confluire in un autonomo articolo quelle relative all'istituzione della Commissione di cui il Governo si avvale ai fini della redazione del Rapporto stesso.
  Riguardo a questo ultimo aspetto, più in generale, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che il citato Rapporto, considerata la sua ampiezza, sia presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento del DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestualità della presentazione dei due documenti prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014, anche al fine di consentire lo svolgimento di un'autonoma discussione parlamentare sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e di strategie per il contrasto alla citata evasione non vincolata ai tempi di esame della Nota di aggiornamento.
  Infine, considera opportuno inserire le modifiche al contenuto proprio della legge di stabilità previste dall'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, subito dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, anziché dopo la lettera m), trattandosi di modifiche in materia di entrata che si collegano al contenuto della citata lettera b) e non a quello della lettera m).

  Il viceministro Enrico MORANDO, nel ricollegarsi alle osservazioni svolte dal relatore con specifico riguardo alla collocazione ottimale del Rapporto annuale sui risultati conseguiti in materia di misure di Pag. 110contrasto all'evasione fiscale e contributiva, manifesta la totale disponibilità da parte del Governo a far sì che il citato Rapporto abbia una configurazione autonoma rispetto alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, ferma rimanendo la contestualità della presentazione di entrambi i documenti alle Camere, ritenendo tale soluzione preferibile anche sotto il profilo del successivo esame da parte dei competenti organi parlamentari. Con riferimento alle ulteriori questioni evidenziate dal relatore, precisa che il funzionamento delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto sulle spese fiscali e della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva potrà avere luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, evidenzia come il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto concerne esclusivamente il differimento al 1o gennaio 2016 dell'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, ferma restando l'entrata in vigore dello schema di decreto in esame nel 2015, circostanza tale per cui l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali potrà avere luogo a partire dalla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento, riservandosi di predisporre su di esso una proposta di parere.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 170.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Atto n. 169.