CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2015
473.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 5

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 1o luglio 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla richiesta avanzata da Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli (n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda – come preannunciato nella seduta del 24 giugno scorso – che è stata assegnata alla Giunta l'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Silvio Berlusconi, deputato nella XVI legislatura, nell'ambito del procedimento penale n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB, pendente presso il Tribunale di Napoli, per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Con riferimento a tale istanza, comunica che è pervenuta oggi alla Giunta una lettera dei legali di Silvio Berlusconi, con la quale si chiede «se vi sia l'intenzione di audire l'interessato per consentire una migliore esplicazione della vicenda» e «se vi sia la possibilità di depositare una memoria defensionale corredata da ulteriori documenti in corso di reperimento». Osserva come il presente procedimento parlamentare si trovi in una fase preliminare nella quale la Giunta deve stabilire se il fatto imputato all'interessato sia idoneo o meno a radicare la competenza in materia di insindacabilità della Giunta e della Camera. Pertanto, qualora la Giunta dovesse ritenere sussistente la propria competenza, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera sarà trasmesso all'interessato, come sempre accade, l'invito a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni, personalmente o tramite il deposito di note scritte, eventualmente fissando un termine massimo entro il quale esercitare tale facoltà. Allo stato, poiché deve essere ancora risolta una questione preliminare di competenza, ritiene che sia da escludere la possibilità di audire l'interessato. Si riserva, comunque, di sollecitare la Giunta al termine della presente seduta, affinché sia valutata l'opportunità di riconoscere all'interessato la facoltà di depositare, entro un breve termine, una Pag. 6nota scritta che attenga esclusivamente alla questione attualmente oggetto di esame, ovvero alla riconducibilità o meno del fatto imputato all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Osserva, quindi, come dagli atti allegati all'istanza si apprenda che Silvio Berlusconi è imputato del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319 e 321 del codice penale, in concorso con Valter Lavitola e Sergio De Gregorio. Viene contestato, in particolare, il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.), rispetto al quale l'accordo corruttivo illecito sarebbe intercorso tra il senatore De Gregorio – pubblico ufficiale –, il corruttore Berlusconi e l'intermediario Lavitola «per l'esercizio non già libero ma oggetto di mercimonio della funzione riservata dalla Costituzione al primo» (vedi ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/3/2014, allegata all'istanza).
  Tenuto conto che il delitto di corruzione è un reato proprio (in questo caso del senatore-pubblico ufficiale) a concorso necessario del cosiddetto «estraneo», vale a dire del privato corruttore, è a quest'ultima figura, espressamente prevista dall'articolo 321 c.p., che viene ricollegata la posizione di Silvio Berlusconi. Tale norma, in particolare, prevede che le pene stabilite per i delitti di corruzione «in relazione alle (...) ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».
  Secondo la prospettazione dell'accusa, il disvalore penale della condotta ascritta a Berlusconi ricadrebbe sulla «promessa o dazione di denaro al pubblico ufficiale», sul presupposto della sussistenza del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio a carico del senatore De Gregorio, in relazione al quale il patto corruttivo avrebbe costituito un illecito mandato imperativo contrario al libero esercizio del voto previsto dall'articolo 67 della Costituzione e quindi contrario ai doveri d'ufficio.
  Dall'esame degli atti allegati all'istanza risulta che il Tribunale di Napoli ha ritenuto tale ipotesi delittuosa estranea all'ambito di applicazione dell'immunità. Risulta, in particolare, avere rigettato l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con ampia motivazione, ritenendo che il delitto di corruzione, ovvero il «preteso mercimonio, così come condensato nell'imputazione, è ben lungi dal rientrare in qualsiasi nozione d'immunità parlamentare e giammai potrebbe essere ricondotto sotto la sua protezione» (così recita la citata ordinanza del 12/3/2014).
  Nel caso di specie, pertanto, mancherebbe a monte il presupposto dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, pertanto, l'eccezione di insindacabilità è stata rigettata in quanto ritenuta manifestamente infondata. Il Tribunale, conseguentemente, non ha sospeso il giudizio per trasmettere gli atti alla Camera dei deputati, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Dunque, ad adire la Camera è stato direttamente l'interessato.
  Ciò premesso, svolge talune considerazioni sulle possibili argomentazioni in ordine alla qualificazione dei fatti contestati all'interessato.
  Ritiene, in primo luogo, che la Giunta debba valutare in via preliminare se l'episodio corruttivo in questione sia riconducibile o meno all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il parlamentare non può essere chiamato a rispondere delle «opinioni espresse» e dei «voti dati» nell'esercizio delle sue funzioni.
  A tale proposito osserva come, secondo una tesi formalistica, che è quella sostenuta dal Tribunale di Napoli, il delitto di corruzione sarebbe qualificabile come mero comportamento materiale, identificato nella promessa o dazione di denaro, in quanto tale non riconducibile né al concetto di «opinione espressa», né a quello di «voto dato». Se così fosse, la Giunta dovrebbe restituire gli atti all'interessato, per inidoneità del fatto contestato Pag. 7a radicare la competenza della Giunta stessa e della Camera, come già accaduto in molti precedenti.
  Sottolinea, tuttavia, come tale tesi non sia l'unica sostenibile e come, anzi, essa potrebbe prestare il fianco ad alcune obiezioni sostanziali, giacché non sembra tenere adeguatamente conto di talune peculiarità del caso concreto.
  Nell'imputazione si legge, infatti, che Berlusconi ha agito «nella sua posizione di leader dello schieramento di centro-destra, all'epoca all'opposizione del Governo presieduto da Romano Prodi, operando in esecuzione di una più ampia e deliberata strategia politica di erosione della ridotta maggioranza numerica che sosteneva l'Esecutivo in carica, strategia denominata convenzionalmente “Operazione Libertà” e tesa ad assicurarsi il passaggio al proprio schieramento del maggior numero di senatori tra quelli che avevano votato la fiducia al predetto Esecutivo Prodi».
  L'ipotizzato patto corruttivo, pertanto, si svolge «in esecuzione» di una strategia politica e, quindi, anche tramite una serie di attività parlamentari. Tanto è vero che lo scopo dell'asserito mercimonio sarebbe quello di orientare la manifestazione di voto del senatore De Gregorio.
  Occorre, a suo parere, che la Giunta approfondisca la questione proprio per scongiurare il rischio di creare un precedente nel quale si renda possibile, nella sostanza, sindacare in materia di manifestazione del voto parlamentare (ciò che è vietato dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione).
  È pur vero che si tratterebbe del voto espresso dal senatore De Gregorio e non da Silvio Berlusconi. Ed, infatti, sempre a suo giudizio, il fatto imputato a De Gregorio potrebbe essere riconducibile nell'alveo dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e idoneo – in ipotesi – a radicare la competenza del Senato in materia di insindacabilità.
  Tuttavia, è anche vero, come accennato, che il delitto di corruzione in tanto è astrattamente configurabile in capo a Silvio Berlusconi, nella qualità di privato corruttore, in quanto lo sia nei confronti del senatore-pubblico ufficiale corrotto. La condotta ascritta a Silvio Berlusconi è quindi indissolubilmente legata e finalizzata all'espressione del voto parlamentare. Tanto che potrebbe apparire contraddittorio riconoscere, sia pure in via di mera ipotesi – tutta da verificare –, la competenza del Parlamento in tema di sindacabilità nei confronti del corrotto e, invece, declinare la competenza della Giunta nei confronti del corruttore.
  Invita quindi a riflettere sulla questione in esame con la dovuta obiettività e serenità poiché, come ritiene di avere dimostrato, la tesi formalistica che inquadra lo specifico episodio corruttivo come un mero comportamento materiale, estraneo all'ambito di applicazione dell'immunità, non è pacifica.
  Evidenzia come si tratti di un caso certamente diverso da altri precedentemente esaminati dalla Giunta (si riferisce ai precedenti relativi ai deputati Renato Farina e Crosetto), in cui l'autorità giudiziaria aveva ignorato, respingendola senza alcuna motivazione, l'eccezione di insindacabilità sollevata in giudizi nei quali il fatto contestato era un'ipotesi di diffamazione.
  Per tale motivo, non si sente di criticare decisamente e fortemente la valutazione fatta dal Tribunale di Napoli di dichiarare l'eccezione di insindacabilità manifestamente infondata, poiché a tale esito potrebbe giungere anche questa Giunta. Ha invece seri dubbi che anche in presenza di tale statuizione (contenuta nella citata ordinanza 12/3/2014) la Giunta e, eventualmente, la Camera non possano liberamente approfondire la materia e giungere ad una libera ed autonoma deliberazione.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ringrazia il Presidente La Russa per aver messo a raffronto le possibili tesi sulla qualificazione dei fatti imputati all'interessato e per avere precisato, correttamente, come la Giunta debba decidere in via preliminare sulla propria competenza, valutando quindi se l'episodio corruttivo in questione sia riconducibile o meno all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo Pag. 8comma, della Costituzione. Una volta sciolto questo nodo preliminare sarà poi possibile, nell'eventualità che la Giunta dichiari la propria competenza, nominare un relatore per l'esame del merito dell'istanza ed audire l'interessato.
  Fa presente come il Gruppo del Partito Democratico, avendo approfondito la questione preliminare e ritenendone i contorni piuttosto evidenti, sia pronto ad esprimere il suo voto già nella seduta odierna.
  Osserva come, nel caso di specie, non venga in considerazione solo il titolo di reato, di talché – in ipotesi – non potrebbe sorgere il dubbio che l'imputazione sia formulata scegliendo appositamente un titolo di reato che potrebbe consentire di eludere l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità. Un simile problema non si pone affatto. Nel capo d'imputazione non risulta la descrizione di un titolo di reato in astratto, bensì la descrizione chiara e lineare di una concreta condotta, dalla quale emerge che l'ipotesi accusatoria si incentra sulla promessa o dazione di denaro da parte di Silvio Berlusconi. Che tale condotta sia collegata all'espressione di un voto parlamentare è ininfluente, così come è ininfluente – anche ai fini della consumazione del reato – se il voto sia stato effettivamente espresso. L'oggetto della contestazione non è dunque né il voto, né l'orientamento del voto, bensì il comportamento materiale consistente nella promessa o dazione di denaro.
  Ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte precisato che la prerogativa parlamentare non può estendersi a ricoprire comportamenti materiali tali da escludere di per sé la riferibilità all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La stessa Giunta per le autorizzazioni, adottando nella seduta del 14 gennaio 2009 i «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», ha escluso che la prerogativa copra i meri comportamenti materiali e, tra l'altro, proprio la ricezione di denaro. E, in più occasioni, ha deliberato la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria o all'istante (riconoscendo la propria incompetenza), in assenza di condotte qualificabili come opinioni espresse o voti dati.
  Osserva, inoltre, che se si riconoscesse l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità anche ai fatti materiali, si finirebbe per reintrodurre surrettiziamente una sorta di «autorizzazione a procedere» da parte della Camera di appartenenza, senza la quale la funzione giurisdizionale non potrebbe essere praticamente mai esercitata.
  Ritiene che quello oggi in esame sia un caso chiaro ed evidente di comportamento materiale, in quanto tale non coperto dall'immunità, e che la Giunta debba senz'altro risolvere la questione preliminare declinando la propria competenza e restituendo gli atti all'interessato.
  Considerato che, da quanto si apprende da notizie di stampa, il processo penale pendente presso il Tribunale di Napoli, nel quale è imputato l'interessato, entrerà nella sua fase conclusiva tra il 7 e l'8 luglio prossimi, ritiene che la Giunta debba assumere la sua decisione in tempi contenuti. Ribadisce la disponibilità del suo Gruppo a votare anche nella seduta odierna, ma precisa di ritenere che la Giunta debba comunque deliberare non oltre la data del 7 luglio prossimo.

  Matteo BRAGANTINI (Misto) desidera svolgere alcune considerazioni circa la delicatezza della decisione che la Giunta è chiamata ad assumere. A tale proposito, prospetta la situazione che si verrebbe a creare nel momento in cui un Presidente del Consiglio, che riveste anche la carica di segretario di un partito, ogni qualvolta si tratti di votare la fiducia su un qualsiasi provvedimento legislativo, avverta i componenti del suo schieramento che nel caso non seguano la disciplina di partito, e quindi non votino la fiducia, non sarebbero ricandidati. A suo avviso, si tratta di una situazione nella quale evidentemente non vi è la promessa di una dazione di denaro, ma che coinvolge sicuramente la previsione di una potenziale utilità futura. Tale situazione potrebbe verificarsi non solo con riferimento ai parlamentari ma Pag. 9anche nei rapporti tra gli amministratori locali, ad esempio, qualora un sindaco chieda a un consigliere comunale di minoranza di accettare la carica di assessore per entrare a far parte della maggioranza. Si domanda, infatti, se anche in tale eventualità non si configuri la fattispecie del reato di corruzione. Seppure esposto in maniera semplicistica, valuta che tale ragionamento evidenzia l'esistenza di problematiche che richiedono una valutazione più approfondita. Ritiene che la magistratura debba svolgere il suo compito senza che le sue scelte condizionino la vita istituzionale e politica del Parlamento e viceversa, nel rispetto della suddivisione dei poteri, evitando che si crei una gerarchia nella quale un potere sia più forte degli altri. In conclusione, ribadisce l'opportunità che la Giunta valuti in modo approfondito la questione in esame, al fine di evitare l'instaurarsi di un precedente per cui, in futuro, la magistratura possa sollevare un'accusa di corruzione nei confronti di un qualsiasi parlamentare o di un segretario di un partito politico al quale sia stato promesso il conferimento di un incarico pubblico o quant'altro.

  Mariano RABINO (SCpI) dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Rossomando.

  Paola CARINELLI (M5S) condivide l'intervento della collega Rossomando, sottolineando come il fatto contestato non sia il voto in sé, ma il comportamento materiale rappresentato dalla promessa o dazione di denaro, che non è riconducibile all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Auspica, inoltre, che la Giunta possa deliberare nel senso della restituzione degli atti all'interessato prima che il Tribunale di Napoli emetta la sentenza, che è prevista per il prossimo 8 luglio.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, pur comprendendo le argomentazioni delle colleghe Rossomando e Carinelli, fa presente come la pendenza del procedimento dinanzi alla Giunta non comporti la sospensione dei termini di prescrizione, né alcun rallentamento o condizionamento del processo penale, che infatti non è stato sospeso. Si chiede, piuttosto, se una decisione anticipata della Giunta sull'istanza dell'interessato possa essere in qualche modo condizionante per il processo. Esclude peraltro che, al contrario, una mancata decisione della Giunta possa produrre una qualche forma, se non assolutamente trascurabile, di condizionamento. Dubita, sulla base della sua esperienza professionale, che la decisione del Tribunale sarà effettivamente resa l'8 luglio. In ogni caso, per ciò che compete alla Giunta, ritiene che si debba procedere come per tutte le altre istanze di insindacabilità: programmando tempi normali e necessari, senza alcun cedimento ad atteggiamenti dilatori. A tale ultimo proposito, ricorda di avere inserito l'istanza in questione nell'ordine del giorno della Giunta nella prima seduta successiva all'assegnazione.

  Daniele FARINA (SEL) ricorda di avere partecipato alla stesura dei «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», in applicazione dei quali dovrebbe essere pacifico che i fatti imputati all'interessato non rientrino nel perimetro di competenza della Giunta. Ritiene quindi che si debbano prendere le distanze dall'idea che simili condotte possano essere ascritte all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche per evitare il discredito che ne deriverebbe nell'opinione pubblica.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) dichiara di condividere i rilievi della collega Rossomando, poiché la condotta contestata è evidentemente la dazione di denaro e, dunque, l'istanza in questione appare manifestamente infondata. Peraltro, non paiono manifestamente infondate le considerazioni dell'onorevole Bragantini, particolarmente interessanti sotto il profilo giuridico, ma estranee all'oggetto dell'esame della Giunta. Quest'ultima deve operare una valutazione circa l'astratta riconducibilità del fatto contestato all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Esprime conclusivamente delle perplessità Pag. 10sulla circostanza che l'istanza con la quale l'interessato ha attivato il presente procedimento parlamentare sia stata presentata solo al termine del giudizio penale, anche tenuto conto del fatto che l'ordinanza che respinge le eccezioni di insindacabilità risale al mese di marzo 2014.

  Matteo BRAGANTINI (Misto), nel chiarire il proprio precedente intervento, precisa di non aver sostenuto che le condotte da lui descritte, ovvero la dazione di denaro in cambio di utilità quali il conferimento di incarichi o l'avanzamento di carriera, non siano lesive del decoro e dell'immagine del Parlamento. Ha semplicemente prospettato la possibilità, esprimendo talune perplessità in proposito, che la giurisprudenza innovativa che si suppone stia per essere varata dal Tribunale di Napoli apra la via all'instaurazione di molti processi penali nei confronti di parlamentari.
  Per quanto riguarda la deliberazione della Giunta in merito alla questione di competenza, qualora dovesse essere assunta nella presente seduta, preannuncia il suo voto di astensione.
  Auspica, peraltro, che in futuro si possa riflettere con maggiore serenità e senza pregiudizi su temi quali la riforma della giustizia e l'ambito di applicazione delle immunità parlamentari.

  Anna ROSSOMANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che prima della conclusione della presente seduta, che dovrà avvenire entro le 16.15 per consentire ai deputati di partecipare allo svolgimento di un'importante informativa urgente del Governo, la Giunta debba stabilire come programmare i propri lavori, fissando dei tempi certi.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che la Giunta possa decidere oggi sulla questione preliminare solo qualora emerga un orientamento unanime. A tal fine occorre quindi sentire anche l'intervento dell'onorevole Chiarelli, iscritto a parlare. In mancanza di un orientamento unanime, il seguito del dibattito sarà rinviato alla seduta di mercoledì 8 luglio prossimo, tenuto conto che il mercoledì è il giorno della settimana nel quale abitualmente la Giunta si riunisce.

  Anna ROSSOMANDO (PD) insiste sulla necessità di programmare con chiarezza i lavori della Giunta entro la fine della seduta, stabilendo dei tempi certi che consentano di deliberare sulla questione preliminare di competenza prima della data dell'8 luglio prossimo.

  Walter VERINI (PD) ritiene che la Giunta potrebbe riconvocarsi oggi stesso, al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiarisce come ogni decisione sulla programmazione e sui tempi dei lavori della Giunta sia condizionata alla previa verifica circa la sussistenza o meno di un orientamento unanime in relazione alla questione preliminare di competenza. Dà quindi la parola al collega Chiarelli.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL), nel premettere il suo disaccordo rispetto alle considerazioni dei colleghi che ritengono non sussistere la competenza della Giunta nel caso in esame, desidera svolgere delle valutazioni di natura sia politica che giuridica.
  Richiama il fatto che nei confronti di alcune persone, ed in particolare di Silvio Berlusconi, una parte dei componenti della Giunta manifesti ormai da tempo la propensione ad una rigidità che impedisce loro una obiettiva considerazione delle prerogative, che è bene sottolineare, sono poste a garanzia dell'espletamento del mandato parlamentare, seppure delle stesse possa ora usufruire anche Silvio Berlusconi. Rivendica di aver assunto costantemente una posizione garantista e fa presente che solo il buon senso di alcuni membri della Giunta ha evitato, talvolta, di accogliere frettolosamente la richiesta di arresto nei confronti di alcuni parlamentari senza aspettare le decisioni del Tribunale del riesame. Ricorda, infatti, che le Pag. 11ordinanze di arresto emesse nei confronti di taluni parlamentari sono state successivamente annullate dal Tribunale del riesame (cita a tale proposito la vicenda concernente Luigi Cesaro).
  Evidenzia la peculiare circostanza del caso in esame, in cui la Giunta si trova a discutere in merito all'applicabilità della norma costituzionale in materia di insindacabilità, mentre il Tribunale sta celebrando un processo e ha già acquisito le prove da porre a fondamento delle contestazioni avanzate. Il problema, quindi, è a monte e risiede nella legittimità dell'operato del Tribunale e se lo stesso, prima di acquisire le prove, debba consentire alla Giunta di esprimersi in merito ad un procedimento a carico di un parlamentare. Tiene, peraltro, a precisare che la sua non è la difesa di Silvio Berlusconi bensì dell'esercizio della funzione parlamentare. Considera opportuno svolgere una analisi obiettiva del caso, e sottolinea come nel capo di imputazione avanzato nei confronti di Silvio Berlusconi, nel richiamare il reato di corruzione a lui ascritto, si fa riferimento al suo ruolo di leader dello schieramento di centro-destra. Pertanto, il reato a lui imputato sarebbe stato commesso nell'esercizio dell'attività parlamentare che si esplica, al di là di ogni disquisizione, nell'esercizio di voti, che determinano il formarsi di maggioranze e minoranze parlamentari.
  Desidera, inoltre, porre all'attenzione dei colleghi le considerazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Napoli laddove vi è una valutazione differente circa l'applicabilità dell'immunità parlamentare qualora la stessa fosse invocata dall'allora senatore De Gregorio o da Silvio Berlusconi. Emergerebbe, quindi, la propensione dei giudici di inviare gli atti al Senato qualora ad invocare l'insindacabilità fosse De Gregorio, mentre tale prospettiva sarebbe esclusa nei confronti di una simile richiesta da parte di Silvio Berlusconi. A suo giudizio, posto che entrambi all'epoca dei fatti erano parlamentari, tale differente valutazione da parte dei giudici pone degli interrogativi – considerati anche i capi di accusa mossi ad entrambi, che presuppongono la loro partecipazione attiva benché in ruoli differenti e complementari – in ragione dei quali egli si domanda se non ci si trovi dinanzi ad un atteggiamento diverso nei confronti dei due ex parlamentari coinvolti. Stigmatizza, poi, un passaggio dell'ordinanza laddove le attività poste in essere da Silvio Berlusconi nella cosiddetta ’Operazione Libertà’ sono ritenute solo incidentalmente potersi riflettere nelle votazioni e discussioni parlamentari.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, in considerazione dell'imminenza dello svolgimento dell'informativa urgente in Assemblea, invita il collega Chiarelli a completare il suo intervento nel prosieguo della discussione. Preso comunque atto dell'assenza di un orientamento unanime in Giunta, ritiene che si debba individuare un collega al quale conferire l'incarico di effettuare un approfondimento sulla questione preliminare di competenza della Giunta. Nomina quindi relatore per lo svolgimento di questo specifico incarico l'onorevole Di Lello, che accetta. Ritiene quindi che il seguito del dibattito debba avvenire mercoledì 8 luglio 2015, con l'auspicio che i colleghi vogliano contenere i propri interventi in modo da consentire alla Giunta di deliberare in quella data.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che non vi fosse alcun bisogno di nominare un relatore per l'approfondimento di una questione preliminare e che si debba prendere in considerazione una diversa ipotesi di programmazione. Ferma restando l'esigenza di consentire al collega Chiarelli di esporre compiutamente la sua posizione, insiste affinché la decisione della Giunta sulla questione preliminare di competenza sia assunta prima della data dell'8 luglio. Chiede quindi di mettere ai voti la proposta di convocare la seduta della Giunta in una data anteriore all'8 luglio.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) si dichiara disponibile a proseguire il proprio intervento anche in una seduta eventualmente Pag. 12convocata martedì 7 luglio prossimo.

  Franco VAZIO (PD) ritiene che sarebbe corretto che la Giunta si pronunciasse prima dell'8 luglio.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, osserva come questo procedimento in materia di insindacabilità non possa e non debba essere considerato diverso dagli altri e come, per qualunque altro procedimento, il rinvio dell'esame a mercoledì 8 luglio non avrebbe sollevato alcuna contestazione, proprio perché il mercoledì è il giorno della settimana nel quale abitualmente la Giunta si riunisce. Non vede, dunque, per quale ragione in questo caso si dovrebbe fare un'eccezione.
  Ricorda quindi come fosse rimasta in sospeso la questione relativa alla lettera pervenuta oggi dai legali di Silvio Berlusconi. A tale proposito, concorde la Giunta, esclude la possibilità di audire l'interessato in una fase preliminare nella quale deve essere decisa una questione di competenza e fissa il termine perentorio delle ore 12 di lunedì 6 luglio 2015 per l'eventuale trasmissione, da parte dell'interessato, di una nota scritta che attenga esclusivamente alla questione attualmente oggetto di esame e, dunque, alla riconducibilità o meno del fatto imputato all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI NEI CONFRONTI DI NICOLA COSENTINO, DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI (DOC. IV, N. 10)