CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 giugno 2015
471.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 205

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
Atto n. 178.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Walter RIZZETTO, presidente, nel dare la parola al relatore per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avverte che dopo l'avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che l'esame del provvedimento riprenderà al termine del ciclo di audizioni informali, che riguarderà tutti i quattro schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 183 del 2014, contestualmente presentati, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, nel segnalare che in questa sede si limiterà a richiamare i principali aspetti del provvedimento, riservandosi di formulare valutazioni e proposte in una sede successiva, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, è stato predisposto in attuazione della norma di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, che prevede la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso l'adozione di misure di coordinamento ovvero l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti Pag. 206e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
  Rileva che il provvedimento, optando per la seconda delle due possibilità previste dalla norma di delega, prevede, all'articolo 1, l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. Ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. L'Ispettorato, che è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne verifica periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e ha un massimo di 80 sedi territoriali.
  Sottolinea che l'articolo 2, prevedendo l'approvazione dello statuto con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro 45 giorni dall'entra in vigore del provvedimento in esame, elenca le funzioni esercitate dall'Ispettorato. Tra le principali, segnala: esercizio e coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; accertamento in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali; emanazione delle circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle direttive operative rivolte al personale ispettivo; individuazione, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, nonché monitoraggio sulla loro realizzazione; formazione e aggiornamento del personale ispettivo; prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare; attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.
  Passando agli articoli 3 e 4, sottolinea che esso recano la disciplina degli organi dell'Ispettorato, che restano in carica per tre anni, rinnovabili per una sola volta. Si tratta, in particolare, del Direttore, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. Il Direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche e viene nominato con apposito decreto del Presidente della Repubblica. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Inoltre, propone alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento Pag. 207dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati.
  Osserva che il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da quattro dirigenti con funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche. L'INPS e l'INAIL indicano un componente ciascuno. Uno dei componenti del Consiglio svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. Per quanto attiene le funzioni, il Consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.
  Rileva che il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da tre membri, due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche. L'assegnazione delle funzioni di presidente del Collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto. Il collegio dei revisori svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'Ispettorato, nonché tutte le funzioni riconosciute all'organo dalla disciplina codicistica. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo.
  Osserva che i criteri relativi all'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato, nonché quelli relativi alla contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativi alla sua gestione sono disciplinati, secondo quanto disposto dall'articolo 5, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali decreti provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, tenendo conto delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per l'ordinaria attività istituzionale, con il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro.
  Passa quindi ad illustrare l'articolo 6 che dispone che la quantificazione della dotazione organica dell'Ispettorato, in misura comunque non superiore a 6.357 unità, è demandata agli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione. Sono, in particolare, previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale.
  Ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione sono demandate, inoltre, la costituzione, presso la sede di Roma dell'Ispettorato e alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, la cui attività di vigilanza è assicurata mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici e la definizione della dislocazione dell'Ispettorato sul territorio. Dalla data stabilita dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, mentre il personale ispettivo già appartenente a INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento.
  Osserva che, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, l'articolo 7 prevede che con i decreti di organizzazione sono individuate specifiche forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Pag. 208
  Sottolinea poi che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione individuano, secondo quanto disposto dall'articolo 8, le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato), già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferire all'Ispettorato stesso, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
  Rileva che specifiche disposizioni, infine, sono dedicate, nell'ambito dell'articolo 9, alla rappresentanza in giudizio. Con riferimento alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dell'INPS e dell'INAIL, in seguito alla creazione del nuovo Ispettorato, segnala che l'articolo 10 prevede, in particolare, la soppressione della Direzione generale per l'attività ispettiva e rinvia ai decreti di organizzazione del Ministero l'individuazione della struttura ministeriale deputata alla vigilanza sul nuovo Ispettorato.
  Illustra, quindi, l'articolo 11, che reca abrogazioni e altre norme di coordinamento, introduce modifiche alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 124 del 2004, in materia di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. In particolare, interviene sulla normativa che regola la composizione e il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nonché sulla normativa in materia di ricorsi, con riferimento sia a quelli al direttore della sede territoriale dell'ispettorato del lavoro sia a quelli al Comitato per i rapporti di lavoro.
  Osserva che il successivo articolo 12 reca disposizioni per l'operatività dell'Ispettorato, in particolare prevedendo la nomina di un comitato operativo per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato.
  Infine, rileva che l'articolo 13, in conformità a quanto previsto nella legge delega, prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento, al termine del programmato ciclo di audizioni.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Atto n. 177.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente, preliminarmente, che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, segnalata anche dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, all'atto della trasmissione dello schema in esame. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa.
  Nel dare la parola al relatore per lo svolgimento del suo intervento introduttivo, avverte che dopo l'avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. La discussione sul provvedimento riprenderà quindi al termine del ciclo di audizioni informali, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva preliminarmente che lo schema di Pag. 209decreto legislativo n. 177 è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2014, relativa al riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro e, limitatamente all'articolo 26, recante norme per utilizzo diretto di lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, in attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera d), della medesima legge n. 183 del 2014.
  Rileva che il provvedimento si compone di quattro Titoli, per un totale di 34 articoli. Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 17, reca disposizioni relative alla rete dei servizi per le politiche del lavoro. Il Titolo II, che si compone degli articoli da 18 a 28, detta principi generali e norme comuni in materia di politiche attive del lavoro. Gli articoli da 29 a 32, ricompresi nel Titolo III, dettano norme per il riordino degli incentivi all'occupazione, mentre gli articoli 33 e 34, che compongono il Titolo IV, recano disposizioni «urgenti e finali».
  Passando a illustrare il Titolo I, rileva che l'articolo 1 individua i soggetti, pubblici e privati, che costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro. La norma specifica che l'indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro è esercitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni e province autonome, con riferimento alle rispettive competenze, mentre il coordinamento della suddetta rete è assicurato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi del successivo articolo 4.
  Segnala che l'articolo 2 stabilisce che gli indirizzi generali in materia di politiche attive per il lavoro siano individuati con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Essi consistono nella determinazione delle linee di indirizzo triennale e degli obiettivi annuali, nonché dei livelli minimi delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale e, in via eventuale, dei tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti e dei tempi e delle modalità di definizione dei percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo.
  Rileva che l'articolo 3 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, di verifica del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di espressione del parere preventivo su alcuni atti dell'ANPAL e di adozione, anche su proposta dell'ANPAL, di altri atti, ivi individuati. Il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire a livello nazionale è definito dal successivo articolo 28.
  Come anticipato, osserva che l'articolo 4 istituisce l'ANPAL. La nuova agenzia ha autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio e, come detto, è sottoposta all'indirizzo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per garantire il funzionamento dell'ANPAL, che ha sede in Roma, sono previsti una dotazione organica non superiore a 395 unità e il trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, mediante decreti del Presidente del Consiglio. Nell'ambito di tale dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale e sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Il presidente dell'ANPAL è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il presidente dell'ANPAL assume anche l'incarico di commissario straordinario di Italia Lavoro S.p.A., con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di tale società. Rileva che vengono definiti criteri per il reclutamento a regime, mediante concorso, del personale dell'ANPAL e che viene prevista, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, la stipulazione di convenzioni a titolo gratuito tra l'ANPAL e taluni soggetti pubblici (INPS, INAIL, ISFOL, Ispettorato Pag. 210del lavoro), nonché con Italia Lavoro S.p.A. Osserva che dall'istituzione dell'ANPAL, alla quale si applicano, per quanto non specificamente previsto dallo schema in esame, le disposizioni di carattere generale in materia di agenzie, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala quindi che l'articolo 5 determina, a decorrere dal 2016, le risorse finanziarie dell'ANPAL. Ad essa sono destinati, tra le altre risorse, il Fondo per le politiche attive del lavoro e il 50 per cento dell'importo delle entrate contributive relative alla formazione professionale a carico dei datori di lavoro che non aderiscano ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Il restante 50 per cento del suddetto importo viene invece destinato, sempre a decorrere dal 2016, al Fondo sociale per occupazione e formazione. Rileva che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annue spettanti all'ANPAL può essere destinata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle esigenze gestionali e operative dell'Agenzia, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.
  Con riferimento agli articoli 6 e 7, precisa che essi individuano quali organi dell'ANPAL il presidente, il consiglio di amministrazione il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori, disciplinandone le procedure di nomina e i relativi requisiti soggettivi, nonché le funzioni. La durata dei mandati è di tre anni, rinnovabili una sola volta. L'articolo 7 stabilisce le attribuzioni degli organi dell'Agenzia.
  Segnala che l'articolo 8 disciplina i requisiti soggettivi e la procedura per la nomina del direttore generale, definendone le relative funzioni. Anche per tale incarico, rinnovabile una sola volta, si prevede una durata di 3 anni.
  Passa, quindi, a illustrare l'articolo 9, che individua le funzioni e le attività dell'ANPAL. Ad essa spettano, in particolare, funzioni di coordinamento, a livello nazionale, dei servizi pubblici per l'impiego e delle politiche di attivazione dei disoccupati; di determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione; di sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro; di accreditamento dei servizi per l'impiego privati; di gestione diretta di programmi operativi nazionali, di progetti cofinanziati dai fondi europei, di alcuni programmi di reimpiego e di ricollocazione, nonché di programmi sperimentali; di definizione e gestione di programmi nelle aree in cui i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro non siano state rispettate o in cui vi sia il rischio di un mancato rispetto, anche con interventi di gestione diretta, a supporto delle regioni, dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nei casi di mancato rispetto dei livelli essenziali; di assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; di controllo e vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Osserva che vale la pena segnalare sin d'ora che su questo ultimo punto sono state sollevate obiezioni importanti dalle parti sociali che hanno la responsabilità della gestione dei suddetti Fondi. Rileva, poi, che l'articolo 10 interviene sull'attività dell'ISFOL, prevedendo che l'istituto svolga essenzialmente funzioni di studio, ricerca e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego; la disposizione, inoltre, prevede la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto e il conseguente rinnovo degli organi e l'adozione di modifiche allo statuto ed al regolamento.
  Con riferimento all'articolo 11, segnala che, confermando sostanzialmente l'impianto normativo vigente, esso dispone che le funzioni amministrative in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro spettano alle regioni ed alle province autonome, introducendo l'istituto della convenzione tra il singolo ente territoriale ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni. La convenzione Pag. 211può contemplare il deferimento all'ANPAL delle funzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette e di avviamento a selezione numerica, in base alle graduatorie di collocamento, nelle pubbliche amministrazioni, per i profili per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Ricorda che alle regioni e province autonome restano assegnate anche la programmazione delle politiche attive per il lavoro e la funzione di accreditamento degli enti di formazione nell'ambito, rispettivamente, degli indirizzi generali e dei criteri stabiliti con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Osserva che l'articolo 12 prevede l'istituzione dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro. L'albo è gestito dall'ANPAL, sulla base di un regolamento per l'accreditamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e degli eventuali specifici regimi di accreditamento su base regionale.
  Rileva che l'articolo 13 prevede che l'ANPAL, in cooperazione con l'INPS e l'ISFOL, realizzi il sistema informativo unico delle politiche del lavoro e il portale unico per la registrazione alla rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Osserva che il sistema informativo unico è costituito dal sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, dall'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, dai dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro e dal sistema informativo della formazione professionale. Il nuovo sistema comprende anche il fascicolo elettronico del lavoratore, all'interno del quale confluisce il libretto formativo. Si prevede, inoltre, la stipulazione di una convenzione tra l'ANPAL e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici, al fine di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione. Riguardo alle comunicazioni obbligatorie in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, si prevede che esse siano fatte, per via telematica, all'ANPAL, la quale le mette a disposizione di altri soggetti interessati.
  Segnala che l'articolo 14 regola l'impiego del sistema informativo unico delle politiche del lavoro e dell'interconnessione con altre banche dati di soggetti pubblici, mentre il successivo articolo 15 istituisce il sistema informativo della formazione professionale, comprensivo dell'albo nazionale degli enti di formazione, attribuendone all'ANPAL la relativa gestione. A decorrere dalla messa a disposizione del sistema, le amministrazioni pubbliche, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua e i fondi bilaterali alimentati dalla contribuzione obbligatoria a carico delle imprese di somministrazione di lavoro possono finanziarie attività di formazione professionale esclusivamente in favore degli enti di formazione iscritti nell'albo nazionale.
  Rileva che l'articolo 16 disciplina le attività dell'ANPAL, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL, concernenti il monitoraggio e la valutazione sulla gestione delle politiche attive per il lavoro, sui servizi per l'impiego e sui risultati conseguiti dai soggetti, pubblici e privati, accreditati a svolgere tali funzioni. Al fine di assicurare una valutazione indipendente delle politiche per il lavoro, si prevede l'allestimento, da parte dell'ANPAL, di banche dati informatizzate anonime, accessibili per fini di ricerca. L'articolo 17 modifica la disciplina dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, trasferendo la funzione di vigilanza sui medesimi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL.
  Passa, quindi, a esaminare il Titolo II, composto degli articoli da 18 a 28, recante principi generali e norme comuni in materia di politiche attive del lavoro, osservando che l'articolo 18 prevede che il sistema dei servizi pubblici per l'impiego si Pag. 212basi su uffici territoriali denominati «centri per l'impiego» e costituiti dalle regioni o dalle province autonome. Le attività dei centri per l'impiego possono essere esercitate anche con il coinvolgimento di soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di «quasi mercato», sulla base di costi standard definiti dall'ANPAL. L'articolo enumera quindi le attività di competenza dei centri per l'impiego, essenzialmente incentrate sull'offerta di servizi ai soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione. Osserva che non si prevede, invece, espressamente che i centri per l'impiego offrano altresì servizi alle imprese. Si tratta, tuttavia, di un aspetto dell'attività dei servizi pubblici per l'impiego che merita di essere valorizzato, anche tenendo conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla materia dei servizi per l'impiego.
  Illustrando l'articolo 19, osserva che esso modifica la nozione di stato di disoccupazione, prevedendo che esso implichi l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i servizi per l'impiego. La dichiarazione di disponibilità è resa, in forma telematica, al portale unico per la registrazione alla rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al precedente articolo 13 ovvero si intende implicitamente resa in caso di presentazione della domanda all'INPS per uno dei trattamenti di disoccupazione. Sottolinea che si introducono, inoltre, le nuove categorie di «disoccupato parziale», nella quale rientrano i lavoratori, dipendenti o autonomi, con reddito annuale di importo pari o inferiore a quello esente di fatto dall'IRPEF e i lavoratori a tempo parziale o interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, e di lavoratore «a rischio di disoccupazione», ossia il dipendente che abbia ricevuto la comunicazione di licenziamento il quale, al fine di accelerare la presa in carico, può effettuare la registrazione al portale unico anche in pendenza del periodo di preavviso. Sulla base delle informazioni ricevute all'atto della registrazione i centri per l'impiego assegnano ogni disoccupato a una classe di profilazione, curandone l'aggiornamento ogni novanta giorni, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità.
  Osserva che l'articolo 20 richiede che, entro sessanta giorni dalla registrazione al portale effettuata dal lavoratore in cerca di occupazione, ovvero entro trenta giorni dalla decorrenza del trattamento di disoccupazione, i soggetti siano convocati dai centri per l'impiego per la stipulazione di un patto di servizio personalizzato. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo si perde il diritto al trattamento di disoccupazione e si preclude l'applicabilità dell'assegno di ricollocazione di cui al successivo articolo 23. Qualora, scaduto il termine di sessanta giorni, il soggetto non sia stato convocato dal centro per l'impiego, egli ha diritto a richiedere all'ANPAL le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL ai fini dell'applicabilità dell'istituto dell'assegno di ricollocazione. Precisa che si prevede, inoltre, la definizione del contenuto minimo del patto di servizio, tra i cui contenuti si segnala, in particolare, la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la loro tempistica. Segnala che al successivo articolo 21 viene introdotta, quindi, una nuova disciplina di dettaglio sugli obblighi in materia di ricerca attiva del lavoro dei titolari dei trattamenti di disoccupazione e dell'ASDI, con l'introduzione, accanto alle ipotesi di decadenza dal trattamento, anche della possibilità di una riduzione dell'importo. Nel caso di decadenza dal trattamento una nuova registrazione è possibile solo dopo che siano decorsi due mesi. Le risorse finanziarie derivanti dalle decadenze o dalle riduzioni dell'importo dei trattamenti di disoccupazione sono destinate, nella misura del 50 per cento, al Fondo per le politiche attive del lavoro e, per il restante 50 per cento, alle strutture regionali e delle province autonome che abbiano emesso i relativi provvedimenti, ai fini dell'impiego in strumenti di incentivazione del personale. Osserva Pag. 213che non sembra invece essere prevista alcuna sanzione per il mancato compimento degli atti di ricerca attiva di lavoro, prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera c).
  Segnala che l'articolo 22 reca norme specifiche sugli obblighi in materia di ricerca attiva del lavoro dei disoccupati parziali titolari di un trattamento di integrazione salariale, con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50 per cento e che l'articolo 23 istituisce l'assegno individuale di ricollocazione, già in parte disciplinato dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015, anch'esso attuativo della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, riconoscendolo in favore dei lavoratori in stato di disoccupazione da almeno sei mesi. All'articolo 33 è, quindi, prevista l'abrogazione dei commi da 2 a 7 del richiamato articolo 17, che recavano la disciplina del contratto di ricollocazione. La nuova disciplina precisa che l'ammontare dell'assegno è graduato in relazione al profilo personale di occupabilità. In ogni caso, l'assegno è riconosciuto nei limiti delle disponibilità assegnate a tal fine per la regione o la provincia autonoma di residenza. L'assegno può essere «speso» dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, da lui scelto, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Segnala che la determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione è rimessa ad una delibera del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tra i criteri previsti si evidenziano, in particolare, il riconoscimento dell'assegno «prevalentemente» in ragione del risultato occupazionale conseguito e la graduazione dell'ammontare dell'assegno in relazione al profilo personale di occupabilità. L'assegno non costituisce reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e della contribuzione previdenziale.
  Con riferimento all'articolo 24, segnala che esso prevede che al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrano l'intera dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro e le risorse di programmi operativi cofinanziati con i fondi europei e di altri fondi nazionali e regionali. Inoltre, si dispone la riduzione, da 50 a 20 punti percentuali, della misura del contributo mensile, attribuito in favore del datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di soggetti che fruiscano di un trattamento di disoccupazione, con contestuale destinazione della residua quota (di 30 punti percentuali) al finanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro.
  Rileva quindi che l'articolo 25 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda, su proposta dell'ANPAL, alla definizione dell'offerta di lavoro congrua, il cui rifiuto ingiustificato comporta la decadenza dai trattamenti di disoccupazione e di integrazione salariale, e che l'articolo 26 prevede che, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche e sulla base di convenzioni con enti territoriali, nel rispetto della convenzione quadro definita dall'ANPAL, i titolari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro possano essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità nel territorio del comune di residenza. Possono essere impiegati in tali attività anche lavoratori disoccupati, di età superiore a 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, per un massimo di 20 ore settimanali, retribuite con un importo mensile pari all'assegno sociale.
  Precisa, infine, che l'articolo 27 specifica che il presente decreto si applica anche al collocamento della gente di mare e che le Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL, mentre il successivo articolo 28 specifica che costituiscono oggetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro, lo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 11, comma 1, e quelle attribuite ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 18; il patto di servizio personalizzato di Pag. 214cui all'articolo 20; l'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23; lo svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui all'articolo 26.
  Passando quindi al Titolo III, composto degli articoli da 29 a 32, recanti disposizioni per il riordino degli incentivi all'occupazione, osserva che l'articolo 29 abroga il credito di imposta per le assunzioni di lavoratori giovani (fino a 29 anni) a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 (cosiddetto «bonus Giovannini»), prevedendo che le relative risorse, unitamente a quelle di cui all'articolo 32, comma 5, affluiscano ad un piano gestionale per il finanziamento di politiche attive per il lavoro istituito nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Rileva che l'articolo 30 prevede l'istituzione, presso l'ANPAL, del repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, relativo agli incentivi di fonte statale e regionale. Al fine di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi si prevede, inoltre, che i benefici economici connessi a una misura di incentivo all'occupazione siano attribuiti, di regola, mediante conguaglio con il versamento dei contributi previdenziali.
  Sottolinea poi che l'articolo 31 definisce i principi generali per la fruizione degli incentivi. Rispetto ai principi attualmente vigenti, posti dall'articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la modifica consiste essenzialmente nell'inserimento dei principi di cui alle lettere e) e f) del comma 1, relativi rispettivamente agli incentivi riferiti ai contratti di somministrazione e al calcolo dell'incremento occupazionale netto.
  Rileva che l'articolo 32 interviene in materia di apprendistato, introducendo, in via transitoria, alcuni incentivi sperimentali per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Ricorda che gli incentivi riguardanti le assunzioni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2016 consistono nella riduzione da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota contributiva per gli apprendisti e nell'esclusione di una serie di altri contributi, tra cui il contributo dovuto all'INPS in caso licenziamento. Si prevede, poi, un incremento, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse finanziarie statali relative alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.
  Passa quindi ad illustrare il Titolo IV, composto degli articoli 33 e 34, recante le disposizioni «urgenti e finali», segnalando che l'articolo 33 dispone l'abrogazione di una serie di norme vigenti, in conseguenza delle modifiche apportate dal provvedimento alla normativa vigente, e che l'articolo 34 specifica, in conformità alla disciplina di delega, che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, con riferimento all'assetto complessivo del sistema dei servizi per l'impiego delineato dal provvedimento, il relatore osserva che la sua struttura essenziale, per quanto attiene agli operatori pubblici, resta incentrata sui centri per l'impiego, ai quali sono attribuiti importanti compiti di supporto ai disoccupati nella ricerca di un lavoro e di applicazione del meccanismo di condizionalità nei confronti dei beneficiari dei sussidi. In proposito, rileva che si tratta un assetto che sostanzialmente conferma quello previsto dalla legislazione vigente, a partire dal decreto legislativo n. 181 del 2000, mentre l'esperienza maturata induce a pensare che, in assenza di radicali interventi, i risultati delle politiche attive tenderanno a essere quelli osservati in passato. Ricorda infatti che, come emerso in modo evidente nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati e come riscontrato nel documento conclusivo approvato dalla Commissione stessa al Pag. 215termine dell'indagine, l'azione dei centri pubblici per l'impiego, a parte alcune punte di eccellenza, risulta scarsamente efficace. Solo una quota molto ridotta di lavoratori dichiara di trovare lavoro attraverso i centri pubblici per l'impiego e men che meno lo trovano i beneficiari dei sussidi di disoccupazione che raramente vengono avvicinati dai servizi pubblici, come invece le norme attuali imporrebbero. Ciò è dovuto al fatto che, a fronte di un'unica istituzione nazionale che gestisce gli ammortizzatori, l'INPS, si pongono venti sistemi regionali, tra loro diversi, che gestiscono le politiche attive. È risultato pressoché impossibile garantire un coordinamento tra politiche attive e passive, considerata l'autonomia di carattere istituzionale che caratterizza il sistema regionale e che lo separa da quello nazionale, cui appartiene l'INPS. Solo se il soggetto che gestisce gli strumenti di sostegno al reddito è titolare, allo stesso tempo, di un interesse, istituzionalmente e finanziariamente vincolante, a ridurre al minimo la durata delle erogazioni, è possibile promuovere il rapido raggiungimento da parte del lavoratore di un obiettivo occupazionale.
  A suo avviso, lo schema in esame dovrà essere ben analizzato nel corso della discussione e delle audizioni al fine di valutare se esso sia in grado di superare in modo efficace le richiamate criticità, che hanno sinora impedito quell'integrazione virtuosa delle politiche attive e passive, che tutti ritengono essere fondamentale per realizzare il cambio di passo indicato anche nella legge delega. Occorre considerare, in proposito, che una radicale riforma dell'assetto vigente incontra ostacoli significativi, dovuti principalmente alla circostanza che il provvedimento in esame interviene in una fase nella quale non si è ancora completato il percorso di redistribuzione delle competenze delle province, in attuazione della legge n. 56 del 2014, ed è ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento una riforma della Costituzione che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce le politiche attive del lavoro nell'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva statale. Osserva che l'istituenda Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro si trova, quindi, in mezzo al guado, con una sponda costituita dall'attuale testo della Costituzione, dalla legge n. 183 del 2014 e dalla «legge Delrio», e l'altra sponda costituita dal nuovo testo della Costituzione, all'esame del Senato della Repubblica.
  Crede pertanto che compito della discussione e delle audizioni che la Commissione svolgerà sarà anche quello di affrontare questo delicato aspetto, che rischia, da un lato, di riaprire il contenzioso di natura costituzionale sulle rispettive competenze dello Stato e delle Regioni e, dall'altro, di trascurare l'obiettivo principale della riforma in questa complicata fase di transizione, e cioè il potenziamento della struttura operativa, i centri per l'impiego, che costituiscono il punto debole di tutto sistema.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di intervenire al termine del ciclo di audizioni programmato, osservando che il governo valuterà con attenzione gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

  Claudio COMINARDI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per il contributo fornito al dibattito.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO ribadisce che in questa fase il compito principale del Governo consiste nell'ascolto delle Camere, al fine di valutare eventuali modifiche al testo dello schema in discussione.

  Walter RIZZETTO, presidente, auspicando un confronto sereno in Commissione, sottolinea l'opportunità offerta dalle prossime audizioni, che permetteranno di avere un quadro reale della situazione sulla quale lo schema di decreto in esame si propone di intervenire. A tale riguardo, ricorda ad esempio di avere recentemente avuto modo di constatare come il centro per l'impiego di Cosenza, molto grande e Pag. 216ben organizzato, incontri difficoltà nel far fronte alle esigenze del territorio, dei lavoratori e dei disoccupati che ad esso fanno ricorso, in ragione della ristrettezza delle risorse a disposizione.

  Claudio COMINARDI (M5S), ricordando preliminarmente le numerose proposte presentate dal proprio gruppo in materia e mai prese in considerazione dalla Commissione, chiede chiarimenti al Governo sui tempi di scioglimento di Italia Lavoro Spa, società rispetto alla quale il Movimento 5 Stelle si è sempre dimostrato critico, e sul futuro occupazionale dei suoi dipendenti. In proposito, infatti, lo schema di decreto in esame non fornisce i necessari elementi di valutazione.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO, facendo preliminarmente presente che Italia Lavoro Spa è una delle tante società dotate di autonomia su cui il Governo spesso non è riuscito a esercitare efficacemente il proprio controllo, ricorda che la maggioranza dei suoi dipendenti ha contratti di lavoro a termine.

  Walter RIZZETTO, presidente, osserva che Italia Lavoro Spa è una società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, ritiene che il Governo abbia tutti gli strumenti per esercitare un potere di controllo su di essa.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, sottolinea la grande opportunità offerta dallo schema di decreto in esame, che ha la possibilità di procedere alla razionalizzazione degli enti strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La riorganizzazione riguarderà, in primo luogo, l'ISFOL al quale, nell'ambito di una ristrutturazione generale del sistema, potrà essere attribuito un ruolo di ente di ricerca in materia di valutazione delle politiche del lavoro, come avviene in altri Paesi. A tale proposito ricorda che lo schema di decreto in esame precisa meglio, rispetto alla disciplina vigente, le funzioni e gli obiettivi dell'ISFOL. Diverso è il discorso che riguarda Italia Lavoro Spa che, con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, non avrà più una funzione propria. Al riguardo, occorre considerare che, trattandosi di una società per azioni, i suoi dipendenti hanno rapporti di lavoro di diritto privato e, non essendo stati assunti tramite concorso, non potrebbero per questo essere assorbiti direttamente, a differenza dei dipendenti dell'ISFOL, nelle nuove strutture dell'Agenzia. A parte i dipendenti con contratti a tempo determinato, per i quali è possibile il subentro dell'Agenzia nei rapporti di lavoro, rimane ancora da individuare una soluzione per i 390 dipendenti assunti a tempo indeterminato. In relazione ad essi, appare pertanto prioritario comprendere come e quando si procederà, in base allo schema di decreto in esame, allo scioglimento di Italia Lavoro Spa, al fine di verificare se tale scioglimento avrà luogo prima o dopo l'istituzione dell'Agenzia. Ritiene, infatti, che sarà nell'interesse dell'Agenzia medesima valorizzare le professionalità disponibili, tra cui rientrano anche 390 dipendenti di Italia Lavoro Spa.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che la natura giuridica privatistica dell'attività di Italia Lavoro Spa è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 363 del 2003.

  Luisella ALBANELLA (PD) ritiene che sia un obbligo per la Commissione avere rassicurazioni sul futuro del personale di Italia Lavoro Spa, ferma restando la necessità di un riordino del settore delle politiche attive. Sottolinea che Italia Lavoro Spa, pur essendo stata spesso male utilizzata, si è dimostrata tuttavia utile in numerose occasioni nello studio delle ricadute occupazionali della crisi sul territorio.

  Marco MICCOLI (PD) ritiene che una effettiva difesa dei posti di lavoro potrà realizzarsi solo grazie a un'efficace riorganizzazione del sistema per effetto dello Pag. 217schema di decreto in esame. Constata che la volontà politica e le risorse finanziarie adeguate depongono in favore della piena realizzazione del progetto. Per la prima volta, infatti, c’è la possibilità di costruire una rete nazionale di servizi per le politiche del lavoro, in grado di assicurare in modo stabile, in prospettiva, una maggiore occupazione. La rete nazionale, una volta funzionante, potrà riassorbire tutte le professionalità maturate sul campo, non solo quelle dell'ISFOL e di Italia Lavoro Spa, ma anche quelle delle province che, a causa delle riforme in corso di attuazione, rischierebbero di essere disperse.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 25 giugno 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.