CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2015
470.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 195

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 24 giugno 2015.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final)», del «Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3)».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, formula una proposta di relazione per l'Assemblea sugli atti in titolo, che illustra nel dettaglio (vedi allegato).

  Gea SCHIRÒ (PD) ringrazia il relatore per il documento presentato e invita i colleghi ad una riflessione sull'opportunità di affrontare il tema delle politiche migratorie – cui la relazione predisposta dal relatore fa ampio riferimento – con un approccio anticiclico, così come si tenta di fare in ambito economico. Ritiene che si potrebbe in tal modo rendere un utile servizio all'Italia e all'Europa.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.
Atto n. 171.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 17 giugno, una proposta di parere favorevole, che conferma.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 17 giugno, una proposta di parere favorevole, che conferma.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE.
COM(2015)215 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Proposta di accordo interistituzionale «Legiferare meglio».
COM(2015)216 final.

(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, sottolinea come il pacchetto sulla migliore regolamentazione, presentato dalla Commissione europea il 19 maggio 2015, presenti una fortissima rilevanza politica, istituzionale ed economica per almeno quattro ragioni principali. La prima risiede nel fatto che esso costituisce diretta attuazione di uno dei dieci punti programmatici sulla base dei quali Jean-Claude Juncker è stato nominato Presidente della Commissione, «Rendere l'Europa più democratica». Non a caso la competenza in materia di miglioramento della regolamentazione è stata attribuita al primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans.
  La seconda ragione risiede nelle innovazioni radicali dei metodi e dei presupposti stessi di elaborazione e di valutazione della normativa europea, con l'obiettivo primario di limitare gli oneri su imprese e cittadini. Il pacchetto non si limita infatti a prospettare misure per la semplificazione o la qualità dei testi normativi ma prospetta per molti versi un significativo mutamento dell'approccio della Commissione alla regolamentazione che potrebbe avere risultati benefici per il sistema produttivo europeo e più in generale per i cittadini. Questo nuovo approccio è stato del resto già seguito nel Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – che stiamo esaminando unitamente alla Relazione programmatica del Governo – il quale prevede la presentazione nel corso del 2015 di un numero molto contenuto di nuove proposte legislative, 23, a fronte del ritiro o della modifica di 80 proposte già pendenti.
  La terza ragione attiene all'impatto positivo che i metodi e le procedure di cui il Pag. 197pacchetto prospetta l'introduzione potrebbe produrre sugli ordinamenti nazionali, in particolare su quello italiano. Anche nel nostro Paese il Governo è tenuto ad operare una valutazione d'impatto ex ante sui progetti legislativi e gli schemi di atti normativi del Governo, in particolare attraverso l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170. Tuttavia, come evidenziato dal Comitato per la legislazione della Camera e come abbiamo spesso constatato anche nell'attività della XIV Commissione, l'AIR e l'ATN presentano non di rado lacune e criticità anche metodologiche; l'efficacia di tali strumenti è poi ridotta o resa nulla dalla presentazione di emendamenti governativi e parlamentari, sprovvisti di analisi di impatto, che stravolgono il testo originario del provvedimento. Sono invece del tutto assenti strumenti per operare una sistematica valutazione ex post della legislazione in vigore delle politiche pubbliche, soprattutto da parte del Parlamento. L'esame del pacchetto può dunque costituire un'utile occasione per aprire anche alla Camera un dibattito approfondito su questi aspetti che è stato invece già avviato al Senato, anche in relazione al testo del disegno di legge di riforma costituzionale.
  Un quarto ed ultimo elemento di interesse attiene all'eventuale impatto che le modifiche proposte potranno produrre sul ruolo dei parlamenti nazionali, avendo già alcune assemblee, anche in occasione dell'ultima riunione della COSAC, lamentato una scarsa considerazione nell'ambito del pacchetto.
  Il pacchetto è stato, proprio in considerazione di questi profili, segnalato dal Governo, all'atto della trasmissione alle Camere, tra le iniziative di significativa rilevanza.
  Il pacchetto consta complessivamente di dieci documenti, di diversa natura e rilevanza ma inclusi in una cornice di intervento unitaria.
  I due documenti principali, che costituiscono formalmente oggetto del nostro esame, sono la Comunicazione «Migliore regolamentazione per risultati migliori – Un'agenda dell'Unione europea», COM(2015)215), che delinea la cornice e le linee direttrici generali del pacchetto, nonché la proposta di un accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione (COM(2015)216), accompagnato da due Allegati sugli atti delegati.
  Completano il pacchetto:
   1) un documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente le linee guida per la migliore regolamentazione (SWD(2015)111), completato da un «toolbox» più immediatamente operativo;
   2) una relazione della Commissione sul programma sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione – REFIT (SWD (2015)110), che offre una panoramica sull'azione del Programma medesimo;
   3) una decisione della Commissione che istituisce la Piattaforma REFIT (C(2015)3261), accompagnata da una Comunicazione sulla struttura ed il funzionamento della stessa (C(2015)3260);
   4) la decisione del Presidente della Commissione europea sull'istituzione di un organismo di controllo indipendente con il compito di monitorare la qualità delle valutazioni di impatto e delle valutazioni ex post delle politiche e della normativa vigenti (C(2015)3263), accompagnata da una Comunicazione sul ruolo e la struttura del medesimo organismo (C(2015)3262).

  I contenuti dei documenti sopra richiamati possono essere illustrati secondo i principali assi di intervento in cui il pacchetto si articola.
  Il primo mira a rendere l'iniziativa legislativa europea più condivisa e ad assicurare una valutazione costante della legislazione vigente. A questo scopo, la Comunicazione «Migliore regolamentazione per risultati migliori» prevede anzitutto una maggiore apertura e trasparenza verso i cittadini e portatori di interesse, mediante l'introduzione di regole e Pag. 198termini più puntuali per la consultazione di tutti i soggetti interessati nelle tre fasi principali del processo legislativo:
   la fase di preparazione della proposta, nel corso della quale la Commissione già svolge consultazioni pubbliche, secondo una prassi consolidata (la Comunicazione precisa che la durata della consultazione dovrebbe essere di 12 settimane). Anche i progetti di atti delegati saranno sottoposti all'attenzione delle parti interessate, parallelamente al processo di consultazione degli esperti nazionali;
   la fase successiva alla pubblicazione della proposta, nella quale la consultazione si svolgerà – elemento di assoluta novità – per otto settimane, parallelamente al decorso del termine per il controllo da parte dei Parlamenti nazionali sul rispetto del principio di sussidiarietà. Una sintesi dei contributi della parti interessate eventualmente ricevuti dalla Commissione in questa fase sarà sottoposta ai co-legislatori;
   la fase di applicazione della normativa dopo la sua entrata in vigore, nella quale, mediante una nuova piattaforma da istituire sul sito della Commissione europea («Lighten the road, have your say»), tutti gli interessati potranno rendere note le proprie opinioni e fare commenti sulla legislazione esistente, assicurandone valutazione permanente.

  Un secondo ambito di intervento consiste nel miglioramento, nella fase di preparazione delle proposte legislative, della valutazione di tutti gli elementi rilevanti, in particolare dei dati fattuali e scientifici disponibili, al fine di assicurare che le proposte della Commissione prospettino la scelta degli strumenti migliori e meno onerosi rispetto agli obiettivi perseguiti.
  L'obiettivo prioritario che la Commissione si pone è quello di elaborare una regolamentazione che consenta all'Unione di essere competitiva a livello globale, con una particolare attenzione alle PMI, per le quali si ipotizza un regime meno stringente, che può includere una «esenzione totale» per le microimprese, quando ciò sia possibile e ragionevole.
  Nella stessa logica, la Comunicazione in esame prospetta il miglioramento della relazione esplicativa delle proposte legislative, anche con riferimento all'illustrazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Va a questo riguardo sottolineato che la Commissione XIV Politiche dell'UE ha in più occasioni, in particolare in esito all'esame delle relazioni annuali sui rapporti tra la Commissione e i parlamenti nazionali, rilevato l'assenza di una motivazione articolata delle proposte legislative nelle relazioni illustrative, anche con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà.
  Il terzo ambito attiene alla valutazione della legislazione vigente, per la quale la Commissione europea propone l'approfondimento del programma REFIT, operativo dal 2012, al fine di renderlo più focalizzato, affrontando le fonti più significative di inefficienza e gli oneri non necessari, più attento al profilo quantitativo (ogni proposta REFIT sarà accompagnata da stime sui potenziali benefici e risparmi), inclusivo, quale fonte di suggerimenti per migliorare le leggi dell'UE, e incorporato nel processo decisionale, in quanto parte integrante di ogni Programma annuale della Commissione e del dialogo politico con le altre istituzioni.
  Un ruolo centrale a questo scopo svolgerà secondo la Commissione la richiamata «Piattaforma REFIT», presieduta dal primo Vice Presidente della Commissione e composta di 28 esperti degli Stati membri («gruppo governativo») assieme a un massimo di 20 portatori di interesse («gruppo stakeholder», di cui faranno parte anche un membro del Comitato delle regioni e uno del Comitato europeo economico e sociale). La piattaforma è incaricata di condurre un dialogo continuo con gli Stati membri ed i portatori di interesse sul miglioramento della legislazione UE, sollecitando, raccogliendo, valutando ed eventualmente inoltrando ai servizi della Commissione o alle autorità nazionali o locali suggerimenti per la riduzione degli Pag. 199oneri amministrativi derivanti dalla legislazione UE e dalla sua applicazione al livello nazionale.
  Un quarto ambito di intervento è il rafforzamento del controllo sull'attività regolativa della Commissione mediante l'istituzione, con la richiamata decisione del Presidente della Commissione europea, di un nuovo organo (Regulatory Scrutiny Board), in sostituzione dell'Impact Assessment board, operativo dal 2006.
  Tale ultimo organismo, composto da funzionari della Commissione, aveva il compito di vagliare preventivamente la qualità delle valutazioni d'impatto condotte dalla Commissione.
  Il Regulatory Scrutiny Board, oltre a mantenere nella sostanza tale compito, vaglierà anche le verifiche di idoneità della legislazione in vigore e potrà fornire specifiche raccomandazioni sul miglioramento dei testi sottoposti alla sua attenzione.
  I suoi sette componenti (tre funzionari della Commissione europea e tre esperti esterni oltre al Presidente) agiranno in maniera indipendente ed autonoma. Qualora la Commissione intenda presentare una proposta nonostante il parere negativo dell'organismo, dovrà illustrare pubblicamente i motivi alla base di tale scelta.
  Un quinto importante ambito riguarda il rafforzamento della collaborazione ai fini di una migliore regolamentazione tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione, partendo dalla giusta e pragmatica premessa per cui solo un percorso condiviso tra le tre Istituzioni coinvolte nel procedimento legislativo europeo può avere successo.
  A questo scopo la Commissione ha presentato la richiamata proposta di accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione (COM(2015)216), che farebbe seguito alle analoghe intese tra le tre Istituzioni concluse nel 2003 («Legiferare meglio») e nel 2005 («Approccio interistituzionale comune alle valutazioni d'impatto»).
  La proposta disciplina la programmazione concordata dell'attività legislativa (par. 2-6), le valutazioni di impatto (par. 7-13), la consultazione degli stakeholders (par. 14-15), la valutazione ex post della legislazione in vigore (par. 16-19), gli strumenti legislativi (par. 20), gli atti delegati e di esecuzione (par. 21-23), il coordinamento del processo legislativo (par. 24-29), l'attuazione ed applicazione della legislazione dell'Unione (par. 30-33), la semplificazione (par. 34) e l'attuazione e monitoraggio dell'accordo (par. 35-36).
  Le innovazioni più significative, oltre alle nuove modalità di consultazione delle parti interessate già richiamate, sono in estrema sintesi:
   1. la priorità data alle iniziative di semplificazione della legislazione vigenti o di riduzione degli oneri legislativi, soprattutto per le PMI;
   2. la possibilità che il Parlamento europeo e il Consiglio pongano in essere – autonomamente, con l'aiuto della Commissione europea o attraverso un panel indipendente – una valutazione d'impatto su ogni emendamento sostanziale proposto durante l'iter legislativo. Norme analoghe erano già stabilite nell'Approccio interistituzionale comune alle valutazioni d'impatto del 2005 (par. 3 e sgg). Il Parlamento europeo si è già dotato di strutture e procedure per operare tale valutazione mentre il Consiglio mantiene una certa riluttanza al riguardo;
   3. la sistematica inclusione, in ogni nuovo atto, di disposizioni che ne permettano il monitoraggio e la futura valutazione;
   4. l'impegno ad adoperare un linguaggio giuridico più chiaro;
   5. la promozione della «rifusione» della legislazione esistente in caso di modifiche successive, in modo da assicurare che essa rimanga chiara e ben strutturata.

  All'accordo interistituzionale sono allegati un'intesa comune sugli atti delegati ed alcune clausole standard, relative sempre alle deleghe. L'intesa comune fissa innanzitutto criteri – non esaustivi – di applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE, Pag. 200ponendo quindi le basi per una più netta distinzione tra atti delegati e di esecuzione (par. 4-14). Di particolare rilevanza è la disposizione di cui al par. 26, che conferma la possibilità di conferire alla Commissione europea deleghe a tempo indeterminato, già esperita nella prassi e prevista nella Comunicazione «Attuazione dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» del dicembre 2009 (COM(2009) 673).
  Alcuni parlamenti nazionali, tra cui il Senato italiano, hanno eccepito che la mancanza di un limite temporale comporterebbe la violazione del TFUE e un vulnus alle prerogative dei Parlamenti nazionali, che non hanno sugli atti delegati i poteri di intervento ad essi riconosciuti sui progetti legislativi.
  Il sesto ambito in cui interviene il pacchetto attiene al ruolo che gli Stati membri possono svolgere per migliorare la regolamentazione.
  La Commissione rileva che non tutti gli Stati membri dell'Unione europea condividono la cultura di «valutazione» cui si ispira il pacchetto, riconoscendo che il successo della strategia da essa proposta postulerebbe invece avere luogo solo attraverso un impegno condiviso da ogni singolo Stato membro. Per questo motivo la richiamata proposta di accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione (COM(2015)216, capitolo VII) contiene una serie di inviti agli Stati membri, relativi tra l'altro a:
   1) l'applicazione rapida e corretta della legislazione dell'Unione (par. 30). Si ipotizza che il termine per il recepimento delle direttive sia, generalmente, non superiore a due anni, senza escludere la possibilità di raccomandare la fissazione di date comuni per l'inizio di applicazione della legislazione in tutti gli Stati;
   2) la distinzione chiara e visibile, in sede di trasposizione della legislazione o di attuazione del bilancio europeo, tra le norme derivanti direttamente dalla legislazione UE e quelle aggiunte per volontà del singolo Stato membro. In sostanza, si vuole far emergere e rendere facilmente individuabile il c.d. goldplating, che peraltro nel nostro ordinamento è in linea di principio vietato, in relazione al recepimento delle direttive, dalla legge n. 234 del 2012;
   3) la richiesta di motivare, e valutare l'impatto con specifico riferimento agli oneri amministrativi, eventuali norme procedurali o sostanziali ulteriori rispetto a quelle richieste dalla normativa UE. Solo tramite una valutazione specifica sarà infatti possibile stabilire se l'introduzione di norme ulteriori sia giustificata dalla specifica situazione nazionale, regionale e locale, o se invece costituisca un onere eccessivo ed ingiustificato.

  L'adozione del pacchetto al nostro esame ha suscitato notevole interesse nel dibattito istituzionale, nell'opinione pubblica e nei media, con reazioni discordanti.
  Si è già accennato alle critiche di alcuni parlamenti nazionali, secondo i quali il pacchetto rafforzerebbe la consultazione delle parti interessate mentre ignorerebbe le assemblee parlamentari. In particolare, viene contestato l'impegno della Commissione a sottoporre a Parlamento europeo e Consiglio una sintesi dei contributi forniti dalla parti interessate (e non anche dei parlamenti nazionali) nelle 8 settimane di consultazione successive alla proposta.
  A questo riguardo, va sin d'ora rilevato che questa critica appare singolare e in buona misura persino controproducente: essa sembra ignorare che i parlamenti nazionali non sono assimilabili agli stakeholders, portatori di interessi o cittadini cui il pacchetto si rivolge, ma hanno strumenti specifici e, potenzialmente, ben più efficaci di interazione con la Commissione e altre istituzioni in tutte le fasi del processo legislativo. I parlamenti nazionali possono infatti incidere sulla formazione della normativa europea, sin dalla elaborazione delle proposte legislative, oltre che attraverso i propri Governi, anche mediante il dialogo politico diretto con la Commissione e il controllo di sussidiarietà. Per quanto poi riguarda l'attuazione della Pag. 201normativa negli ordinamenti nazionali, le nostre assemblee hanno addirittura una posizione privilegiata, essendo direttamente coinvolte nella formulazione delle norme di recepimento ed attuazione: il caso del Parlamento italiano è sicuramente uno dei più avanzati, intervenendo esso sia trasposizione delle direttive e di altri atti non autoapplicativi sia attraverso l'adozione della legge di delegazione europea e della legge europea sia mediante i pareri su schemi di atti normativi del Governo recanti attuazione dei medesimi atti. Va certamente sviluppata, come detto in premessa, la valutazione ex post delle politiche pubbliche che sono in buona misura politiche «euronazionali», in quanto fondate sulla combinazione di obiettivi e norme di principio europee e disposizioni nazionali.
  In sostanza, i parlamenti nazionali possono e devono giocare un ruolo decisivo nel miglioramento della regolamentazione ma esercitando effettivamente i poteri di cui già dispongono o dovrebbero disporre nei rispettivi ordinamenti e nei rapporti con la Commissione; invocare anche in questo ambito nuove prerogative di intervento diretto a livello europeo sarebbe un modo per aggirare il problema di fondo, costituito dal rapporto tra ciascuna assemblea e il rispettivo esecutivo, e potrebbero comportare ulteriori complicazioni e appesantimenti del processo decisionale europeo.
  Per quanto attiene alle reazioni delle parti interessate, merita anzitutto segnalare le perplessità avanzate nelle prime analisi di autorevoli istituti di ricerca europei. In particolare, il Centre for European policy research (CEPS) ha pubblicato uno studio che, pur esprimendo apprezzamento per le iniziative al nostro esame, alcuni aspetti problematici, tra cui:
   1) dubbi sulla effettiva capacità della Commissione di far fronte ai nuovi impegni che scaturiranno dall'applicazione delle norme per la migliore regolamentazione;
   2) il timore che l'azione delle istituzioni UE si focalizzi sull'eliminazione di oneri amministrativi e costi della regolamentazione a scapito dell'analisi di impatto al livello sociale ed ambientale;
   3) l'incertezza sull'effettiva applicazione delle norme sulla responsabilità congiunta delle tre istituzioni dell'UE, posto che già l'accordo interistituzionale del 2003 conteneva norme applicate solo parzialmente;
   4) l'incertezza sulla metodologia che sarà usata nelle valutazioni d'impatto, posto che queste ultime saranno applicate a documenti eterogenei (proposte legislative, documenti non legislativi, atti delegati).

  Critiche più radicali sono state formulate da un collettivo di organizzazioni non governative, specializzate nel campo della tutela dei consumatori e dell'ambiente e della finanza, che ha costituito, lo scorso 20 maggio, un osservatorio apposito (Better Regulation Watchdog).
  Il collettivo, esprimendo in via generale il timore che l'obiettivo di migliorare la qualità della regolamentazione possa costituire una minaccia per la protezione dell'ambiente, della salute la sicurezza dei cittadini europei, ha formulato i seguenti rilievi:
   1) il rafforzamento del ruolo del programma REFIT, che in passato sarebbe stato, a suo avviso, strumentale nel ritardo e nell'indebolimento della legislazione sulla qualità dell'aria e dell'uso delle risorse;
   2) la creazione del Regulatory scrutiny board, organo non democratico ed in parte esterno alla Commissione al quale, di fatto, sarebbe stato attribuito un potere di veto sulla presentazione di proposte legislative anche prima che il Parlamento o il Consiglio possano pronunciarsi;
   3) l'ipotesi di un regime meno stringente per le piccole e medie imprese, ed esenzione totale per le microimprese, che potrebbe tradursi in una minore protezione per i cittadini e per l'ambiente;
   4) la diminuzione del potere del Parlamento europeo derivante dall'obbligatoria Pag. 202sottoposizione a valutazione d'impatto dei compromessi politici raggiunti dal Consiglio e dal Parlamento stesso.

  L'esame delle due Comunicazioni, alla luce della pluralità di implicazioni sulla produzione normativa e sulla valutazione delle politiche pubbliche a livello nazionale ed europeo, richiede un adeguato approfondimento attraverso attività conoscitive. A questo scopo, si potrebbero svolgere audizioni dei seguenti soggetti: Sottosegretario agli affari europei; Vicepresidente della Commissione europea responsabile per la migliore regolamentazione; europarlamentari; esperti in materia di qualità della legislazione e valutazione delle politiche pubbliche; organizzazioni non governative.

  Paolo TANCREDI, presidente, condivide il programma di audizioni prospettato dalla relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

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