CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2015
464.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 75

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 11.40.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che sono state presentate sessantatré proposte emendative riferite al testo del decreto-legge (vedi allegato 1).
  Quanto all'ammissibilità di tali proposte emendative, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli Pag. 76aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
  Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  Sottolinea che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Ricorda che nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». La Corte ha quindi precisato che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Ricordo, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Ricorda, da ultimo, che la Giunta per il Regolamento, con proprio parere in data 26 giugno 2013, ha precisato che «ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura Pag. 77che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa». Qualora, invece, «la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  Segnala, quindi, che in tale contesto, la presidenza è chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei criteri dianzi esposti, fa presente che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
   Polverini 1.30, che, in relazione al maggiore impegno richiesto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, modifica le disposizioni della legge di stabilità 2015, in materia di patronati;
   Dall'Osso 1.02, volto a introdurre un limite all'importo netto dei trattamenti pensionistici per il triennio 2015-2017, destinando i relativi risparmi a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS dell'assegno sociale e dei trattamenti di invalidità;
   Rizzetto 1.03 e 1.04, che modificano le aliquote delle imposte sui redditi con riferimento rispettivamente ai soli redditi da pensione e al reddito complessivo;
   Schullian 1.05, che consente ai lavoratori agricoli autonomi di versare i contributi previdenziali in misura corrispondente a fasce di reddito agrario superiori a quelle di appartenenza;
   Baldassarre 1.06, volto a consentire il versamento volontario di contributi in favore di parenti di secondo grado;
   Agostinelli 2.1 e Morassut 2.2, in quanto le disposizioni di copertura, relative alla riduzione dei rimborsi da corrispondere in relazione a lodi arbitrali che coinvolgano amministrazioni e società pubbliche, costituiscono il contenuto prevalente dell'emendamento, incidendo su una materia non strettamente attinente a quelle trattate dal decreto-legge;
   Cominardi 2.01, volto a prevedere la cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi;
   Pagano 2.02, che reca disposizioni in materia di benefici e incentivi per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili;
   Rizzetto 3.01, volto a consentire alle aziende con meno di 15 dipendenti di accedere su base volontaria ai benefici della cassa integrazione ordinaria;
   Schullian 3.02, in materia di trattamento fiscale delle indennità di maternità delle coltivatrici dirette;
   Bosco 6.2, volto ad escludere il mutamento della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali per effetto dell'apertura a privati del capitale di società partecipate da pubbliche amministrazioni;
   Fauttilli 6.3, che incide sulla disciplina del sistema previdenziale forense;
   Rizzetto 7.01, volto ad abrogare la legge n. 252 del 1974, in materia di regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;
   Schullian 7.02, che consente ai datori di lavoro di assumere nelle zone montane, senza oneri previdenziali, coltivatori diretti con rapporti di lavoro intermittente, ponendo in capo a questi ultimi il raddoppio della quota dovuta dai datori di lavoro al fondo pensionistico complementare;
   Gebhard 7.03, volto a consentire la fruizione dei congedi retribuiti per l'assistenza di familiari con grave handicap Pag. 78anche ai conviventi more uxorio e, in assenza di altri titolari, ai parenti e agli affini entro il terzo grado, nonché a prevedere un analogo congedo per lavoratori valutati temporaneamente con handicap grave.

  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine alle valutazioni di ammissibilità è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 11.50.

Legge di delegazione europea 2014.
(C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere segnalato che non stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge, comunica che la relatrice, in esito al dibattito svolto nelle precedenti sedute, ha presentato una proposta di relazione con una osservazione (vedi allegato 2)

  Elisa SIMONI, relatrice, nell'illustrare la propria proposta di relazione, ricorda come nella relazione introduttiva si fosse segnalata la soppressione da parte del Senato, per problemi relativi alla compatibilità finanziaria, dell'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo, che prevedeva criteri per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tenuto conto anche dell'impegno del Governo a individuare, nel prossimo disegno di legge di delegazione europea 2015, soluzioni coerenti con i profili di compatibilità finanziaria posti dal recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, propone pertanto di riferire favorevolmente sul disegno di legge, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di reintrodurre già nel corso dell'esame di questo provvedimento, compatibilmente con l'esigenza di garantire una sua celere approvazione, principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, analoghi a quelli contenuti nell'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice, deliberando altresì di nominare la deputata Simoni quale relatrice presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
(Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2015.

  Elisa SIMONI, relatrice, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole sulla relazione (vedi allegato 3), che illustra brevemente.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.55.

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