CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 255

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 10.40.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
S. 1934 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Pag. 256

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport, del Senato, il parere, per i profili di propria competenza, sul disegno di legge del Governo, approvato dalla Camera dei deputati, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (S. 1934).
  Il testo all'esame della Commissione corrisponde, in massima parte, a quello sul quale l'organo si è già pronunciato allorché ha espresso il parere di competenza alla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati. Le modifiche apportate dall'Assemblea di tale ramo del Parlamento al testo allora esaminato hanno infatti riguardato limitati aspetti della disciplina, senza peraltro incidere sulle questioni di stretto interesse per la Commissione.
  Il disegno di legge si compone di 8 Capi, per complessivi 26 articoli.
  Il Capo I, composto dal solo articolo 1, individua l'oggetto e le finalità della legge. In particolare, esso prevede che il disegno di legge dia piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di realizzare alcuni obiettivi specifici, fra i quali l'innalzamento delle competenze degli studenti, la prevenzione e il recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica, nonché la garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si prevede la programmazione triennale dell'offerta formativa e si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolazione modulare del monte ore annuale di ogni disciplina e al potenziamento del tempo scuola.
  Il Capo II è composto dagli articoli da 2 a 7.
  In particolare, l'articolo 2, allo scopo di dare attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione del sistema di istruzione, prevede un rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico ed istituisce l'organico dell'autonomia, prevedendo altresì la programmazione triennale dell'offerta formativa, finalizzata a indicare il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali, nonché il fabbisogno organico, anche in considerazione delle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa. Prevede, infine, l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
  L'articolo 3 prevede l'introduzione, nelle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Istituisce inoltre il curriculum dello studente, di cui la commissione d'esame, nello svolgimento dei colloqui, tiene conto nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
  L'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro.
  In particolare, i commi da 1 a 11 concernono i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il successivo comma 12 prevede l'eventuale attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale da parte di istituzioni formative accreditate dalle regioni. Allo specifico fine di conseguire una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, tale ultima disposizione prevede, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possano concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall'altra, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale Pag. 257sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Al riguardo si ricorda che, per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) – i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.
  L'articolo 5 novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari, mentre l'articolo 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS).
  L'articolo 7 prevede l'adozione di un Piano nazionale scuola digitale, nonché la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità.
  Il Capo III, rubricato Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti, è composto dagli articoli da 8 a 15.
  In particolare, l'articolo 8 definisce la composizione dell'organico dell'autonomia, aggiungendo alle categorie dei posti comuni e dei posti di sostegno la categoria dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Individua, inoltre, il meccanismo per la determinazione della sua consistenza – da effettuare con cadenza triennale, anziché annuale – oltre che per la sua ripartizione fra le regioni, tra albi territoriali, nonché tra singole istituzioni scolastiche.
  Ulteriori previsioni riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 9 reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, affidando agli stessi l'attribuzione diretta di incarichi triennali ai docenti e la possibilità di derogare ai parametri numerici previsti per la formazione delle classi. Dispone l'incremento, dall'anno scolastico 2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.
  L'articolo 10 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente. Destinatari della disposizione sono i vincitori (non ancora assunti) del concorso pubblico bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Inoltre, prevede una nuova disciplina, a regime, per l'assunzione del personale docente, che avverrà esclusivamente mediante concorsi per titoli ed esami.
  L'articolo 11 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo.
  L'articolo 12 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie.
  L'articolo 13 riguarda la valutazione dei docenti e l'introduzione di criteri di premialità per il merito, prevedendo l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo.
  L'articolo 14 dispone che i contratti a tempo determinato del personale della scuola (docenti, personale tecnico, amministrativo e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma del sistema di istruzione in esame, non possano superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.
  L'articolo 15 prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della Pag. 258legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione.
  Il Capo IV, dedicato alle Istituzioni scolastiche autonome, è costituito dall'articolo 16, che prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.
  Il Capo V è costituito dagli articoli 17 e 18, recanti agevolazioni fiscali.
  In particolare, l'articolo 17 istituisce, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65 per cento per 2015 e 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. L'articolo 18 introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle scuole secondarie di secondo grado (anche statali) del sistema nazionale di istruzione.
  Il Capo VI è costituito dagli articoli da 19 a 22, riguardanti l'edilizia scolastica.
  In particolare, l'articolo 19 è volto a favorire la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale, mentre l'articolo 20 prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate.
  L'articolo 21 prevede infine lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.
  Il Capo VII è composto dall'articolo 22, che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.
  Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, il comma 3 prevede che, sugli schemi dei decreti, sia acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali.
  Il Capo VIII, composto dagli articoli da 23 a 26, reca invece le disposizioni finali e le norme finanziarie.
  Si segnala in proposito l'articolo 26, che prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme degli statuti e le relative norme di attuazione.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizioni, che riprende i contenuti del parere approvato dalla Commissione allorché il provvedimento si trovava all'esame della Camera in prima lettura (vedi allegato 1).

  Il senatore Roberto COTTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, e pur apprezzando gli sforzi della relatrice nella formulazione del parere, preannunzia il suo voto contrario in ragione di un netto dissenso sui contenuti del provvedimento all'esame.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), associandosi alla dichiarazione di voto del collega Cotti, preannunzia il suo voto contrario.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
S. 1880 Governo.
(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, in sostituzione del relatore, onorevole Mognato, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato, il parere, per i profili di propria competenza, sul disegno di legge S. 1880, di iniziativa del Governo, recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo – adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame.
  Il disegno di legge all'esame, che si compone di 6 articoli, agli articoli da 1 a 3 novella le disposizioni vigenti contenute negli articoli da 45 a 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005); all'articolo 4 conferisce una delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai; all'articolo 5 conferisce una delega al Governo per il riassetto normativo e, segnatamente, per la modifica del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; all'articolo 6 reca infine la disciplina transitoria.
  Più nel dettaglio, l'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/2005) che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che, per la stipula del contratto di servizio (la cui durata è elevata da 3 a 5 anni), occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri, il quale definirà anche gli indirizzi per la fissazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
  La disposizione contiene anche novelle di carattere formale, perché già vigenti (introdotte dal decreto-legge n. 66 del 2014) sull'articolazione territoriale della Rai e sulle spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), novella il comma 2, lettera p), dell'articolo 45 del testo unico, che, nel testo vigente, dispone l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Il nuovo testo prevede che sia garantita l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f) relativa alle minoranze linguistiche. A tale ultimo proposito, la successiva lettera d) del comma 1 sostituisce il comma 3 del succitato articolo 45, in base al quale le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. Il testo in oggetto aggiunge a tale previsione che le predette sedi fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
  La lettera e) inserisce quindi un nuovo comma 3-bis concernente le spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca.
  Il successivo articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/2005) che disciplina la Rai. In particolare, esso riduce, da 9 a 7, il numero dei consiglieri d'amministrazione, designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Pag. 260Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. Disciplina la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione ed i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri. Riformula le funzioni del consiglio d'amministrazione che – oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge o dallo statuto – approva il piano industriale e quello editoriale e nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti i compiti. Riduce, infine, le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  L'articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli (49-bis, ter e quater) al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/2005). Il nuovo articolo 49-bis (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Il nuovo articolo 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa) esclude i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006); esclude, altresì, tutti i contratti conclusi dalla Rai, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato Codice. Il nuovo articolo 49-quater (Reclutamento del personale) disciplina il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi, demandando all'amministratore delegato la definizione di criteri, modalità e relative deroghe.
  L'articolo 4 contiene una delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, prevedendo che sugli schemi di decreto (predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, mentre l'articolo 5 reca le abrogazioni e contiene una delega al Governo per il riassetto normativo. In particolare, il comma 1 abroga le disposizioni sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e sulla Rai, contenute nella legge n. 112 del 2004 e compilate nel testo unico 177/2005; abroga l'articolo 50 del medesimo testo unico 177/2005 che enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il comma 2 conferisce una delega al Governo per la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
  Infine, l'articolo 6 prevede che l'applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate dal disegno di legge, avvenga a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge.
  Sul piano del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal disegno di legge all'esame appaiono riconducibili in primo luogo all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperata dall'individuazione di procedure concertative Pag. 261e di coordinamento con le regioni. La materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza», la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e il «coordinamento informativo statistico e informatico».
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole, con una osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole sul disegno di Legge europea 2014 e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea) della Camera dei deputati il parere sul disegno di legge S. 3123, approvato dal Senato, che reca il disegno di legge di delegazione europea 2014.
  Preliminarmente, ricorda che il disegno di legge è stato adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Quanto al suo contenuto, segnala che, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, il disegno di legge consta di 21 articoli ed è corredato da due allegati, i quali elencano rispettivamente 1 e 56 direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Gli articoli del disegno di legge contengono invece disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti (UE), nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro.
  Segnala che nel corso dell'esame presso il Senato, il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e ampliato in modo significativo, con riguardo sia agli articoli contenenti principi e criteri direttivi specifici (da 11 a 21 articoli), sia al numero di direttive e di atti legislativi dell'UE da recepire o da attuare con delega legislativa (da 41 a 58 direttive, da 6 a 10 decisioni quadro, da 3 a 6 i regolamenti).
  In particolare, l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nei due allegati; rinvia per le procedure di attuazione e per i princìpi e i criteri direttivi di carattere Pag. 262generale agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.
  L'articolo 2, introdotto dal Senato, detta specifici principi e criteri direttivi – aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1 – per il recepimento della direttiva 2014/104/CE, che introduce una disciplina volta a garantire il risarcimento di un danno derivante da violazione delle norme europee sulla concorrenza.
  L'articolo 3 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.
  L'articolo 4 detta princìpi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Si tratta della disciplina del meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism (SSM)).
  L'articolo 5, modificato al Senato, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cosiddetta direttiva Transparency).
  L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo al recepimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
  L'articolo 7, modificato durante l'esame al Senato, contiene princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, disciplinata, nel nostro ordinamento, dal testo unico bancario.
  L'articolo 8, modificato al Senato, delega il Governo a recepire, nell'ordinamento interno, la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e sulla risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari.
  L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), prevedendo che l'adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova disciplina europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari debba avvenire, principalmente, mediante l'aggiornamento del Testo unico sulla finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998 – TUF) e che debba riguardare, in particolare, l'attribuzione dei poteri di vigilanza e di indagine alle Autorità di settore (Banca d'Italia e Consob), per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla cooperazione e allo scambio di informazioni con le autorità competenti della UE, degli altri Stati membri e degli Stati extra UE.
  L'articolo 10, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE (c.d. UCITS V), in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.
  L'articolo 11, inserito dal Senato, delega il Governo a dare attuazione alla Pag. 263nuova disciplina UE sugli abusi di mercato, in particolare individuando l'autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra autorità nazionale e autorità estere.
  Le disposizioni contengono specifiche indicazioni sia sulle sanzioni amministrative che la Consob deve applicare, sia sul recepimento in Italia dell'obbligo di prevedere sanzioni penali per i casi di violazioni gravi e dolose, previsto dalle norme europee.
  L'articolo 12, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, a completare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 e a trasporre nell'ordinamento interno delle modifiche apportate alla direttiva 98/26/CE dai citati regolamenti (UE), in materia di deposito titoli.
  L'articolo 13 delega il Governo ad adottare norme volte ad adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products – PRIIPs).
  L'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), che si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, e che sono finalizzati a recepire gli obiettivi perseguiti dalla nuova direttiva, enunciati nei considerando della stessa.
  L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca due criteri direttivi specifici – che si aggiungono ai principi e criteri direttivi generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame – per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
  L'articolo 16 introduce un criterio direttivo specifico (aggiuntivo dei principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1) per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (la direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine).
  L'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE, che ha modificato, in parte, la direttiva 2001/110/CE sul miele, il Governo debba tenere in considerazione, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lo specifico criterio finalizzato ad assicurare «norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore».
  Infine, gli articoli 18, 19, 20 e 21 delegano il Governo a dare attuazione ad alcune decisioni quadro in materia di giustizia.
  Nell'allegato A è poi compresa 1 direttiva di esecuzione (la 2014/111/UE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e per le relative attività delle amministrazioni marittime), che vi è stata inserita durante l'esame al Senato.
  Nell'allegato B sono invece elencate 56 direttive.
  Tra di esse segnala, tra le direttive che presentano una qualche attinenza con le competenze della Commissione: la direttiva 2010/53/UE, che mira a garantire la qualità e la sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto; la Pag. 264direttiva 2012/25/UE, che definisce le procedure informative da utilizzare per lo scambio, tra gli Stati membri, di organi umani destinati ai trapianti; la direttiva 2013/53/UE, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua; la direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione; La direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno; la direttiva 2013/59/Euratom reca le norme fondamentali ed uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che interviene sulla disciplina della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio delle sostanze e delle miscele; la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici; la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; la direttiva n. 2014/87/UE, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, in materia di Sicurezza di impianti nucleari e, infine, la direttiva (UE) 2015/412, che apporta delle modifiche alla direttiva 2001/18/CE, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio.
  Prima di concludere, ritiene utile precisare che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni – sessione europea. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.
  In particolare, in data 25 settembre 2014, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione. Successivamente a tale data, sono stati inseriti nel testo 4 ulteriori articoli recanti principi e criteri direttivi per l'attuazione di direttive in materia economica e finanziaria, sulle quali lo Stato dispone di un titolo competenziale esclusivo a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge.
  Infine, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2014), sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimersi congiuntamente al disegno di legge di delegazione europea, è stata trasmessa alla Camera il 30 aprile scorso, successivamente alla scadenza del termine per la sua presentazione, il 28 febbraio 2015.
  Il documento è articolato in quattro grandi capitoli.
  Il primo capitolo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale, nel quale si illustrano le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2014 (Grecia e Italia), si descrive il nuovo ciclo istituzionale 2014-2019, avviato con il rinnovo dei vertici istituzionali europei e si affrontano le questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio ed alla revisione della Strategia Europa 2020.Pag. 265
  Il secondo capitolo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  Nel terzo capitolo della Relazione si pone attenzione all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento ai fondi strutturali per il ciclo 2007-2013 e all'attuazione della politica di coesione nel 2014.
  Il quarto ed ultimo capitolo concerne il coordinamento delle politiche europee.
  La Relazione è accompagnata da quattro allegati, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2014, con l'indicazione delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte, e le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 3123 Governo) (vedi allegato 3) e una proposta parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) (vedi allegato 4).

  La Commissione approva le proposte di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 11.10.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
Audizione del Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Raffaele Maria De Lipsis, del Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Maurizio Graffeo, e del Presidente della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, Nicolò Monteleone.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Avverte altresì che il Presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, sarà sostituito dalla Vice Presidente Mariella Lo Bello, poiché impossibilitato a partecipare a causa di urgenti e sopravvenuti impegni e che il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con sede a Palermo, Nicolò Monteleone, impossibilitato anch'egli a partecipare all'audizione odierna, ha inviato una memoria scritta, che è stata depositata agli atti della Commissione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Giovanni ARDIZZONE, Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Mariella LO BELLO, Vice Presidente della Regione Siciliana, Raffaele Maria DE LIPSIS, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Maurizio GRAFFEO, Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pag. 266

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 12.30.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Vicepresidente, in seguito alle dimissioni del Vicepresidente Raffaele Ranucci.
  Indice quindi la votazione per l'elezione del vicepresidente.
  Comunica il risultato della votazione:

   Presenti e votanti  22   
   Maggioranza assoluta
   dei voti  12   

  Hanno riportato voti:
   Albert Laniéce  18   
   Schede nulle  1   
   Schede bianche  3   

  Proclama eletto Vicepresidente il senatore Albert Lanièce.
  Hanno preso parte alla votazione i deputati: D'Alia, Kronbichler, Riccardo Gallo, Lodolini, Mognato, Plangger, Parisi, Ribaudo, Simoni, Taranto, Valiante, nonché i senatori: Cantini, Cardinali, Cotti, Dalla Zuanna, Del Barba, Lanièce, Orrù, Pagnoncelli, Pignedoli, Ruta e Serra.

  La seduta termina alle 12.40.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3027 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.

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