CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, segnala che il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere sul provvedimento, ricordando che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 4 giugno, l'esame preliminare si concluderà giovedì 11 giugno e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 10 di venerdì 12 giugno.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si avvia oggi l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla III Commissione, che avrà luogo nella seduta di domani.

   Giorgio PICCOLO, relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 3027, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Al riguardo, segnala preliminarmente che l'accordo si affianca a quelli già sottoscritti con l'Ucraina, esaminato dalla Commissione la scorsa settimana, e con la Georgia e si inserisce nella strategia del cosiddetto Partenariato orientale che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato. Come ricordato in occasione dell'esame dell'analogo accordo con l'Ucraina, il Partenariato orientale, rappresenta il quadro di riferimento per le relazioni con i sei Paesi vicini dell'est, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia, in seno alla Politica europea di vicinato. Gli accordi di associazione stipulati nell'ambito del Partenariato orientale comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie e approfondite tra i Paesi firmatari e l'Unione europea, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti, nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione, e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico. Segnala che la novità principale del nuovo Accordo con la Moldova rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1998 consiste, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Osserva che, come per l'accordo con l'Ucraina, la relazione illustrativa evidenzia come l'intesa vada letta «come una vera e propria agenda per le riforme, basata com’è su un programma a 360 gradi di adeguamento normativo agli standard europei». Passando al contenuto dell'Accordo, attualmente ratificato da dieci Stati membri dell'Unione europea ed approvato dal Parlamento europeo, segnala che esso si compone Pag. 202di un preambolo, 465 articoli organizzati in sette titoli, trentacinque allegati, riferiti essenzialmente a questioni tecniche e profili della normativa dell'Unione europea oggetto di progressivo adeguamento da parte della Moldova nonché quattro protocolli, relativi rispettivamente alla nozione di prodotti originari, ai metodi di cooperazione amministrativa all'assistenza amministrativa in materia doganale e alla partecipazione della Moldova a programmi dell'Unione europea. Fa presente che i sette titoli hanno a oggetto, rispettivamente: i principi generali dell'Accordo; dialogo politico, riforme e cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza; libertà, sicurezza e giustizia; cooperazione economica e in altri settori; scambi e questioni commerciali; assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo; disposizioni istituzionali, generali e finali.
  Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, dopo avere rilevato che, nell'ambito del Titolo III, relativo alla cooperazione economica e in altri settori, l'articolo 22 fissa l'obiettivo della gestione efficace e professionale delle risorse umane e delle progressioni di carriera nelle pubbliche amministrazioni, richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nel Capo 4, concernente l'occupazione, la politica sociale e le pari opportunità. In questo ambito, segnala che l'articolo 31 prevede che le Parti intensifichino il dialogo e promuovano l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, la politica dell'occupazione, la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere, la lotta alla discriminazione e i diritti sociali e contribuiscano in questo modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, alla coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. Osserva che il successivo articolo 32 individua i campi nei quali può esercitarsi la cooperazione, che si basa sullo scambio di informazioni e buone pratiche e che l'articolo 33 stabilisce che le Parti incoraggino il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, a partire dalla parti sociali, nell'elaborazione delle politiche e delle riforme nella Repubblica di Moldova e nella cooperazione prevista dall'Accordo. Illustra l'articolo 34, che prevede che le Parti rafforzino la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale a livello regionale, multilaterale e internazionale, l'articolo 35, che si riferisce alla promozione della responsabilità sociale delle imprese, l'articolo 36, che richiede che le questioni in materia di occupazione e politiche sociali siano oggetti di costante dialogo e l'articolo 37, che stabilisce che la Repubblica di Moldova provveda al riavvicinamento della propria legislazione alla normativa europea e internazionale, quale definita nell'Allegato III dell'Accordo. Nell'ambito del Capo 23, in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport, segnala in particolare che gli articoli 122 e 123 si riferiscono alla promozione dell'apprendimento permanente e alla cooperazione in materia di istruzione e formazione, richiamando specificamente l'obiettivo dell'istituzione di un quadro nazionale delle qualifiche e la promozione di una maggiore cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.
  Osserva, poi, che ulteriori disposizioni di interesse della Commissione sono comprese, nell'ambito del Titolo IV, relativo a scambi e questioni commerciali, nel Capo 6, concernente lo stabilimento, il commercio di servizi e il commercio elettronico. Al riguardo, segnala, in particolare, le disposizioni degli articoli da 214 a 218, inscritte nella sezione 4, che disciplinano la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali connessi alla prestazione di servizi, recando norme volte ad agevolare l'ingresso nei territori degli Stati contraenti del personale «chiave», di laureati in tirocinio e di venditori di servizi alle imprese. Rileva che il Capo 13, che reca disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile e si compone degli articoli da 363 a 379, incide sulla disciplina del lavoro, al fine di promuovere il raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riconoscendo alle Parti, Pag. 203all'articolo 364, il diritto di stabilire i livelli di protezione interna in materia di lavoro e di adattare conseguentemente le proprie disposizioni legislative al fine di garantire livelli elevati di protezione. Si sofferma sul successivo articolo 365, che prevede che le Parti promuovano e attuino nei rispettivi ordinamenti le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL relative in particolare alla libertà di associazione, al diritto di contrattazione collettiva, all'eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio, all'abolizione effettiva del lavoro infantile, all'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, impegnandosi a dare efficace attuazione alle convenzioni prioritarie e fondamentali dell'OIL. Ricorda, infine, che il successivo articolo 371 prevede, tra l'altro, che gli Stati assicurino il mantenimento dei livelli di protezione in materia di lavoro e garantiscano l'efficace applicazione delle proprie leggi in materia.
  Segnala, per completezza, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo, mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo e l'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Conclusivamente, preso atto del contenuto dell'Accordo, che presenta un valore politico particolarmente rilevante nel quadro della definizione degli assetti politici dell'Europa dell'est, ed esaminati gli aspetti di competenza della Commissione, ritiene che sussistano le condizioni per esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Cesare DAMIANO (PD), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto del disegno di legge di delegazione europea 2014 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

  Cesare DAMIANO (PD), presidente, ricordo che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera 3123, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014, il cui esame preliminare avverrà congiuntamente.
  Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2014, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalla Commissione. Con riferimento alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.
  Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che le Commissioni di settore hanno la facoltà di esaminare e votare emendamenti entro specifici limiti. In Pag. 204primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Faccio presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Ricorda, infine, che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  In sostituzione della relatrice, segnala preliminarmente che il disegno di legge C. 3123, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2014, è stato approvato dal Senato lo scorso 14 maggio 2015 e trasmesso alla Camera per l'approvazione in seconda lettura.
  Osserva che il provvedimento è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.
  Ricorda che, come di consueto, il provvedimento reca, all'articolo 1 la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee contenute negli allegati A e B, da attuare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Nel ricordare che per gli schemi di decreto legislativo volti a recepire le direttive contenute nell'allegato B si prevede l'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari, segnala altresì che per talune direttive si prevedono nell'articolato del disegno di legge specifici principi e criteri direttivi.
  Quanto alle disposizioni più direttamente incidenti sulle materie di competenza della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 10, che detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni. In particolare, segnala che il comma 1, lettera d), richiede che nell'attuazione della delega siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni (cosiddetto whistleblowing), tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti. Ricorda, in proposito, che le Commissioni riunite II e XI hanno di recente avviato l'esame della proposta di legge C. 1751 recante disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Disposizioni analoghe sono contenute anche nel comma 1, lettera n), dell'articolo 11, relativo all'attuazione della nuova disciplina dell'Unione europea sugli abusi di mercato.
  Si sofferma poi sull'articolo 16, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE, in materia di disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai Pag. 205rischi derivanti dai campi elettromagnetici. La norma introduce, quale criterio specifico per l'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, l'obbligo per l'Italia di introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva stessa, misure di protezione dei lavoratori per i livelli di azione (LA) e per i valori limite di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva. Il termine di recepimento è il 1o luglio 2016.
  Ricorda che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è disciplinata dal Capo IV del Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, in cui sono state trasfuse le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 257 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/40/CE, mentre i valori limite all'esposizione sono indicati nell'Allegato XXXVI al medesimo testo unico. La direttiva 2013/35/UE abroga la direttiva 2004/40/CE, che si basava sul sistema di valori limite di esposizione e di valori di azione proposto dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP) nel 1998. Si è infatti reso necessario un aggiornamento che tenesse conto dei dati raccolti e forniti dalla stessa Commissione nel 2009 e nel 2010. Inoltre, la necessità di un aggiornamento della direttiva 2004/40/CE è stata determinata anche dalla difficoltà di applicazione della stessa nell'ambito delle pratiche cliniche di risonanza magnetica o in alcune attività industriali. Osserva che la direttiva definisce i valori limite di esposizione (VLE), i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, nonché i Livelli d'azione (LA) ossia «livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva». La direttiva, al Capo II, impone al datore di lavoro alcuni obblighi riguardanti la valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione, la riduzione dei rischi, l'informazione e la formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro, nell'adottare misure che garantiscano l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, qualora risultino superati i pertinenti LA, dovrà adottare un programma d'azione che tenga conto, tra l'altro di altri metodi di lavoro e di altre attrezzature che implicano minore esposizione e di misure appropriate di delimitazione e di accesso alla zona, della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. Rileva poi che è prevista una serie di obblighi di formazione e informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro tra cui i casi in cui si ha diritto alla sorveglianza sanitaria. Quest'ultima viene predisposta ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo imputabile all'esposizione ai campi elettromagnetici. La direttiva rimette poi agli Stati membri l'applicazione di sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» in caso di violazione della normativa nazionale di recepimento.
  Tra le 56 direttive indicate nell'allegato B, che – come evidenziato – saranno recepite con decreti legislativi i cui schemi saranno sottoposti al parere parlamentare, segnala in primo luogo la direttiva n. 2013/54/UE, in materia di lavoro marittimo. In particolare, essa intende assicurare che gli Stati membri adempiano agli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione sul lavoro marittimo dell'OIL che fissa, a livello mondiale, norme minime comuni per tutte le bandiere e tutti i lavoratori coinvolti. Sottolinea che, in particolare, è richiesta agli Stati membri l'introduzione di meccanismi di attuazione e di controllo del rispetto delle prescrizioni della Convenzione riguardanti le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi. Il termine fissato per il recepimento della direttiva era fissato al 31 marzo 2015.
  Segnala la direttiva 2013/55/UE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei Pag. 206relativi servizi. Tra le disposizioni della direttiva, sottolinea, in particolare, l'istituzione di una tessera professionale europea, che attesta il rispetto da parte del professionista delle condizioni richieste dallo Stato ospitante per l'esercizio della professione o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante. Il termine dato agli Stati membri per attuare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva è il 18 gennaio 2016, con l'eccezione riguardante l'ostetricia, il cui termine è differito al 18 gennaio 2020.
  Passa poi a descrivere la direttiva 2013/59/EURATOM, che reca le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 6 febbraio 2018. Ricorda che i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva erano contenuti nell'articolo 10 del testo originario del disegno di legge in esame, soppresso dalla 14a Commissione del Senato. La relatrice del disegno di legge, senatrice Guerra, nella seduta del 25 marzo 2015, ha motivato la soppressione dell'articolo 10 in considerazione dell'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge, che avrebbe potuto subire ritardi per possibili profili di compatibilità finanziaria dello stesso articolo 10, avendo la Commissione bilancio richiesto una relazione tecnica al Governo proprio in relazione alle possibili ricadute sul versante della spesa pubblica dell'articolo 10. Non essendo stata prodotta la relazione tecnica, si è preferito sopprimere l'articolo. In particolare, segnala che il Capo III della direttiva demanda agli Stati membri la predisposizione di un sistema di controllo, inteso a garantire un regime di protezione informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi radioattive. Ai fini dell'ottimizzazione, la direttiva reca prescrizioni in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica. Gli Stati membri sono altresì chiamati alla predisposizione di livelli di riferimento per le esposizioni di emergenza e per le esposizioni esistenti. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, la direttiva prescrive limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Sono dettate norme specifiche anche in relazione all'esposizione della popolazione.
  Segnala che la direttiva 2014/36/UE reca disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei lavoratori stagionali. Osserva che, per i soggiorni inferiori ai 90 giorni la direttiva disciplina esclusivamente i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione rinviando per l'ammissione dei lavoratori stagionali ai regolamenti vigenti nell'ambito degli accordi di Schengen. Per quanto riguarda i soggiorni di durata superiore ai 90 giorni, rileva che la direttiva disciplina sia le condizioni di ammissione e soggiorno nel territorio sia i requisiti per l'accesso all'occupazione, senza incidere sul diritto degli Stati membri di determinare le quote di ingresso nel proprio territorio di lavoratori stagionali provenienti dal Paesi terzi. Il periodo massimo di soggiorno dovrà essere compreso tra cinque e nove mesi in un periodo complessivo di dodici mesi. Gli Stati membri possono accordare ai lavoratori stagionali una proroga, sostituendo il visto per il soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale. Ricorda, inoltre, che si prevedono agevolazioni per il reingresso di quanti siano già stati ammessi in uno Stato membro come lavoratori Pag. 207stagionali. La direttiva richiede, inoltre, che i lavoratori stagionali beneficino di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato, nonché abbiano diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro. L'applicazione di tale diritto potrà tuttavia essere limitata per quanto concerne le prestazioni familiari e di disoccupazione, l'istruzione e la formazione professionale, le agevolazioni fiscali. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 30 settembre 2016.
  Passa poi ad illustrare la direttiva 2014/50/UE, che reca disposizioni in materia di diritti pensionistici complementari dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea. Tale direttiva si è resa necessaria in quanto il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale non si applica alla maggior parte dei regimi pensionistici integrativi. Segnala, in particolare, l'articolo 4, che individua i requisiti necessari per l'acquisizione dei diritti derivanti dall'iscrizione ai regimi pensionistici complementari nonché l'articolo 5, che prevede che gli Stati membri adottino misure per garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori restino nel regime complementare in cui sono stati maturati. Esso prevede inoltre la possibilità di procedere al pagamento del valore dei diritti maturati e la garanzia, da parte degli Stati membri, che il valore in capitale dei diritti pensionistici in sospeso sia in linea con quello degli iscritti attivi o con l'evoluzione delle prestazioni pensionistiche in corso si pagamento o che i medesimi diritti siano trattati in altri modi ritenuti equi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 21 maggio 2018.
  Segnala anche la direttiva 2014/54/UE, che reca norme volte ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, attraverso la previsione di disposizioni comuni dirette, tra l'altro, ad uniformare l'applicazione e l'attuazione dei diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori in base all'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al regolamento (UE) n. 492/2011. Osserva che nei «considerando» della direttiva si evidenzia che essa trae origine dalla considerazione che la vigente normativa europea non è uniformemente applicata in modo corretto e che i lavoratori spesso ignorano i propri diritti. Tra le disposizioni della direttiva, segnala, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di garantire ai lavoratori e ai loro familiari l'accesso ai procedimenti giudiziari relativi a presunte restrizioni alla libera circolazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 maggio 2016.
  Illustra quindi la direttiva 2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini dei Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Si tratta, in particolare, di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio in succursali o filiali di società, prevalentemente multinazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre sedi della società. Segnala, in particolare, le norme relative ai diritti derivanti dal permesso per trasferimento intra-societario e le agevolazioni al ricongiungimento familiare. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 29 novembre 2016.
  Rileva che la direttiva 2014/67/UE è relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri e reca disposizioni volte al superamento delle incertezze interpretative della direttiva 96/71/CE nonché a contrastare comportamenti elusivi della normativa vigente da parte delle imprese. Il termine per il recepimento è fissato al 18 giugno 2016.
  Segnala, infine, la direttiva 2014/112/UE, che attua l'Accordo europeo relativo a taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) il 15 febbraio 2012. Tale Accordo introduce prescrizioni minime generali relative all'organizzazione dell'orario di lavoro, che tengono conto delle peculiarità del settore del trasporto per vie navigabili Pag. 208interne. Esso si applica agli equipaggi e al personale di bordo che operano su imbarcazioni impiegate in tale settore, fatte salve le norme nazionali o internazionali sulla sicurezza della navigazione. Il termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2016.
  Passando, infine, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2014, trasmessa alla Camera il 30 aprile scorso, segnala che essa è articolata in quattro capitoli: il primo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale; il secondo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche settoriali dell'Unione europea; il terzo capitolo si sofferma sull'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale; il quarto riguarda il coordinamento delle politiche europee.
  Con riferimento ai settori di interesse della Commissione, osserva che la relazione, al capitolo 5.1, relativo all'occupazione, rivendica al Governo il successo della sua azione, durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, in relazione ad alcuni dossier legislativi in corso di approvazione, con particolare riferimento alla proposta di regolamento EURES sulla mobilità dei lavoratori; alla piattaforma dell'Unione europea contro il lavoro sommerso; alla proposta di direttiva relativa ai diritti dei lavoratori marittimi; alla proposta relativa all'orario di lavoro nel settore dei trasporti per vie navigabili interne. Per quanto attiene alle politiche per l'occupazione portate avanti dall'Unione europea, rileva che la relazione segnala l'impegno del Governo nell'attuazione della Garanzia Giovani, attraverso l'adozione di un programma nazionale specifico. Sottolinea che, nel settore delle politiche per l'istruzione e la formazione, analizzate nel capitolo 5.3, la relazione ricorda che il Governo si è impegnato a finalizzare il rapporto nazionale 2014 di implementazione del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) nonché nel lavoro preparatorio degli obiettivi di breve periodo (2015-2017) relativi al cosiddetto Processo di Copenaghen sulla cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale (IFP). Ricorda, inoltre, che la relazione dà conto dell'impegno del Governo nell'attuazione del Programma di azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente (LLP) e del programma Erasmus+ 2014-2020, nel settore delle interconnessioni tra crescita verde e occupazione (Green Jobs), nel settore della responsabilità sociale di impresa. Segnala che la relazione riferisce anche sull'impegno del Governo nel tema delle politiche per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con la partecipazione ai lavori del Comitato consultivo, la collaborazione con l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro di Bilbao e l'adesione alle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con sede a Dublino. Infine, con riferimento alla tematica specifica della formazione, segnala che la relazione dà conto della valorizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato, che rivestono importanza primaria nelle politiche europee ai fini del processo di integrazione. In particolare, la relazione riferisce dell'impegno al rafforzamento degli ITS per promuovere l'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro, riducendo il disallineamento tra domanda e offerta di figure e competenze professionali. Ciò anche in vista del raggiungimento dell'obiettivo del 67-69 per cento del tasso di occupazione, fissato per l'Italia nella Strategia Europa 2020.
  Propone, in conclusione, di fissare il termine di presentazione degli emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2014 alle ore 17 del 10 giugno 2015.

  La Commissione concorda.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.05.