CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.20

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Atto n. 154.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore per la VIII Commissione, illustra, anche a nome del relatore per la X Commissione, una nuova formulazione della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame (vedi allegato 1) che, in particolare, alla condizione numero 2) non fa più riferimento al comma 2 dell'articolo 13. Fa presente inoltre che la nuova condizione numero 7) prevede che all'articolo 32 sia aggiunto un comma in base al quale all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati 1 a 6 al decreto, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentita la Conferenza unificata.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati del gruppo M5S (vedi allegato 2)

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  Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della proposta di parere illustrata dal relatore per la VIII Commissione. Esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere.

  Le Commissioni approvano la proposta di parere presentata dai relatori per la VIII e la X Commissione (vedi allegato 1), risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Atto n. 169.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Angelo SENALDI (PD), relatore per la X Commissione, sottolinea che le Commissioni sono chiamate ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo che reca attuazione della direttiva 2013/30/UE inserita nell'Allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
  Il Capo I dello schema di decreto legislativo, dedicato a «Finalità ed ambito di applicazione», consta di due articoli.
  L'articolo 1 reca l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento. Il comma 1 di tale articolo individua la finalità del decreto legislativo nella definizione di requisiti minimi per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti derivanti da operazioni effettuate in mare nel settore degli idrocarburi. Si tratta dell'obiettivo della direttiva 2013/30/UE, dal cui recepimento dovrebbe derivare l'aumento della protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, ma anche la limitazione di possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione ed il miglioramento dei meccanismi di risposta in caso di incidente. Il comma 2 mantiene ferma la legislazione italiana applicabile in materia di sicurezza nel settore oggetto del provvedimento in esame.
  L'articolo 2, comma 1, è suddiviso nelle lettere da a) a tt) e reca le definizioni. Tale comma recepisce le definizioni dell'articolo 2 della direttiva oggetto di attuazione.
  Va però segnalato che la lettera a) dello schema di decreto, nel definire la nozione di «accettabile» inserisce anche il riferimento al rischio informatico non presente nella direttiva. Inoltre si osserva che la lettera cc) dello schema di decreto definisce l’«operatore» quale licenziatario (il titolare o il cotitolare della licenza ai sensi della lettera aa)) designata dall'autorità per il rilascio delle licenze per condurre le operazioni in mare, mentre la corrispondente nozione contenuta nella direttiva n. 30 del 2013 si riferisce a designazione da parte del licenziatario o dell'autorità (articolo 2, n. 5 della direttiva). Infine, differisce dal testo della direttiva anche la definizione di «proprietario», definito dalla lettera nn), quale titolare dell'impianto non destinato alla produzione legittimato ad eseguire le operazioni di pozzo in qualità di contraente, laddove la direttiva si riferisce a «entità legalmente autorizzata» legittimata a condurre il pozzo non destinato alla produzione.
  Il Capo II dedicato alla «Prevenzione dei grandi incidenti legati ad operazioni in mare», consta di otto articoli (dall'articolo 3 all'articolo 10).
  L'articolo 3 recepisce integralmente il corrispondente articolo della direttiva, imponendo i seguenti obblighi generali in capo agli operatori:
   mettere in atto tutte le misure adeguate per prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (comma 1);
   mettere in atto, in caso di incidente grave, tutte le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente (comma 3);Pag. 9
   effettuare tutte le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili (comma 4).

  Il comma 2 stabilisce che gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi – disciplinati dal presente decreto – anche nel caso in cui le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o che vi hanno contribuito siano state effettuate da contraenti incaricati.
  L'articolo 4 mira a recepire il corrispondente articolo della direttiva, relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio delle licenze per effettuare operazioni in mare.
  Il comma 1 richiama la normativa nazionale relativa alla concessione dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e dei titoli concessori unici.
  Queste licenze sono accordate ai soggetti richiedenti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative e che offrono adeguate garanzie secondo quanto disposto dal disciplinare tipo approvato con DM 25 marzo 2015.
  Il comma 2 recepisce quanto previsto al paragrafo 2 della direttiva in merito alle considerazioni da effettuare ai fini della valutazione della capacità tecnica e finanziaria di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare, fra cui l'eventuale costo del degrado dell'ambiente marino e le capacità finanziarie del richiedente per coprire le responsabilità derivanti dalle operazioni in mare. Il comma 3 recepisce l'ultimo periodo del paragrafo 2 della direttiva, disponendo che possa essere consultato il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare (istituito dall'articolo 8) da parte dell'autorità preposta al rilascio delle licenze prima di rilasciare o trasferire una licenza. Il comma 4 recepisce una parte del paragrafo 3 della direttiva, in merito alla documentazione presentata da parte dei richiedenti all'atto della presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza per dimostrare l'adozione di adeguate misure per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare. Il comma 5 recepisce anche alcune disposizioni del paragrafo 3 della direttiva, fra cui: la valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie, economiche e tecniche del richiedente per l'avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure per gestire le emergenze; oltre alla disponibilità iniziale, la garanzia economica del richiedente deve mantenersi nel tempo; la promozione di accordi per una pronta copertura delle responsabilità per danni da operazioni in mare, anche di carattere transfrontaliero, presso gli operatori dell'industria e gli enti assicurativi. Il comma 6 dispone che l'autorità preposta al rilascio delle licenze designa l'operatore nel decreto di conferimento minerario. Questo comma recepisce solo la prima parte del paragrafo 4 della direttiva. Non viene invece recepita la parte che riguarda i casi in cui l'operatore debba essere designato dal licenziatario, in considerazione del fatto che nell'ordinamento nazionale l'operatore coincide con il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione (licenziatario) e viene designato dall'autorità preposta al rilascio delle licenze. L'operatore è inoltre il licenziatario che risponde dei rischi e di tutta l'attività realizzata nel suo complesso, anche nel caso in cui, per svolgere compiti specifici, si avvalga di terzi contraenti incaricati, tra i quali possono rientrare anche i proprietari degli impianti non destinati alla produzione, individuati dall'operatore ed autorizzati dall'autorità competente ad eseguire operazioni di pozzo. Il comma 7 richiama la normativa nazionale relativa alle procedure per il rilascio delle licenze.
  Viene inoltre recepito il paragrafo 6 della direttiva relativo alla particolare attenzione, nel valutare i requisiti del richiedente, a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, e soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento allo stesso. Tali ecosistemi Pag. 10vengono specificati dal paragrafo 6 della direttiva (ma non dallo schema di decreto). Si tratta delle paludi salmastre e delle praterie di erba marina.
  Si segnala altresì che il paragrafo 6 della direttiva, nell'individuare le zone rispetto alle quali deve essere svolta con priorità la valutazione dei requisiti del richiedente, considera non solo gli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento allo stesso, ma anche (citandole in modo esplicito) le zone marine protette.
  L'articolo 5 riproduce, nella sostanza, le disposizioni dettate dal corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che la perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione può essere iniziata solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente. Viene altresì stabilito che tale partecipazione è garantita nell'ambito delle procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) e di VAS (valutazione ambientale strategica), in conformità alle disposizioni dettate, rispettivamente, dagli articoli 24 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente). Come previsto dalla direttiva 2013/30/UE, il comma 2 specifica che la disciplina relativa alla partecipazione del pubblico, dettata dall'articolo in esame, non si applica alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013 (data di entrata in vigore della stessa direttiva).
  L'articolo 6 recepisce il corrispondente articolo 6 della direttiva, adeguandolo alla realtà italiana che non prevede distinzioni tra il licenziatario e l'operatore. Il comma 1 dispone che l'esercizio degli impianti di produzione e le infrastrutture connesse è affidato agli operatori designati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento (si veda l'articolo 4, comma 6). Secondo il comma 2, se il Comitato riscontra che l'operatore, in quanto entità responsabile delle operazioni, non è più in grado di soddisfare i requisiti, ne informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze che valuta l'opportunità di revocare la licenza e adotta, in ogni caso, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. I commi 3 e 4 (in recepimento dei paragrafi 5 e 6) riguardano la relazione sui grandi rischi, la cui accettazione da parte del Comitato è preliminare all'avvio o al proseguimento delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, delle operazioni di pozzo o delle operazioni combinate. Le medesime operazioni non possono iniziare o proseguire se il Comitato solleva obiezioni sul contenuto di una comunicazione o se non sono rispettate le misure disposte dal Comitato a seguito dell'esame di una comunicazione. Il comma 5 intende recepire, con alcune integrazioni, il paragrafo 7 del testo della direttiva, che richiede agli Stati membri di istituire una zona di sicurezza circostante l'impianto. Si dispone che il raggio della zona di sicurezza circostante l'impianto venga individuato con ordinanza della Capitaneria di Porto e che entro tale raggio sia fatto vietato alle navi di entrare o stazionare, salvo determinati casi elencati al comma 6. Le lettere da a) a g) riprendono le corrispondenti della direttiva. La lettera h) è presente solo nello schema di decreto, e prevedere anche l'ipotesi di «operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle unità navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato». Con il comma 7, in recepimento del paragrafo 8, è stato previsto che, ai fini dell'effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, la consultazione tripartita tra il Comitato, gli operatori e i rappresentanti dei lavoratori avrà luogo con modalità e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori.
  L'articolo 7, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, dispone che il licenziatario è finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto. L'articolo, in linea con la direttiva, Pag. 11fa salvo l'ambito di responsabilità esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente).
  L'articolo 8 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, istituendo il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. Il comitato svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti; ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, dispone di un organismo centrale e delle articolazioni sul territorio e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente. Inoltre opera con indipendenza dalla funzione di rilascio delle licenze per le operazioni a mare, funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese a qualunque titolo dovuti. Gli oneri connessi all'espletamento delle funzioni per garantire l'operatività del Comitato sono posti a carico degli operatori che sono tenuti a versare un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare, all'entrata del bilancio dello Stato che verrà assegnato ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Infine il comitato presenta una relazione annuale al parlamento e alla Commissione europea.
  È in particolare disciplinata la composizione del Comitato (comma 1).
  In attuazione di quanto prescritto dalla Direttiva, il Comitato è responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione:
   valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi, valutazione delle comunicazioni di nuovo progetto e di operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti;
   vigilanza sul rispetto da parte degli operatori, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
   consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità preposta al rilascio delle licenze;
   elaborazione di piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3;
   elaborazione di relazioni;
   cooperazione con le autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri.

  L'articolo 9 recepisce il corrispondente articolo della direttiva in merito alle modalità di azione del Comitato.
  L'articolo 10 dispone che il Comitato può avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima) che fornisce assistenza tecnica e scientifica.
  Il Capo III dedicato alla «Preparazione ed effettuazioni operazioni in mare», consta di otto articoli (dall'articolo 11 all'articolo 18).
  L'articolo 11 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, elencando i documenti che l'operatore deve presentare al Comitato prima di svolgere le operazioni a mare. Inoltre sono definite le tempistiche per la gestione delle documentazione da parte degli operatori e del Comitato.
  Gli articoli 12 e 13, che recepiscono le disposizioni contenute nei corrispondenti articoli della direttiva, disciplinano il contenuto, le modalità e i termini per la redazione della relazione sui grandi rischi, rispettivamente per un impianto di produzione e per un impianto non destinato alla produzione.
  Tale relazione rientra tra i documenti che, ai sensi del precedente articolo 11, devono essere presentati al Comitato, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
  Gli articoli in esame contengono disposizioni pressoché identiche e rinviano, per il dettaglio delle informazioni da presentare, alle norme dell'allegato I che disciplina, in modo dettagliato, le informazioni da inserire nei documenti che, ai sensi del citato articolo 11, devono essere presentati al Comitato prima di svolgere operazioni Pag. 12in mare nel settore degli idrocarburi. Le parti dell'allegato I a cui gli articoli in esame rinviano sono però diverse, in quanto l'allegato I evidenzia in sezioni separate le informazioni da presentare per un impianto di produzione (paragrafo 2) e per un impianto non destinato alla produzione (paragrafo 3). In linea con la direttiva, il comma 3 dell'articolo 12 contiene una disposizione che non trova corrispondenza nell'articolo 13 e che consente, previo accordo del Comitato, di redigere la relazione sui grandi rischi per un gruppo di impianti produttivi.
  L'articolo 14, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, disciplina le modalità di elaborazione del piano interno di risposta alle emergenze.
  Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che il piano interno di risposta alle emergenze:
   sia predisposto dall'operatore;
   venga presentato al Comitato;
   sia conforme alle prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze dettate dall'articolo 28;
   tenga conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l'elaborazione della più recente relazione sui grandi rischi;
   includa un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.

  I commi 2 e 3 disciplinano le modifiche da apportare al piano interno di risposta alle emergenze, qualora l'impianto non destinato alla produzione debba essere usato:
   per operazioni di pozzo;
   per effettuare operazioni combinate.

  Gli articoli 15 e 16 recepiscono con lievi modifiche i corrispondenti articoli della direttiva, che dispongono in merito alla presentazione delle comunicazioni e al loro esame da parte del Comitato nei casi di operazioni di pozzo (articolo 15) e operazioni combinate (articolo 16).
  Rispetto alla direttiva, si segnala che lo schema di decreto inserisce un termine di 30 giorni per l'esame della comunicazione (nel caso di operazioni di pozzo) e per la risposta alla comunicazione (nel caso di operazioni combinate) da parte del Comitato.
  L'articolo 17, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, impone all'operatore di istituire un sistema di verifica indipendente (della sicurezza) e predisporne, eventualmente anche con l'aiuto del proprietario, una descrizione per il Comitato.
  Relativamente al contenuto informativo della descrizione, il comma 1 dell'articolo 17 fa rinvio alle prescrizioni contenute nel paragrafo 5 dell'allegato I, intitolato proprio «Informazioni da presentare per quanto riguarda il sistema di verifica indipendente».
  I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica (comma 2).
  La scelta del verificatore indipendente e la progettazione dei sistemi di verifica indipendente devono soddisfare i criteri di cui all'allegato V (comma 3).
  Il comma 4 indica le finalità per le quali devono essere istituiti i sistemi di verifica indipendente.
  I commi da 5 a 7 prevedono l'obbligo, in capo agli operatori:
   di uniformarsi alle raccomandazioni del verificatore indipendente;
   e di trasmettere la relativa documentazione al Comitato.

  Il comma 8 disciplina il termine per l'istituzione del sistema di verifica indipendente.
  L'articolo 18, riprendendo l'articolo 18 della direttiva, elenca una serie di poteri attribuiti al Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti.
  Nel dettaglio viene previsto che il Comitato possa: vietare l'avvio di operazioni qualora le misure proposte nella relazione Pag. 13sui grandi rischi siano considerate insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dallo schema in esame; abbreviare i termini per l'avvio delle operazioni; imporre all'operatore di adottare le misure proporzionate che essa ritiene necessarie a prevenire incidenti gravi; informare l'autorità preposta al rilascio delle licenze, qualora riscontri che l'operatore non è più in grado di soddisfare i requisiti previsti dal presente decreto;
   chiedere miglioramenti e, se necessario, vietare la prosecuzione dell'esercizio di qualsiasi impianto qualora l'esito di un'ispezione evidenzi la mancata conformità con le prescrizioni del presente decreto o l'esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.

  Giovanna SANNA (PD), relatore per la VIII Commissione, illustra le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame di competenza dell'VIII Commissione, contenute nei Capi da IV a IX. Il Capo IV (articoli 19-22) riguarda le politiche di prevenzione. In particolare, l'articolo 19 recepisce il corrispondente articolo 19 della direttiva 2013/30/UE e, nell'ambito delle attività indicate per la prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori, prevede in particolare la redazione di due documenti contenenti, rispettivamente, la definizione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente. È stabilito, specificatamente, l'obbligo di redazione da parte dell'operatore di un documento per la definizione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi, presentato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia di tale politica e garantendone l'attuazione (comma 1). Il documento contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8 (comma 1) e comprende anche gli impianti dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell'Unione (comma 9). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi prevede la responsabilità primaria dell'operatore, anche per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi, in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento (comma 2). È previsto inoltre l'obbligo di redazione da parte degli operatori di un documento riguardante il loro sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), contenente le modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi, le modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a norma del presente decreto e, infine, i sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell'articolo 17 (comma 3). Per gli impianti esistenti al 19 luglio 2015 deve essere presentato documento analogo a quello di cui al comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 4). Con un decreto del Ministero dello sviluppo economico è istituito un meccanismo per dare agli operatori la possibilità di contribuire all'effettiva consultazione tripartita di cui all'articolo 6, comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di questi meccanismi può figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi (comma 5). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in conformità dell'allegato l, paragrafi 8 e 9, e all'allegato IV, secondo le seguenti condizioni: la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi è redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonché le modalità per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a livello aziendale; il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente è integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e Pag. 14l'attuazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi (comma 6). È previsto altresì un inventario, predisposto e conservato dagli operatori, completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività in mare nel settore degli idrocarburi (comma 7). Un ulteriore obbligo per gli operatori, in consultazione con il Comitato e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all'articolo 27, comma 1, riguarda l'elaborazione e la rivisitazione delle norme e delle linee guida sulle migliori pratiche per il controllo dei grandi rischi su tutto il ciclo di progettazione, esercizio ed esecuzione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono, come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI (comma 8). È prevista da parte dell'operatore l'adozione di misure adeguate, comunicate al Comitato entro ventiquattro ore e indicate in una relazione di accompagnamento, nel caso di attività che costituiscono un pericolo immediato per la salute umana o un rischio di un incidente grave, con l'ulteriore previsione, in caso di necessità, di sospensione dell'attività medesima (comma 10). È obbligatorio per l'operatore la raccolta e la registrazione dei dati sulle perforazione e sulla sicurezza dell'impianto, attraverso adeguate procedure e mezzi tecnici, che impediscono manipolazioni (comma 11). È prevista, infine, la predisposizione da parte dell'operatore di un sistema di registrazione informatica che garantisca l'integrità, la disponibilità e il non ripudio dei dati, nel rispetto dei principi di riservatezza e responsabilità del dato, in ogni condizione, dei dati relativi ai parametri tecnici di perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri parametri come disposto dal Comitato, con misure almeno analoghe a quanto previsto dall'articolo 50-bis, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, che stabilisce la predisposizione per le tecnologie informatiche di un piano di continuità operativa, attraverso procedure di gestione anche affidate a soggetti esterni. I dati comunque raccolti e registrati sono resi disponibili per le verifiche del Comitato e della sezione UNMIG (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse presso il Ministero dello sviluppo economico) competente per il territorio, anche ai fini della tutela dell'ambiente marino (comma 11). L'articolo 20, in recepimento del corrispondente articolo 20 della direttiva, stabilisce al comma 1 l'obbligo per le società registrate in Italia che, direttamente o attraverso filiali, svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione come licenziatari o come operatori, di comunicare, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte e i dettagli di tali informazioni. Le relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri (comma 2). L'articolo 21, che recepisce quanto previsto dall'articolo 21 della direttiva, stabilisce che il Comitato verifichi attraverso l'acquisizione delle comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, del presente decreto e tramite ispezioni, l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentate a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente, lettere e), h) e i) (comma 1). Gli operatori sono tenuti ad assicurare al Comitato e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione del Comitato, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonché vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte del Comitato, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare il presente decreto (comma 2). Il Comitato deve elaborare annualmente dei piani mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani è Pag. 15rivista ogni 3 anni (la direttiva prevede solo la regolarità, senza specificare la tempistica) e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli (comma 3).
  Il Capo V (articoli 23-26) riguarda la trasparenza e la condivisione delle informazioni. L'articolo 22 recepisce il corrispondente articolo 22 della direttiva e prevede, al comma 1, l'istituzione da parte del Comitato di meccanismi per la segnalazione confidenziale, da qualsiasi fonte, dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (lettera a) e per l'approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati (lettera b). Il comma 2 prevede che le informazioni dettagliate di cui al comma 1, lettera b), siano comunicate dagli operatori ai propri dipendenti e ai contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti. Nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti l'operatore fa riferimento anche alle segnalazioni confidenziali. Il comma 2 dell'articolo 22 della direttiva prevede che gli Stati membri obblighino anche i proprietari a comunicare le informazioni dettagliate di cui al comma 1, lettera b). L'articolo 23 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che gli operatori forniscano al Comitato almeno le informazioni contenute nell'Allegato IX e che il Comitato utilizzi il formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere stabilite dal regolamento di esecuzione UE n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014. L'articolo 24 recepisce il contenuto del corrispondente articolo della direttiva prevedendo che il Comitato metta a disposizione del pubblico le informazioni contenute nell'Allegato IX e che utilizzi il formato comune di pubblicazione previsto dal regolamento UE n. 1112/2014, della Commissione, del 13 ottobre 2014. L'articolo 25 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che il Comitato presenti alla Commissione una relazione annuale contenete le informazioni contenute nell'Allegato IX, punto 3 e che sia responsabile per lo scambio di informazioni e per la pubblicazione delle stesse. L'articolo 26, nel recepire il corrispondente articolo 26 della direttiva, dispone che, in caso di incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale vigente, avviano una inchiesta svolgendo indagini approfondite (comma 1). A conclusione dell'inchiesta, i predetti organi inoltrano gli atti al Comitato, che ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione e rende pubblica una versione non riservata dei risultati (comma 2). Il Comitato attua, inoltre, tutte le raccomandazioni, derivanti dalle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri (comma 3).
  Il Capo VI riguarda la cooperazione. Esso si compone del solo articolo 27 che, nel recepire il corrispondente articolo della direttiva, stabilisce che il Comitato procede allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti degli altri Stati membri, anche attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolge consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea (comma 1). Il predetto scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze riguarda, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità, la risposta alle emergenze in relazione alle attività in mare nel settore degli idrocarburi all'interno dell'Unione, nonché, se del caso, all'esterno dell'Unione (comma 2). In ambito europeo, il Comitato partecipa alla definizione di priorità per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l'attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (comma 3). Entro il 19 luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all'accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di Pag. 16esperti, anche in virtù dell'articolo 8, comma 6, del presente schema di decreto (comma 4).
  Il Capo VI (articoli 28-30) riguarda la preparazione e la risposta alle emergenze. L'articolo 28 recepisce il corrispondente articolo 28 della direttiva e stabilisce, al comma 1, che i piani interni di risposta alle emergenze, predisposti dall'operatore in conformità dell'articolo 14 e presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), sono posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave (lettera a)) e in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all'articolo 29 (lettera b)). L'accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze deve essere reso disponibile in ogni momento dall'operatore e a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze (comma 2). Il piano interno di risposta alle emergenze è redatto a norma dell'allegato 1, paragrafo 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11. Tale piano e i relativi aggiornamenti sono presentati al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), e comunicati al Capo di compartimento Marittimo competente per la preparazione dei piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) (comma 3). Il piano interno di risposta alle emergenze è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone (comma 4). L'articolo 29 recepisce il corrispondente articolo 29 della direttiva e stabilisce, al comma 1, che i piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e fermo restando le attribuzioni di ogni altra amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto. Tali piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari degli operatori. Il comma 2 stabilisce che i piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge n. 979 del 1982, tengono conto della versione più aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze. Il comma 3 stabilisce che i piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e sono resi disponibili alla Commissione, agli altri Stati Membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato. I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformità dell'Allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Il comma 4 prevede l'adozione di misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario, al di là di essa e di misure che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica. Il comma 5 prevede che l'ente preposto secondo la normativa vigente tenga un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente Pag. 17all'Allegato VII, punto 1, a disposizione degli altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi. Il comma 6 stabilisce che gli operatori verifichino periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con l'ente preposto secondo la normativa vigente. Il comma 7 prevede che l'ente preposto secondo la normativa vigente elabori scenari per la cooperazione nelle emergenze con le autorità competenti e i punti di contatto degli altri Stati membri. Tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente. L'articolo 30, nel recepire il corrispondente articolo 30 della direttiva, prevede, al comma 1, una comunicazione tempestiva da parte dell'operatore alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio, in merito ad un incidente grave o una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l'origine, i possibili effetti sull'ambiente e le potenziali conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della strategia di risposta all'emergenza. Il comma 2 prevede che in caso di incidente grave l'operatore adotta tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. La Capitaneria di Porto può assistere l'operatore, anche con la disponibilità di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto diffida l'operatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
  Il Capo VIII reca disposizioni materia di effetti transfrontalieri e consta del solo articolo 31.Il predetto articolo, nel recepire il corrispondente articolo 31 della direttiva, stabilisce, al comma 1, che, se è ritenuto probabile dal Comitato un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'ambito della giurisdizione italiana, con gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o più Stati membri o in Stati terzi, il Comitato trasmetta agli Stati interessati, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in caso di coinvolgimento di Stati terzi potenzialmente interessati, le informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni. Il Comitato si adopera inoltre, congiuntamente con gli Stati interessati, per adottare misure idonee a prevenire eventuali conseguenze. Il comma 2 prevede la trasmissione delle informazioni pertinenti da parte del Comitato, su richiesta di uno o più Stati membri, che non sono destinatari delle informazioni di cui al comma 1 e che ritengono di essere potenzialmente interessati. Il comma 3 prevede che i grandi rischi individuati a norma del comma 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze per facilitare un'efficace risposta congiunta a un incidente grave. Il comma 4 prevede, qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, che il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rende disponibili le informazioni ai paesi terzi, a condizione di reciprocità. Il comma 5 stabilisce che il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale concorda con le autorità competenti degli altri Stati membri le misure coordinate relative alle zone al di fuori della giurisdizione dell'Unione, al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare nel settore degli idrocarburi. Il comma 6 stabilisce che le amministrazioni statali competenti, al fine di testare regolarmente la propria preparazione a rispondere efficacemente ad incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione e, su una base di reciprocità, i paesi terzi potenzialmente interessati effettuano delle esercitazioni coordinate di emergenza transfrontaliere dedicate alla prova dei meccanismi di emergenza a cui la Commissione può contribuire. Il comma 7 prevede che in caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, il Comitato, per il tramite del Pag. 18Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o Paesi terzi potenzialmente interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un'efficace risposta all'emergenza.
  Il Capo IX (articoli 32-36) reca le disposizioni finali. L'articolo 32 disciplina le sanzioni applicabili all'operatore per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto, in attuazione dell'articolo 34 della direttiva in recepimento, che stabilisce che gli Stati membri adottino sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive». L'articolo 32 prevede, quindi, che l'esercizio senza titolo di impianti di produzione o di infrastrutture connesse sia sanzionato con la pena dell'arresto e con ammenda da 50.000 a 150.000 euro. Chi continua a operare in presenza di una modifica sostanziale (consistente, ai sensi della definizione bb) dell'articolo 2, comma 1, nella modifica di un elemento in base al quale sono state predisposte le relazioni o le comunicazioni originali) è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 150.000 euro e contestualmente, quale sanzione accessoria, sono sospesi tutti i tipi di operazione. L'operatore che non presenti i documenti previsti dall'articolo 11 – o che comunque violi gli obblighi informativi ivi previsti – per lo svolgimento delle operazioni è colpito da sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Comporta l'irrogazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro: il mancato riesame periodico della relazione sui grandi rischi; la mancata predisposizione dell'inventario completo delle attrezzature per le emergenze; la mancata ottemperanza di obblighi informativi previsti dal decreto, in particolare la mancata comunicazione relativa ad attività pericolose. L'operatore che non comunichi alle autorità competenti un incidente grave o il pericolo imminente di incidente grave è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 120.000 euro. Alla stessa sanzione è soggetto l'operatore che non predispone le misure di prevenzioni di cui all'articolo 19, comma 1 (dedicato alla prevenzione degli incidenti gravi) Tali sanzioni sono definite dai commi 1-12 dell'articolo. Il comma 13 attribuisce alle competenti sezioni territoriali dell'UNMIG la competenza ad emettere le ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni e l'applicazione delle sanzioni accessorie. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»). L'articolo 33 reca novella all'articolo 300, comma 2, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sulla definizione di danno ambientale. Mediante la riscrittura della lettera b) del citato comma 2, articolo 300, del Codice, si aggiunge la nuova disposizione secondo la quale costituisce danno ambientale il deterioramento dello stato ambientale delle acque marine, quale definito dalla direttiva 2008/56/UE «che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)». A tale proposito si segnala che tale direttiva definisce «stato ecologico» lo stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata (articolo 3, n. 4) della citata direttiva n. 56 del 2008). Peraltro si specifica che si applica tale definizione nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/UE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. L'articolo 34 fissa al 19 luglio 2016 il termine per l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del presente decreto in relazione ai proprietari e agli operatori. Per gli impianti esistenti, le medesime disposizioni si applicano entro il Pag. 1919 luglio 2018. L'articolo 35 stabilisce che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 36, infine, stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede alla Presidenza la scadenza del termine per l'espressione del parere delle Commissioni. Considerata la complessità del provvedimento, prospetta l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni per ascoltare, in particolare, le ragioni di chi da sempre cerca di difendere gli interessi dei territori.

  Ermete REALACCI, presidente dell'VIII Commissione, nel ritenere utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni, sottolinea la delicatezza dello schema di decreto legislativo in esame che, a suo avviso, presenta alcuni aspetti di criticità, quali le disposizioni relative alle garanzie fideiussorie che sembrano muoversi in una direzione diversa da quella recata nel decreto cosiddetto «Sblocca Italia». Richiama altresì la necessità di garantire che le funzioni di vigilanza, al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, siano esercitate con autonomia e trasparenza.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che il provvedimento, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, è stato assegnato alle Commissioni parlamentari pur se privo del prescritto parere della Conferenza Unificata. La scadenza per l'espressione del parere è fissata al 28 giugno 2015. Propone pertanto di svolgere le audizioni richieste entro quella data, fermo restando che il parere potrà essere reso entro la data fissata solo nel caso in cui sia pervenuto il parere della Conferenza Unificata.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

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