CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 8 giugno 2015
458.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE REFERENTE

  Lunedì 8 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 14.20.

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno.

  Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche Pag. 6mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta di giovedì, dopo aver esaminato la proposta emendativa riferita all'articolo 1, la Commissione ha deliberato l'accantonamento dei successivi articoli 2, 3, 4, 5.
  Ricordo altresì che, in qualità di relatore, nella scorsa seduta ho presentato gli emendamenti 3.101 e 5.100, per i quali alle ore 10 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti.
  Avverto che sull'emendamento 3.101 sono state presentate sei proposte emendative (vedi allegato 1), mentre sull'emendamento 5.100 le proposte presentate sono quattro (vedi allegato 2).
  Avverto inoltre che, in qualità di relatore, mi riservo di presentare nella seduta di domani alcune proposte emendative e conseguentemente di aprire un ulteriore termine per i subemendamenti, a partire dalle ore 9.30 di domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 8 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

  Luca SANI, presidente e relatore f.f., fa presente che il disegno di legge è stato assegnato, in data 20 maggio scorso, a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti. A norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, è stata altresì assegnata alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014 (doc. LXXXVII, n. 3), che sarà esaminata congiuntamente al disegno di legge (in base al parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010).
  L'esame congiunto di tali atti si svolgerà pertanto secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.
  La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti. Pag. 7
  L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.
  In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, si segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Fa quindi presente che il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (S. 1758), approvato dal Senato il 14 maggio 2015, è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 18 maggio 2015 (C. 3123). La Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimersi con relazione sulle parti di propria competenza entro la giornata di martedì 16 giugno.
  Come è noto, la legge comunitaria annuale di cui alla legge n. 11 del 2005 è stata sostituita dai due distinti provvedimenti della legge di delegazione europea (il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea) e dalla legge europea, che contiene norme di diretta attuazione Pag. 8volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo.
  Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea, stabilito all'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, prevede l'emanazione di numerose disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe o autorizzazioni per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione, per recepire le direttive, per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei, e numerose altre volte ad assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, e altre norme di autorizzazione al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.
  Il disegno di legge di delegazione europea 2014 all'esame della Commissione Agricoltura per la parte di competenza, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 21 articoli ed è corredato da due allegati.
  Per quanto riguarda la parte su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi, nel disegno di legge sono previsti principi e criteri direttivi specifici – cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega – con riferimento ai seguenti atti: la direttiva 2014/40/UE sulla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco (articolo 6), la direttiva 2014/63/UE concernente il miele (articolo 17) e la direttiva n. 2015/412/UE, sulla coltivazione OGM, che apporta delle modifiche alla direttiva 2001/18/CE in quanto stabilisce che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio.
  Va ricordato che anche altri atti affrontano tematiche riferibili al mercato agricolo. In particolare: la direttiva 2014/104/UE, in materia di violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (articolo 2), la direttiva 2014/57/UE sulle sanzioni penali per abusi di mercato (articolo 11) e il regolamento n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (articolo 11).
  Per la parte di competenza più strettamente agricola, in particolare, l'articolo 6 reca Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE); tale articolo, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo al recepimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. In particolare, la direttiva è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati (tra cui le sigarette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni.
  La norma reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge (la direttiva era già inserita nell'allegato B del disegno di legge originario S. 1758 ed è stata espunta dallo stesso durante l'esame presso il Senato).
  Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 20 maggio 2016; tale termine coincide con il termine iniziale di decorrenza delle medesime nuove norme. Alcune misure transitorie (fino al 20 maggio 2017) sono ammesse ai sensi dell'articolo 30 della Direttiva stessa.
  I princìpi e criteri direttivi specifici fissati all'articolo 6 prevedono: l'abrogazione esplicita del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante «attuazione Pag. 9della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco» (lettera a)); il perseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori (lettera b)); la scelta dell'avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute (lettera c)); in un'ottica di semplificazione, una rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie conforme all'ordine numerico contemplato nell'allegato II della direttiva 2014/40/UE (lettera d)); l'esclusione di norme più severe sul confezionamento, rispetto a quelle stabilite dalla suddetta direttiva, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla medesima (lettera e)); l'applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, con riferimento ai produttori che ne facciano richiesta, di una normativa coerente con la disciplina di cui all'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, il quale concerne i prodotti del tabacco di nuova generazione, in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi (lettera f)); l'ammissione fino alla data del 20 maggio 2017 della vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla direttiva in oggetto, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016 – purché trasferiti entro il 20 agosto 2016 dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e purché venduti entro il 20 ottobre 2016 dal depositario autorizzato alle rivendite (lettera g)); l'equiparazione dei prodotti non conformi alla direttiva 2014/40/UE, eventualmente giacenti presso le rivendite dopo il suddetto termine del 20 maggio 2017, ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine (lettera g) già citata); la definizione, in ragione dei tempi di stagionatura e di produzione, per i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, di termini temporali più ampi rispetto a quelli contemplati dalla suddetta lettera g), compatibilmente con la normativa comunitaria (lettera h)).
  Il comma 4 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda il suo contenuto la direttiva 2014/40/UE è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati (tra cui le sigarette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni. L'articolo 3 della direttiva fissa i livelli massimi di emissione in termini di catrame, nicotina ed altre sostanze per le sigarette e l'articolo 4 regola i criteri di misurazione. Si stabilisce che gli ingredienti e i livelli di emissione dovranno essere obbligatoriamente segnalati da fabbricanti ed importatori (articolo 5), con particolare riferimento agli additivi di cui all'articolo 6, i quali sono soggetti ad obbligo di segnalazione rinforzato. L'articolo 7 regola gli ingredienti, vietando «l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante», ad eccezione di quanto essenziale per la produzione, come lo zucchero. Tale divieto si applica solo alle sigarette ed al tabacco da arrotolare (paragrafo 12), rimanendo esclusi i sigari e, per espressa statuizione del paragrafo 15, il tabacco per uso orale. Gli articoli da 8 a 16 disciplinano l'etichettatura ed il confezionamento. Particolare attenzione viene riservata alle avvertenze relative alla salute, da apporre su ciascuna confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno, regolate nel dettaglio dagli articoli da 8 a 12. Al fine di permettere la tracciabilità, è stabilito che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco (articolo 15) e da un elemento di sicurezza antimanomissione (articolo 16). In merito alle sigarette elettroniche, l'articolo 20 ne consente l'immissione sul mercato «solo se conformi alla presente direttiva e a ogni altra disposizione legislativa pertinente dell'Unione». La loro immissione sul mercato è subordinata ad una notifica alle autorità competenti Pag. 10degli Stati membri, il cui contenuto è dettagliato nel paragrafo 2 dell'articolo 20. I paragrafi 3 e 4 dettano norme in materia di composizione di tali prodotti e di caratteristiche delle confezioni unitarie. Specifici divieti in materia di comunicazioni commerciali sono posti dal paragrafo 5. Gli articoli 21 e 22 sono dedicati ai prodotti da fumo a base di erbe, regolandone le avvertenze relative alla salute e la segnalazione degli ingredienti. Agli Stati membri (articolo 23) è affidato il compito di vigilare affinché i fabbricanti e gli importatori forniscano le informazioni richieste alle autorità competenti ed alla Commissione europea e non siano immessi sul mercato prodotti non conformi alla direttiva. Ad essi spetta inoltre stabilire le sanzioni («efficaci, proporzionate e dissuasive») da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione. Un obbligo generico di collaborazione tra Stati membri e Commissione è posto dall'articolo 23, paragrafo 4. Fermo restando che l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco o correlati conformi alla direttiva non può essere vietata o limitata, l'articolo 25 esplicitamente statuisce che non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni di standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, qualora giustificate da motivi di salute pubblica. Non è nemmeno esclusa la possibilità che uno Stato membro vieti una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati, purché tale misura sia giustificata da esigenze di tutela della salute umana, salva successiva approvazione della Commissione europea.
  Per quanto riguarda poi l'articolo 17 (Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele), tale articolo, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE, che ha modificato, in parte, la direttiva 2001/110/CE sul miele, il Governo debba tenere in considerazione, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lo specifico criterio finalizzato ad assicurare «norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore».
  Ricorda che la direttiva 2014/63/UE, entrata in vigore il 23 giugno 2014, è intervenuta modificando prevalentemente tre punti della direttiva 2001/110/CE sul miele. È stato, infatti, previsto che: – il polline è una componente naturale specifica del miele e non deve essere considerato un «ingrediente» secondo quanto definito dal regolamento (UE) n.1169/2011, salvo che si tratti di polline geneticamente modificato; in tal caso il miele contenente polline OGM deve essere considerato un «alimento (parzialmente) prodotto a partire da un OGM» e deve riportare in etichetta, se la percentuale di polline eccede lo 0,9 per cento, l'indicazione a ciò relativa; – l'etichetta «miscela di mieli originari e non originari della CE» prevista dal regolamento 2001/110/CE deve essere sostituita dalla dizione «miscela di mieli originari e non originari della UE», in ragione della successione dell'Unione europea alla Comunità europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; – venga abrogato, in quanto non più necessario, il potere attribuito alla Commissione europea di adottare atti che adeguino le disposizioni della direttiva sul miele alla norme generali europee sui prodotti alimentari; tali disposizioni, infatti, in ragione dell'entrata in vigore del regolamento n.178/2002, si applicano direttamente anche al miele ed ai prodotti apistici.
  In ordine allo specifico criterio introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, si fa presente che già la direttiva 2001/110/CE, all'articolo 2, (non modificato dalla direttiva 2014/63/UE alla quale la disposizione è chiamata a dare attuazione) prevede che le denominazioni di vendita del miele e dei prodotti apistici possono Pag. 11essere completate da indicazioni che fanno riferimento al Paese o ai Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto.
  Il considerando n. 5 della direttiva afferma, al riguardo, che le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate nella direttiva 2000/13/CE, dovrebbero applicarsi fatte salve talune condizioni. «Tenuto conto dello stretto legame esistente tra qualità e origine del miele, è necessario garantire un'informazione completa su questi punti per evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, in etichetta, del Paese d'origine in cui il miele è stato raccolto».
  Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, prevedendo, all'articolo 3 che al miele si applicano le disposizioni generali sull'etichettatura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto specificamente dai commi 2 e 3. In particolare, il comma 2 dispone, conformemente a quanto previsto nella direttiva che, ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento: all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche; all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata; in ultimo, a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria.
  Sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
  Di particolare interesse della Commissione poi la direttiva n. 2015/412/UE, su coltivazione OGM, che apporta delle modifiche alla direttiva 2001/18/CE in quanto stabilisce che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio. Un singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo che questa sarà stata concessa. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di «nuove prove» relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l'ambiente. In base alla nuova normativa, inoltre, gli Stati membri nei quali gli OGM sono coltivati dovranno preoccuparsi anche di evitare contaminazioni dei terreni dei vicini dove gli stessi OGM sono vietati.
  La direttiva 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, ha abrogato la direttiva 90/220/CEE, che ha rappresentato il primo strumento normativo europeo di regolamentazione per la valutazione dei rischi potenziali derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, e, con il regolamento (CE) n. 1829/2003, ha finora costituito il quadro normativo completo in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) stabilendo procedure e criteri armonizzati per la valutazione caso per caso. La direttiva 90/220/CEE non individuava obiettivi sufficientemente chiari in materia di valutazione del rischio e presentava un'eccessiva complessità nelle procedure amministrative e nel sistema di autorizzazione. Per tali ragioni è stato avviato un processo di revisione attraverso il quale si è giunti all'emanazione della direttiva 2001/18/CE. La direttiva 2001/18/CE, dando attuazione al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, ha stabilito una metodologia comune tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea per: effettuare la valutazione del rischio sulla base di argomentazioni scientifiche comuni e rilevanti; migliorare la gestione di tutti i possibili rischi (diretti e indiretti, immediati e differiti) per l'ambiente e la salute umana e animale; regolamentare l'attività di monitoraggio successivamente all'emissione nell'ambiente o all'immissione sul mercato di OGM come Pag. 12tali o contenuti in prodotti e indica criteri comuni circa le modalità per effettuarlo e le regole per la tracciabilità; promuovere l'informazione e la consultazione del pubblico sui rilasci sperimentali.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, della direttiva in esame introduce l'articolo 26-bis alla direttiva 2001/18/CE e stabilisce che, a decorrere dal 3 aprile 2017, gli Stati membri nei cui territori vengono coltivati OGM, devono adottare le misure necessarie al fine di evitare che si verifichino eventuali contaminazioni transfrontalieri; le predette misure devono essere comunicate alla Commissione.
  Il successivo comma 2 della direttiva, con l'introduzione dell'articolo 26-ter al testo della direttiva 2001/18/CE, illustra le misure che gli Stati membri devono porre in essere con riferimento alla coltivazione degli OGM. In particolare, esso prevede che gli Stati membri, in occasione della procedura di autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione, possano richiedere un adeguamento dell'ambito geografico in modo che una parte o l'intero territorio dello Stato sia escluso da tale coltivazione. Tale richiesta presuppone il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). In base al successivo comma 3, nell'ipotesi in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione ovvero sia stato confermato l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, uno Stato membro può comunque adottare provvedimenti che limitino o vietino totalmente o parzialmente la coltivazione di un OGM, purché si tratti di provvedimenti conformi al diritto dell'Unione europea. Tale iniziativa deve essere motivata: da obiettivi di politica ambientale, da motivazioni di pianificazione urbana e territoriale, dall'uso del suolo, dagli impatti socio-economici, dall'esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti e dagli obiettivi di politica agricola e dall'ordine pubblico. Tali motivazioni non devono, in nessun caso, confliggere con la «valutazione di impatto ambientale» condotta dall'EFSA. In base al comma 4, lo Stato membro che intende limitare o vietare totalmente o parzialmente la coltivazione di un OGM, è tenuto a presentare preventivamente alla Commissione un apposito progetto con le relative motivazioni. Gli Stati membri che operano scelte in tal senso sono altresì tenuti a rendere pubblicamente disponibili le predette misure. Tali misure non influenzano in alcun modo la libera circolazione degli OGM autorizzati o gli OGM contenuti in prodotti.
  L'articolo 2 della direttiva in esame attribuisce alla Commissione il compito di presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio due distinte relazioni entro il termine del 3 aprile 2019. Si tratta di una prima relazione concernente l'utilizzo della presente direttiva da parte degli Stati membri, che fornisca altresì informazioni circa il corretto funzionamento del mercato interno. La seconda relazione concerne, invece, l'effettivo rimedio ai danni ambientali che possono essere causati dalla coltivazione degli OGM. Il successivo articolo 3 definisce il 3 aprile 2017 quale termine entro il quale la Commissione dovrà eseguire l'aggiornamento degli allegati alla direttiva 2001/18/CE, in materia di valutazione del rischio ambientale al fine di allineare tale valutazione agli orientamenti dell'EFSA.
  Invece, per quanto riguarda la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2014), fa presente che è stata trasmessa alla Camera il 30 aprile scorso, successivamente alla scadenza del termine per la sua presentazione, il 28 febbraio 2015.
  Il documento è articolato in quattro grandi capitoli. Il primo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di due parti aventi contenuto eterogeneo. Nella prima, concernente le questioni istituzionali, si illustrano brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2014 (Grecia e Italia); nella seconda si descrive il nuovo ciclo istituzionale 2014-2019, avviato con il rinnovo dei vertici istituzionali europei: Parlamento europeo (elezioni europee del 22-25 maggio 2014), Commissione europea (insediata Pag. 13il 1o novembre 2014) e Presidente del Consiglio europeo (insediato il 1o dicembre 2014); nella terza parte, intitolata «il coordinamento delle politiche macroeconomiche», si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio ed alla revisione della Strategia Europa 2020.
  Il secondo capitolo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  Nel terzo capitolo della Relazione si pone attenzione all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento ai fondi strutturali per il ciclo 2007-2013 e all'attuazione della politica di coesione nel 2014.
  Il quarto ed ultimo capitolo concerne il coordinamento delle politiche europee. Nella prima parte, sono illustrate le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE, con particolare riguardo al ruolo del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e al meccanismo di «informazione qualificata» sulle iniziative legislative europee.
  Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012: su oltre 8.500 progetti di atti dell'UE presi in esame dal CIAE, circa 71 progetti di atti legislativi e più di 130 documenti prelegislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza; inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate 34 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti.
  Nella seconda parte del capitolo, sono riportate in dettaglio le misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano, nonché per la soluzione delle procedure di infrazione. Infine, si dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione.
  La Relazione è accompagnata da quattro allegati, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2014, con l'indicazione delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte, e le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Francesco PRINA (PD), relatore, osserva che l'Ucraina è uno dei partner chiave dell'Unione europea (UE) nell'ambito del Partenariato orientale (PO), che costituisce il quadro di riferimento per le relazioni con Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia, nato dalla necessità di stimolare nei sei partner orientali processi di avvicinamento all'UE.
  Strumentali al raggiungimento di tali obiettivi sono la stipulazione di accordi di associazione (AA), inclusivi di aree di libero scambio ampie e approfondite (DCFTA dall'inglese Deep and comprehensive free trade agreement), l'avvio di negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti suscettibili di condurre a un'eventuale liberalizzazione degli stessi secondo una valutazione caso per caso, nonché una cooperazione energetica strutturata, attraverso la quale il Partenariato orientale dovrebbe fornire all'UE maggiori garanzie sulla regolarità dei flussi di approvvigionamento. Pag. 14L'UE infatti da tempo ha posto in atto una politica mirante a sviluppare relazioni sempre più strette con l'Ucraina lungo un percorso che è avviato verso la realizzazione di una graduale associazione politica e integrazione economica.
  Le relazioni tra l'UE e l'Ucraina, già disciplinate dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) in vigore dal 1998, hanno visto una svolta significativa al vertice di Parigi del luglio 2008, quando il Paese, appena entrato a far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), divenne oggetto di un'attenzione specifica da parte dell'UE, intenzionata a incoraggiarne la transizione verso la democrazia e l'economia di mercato e a favorirne il progressivo avvicinamento ai parametri europei. In quell'occasione le Parti stabilirono che la nuova intesa avrebbe avuto le caratteristiche dell'accordo di associazione.
  L'Accordo prevede l'approfondimento dei rapporti politici ed economici fra l'UE e l'Ucraina, in vista di una graduale integrazione del Paese nel mercato interno dell'Unione, la più vasta singola area commerciale al mondo.
  Con riferimento alle finalità, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso: una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito; un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; forum cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti; la creazione di una DCFTA per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.
  L'Accordo entrerà definitivamente in vigore una volta ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE. Allo stato attuale, è stato ratificato da 16 Stati membri: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Regno Unito ed Ungheria.
  Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, 3 protocolli riguardanti, il primo, la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa; il secondo, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; e, infine, il terzo, riguardante la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.
  Riguarda, in diverse sezioni, le competenze della Commissione Agricoltura.
  Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1 che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera quindi le finalità.
  Il Titolo I (Princìpi generali), composto dagli articoli 2 e 3, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti ed essenziali dell'Accordo, il rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto (articolo 1).
  Le Parti riconoscono che il reciproco rapporto si fonda sui princìpi dell'economia di mercato e che per il rafforzamento delle relazioni bilaterali sono essenziali Stato di diritto, buon governo, lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo, promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace (articolo 2).
  Gli articoli da 4 a 24 nei Titoli II e III riguardano il dialogo politico e riforme, associazione politica, cooperazione e convergenza in materia di politica estera e di sicurezza nonché i temi di giustizia, libertà e sicurezza, mentre il Titolo IV (Scambi e questioni commerciali) comprende gli articoli da 25 a 336 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata area di libero scambio ampia e approfondita Pag. 15(DFCTA), per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti.
  Il Titolo IV si articola in 15 Capi; i Capi 1, 2, 6, 9, 10, 14 e 15 sono organizzati in sezioni: Capo 1: trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci. Sezione 1 (articoli 25 e 26) è dedicata alle disposizioni comuni ed indica obiettivi, campo di applicazione e settori interessati dal DCFTA, che consistono nello scambio di merci originarie dei territori delle Parti; sezione 2 (articoli 27-33) riguarda la soppressione di dazi doganali, diritti ed altri oneri; sezione 3 (articoli 34 e 35) si occupa delle misure non tariffarie; sezione 4 (articolo 36) individua eccezioni generali; sezione 5 (articoli 37 e 39 ) detta norme in tema di cooperazione amministrativa e coordinamento con altri paesi; Capo 2: misure di difesa commerciale. Sezione 1 (articoli 40 e 43) riguarda misure di salvaguardia globali; sezione 2 (articoli 44 e 45) si incentra su misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto persone; sezione 3 (articoli 45-bis) detta disposizioni di non cumulo; sezione 4 (articoli 46 e 50) contiene misure anti dumping e compensative; sezione 5 (articoli 50-bis) prevede la possibilità di consultazioni tra le parti su questioni specifiche; sezione 6 (articolo 51) è dedicata a disposizioni istituzionali con riferimento all'instaurazione di in dialogo sulle misure di difesa commerciale quale sede della cooperazione in materia; sezione 7 (articolo 52) è dedicata alla risoluzione delle controversie; Capo 3: ostacoli tecnici al commercio (articoli da 53 a 58); Capo 4: misure sanitarie e fitosanitarie (articoli da 59 a 74); Capo 5: dogane e facilitazione degli scambi (articoli da 75 a 84); Capo 6: stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico. La sezione 1 (articoli 85 e 86) contiene disposizioni generali; sezione 2 (articoli da 87 a 91) riguarda lo stabilimento; sezione 3 (articoli da 92 a 96) riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi; sezione 4 (articoli da 97 a 102) si incentra sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali; sezione 5 (articolata in 7 sottosezioni) (articoli da 103 a 138) reca il quadro di regolamentazione; sezione 6 (articoli 139 e 140) riguarda il commercio elettronico; sezione 7 (articoli da 141 a 143) riporta le eccezioni; Capo 7: pagamenti correnti e movimenti di capitali (articoli da 144 a 147); Capo 8: appalti pubblici (articoli da 148 a 156); Capo 9: proprietà intellettuale. La sezione 1 (articoli da 157 a 160) contiene le disposizioni generali; la sezione 2 (articolata in 7 sottosezioni) (articoli da 161 a 229) reca le norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale; la sezione 3 (articolata in 3 sottosezioni) (articoli da 230 a 251) reca norme sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; Capo 10: concorrenza. La sezione 1 (articoli da 253 a 261) riguarda antitrust e concentrazioni; la sezione 2 (articoli da 262 a 267) concerne gli aiuti di stato; Capo 11: energia nell'ambito degli scambi (articoli da 268 a 280); Capo 12: trasparenza (articoli da 281 a 288); Capo 13: commercio e sviluppo sostenibile (articoli da 289 a 302); Capo 14: risoluzione delle controversie (articoli da 303 a 326). In particolare, la sezione 1 (articoli da 306 a 310) è dedicata alla procedura di arbitrato, la sezione 2 (articoli da 311 a 316) all'esecuzione del lodo arbitrale. La sezione 3 (articoli da 317 a 322) reca le disposizioni comuni; la sezione 4 (articoli da 323 a 326) riguarda le disposizioni generali. Capo 15: meccanismo di mediazione. La sezione 1 (articoli da 327 a 331) riguarda la procedura, la sezione 2 (articolo 332) l'attuazione di una soluzione concordata, la sezione 3 (articoli da 333 a 335) le disposizioni generali.
  Nella relazione illustrativa, con riferimento ai dazi precisa che dopo cinque anni dall'entrata in vigore, le Parti, su richiesta di una di esse, potranno consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali. Preposto a tale esercizio sarà il Comitato per il commercio, in sostanza un Comitato di associazione riunito ad hoc. I dazi doganali Pag. 16in vigore applicati dall'Ucraina vengono soppressi nel corso di un periodo di transizione.
  Dal momento in cui entra in vigore l'AA/DCFTA, inoltre, nessuna delle Parti potrà mantenere, introdurre o reintrodurre sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte. Inoltre le Parti sono tenute a non adottare divieti o restrizioni sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, (con le eccezioni cui si fa riferimento nell'articolo XI del GATT 1994 e le relative note interpretative). Con riferimento alle misure antidumping e compensative (articolo 46), le Parti – sottolinea la relazione – fanno riferimento a quanto disposto in sede di GATT (articolo VI) e di OMC a seguito dell'Accordo TBT (per quanto attiene agli ostacoli tecnici al commercio) e all'Accordo SPS (per ciò che concerne le misure sanitarie e fitosanitarie). Anche in materia di etichettatura e marcatura, le Parti riaffermano i princìpi dell'Accordo TBT, allo scopo di ridurre al minimo gli ostacoli al commercio internazionale. Quanto agli scambi di prodotti animali e vegetali, al fine di agevolarli l'Accordo prevede il principio di trasparenza delle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi, il ravvicinamento del diritto ucraino a quello dell'UE, il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti nonché l'applicazione del principio di regionalizzazione, l'istituzione di un meccanismo di equivalenza delle suddette misure, l'ulteriore attuazione dei princìpi dell'Accordo SPS.
  Per quanto concerne la proprietà intellettuale, Ue ed Ucraina si impegnano ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nonché a tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale (articolo 157), i brevetti (articolo 219) e le invenzioni biotecnologiche (articolo 221), applicando i trattati internazionali vigenti, compresi: l'Accordo dell'OMC di cui all'allegato I-C (Accordo TRIPS); la Convenzione di Berna in materia di durata dei diritti di autore; la Dichiarazione di Doha; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992. In materia di indicazioni geografiche (IIGG) originarie dei territori delle Parti (articoli da 201 a 211) la relazione rammenta che vengono determinate le condizioni e le modalità di applicazione, riconoscimento e protezione.
  Il Titolo V (Cooperazione economica e settoriale) comprende gli articoli da 337 a 452. Il Titolo disciplina il dialogo su 28 materie: energia incluse le questioni nucleari (Capo 1, articoli da 337 a 342); cooperazione macro-economica (Capo 2, articoli da 343 a 345); gestione delle finanze pubbliche, politica di bilancio, controllo interno e revisione contabile esterna (Capo 3, articoli da 346 a 348); fiscalità (Capo 4, articoli da 349 a 354) statistiche (Capo 5, articoli da 355 a 359); ambiente (Capo 6, articoli da 360 a 366), trasporti (Capo 7, articoli da 367 a 370), spazio (Capo 8, articoli da 371 a 373), cooperazione scientifica e tecnologica (Capo 9, articoli da 374 a 377), politica industriale e delle imprese (Capo 10, articoli da 378 a 380), settore minerario e metallurgico (Capo 11, articoli 381 e 382), servizi finanziari (Capo 12, articoli da 383 a 386), diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile (Capo 13, articoli 387 e 388), società dell'informazione (Capo 14, articoli da 389 a 395), politica audiovisiva (Capo 15, articoli da 396 a 398); turismo (Capo 16, articoli da 399 a 402), agricoltura e sviluppo rurale (Capo 17, articoli da 403 a 406); politica marittima e della pesca (Capo 18 suddiviso in sezione 1 – politica della pesca, articoli 407 a 410, sezione 2 – politica marittima articoli 411 e 412 e sezione 3 – dialogo, articolo 413); Danubio (Capo 19, articolo 414) protezione dei consumatori (Capo 20, articoli da 415 a 418), cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità (Capo 21, articoli da 419 a 425); sanità pubblica (Capo 22, articoli da 426 a 429); istruzione, formazione e gioventù (Capo 23, articoli da 430 a 436), cultura (Capo 24, articoli da 437 a 440) sport e attività fisica (Capo 25, articoli 441 e 442); società civile (Capo 26, articoli da Pag. 17443 a 445), cooperazione transfrontaliera e regionale (Capo 27, articoli da 446 a 449); partecipazione dell'Ucraina alle agenzie ed ai programmi dell'Ue (Capo 28, articoli da 450 a 452).
  Il Titolo VI – Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode (articoli da 453 a 459): tratta in sostanza delle modalità con cui verrà erogata all'Ucraina l'assistenza finanziaria dell'UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento. Il Titolo VII – Disposizioni istituzionali, generali e finali comprende gli articoli da 460 a 486 e contiene le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra l'Ue ed Ucraina.
  L'Accordo ha durata illimitata (articolo 481) ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica.
  Nelle more della ratifica, è prevista (articolo 486) l'applicazione provvisoria delle parti di competenza dell'Ue. Dell'Accordo fanno parte integrante, ai sensi dell'articolo 480, allegati e protocolli. Quanto ai 43 allegati (alcuni dei quali suddivisi a loro volta in sotto-annessi), che si riferiscono per lo più ai titoli IV e V dell'Accordo, essi si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l’acquis dell'UE a cui l'Ucraina è chiamata a uniformarsi. Si tratta di elenchi relativi, tra l'altro, a generi soggetti a determinate misure; standard tecnico-amministrativi da introdurre o rispettare; dazi doganali, barriere commerciali e non-tariffarie da sopprimere (con relativi tempi) ovvero principali normative di competenza dell'UE che l'Ucraina si impegna a recepire. I 3 protocolli riguardano: 1. Protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa; 2. Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; 3. Protocollo relativo a un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui princìpi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.
  Si riserva altresì di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Massimiliano BERNINI (M5S) chiede di conoscere l'ammontare dei benefici per il PIL nazionale e per l'occupazione.

  Francesco PRINA (PD), relatore, fa presente che dall'Accordo sono previsti benefici, anche se la quantificazione riguarda la UE nel suo complesso.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3027 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Francesco PRINA (PD), relatore, osserva che la strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica europea di vicinato ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan. Strumenti essenziali del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea –, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti, e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.
  Le relazioni tra l'Unione europea e la Moldova hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo. La novità principale di Pag. 18tale nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Nel suo complesso l'accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Moldova agli standard normativi europei in tutti i campi.
  Dal punto di vista più strettamente commerciale, l'Accordo prevede norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea –, mentre da parte moldova è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche qui prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie. Tali liberalizzazioni commerciali sono naturalmente facilitate dalla già consolidata appartenenza della Moldova all'Organizzazione mondiale del commercio, sin dal 2001.
  Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza; cooperazione in 28 settori chiave.
  Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 Allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldova, e 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Moldova ai programmi dell'Unione europea.
  Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1, che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Moldova, e ne enumera quindi le finalità.
  Il Titolo I (Princìpi generali), composto dal solo articolo 2, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti, nonché dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani. L'impegno si estende a favorire i principi dell'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo sul piano delle relazioni internazionali. Infine le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale.
  Il Titolo II (Dialogo politico e riforma, cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza) è costituito dagli articoli da 3 a 11. Le disposizioni prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera. In tal senso si individuano i diversi profili del dialogo politico, corrispondentemente ai principi generali sanciti nell'articolo 2 dell'Accordo: da notare in particolare l'articolo 4, dedicato alla riforma interna delle istituzioni giudiziarie e amministrative della Moldova; l'articolo 6, che riconosce il ruolo della Corte penale internazionale nel perseguimento dei più gravi crimini di rilievo internazionale; le misure per contrastare la diffusione di armi leggere e controllare l'esportazione di armi convenzionali (articolo 10); l'articolo 11, in base al quale le Parti si impegnano a combattere il terrorismo, anche mediante lo scambio di informazioni relative a organizzazioni o gruppi terroristici e alle loro reti di sostegno.Pag. 19
  Il Titolo III (Libertà, sicurezza e giustizia) comprende gli articoli da 12 a 20. Le disposizioni attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto ed al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli, con particolare riguardo all'indipendenza della magistratura e alla possibilità di effettivo ricorso alla giustizia (articolo 12). Le Parti ribadiscono inoltre (articolo 14) l'importanza di una congiunta gestione dei flussi migratori dai rispettivi territori, in tutti i loro aspetti, ivi inclusi la lotta contro il traffico illegale di esseri umani. In tale quadro le Parti (articolo 15) assicureranno la piena attuazione dell'Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Moldova in vigore dal 1o gennaio 2008 e dell'Accordo di facilitazione nel rilascio dei visti tra la CE e la Moldova nella versione da ultimo modificata del 27 giugno 2012. A condizione di una mobilità sicura e ben gestita le Parti stabiliscono l'obiettivo comune, a tempo debito, di una liberalizzazione dei visti.
  Il Titolo IV, (Cooperazione economica e in altri settori), comprende gli articoli da 21 a 142, e contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave, articolati in: Capo 1: Riforma della pubblica amministrazione; Capo 2: Dialogo economico; Capo 3: Diritto societario, contabilità e revisione contabile e governance societaria; Capo 4: Occupazione, politica sociale e pari opportunità; Capo 5: Protezione dei consumatori; Capo 6: Statistiche; Capo 7: Gestione delle finanze pubbliche; Capo 8: Fiscalità; Capo 9: Servizi finanziari; Capo 10: Politica industriale e delle imprese; Capo 11: Prodotti minerari e materie prime; Capo 12, in materia di Agricoltura e sviluppo rurale e Capo 13, in materia di Politica della pesca e marittima, di particolare interesse per la Commissione Agricoltura; Capo 14: Cooperazione nel settore dell'energia. Capo 15: Trasporti; Capo 16: Ambiente. Capo 17: Iniziative in materia di clima. Capo 18: Società dell'informazione; Capo 19: Turismo; Capo 20: Sviluppo regionale, cooperazione transfrontaliera e regionale; Capo 21: Sanità pubblica; Capo 22: Protezione civile; Capo 23: Cooperazione in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport; Capo 24: Cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; Capo 25: Cooperazione in materia di cultura, politica audiovisiva e media; Capo 26: Cooperazione con la società civile; Capo 27: Cooperazione in materia di tutela e promozione dei diritti del bambino; e, infine, il Capo 28: Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'Unione.
  Il Titolo V, (Scambi e questioni commerciali) comprende gli articoli da 143 a 412, che delineano i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi, come segue: Capo 1: Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci; Capo 2: Misure di difesa commerciale; Capo 3: Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità. Capo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie (di particolare interesse per la Commissione Agricoltura); Capo 5: Dogane e facilitazione degli scambi; Capo 6: Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico Capo 7: Pagamenti correnti e movimenti di capitali. Capo 8: Appalti pubblici. Capo 9: Diritti di proprietà intellettuale. Capo 10: Concorrenza. Capo 11: Energia nell'ambito degli scambi. Capo 12: Trasparenza. Capo 13: Commercio e sviluppo sostenibile. Capo 14: Risoluzione delle controversie. Capo 15: Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del Titolo V.
  Il Titolo VI – Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo (articoli da 412 a 432) tratta in sostanza (Capo 1) delle modalità con cui verrà erogata alla Moldova l'assistenza finanziaria da parte della UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento.
  Il Capo 2 è dedicato alle disposizioni contro le frodi e in materia di controllo: in particolare l'articolo 422 prevede che le Parti adottino efficaci misure per la prevenzione e la lotta alle frodi – di interesse della Commissione Agricoltura – alla corruzione Pag. 20e ad ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall'Accordo in esame. In base al successivo articolo 423 le Autorità competenti dell'Unione europea e della Repubblica di Moldova si scambiano regolarmente informazioni e si consultano a richiesta di una delle Parti, al fine di meglio attuare la lotta contro le frodi e la corruzione. A tal fine inoltre l'Autorità europea antifrode (OLAF) può stipulare ulteriori accordi operativi con le Autorità della Repubblica di Moldova. L'articolo 432 prevede infine che la Repubblica di Moldova proceda ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all'Allegato XXXV dell'Accordo in esame – che, si ricorda, è correlato proprio al Titolo VI e concerne disposizioni in materia di lotta alle frodi e di controlli.
  Il Titolo VII – Disposizioni istituzionali, generali e finali comprende gli articoli da 433 a 465, infine, contiene le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra la UE e la Repubblica di Moldova.
  Dell'Accordo fanno parte integrante, ai sensi dell'articolo 459, i 35 Allegati e i 4 Protocolli. Si riserva altresì di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

  Francesco PRINA (PD), ritiene che, alla luce dell'EXPO 2015 e della predisposizione della Carta di Milano, la Commissione Agricoltura dovrebbe valutare attentamente l'opportunità di una sua partecipazione alla Conferenza Parigi 2015 sul clima, che si terrà dopo la pausa estiva.
  Essa infatti dovrà segnare una tappa decisiva nei negoziati del futuro accordo internazionale per il dopo 2020, con l'adozione dei grandi orientamenti, per un accordo universale costruttivo sul clima.

  Luca SANI, presidente, fa presente che, seppure la Commissione potrà inviare una richiesta di partecipazione a tale evento al Presidente della Camera, la partecipazione agli eventi su tali materie è circoscritto ai deputati della competente VIII Commissione (Ambiente).
  Fa infine presente che, se non vi sono obiezioni, la proposta di legge C. 3098 sarà inserita nella programmazione dei lavori per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.45.

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