CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2015.

  Michele BORDO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 19 maggio la XIV Commissione ha proceduto alla votazione degli emendamenti, che ha quindi trasmesso alla Commissione Bilancio, per l'espressione del parere di competenza.
  Nella giornata di ieri la V Commissione ha approvato un parere con 5 condizioni volte al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e una osservazione, riferite al testo del disegno di legge, così come modificato dagli emendamenti approvati nella seduta del 19 maggio, che in qualità di relatore ha ritenuto di recepire con altrettante proposte emendative, che sono in distribuzione e che saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).
  Si tratta, in particolare, degli emendamenti 17.100 (che modifica gli stanziamenti relativi al riconoscimento dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali), 17.101 (che provvede a destinare le maggiori risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica), 24.100 (che sopprime l'articolo 24 in materia di incremento degli stanziamenti per il piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, in quanto privo di copertura finanziaria), 28.100 (che aggiunge la parola «annui» all'articolo 28 recante istituzione del Fondo recepimento normativa europea), 29.100 (che precisa che dall'attuazione delle disposizioni ivi recate non debbano derivare nuovi oneri), nonché dell'emendamento 30.100, che modifica le disposizioni finali del provvedimento, escludendo gli articoli 17 e 28 dalla previsione di invarianza finanziaria, dei quali raccomanda l'approvazione.

  Simona VICARI, sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, esprime parere conforme a quello del relatore.

  Sergio BATTELLI (M5S) chiede al Presidente di poter svolgere un approfondimento sulle proposte emendative presentate, delle quali ha preso visione solo da qualche minuto.

  Michele BORDO, presidente e relatore, precisa che la Commissione Bilancio si è espressa nella giornata di ieri e che le condizioni in quella sede approvate – delle quali gli emendamenti del relatore sono mere trasposizioni – erano a disposizione di tutti i colleghi interessati, ai fini degli opportuni approfondimenti in vista della seduta odierna.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 17.100, 17.101. 24.100, 28.100, 29.100 e 30.100 del relatore.

  Michele BORDO, presidente e relatore, chiede di essere autorizzato, con finalità di coordinamento formale, ad apportare alcune correzioni al testo provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, con riferimento, tra l'altro, alla numerazione e posizione degli articoli e all'inserimento di rubriche mancanti.

  La Commissione delibera di autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo. Delibera quindi di conferire Pag. 287il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge europea 2014 (C. 2977 Governo), come modificato dalla XIV Commissione.
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Michele BORDO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, in esito al dibattito svoltosi ieri, formula una proposta di parere favorevole, che richiama in premessa la procedura di infrazione in materia di quote latte e che reca una osservazione riguardante la costituzione di associazioni interprofessionali (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Maria IACONO (PD), relatrice, ribadita l'importanza dell'Accordo in esame per l'Italia e per l'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

  Florian KRONBICHLER (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).
Atto n. 159.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 18 maggio 2015.

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  Michele BORDO, presidente, interviene in sostituzione della relatrice, Marina Berlinghieri, per formulare una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) richiama l'attenzione dei colleghi sulla seconda delle osservazioni formulate, con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere ad una eventuale riformulazione dell'articolo 11 dello schema di decreto, al fine di garantire il superamento dei rilievi avanzati nella procedura di infrazione n. 2012/2213 sulla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria.
  Tenuto conto del fatto che si tratta di rispondere a rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito di una procedura di infrazione, riterrebbe opportuno formulare tale osservazione nella forma più incisiva di una condizione.

  Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI) si associa alle considerazioni del collega Occhiuto.

  Michele BORDO, presidente, condivide l'opportunità, messa in luce dai colleghi, di un rafforzamento dell'osservazione avanzata, trasformandola in condizione.
  Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere da ultimo formulata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 160.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 3 giugno 2015.

  Michele BORDO, presidente, interviene in sostituzione del relatore, on Tancredi, ricordando che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
Atto n. 164.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto in esame – del quale la Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – è volto a dare attuazione alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute in due regolamenti dell'Unione europea: il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità; e il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.
  La delega di cui al presente schema di decreto è contenuta nell'articolo 2 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), che ha conferito al Governo il compito di adottare, entro il 4 Pag. 289settembre 2015, decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero per via non legislativa, o in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data del 4 settembre 2013, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative direttamente applicabili.
  Ricorda che la delega è conferita ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012. In particolare, ricordo che la tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata, oltre che secondo i principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 32 comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici indicati nella legge di delegazione europea.
  Alla lettera d), comma 1, articolo 32 della legge n. 234 del 2013 sono previste sanzioni penali, quali l'ammenda fino a 150.000 euro e arresto fino a 3 anni, in via alternativa o congiunta. Vi è anche la possibilità di prevedere delle sanzioni alternative (articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000). È, inoltre, prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 150.000 euro. Infine, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste anche le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi o, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie.
  Ricorda anche che le disposizioni europee hanno inteso costituire un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro attraverso la creazione di un'area unica dei pagamenti (SEPA), mirante a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione.
  In particolare, la direttiva 2007/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 11 del 2010, ha fornito la base giuridica per la creazione di un mercato interno dei pagamenti; mentre con il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sono state introdotte le misure per promuovere il sistema SEPA.
  Successivamente, con il regolamento (UE) n. 260/2012 è stata resa cogente la migrazione del mercato dei servizi di pagamento verso l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), definendo, in particolare, le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto (articolo 1) e stabilendo le regole per garantire l'interoperabilità tecnica tra prestatori di servizi di pagamento nell'esecuzione delle operazioni di bonifico e addebito diretto (articolo 4).
  In origine, le condizioni qui previste avrebbero dovuto entrare in vigore dal 1 febbraio 2014. Tuttavia, in considerazione del basso ritmo di migrazione registrato in alcuni Stati membri, il regolamento (UE) n. 284/2014 ha autorizzato i prestatori di servizi di pagamento a posticipare di 6 mesi, e cioè fino al 1 agosto 2014, il termine per l'uniformazione del trattamento di bonifici e addebiti diretti SEPA. Di conseguenza, anche l'applicazione del regime sanzionatorio è rimasto sospeso fino a tale data.
  Il provvedimento di esame è composto di 9 articoli.
  L'articolo 1 reca le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento.
  L'articolo 2, al comma 1, specifica alcune definizioni (prestatore di servizi di pagamento, sistema di pagamento rilevante, sistema di pagamento al dettaglio) mutuandole dal regolamento 260/2012; al comma 2, definisce in autonomia, il «gestore» e il «partecipante a un sistema di pagamento».
  L'articolo 3 pone le sanzioni per l'inosservanza di alcuni obblighi previsti.
  In particolare, al comma 1, si definiscono le sanzioni, pari ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro, per le violazioni dell'articolo 3 (violazioni in materia di raggiungibilità), dell'articolo 5 paragrafo 1 (violazione norme sui requisiti dei PSP), dell'articolo 5 paragrafi 2 e 3 (violazione di obblighi informativi), dell'articolo 5 paragrafo 6 (violazione degli obblighi di verifica del PSP di ciascun pagatore), dell'articolo 5 paragrafo 7 (violazione delle disposizioni Pag. 290inerenti la richiesta da parte del PSP agli utenti di indicare il BIC), dell'articolo 5 paragrafo 8 (violazione del divieto di addebitare commissioni supplementari o altri oneri), dell'articolo 6 (in materia di termini per la migrazione agli standard SEPA per addebiti diretti e bonifici, dell'articolo 8 (violazioni in materia di commissioni interbancarie).
  Il comma 2 dell'articolo 3 pone la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4 paragrafo 2 e 3 (in materia di interoperabilità).
  Il comma 3, sempre dell'articolo 3, prevede che, in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, possa essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da 1 a 6 mesi.
  Il comma 4 sancisce che alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 260 del 2012 si applichino alcune norme del codice del consumo (articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005), sulla base delle quali l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, oltre che inibire la continuazione di pratiche commerciali scorrette per eliminarne gli effetti.
  L'articolo 4 pone le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento n. 924/2009, assorbendo così il contenuto del decreto legislativoi n. 3 del 2011.
  In particolare, al comma 1 si prevedono sanzioni da 50.000 a 150.000 euro per violazioni in merito all'applicazione di commissioni su pagamenti transfrontalieri (articolo 3 Reg. 924/2009).
  Al comma 2 si interviene in riferimento alla violazione dell'obbligo del prestatore a comunicare all'utilizzatore di servizi di pagamento il codice IBAN e BIC (articolo 4, paragrafo 1 Regolamento) e in riferimento alla possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di applicare una commissione supplementare se l'utilizzatore non comunica l'IBAN o il BIC (articolo 4, paragrafo 3 Regolamento) prevedendo sanzioni da 10.000 a 100.000 euro.
  Il comma 3 prevede una sanzione da 50.000 a 150.000 euro in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento 924/2009 in riferimento alle commissioni interbancarie multilaterali.
  Infine, il comma 4 prevede che nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi.
  L'articolo 5 individua l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni nella Banca d'Italia, che deve individuare l'ammontare delle sanzioni sulla base di una serie di circostanze precisate.
  L'articolo 6 disciplina la procedura di presentazione di esposti alla Banca d'Italia da parte di utilizzatori di servizi di pagamento, associazioni o da altre parti interessate.
  L'articolo 7 disciplina il ricorso stragiudiziale per la risoluzione delle controversie con l'applicazione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 11 del 2010.
  Infine, l'articolo 8 reca norme transitorie e finali e l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia.
  Rileva, in conclusione, che lo schema del decreto appare conforme alle norme di delega.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).
Atto n. 165.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame Pag. 291– del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – dà attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
  La delega per l'attuazione della Direttiva è contenuta nell'articolo 8 della legge n. 154 del 2014 e il termine di recepimento scade il prossimo 9 luglio 2015.
  Ricorda che nel nostro ordinamento sono attualmente disciplinate varie procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali.
  In primo luogo, per importanza, si ricorda il decreto legislativo n. 28 del 2010, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina, in relazione ad alcune categorie di controversie civili e commerciali (azioni in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari), l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, in mancanza del quale non è possibile accedere al giudice civile.
  Ancor più recentemente, il decreto-legge n. 132 del 2014 ha disciplinato la cosiddetta negoziazione assistita, ovvero una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e, dall'altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. La negoziazione assistita è utilizzabile anche nelle cause di separazione e divorzio. Lo stesso provvedimento ha valorizzato l'istituto dell'arbitrato, prevedendo che nelle cause civili pendenti in primo grado, così come in grado d'appello, le parti possano congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale per definire la controversia.
  Si segnala inoltre il decreto legislativo n. 70 del 2003, relativo al commercio elettronico, che all'articolo 19 prevede la possibilità di comporre le controversie in via stragiudiziale per via telematica (c.d. ODR, Online Dispute Resolution). Il Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 84, decreto legislativo n. 259 del 2003) prevede invece che l'Autorità garante (AGCOM) possa adottare procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. Ulteriori procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sono previste in ambito bancario dall'articolo 128-bis del TU bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993).
  Infine, il Codice del consumo (articolo 141 del decreto legislativo n. 206 del 2003) disciplina procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica, nei rapporti tra consumatore e professionista. Su tale disposizione interviene lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni.
  L'obiettivo della direttiva 2013/11/UE, qui oggetto di recepimento, è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno.
  A fronte di strumenti di risoluzione stragiudiziale che non funzionano pienamente in tutta Europa, la direttiva mira a garantire che i consumatori possano, su base volontaria, a livello transfrontaliero, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie, così da eliminare quella che attualmente è una barriera al mercato interno.
  La Direttiva, che va letta in combinato con il regolamento n. 524/2013 del 21 maggio 2013, che istituisce una piattaforma per la risoluzione delle controversie online, si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione, e consumatori residenti nell'Unione, attraverso l'intervento Pag. 292di un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.
  La disciplina dettata dalla direttiva prevale su ogni altra disciplina europea relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, con l'unica eccezione della direttiva n. 2008/52/UE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 28 del 2010.
  Gli Stati membri devono designare un'autorità competente incaricata di valutare che gli organismi ADR stabiliti nei rispettivi territori abbiano i requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco degli organismi notificato alla Commissione rientrino nell'ambito di applicazione della stessa direttiva, verificando la loro conformità ai requisiti di qualità prescritti.
  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 luglio 2015.
  Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni si compone di 3 articoli attraverso i quali attua la direttiva 2013/11/UE, intervenendo sul Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).
  L'articolo 1, commi da 1 a 3, introduce nel Codice un nuovo titolo dedicato alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, sostituisce l'attuale formulazione dell'articolo 141 e inserisce nel Codice gli articoli da 141-bis a 141-decies.
  Il nuovo articolo 141 del Codice del consumo contiene in primo luogo le definizioni (commi 1- 3), che vengono mutuate dall'articolo 4 della direttiva. La disposizione chiarisce (commi 4-9) che il nuovo titolo del Codice del consumo si applica solo alle procedure volontarie di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dunque esclude ogni riferimento, oltre che alla conciliazione giudiziale, anche alla c.d. mediazione obbligatoria, prevista, in generale, dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e, limitatamente alle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche, dall'articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Il consumatore non potrà essere privato del diritto di adire il giudice competente, a prescindere dagli esiti della procedura conciliativa.
  Il nuovo articolo 141-bis del Codice del consumo delinea gli obblighi degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie: dall'aggiornamento di un sito web di facile accesso, alla tutela della privacy, dalla possibilità per le parti di scambiare informazioni in via elettronica, all'obbligo di garantire la preparazione delle persone fisiche incaricate della concreta mediazione, la loro indipendenza e la loro retribuzione a prescindere dagli esiti della procedura.
  L'articolo 141-quater delinea ulteriori obblighi per gli organismi di conciliazione (commi 1-2), relativi prevalentemente alle informazioni da fornire ai consumatori; tra queste si segnala l'obbligo di esplicitare nelle comunicazioni con il pubblico lo specifico settore di competenza, l'eventuale soglia di valore di competenza, le lingue secondo le quali si svolge la procedura, i costi della procedura, la sua durata media ed i suoi effetti giuridici.
  Gli effetti della procedura ADR sono disciplinati dall'articolo 141-quinquies del Codice del consumo che, quanto a prescrizione e decadenza, equipara la presentazione del reclamo alla domanda giudiziale. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte.
  L'articolo 141-sexies delinea gli obblighi dei professionisti stabiliti in Italia che si siano impegnati a ricorrere ad organismi ADR per risolvere le controversie con i consumatori: si tratta prevalentemente di obblighi informativi verso i consumatori. Si individua nel centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET), gestito dalle Associazioni di consumatori Adiconsum e CTCU, il punto di contatto nazionale competente per le procedure di risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR).
  La cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione transnazionale delle controversie, e tra le autorità competenti, è promossa dall'articolo 141-septies del Codice Pag. 293del consumo, che impone comunque nello scambio di informazioni collegato alla cooperazione il rispetto della normativa sulla privacy.
  Le autorità competenti sono individuate dal successivo articolo 141-octies, che designa il Ministero dello sviluppo economico come punto unico di contatto con la Commissione europea. Quanto alle altre autorità competenti, lo schema di decreto legislativo fotografa la situazione attuale e conferma le competenze degli organi che oggi vigilano sulle procedure ADR già regolamentate.
  Le competenze delle autorità sono definite dall'articolo 141-decies del Codice, che rimette a ciascuna il compito di istituire, tenere ed aggiornare il proprio elenco degli organismi ADR, che sarà poi trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e, tramite questi, alla Commissione europea.
  L'articolo 141-nonies elenca le informazioni che gli organismi ADR devono fornire all'autorità competente quando intendano iscriversi nell'elenco europeo e impone loro di trasmettere, ogni due anni, a tale autorità una relazione delle attività svolte. Ogni 4 anni, il Ministero dello sviluppo economico dovrà, a sua volta, trasmettere una relazione alla Commissione europea sul funzionamento dell'ADR nel nostro Paese.
  I successivi commi (da 4 a 9) dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo novellano varie disposizioni del Codice del consumo con finalità di coordinamento.
   L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo scandisce i termini di efficacia della nuova disciplina, prevedendo che dal 9 luglio 2015 – termine imposto dalla Direttiva – la riforma è efficace. Entro tale data il Ministero dello sviluppo economico comunicherà alla Commissione europea il punto di contatto nazionale per le procedure di risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR) e l'indicazione delle autorità nazionali competenti.
  Il 9 gennaio 2016 è la data di entrata in vigore del Regolamento UE sulla risoluzione online delle controversie dei consumatori – e si applicheranno le disposizioni relative all'attuazione del suddetto regolamento UE; entro tale data il Ministero dello sviluppo economico comunicherà anche alla Commissione l'elenco degli organismi ADR iscritti.
  L'articolo 3, infine, conferma la clausola di invarianza finanziaria e organizzativa già prevista dalla norma di delega.
  Preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento, che non sembra recare disposizioni in contrasto con la normativa dell'Unione europea.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 456 del 3 giugno 2015, a pagina 206, prima colonna, decima riga, dopo le parole: «e conclusione», aggiungere le seguenti: « – Parere favorevole).».

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