CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Antimo CESARO (SCpI), relatore, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1), che illustra brevemente, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella seduta del 3 giugno 2015 il relatore ha svolto il proprio intervento introduttivo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

RISOLUZIONI

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 13.40.

7-00684 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.
7-00686 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione Rizzetto n. 7-00684, rinviata nella seduta del 20 maggio 2015, e inizia la discussione della risoluzione Tripiedi n. 7-00686.

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  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta del 20 maggio 2015 si è avviata la discussione della risoluzione Rizzetto n. 7-00684, concernente la salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent. Comunica, inoltre, che è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la risoluzione n. 7-00686, a firma del deputato Tripiedi, vertente sul medesimo argomento, che pertanto sarà discussa congiuntamente alla risoluzione Rizzetto n. 7-00684, anche in vista della possibile elaborazione di una risoluzione condivisa da tutti i gruppi. Segnala altresì che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato per le vie brevi di non poter essere presente con propri rappresentanti alla seduta odierna. Nel rimarcare come l'assenza di rappresentanti del Governo di fatto crea gravi problemi per il corretto andamento dei lavori della Commissione, fa presente di aver segnalato tale problematica al Ministero dello sviluppo economico, che ha assicurato che sarà presente con propri rappresentanti alla seduta del 10 giugno 2015, in modo da consentire la conclusione della discussione delle risoluzioni.

  Davide TRIPIEDI (M5S) illustra la propria risoluzione.

  Walter RIZZETTO (Misto-AL), dopo avere deplorato l'assenza di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, lamenta l'impossibilità per i deputati, sulla base di una specifica circolare ministeriale, di assistere in qualità di uditori alle riunioni dei tavoli tecnici convocati presso il Ministero dello sviluppo economico per la salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende in crisi. Pur rilevando come la decisione assunta dal Ministero dello sviluppo economico consegua a comportamenti censurabili di parlamentari che hanno ripreso e divulgato i contenuti delle riunioni, ritiene che si debba assicurare in ogni caso agli eletti di prendere conoscenza degli sviluppi delle crisi industriali che interessano i rispettivi territori di provenienza.

  Davide TRIPIEDI (M5S) dichiara di condividere quanto affermato dal deputato Rizzetto, segnalando che anche in recenti occasioni gli è stato impedito di prendere parte, anche come semplice uditore, ai tavoli convocati presso il Ministero dello sviluppo economico.

  Emanuele PRATAVIERA (Misto) chiede al presidente della Commissione di intraprendere iniziative formali per assicurare la presenza costante del Governo alle sedute della Commissione.

  Anna GIACOBBE (PD) segnala che anche la Presidente della Camera dei deputati abbia intrapreso iniziative allo scopo di sensibilizzare il Ministero dello sviluppo economico in ordine all'esigenza di consentire ai deputati di assistere alle riunioni relative alle riunioni dei tavoli di crisi convocate presso il medesimo dicastero.

  Cesare DAMIANO, presidente, associandosi ai rilievi dei componenti della Commissione, assicura che provvederà a chiedere al Ministero dello sviluppo economico di consentire in ogni caso ai deputati di assistere alle riunioni dei tavoli tecnici che si svolgono presso il medesimo dicastero.

  Davide TRIPIEDI (M5S) propone l'adozione di un'iniziativa comune di tutti i gruppi parlamentari, eventualmente attraverso la presentazione di uno specifico atto di indirizzo.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel ritenere auspicabile l'individuazione di una soluzione concordata con il Ministero dello sviluppo economico, assicura che prenderà contatti anche con la presidenza della Camera al fine di valutare possibili iniziative da assumere riguardo alla problematica segnalata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

7-00650 Giacobbe: Inserimento di attività svolte nel settore florovivaistico nell'elenco delle attività a carattere stagionale.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

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  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'avvio della discussione, mentre il parere del Governo, secondo le intese intercorse per le vie brevi, sarà acquisito in una successiva seduta, da definire in base alle determinazioni che saranno assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Anna GIACOBBE (PD) illustra i contenuti della propria risoluzione, soffermandosi sui problemi del settore florovivaistico e sull'esigenza di inserire le attività del settore tra quelle di carattere stagionale, nel quadro della revisione del relativo elenco prevista dalla legge delega sul lavoro. Nel segnalare come tale previsione potrebbe contrastare anche il ricorso a lavoro irregolare in un settore che sta affrontando oggettive difficoltà, rileva l'opportunità di svolgere opportuni approfondimenti, anche attraverso l'analisi degli andamenti delle comunicazioni obbligatorie, al fine di valutare in modo preciso l'incidenza del lavoro temporaneo nel settore florovivaistico. Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo di voler verificare la possibilità di acquisire dati aggiornati al riguardo.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.10.

5-04646 Di Salvo: Verifica del numero di anni trascorsi in pensione dai macchinisti e analisi della loro aspettativa di vita.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Titti DI SALVO (PD), nel ringraziare la sottosegretaria Biondelli per la risposta fornita, invita il Governo a farsi carico dell'approfondimento della questione che, sulla base di un errore materiale nell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha previsto un drastico incremento dei requisiti richiesti ai ferrovieri per l'accesso al pensionamento, senza inserirli nel processo di armonizzazione dei requisiti previsto dal medesimo comma. Nel segnalare come tale incremento non tenga conto dell'aspettativa di vita di tali lavoratori, ribadisce l'esigenza di un intervento correttivo, che, a suo avviso, potrebbe essere adottato anche prima della presentazione del disegno di legge di stabilità 2015 e non comporterebbe oneri rilevanti per la finanza pubblica.

5-05464 Guidesi: Tutela dei lavoratori della cooperativa Winfor di Castiglione d'Adda.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Roberto SIMONETTI (LNA), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, nel ringraziare la rappresentante del Governo per l'ampia risposta, che testimonia l'attenzione per la vicenda segnalata, sollecita la Commissione ad adottare iniziative per la modifica della normativa riguardante il lavoro nell'ambito delle cooperative per evitare di esporre i lavoratori a situazioni simili a quelle dei dipendenti della cooperativa Winfor di Castiglione d'Adda.

5-05610 Cominardi: Erogazione delle risorse stanziate nell'ambito del programma Garanzia giovani.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Claudio COMINARDI (M5S), nel dichiararsi non soddisfatto della risposta del Pag. 147
Governo, ribadisce la necessità di verificare l'effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dal programma Garanzia Giovani, per evitare che una parte di esse sia spesa per la remunerazione delle agenzie private per l'impiego, in assenza del raggiungimento di obiettivi in termini di maggiore occupazione. A tale proposito, auspica che l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, prevista da uno dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, di prossima presentazione al Parlamento, garantisca l'autonomia e la continuità degli attuali controlli, esercitati dagli Ispettorati del lavoro e dall'INPS.

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
C. 3134 Governo.
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015.
Doc. VII, n. 443.

(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva della relatrice, onorevole Giacobbe, e si avvierà l'esame preliminare, che potrà quindi proseguire nel corso della prossima settimana, secondo modalità che saranno stabilite nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, convocata al termine delle odierne sedute della Commissione.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, fa presente preliminarmente che il decreto-legge del quale la Commissione avvia oggi l'esame si compone di otto articoli e reca disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali, nonché una norma volta a rivedere la disciplina degli adempimenti e delle garanzie connessi all'erogazione anticipata del trattamento di fine rapporto prevista dalla legge di stabilità per il 2015. Segnala che, come è noto, l'intervento normativo si è in primo luogo reso necessario in relazione a quanto previsto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni in materia di mancata indicizzazione dei trattamenti pensionistici individuate, nell'ambito della cosiddetta manovra «Salva Italia», dal comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Accanto alle disposizioni volte a dare attuazione alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, il decreto reca ulteriori importanti norme di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà di «tipo B», nonché interventi correttivi in materia di capitalizzazione del montante contributivo pensionistico, di pagamento delle pensioni e di misure connesse al pagamento in busta paga del trattamento di fine rapporto. A tale ultimo riguardo, sottolinea come le previsioni del decreto vadano incontro alle osservazioni e alle richieste che sui diversi argomenti sono state formulate nei mesi scorsi dalla XI Commissione.
  Quanto all'intervento volto a recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, rileva che la congiunzione dell'esame del decreto e della sentenza consente in questa sede di ripercorrere brevemente in questa sede il contenuto della Pag. 148richiamata pronuncia. Con la sentenza più volte richiamata la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, con le quali era stato disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013. In particolare, la Corte ha ritenuto che con le disposizioni censurate sono stati «intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, Cost.)». La Corte ha altresì precisato che quest'ultimo parametro «è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, Cost.». In particolare, nelle motivazioni della sentenza, la Corte fa presente che «non è stato ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010», con la quale aveva segnalato che «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni». Richiamata l'esigenza che il legislatore operi un corretto bilanciamento dei valori costituzionali ogniqualvolta si profili l'esigenza di un risparmio di spesa, la Corte osserva, poi, che la disposizione censurata «si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi», aggiungendo che «in sede di conversione non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate». In questo contesto, la Corte ha quindi evidenziato che «l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata», segnalando che «tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio». Alla luce di queste argomentazioni, puntualmente richiamate anche nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del «blocco» dell'indicizzazione negli anni 2012 e 2013, senza incidere, invece, sull'abrogazione dei limiti all'indicizzazione stessa posti dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale abrogazione è, infatti, prevista da una disposizione dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, non interessata dalla dichiarazione di incostituzionalità. In assenza di un intervento normativo, quindi, riprenderebbe vigore il meccanismo di indicizzazione previsto dall'articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, secondo il quale la perequazione automatica opera nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, pari, per il 2015, a 502,39 euro; nella misura del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS e nella misura del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. In termini finanziari, la riattivazione integrale del meccanismo di indicizzazione determinerebbe oneri quantificati, al netto degli effetti fiscali, in circa 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 e oltre 4 miliardi di euro a regime a decorrere dall'anno 2016, con un andamento leggermente decrescente, passandosi Pag. 149dagli oltre 4,3 miliardi di euro del 2016 a circa 4,1 miliardi di euro nel 2019. La relazione illustrativa evidenzia come, per effetto della sentenza, i saldi di finanza pubblica raggiungerebbero valori sostanzialmente incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall'adesione all'unione economica e monetaria. L'indebitamento netto, infatti, nel 2015 passerebbe dal 2,5 per cento al 3,6 per cento, ancorché una quota pari allo 0,8 per cento di tale aumento possa considerarsi riconducibile a fattori transitori, mentre per il 2016 l'indebitamento netto tendenziale crescerebbe dello 0,3 per cento, raggiungendo l'1,7 per cento. Vi sarebbe, pertanto, il rischio, secondo quanto prospettato dalla relazione illustrativa, dell'apertura di una procedura per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese.
  A fronte di tale complesso quadro, al fine di recepire i principi affermati dalla Corte con la sua sentenza n. 70 del 2015, il Governo ha quindi adottato le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto. A tale riguardo, ricorda in primo luogo che anche nella richiamata sentenza la Consulta ha ammesso la legittimità di interventi legislativi che incidano sull'adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici, a condizione che vengano rispettati limiti di ragionevolezza e proporzionalità. In questa ottica, la sentenza n. 70 del 2015 ha inteso, infatti, rimarcare le differenze esistenti tra quanto previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e altre analoghe disposizioni in materia. In particolare, viene richiamato l'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, attuativa del cosiddetto protocollo sul welfare, ai sensi del quale per l'anno 2008 la rivalutazione automatica non è concessa ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Nel rilevare come tale intervento fosse volto a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito, dell'innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensionistico (il cosiddetto «scalone»), la Corte ha ricordato di aver ritenuto legittima la disposizione con la già menzionata sentenza n. 316 del 2010. In tale pronuncia fu, infatti, evidenziata la discrezionalità di cui gode il legislatore, sia pure nell'osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, pur formulandosi il già richiamato monito al legislatore volto a segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. In proposito, occorre, peraltro considerare, che già in precedenza erano stati introdotti meccanismi di blocco della perequazione automatica, ritenuti ammissibili dalla Corte costituzionale: in particolare, l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 stabilì che non spettasse la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998 per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 256 del 2001 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale disposizione precisando che la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico di cui all'articolo 36 della Costituzione incontra il limite delle risorse disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in sede di manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le necessarie modifiche alla legislazione di spesa.
  Parimenti, nella sentenza n. 70 del 2015 la Corte evidenzia come il provvedimento legislativo censurato si differenzi dalla legislazione a esso successiva, osservando come l'articolo 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l'anno 2014 abbia previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 Pag. 150del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014. Nel triennio 2014-2016 la perequazione si applica, infatti, nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, nonché nella misura del 40 per cento nel 2014 e 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS, mentre la rivalutazione non è riconosciuta nel 2014 con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. La Corte ha rilevato, quindi, che con tali disposizioni «il legislatore torna dunque a proporre un discrimen fra fasce di importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza».
  Come indicato nell'alinea del comma 1 della disposizione, l'articolo 1 del provvedimento intende quindi dare attuazione ai principi affermati dalla sentenza n. 70 del 2015, assicurando al contempo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del principio dell'equilibrio di bilancio affermato dall'articolo 81 della Costituzione, dopo la revisione operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e garantendo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale. In particolare, il comma 1 riscrive l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013 ed introduce un nuovo comma 25-bis. Si prevede, in particolare, che negli anni 2012 e 2013 il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 operi nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS e nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS. Una clausola di salvaguardia assicura che, per ogni classe di importo e per ogni anno, il trattamento pensionistico complessivo non può essere minore, effettuata la relativa rivalutazione, al limite superiore, effettuata la relativa rivalutazione, di quello riconosciuto alla classe di importo inferiore. Resta, in ogni caso, esclusa la rivalutazione dei trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo. Il nuovo comma 25-bis prevede, inoltre, che la rivalutazione riconosciuta ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS negli anni 2012 e 2013 sia riconosciuta nella misura del 20 per cento per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e nella misura del 50 per cento a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze nella sua audizione presso le Commissioni riunite V e XI della Camera dei deputati e 5a e 11a del Senato della Repubblica, svoltasi il 20 maggio 2015, ha fornito, a titolo meramente esemplificativo, alcuni dati utili ad una valutazione di massima degli effetti del provvedimento sui trattamenti pensionistici oggetto della rivalutazione. In questo contesto, il Ministro ha evidenziato che nel caso di un pensionato che riceve un assegno di circa 1.700 euro lordi mensili, che si colloca fra tre e quattro volte il trattamento minimo, il beneficio di questo intervento per l'anno 2015 è stimabile in circa 750 euro. Per un pensionato che riceve un assegno di circa 2.200 euro lordi mensili, che si colloca fra quattro e cinque volte il trattamento minimo, il beneficio è stimabile in circa 460 Pag. 151euro, mentre per chi riceve un assegno di circa 2.700 euro lordi mensili, che si colloca fra cinque e sei volte il trattamento minimo, il beneficio è stimato in circa 280 euro. Quanto al funzionamento del meccanismo descritto, osserva che esso consolida nel tempo una quota della rivalutazione riconosciuta negli anni 2012 e 2013 per effetto del provvedimento in esame; tale quota sembra quindi entrare a sua volta a fare parte della base di calcolo per l'applicazione delle rivalutazioni già previste a legislazione vigente, per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, e a decorrere dall'anno 2017 sulla base della disciplina generale di cui all'articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Sul punto, reputa tuttavia necessario che il Governo fornisca una conferma in ordine al concreto funzionamento dei meccanismi di rivalutazione, eventualmente anche attraverso la messa a disposizione di elementi di maggior dettaglio rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa. In generale, ritiene particolarmente importante la circostanza che una quota dell'indicizzazione riconosciuta assuma carattere stabile ed entri a far parte della base di calcolo per le successive rivalutazioni. A suo avviso sarebbe, in questa ottica, apprezzabile riconoscere carattere di stabilità alla maggior quota possibile dell'indicizzazione riconosciuta negli anni 2012 e 2013. Rileva, in ogni caso, come il meccanismo di rivalutazione faccia comunque riferimento solo alla variazione del costo della vita e non abbia alcuna relazione con l'andamento complessivo dell'economia. Al di là dell'urgenza determinata dalla necessità di dare applicazione alla sentenza n. 70 del 2015, sarebbe, a suo avviso, opportuno proporsi di verificare nel complesso i caratteri e l'efficacia dello strumento di adeguamento delle pensioni in essere. A tale proposito, ritiene meritevole di considerazione la circostanza che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 avesse previsto che ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, tenendo comunque conto dell'obiettivo di stabilizzare la spesa pensionistica in rapporto al PIL.
  Quanto alle altre disposizioni contenute nell'articolo 1, segnala che il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Con riferimento alla formulazione della disposizione, ferma l'inclusione degli assegni vitalizi nel computo dei trattamenti rilevanti, a suo avviso andrebbe valutata la correttezza della loro definizione in termini di «trattamenti pensionistici», tenuto conto della circostanza che una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ha escluso la natura esclusivamente pensionistica di tali assegni. Ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994 ha, in particolare, evidenziato che nel tempo l'assegno vitalizio si è venuto configurando come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private. In ogni caso, a suo avviso, merita di essere segnalato il fatto che la disposizione prevede che i vitalizi assumano rilievo nel computo in via meramente transitoria, ai soli fini della determinazione della rivalutazione di cui al comma 1, mentre non rilevano ai fini dell'applicazione della normativa di carattere generale in materia di rivalutazione. Ritiene, pertanto, opportuno valutare un intervento di carattere sistematico, volto a considerare in via generale l'importo dei vitalizi ai fini dell'applicazione delle rivalutazioni, verificando altresì la possibilità di porre limiti al cumulo tra vitalizi e trattamenti pensionistici. Il comma 3 dispone che le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo siano corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015, mentre il comma 4 precisa che rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale – come si è anticipato – recava una disciplina limitativa della rivalutazione automatica Pag. 152dei trattamenti pensionistici, già abrogata dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011. La disposizione in esame è volta, pertanto, unicamente a confermarne l'abrogazione a fronte della sostituzione della disposizione abrogativa, al fine di escludere in radice incertezze circa una possibile reviviscenza della norma. Il comma 5 reca le disposizioni di carattere finanziario connesse all'intervento di cui all'articolo 1, affermando espressamente che restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dalla legge di stabilità per il 2015 e che il provvedimento di assestamento, di prossima presentazione alle Camere, e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e di quanto disposto dal presente articolo. Con riferimento a quest'ultima disposizione, salve le valutazioni più approfondite che potranno svolgersi nell'ambito dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio, a suo avviso occorre considerare che essa non costituisce una copertura finanziaria in senso proprio e, pertanto, non appare fondato il rischio di una violazione dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione il quale dispone che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». La relazione tecnica, infatti, evidenzia che l'intervento realizzato dal decreto consente una riduzione significativa della maggiore spesa per pensioni derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, per importi pari a circa 15,4 miliardi di euro per l'anno 2015 e a circa 3,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, con un andamento lievemente decrescente nel tempo. Si rileva, in sostanza, che la sentenza della Corte costituzionale determinerebbe di per sé un peggioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica che verrebbe sensibilmente ridotto dal provvedimento in esame, che determina quindi effetti finanziari positivi rispetto al dato tendenziale aggiornato a seguito della sentenza n. 70 del 2015. Per effetto del provvedimento, pertanto, il peggioramento del dato tendenziale sarebbe quantificabile in circa 2,8 miliardi di euro nell'anno 2015, 730 milioni di euro nell'anno 2016, 715 milioni di euro nell'anno 2017, 701 milioni di euro nell'anno 2018 e 687 milioni di euro nell'anno 2019. Al netto degli effetti fiscali, tali importi si riducono a 2,18 miliardi di euro nell'anno 2015, a 489 milioni di euro nell'anno 2016, a 479 milioni di euro nell'anno 2017, a 469 milioni di euro nell'anno 2018 e a 460 milioni di euro nell'anno 2019. Tale riduzione degli oneri consente di mantenere fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati nella legge di stabilità per il 2015, come espressamente previsto dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 1, anche utilizzando il margine di miglioramento tendenziale evidenziato nelle stime del DEF per l'anno in corso e – in misura minimale – negli anni successivi, secondo quanto chiarito dal ministro Padoan nella sua audizione del 20 maggio 2015. Nella medesima audizione il Ministro dell'economia e delle finanze ha chiarito che a seguito del decreto legge, il rapporto programmatico tra l'indebitamento netto e il PIL nel 2015 risulta confermato al 2,6 per cento, mentre per gli anni successivi restano sostanzialmente invariati i valori dell'indebitamento netto in rapporto al PIL previsti nel quadro tendenziale, pari all'1,4 per cento nel 2016 e allo 0,2 per cento nel 2017. Restano inoltre confermati gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza. Per il 2018 e il 2019 si conferma la previsione di un avanzo di bilancio pari rispettivamente allo 0,5 per cento e allo 0,9 per cento. Il ministro Padoan ha altresì assicurato che la conferma dei valori dell'indebitamento netto, già approvati con risoluzione dalle Camere e valutati positivamente dalla Commissione europea nell'ambito della formulazione delle Raccomandazioni del Consiglio europeo sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità di ciascun Paese, consentirà all'Italia di rispettare pienamente il quadro delle regole europee e nazionali.Pag. 153
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 prevede, per il 2015, l'incremento di 1.020 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della cosiddetta «legge Fornero». Ai sensi del comma 2 di tale disposizione, alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto incremento si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 183 del 2014, il cosiddetto Jobs Act, dall'articolo 1, comma 107 della legge di stabilità del 2015, che richiamava, tra le finalità del fondo, anche la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga. La somma stanziata si aggiunge ai 700 milioni di euro già previsti dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012, portando le risorse complessivamente stanziate a 1,72 miliardi di euro. In proposito, ricorda come il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga rappresenti un tema al quale la Commissione ha sempre dedicato particolare attenzione. Ricorda, in special modo, che nella relazione approvata nell'ambito dell'esame in terza lettura della legge di stabilità per il 2015, la Commissione aveva segnalato l'esigenza che, nel corso dell'anno 2015, fosse effettuato un attento monitoraggio della spesa destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e fosse garantita l'effettiva disponibilità di un ammontare di risorse tale da assicurare, da un lato, la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, dall'altro, una adeguata tutela dei lavoratori beneficiari dei trattamenti, anche in deroga alla normativa vigente, attualmente previsti. A suo giudizio, è infatti importante considerare come si stia affrontando una delicata fase di transizione tra regimi normativi diversi, nell'ambito della quale occorre assicurare un adeguato finanziamento agli strumenti di tutela dei lavoratori, verificando altresì se vi siano le condizioni per un'ulteriore accelerazione e semplificazione di concessione degli ammortizzatori sociali. Ritiene, in ogni caso, che possa essere utile acquisire in questa sede dal Governo qualche aggiornamento circa l'andamento, anche in prospettiva futura, dell'utilizzo degli ammortizzatori in deroga. In proposito, ricorda che i più recenti dati resi disponibili dall'INPS indicano che «gli interventi in deroga, che risentono dei fermi amministrativi per carenza di stanziamenti, sono stati pari a 4,2 milioni di ore autorizzate ad aprile 2015 registrando un decremento del 77,3 per cento se raffrontati con aprile 2014, mese nel quale erano state autorizzate 18,6 milioni di ore. La destagionalizzazione dei dati mostra una variazione congiunturale pari a –0,3 per cento nel mese di aprile 2015 rispetto al mese precedente».
  Fa presente, poi, che l'articolo 3 incrementa di 5 milioni di euro lo stanziamento previsto per l'anno 2015, le risorse già destinate, per il medesimo anno, al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge di stabilità 2015, utilizzando le risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal presento decreto. Ricorda, in proposito, che il richiamato articolo 1, comma 109, ha destinato, per l'anno 2015, una cifra fino a 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. La relazione illustrativa evidenzia come, anche sulla base delle indicazioni emerse a seguito di un monitoraggio effettuato dall'INPS, l'ulteriore stanziamento previsto si rende necessario per il pagamento delle annualità pregresse, in quanto, poiché l'articolo 2, commi 64 e 65, della legge n. 92 del 2012 prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga possa essere concesso fino al 2016, in tale anno sarebbe impossibile utilizzare lo stanziamento previsto per l'anno in corso per il pagamento delle annualità Pag. 154precedenti, come avvenuto negli anni passati. Segnala, pertanto, che il nuovo stanziamento, dunque, consentirà di completare i pagamenti per le annualità pregresse e di far fronte a quelli riferiti all'anno in corso.
  Fa presente, poi, che l'articolo 4 autorizza una spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi di «tipo B» i cui oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012 e dal precedente articolo 2 del provvedimento in esame. I contratti di solidarietà rifinanziati dalla disposizione in esame sono disciplinati dall'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148 del 1993 e si applicano nelle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la misura intende garantire la continuità nell'anno 2015 dei contratti di solidarietà di «tipo B», in attesa della loro messa a regime in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014. Segnala come si tratti di un intervento più volte sollecitato dalla Commissione, che ha segnalato l'esigenza di un rifinanziamento da ultimo in occasione della recente missione di studio presso la Regione Piemonte. Quanto alla misura del finanziamento, ricorda che l'articolo 1, comma 183, della legge di stabilità 2014 ha autorizzato, in favore dei contratti di «tipo B» la spesa di 40 milioni di euro per il medesimo anno 2014. Chiede, pertanto, al Governo se, come sembra, ci siano gli spazi per un allargamento dell'utilizzo dell'istituto rispetto all'anno appena concluso. In proposito reputa opportuno considerare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con un avviso pubblicato nel suo sito istituzionale ha già chiarito che nei prossimi mesi si procederà innanzitutto alla lavorazione delle istanze acquisite nell'anno 2014, le quali verranno vagliate seguendo il rigoroso ordine cronologico dato dal protocollo di ingresso presso le competenti Direzioni territoriali del lavoro. Evase le istanze del 2014, potranno essere prese in esame, entro la capienza dei fondi che risulteranno disponibili, le domande del 2015. A suo avviso è inoltre opportuno che le parti sociali, nelle diverse situazioni aziendali e territoriali, possano avere conoscenza dell'effettiva disponibilità di risorse, nel corso dei confronti per la stipula di accordi per il ricorso allo strumento dei contratti di solidarietà.
  Segnala, poi, che l'articolo 5 modifica la disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo utilizzato per il calcolo del valore della pensione con il sistema contributivo. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sulla base di un parametro che tiene conto, quindi, dell'andamento dell'economia reale e del livello dei prezzi. Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, prevede che in ogni caso il richiamato coefficiente non possa essere inferiore ad un valore pari a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. Tale disposizione trae origine dal fatto che nel 2014, per effetto della recessione e della bassa inflazione, il tasso di capitalizzazione avrebbe avuto per la prima volta un segno negativo (essendo pari a 0,998073), che avrebbe determinato una rivalutazione negativa, con ciò riducendo le aspettative pensionistiche dei lavoratori attivi. Il coefficiente di rivalutazione per il 2015 passerebbe quindi da 1,005331 a 1,003394. Nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si precisa che la norma consegue l'obiettivo di recuperare nella procedura di sterilizzazione un tasso annuo di capitalizzazione negativo diminuendo per una pari entità il valore dello stesso coefficiente annuo di capitalizzazione nell'anno successivo, non alterando comunque l'impianto della legge n. 335 del 1995 né modificando uno dei meccanismi strutturali endogeni rilevanti ai fini della sostenibilità del sistema pensionistico. Agli oneri derivanti dalla disposizione, Pag. 155che vanno da 1,1 milioni di euro per il 2015 a 0,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede in parte mediante le entrate fiscali derivanti dalla modifica proposta e, per la quota restante, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, nel rilevare come si debba valutare la possibilità di escludere un recupero della rivalutazione negativa negli esercizi successivi, ritiene che sia opportuno avviare una riflessione più ampia sui meccanismi automatici attualmente vigenti, a partire dall'aspettativa di vita, per migliorarne il funzionamento. A suo avviso, dovrà inoltre verificarsi che nell'applicazione del meccanismo non si determinino distorsioni che possano ripercuotersi negativamente sull'accumulo del montante contributivo.
  Rappresenta, inoltre, che l'articolo 6 reca disposizioni volte a uniformare i termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, rivedendo le disposizioni introdotte nella legge di stabilità per il 2015. L'articolo 1, comma 302, della legge di stabilità aveva infatti previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL, erogate nei confronti di beneficiari di più trattamenti, in assenza di cause ostative, fossero posti in pagamento il 10 di ciascun mese. Per effetto di tale disposizione i termini per l'erogazione dei trattamenti pensionistici è così articolato: in presenza di soli trattamenti INPS o INAIL, il pagamento avviene il 1o giorno del mese; in caso di trattamenti ex INPDAP i pagamenti avvengono il 16 del mese; in caso di trattamenti ENPALS e di più trattamenti, il pagamento ha luogo il 10 del mese. La relazione illustrativa segnala che la disposizione della legge di stabilità non ha prodotto i risultati sperati in termini di semplificazione degli adempimenti, in quanto si sono mantenuti termini di pagamento diversi, che, in caso di cumulo di prestazioni, penalizzano i titolari dei trattamenti pensionistici. In proposito, ricorda che la Commissione, nella relazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura della legge di stabilità 2015, aveva condizionato il proprio parere favorevole al provvedimento all'anticipazione dal giorno 10 al primo giorno di ciascun mese del termine per il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni, delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti. La disposizione, pertanto, raccoglie tale sollecitazione, estendendo l'anticipo del pagamento anche alle altre prestazioni previdenziali che al momento non sono erogate il primo giorno del mese di riferimento. Il comma 1, infatti, attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 1, comma 309, della legge di stabilità 2015, dispone che, a decorrere dal 1o giugno 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL, dovranno essere corrisposti il 1o giorno di ogni mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, ove non sussistano cause ostative; il pagamento è invece differito al secondo giorno bancabile per il solo mese di gennaio 2016 e per ciascun mese a decorrere dal 2017. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la modifica introdotta semplificherà fortemente le procedure di pagamento, con una sola lavorazione mensile, e potrebbe avere un impatto sociale positivo garantendo una disponibilità finanziaria anticipata per tutte le pensioni INPS. Gli oneri derivanti dall'anticipo del pagamento sono quantificati in poco meno di un milione di euro nell'anno 2015, 6,1 milioni di euro per l'anno 2016, 11,2 milioni di euro per l'anno 2017, 18,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 26,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. A tali oneri si fa fronte, in misura prevalente mediante la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e alla società Poste Italiane per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche e, per la parte residua, attraverso risparmi derivanti da Pag. 156interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese dell'INPS, da riversare all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di una migliore valutazione di tale ultima previsione, reputa utile acquisire elementi circa gli ambiti di spesa nei quali si intendono realizzare i previsti risparmi.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 7 modifica la disciplina introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 relativa alle corresponsione nella busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto maturando, in via sperimentale e per un periodo limitato. In particolare, osserva che la suddetta disciplina viene modificata nella parte in cui istituisce un finanziamento bancario, assistito da speciali garanzie, tra le quali quella di ultima istanza dello Stato, al quale possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del trattamento di fine rapporto. In particolare, modificando l'articolo 1, comma 30, della legge di stabilità 2015, si prevede che il finanziamento bancario non sia assistito dal privilegio speciale sui mobili di cui all'articolo 46 del testo unico bancario, come attualmente previsto, bensì dal privilegio generale sui mobili disciplinato dall'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, previsto proprio per garantire la corresponsione del TFR. Si esclude, inoltre, espressamente l'applicazione delle imposte di registro, dell'imposta di bollo e di imposte indirette, tributi o diritti in relazione all'operazione di finanziamento alle imprese all'atto della stipula del finanziamento, nel corso del rapporto e nell'eventuale escussione della garanzia. Quanto alla corresponsione in busta paga del trattamento di fine rapporto, recentemente la Fondazione studi Consulenti del lavoro ha evidenziato che su un campione di un milione di lavoratori, nel mese di maggio solo 567 lavoratori, pari a poco più dello 0,5 per mille degli interessati, ha richiesto la liquidazione del trattamento in busta paga. Al riguardo, osserva che si tratta di dati senza dubbio parziali, che, tuttavia, sembrano indicare la presenza di disincentivi alla scelta dei lavoratori in favore della liquidazione in busta paga del trattamento di fine rapporto. A suo avviso, potrebbe essere utile, pertanto, che il Governo fornisca proprie indicazioni circa il ricorso alla liquidazione in busta paga dei trattamenti di fine rapporto da parte dei lavoratori, anche al fine di valutare, qualora fosse confermato lo scarso ricorso a tale facoltà da parte dei lavoratori, possibili correttivi alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015. Segnala, conclusivamente, che l'articolo 8 stabilisce che il decreto entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati: esame del documento conclusivo.
(Esame del documento conclusivo e approvazione).

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Comunica che è stata predisposta, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva una proposta di documento conclusivo (vedi allegato 5), il cui contenuto è già stato anticipato ai componenti della Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che tale proposta di documento conclusivo sarà quindi posta in votazione, auspicando che nella votazione possa registrarsi un'ampia convergenza dei gruppi.

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  La Commissione approva la proposta di documento conclusivo.

  La seduta termina alle 15.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 4 giugno 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

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