CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 36

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).
Atto n. 159.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

Pag. 37

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti sulle questioni poste dal relatore.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, in merito agli specifici rilievi formulati nel corso della precedente seduta dal relatore, fa presente che la determinazione del canone ferroviario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, di cui all'articolo 17 dello schema di decreto, deve essere effettuata valutandone sia la sostenibilità per il gestore della medesima infrastruttura sia l'impatto sulla finanza pubblica e deve quindi tener conto degli equilibri di finanza pubblica.
  Rileva, inoltre, che per quanto riguarda il sovrapprezzo, poiché l'articolo 12, comma 12, prevede la possibilità di incrementare i livelli di pedaggio in base a specifiche esigenze o situazioni, tale incremento dovrebbe condurre ad un aumento degli introiti per la finanza pubblica, determinando, in linea teorica, maggiori entrate per il gestore dell'infrastruttura e di conseguenza possibili minori contributi statali.
  Rende infine rassicurazioni circa il fatto che l'avvalimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISTAT e dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, previsto dall'articolo 40, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (atto n. 159);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   la determinazione del canone ferroviario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, di cui all'articolo 17 dello schema di decreto, deve essere effettuata valutandone sia la sostenibilità per il gestore della medesima infrastruttura sia l'impatto sulla finanza pubblica e deve quindi tener conto degli equilibri di finanza pubblica;
   per quanto riguarda il sovrapprezzo, poiché l'articolo 12, comma 12, prevede la possibilità di incrementare i livelli di pedaggio in base a specifiche esigenze o situazioni, tale incremento dovrebbe condurre ad un aumento degli introiti per la finanza pubblica, determinando, in linea teorica, maggiori entrate per il gestore dell'infrastruttura e di conseguenza possibili minori contributi statali;
   l'avvalimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISTAT e dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, previsto dall'articolo 40, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   valutata la necessità di precisare, all'articolo 17, che la determinazione del canone debba avvenire con criteri tali da salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario del gestore dell'infrastruttura e da escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 44 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni di carattere finanziario» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

Pag. 38

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 17, comma 1, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: , in modo da salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario del gestore dell'infrastruttura ferroviaria e da escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 44, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 160.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

   Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti in merito alle questioni poste dal relatore.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), contenente chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.
  In particolare, fa presente che i corsi di formazione di cui all'articolo 4 rientrano nella competenza delle Regioni, che provvederanno alla determinazione delle relative tariffe a carico dei frequentatori ai fini della copertura dei costi dei corsi stessi.
  Con riferimento all'articolo 15, osserva che le spese di manutenzione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri – ammontanti a 200 mila euro – saranno imputate al capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e si riferiscono ad un intervento una tantum di adeguamento del software correlato alle innovazioni determinate dallo schema di decreto in esame, mentre successivamente la manutenzione sarà quella ordinaria del sistema.
  In merito all'articolo 20, comma 2, concernente l'attività di valutazione della conformità esercitata da centri e laboratori appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, evidenzia che, poiché le relative spese saranno coperte ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che prevede un decreto ministeriale per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe concernenti le attività autorizzative e di certificazione, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un richiamo al citato articolo 47, comma 4. Rileva inoltre che le tariffe previste dal decreto del Ministero dell'interno del 1o luglio 2003, relative al rilascio da parte del Capo della Polizia dell'autorizzazione in favore degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 20, risultano idonee a coprire tutti i costi inerenti al rilascio dell'autorizzazione stessa. Aggiunge che il fatto che il citato decreto del Ministero dell'interno non preveda la tariffa da applicare per l'attività di valutazione della conformità è da ricondursi alla circostanza secondo cui tale compito è, di fatto, svolto esclusivamente da soggetti privati, che applicano un proprio tariffario.
  Segnala, altresì, che la partecipazione degli organismi notificati ai lavori del gruppo nell'ambito del sistema di cooperazione, di cui all'articolo 28, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri e che l'avvalimento, da parte del Prefetto, della Pag. 39Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, di cui all'articolo 29, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, come assicurato dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 19 novembre 2014, contenente la clausola di invarianza finanziaria.
  Osserva che le attività di sorveglianza, di cui all'articolo 29, comma 3, rientrano nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici preposti, senza oneri per la finanza pubblica, e che i costi relativi alle operazioni di ritiro dal mercato degli articoli pirotecnici sono a carico degli operatori del mercato, analogamente a quanto disposto per i costi relativi alle operazioni di richiamo, di cui rispettivamente all'articolo 29, commi 2, lettere c) e d), e 3 e all'articolo 30, essendo identica la ratio delle disposizioni interessate.
  Segnala, infine, che l'attività di controllo sugli organismi notificati sarà svolta da ACCREDIA senza oneri per il bilancio dello Stato, in quanto nella vigente convenzione che disciplina il buon funzionamento del sistema di accreditamento nei settori di competenza dei Ministeri nonché lo sviluppo delle attività di valutazione e controllo degli Organismi di valutazione della conformità, si prevede, all'articolo 7, l'applicazione di uno specifico tariffario.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   i corsi di formazione di cui all'articolo 4 rientrano nella competenza delle Regioni, che provvederanno alla determinazione delle relative tariffe a carico dei frequentatori ai fini della copertura dei costi dei corsi stessi;
   all'articolo 15, le spese di manutenzione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri – ammontanti a 200 mila euro – saranno imputate al capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e si riferiscono ad un intervento una tantum di adeguamento del software correlato alle innovazioni determinate dal presente schema di decreto, mentre successivamente la manutenzione sarà quella ordinaria del sistema;
   poiché le spese relative all'attività di valutazione della conformità esercitata da centri e laboratori appartenenti ad Amministrazioni dello Stato saranno coperte ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe concernenti le attività autorizzative e di certificazione, all'articolo 20, comma 2, potrebbe essere inserito un richiamo espresso al citato articolo 47, comma 4;
   le tariffe previste dal decreto del Ministero dell'interno del 1o luglio 2003, relative al rilascio da parte del Capo della Polizia dell'autorizzazione in favore degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 20, risultano idonee a coprire tutti i costi inerenti al rilascio dell'autorizzazione stessa;
   il fatto che il citato decreto del Ministero dell'interno non preveda la tariffa da applicare per l'attività di valutazione della conformità è da ricondursi alla circostanza secondo cui tale compito è, di fatto, svolto esclusivamente da soggetti privati, che applicano un proprio tariffario;
   la partecipazione degli organismi notificati ai lavori del gruppo nell'ambito del sistema di cooperazione, di cui all'articolo 28, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri;Pag. 40
   l'avvalimento, da parte del Prefetto, della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, di cui all'articolo 29, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, come assicurato dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 19 novembre 2014, contenente la clausola di invarianza finanziaria;
   le attività di sorveglianza, di cui all'articolo 29, comma 3, rientrano nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici preposti, senza oneri per la finanza pubblica;
   i costi relativi alle operazioni di ritiro dal mercato degli articoli pirotecnici sono a carico degli operatori del mercato, analogamente a quanto disposto per i costi relativi alle operazioni di richiamo, di cui rispettivamente all'articolo 29, commi 2, lettera c) e d), e 3 e all'articolo 30, essendo identica la ratio delle disposizioni interessate;
   l'attività di controllo sugli organismi notificati sarà svolta da ACCREDIA senza oneri per il bilancio dello Stato, in quanto nella vigente convenzione che disciplina il buon funzionamento del sistema di accreditamento nei settori di competenza dei Ministeri nonché lo sviluppo delle attività di valutazione e controllo degli Organismi di valutazione della conformità, si prevede, all'articolo 7, l'applicazione di uno specifico tariffario;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 20, comma 2, ai fini della determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dell'interno, nell'ambito della procedura per il rilascio, in favore degli organismi di valutazione della conformità, dell'autorizzazione da parte del Capo della Polizia, sia prevista espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge n. 52 del 1996».

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA, relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e che in data 28 maggio 2015 è stata trasmessa alla Commissione Bilancio la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche approvate dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura. Ricorda che il disegno di legge in esame è incluso nell'allegato al Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3) che indica i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale di riforma. Segnala inoltre che, in esito all'esame presso il Senato, il disegno di legge è stato integrato, all'articolo 18, con la clausola prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e Pag. 41finanza pubblica. Osserva che in base a tale clausola, nel caso in cui l'attuazione di uno o più decreti legislativi determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, prende atto dell'introduzione, nel testo in esame, della clausola prevista dall'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, in base alla quale eventuali effetti onerosi dell'attuazione della delega troveranno copertura nei medesimi decreti attuativi ovvero in appositi provvedimenti che entreranno in vigore contestualmente o prima di quelli recanti i predetti oneri e che, pertanto, l'analisi di tali profili onerosi potrà essere effettuata al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura. Evidenzia che saranno ora presi in esame specifici aspetti problematici che possono incidere sia sugli effetti finanziari della disciplina sia sulla coerenza fra il contenuto di alcune norme e l'obbligo di neutralità finanziaria asserito dalla relazione tecnica o previsto dal testo per le norme medesime. Passando dunque all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, concernente la carta della cittadinanza digitale, rileva che i criteri di delega, in parte, definiscono principi generali ai quali deve conformarsi l'attività amministrativa e, in parte, stabiliscono requisiti minimi e prestazioni specifiche per i servizi offerti. Sul punto osserva che, qualora tali requisiti e livelli di prestazione configurino precisi obblighi per le amministrazioni, i medesimi potrebbero dare luogo ad oneri per l'acquisto di beni strumentali o di servizi, con particolare riguardo alle amministrazioni di minori dimensioni. Pur rilevando che un'analisi specifica dell'impatto sui saldi di tali esigenze di spesa sarà possibile solo in sede di esame dei decreti legislativi attuativi della delega che dovranno indicare gli adeguamenti tecnologici richiesti alle singole amministrazioni per il passaggio al nuovo sistema (dotazione di infrastrutture hardware e di servizi software), considera comunque opportuno acquisire elementi di valutazione del Governo riguardo al presumibile impatto finanziario di tali previsioni.
  In ordine al comma 1, lettera l), concernente la collocazione di un dirigente alle dirette dipendenze dell'organo politico, ritiene che andrebbe meglio precisata la portata applicativa della norma. Infatti, qualora l'intento fosse quello di includere tale ufficio dirigenziale tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la previsione implicherebbe l'insorgenza di nuovi oneri. Ciò in quanto al personale impiegato in taluni uffici spettano particolari indennità commisurate ai carichi ed ai relativi orari di lavoro.
  Circa l'articolo 2, riguardante il riordino della disciplina della conferenza di servizi, non ha osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni, così come riguardo all'articolo 3, concernente il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche, e riguardo all'articolo 4, concernente la segnalazione certificata d'inizio attività e il silenzio-assenso, considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni.
  Con riguardo all'articolo 5, in materia di autotutela amministrativa, con riferimento all'abrogazione dell'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004 – prevista dal comma 2 dell'articolo in esame –, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere eventuali effetti onerosi. La norma oggetto di abrogazione, infatti, è espressamente finalizzata a conseguire risparmi o minori oneri per le amministrazioni pubbliche, pur non essendo stati ascritti alla stessa specifici effetti ai fini dei saldi.
  Per quanto attiene all'articolo 6, concernente la prevenzione della corruzione, la pubblicità e la trasparenza, in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle riduzioni di tariffe e di prezzi collegati alle attività di intercettazione, segnala che la relazione tecnica afferma che da tali previsioni Pag. 42deriveranno consistenti risparmi. Sul punto, preso atto che – secondo la predetta relazione – tali minori costi non sono allo stato quantificabili, ritiene comunque utile una precisazione del Governo al fine di chiarire se si intenda utilizzare per altre finalità le risorse rese così disponibili. Non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, sulle restanti disposizioni dell'articolo in esame.
  In relazione all'articolo 7, riguardante deleghe al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, rileva che le norme in esame si limitano a prefigurare linee di intervento, la cui concreta attuazione è demandata a futuri provvedimenti, che dovranno incidere non solo sugli assetti della struttura organizzativa ma anche sulle competenze e sulla collocazione logistica delle amministrazioni interessate e che le valutazioni relative all'impatto finanziario dell'assetto prefigurato potranno quindi essere effettuate solo alla luce della normativa delegata.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, concernente il riordino delle funzioni e finanziamento delle camere di commercio, osserva che tra i criteri di delega non è espressamente prevista la neutralità finanziaria della prevista riorganizzazione delle camere di commercio secondo la nuova disciplina. I criteri di delega fanno invece riferimento ad una disciplina transitoria che assicuri la «sostenibilità finanziaria» [comma 1, lettera g)]. Andrebbe quindi chiarito in che modo possa essere assicurata tale sostenibilità finanziaria per la realizzazione dei progetti previsti dalla predetta disciplina transitoria, anche alla luce della complessiva riorganizzazione del settore, confermando altresì la neutralità finanziaria della stessa.
  In merito all'articolo 9, riguardante la dirigenza pubblica, con riferimento all'istituzione delle Commissioni per la dirigenza – ai sensi del comma 1, lettera b), numeri da 1) a 3) – rileva che i criteri di delega non escludono espressamente la corresponsione di compensi o altri emolumenti ai componenti di tali organismi. Una clausola di invarianza finanziaria è esplicitamente prevista solo con riferimento alla Commissione di cui al numero 1), con specifico riguardo allo svolgimento delle funzioni già attribuite al Comitato dei garanti di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Con riferimento all'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lettera b), numero 4)], ritiene che andrebbe confermato che la norma – come sembrerebbe, stando al suo tenore letterario – ha carattere meramente ricognitivo di situazioni già in essere. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla successiva previsione che impone ai comuni di minori dimensioni l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata.
  Con riferimento all'organismo indipendente incaricato di valutare gli aspiranti dirigenti reclutati tramite concorso ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato [comma 1, lettera c), numeri 1) e 2)], ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di assicurare il funzionamento dell'organismo in assenza di oneri per la finanza pubblica, ovvero la necessità di prevedere specifiche risorse per fare fronte alle relative esigenze organiche e di funzionamento. Vanno infatti considerate sia la rilevanza della funzione svolta da tale struttura da un punto di vista giuridico sia la sua natura di organismo indipendente.
  Con riferimento al riordino del sistema di formazione dei dirigenti [comma 1, lettera c), numero 3), e lettera d)], finalizzato ad assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti, evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di realizzare tali funzioni in assenza di oneri, come indicato dalla clausola di invarianza. Ciò anche considerando che il testo prevede la possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, di istituzioni nazionali e internazionali Pag. 43di riconosciuto prestigio e che è espressamente prevista dal testo la definizione di obblighi formativi annuali per la formazione permanente dei dirigenti.
  Con riferimento alla costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione dei dirigenti [comma 1, lettera i)], ritiene che andrebbe precisato se il criterio di delega configuri la necessità di determinare elementi retributivi aggiuntivi legati alle valutazioni, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.
  Su tali questioni ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In ordine all'articolo 10, concernente la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto della clausola di invarianza prevista dal testo e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Con riguardo all'articolo 11, commi da 1 a 3, in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, ritiene che andrebbe valutata la compatibilità della disposizione in materia di co-working e smart-working rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria disposto dal comma 1. Il testo, infatti, prevede un obiettivo di sperimentazione minimo – almeno il 20 per cento dei dipendenti – attivabile su richiesta dei dipendenti. Andrebbero quindi precisati i profili applicativi di tale previsione, al fine di escludere che, specialmente nella fase di avvio della sperimentazione, possano determinarsi esigenze di spesa non considerate dal testo.
  Circa l'articolo 11, comma 4, riguardante la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, osserva che il maggior onere previsto comma 4, lettera a), pari a 2 milioni di euro per il 2015 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è limitato all'entità del disposto rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, finalizzato alla realizzazione di asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione. Sul punto, pertanto, non ha osservazioni da formulare. In ordine alla relativa copertura, disposta mediante una riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020), osserva che tale Fondo presenta, in base al prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2014, una specifica modulazione degli effetti di cassa, secondo una proporzione variabile annualmente da 1/5 a 1/10 degli effetti ascritti in termini di competenza giuridica. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se l'utilizzo delle risorse del Fondo per le finalità previste dal provvedimento in esame sia suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di cassa.
  Non ha nulla da osservare con riferimento alla norma di cui al comma 4, lettera b), preso atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che il citato articolo 11, comma 4, lettera a), modificando l'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, dispone che il Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013. A decorrere dal 2018, la dotazione del predetto fondo è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009, con conseguente rinvio alla tabella C della legge di stabilità.
  Al riguardo, evidenzia che la disposizione, a fronte di un onere di parte corrente relativo al finanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa, utilizza risorse di conto capitale iscritte nel Fondo per lo Pag. 44sviluppo e coesione. Da ciò dovrebbe derivare, da un lato, una dequalificazione della spesa e, dall'altro, un maggiore impatto in termini di indebitamento e di fabbisogno dell'onere rispetto alle risorse utilizzate a copertura, posto che queste ultime, a parità di effetti sul saldo netto da finanziare, dovrebbero avere un minore impatto sui tendenziali di spesa rispetto a quello che dovrebbero invece avere le spese oggetto di copertura. Su tale aspetto ritiene pertanto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 12, concernente le procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica, pur rilevando che tra i criteri di delega non è previsto espressamente quello dell'invarianza finanziaria.
  Riguardo all'articolo 13, riguardante il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, osserva quanto segue.
  Con riferimento al criterio di cui al comma 1, lettera b), che prevede assunzioni di vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie già approvate, nel rispetto dei «limiti di finanza pubblica», non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che le assunzioni saranno effettuate nel rispetto dei limiti alle facoltà assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  Con riferimento al progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni – di cui al comma 1, lettera l) – fermi restando i limiti di spesa, anche al fine di facilitare i processi di mobilità, rileva che la dotazione organica, oltre a costituire un presidio dal punto di vista finanziario, dovrebbe definire il numero delle unità di personale che si assumono necessarie alla singola amministrazione per svolgere in modo efficace ed efficiente la propria funzione. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti riguardo al superamento del predetto limite di organico. Ciò al fine di escludere che possano determinarsi incrementi della spesa complessiva a parità di funzioni svolte dalle strutture interessate.
  Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera r), che prevedono la nomina di un responsabile per i processi di inserimento nelle amministrazioni con più di duecento dipendenti al fine di garantire l'integrazione nell'ambiente di lavoro di persone con disabilità, considera opportuno acquisire elementi che suffraghino la clausola di invarianza contenuta nel testo.
  A proposito dell'articolo 14, concernente il riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, non formula osservazioni, atteso che le norme appaiono volte ad introdurre un riordino della disciplina sulle società partecipate, anche con finalità di contenimento dei relativi costi.
  Circa l'articolo 15, riguardante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, considerata l'ampiezza dei criteri di delega e la finalità di riordino della normativa in materia, non ha osservazioni da formulare. Pertanto eventuali osservazioni relative all'impatto sui saldi di finanza pubblica potranno essere formulate soltanto sulla base della normativa delegata. In tale sede potranno essere valutate anche eventuali implicazioni sulla redditività e sul valore patrimoniale delle società interessate, che spesso sono interamente partecipate da enti territoriali.
  In merito all'articolo 16, concernente la modifica e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, osserva che non appare evidente su quali specifiche disposizioni incideranno le norme delegate. Ritiene che andrebbe comunque chiarito a quali fattispecie debba essere riferita la clausola di invarianza inserita nel corso dell'esame parlamentare, dal momento che in sede di esercizio della delega potranno essere disposte modifiche «al solo fine di favorire l'adozione di provvedimenti attuativi». L'esercizio delle delega quindi non sembrerebbe, in linea di principio, suscettibile di incidere in modo sostanziale su effetti Pag. 45di spesa ascritti a norme di rango legislativo. Su tale questione ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, ad integrazione degli elementi istruttori già resi con la nota della Ragioneria generale dello Stato depositata nella seduta di ieri, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle questioni evidenziate dal relatore nella citata seduta del 3 giugno scorso.
  In particolare, osserva che la compensazione effettuata dalla Commissione europea tramite la decurtazione delle risorse comunitarie dovute all'Italia, di cui all'articolo 1, comma 5, avverrà integralmente nel 2015.
  Segnala, inoltre, che il prelievo oggetto di compensazione è stato arrotondato, nella relazione tecnica, alla cifra di 40 milioni di euro, a fronte di un importo circa 41,9 milioni di euro, posto che quest'ultima è stata calcolata sul totale dei prelievi non tenendo conto sia della soglia di sbarramento per l'ammissione al beneficio, fissata a 5.000 euro, sia della fisiologica mancata adesione di una parte di potenziali aventi diritto che non faranno ricorso alla rateizzazione. Fa presente che il carattere prudenziale della citata stima contenuta nella relazione tecnica risulta peraltro confermato dai dati relativi agli ultimi due mesi di campagna quasi definitivi, non disponibili al momento dell'emanazione del decreto.
  Osserva, altresì, che all'articolo 3, comma 3, non si considerano gli effetti derivanti dalla possibilità di richiedere agli operatori economici contributi obbligatori, collegati all'applicazione erga omnes delle regole adottate dalle organizzazioni interprofessionali, posto che, come di prassi, non vengono stimati gli effetti indiretti derivanti da disposizioni che incidono sulla redditività di singoli operatori economici. Rileva che l'accesso ai fondi pubblici da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, di cui comma 3 del predetto articolo 3, è configurato come eventualità e sarà possibile solo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Precisa, altresì, che all'articolo 4 l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014 a copertura del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del primo Fondo, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto.
  Rileva, inoltre, che all'articolo 5 l'utilizzo per finalità di copertura del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014, appare coerente con le previsioni di finanza pubblica e non pregiudicherà gli interventi previsti a legislazione vigente.
  Evidenzia, infine, che all'articolo 6 le risultanze del bilancio di chiusura della gestione commissariale di Agensud, nonché la definizione delle residue fasi liquidatorie, ivi incluso il contenzioso, non Pag. 46appaiono suscettibili di determinare squilibri finanziari, posto che, con particolare riguardo al contenzioso, le eventuali somme dovute per sorte capitale devono trovare copertura negli stanziamenti dei capitoli cui il contenzioso si riferisce, mentre per le eventuali spese di lite in senso stretto si procederà facendo ricorso agli ordinari strumenti previsti a legislazione vigente.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ringrazia il rappresentante del Governo per gli ulteriori chiarimenti resi ad integrazione di quelli già contenuti nella citata nota depositata nel corso della seduta di ieri, tali da consentire la formulazione della seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3104 Governo, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 1, comma 5, l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013, per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione del prelievo dovuto dall'Italia nel 2015 appare coerente con le previsioni di finanza pubblica, posto che lo stanziamento concernente la citata autorizzazione di spesa è già stato considerato nei tendenziali di spesa;
   il reintegro delle somme anticipate dal citato Fondo di rotazione avverrà da parte di AGEA a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;
   la compensazione effettuata dalla Commissione europea tramite la decurtazione delle risorse comunitarie dovute all'Italia, di cui al predetto articolo 1, comma 5, avverrà integralmente nell'anno 2015;
   il prelievo oggetto di compensazione è stato arrotondato, nella relazione tecnica, alla cifra di 40 milioni di euro, a fronte di un importo di circa 41,9 milioni di euro, posto che quest'ultimo è stata calcolato sul totale dei prelievi non tenendo conto sia della soglia di sbarramento per l'ammissione al beneficio fissata a 5 mila euro, sia della fisiologica mancata adesione di una parte di potenziali aventi diritto che non faranno ricorso alla rateizzazione;
   il carattere prudenziale della citata stima contenuta nella relazione tecnica risulta peraltro confermato dai dati relativi agli ultimi due mesi di campagna, quasi definitivi, non disponibili al momento dell'emanazione del presente decreto;
   all'articolo 2, l'estensione della possibilità di utilizzo sia degli introiti delle sanzioni sia delle risorse del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario non è idonea a configurare alcuna accelerazione della spesa rilevante sui saldi di finanza pubblica, posto che il comma 3, lettera d), modificando l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, si limita a destinare al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni nel medesimo settore la cui riassegnazione è già prevista dal medesimo articolo 62;
   le ulteriori funzioni previste dal comma 4 del medesimo articolo 2, quali le attività di ricerca pubblica finalizzate al miglioramento della qualità del latte, saranno esercitate nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso;
   al medesimo articolo 2, i compiti di rilevazione ed elaborazione di dati attribuiti a ISMEA e al Consiglio per la ricerca in agricoltura, nonché la facoltà di segnalazione Pag. 47all'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle violazioni della disciplina sulle relazioni commerciali in agricoltura attribuita all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari potranno, come indicato nel testo del decreto-legge in oggetto e nella relazione tecnica, essere svolti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previsti a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 3, comma 3, non si considerano gli eventuali effetti fiscali derivanti dalla possibilità di richiedere agli operatori economici contributi obbligatori collegati all'applicazione erga omnes delle regole adottate dalle organizzazioni interprofessionali, posto che, come di prassi, non vengono stimati gli effetti indiretti derivanti da disposizioni che incidono sulla redditività di singoli operatori economici;
   al medesimo articolo 3, l'allineamento temporale tra l'eventuale acquisizione delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie e il loro utilizzo per finalità di spesa, quali il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali, è assicurato dalla procedura di riassegnazione delle somme di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999;
   l'accesso ai fondi pubblici da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, di cui al comma 3 del predetto articolo 3, è configurato come eventualità e sarà possibile solo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
   all'articolo 4, l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, ai fini della copertura del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del primo Fondo, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto;
   all'articolo 5, l'utilizzo per finalità di copertura del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014, appare coerente con le previsioni di finanza pubblica e non pregiudicherà gli interventi previsti a legislazione vigente;
   al medesimo articolo 5, l'integrazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014 è da intendersi riferita al solo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi;
   all'articolo 6, il rientro del personale della gestione commissariale ex Agensud presso le amministrazioni di provenienza non comporterà una variazione della dotazione organica delle stesse, in quanto si tratta di personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di personale degli Enti vigilati dallo stesso Ministero comandato presso la citata gestione commissariale, il cui posto in organico nelle amministrazioni di provenienza è rimasto indisponibile proprio per effetto del predetto comando;
   al medesimo articolo 6, le risultanze del bilancio di chiusura della gestione commissariale di Agensud, nonché la definizione delle residue fasi liquidatorie, ivi incluso il contenzioso, non appaiono suscettibili di determinare squilibri finanziari, posto che, con particolare riguardo al contenzioso, le eventuali somme dovute per sorte capitale devono trovare copertura negli stanziamenti dei capitoli cui il contenzioso si riferisce, mentre per le eventuali spese di lite in senso stretto si Pag. 48procederà facendo ricorso agli ordinari strumenti previsti a legislazione vigente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.
Atto n. 161.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Federico FAUTTILLI (PI-CD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Rileva che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, che all'articolo 12 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea. Fa presente che il testo in esame è corredato di relazione tecnica.
  Passando alle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché alle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente che la copertura finanziaria delle minori entrate nette, di cui all'articolo 16 dello schema di decreto legislativo in esame, è a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della citata legge di delega. Al riguardo, rinviando a quanto più dettagliatamente indicato con riferimento alle singole disposizioni del testo, segnala – in ordine al complesso delle disposizioni del provvedimento – che la stima di cassa degli effetti finanziari non sembra considerare i possibili effetti negativi nel primo anno di applicazione in sede di versamento dell'acconto; infatti viene quantificato nel periodo d'imposta successivo a quello di decorrenza sia l'effetto di saldo per il precedente esercizio che l'effetto di acconto per quello in corso. In merito alla prudenzialità di tale criterio ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  Inoltre, evidenzia che diverse disposizioni del provvedimento intervengono su specifici profili della disciplina attualmente vigente finalizzata a contrastare comportamenti delle imprese che, realizzando redditi all'estero, possono in tutto o in parte trasferire tali redditi al fine di ottenere un trattamento fiscale più favorevole (disciplina sulle Controlled Foreign Companies «Cfc»). La relazione tecnica stima gli effetti della nuova disciplina con riferimento alle singole innovazioni introdotte. Peraltro ritiene necessario acquisire anche una valutazione complessiva del Governo circa l'equivalenza, dal punto di vista degli effetti finanziari connessi al contrasto dei predetti comportamenti delle imprese, del nuovo complesso normativo prefigurato dal provvedimento in esame rispetto a quello attualmente vigente, cui sono stati talvolta ascritti, dalle relative relazioni tecniche, effetti di maggior gettito.
  Riguardo all'articolo 1, relativo agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, fa presente che la Pag. 49disposizione introduce una disciplina sostanzialmente equivalente a quella vigente: entrambe le normative prevedono specifiche procedure a carico dell'Amministrazione finanziaria per favorire accordi con le imprese che operano a livello internazionale. Tuttavia, mentre la normativa che si intende introdurre non reca alcuna previsione di oneri, quella vigente, della quale si prevede l'abrogazione, attribuisce all'attuazione della disciplina del ruling internazionale un effetto oneroso di 5 milioni di euro annui, disponendo anche in merito alla relativa copertura finanziaria. Ritiene pertanto necessari chiarimenti in merito al profilo finanziario recato dalla norma in esame. Ulteriori precisazioni appaiono opportune, a suo avviso, in merito agli effetti finanziari che possono derivare dalla possibilità, concessa al contribuente, di far valere l'accordo anche con effetto retroattivo, ossia a decorrere dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente stesso.
  Relativamente all'articolo 2, relativo all'interpello sui nuovi investimenti, ritiene necessari chiarimenti tenuto conto che la disposizione attribuisce all'Agenzia delle entrate ulteriori funzioni rispetto a quelle attualmente svolte, definendo anche termini specifici, decorsi i quali trova applicazione il silenzio-assenso. Fa presente che andrebbe verificata la effettiva possibilità per l'Agenzia delle entrate di svolgere le nuove funzioni attribuite senza necessità di ulteriori risorse umane e finanziarie.
  Riguardo all'articolo 3, concernente dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ritiene opportuno che siano forniti elementi riguardo alle possibili minori entrate derivanti dalla disposizione in esame, tenuto conto che queste ampliano l'ambito applicativo del credito per imposte pagate all'estero e riducono l'ambito di applicazione della disciplina antielusiva sulle Cfc, in relazione al tipo di partecipazione posseduta. Tali elementi appaiono necessari al fine di verificare l'impatto stimato con riferimento alle modifiche normative introdotte e l'effettiva possibilità che detti effetti trovino compensazione in una più ampia base imponibile soggetta a tassazione in Italia.
  Per quanto concerne l'articolo 4, relativo a interessi passivi, segnala che la quantificazione degli effetti finanziari recati dai commi 1, 3 e 4 è effettuata dalla relazione tecnica mediante modello di microsimulazione; non risulta, pertanto, possibile procedere ad una verifica puntuale di tale stima. Ciò anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica fornisce un risultato cumulato degli effetti di gettito delle modifiche introdotte e non consente quindi una valutazione degli effetti finanziari riconducibili a ciascun intervento proposto. Ritiene pertanto necessario che siano forniti, in primo luogo, i risultati della procedura di quantificazione, disaggregati per le singole misure proposte, nonché elementi di maggior dettaglio in merito ai dati, ai criteri ed alle ipotesi adottati in relazione a ciascuna modifica, tenuto conto che:
   le modifiche in argomento riguardano ambiti di applicazione non coincidenti tra loro;
   una delle tre modifiche, come confermato dalla relazione tecnica, determina effetti positivi mentre le altre due determinano effetti negativi di gettito.

  La relazione tecnica, dopo aver indicato il risultato complessivo delle microsimulazioni effettuate, riporta alcune elaborazioni relative alla ripartizione, per settori di attività e per volume di componenti positive dichiarate ai fini IRAP, del maggior gettito stimato. Da quanto indicato nella prima tabella, relativa alla distribuzione per settori di attività, risulta che il maggior gettito IRES, stimato complessivamente in misura pari a 141,4 milioni, è ottenuto come compensazione tra effetti positivi e negativi rilevati in ciascun settore. In proposito appare utile acquisire ulteriori elementi in merito alla differenziazione di effetti indicati per i diversi settori.
  Per quanto riguarda il comma 2, che abroga la norma che prevede i requisiti Pag. 50necessari per procedere alla deduzione degli interessi passivi relativi a rapporti intrattenuti con Paesi indicati nella white list, andrebbero forniti, a suo avviso, chiarimenti in merito ai criteri di prudenzialità adottati nella scelta del parametro del 5 per cento per la determinazione della quota di incremento degli interessi deducibili.
  Riguardo all'articolo 5, recante disposizioni in materia di costi black list e di valore normale, osserva che la relazione tecnica ipotizza, per effetto delle norme in esame, un incremento di circa il 50 per cento della quota di costi attualmente indeducibili, che diventerebbero invece deducibili per effetto della disciplina in esame. Poiché l'ammontare dei costi non dedotti nelle dichiarazioni UNICO 2013 è pari a circa 740 milioni, la riduzione di base imponibile imputabile alle norme in esame dovrebbe essere pari a circa 370 milioni. Poiché dalla stima effettuata con il modello di microsimulazione la relazione tecnica ottiene un effetto complessivo di minor gettito annuo pari a 23,7 milioni in termini di competenza, si deduce che l'aliquota media compatibile con tale risultato dovrebbe essere pari a 6,4 per cento. In proposito andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti, considerato che tale risultato non sembrerebbe sufficientemente spiegato da possibili situazioni di perdita fiscale dichiarata dei contribuenti.
  Per quanto concerne il comma 2, rileva che la norma reca una interpretazione che sembrerebbe favorevole ai contribuenti, in quanto ostacola l'accertamento automatico; tuttavia la relazione tecnica afferma che la disposizione è conforme alle prassi già adottate dall'Agenzia delle entrate e non ravvisa pertanto effetti negativi a carico della finanza pubblica. Andrebbe peraltro confermato, a suo avviso, che anche la stima degli effetti dell'attività di accertamento inclusi nei tendenziali si basi su criteri conformi alle disposizioni introdotte. Inoltre poiché queste ultime hanno effetti retroattivi, andrebbero considerati gli effetti di eventuali richieste di rimborso, tenuto conto che la non rimborsabilità dei tributi pagati, asserita dalla relazione tecnica, non emerge espressamente dalla norma.
  Per quanto attiene l'articolo 6, concernente il consolidato nazionale, segnala che, poiché il consolidato nazionale si applica solo in caso di opzione da parte dei contribuenti interessati, è presumibile che l'ampliamento dell'ambito di applicazione previsto dalle norme in esame determini effetti negativi di gettito in quanto i nuovi soggetti ammessi eserciteranno l'opzione solo se ritenuta conveniente sul piano tributario. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 7, recante stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, andrebbe confermato, a suo avviso, che le stime incluse nei tendenziali di finanza pubblica siano conformi alla disciplina in esame al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica. In proposito la relazione tecnica si limita infatti a rilevare la conformità della nuova disciplina alle prassi dell'Agenzia delle entrate. Chiarimenti appaiono inoltre necessari in merito al regime fiscale da applicare, per le stabili organizzazioni, alla emissione di strumenti finanziari indicata dal comma 1 del nuovo articolo 152 del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi, nonché dal comma 2 dell'articolo in esame, ai fini IRAP, tenuto conto che entrambe le disposizioni sembrano rinviare ad un autonomo regime per tali strumenti.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, relativo alla disciplina delle controllate e delle collegate estere, rileva che le norme del TUIR sulle quali si intende intervenire sono dirette a contrastare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti che, al fine di conseguire un risparmio dell'onere tributario a loro carico, attuano politiche fiscali dirette a spostare la tassazione in Paesi con bassa fiscalità. Sulla disciplina il legislatore è intervenuto più volte attribuendo effetti positivi di gettito a disposizioni che hanno rafforzato l'attività di contrasto a tali forme elusive. Andrebbe verificato, a suo avviso, se la modifica di tali norme sia suscettibile di ridurre i Pag. 51predetti effetti di maggior gettito, che dovrebbero già essere inclusi nelle previsioni tendenziali.
  In merito alla soppressione dell'articolo 168 del TUIR relativo alle partecipazioni di collegamento, la stima degli oneri indicata dalla relazione tecnica si basa sui dati dei redditi 2012, che scontano l'effetto deterrente delle misure antielusive contenute nella precedente disciplina Cfc. Riguardo alle prudenzialità dell'utilizzo dei predetti dati ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Relativamente all'articolo 9, recante spese di rappresentanza, rileva che la maggiore deducibilità delle spese di rappresentanza sembra determinare effetti negativi anche ai fini del gettito IRAP. Tenuto conto che la relazione tecnica non considera tale imposta, reputa necessari chiarimenti a tale riguardo. In merito alla procedura di quantificazione adottata, evidenzia che la relazione tecnica utilizza i dati rilevati dalle dichiarazioni delle sole società di capitali. Tenuto conto che la modifica interessa anche le imprese individuali, reputa necessari chiarimenti in merito ai possibili effetti di minori gettito relativi all'IRPEF e alle relative addizionali.
  Riguardo all'articolo 10, relativo alle liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list, ritiene necessari chiarimenti in merito alla disposizione di coordinamento prevista dal comma 4. Viene infatti precisato che ogni richiamo presente nell'ordinamento ai Paesi diversi da quelli di cui all'articolo 168-bis, comma 2, del TUIR, che assicurano contemporaneamente lo scambio di informazioni e un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello italiano, va inteso come riferimento all'articolo 167, comma 4 del TUIR. Poiché quest'ultima disposizione fa riferimento a criteri parzialmente diversi da quelli sopra indicati, andrebbe chiarito, a suo avviso, se il riferimento all'elenco da adottare in base all'articolo 167, comma 4, determini il venir meno della definizione di Paesi a fiscalità privilegiata per taluni ordinamenti che, in base alla vigente normativa presenterebbero tali caratteristiche.
  Per quanto concerne l'articolo 11, relativo alla sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero, reputa opportuno acquisire elementi volti a suffragare la trascurabilità, dal punto di vista finanziario, delle fattispecie, affermata dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che la modifica interviene su disposizioni aventi carattere antielusivo.
  Riguardo all'articolo 12, concernente il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, osserva che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla disposizione sulla base della considerazione che gli effetti finanziari negativi – recati dall'applicazione di criteri che riducono il valore imponibile delle imprese commerciali che si trasferiscono in Italia – potranno essere compensati da un maggior numero di tali trasferimenti, come conseguenza dell'incentivo fiscale introdotto dalla disposizione in esame. Sul punto reputa opportuno acquisire elementi diretti a suffragare l'effettiva compensatività indicata, tenuto conto che la realizzazione degli effetti positivi è subordinata al verificarsi di eventuali mutamenti dei comportamenti da parte di imprese estere. Segnala, inoltre, che la relazione tecnica non sembra considerare gli effetti della disciplina prevista in caso di mancato accordo con l'amministrazione finanziaria per le imprese commerciali trasferite da Paesi «non collaborativi»; in base a tale disciplina le attività saranno considerate al minore valore e le passività al maggior valore tra i tre parametri indicati (costo di acquisto, valore normale e il valore iscritto in bilancio). Peraltro tale ultimo criterio sembrerebbe suscettibile di determinare un valore imponibile più favorevole per il contribuente rispetto a quello determinato applicando sempre il valore normale, come previsto per le imprese trasferite da Paesi «non collaborativi» in caso di accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate. In proposito ritiene Pag. 52opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica.
  Relativamente all'articolo 13, relativo a perdite su crediti, non ha osservazioni da formulare, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 14, recante esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, ritiene necessari i chiarimenti di seguito indicati.
  La quantificazione operata dalla relazione tecnica, pur utilizzando anche i dati rilevati dalle dichiarazioni IRAP, non sembrerebbe considerare gli effetti in termini di gettito di tale ultima imposta. In proposito, andrebbe chiarito quale sia il regime IRAP applicabile alle stabili organizzazioni che esercitano l'opzione ai sensi dell'articolo in esame.
  Per quanto riguarda la quantificazione effettuata, si segnala che la stima del recupero di gettito relativo al credito per imposte pagate all'estero (105 milioni) sembrerebbe riferita ad una situazione di stock attribuibile alle stabili organizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Andrebbero pertanto forniti chiarimenti in merito alle motivazioni che giustifichino l'iscrizione di tale effetto positivo «a regime».
  Ulteriori precisazioni andrebbero acquisite in merito all'effetto incentivante che la disposizione potrebbe determinare, tenuto conto che la relazione tecnica ipotizza un incremento pari al 30 per cento. In proposito segnala che tale incremento viene applicato dalla stessa relazione alla riduzione di gettito calcolata al netto dei crediti per imposte pagate all'estero. Considerato che questi ultimi crediti potrebbero variare negli anni, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la prudenzialità dell'applicazione del predetto incremento del 30 per cento all'onere calcolato al netto dei medesimi crediti.
  Riguardo all'articolo 15, relativo al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, rileva che la disposizione in esame sembra suscettibile di recare effetti negativi in quanto:
   il comma 1 amplia la possibilità di portare in detrazione i crediti d'imposta e, pertanto, determina effetti di minor gettito in relazione ai soggetti che risultino in tale modo «incapienti»;
   il comma 2, non considerato dalla relazione tecnica, fornisce una interpretazione della norma vigente in base alla quale il credito d'imposta matura in capo al contribuente anche per imposte e tributi pagati all'estero che non sono oggetto di specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni. La disposizione, avendo portata interpretativa, esplica effetti retroattivi che potrebbero determinare conseguenze onerose laddove le prassi finora applicate non dovessero essere conformi alla predetta interpretazione.

  In merito a quanto rappresentato, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.
  Riguardo all'articolo 16, recante disposizione finanziaria, rileva che la norma prevede che agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 99,3 milioni di euro per il 2016, 28 milioni di euro per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. La disposizione autorizza, altresì, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, fa preliminarmente presente che gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, poiché non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò posto, andrebbe pertanto considerata l'opportunità di riformulare la copertura finanziaria nel senso di indicare che gli oneri sono «valutati in» anziché «pari a», come invece attualmente previsto dal testo. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.Pag. 53
  Con specifico riferimento alla copertura dei predetti oneri a valere sull'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, segnala che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, al fine di utilizzare le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria di successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno.
  In proposito, ricorda che, in sede di attuazione della richiamata legge di delega, l'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, ha stabilito che quota parte delle maggiori entrate da esso derivanti, pari a 9,4 milioni di euro per il 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda, altresì, che analoga previsione è contenuta nell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante modifiche al regime di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, a tenore del quale le maggiori entrate derivanti dalle nuove accise sui tabacchi, per una quota parte valutata in 145 milioni di euro per il 2015 e in 146 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel medesimo Fondo.
  Le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono quindi pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria sia degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, sia degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'atto del Governo n. 162 attualmente all'esame delle Camere (recante schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione della già menzionata legge di delega), anch'essi imputati, in misura pari a 6,12 milioni di euro per il 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2017, sulle risorse del predetto Fondo.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

   Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.
Atto n. 162.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Federico FAUTTILLI (PI-CD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Fa presente che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, che all'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), nell'ambito delle misure relative al rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati ad incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi e della di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Rileva Pag. 54che Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli 1, 2 e 3, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, segnala che la relazione tecnica riferita all'articolo 1 fornisce le stime degli oneri senza indicare i criteri ed i dati utilizzati per le stesse. Andrebbero pertanto acquisite, a suo avviso, maggiori informazioni al fine di consentire una verifica della quantificazione operata.
  Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 3, in merito alla realizzazione delle maggiori entrate già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla normativa vigente – si tratta, in particolare, degli effetti quantificati in relazione alle disposizioni sullo spesometro e sulle comunicazioni per le operazioni effettuate nei Paesi della black list –, sarebbe opportuno acquisire, a suo avviso, ulteriori elementi, considerata la rilevante entità degli effetti positivi scontati con riferimento alle misure vigenti. Ritiene che andrebbe inoltre precisato se la sostituzione delle comunicazioni vigenti con le nuove disposizioni in esame possa consentire all'Agenzia delle entrate di esercitare un'attività di verifica tale da assicurare un gettito nella misura già scontata nei tendenziali con riferimento alle misure in vigore. Osserva, infatti, che nelle comunicazioni vigenti sono concentrate le sole informazioni utili per l'esercizio di una specifica attività di accertamento, quale quella basata sul cosiddetto spesometro ovvero sulle relazioni con i Paesi della black list, mentre le nuove disposizioni in esame interessano la generalità dei contribuenti ed il complesso delle operazioni commerciali effettuate. In merito alla priorità dei rimborsi IVA, tenuto conto che la relazione tecnica non considera tale modifica, ritiene opportuna una conferma in ordine alla sua neutralità finanziaria. In particolare, nel caso in cui tale neutralità derivasse dalla circostanza che l'ammontare massimo dei rimborsi è prestabilito entro un importo annuale già scontato nelle previsioni tendenziali, andrebbero considerati gli effetti recati dalla scelta, da parte dei contribuenti che non riceverebbero il rimborso in via prioritaria, di utilizzare il credito mediante compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. Qualora, invece, l'ammontare annuo complessivo dei rimborsi non fosse riconducibile ad un limite massimo prestabilito, ritiene che andrebbero chiariti gli effetti finanziari attribuiti all'ampliamento dei soggetti che hanno diritto al rimborso IVA in via prioritaria entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione.
  Per quanto concerne l'articolo 4, recante riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, rispetto al quale è opportuno acquisire una conferma del Governo, che l'Agenzia delle entrate possa svolgere le nuove funzioni attribuite utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In merito all'esonero in favore dei soggetti che esercitino l'opzione, dell'apposizione del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi riguardo alle eventuali implicazioni finanziarie.
  Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, rileva che la norma provvede alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto concernenti, da un lato, la realizzazione e la gestione del servizio per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche, dall'altro, la messa a disposizione dei soggetti passivi IVA del Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007. In particolare, ai citati oneri, pari a 6,12 milioni di euro per il 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione dell'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale. In proposito, si rammenta Pag. 55che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, al fine di utilizzare le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria di successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. In proposito, ricorda che, in sede di attuazione della richiamata legge di delega, l'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, ha stabilito che quota parte delle maggiori entrate da esso derivanti, pari a 9,4 milioni di euro per il 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante modifiche al regime di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, a tenore del quale le maggiori entrate derivanti dalle nuove accise sui tabacchi, per una quota parte valutata in 145 milioni di euro per il 2015 e in 146 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel medesimo Fondo. Segnala che le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono quindi pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria sia degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, sia degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'atto del Governo n. 161 attualmente all'esame delle Camere (schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione della già menzionata legge di delega), anch'essi imputati, in misura pari a 99,3 milioni di euro per il 2016, a 28 milioni di euro per il 2017 e a 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018, sulle risorse del predetto Fondo.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

   Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

Pag. 56