CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2015
456.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 GIUGNO 2015

Pag. 195

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, ricorda che la XIV Commissione inizia oggi – ai fini del parere da rendere alla Pag. 196XIII Commissione Agricoltura – l'esame del decreto-legge n. 51 del 2015, recante interventi per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
  In particolare, il settore lattiero-caseario è oggetto di diversi interventi, finalizzati, da un lato, ad affrontare la situazione di emergenza causata dal passaggio da un sistema contingentato di produzione ad uno completamente liberalizzato, dall'altro, a ridisegnare per il futuro il sistema delle relazioni contrattuali tra i diversi operatori della filiera del latte, in modo da rendere più equa e meno soggetta a continue oscillazioni la determinazione del prezzo di cessione del latte crudo.
  Ricorda in proposito che in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (peraltro abrogato dal successivo regolamento (UE) n. 1308/2013), il 31 marzo 2015 è terminato il regime delle quote latte introdotto nel 1984 con lo scopo di contenere le eccedenze di produzione lattiera degli Stati membri. Il regime delle quote era basato su un meccanismo che prevedeva l'attribuzione di limiti massimi alla produzione annuale dei singoli Paesi: superare questo limite comportava una penale a carico dei soggetti che avessero commercializzato un quantitativo di latte eccedente la propria quantità di riferimento (prelievo supplementare o superprelievo).
  Come rilevato nella relazione illustrativa del Governo, tale regime ha avuto significative ripercussioni sulla struttura produttiva della filiera del latte italiano e il sistema di liberalizzazione delle quote successivo a quello vigente sino al 31 marzo 2015 rischia di esporre il sistema produttivo ad una perdita di valore delle imprese agricole operanti nel settore, se non adeguatamente accompagnate, in questa fase di transizione, da un idoneo apparato normativo.
  Ricorda in proposito che nell'ambito della procedura di infrazione 2013/2092, il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per essere venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 69, 70 80 e 83 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (cosiddetto regolamento unico OCM) e dagli articoli da 15 a 17 del regolamento CE n. 594/2004, nonché da precedenti disposizioni di analogo contenuto, non avendo garantito il recupero dei «prelievi» sulle eccedenze rispetto alle quote latte (cosiddetti «prelievi supplementari»).
  Il mancato pagamento dei «prelievi», da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste.
  Con la decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti da quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori ha aderito a detti piani di rateizzazione. In sintesi, oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato, ancora oggi, di prelievi per 1,423 miliardi di euro. Questi ultimi corrispondono al debito dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla «copertura» di cui alla sopra citata decisione UE).
  La paralisi di tali pagamenti è riconducibile, per la Commissione, a vari profili del sistema ordinamentale italiano:
   la stessa normativa nazionale sarebbe divenuta deficitaria, dopo che la Legge n. 44/2012 ha permesso ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di «oggettiva difficoltà economica» (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione predetti);
   gli «accertamenti» delle somme dovute, da parte dell'amministrazione italiana, Pag. 197sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori;
   dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla pubblica amministrazione hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa, prima della definizione della vertenza.

  In tale contesto – che peraltro non riguarda solo l'Italia, ma rischia di avere un impatto negativo su altri grandi Paesi produttori di latte, come la Francia – l'Unione europea ha suggerito di individuare modalità di passaggio, dal regime delle quote a quello liberalizzato, «morbide» (soft landing, cui la Commissione fa specifico riferimento nei suoi report al Parlamento e al Consiglio sull'andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte – COM(2010) 727 final e COM(2012) 741 final).
  La relazione illustrativa rileva tuttavia come dai tavoli negoziali in sede europea non siano pervenute, ad oggi, proposte e misure in grado di attenuare l'impatto della fine del regime delle quote, in particolare con riferimento al controllo della volatilità dei prezzi del latte. La finalità del decreto-legge – si dice – è dunque quella di evitare l'esclusione dal mercato del latte delle aziende italiane, rafforzando strumenti già presenti nell'ordinamento, che necessitano tuttavia di essere adeguati ai mutamenti del contesto economico e della normativa europea appena richiamati.
  Il decreto interviene inoltre con disposizioni riguardanti il settore olivicolo-oleario, che rappresenta un'eccellenza agricola italiana ed europea e vive da alcuni anni una grave crisi sia sul mercato interno che su quello internazionale, tale da compromettere la sopravvivenza di numerose aziende.
  In tale quadro si collocano anche le misure del decreto-legge a sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, con particolare riferimento alle emergenze di carattere alluvionale e alla diffusione del batterio della xylella fastidiosa, in relazione al quale il Consiglio dei ministri ha deliberato, il 10 febbraio 2015, lo stato di calamità naturale e, conseguentemente, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha nominato un apposito commissario straordinario.
  Il provvedimento reca infine misure per la razionalizzazione delle strutture ministeriali relative alla gestione commissariale della soppressa AGENSUD.
  Si limita a richiamare sinteticamente il contenuto degli articoli, soffermandosi sui profili di interesse della XIV Commissione, e rinviando alla scheda sintetica e al dossier predisposti dagli Uffici per una analisi maggiormente dettagliata.
  Il decreto-legge in esame si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 interviene in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione europea, che – come ho detto prima – prevede, nella sostanza, la possibilità per gli Stati membri di incassare i prelievi (le cosiddette «multe») relativi all'ultima campagna 2014/2015 in tre rate annuali di pari importo.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa, il pacchetto di misure relative al settore lattiero-caseario poggia su due pilastri fondamentali. Da un lato, esso mira a fornire una risposta immediata e indifferibile alla necessità di governare i mesi a ridosso della cessazione del regime delle quote latte e, dall'altro, a porre le basi per l'urgente riordino delle relazioni commerciali nella filiera, al fine di garantire proprio il soft landing raccomandato anche dalle istituzioni europee. L'obiettivo è dunque quello di accompagnare la gestione dell'offerta, pur nel pieno rispetto della libertà del mercato di riferimento che rimane sempre aperto e concorrenziale, con regole di trasparenza e di equilibrio tra le diverse fasi e stadi della filiera. Pag. 198
  In particolare, al fine di realizzare gli obiettivi esposti, si propone di intervenire utilizzando alcune possibilità previste dalla più recente normativa europea, con specifico riferimento, da un lato, al regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione, del 26 marzo 2015, che ha introdotto la possibilità di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015, d'altro lato, al citato regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
  L'articolo 2 dà attuazione alle disposizioni europee contenute nel cosiddetto pacchetto latte.
  In particolare secondo quanto previsto nell'articolo 148 del Regolamento UE 1308/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di rendere obbligatoria la stipula di contratti scritti tra agricoltori e trasformatori per ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio e/o possono decidere che i primi acquirenti debbano presentare un'offerta scritta per il contratto di acquisto di latte crudo (paragrafo 1). Qualora gli Stati membri decidano in questo senso, i contratti (paragrafo 2) devono: essere stipulati prima della consegna e devono comprendere elementi specifici quali il prezzo da pagare alla consegna (che deve essere fisso ovvero deve essere calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto quali gli indicatori del mercato), il volume consegnato e la composizione del latte crudo, la durata, dettagli relativi al pagamento, modalità di raccolta e norme applicabili in caso di forza maggiore. Tutti questi elementi devono esservi ma i loro contenuti possono essere negoziati liberamente tra le parti e gli agricoltori hanno il diritto di rifiutare un'offerta che comprenda una durata minima per un contratto. Le consegne da parte di un agricoltore ad una cooperativa della quale è membro non sono assoggettate a questo obbligo contrattuale se lo statuto o le regole della cooperativa contengono disposizioni che hanno effetti analoghi a quelli del contratto. Per quanto attiene alla durata del contratto, però, lo Stato membro, laddove decida di rendere obbligatoria la stipula dello stesso, ovvero di rendere obbligatoria la presentazione di una offerta scritta per un contratto con l'agricoltore da parte del primo acquirente, può comunque stabilire una durata minima del contratto tra primo acquirente e agricoltore, e tale durata è di almeno sei mesi. L'agricoltore può comunque per iscritto rifiutare la durata minima del contratto.
  Il comma 3 stabilisce l'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dall'articolo 62 del decreto-legge 1/2012 che ha regolato i rapporti contrattuali relativi alla cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Viene, inoltre, attribuita all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi la possibilità di segnalare le violazioni di tali obblighi; e vengono fatti confluire gli introiti derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.
  L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).
  Il pacchetto latte ha, infatti, introdotto norme sulla partecipazione degli operatori interessati a organizzazioni interprofessionali (OI), le quali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato. Tali norme si trovano ora inserite nel Regolamento UE 1308/2013 sulla nuova OCM unica, quali norme «speciali» rispetto a quelle generali sulle OI operanti nei settori dei prodotti agricoli elencati nell'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo Regolamento.
  L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, attribuendogli una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. La copertura viene rinvenuta riducendo corrispondentemente Pag. 199l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.
  L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.
  Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.
  Gli esperti degli Stati membri dell'UE riuniti nel Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi hanno approvato il 28 aprile 2015 le misure rafforzate proposte dalla Commissione europea per prevenire l'ulteriore introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione della Xylella fastidiosa.
  Le nuove misure dell'UE impongono agli Stati membri di notificare la comparsa di nuovi focolai, di effettuare indagini ufficiali, e di delimitare immediatamente le zone infestate. In tali zone sono applicate misure di eradicazione rigorose che comprendono la rimozione e la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri, indipendentemente dal loro stato di salute. Le misure prevedono inoltre la possibilità per l'Italia di applicare misure di contenimento in tutta la provincia di Lecce, in cui l'eradicazione non è più possibile. In tal caso resta l'obbligo di eliminare sistematicamente tutte le piante infette e di testare tutte le piante circostanti (entro 100 metri) in una zona di 20 km contigua alle province di Brindisi e Taranto. Le importazioni e la circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante note per essere sensibili alla Xylella fastidiosa provenienti da qualsiasi paese del mondo saranno soggette a condizioni rigorose. Sono vietate in particolare le importazioni di piante di caffè originarie dell'Honduras e del Costa Rica, che presentano un rischio elevato di essere colpite dal batterio. Si ricorda che l'UE aveva adottato nel febbraio 2014 misure di emergenza, che sono state ulteriormente specificate nel luglio 2014. Sulla base del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare pubblicato nel gennaio 2015 e dei risultati dell'attività svolta dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nel 2014, quest'ultima ha presentato una serie di misure rafforzate volte a preservare le piante sane situate nell'area colpita e a prevenire l'ulteriore diffusione del batterio nel resto dell'Unione. Sono state inoltre adottate misure rigorose per le importazioni da paesi terzi.
  Ricorda che l'articolo 26 del Regolamento UE n. 702/2014 consente gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, dichiarandoli compatibili con il mercato interno e esenti dall'obbligo di notifica, solo se soddisfano date condizioni e solo per date finalità.
  In particolare, gli aiuti sono erogati unicamente a) in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e b) nell'ambito di: un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione; o misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/UE del Consiglio.
  I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali ed erogati entro quattro anni da tale data, dunque, non costituiscono uno strumento permanente di sostegno, ma operano in via transitoria nell'ipotesi in cui si verifichino danni determinati da Pag. 200organismi nocivi per i quali siano partiti programmi pubblici di controllo ed eradicazione nonché misure di emergenza.
  L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti. Tale scelta, come è dato leggere nella relazione illustrativa, trova ragione nel fatto che gli interventi nazionali per l'irrigazione in agricoltura saranno contenuti nel Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) in fase di approvazione e richiederanno, pertanto, una gestione coordinata con le politiche europee relative allo sviluppo rurale e con i fondi FEASR. Per tali ragioni si è ritenuto opportuno che, per il futuro, le politiche in materia di servizi idrici per l'agricoltura vengano gestite dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP), osservato che il provvedimento non reca profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il decreto-legge non risolve il contenzioso aperto con la Commissione europea in materia di quote latte. Si tratta, come è noto, di una questione cui il Paese si confronta ormai da diversi anni e la cui responsabilità deve essere integralmente attribuita al partito della Lega Nord, che ha sempre incitato i produttori di latte italiani a non pagare le multe loro comminate per il mancato rispetto delle quote.
  Resta quindi aperto un problema al quale occorre dare soluzione, sia per rispondere al contenzioso ancora aperto a livello europeo che per individuare efficaci misure volte a sostenere i produttori del comparto.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, condivide le preoccupazioni del collega Buttiglione, osservando come la creazione degli organismi interprofessionali prevista dal decreto sia proprio volta a sostenere gli operatori del settore, in un quadro di oggettiva difficoltà, nel quale il prezzo del latte non appare idoneo a sostenere la produttività del comparto. Molti paesi europei sono già usciti dal sistema delle quote e il decreto-legge in esame è volto proprio a consentire questo passaggio; si tratta di una fase necessaria, alla quale è indispensabile tuttavia fa seguire una diversa programmazione per il futuro.

  Paolo TANCREDI, presidente, pur associandosi alle preoccupazioni avanzate dall'onorevole Buttiglione, sottolinea come il decreto-legge in esame non si proponga di risolvere la procedura di infrazione ancora aperta nei confronti dell'Italia, ma di consentire il passaggio ad un diverso regime di produzione del latte. Ritiene, in ogni caso, che la questione sia meritevole di richiamo nel parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.

  Adriana GALGANO (SCpI) sottolinea a sua volta l'importanza che la questione relativa alla procedura di infrazione in corso sia richiamata nel parere.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, rileva che l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, (Free Trade Agreement (FTA) UE – South Korea) fatto a Pag. 201Bruxelles il 6 ottobre 2010 risponde all'esigenza di fornire un coerente quadro di sostegno al consolidamento delle relazioni commerciali bilaterali attraverso la creazione di un'area di libero scambio.
  Tali intense relazioni si caratterizzano per un interscambio commerciale in ascesa e vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane. L'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e flussi di investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio conforme alle disposizioni dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994).
  Alla creazione della zona di libero scambio viene correlato – si legge nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge originario, A.S. 1335 –, un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, favorito dalle disposizioni dell'Accordo che prevedono la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), l'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari nonché l'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei. L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuto di Stato e di sviluppo sostenibile.
  Nella relazione illustrativa che correda l'A.S. 1335 si sottolinea che l'Accordo costituisce, per numero di ambiti toccati e valore economico complessivo, il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall'Unione Europea con un paese terzo; esso, inoltre, è il primo accordo del genere conforme alla strategia «Global Europe: competing in the world», lanciata dalla Commissione nel 2006 e finalizzata ad accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee attraverso la conclusione di accordi di libero scambio con i partner economici più rilevanti, da un lato, e la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti, nel pieno rispetto dei princìpi Organizzazione mondiale del commercio, dall'altro. Inoltre – si legge nella relazione illustrativa – approfondendo le relazioni economiche bilaterali, l'Accordo di libero scambio completa il quadro istituzionale delle relazioni Unione europea – Corea del Sud, integrando le disposizioni poste in materia di dialogo politico dall'Accordo quadro Unione europea – Corea, concluso contestualmente. Le due intese, viene sottolineato, sono collegate da un legame giuridico fortemente voluto dall'Unione europea, che consentirà l'adozione di contromisure di natura commerciale – fino alla sospensione dell'applicazione dell'FTA – a fronte di gravi violazioni delle clausole essenziali dell'Accordo quadro. Si rammenta che l'Italia ha ratificato l'Accordo quadro Ue-Corea con la legge n. 240 del 30 novembre 2012.
  Quanto alla negoziazione dell'Accordo di libero scambio in esame, la fase negoziale venne avviata il 6 maggio 2007 e due anni dopo (15 ottobre 2009) l'intesa è stata parafata. Il 16 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione sulla firma e applicazione provvisoria per i settori di esclusiva competenza comunitaria, a partire dal 1o luglio 2011. La cerimonia ufficiale della firma è avvenuta il 6 ottobre 2010 a Bruxelles, in occasione del vertice bilaterale Unione europea – Corea, mentre l'approvazione da parte del Parlamento europeo è del 17 febbraio 2011. Il Parlamento coreano ha ratificato l'accordo il 14 maggio 2011.
  Ricorda che dal momento che l'Accordo ha natura mista, avendo ad oggetto anche materie di competenza degli Stati membri, è necessaria la ratifica da parte di questi ultimi ai fini dell'entrata in vigore a titolo definitivo. Tutti i Paesi membri UE ad eccezione dell'Italia, hanno ratificato l'Accordo. Pag. 202
  Quanto alla Croazia, che ha aderito all'Ue successivamente alla firma dell'Accordo, si segnala che la posizione del 28o Stato membro dell'Unione è stata oggetto di un protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio.
  Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si articola in 15 capi che comprendono ciascuno un numero variabile di articoli afferenti a materia omogenea.
  Si limiterà di seguito a riportare in estrema sintesi il contenuto dell'articolato.
  Il Capo 1 (Obiettivi e definizioni generali) articoli 1.1 e 1.2 è dedicato all'individuazione degli obiettivi dell'intesa ed alle definizioni ricorrenti nel testo.
  Il Capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) è costituito dagli articoli da 2.1 a 2.17. Le disposizioni prevedono la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio delle merci, secondo calendari diversi per le varie categorie merceologiche. L'articolo 2.5, in particolare, indica la procedura per la soppressione dei dazi doganali, prevedendo che tre anni dopo l'entrata in vigore dell'intesa, le parti possono consultarsi in sede di Comitato per il commercio di merci (uno dei comitati specializzati istituiti ai sensi del successivo articolo 15.2, par. 1) per valutare se accelerare o estendere il processo. È vietato aumentare l'aliquota di dazi esistenti o imporne di nuovi (articolo 2.6).
  Il Capo 3 riguarda Misure di difesa commerciale e comprende gli articoli 3.1-3.15. È prevista la possibilità che le parti facciano ricorso a misure di salvaguardia bilaterale qualora, in seguito all'applicazione dell'accordo, la riduzione o la soppressione di un dazio doganale causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale di una delle parti che produce merci simili o concorrenti (articolo 3.1). Segnalo la previsione (articolo 3.16) di un gruppo di lavoro «Cooperazione in materia di difesa commerciale» incaricato di controllare il rispetto della disciplina decisa dall'Accordo, migliorare la cooperazione tra le autorità competenti, scambiare informazioni su misure di salvaguardia, antidumping, compensative e antisovvenzione, oltre a cooperare su questioni internazionali.
  Nella relazione illustrativa si precisa che al fine dell'applicazione di misure di salvaguardia, da parte europea verranno monitorati i flussi commerciali dei settori auto, tessile ed elettronica di consumo, che rivestono particolare sensibilità per l'industria europea. La relazione evidenzia che il regolamento (CE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, ha stabilito le procedure per l'adozione di tali misure nei rapporti con la Corea, prevedendo che dette procedure possano essere attivate da Commissione, Stati membri ed operatori economici interessati e che le pertinenti misure di salvaguardia possano essere introdotte non appena soddisfatte le previste condizioni, senza la preventiva approvazione della maggioranza degli Stati membri. Si segnala, in proposito, che il 26 marzo 2015 la Commissione europea ha presentato la terza Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia prevista dall'accordo. Secondo quanto riportato dalla Commissione, dopo tre anni di attuazione dell'accordo, il bilancio generale è chiaramente positivo per entrambe le parti, soprattutto per l'UE. Le esportazioni di merci verso la Corea sono aumentate del 35 per cento, passando da 30,6 miliardi di euro nei 12 mesi precedenti l'attuazione dell'accordo di libero scambio a 41,4 miliardi di euro nel terzo anno di attuazione. Nello stesso periodo, le esportazioni di prodotti dall'UE verso la Corea, interamente o parzialmente liberalizzate dall'accordo, sono aumentate più delle esportazioni complessive, vale a dire rispettivamente del 46 per cento e del 37 per cento. Nel complesso i 7,6 miliardi di euro di deficit commerciale con la Corea si sono trasformati in un avanzo commerciale di 3,6 miliardi di euro a favore dell'UE nel corso del terzo anno di attuazione. In Pag. 203merito ai prodotti sensibili (automobilistico, tessile, elettronica di consumo) nella relazione la Commissione segnala che le importazioni di automobili dalla Corea sono aumentate del 20 per cento nel terzo anno di attuazione (luglio 2013-giugno 2014) rispetto all'anno precedente (luglio 2012-giugno 2013). La tendenza al rialzo è particolarmente marcata per le automobili con motori elettrici, sebbene i volumi delle importazioni siano insignificanti per questa categoria. Le importazioni di automobili dotate di motori medio-grandi sono aumentate del 50 per cento, mentre le importazioni di automobili con motori piccoli sono diminuite del 7 per cento. La Commissione ritiene opportuno rilevare che le importazioni di automobili dalla Corea sono ancora ad un livello inferiore rispetto a quello rilevato da luglio 2007 a giugno 2008; le importazioni di prodotti tessili dalla Corea sono diminuite del 12 per cento nel terzo anno di attuazione rispetto all'anno precedente, a fronte di un calo del 6 per cento nel secondo anno di attuazione rispetto al primo anno; mentre le importazioni di prodotti elettronici sono diminuite del 13 per cento nel secondo anno di attuazione dell'accordo, nel terzo anno sono aumentate del 31 per cento.
  Il Capo 4, (articoli 4.1-4.10) riguarda gli Ostacoli tecnici al commercio. Le parti, allo scopo di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati, si impegnano a rafforzare la collaborazione nell'ambito delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità (articolo 4.3); la cooperazione è finalizzata, inoltre, a facilitare gli scambi, a rafforzare la collaborazione in ambito regolamentare attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati, ed anche attraverso la cooperazione scientifica e tecnica al fine di uniformare le rispettive regolamentazioni tecniche.
  Il Capo 5, (articoli 5.1-5.11) contiene Misure sanitarie e fitosanitarie. La cooperazione in tale settore ha l'obiettivo (articolo 5.1) di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, nel contempo tutelando la salute di esseri umani, animali e piante. Con l'articolo 5.10 viene istituito, nell'ambito dei comitati specializzati (di cui all'articolo 15.2, par. 1) un comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie.
  Il Capo 6 (Regime doganale e facilitazione degli scambi commerciali) comprende gli articoli 6.1-6.16. Per facilitare gli scambi commerciali, l'Accordo prevede uno snellimento delle procedure per lo sdoganamento e la semplificazione delle procedure doganali per gli operatori in possesso di determinati requisiti, l'armonizzazione di documenti e dati richiesti, l'informatizzazione delle procedure, programmi di formazione congiunti degli operatori, il rafforzamento degli scambi di informazione fra gli operatori, la collaborazione in materia di sicurezza (articoli 6.3-6.8). Viene istituito un Comitato doganale cui è attribuita anche la competenza a dirimere eventuali controversie tra le parti.
  In riferimento al Capo 7 (articoli 7.1-7.50), che disciplina Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico la relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni realizzano un'ampia liberalizzazione degli scambi dei servizi, che va ben oltre gli obblighi assunti dalle parti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e comprende la fornitura transfrontaliera di servizi (articoli 7.4-7.8), lo stabilimento (articoli 7.10-7.12), la presenza temporanea dei prestatori di servizi (articoli 7.17-7.20), i servizi informatici, postali e di telecomunicazione (articoli 7.25-7.36), i servizi finanziari (articoli 7.37-7.46), il trasporto marittimo internazionale (articolo 7.47) e, infine, il commercio elettronico (articolo 7.48). Oltre a quanto indicato dalla relazione si segnala che, ai sensi dell'articolo 7.3 viene istituito, in attuazione delle disposizioni del più volte rammentato articolo 15.2 par. 1 (Comitati specializzati) il Comitato per il Commercio di servizi, lo stabilimento ed il commercio elettronico composto da rappresentanti delle parti guidati da un funzionario della rispettiva autorità competente quanto all'applicazione delle disposizioni del Capo 7 in esame. Pag. 204
  Le disposizioni contenute nel Capo 8 (articoli 8.1-8.4) disciplinano Pagamenti e movimenti di capitali. L'articolo 8.1 liberalizza i pagamenti ed i trasferimenti in valuta tra le parti in conformità Statuto del Fondo monetario internazionale. Con l'articolo 8.2 vengono rimosse le restrizioni alla libera circolazione dei capitali, con particolare riferimento agli investimenti diretti effettuati a norma del Paese ospitante e alle attività liberalizzate nel capo 7 (commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico).
  Il Capo 9 (articoli 9.1-9.3) è dedicato agli Appalti pubblici. L'articolo 9.1 ribadisce l'interesse delle parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale, richiama i diritti e gli obblighi che derivano dall’Agreement on Public Procurement (GPA 1994), contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC. È inoltre prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro «Appalti pubblici» (articolo 9.3), con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici oltre a provvedere allo scambio di informazioni.
  Con le disposizioni del Capo 10 (articoli 10.1-10.69) viene disciplinata la proprietà intellettuale. Il Capo – riassume la relazione illustrativa – introduce in materia di proprietà intellettuale una disciplina OMC plus, integrando e precisando i diritti e gli obblighi delle parti posti dall'allegato 1C dell'accordo OMC (TRIPS) (articoli 10.1-10.2). Ampia tutela viene così accordata al diritto d'autore e diritti connessi (articoli 10.5-10.14), ai marchi (articoli 10.15-10.17), alle indicazioni geografiche (articoli 10.18-10.26), a disegni e modelli (articoli 10.27-10.32) ed ai brevetti (articoli 10.33-10.38). L'Italia – si legge nella relazione illustrativa – vede tutelate le proprie indicazioni geografiche commercialmente rilevanti insieme ad altre 160 denominazioni europee, non limitate a vini e alcolici, che vengono riconosciute subito. Inoltre, la tutela potrà essere estesa ad altre indicazioni geografiche secondo una procedura appositamente stabilita, ad opera di un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 10.25.
  Il Capo 11 (articoli 11.1-11.15) contiene le norme in materia di Concorrenza. Ai sensi dell'articolo 11.1 le parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza in modo da evitare che pratiche commerciali scorrette, quali accordi restrittivi, pratiche concertate, abusi di posizione dominante o concentrazioni tra imprese, possano vanificare i vantaggi della liberalizzazione degli scambi.
  Il Capo 12 (articoli 12.1-12.8) riguarda la Trasparenza. Al riguardo, vengono posti obblighi orizzontali rafforzati in materia di trasparenza regolamentare in settori pertinenti agli scambi commerciali tra le parti ed agli investimenti, con una particolare considerazione per gli operatori economici di piccole dimensioni.
  Con il Capo 13 (articoli 13.1-13.16) si disciplina in materia di Commercio e sviluppo sostenibile. Ai sensi dell'articolo 13.1 la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. A tal fine va assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività (articoli 13.3-13.7). Particolare attenzione è dedicata dall'Accordo alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un «forum della società civile» finalizzato ad instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile (articoli 13.12- 13.13).
  Il Capo 14 (articoli 14.1-14.20) contiene le norme per la Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, che vengono risolte mediante consultazioni, o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, qualora non si sia giunti ad una soluzione concordata. Pag. 205
  Il Capo 15 (articoli 15.1-15.16) è dedicato alle Disposizioni istituzionali, generali e finali. Al fine di assicurare il buon funzionamento, l'attuazione e l'applicazione dell'Accordo, nonché per promuoverne gli obiettivi generali e sovrintendere i lavori di tutti i comitati specializzati con l'articolo 15.1 è istituito il comitato per il commercio: lo compongono rappresentanti di entrambe le parti e lo copresiedono il ministro coreano per il commercio ed il membro della Commissione Ue responsabile per il commercio, o loro rappresentanti.
  L'accordo ha durata illimitata ed è denunciabile, in forma scritta, con effetto a sei mesi dalla notifica (articolo 15.11). L'Accordo non sostituisce o abroga gli altri accordi conclusi in precedenza con la Corea dagli Stati membri dell'Unione europea o dall'Unione; esso rappresenta (articolo 15.14) un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro e fa parte integrante delle relazioni bilaterali come disciplinate da tale intesa. Dell'intesa fanno parte integrante (articolo 15.13) tre Protocolli (sulla definizione della nozione di «prodotti originari», sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e sulla cooperazione culturale) e relativi Allegati nonché venticinque Allegati collegati ai relativi capitoli.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.
  L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in euro 23.820 a decorrere dal 2015.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 giugno 2015 — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Atto n. 154.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 maggio 2015.

  Paolo TANCREDI, presidente, ricorda che nella seduta del 22 aprile scorso il relatore, onorevole Giulietti, ha illustrato i contenuti del provvedimento, il cui esame si è poi interrotto in attesa del parere della Conferenza Unificata. Essendo pervenuto il parere, la Commissione può ora esprimersi.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, richiama i contenuti del parere espresso dalla Conferenza Unificata lo scorso 7 maggio, di significativo interesse, sebbene di non diretta competenza della XIV Commissione. Si tratta di un parere favorevole condizionato all'accoglimento di diversi emendamenti, volti in particolare a non aggravare gli oneri a carico delle imprese.
  Formula quindi sullo schema di decreto legislativo una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Pag. 206

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Atto n. 155.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 maggio 2015.

  Paolo TANCREDI, presidente, ricorda che nella seduta del 22 aprile scorso la relatrice, onorevole Iacono, ha illustrato i contenuti del provvedimento, il cui esame si è poi interrotto in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni. Essendo pervenuto il parere, la Commissione può ora esprimersi.

  Maria IACONO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, anche in considerazione del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni e dall'assenza di rilievi emersi in sede di dibattito presso la Commissione competente per il merito.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 160.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 maggio 2015.

  Paolo TANCREDI, presidente e relatore, ricorda di aver illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta dello scorso 18 maggio, evidenziando le disposizioni sulle quali il provvedimento in esame si discosta dal dettato della direttiva 2013/29/UE, oggetto di recepimento.
  Ritiene pertanto opportuno riprendere tali rilievi nella proposta di parere della Commissione, nella forma di condizioni e osservazioni, che illustra.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) chiede chiarimenti in ordine alla osservazione relativa all'articolo 22, nella quale si invita il Governo a valutare – con riferimento al comma 2 dell'articolo 22, laddove si dispone che l'organismo di valutazione della conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta – se tale organismo debba avere o meno personalità giuridica. Riterrebbe preferibile adeguarsi direttamente alle indicazioni della direttiva, che stabilisce che tale organismo ha personalità giuridica.

  Adriana GALGANO (SCpI) si associa alla valutazione del collega Buttiglione.

  Paolo TANCREDI, presidente e relatore, condivide il rilievo dell'onorevole Buttiglione e propone di trasformare in condizione tale osservazione, invitando il Governo a stabilire che tale organismo ha personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, par. 2 della direttiva.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, con le modifiche da ultimo concordate (vedi allegato).

  Vanessa CAMANI (PD) riterrebbe opportuno, anche in considerazione della complessità tecnica del parere formulato, un ulteriore approfondimento.

  Paolo TANCREDI, presidente e relatore, ricordato che il termine per l'espressione Pag. 207del parere scade il prossimo 7 giugno, ritiene che la Commissione possa esprimersi anche nella giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Commissione europea ha di recente reso pubblici i piani particolareggiati – si tratta di 16 punti programmatici – che ha elaborato per creare un mercato unico digitale.
  Riterrebbe opportuna – se non già svolta da altre Commissioni – una iniziativa di approfondimento sul punto, anche al fine di verificare che le iniziative da assumere in ambito nazionale siano in linea con le azioni prospettate dalla Commissione europea.

  Paolo TANCREDI, presidente, concorda circa il rilievo del tema sollevato e si riserva di svolgere una verifica in ordine alle iniziative sinora assunte in sede parlamentare; l'Ufficio di presidenza della Commissione potrà quindi valutare l'opportunità di un approfondimento sul punto con il Governo.
  Dichiara quindi conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

Pag. 208