CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2015
456.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 99

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.20.

Sulla missione di studio nella Regione Piemonte (11 maggio 2015).

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che una delegazione della Commissione ha svolto, nella giornata dell'11 maggio 2015, una missione di studio nella Regione Piemonte finalizzata all'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione in ordine alla situazione occupazionale e agli strumenti utilizzati per assicurare la salvaguardia dei lavoratori coinvolti nelle crisi industriali che interessano le imprese operanti nella Regione. Fa presente di aver predisposto una relazione (vedi allegato) nella quale si dà conto degli esiti della missione e dei contenuti degli incontri svolti.

  La Commissione prende atto.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel ringraziare i componenti della delegazione per il contributo fornito nel corso della missione, dichiara concluse le comunicazioni sulla missione di studio nella Regione Piemonte.

  La seduta termina alle 13.25.

Pag. 100

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 3053, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Al riguardo, segnala preliminarmente che, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'accordo intende superare un approccio di carattere meramente cooperativo ed è finalizzato all'associazione politica e all'integrazione economica tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, inscrivendosi nell'ambito del Partenariato orientale, che rappresenta il quadro di riferimento per le relazioni con i sei Paesi vicini dell'est, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia, in seno alla Politica europea di vicinato. Osserva che l'Accordo fa parte dei cosiddetti accordi di nuova generazione, stipulati o in corso di definizione, tra l'Unione europea e i Paesi del Partenariato orientale, prevedendo forme rafforzate di cooperazione e riguardando un campo di materie più ampio rispetto all'accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1998. In particolare, l'accordo prevede la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita, finalizzata non solo all'incremento dell'interscambio commerciale, ma anche alla progressiva armonizzazione normativa, in vista della graduale integrazione dell'Ucraina nel marcato unico europeo, che dovrebbe portare significativi benefici all'economia ucraina. Sottolinea che, come evidenziato dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo rappresenta una vera e propria agenda per le riforme in Ucraina, basata su un programma a trecentosessanta gradi di adeguamento normativo ai parametri europei e si accompagna a una agenda di associazione, approntata nel 2013.
  Passando al contenuto dell'Accordo, attualmente ratificato da sedici Stati membri dell'Unione europea, segnala che esso si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in sette titoli, quarantatré allegati, riferiti essenzialmente a questioni tecniche e profili della normativa dell'Unione europea oggetto di progressivo adeguamento da parte dell'Ucraina, e tre protocolli, relativi rispettivamente alla nozione di prodotti originari, all'assistenza amministrativa in materia doganale e alla partecipazione dell'Ucraina a programmi dell'Unione europea. In particolare, i sette titoli hanno a oggetto, rispettivamente, i principi generali dell'Accordo, dialogo politico e riforme, associazione politica, cooperazione e convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, giustizia, libertà e sicurezza, scambi e questioni commerciali, cooperazione economica e settoriale, cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode, disposizioni istituzionali, generali e finali.
  Passando a quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, rileva in primo luogo gli articoli 17 e 18, inseriti nel Titolo II, relativo a giustizia, libertà e sicurezza, i quali riguardano rispettivamente il trattamento e la mobilità dei lavoratori. In particolare osserva che, per i lavoratori ucraini legalmente occupati nell'Unione europea si escludono trattamenti Pag. 101discriminatori nei rapporti di lavoro sulla base della loro nazionalità, riconoscendosi la medesima tutela ai lavoratori degli Stati membri in Ucraina. Rileva che, per quanto attiene alla mobilità di lavoratori, si prevede che siano confermate e, se possibile, ampliate le agevolazioni riconosciute in via bilaterale per l'accesso all'occupazione dei lavoratori ucraini e che gli altri Stati membri esaminino la possibilità di stipulare analoghi accordi. Si potrà inoltre valutare la concessione di ulteriori agevolazioni in altri settori, con particolare riferimento alla formazione professionale.
  Osserva, inoltre, che ulteriori disposizioni di interesse della Commissione sono comprese, nell'ambito del Titolo IV, relativo a scambi e questioni commerciali, nel Capo 6, concernente lo stabilimento, il commercio di servizi e il commercio elettronico. Al riguardo, sottolinea, in particolare, le disposizioni degli articoli da 97 a 102, inscritte nella sezione 4, che disciplinano la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali connessi alla prestazione di servizi, recando norme volte ad agevolare l'ingresso nei territori degli Stati contraenti del personale «chiave» e di rappresentanti di persone giuridiche impegnate nelle attività di prestazione di servizi, nonché di laureati in tirocinio e di venditori di servizi alle imprese. Sono inoltre confermati gli impegni assunti con l'accordo generale sugli scambi di servizi del 1994 con riferimento ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti. Passando al Capo 13, che reca disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile, esso si compone degli articoli da 289 a 302 ed incide sulla disciplina del lavoro, riconoscendo alle Parti, all'articolo 290, il diritto di stabilire i livelli di protezione interna in materia di lavoro e di adattare conseguentemente le proprie disposizioni legislative al fine di garantire livelli elevati di protezione. Il successivo articolo 291 prevede che le Parti promuovano e attuino nei rispettivi ordinamenti le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, relative in particolare alla libertà di associazione, al diritto di contrattazione collettiva, all'eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio, all'abolizione effettiva del lavoro minorile, all'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, impegnandosi a dare efficace attuazione alle convenzioni fondamentali e prioritarie dell'OIL. Illustra il successivo articolo 296, che prevede che gli Stati assicurino il mantenimento dei livelli di protezione in materia di lavoro e garantiscano l'efficace applicazione delle proprie leggi in materia, mentre l'articolo 299 stabilisce che le Parti istituiscano un gruppo consultivo sullo sviluppo sostenibile, composto da organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle organizzazioni non governative e delle altri parti interessate.
  Passa poi all'illustrazione del Titolo V dell'Accordo che disciplina il dialogo tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina su ventotto materie di interesse comune, suscettibili di ampie potenzialità di sviluppo, tra le quali rileva, in particolare, per quanto di competenza della Commissione, il Capo 21, composto dagli articoli da 419 a 429, in materia di cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità. Segnala, in particolare, che l'articolo 420 prevede che la cooperazione sia finalizzata, tra l'altro, alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e condizioni di lavoro dignitose, alla promozione dell'equità sociale e della giustizia, contestualmente alla riforma dei mercati del lavoro e alla promozione nel mercato del lavoro di condizioni che conciliano flessibilità e sicurezza. Ulteriori obiettivi sono la promozione di misure attive del mercato del lavoro e il miglioramento dei servizi per l'impiego, la costruzione di mercati di lavori più inclusivi, la riduzione dell'economia informale, il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, l'innalzamento della protezione sociale, la riduzione della povertà e il rafforzamento della coesione sociale, la promozione della parità di genere e delle pari opportunità, Pag. 102nonché il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e della promozione del dialogo sociale. Segnala che l'articolo 421 prevede che le Parti incoraggino il coinvolgimento di tutte le parti interessate, e in particolare delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, nelle riforme politiche dell'Ucraina, mentre il successivo articolo 423 pone l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione in materia di occupazione e politica sociale e l'articolo 424 stabilisce che l'Ucraina provveda al graduale ravvicinamento alla normativa e alla pratica dell'Unione europea in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità. Passando al Capo 23, in materia di istruzione, formazione e gioventù, segnala in particolare l'articolo 432, volto a promuovere un maggiore scambio di informazioni e competenze nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.
  Conclusivamente, preso atto del contenuto dell'Accordo, che presenta un valore politico particolarmente rilevante nel quadro della definizione degli assetti politici dell'Europa dell'est, ed esaminati gli aspetti di competenza della Commissione, ritiene che sussistano le condizioni per esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antimo CESARO (SCpI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla XIII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Rileva che, come indica anche il titolo del provvedimento, il decreto si compone di disposizioni che, a diverso titolo, intervengono nel settore dell'agricoltura, con particolare riferimento al rilancio dei settori in crisi o alla tutela di imprese colpite da eventi di carattere eccezionale, recando altresì misure di carattere organizzativo relative alla chiusura della gestione commissariale della soppressa Agensud.
  Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, che si compone di sette articoli, segnala in primo luogo che l'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di latte di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di produzione nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte, svoltasi dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015. Per la rateizzazione, che dovrà essere richiesta all'AGEA entro il 31 agosto 2015 e potrà avere a oggetto solo importi superiori a 5.000 euro, si rende necessaria la prestazione da parte del produttore di una fideiussione bancaria a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Rileva che l'articolo 2 reca disposizioni volte a garantire il superamento del regime delle quote latte. In particolare, il comma 1 stabilisce che per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, in caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni dovute, sia ammessa la compensazione anche a favore delle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il quantitativo disponibile. Il comma 2 prevede inoltre che i contratti aventi ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, non possano avere durata inferiore Pag. 103ai 12 mesi e che l'ISMEA elabori mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo, tenendo conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo. Il comma 3, modificando l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, rafforza le sanzioni previste per la violazione degli obblighi previsti dal medesimo provvedimento in materia di rapporti contrattuali relativi alla cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Viene, inoltre, attribuita all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi la possibilità di segnalare le violazioni di tali obblighi; e vengono fatti confluire nel Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario gli introiti derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte.
  Sottolinea che il successivo articolo 3 introduce nell'ordinamento italiano le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di organizzazioni interprofessionali contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, con riferimento al settore lattiero-caseario, anche in relazione al superamento del sistema delle quote latte. In particolare, il comma 1 prevede che possa essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero caseario qualora rappresenti una quota pari ad almeno il 20 per cento dell'attività economica. Il comma 2 disciplina il riconoscimento dell'organizzazione, che può essere concesso a una sola organizzazione per settore o per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore, mentre il comma 3 regolamenta i contributi obbligatori che possono essere richiesti dall'organizzazione interprofessionale, prevedendo che essi siano applicabili, a determinate condizioni, anche ai non iscritti. I successivi commi 4 e 5 disciplinano le modalità di estensione erga omnes, in determinate materie, delle regole approvate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute e le modalità per la verifica della loro rappresentatività. Il comma 6 individua le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle regole applicabili erga omnes e i relativi controlli. Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori indicati dal regolamento (UE) n. 1308 del 2013 (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, tabacco, carni, uova). In tal caso l'organizzazione interprofessionale deve avere una rappresentatività pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore. Il comma 8 dispone che, nel caso in cui, successivamente al riconoscimento, un'altra organizzazione interprofessionale dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente e al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa.
  Osserva poi che l'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario. L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di emanazione del provvedimento in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, consistenti in contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile e per il ripristino delle strutture aziendali, in prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, nonché nella proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza. Le medesime misure compensative sono estese anche Pag. 104alle imprese agricole che negli anni 2014 e 2015 hanno subito danni per infezioni di organismi nocivi ai vegetali, consentendo in particolare di ristorare i danni arrecati agli ulivi dalla xylella fastidiosa. Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa la dotazione del Fondo di solidarietà è incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.
  Segnala che il successivo articolo 6, che più direttamente incide sulle materie di competenza della Commissione, dispone la cessazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, della gestione commissariale delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) e il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti e alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il comma 2 stabilisce che il trasferimento di funzioni abbia luogo con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disporrà anche in ordine alla riassegnazione delle risorse a disposizione dell'attuale gestione e agli adempimenti relativi al bilancio di chiusura della gestione e alla definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso relativo alla soppressa Agenzia. Il comma 3 precisa che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le competenze attribuite al commissario ad acta si intendono riferite agli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Quanto alle finalità della disposizione, fa presente che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, essa intende promuovere la razionalizzazione e il coordinamento della gestione delle grandi reti infrastrutturali di irrigazione di rilevanza nazionale, tenendo conto anche del quadro disegnato dal nuovo piano irriguo nazionale, finanziato in misura rilevante da risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). In questa ottica, si sottolinea l'esigenza di rimettere tutte le competenze in materia alla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, non avendo più ragione d'essere la gestione commissariale. La relazione tecnica chiarisce che il personale attualmente in servizio presso la soppressa Agensud è composto da personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e da personale comandato da enti vigilati dal medesimo Ministero, che rientrerà presso le amministrazioni di appartenenza, senza variazioni nel trattamento giuridico ed economico. Cesseranno invece gli incarichi del Commissario e dei suoi due consulenti giuridici, con risparmi riferibili, in particolare, al compenso del Commissario e al recesso dal contratto di locazione della struttura amministrativa della soppressa agenzia. Infine, segnala che l'articolo 7 dispone, come di consueto, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, valutati i profili di competenza della Commissione, rileva che sussistano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento, riservandosi, in ogni caso, di valutare eventuali elementi che dovessero emergere nel dibattito, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco MICCOLI (PD), relatore, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sul disegno di legge, recante deleghe Pag. 105al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, trasmesso dal Senato lo scorso 4 maggio 2015. Ricorda preliminarmente che si tratta del secondo dei due provvedimenti adottati dal Governo a chiusura della consultazione pubblica sulla riforma della pubblica amministrazione e fa seguito al decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. Il Senato ha introdotto numerose modifiche al testo iniziale del disegno di legge, che è stato dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica, ridefinendo parzialmente la portata dell'intervento normativo, che si muove lungo diverse direttrici, tra le quali rilevano, in particolare, la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza pubblica, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.
  Passando rapidamente in rassegna il contenuto del provvedimento, composto di diciotto articoli suddivisi in quattro Capi, segnala, in primo luogo, che il Capo I reca disposizioni in materia di semplificazioni amministrative e si compone degli articoli da 1 a 6. Rileva, in particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche per garantire, attraverso il sistematico ricorso alle tecnologie digitali, il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse, nonché la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici. Segnala che l'articolo 2 reca una delega per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, allo scopo soprattutto di assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi e che l'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) il principio del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, che opera nell'ambito dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e che viene esteso, con opportuni correttivi, anche al caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
  Osserva, poi, che l'articolo 4 reca una delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti per l'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. In particolare, sottolinea che dovranno essere individuati i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso, di autorizzazione espressa o di comunicazione preventiva. L'articolo 5 introduce limiti ai poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati nei casi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio, introducendo un limite generale di diciotto mesi per il suo esercizio, fatte salve alcune eccezioni, specificate dalla norma. Segnala, infine, che l'articolo 6 interviene in materia di trasparenza e di inconferibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al Governo una delega per l'introduzione di misure integrative e correttive dei decreti legislativi n. 33 del 2013 e n. 39 del 2013, emanati in attuazione della cosiddetta «legge Severino» (legge n. 190 del 2012).
  Passando poi al Capo II del disegno di legge, che si compone degli articoli 7 e 8 e che reca norme in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, si sofferma sull'articolo 7 che prevede una delega al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali. Osserva, poi, che l'articolo 8 reca la delega per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, prevedendo, in particolare, la rideterminazione del diritto annuale a carico delle imprese, la riduzione del numero delle circoscrizioni Pag. 106territoriali delle camere di commercio, la ridefinizione dei loro compiti e funzioni, il riordino delle competenze in materia di tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni camerali, nonché la riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte camerali.
  Sottolinea che il Capo III, composto dagli articoli da 9 a 11, reca disposizioni in materia di personale e che, in particolare, all'articolo 9, reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Tra i principi e i criteri direttivi, segnala, in particolare: l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua; la realizzazione, in tale ambito, di tre ruoli unici, in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali (incluse la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del servizio sanitario nazionale) e i dirigenti degli enti locali; la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione; la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza e l'introduzione di una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi; la previsione della durata quadriennale degli incarichi dirigenziali; il collocamento in disponibilità dei dirigenti privi di incarico e la loro decadenza dai ruoli al termine di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; il riordino delle norme in materia di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti; l'introduzione di una nuova disciplina per la retribuzione dei dirigenti.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 10 reca una delega legislativa per la semplificazione dell'attività degli enti pubblici di ricerca, al fine di rendere le procedure e le normative più adeguate alle caratteristiche di tali enti, mentre l'articolo 11 reca norme per la promozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del proprio personale.
  Con riferimento al Capo IV, che reca deleghe per la semplificazione amministrativa e si compone degli articoli da 12 a 18 del disegno di legge, rileva, in particolare, che l'articolo 12 contiene i principi e i criteri comuni per l'adozione di decreti legislativi di semplificazione, volti all'elaborazione di tre testi unici riferiti, rispettivamente, alle materie del pubblico impiego, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, rimettendo la definizione di criteri e principi direttivi specifici agli articoli successivi del disegno di legge; che l'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi riguardanti l'esercizio della delega per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; che l'articolo 14 si riferisce, invece, al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione della normativa in materia, mentre l'articolo 15 reca i criteri per la delega al Governo relativa al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.
  In ultimo, ricorda che l'articolo 16, con la finalità della semplificazione normativa, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per abrogare o modificare disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, e che l'articolo 17 reca una clausola di salvaguardia volta ad assicurare il rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, l'articolo 18 reca le norme di carattere finanziario, introducendo una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica Pag. 107e specificando che, in presenza di eventuali oneri dei decreti legislativi che non trovino compensazione al loro interno, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Passando all'esame delle norme che più direttamente incidono su materie di competenza della Commissione, segnala, innanzitutto, che l'articolo 11 reca norme per favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. A tale riguardo propone di valutare l'opportunità di precisare nell'ambito del provvedimento quali siano le amministrazioni pubbliche alle quali si applicano le disposizioni del disegno di legge, stante la presenza nell'ordinamento di una pluralità di definizioni legislative.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 11 prevede in primo luogo l'adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, di misure organizzative (flessibilità dell'orario di lavoro, lavoro ripartito, telelavoro, sperimentazione di forme di co-working e smart-working) di cui possano fruire, entro tre anni, almeno il 20 per cento dei dipendenti che ne facciano richiesta, con l'esclusione di penalizzazioni in termini di riconoscimento di professionalità e di progressione di carriera. A suo avviso dovrebbe valutarsi l'opportunità di espungere il riferimento al lavoro ripartito, in quanto tale forma contrattuale dovrebbe essere eliminata dal nostro ordinamento a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo recante il testo unico delle tipologie contrattuali, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, recentemente esaminato dalla Commissione. Con riferimento allo smart-working, inoltre, ricorda altresì che nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 157, recante misure in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, si invitava il Governo a verificare la possibilità di individuare a livello normativo una definizione di tale tipologia di lavoro, attualmente disciplinato solo a livello contrattuale.
  Ricorda poi che, nel medesimo articolo 11, si stabilisce che le amministrazioni pubbliche predispongano un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici e della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini interessati. Il comma 2 prevede, inoltre, il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, a convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia nonché all'organizzazione, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, di servizi di supporto alla genitorialità. Segnala che il comma 3 rinvia a una successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di indirizzi e linee guida per l'attuazione delle misure in esame e che il comma 4, infine, novella l'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare al fine di rifinanziare per 2 milioni di euro nel 2015 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 il fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori presso enti e reparti del Ministero della difesa. Precisa inoltre che a tali servizi possono accedere, oltre ai figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa, figli minori di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di amministrazioni locali, nonché minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.
  Passa poi all'esame dell'articolo 13, che reca i criteri direttivi della delega al Governo per il riordino della disciplina del pubblico impiego, che si aggiungono a quelli di carattere generale di cui all'articolo 12 e mirano all'elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia. La delega dovrà essere esercitata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza del termine della delega in materia di dirigenza di cui all'articolo 9, che, a sua volta, deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore Pag. 108dalla legge. A tale proposito osserva che, in sostanza, quindi, il legislatore delegato avrà a disposizione ventiquattro mesi per l'esercizio della delega.
  Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, segnala, in primo luogo, la revisione delle procedure concorsuali attraverso, tra l'altro, la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita nel corso di rapporti di lavoro flessibile, con l'eccezione di quelli presso gli uffici di diretta collaborazione con l'autorità politica, ferma restando la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno. Ricorda che si prevedono, tra l'altro, l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalità per il loro espletamento, con la limitazione del numero degli idonei non vincitori e la riduzione dei termini di validità delle graduatorie. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo si prevede, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425 della legge di stabilità 2015, l'introduzione di disposizioni transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
  Osserva, inoltre, che la disposizione prevede: l'introduzione di un sistema informativo nazionale per l'orientamento della programmazione delle assunzioni; il rafforzamento delle funzioni di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica in relazione all'assunzione del personale delle categorie protette; l'attribuzione all'ARAN di compiti di supporto tecnico in materia di assunzioni e di rilevazione delle competenze nel pubblico impiego; la revisione della disciplina della contrattazione integrativa, al fine di concentrare le relative sedi e rafforzare i controlli; la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici, la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico-legale in caso di assenze per malattia, con l'attribuzione all'INPS delle competenze e delle relative risorse, prevedendo il ricorso prioritario ai medici iscritti nelle liste speciali a esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013; la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni; la disciplina delle forme di lavoro flessibile; la promozione del ricambio generazionale attraverso la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo per favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale; il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento delle assunzioni; la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici; l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare, il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e il rafforzamento del principio di responsabilità dei dirigenti con l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale. Ulteriori criteri direttivi attengono, inoltre, alla razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali, nonché al riconoscimento delle competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavoro del proprio personale dipendente. Sottolinea che si prevede, altresì, l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti della figura di un responsabile dell'inserimento delle persone con disabilità, nonché l'individuazione di una procedura per la comunicazione ai centri per l'impiego di dati rilevanti ai fini della copertura della quota di riserva prevista per le assunzioni dei disabili ai sensi della normativa vigente. Con riferimento a tale ultimo criterio direttivo, fa presente l'opportunità di valutare l'esigenza di un adeguato coordinamento con quanto sarà previsto nei decreti legislativi attuativi della legge n. 183 del 2014, che dovrebbero Pag. 109essere adottati dal Governo nei prossimi giorni e trasmessi alle Camere per i relativi pareri.
  Segnala, infine, che risultano comunque di interesse della Commissione anche le disposizioni recate dall'articolo 7, il quale, in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, prevede, tra l'altro: la riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e il correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni al cittadino e alle imprese; il riordino o la soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; il riordino dell'associazione Formez PA; la razionalizzazione e il potenziamento delle funzioni di polizia; il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e al suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia; la razionalizzazione, con eventuale soppressione, degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; la riorganizzazione delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la razionalizzazione della rete delle prefetture, mediante la riduzione del loro numero e la loro trasformazione in uffici territoriali dello Stato.
  Fa poi riferimento all'articolo 8, che reca la delega per la riforma dell'organizzazione delle camere di commercio, e che prevede, tra l'altro, la riduzione del numero delle loro circoscrizioni territoriali e la ridefinizione dei compiti e delle funzioni svolte da tali enti pubblici. Segnala, in particolare, in questo contesto, il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera g), il quale richiede l'introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la stabilità finanziaria delle camere di commercio, anche in relazione ai progetti in corso per la promozione all'estero della nostra economia, e il mantenimento dei livelli occupazionali, prevedendo il possibile utilizzo di poteri sostitutivi anche mediante la nomina di commissari.
  Infine, osserva che anche l'articolo 14, in materia di partecipazioni societarie, presenta aspetti di interesse della Commissione. Mi riferisco, in particolare, ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega che riguardano la definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti, dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate, nonché ai principi relativi al rafforzamento e alla razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive. Sottolinea, inoltre, l'introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI

  Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.

  La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abb. in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta Pag. 110odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Il ministro Giuliano POLETTI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), Tiziana CIPRINI (M5S), Renata POLVERINI (FI-PdL), Sergio PIZZOLANTE (AP), Walter RIZZETTO (Misto-AL), Roberto SIMONETTI (LNA), Titti DI SALVO (PD), Davide TRIPIEDI (M5S), Giorgio PICCOLO (PD) e Claudio COMINARDI (M5S).

  Il ministro Giuliano POLETTI, in sede di replica, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

  Cesare DAMIANO, presidente, ringrazia il ministro Poletti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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