CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 maggio 2015
450.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 35

INTERROGAZIONI

  Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

  La seduta comincia alle 14.

5-03925 Tofalo: Sul trattamento economico dei brevettati aerosoccorritori.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Angelo TOFALO (M5S) ringrazia il sottosegretario Alfano per aver confermato che i contorni della problematica sono quelli che l'atto di sindacato ispettivo ha delineato. Per tale ragione, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03862 Duranti: Sulle esercitazioni svolte nel poligono militare di Torre Veneri.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Donatella DURANTI (SEL) considera insoddisfacente la risposta fornita dal rappresentante del Governo sia con riguardo all'esercitazione Nato svolta in Salento lo scorso 14 ottobre 2014, sia per quanto attiene alla situazione del sito di importanza comunitaria di Torre Veneri.
  Prende atto di quanto riferito riguardo allo svolgimento dell'esercitazione Eagle Joker 14, ma manifesta perplessità sul mancato impiego di alcun tipo di munizionamento e sul passaggio di truppe sul terreno, anche in considerazione del fatto che all'esercitazione stessa hanno partecipato oltre 270 mezzi, 2 vettori navali, 4 aerei e più di 1.600 uomini.
  Quanto al poligono militare all'interno dell'area protetta di Torre Veneri, osserva che vi si svolgono esercitazioni in modo Pag. 36non occasionale, ma per oltre 200 giorni l'anno, persino in orari notturni. Peraltro, la mancanza dell'effettuazione di operazioni di bonifica che, come risulta dalle ammissioni di alcuni militari sentiti durante l'inchiesta aperta in seguito agli esposti di un'associazione locale non sono state mai avviate, sta seriamente compromettendo lo stato ambientale delle zone interessate.
  Ribadisce, quindi, l'esigenza di evitare di alterare gli equilibri esistenti nelle aree protette, concludendo che le esercitazioni militari non dovrebbero essere permesse all'interno delle stesse.

  Elio VITO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014.
Atto n. 167.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.

  Elio VITO, presidente, ricorda che la scadenza del termine per l'espressione del parere è fissata in base al regolamento della Camera al prossimo 2 giugno. Poiché però la prossima settimana è prevista una sospensione dei lavori parlamentari in ragione dell'appuntamento elettorale di domenica 31 maggio, si rende necessario, a meno di concludere l'esame nella seduta odierna, chiedere alla Presidenza della Camera la proroga del termine ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento. Propone pertanto di procedere in questo senso.

  La Commissione concorda.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatore, introducendo l'esame, osserva che lo schema di decreto sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere trova il suo fondamento normativo nell'articolo 306, comma 2, del codice dell'ordinamento militare. Tale disposizione, infatti, prevede che il ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, definisca con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché di quelli non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche a riscatto.
  Con riferimento al termine del 31 marzo per l'adozione del decreto, segnala che la relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame rileva che tale termine deve intendersi come ordinatorio e ricorda che già in passato i decreti in questione sono stati adottati, più volte, in data successiva.
  Ricorda che il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo si inquadra nel contesto normativo derivante dalla riforma strutturale del modello delle Forze armate, che ha comportato la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio. In tale piano sono inoltre indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio abitabile.
  Prima di soffermarsi sui contenuti del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014, rileva che questo – come precisato nelle Pag. 37premesse allo stesso schema di decreto – è stato predisposto anche sulla base della ravvisata esigenza di proseguire la disciplina dei criteri di deroga ai limiti di durata delle concessioni per le differenti particolari categorie ritenute meritevoli di tutela, in linea con i criteri fissati dal decreto del ministro della difesa 7 maggio 2014, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2012 e 2013.
  Passando, quindi, al dettaglio dello schema di decreto ministeriale in esame, osserva che questo è composto da cinque articoli e due allegati. Nell'allegato A (tabelle 1, 2 e 3) vengono riportati, rispettivamente, il numero complessivo degli alloggi di servizio, nonché il loro utilizzo, suddiviso per tipologia e per Forza armata (tabella 1); il numero degli alloggi non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali, anch'essi distinti per Forza armata e per tipologia di alloggio (tabella 2); e il confronto tra il piano annuale in esame e quelli precedenti relativi agli anni dal 2009 al 2014 (tabella 3).
  Segnala che l'osservazione di cui alla lettera d) del parere espresso dalla Commissione il 24 aprile 2014 sul precedente schema di decreto impegnava il Governo a fornire al Parlamento i dati relativi alla distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, al fabbisogno abitativo teorico in base alle norme vigenti e all'eventuale deficit o surplus rispetto all'esistente, insieme ad una proiezione almeno quinquennale delle esigenze infrastrutturali, nonché a inserire tali dati nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa relativo al 2015. Ribadisce, quindi, l'esigenza di acquisire tali dati.
  Nell'allegato B (tabelle 4 e 5) sono invece esposti i dati riguardanti il numero degli alloggi alienabili e di quelli effettivamente venduti nel corso del 2014 (tabella 4), nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili individuati alla stessa data (tabella 5). Tali tabelle sono tutte riferite alle disposizioni dell'articolo 1, che quantifica e suddivide il patrimonio complessivo abitativo. In particolare, il patrimonio complessivo abitativo globale – composto dalle categorie degli alloggi di servizio connessi con l'incarico con annessi locali di rappresentanza (ASIR), di quelli connessi con l'incarico (ASI), di quelli di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) e dagli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC) – è pari a 16.812 unità, secondo quanto riportato più specificatamente nella citata tabella 1 dell'allegato A.
  Ricorda che, per ottenere il numero degli alloggi realmente impiegabili dalle Forze armate, i quali ammontano a 13.566 per il 2014, occorre sottrarre dal numero degli alloggi componenti il patrimonio abitativo complessivo il numero di alloggi dichiarati non più utili alle esigenze istituzionali, pari a 3.246. Di questi 777 sono alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI), 2.427 sono alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) e 42 sono alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC). La ripartizione tra le tre Forze armate è la seguente: Esercito 2.199 alloggi, Marina 447 alloggi ed Aeronautica 600 alloggi.
  Ricordato che la tabella 3 dell'allegato A confronta i piani annuali relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, osserva che, rispetto al 2013, si evidenzia una diminuzione complessiva del numero degli alloggi non più utili pari a 450 unità, di cui 357 in dotazione all'Esercito, 29 alla Marina militare e 64 all'Aeronautica militare.
  Quanto alla tabella 4, di cui all'allegato B, questa illustra la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale del 22 novembre 2010, con l'indicazione del numero degli alloggi effettivamente alienati nel 2014 – 217 unità – suddivisi per Forza armata, nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili. Rileva che si tratta di un risultato assai deludente, sul quale ritiene si debba certamente sviluppare una riflessione adeguata.
  L'articolo 2, comma 1, stabilisce le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie ritenute meritevoli di tutela, con riferimento Pag. 38agli alloggi ASI, AST e ASGC. Si tratta, come noto, di nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 e dei familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio. Anche nel decreto in esame è previsto, come nei precedenti, che ai coniugi superstiti del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente sia concessa una proroga per una durata pari al periodo occorrente per il completamento dell'iter della pratica relativa al riconoscimento della causa di servizio (articolo 2, comma 2).
  Al riguardo ricorda che la Commissione, nella seduta del 20 dicembre 2013, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo relativo alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ha approvato una condizione finalizzata a prevedere che rientrino nella fascia protetta, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, le seguenti categorie di soggetti: coniugi vedovi di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio; coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio; nuclei familiari di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, con un portatore di handicap convivente; figli e nipoti di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, conviventi negli ultimi dieci anni. Alle suddette categorie è garantita la permanenza nell'alloggio alle medesime condizioni, indipendentemente dal tipo di concessione originaria ASI, AST o ASGC, già riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011.
  L'articolo 3 detta la disciplina relativa ai nuclei familiari composti da coniugi superstiti o altri familiari conviventi con il personale militare deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga della conduzione dell'utenza, ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari, nonché ai beneficiari della proroga di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto. In particolare la norma stabilisce che costoro sono da considerarsi, a tutti gli effetti, in titolo alla concessione dell'alloggio. Ciò al fine di mantenere il medesimo canone applicato agli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare già convivente, del personale militare deceduto, finché rimanga inalterato il loro stato civile.
  L'articolo 4 reca disposizioni interpretative e applicative relative al cosiddetto «regime transitorio» degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, la cui disciplina è stata dettata dall'articolo 4 del richiamato decreto 7 maggio 2014. In particolare, l'articolo prevede che gli utenti portatori di handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, nonché gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprendeva alla data di entrata in vigore del citato decreto 7 maggio 2014 un portatore di tale tipologia di handicap, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto 7 maggio 2014, sono ammessi a presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui allo schema in esame. Viene precisato che il nuovo canone è applicato a far data dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione. Non risulta, invece, che lo schema di decreto in esame preveda la possibilità di fare istanza di applicazione del canone individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 286 del codice dell'ordinamento militare, qualora più favorevole all'utente, così come era stato richiesto dalla Commissione con la condizione inserita nel parere espresso il 24 aprile 2014 sullo schema di decreto relativo al piano abitativo del 2012-2013.
  Rileva, inoltre, che viene stabilito che i benefici previsti dalle citate disposizioni non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011 in tema Pag. 39di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo.
  L'articolo chiarisce anche le modalità di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale del 7 maggio 2014, in base al quale i figli e nipoti di personale militare e civile della difesa concessionario originario di alloggi di servizio possono mantenere l'alloggio a condizione che siano conviventi con il medesimo negli ultimi dieci anni. Nello specifico viene precisato che le citate disposizioni si applicano nel senso che in caso di eventuale premorienza antecedente agli ultimi dieci anni.
  L'articolo 5 – sempre nell'ottica di mantenere salva la distinzione delle differenti categorie di non aventi titolo alla concessione, con particolare riferimento alle soglie reddituali di salvaguardia e protezione di alcune di esse, e non ingenerare, pertanto, dubbi circa le finalità per le quali sono fissate le nuove soglie di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2014 – precisa che, agli altri fini individuati dall'ordinamento militare in materia di alienazione, sono fatte salve le soglie di reddito già individuate dal decreto di gestione annuale 11 giugno 2012, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT. Le soglie del decreto annuale di gestione del patrimonio alloggiativo sono infatti rilevanti sia per poter beneficiare della rateazione del corrispettivo in caso di opzione dell'acquisto dell'usufrutto o per la continuazione nella conduzione nei casi di offerta di vendita da parte dell'Amministrazione, sia come parametro per l'applicazione delle differenti riduzioni dei prezzi di vendita dei medesimi alloggi. Resta fermo, inoltre, che l'Amministrazione procede alla revisione annuale della situazione reddituale complessiva degli utenti, ai fini dell'adeguamento dei canoni di occupazione degli alloggi, sia nei casi in cui gli istanti abbiano interesse all'adeguamento, in quanto a loro favorevole, sia nell'interesse dell'Amministrazione, nei casi in cui il canone risulterebbe maggiore in funzione del reddito. In tutti i casi, infine, in cui agli utenti è concessa la facoltà di autocertificare alcune situazioni giuridiche e patrimoniali, si è inteso evidenziare che l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  Alla luce di quanto evidenziato, pur ritenendo che lo schema di decreto possa essere valutato favorevolmente in ragione della presenza in esso di disposizioni che recepiscono alcune indicazioni provenienti da questa Commissione e che attestano la dinamica costruttiva tra Governo e Parlamento che si è costruita nel tempo rispetto a queste delicate tematiche, segnala la necessità di superare alcune criticità.
  In particolare, ritiene che sarebbe opportuno un approfondimento sulle difficoltà che hanno portato a concludere la vendita di un numero di alloggi inadeguato rispetto alle esigenze ed agli obiettivi del piano – appena 217 su un totale di 2874 alloggi alienabili, sia vuoti che occupati – verificando le possibili vie per incentivare la vendita di un maggior numero di alloggi in futuro. Sottolinea che ciò dovrà comportare anche una riflessione sulle modalità con le quali è stato finora fissato il prezzo di vendita.
  Per quanto riguarda l'ampliamento della fascia delle cosiddette categorie protette, individuate nell'ambito del parere espresso dalla Commissione difesa della Camera sul decreto legislativo n. 7 del 2014, rileva che è opportuno fare chiarezza anche sul numero di istanze avanzate dai conduttori appartenenti a tali categorie che sono rimaste senza risposta o sono state rigettate. Anche in questo caso ritiene opportuno domandarsi se le procedure adottate possano essere semplificate anche al fine di garantire tempi e modalità certi nel riconoscimento del tipo di conduzione da attribuire agli utenti stessi, con particolare riguardo all'obbligo del rilascio che non dovrebbe sussistere per queste categorie.
  Osserva che non sembra che gli utenti siano stati sempre e tempestivamente a conoscenza della necessità di presentare Pag. 40un'istanza ai comandi al fine di vedersi riconosciuto lo status di categoria protetta e che ciò è stato causa, in alcuni casi, della mancata presentazione delle istanze o del rigetto delle stesse da parte dell'Amministrazione per motivi formali. Pertanto, al fine di garantire il diritto di informazione agli utenti, ritiene opportuno prevedere modalità di comunicazione diverse e dirette, come ad esempio l'invio di una lettera raccomandata ai conduttori tenuti a presentare l'istanza di cui all'articolo 4, comma 1. Tale tipo di comunicazione sarebbe opportuno venisse estesa a tutti i conduttori ad esclusione dei cosiddetti «sine titulo storici».
  Inoltre, ritiene meriti riflettere sulla possibilità che l'inclusione nelle categorie protette per i nuclei familiari in cui sia presente un convivente portatore di handicap possa essere prevista a far data dalla certificazione rilasciata da parte delle autorità sanitarie.
  Reputa, ancora, che sia necessario, da parte del Governo, un chiarimento sul numero degli immobili rilasciati dai conduttori e non ancora riassegnati, anche al fine di evitare un pregiudizio sia per l'Amministrazione sia per i conduttori.
  Osserva poi che le condizioni poste nel parere approvato dalla Commissione nella seduta del 23 dicembre 2013 sullo schema dei decreti legislativi attuativi della legge delega per la riforma dello strumento militare n. 244 del 2012 dovevano trovare attuazione attraverso l'emanazione di apposite norme di modifica del testo unico delle disposizioni regolamentari: tali norme sembra siano state trasmesse alla Presidenza del Consiglio, ma non risultano ancora emanate. Tra queste assume particolare rilevanza la norma intesa a garantire ai conduttori che optano per l'usufrutto che al coniuge sopravvissuto all'assegnatario sia riconosciuta la parificazione dell'usufrutto: questo al fine di evitare che dal ricalcolo dell'aspettativa di vita possa derivare un ulteriore aggravamento della situazione economica del coniuge superstite. L'entrata in vigore di tale normativa è particolarmente urgente in quanto utilizzabile dai conduttori in sede di conclusione dell'asta diretta a terzi.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO prende atto con soddisfazione del fatto che la relatrice ha riconosciuto la dinamica costruttiva che si è instaurata negli anni tra Parlamento e Governo in relazione alla complessa materia degli alloggi della difesa e assicura che il Ministero della difesa intende persistere in questo spirito di collaborazione e valuterà pertanto con la massima attenzione le osservazioni della relatrice come pure le altre che emergeranno dal dibattito. Sottolinea in ogni caso che è essenziale mantenere fermo il cambio di disciplina previsto a decorrere dal 2010.

  Elio VITO, presidente, si dice convinto che sussistano le condizioni perché la Commissione e il Governo lavorino d'intesa e proficuamente per un risultato soddisfacente per tutti.

  Massimo ARTINI (Misto-AL), premesso che le considerazioni fin qui svolte dalla relatrice sono condivisibili, esprime l'auspicio che la proposta di parere che la stessa relatrice presenterà alla fine del dibattito sia idonea a riscuotere il più largo consenso tra i componenti la Commissione.

  Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

Pag. 41