CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2015
449.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 20 maggio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Nicoletta Favero, in sostituzione del senatore Raffaele Ranucci.

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA svolge una relazione sui temi dell'audizione.

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  Intervengono quindi, con alcune osservazioni e ponendo domande, i senatori Albert LANIECE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) e i deputati Francesco RIBAUDO (PD) e Florian KRONBICHLER (SEL).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, dopo aver svolto alcune considerazioni, invita il sottosegretario a rispondere ai quesiti posti.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il sottosegretario per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 maggio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 9.05.

Isole minori.
S. 828 Orrù.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, sul disegno di legge n. 828, d'iniziativa della senatrice Orrù, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame, recante: «Misure per la crescita delle isole minori. Laboratorio isole.».
  Il disegno di legge all'esame – elaborato con il contributo dell'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori) e con l'apporto dei cittadini e delle forze economiche presenti in loco – intende affrontare in modo organico le problematiche vissute dalle isole minori, anche in considerazione del valore unico che quei territori rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate.
  A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge individua l'oggetto e le finalità dell'intervento legislativo, precisando, tra l'altro, che esso è volto a dare attuazione all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che le misure previste dal provvedimento saranno predisposte e attuate in sinergia e d'intesa con le regioni e i comuni interessati, nonché con gli ulteriori enti territoriali eventualmente presenti nelle isole minori.
  Il successivo articolo 2 definisce gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori perseguiti con gli interventi previsti dal provvedimento, precisando che essi consistono: nel contenimento della tendenza allo spopolamento delle isole (anche attraverso un miglioramento della qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale), nell'attivazione di servizi di telecomunicazione a banda larga, nel miglioramento dei servizi di trasporto, nell'incremento della produzione di fonti energetiche rinnovabili, nella riduzione e nella corretta gestione dei rifiuti, nella garanzia del rifornimento idrico, nella valorizzazione dei beni culturali e infrastrutturali, nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio edilizio, nella promozione e nella qualificazione dell'offerta turistica, nella promozione delle attività tipiche di ciascuna isola, nella promozione del «marchio delle isole minori d'Italia», nonché nell'attivazione delle procedure, presso l'Unione europea, per l'istituzione di zone franche.Pag. 122
  L'articolo 3 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato istituzionale per le isole minori, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e composto, tra l'altro, dai presidenti delle Regioni nel cui territorio si trovano isole minori e dal presidente dell'ANCIM.
  Al predetto Comitato è assegnato il compito di istruire i provvedimenti riguardanti le isole minori, di sottoporli alla Conferenza Stato-città e autonomie locali ed alla Conferenza unificata e di procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione delle isole minori (DUPIM).
  Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, l'incremento della dotazione del Fondo di sviluppo e recano le disposizioni inerenti la fiscalità di sviluppo delle isole minori.
  L'articolo 7 precisa la disciplina in materia di perequazione infrastrutturale.
  L'articolo 8 detta misure alternative all'imposta di soggiorno, prevedendo, in particolare, la possibilità, per i comuni delle isole minori, di istituire un'imposta di sbarco, da applicare a tutti coloro che accedano sulle isole.
  Gli articoli 9, 10, 11 e 12 disciplinano le misure per il potenziamento dei servizi sanitari, di istruzione e di trasporto, nonché l'istituzione dei presìdi permanenti di protezione civile.
  L'articolo 13 individua strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale.
  L'articolo 14 prevede accordi di collaborazione e convenzioni con gli istituti di credito per incentivare lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico delle isole minori.
  L'articolo 15 istituisce il Comitato per la cooperazione con le isole del Mediterraneo.
  L'articolo 16, infine, reca la clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), nel ringraziare la relatrice per la approfondita illustrazione dei contenuti del disegno di legge del quale è prima firmataria, sottolinea che esso – volto ad individuare incisivi strumenti per affrontare e risolvere le peculiari problematiche vissute dagli abitanti delle isole minori – è stato progettato, per così dire «dal basso» e cioè con l'apporto di tutti i soggetti interessati, a partire dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).
  Il provvedimento è dunque volto ad affrontare le specifiche problematiche che investono le isole minori in un'ottica complessiva, investendo dunque diversi profili, dalla scuola ai trasporti, passando per la gestione dei rifiuti. Si tratta infatti di aspetti che, a causa dell'isolamento delle piccole isole, spesso raggiungibili solo via mare, richiedono di essere risolti mediante soluzioni ad hoc.
  Conclusivamente, dopo aver ricordato che il disegno di legge in oggetto è solo uno dei tanti presentati al Senato sull'argomento, auspica che, anche a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede referente, il testo possa essere ulteriormente migliorato e approvato in tempi rapidi.

  Dopo che il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (PdL) chiede se le disposizioni in oggetto siano destinate a trovare applicazione anche in favore delle isole abitate presenti nei laghi alpini, Gianpiero D'ALIA, presidente, auspica che il disegno di legge all'esame possa essere approvato in tempi rapidi, tenuto conto che il costo dell'insularità, con il perdurare della crisi economica, è notevolmente aumentato.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, avverte che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati sul disegno di legge C. 3104, recante conversione in legge del decreto-legge n. 51 del 2015, «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali».
  Esso si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (1 aprile 2014-31 marzo 2015). È richiesta la prestazione da parte del produttore di fideiussione bancaria a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Le domande per accedere alla rateizzazione devono essere presentate ad Agea entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, che, per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, in caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni dovute ai sensi della normativa vigente, è ammessa la compensazione anche a favore delle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il quantitativo disponibile. Il successivo comma 2 prevede che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, non possono avere durata inferiore ai 12 mesi e che ISMEA è chiamata ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo, tenendo conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo. Al comma 3 si prevede inoltre l'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dall'articolo 62 del decreto-legge 1/2012 che ha regolato i rapporti contrattuali relativi alla cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari (obbligo di forma scritta, indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo e delle modalità di consegna), facendo divieto di comportamenti che impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale. Viene, inoltre, attribuita all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi la possibilità di segnalare le violazioni di tali obblighi; infine, vengono fatti confluire gli introiti derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.
  L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).
  In particolare, il comma 1 prevede che possa essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 20 per cento. Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa europea, sentita la Conferenza Stato-regioni. Può essere riconosciuta una sola organizzazione per settore o per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore. Qualora vengano presentate più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Restano validi i riconoscimenti già effettuati. È possibile, da Pag. 124parte delle organizzazioni interprofessionali associare, con funzione consultiva, le organizzazioni che rappresentano i consumatori, gli imprenditori ed i lavoratori agricoli, anche ai fini di acquisire un parere sugli atti vincolanti che le stesse organizzazioni possono adottare. Il comma 3 autorizza le OI a richiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, valevoli anche per coloro che non sono iscritti ma ai quali si applicano le regole valevoli erga omnes di cui al comma successivo. Tali contributi non hanno natura di prelievo fiscale e sono regolati dalle norme del diritto privato. Il comma 4 prevede che, secondo quanto disposto dal nuovo regolamento europeo n. 1308/2013, è possibile richiedere, per un periodo limitato, che le regole adottate dall'OI siano estese anche ai non iscritti. Tali regole devono essere state adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime si applicano. Il comma 5 dispone che, per concedere l'applicabilità erga omnes delle regole adottate dalle OI, i requisiti di rappresentatività devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente; sono presunti se la regola oggetto di richiesta di estensione non riscontra l'opposizione di altre organizzazioni; in tal caso esse devono dimostrare di rappresentare più di un terzo degli operatori economici. Il comma 6 dispone che, in caso di violazione delle disposizioni in esame, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro, definita in ragione del valore dei contratti stipulati. Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, tabacco, carni, uova); in tal caso l'OI deve avere una rappresentatività pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore. Il comma 8 dispone infine che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento, un'altra OI dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, attribuendogli una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.La copertura viene rinvenuta riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.
  L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile e per il ripristino delle strutture aziendali; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza). Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.
  L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti. Tale scelta, come è dato leggere nella relazione illustrativa, trova ragione nel fatto che gli interventi nazionali per l'irrigazione in agricoltura saranno contenuti nel Programma Pag. 125nazionale di sviluppo rurale (PSRN) in fase di approvazione e richiederanno, pertanto, una gestione coordinata con le politiche europee relative allo sviluppo rurale e con i fondi FEASR. Per tali ragioni si è ritenuto opportuno che, per il futuro, le politiche in materia di servizi idrici per l'agricoltura vengano gestite dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  Con riferimento al rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente definite, segnala che, ancorché la materia dell’«agricoltura» – sulla quale incidono la gran parte delle disposizioni contenute nel decreto-legge – rientri nell'ambito della competenza residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, gli interventi contenuti nel testo sembrano tuttavia prevalentemente riconducibili a materie e a interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), g), l) e s), della Costituzione.
  In relazione alle disposizioni contenute all'articolo 3, che intervengono sulla disciplina delle organizzazioni interprofessionali allo scopo di dare attuazione al regolamento UE n. 1308 del 2013, segnala inoltre che in materia è intervenuto anche il legislatore regionale. In particolare, la regione Emilia Romagna ha definito i criteri per riconoscere le Organizzazioni interprofessionali a carattere regionale o di circoscrizione economica per tutti i settori produttivi, con la delibera di Giunta n. 339 del 14 marzo 2011, applicativa della Legge regionale n. 24/2000. La materia è inoltre disciplinata a livello statale dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, del quale l'articolo 3, comma 10 del decreto legge all'esame dispone l'abrogazione. Tale disposizione, analogamente a quella contenuta all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge all'esame, prevede che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali sia disposto con decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-regioni. In proposito, segnala peraltro che l'articolo 158 del regolamento UE n. 1308 del 2013 al quale l'articolo 3 dà attuazione prevede che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali avvenga ad opera delle autorità nazionali.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una condizione con la quale si richiede che i decreti ministeriali volti al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e alla revoca dei riconoscimenti accordati siano adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

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