CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2015
448.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27 gennaio 2015).
  Avverte che sono da considerare irricevibili, per violazione del principio della doppia conforme, secondo cui in seconda lettura una Camera può esaminare solo le parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura, le parti aggiunte ovvero le parti non modificate formalmente ma comunque sostanzialmente connesse rispetto alle parti formalmente modificate o aggiunte, i seguenti Pag. 25emendamenti: Liuzzi 1.35, che sopprime la disposizione secondo cui la rettifica deve essere fatta senza commento, senza risposta e senza titolo; Ermini 1.15, che sostituisce la disposizione secondo cui la rettifica deve essere senza commento o risposte, Liuzzi 1.38 ed 1.37 sui termini di pubblicazione della rettifica per testate giornalistiche on line; D'Alessandro 1.6 in materia di rettifiche per trasmissioni telefoniche o televisive; D'Alessandro 1.5 che sopprime la disposizione che estende la facoltà di adire l'autorità giudiziaria in sede cautelare all'autore della diffamazione; Businarolo 1.42 sulla improponibilità dell'azione civile per il risarcimento del danno nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi o diffonda dichiarazioni o rettifiche; D'Alessandro 1.4 che sopprime la disposizione che estende il reato di diffamazione al direttore o vicedirettore che abbia rifiutato di pubblicare la rettifica; D'Alessandro 1.3 che sostituisce la disposizione che estende il reato di diffamazione al direttore o vicedirettore che abbia rifiutato di pubblicare la rettifica; Ermini 1.7, Marzano 1.30 e Sannicandro 1.34 sul foro territoriale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa; D'Alessandro 2.2 che elimina la disposizione sulla responsabilità penale del direttore o del vicedirettore responsabile; D'Alessandro 2.1 che interviene su parti non modificate relative alla disposizione sulla responsabilità penale del direttore o del vicedirettore responsabile; Liuzzi 2.14 e Colletti 2.12 che intervengono sui reati che non costituiscono oggetto della proposta di legge in esame; Vacca 3.10, 3.9 e 3.03 sulla pubblicazione di intercettazioni; Pagano 3.01 sulle registrazioni fraudolente; Pagano 3.02 che prevede una di delega sulle intercettazioni per garantire riservatezza e Pagano 4.3 in materia di riprese fraudolente.
  Avverte che il deputato Ermini ha ritirato i propri emendamenti 1.14 e 1.9.

  Walter VERINI (PD), relatore esprime parere favorevole, se riformulati nella maniera che illustra, sugli emendamenti Marzano 1.20 (vedi allegato), Farina 1.31 (vedi allegato), Marzano 1.21 (vedi allegato) e Fava 1.16 (vedi allegato). Invita al ritiro dell'emendamento Ermini 1.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.13. Invita al ritiro dell'emendamento Ermini 1.12. Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Marzano 1.22 (vedi allegato). Formula parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.11. Esprime parere favorevole, se riformulati nella maniera che illustra, sugli emendamenti Marzano 1.23 (vedi allegato), Marzano 1.24 (vedi allegato) e Fava 1.17 (vedi allegato). Invita al ritiro degli emendamenti Businarolo 1.39 e Marzano 1.25. Formula parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.10. Invita al ritiro degli emendamenti Marzano 1.26 e Ermini 1.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Marzano 1.28. Formula parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.29. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sannicandro 1.32, Marzano 1.27, Ermini 1.8, Farina 1.33, Liuzzi 1.36 e Fava 1.18. Formula parere favorevole sull'emendamento Pagano 1.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fava 1.19 e D'Alessandro 1.2. Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Businarolo 1.41. Formula parere contrario sugli emendamenti Businarolo 1.40, Marzano 2.8, Ermini 2.5, Chiarelli 2.3 e Pagano 2.7. Invita al ritiro dell'emendamento Rossomando 2.6. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ermini 2.4, Businarolo 2.13, Sannicandro 2.10 e Marzano 2.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 2.11 e parere favorevole sugli emendamenti Ermini 3.1, Marzano 3.2, Businarolo 3.11 e Sannicandro 3.4. Esprime parere contrario sull'emendamento Farina 3.5. Invita al ritiro degli emendamenti Vacca 3.7, Dambruoso 3.14 e 3.15, Sannicandro 3.3, Liuzzi 3.8 e Vacca 3.6. Formula parere favorevole sugli emendamenti 4.1 Ermini e Pagano 4.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fava 4.2, Farina 4.12, Marzano 4.6, Businarolo 4.10, Marzano 4.7, Farina 4.14 e 4.13, Vacca 4.11. Esprime parere contrario Pag. 26sull'emendamento Vacca 4.11. Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Businarolo 4.9 (vedi allegato). Esprime parere contrario sugli emendamenti Marzano 4.8, Fava 6.2 e Farina 6.8. Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Ermini 6.3 (vedi allegato). Formula parere contrario sugli emendamenti Businarolo 6.5, Sannicandro 6.7, Marzano 6.1, Businarolo 6.4, Sannicandro 6.6 e Marzano 6.9.
  Rispetto agli emendamenti soppressivi dell'articolo 3, secondo cui l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge, dichiara che al sua contrarietà all'articolo non è legata al merito delle questioni che hanno indotto il Senato ad introdurre nel provvedimento una norma di tal genere, quanto piuttosto a forti perplessità di natura tecnica sulla formulazione della disposizione. A suo parere l'articolo 3 pone un tema che necessita di una risposta di natura legislativa, la quale richiede un ulteriore approfondimento che potrà essere fatto anche in relazione ad uno specifico progetto di legge che potrebbe essere presentato sulla materia del cosiddetto oblio in Internet.

  Il viceministro Enrico COSTA in primo luogo dichiara di condividere le osservazioni del relatore sull'articolo 3. Esprime parere conforme al relatore, salvo per l'emendamento Verini 6.3, rispetto al quale, anche qualora riformulato nel senso proposto dal relatore, si rimette alla Commissione. Rispetto all'articolo 6 invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre nel processo civile una disciplina speciale sulla lite temeraria da applicare alla sola diffamazione per mezzo stampa con il rischio di prevedere una normativa disarmonica rispetto alla disciplina generale. Ritiene pertanto opportuna una nuova riflessione su tale questione in vista dell'esame in Assemblea.

  Michela MARZANO (PD), accetta tutte le riformulazioni proposte ai suoi emendamenti e ritira quelli a sua firma sui quali è stato espresso invito al ritiro o parere contrario.

  Arcangelo SANNICANDRO (SEL), accetta la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.31.

  Andrea COLLETTI (M5S), accetta la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.41.

  Franco VAZIO (PD), accetta la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 6.3 di cui è cofirmatario e ritira quelli di cui è cofirmatario sui quali è stato espresso invito al ritiro o parere contrario.

  Anna ROSSOMANDO (PD), accogliendo la richiesta del relatore di un ulteriore tempo per approfondire quanto previsto dal suo emendamento 2.6 e prendendo atto che è stato espresso parere favorevole sull'emendamento volto a sopprimere la disposizione sulla responsabilità del direttore sugli scritti non firmati, dichiara di ritirarlo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico.
C. 1986 Campana, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2670 Iori).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 maggio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che alle proposte di legge C. 1986 Campana e C. 2435 Brambilla è stata abbinata la proposta di legge C. 2670 Iori. Ricorda che l'esame della proposta di Pag. 27legge è stato avviato che il 29 maggio scorso, ritenendo pertanto opportuno che la Commissione riprenda l'esame, stabilendo come procedere. A suo parere, prima dell'adozione del testo base potrebbe essere opportuno procedere ad alcune audizioni mirate di esperti e di coloro che operano nel settore trattato dalle proposte di legge.

  Vanna IORI (PD), intervenendo a proposito di eventuali audizioni, ritiene che potrebbe essere opportuno sentire sulle proposte di legge in esame anche i soggetti che sono stai auditi dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza sul tema più generale della violenza minorile.

   Donatella FERRANTI, presidente, ritiene i gruppi potrebbe far pervenire le richieste di audizione entro il 5 giugno prossimo, per poter poi programmare i lavori della Commissione in merito alle proposte di legge in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione di classe.
C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver dato conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni sul testo base, così come risultante dagli emendamenti approvati, ed aver comunicato che la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore, Alfonso Bonafede, di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alfonso Bonafede, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD), relatore, osserva che l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, (Free Trade Agreement (FTA) UE – South Korea) fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 risponde all'esigenza di fornire un coerente quadro di sostegno al consolidamento delle relazioni commerciali bilaterali attraverso la creazione di un'area di libero scambio. Tali intense relazioni si caratterizzano per un interscambio commerciale in ascesa e vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane. L'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e flussi di investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio conforme alle disposizioni dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe Pag. 28doganali e il commercio (GATT 1994). Alla creazione della zona di libero scambio viene correlato – si legge nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge originario, A.S. 1335 –, un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, favorito dalle disposizioni dell'Accordo che prevedono la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), l'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari nonché l'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei. L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuto di Stato e di sviluppo sostenibile. Per quanto attiene alle disposizioni che attengono alla competenza della Commissione Giustizia, si segnala il Capo 14 (articoli da 14.1 a 14.20) che contiene le norme per la Risoluzione delle controversie. Le controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo vengono risolte mediante consultazioni, che si svolgono di regola entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta (articolo 14.3), o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, qualora il termine sia scaduto o non si sia giunti ad una soluzione concordata. La procedura di arbitrato, disciplinata dagli artt. 14.4-14.17, prevede che la richiesta di arbitrato indichi le misure contestate e le disposizioni dell'Accordo ritenute applicabili e che venga comunicata sia alla parte convenuta, sia al Comitato per il commercio; la procedura arbitrale si conclude quando il collegio arbitrale trasmette il lodo alle parti e al comitato per il commercio: le parti dovranno conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e concordare il periodo di tempo necessario per darvi esecuzione. Le procedure di risoluzione delle controversie sono specificate nell'Allegato 14 B. L'Allegato 14 C contiene le disposizioni a cui si devono conformare i tre componenti del collegio arbitrale, esperti indipendenti di diritto e commercio internazionale non collegati ai Governi delle parti ed estratti a sorte da un elenco di 15 soggetti indicati dalle parti (articolo 14.18). L'articolo 14.19 prevede che le parti possano ricorrere in via alternativa anche ai meccanismi di soluzione delle controversie previsti in ambito OMC, ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulla risoluzione delle controversie. Il disegno di legge si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo; l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo; l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Propone di esprimere parere favorevole.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), osserva che l'Accordo in oggetto costituisce, per numero di ambiti toccati e valore economico complessivo, il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall'Unione europea con un Paese terzo. Si stima che il volume d'affari sia di 19 miliardi. Tale Accordo interviene su una quantità infinita di ambiti merceologici e legislativi riguardo a dazi e tutele delle merci, nonché sulle caratteristiche dell'informazione rispetto alle merci, che sono numerosissime. Abbiamo svariati allegati con centinaia o forse migliaia di indicazioni di merci oggetto di interesse di numerose Commissioni. Ritiene che sarebbe stato più opportuno valutare attentamente, e nel dettaglio, cosa l'Europa va a contrattare, con un Paese terzo per un volume d'affari così ampio, soprattutto per tutelare alcune eccellenze e qualità della produzione italiana e del mercato italiano. Inoltre stiamo ratificando un accordo con un Paese che a sua volta non ha ancora ratificato diverse convenzioni e impegni internazionali ONU in materia di diritti Pag. 29del lavoro, diritti umani e ambiente e potrebbe esserci anche il rischio che si faciliti la delocalizzazione di produzioni che attualmente sono in Europa o in Italia a favore dei mercati asiatici. Il Capo 14 di competenza della commissione contiene le norme per la Risoluzione delle controversie. Esso dispone che le controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo vengano risolte mediante consultazioni, che si svolgono di regola entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale. La procedura arbitrale si conclude quando il collegio arbitrale trasmette il lodo alle parti e al comitato per il commercio: le parti dovranno conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e concordare il periodo di tempo necessario per darvi esecuzione. Anche nel dossier Camera il tema è affrontato in maniera troppo poco esaustiva e si richiede un maggiore quanto necessario approfondimento. Lascia dubbiosi anche il tema degli appalti che non è neppure di competenza di questa commissione. Ci troviamo semplicemente a ratificare un elenco di azioni e, benché ci venga detto che sono nell'interesse del miglioramento degli scambi commerciali, sarebbe stato quantomeno auspicabile che vi fosse un maggiore approfondimento per verificare che si abbia un effettivo beneficio per il nostro Paese. Per quanto detto il gruppo Movimento 5 Stelle esprime voto contrario alla Ratifica. Chiede alla relatrice chiarimenti sulle questioni appena sollevate.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che la Commissione Giustizia deve esprimersi sulle sole parti di sua competenza.

  Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente che la collega Agostinelli ha fatto una serie di rilievi inerenti proprio alle questioni di competenza della Commissione Giustizia.

  Donatella FERRANTI, presidente, considerato che non vi è urgenza ad esprimere il parere, ritiene che i chiarimenti richiesti possano essere dati in una prossima seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede se la Commissione intenda effettuare delle audizioni sul cosiddetto disegno di legge sulla concorrenza, il cui esame è effettuato in sede consultiva dalla Commissione Giustizia. In caso di audizioni chiede che siano sentiti i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e del Movimento Forense sulle questioni attinenti alle società di capitali.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che si era già stabilito di effettuare delle audizioni, per cui si potrà integrarne il programma con le audizioni chieste dal deputato Colletti.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede a nome del suo gruppo che la Commissione avvii l'esame della proposta di legge C. 2643 Colletti sulla professione forense.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, in materia di omicidio.
C. 1565 Bianconi.

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