CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 maggio 2015
447.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 19 MAGGIO 2015

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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che il deputato Ludovico Vico (PD) è entrato a far parte della Commissione.

  La Commissione prende atto.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
Emendamenti C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che, in aggiunta alle proposte emendative già trasmesse dalla XIV Commissione, sulle quali è stato espresso il parere nella seduta del 5 maggio 2015, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso per l'espressione del prescritto parere, due ulteriori articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05 del Governo (vedi allegato).
  Invita quindi il relatore, onorevole Donati, a formulare la sua proposta di parere.

  Marco DONATI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05 del Governo trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea.

  Marco DA VILLA (M5S), nel sottolineare che la Commissione ha potuto prendere contezza degli ulteriori articoli aggiuntivi trasmessi solo nella giornata odierna, ritiene necessario un ulteriore approfondimento sul loro contenuto e pertanto chiede la possibilità di rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani.

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  Gianluca BENAMATI (PD), pur non avendo nulla in contrario sulla richiesta formulata dal collega Da Villa segnala che gli emendamenti in questione non fanno altro che recepire le indicazioni formulate dalla Commissione europea al Governo italiano in merito a due procedure di infrazione.

  Marco DONATI (PD), relatore, ritiene che sia possibile accedere alla richiesta formulata dal collega Da Villa.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà fissata nella giornata di domani prima dell'inizio delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Disposizioni in materia di azione di classe.
C. 1335 Bonafede.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame provvedimento in oggetto.

  Lara RICCIATTI (SEL), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge in titolo il cui testo è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione referente.
  In via generale, il testo modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action), attualmente disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) dall'articolo 140-bis. In particolare, il provvedimento mira a potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e del tipo di tutela che si può ottenere. A tal fine, la proposta sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile; delinea tre distinte fasi della procedura: decisione sull'ammissibilità dell'azione, decisione sul merito dell'azione, liquidazione delle somme dovute agli aderenti; conferma la disciplina attuale, che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura; aggiungendo però la possibilità di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe; innova la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta quota lite; prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare, i passaggi essenziali della procedura devono essere pubblicati su un apposito portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
  L'articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-bis-840-sexiesdecies).
  Nello specifico, l'articolo 840-bis c.p.c. definisce il campo d'applicazione dell'azione eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei» (ma non ad «interessi collettivi»), da ciascun componente della classe, nonché dalle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo. L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno. La proposta delinea, infine, i destinatari dell'azione di classe, individuandoli in imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità e facendo salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.Pag. 22
  Se viene presentata un'azione di classe: il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-undecies c.p.c.; non è ammesso l'intervento di terzo; sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione.
  L'articolo 840-ter c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale, che deve giungere entro 30 giorni dalla prima udienza. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. Analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del consumo, l'atto di citazione deve essere notificato anche al PM, che deciderà se intervenire nel giudizio di ammissibilità. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La decisione sull'ammissibilità dell'azione assume la forma dell'ordinanza. L'azione sarà dichiarata inammissibile – e la relativa ordinanza sarà pubblica, al pari della citazione originaria – se manifestamente infondata. In questo caso l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto; carente del requisito dell'omogeneità dei diritti; l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto; proposta da associazioni o comitati non adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere. L'ordinanza di inammissibilità è reclamabile in Corte d'appello, che decide entro 40 giorni, e poi ricorribile in Cassazione. Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento prosegue dinanzi alla sezione del tribunale originariamente adita. Il reclamo e il ricorso avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.
  L'articolo 840-quater c.p.c. disciplina la concorrenza tra azioni di classe aventi il medesimo oggetto, prevedendo che quelle proposte dinanzi alla stessa autorità giudiziaria debbano essere riunite; se le domande sono presentate dinanzi a giudici diversi, prevale la competenza dell'autorità giudiziaria ove sia stato pubblicato on line il primo atto di citazione, con conseguente cancellazione dal ruolo della causa successivamente proposta.
  Gli articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c. disciplinano il procedimento per l'adesione all'azione di classe, che può avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione; nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, infatti, con la sentenza che accoglie l'azione definisce anche i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti e assegna un termine non superiore a 180 giorni per l'adesione. Con la sentenza vengono inoltre nominati un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione, e un rappresentante comune degli aderenti. Viene inoltre fissato un importo che dovrà essere versato da ciascun aderente a titolo di fondo spese.
  Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-septies c.p.c. che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore.
  La fase successiva dell'azione di classe, nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti è disciplinata dall'articolo 840-octies c.p.c. Il giudice delegato decide con decreto succintamente motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento. Il provvedimento del giudice è titolo esecutivo. Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-duodecies c.p.c.). Se il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata Pag. 23in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-terdecies c.p.c.).
  La procedura di adesione all'azione si chiude quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-quinquiesdecies c.p.c.). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.
  L'articolo 840-novies c.p.c. disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore.
  Gli articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c. disciplinano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che accoglie o rigetta l'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.
  L'articolo 840-quaterdecies disciplina gli accordi transattivi, prevedendo: che fino alla decisione nel merito della controversia, il tribunale può formulare una proposta di conciliazione alle parti. Se la proposta è accolta, viene comunicata a coloro che abbiano già aderito all'azione attraverso il portale telematico; che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione. Infine, in chiusura del titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'articolo 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale «chiunque abbia interesse» può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante imputabile a una pluralità di individui o enti. La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo, incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente articolo 840-quinquies. Il procedimento civile seguirà poi le forme ordinarie. Il giudice può ordinare alla parte soccombente: la cessazione della condotta; l'adozione delle misure più opportune per eliminare gli effetti della condotta; previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'articolo 614-bis c.p.c.); di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
  L'articolo 1-bis interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del ministero della giustizia.
  L'articolo 1-ter modifica il TU in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.
  L'articolo 1-quater contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 2 della proposta dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla riforma. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno già in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-bis del Codice del consumo.
  L'articolo 3 abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del Codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.Pag. 24
  In conclusione, anche in considerazione del clima di confronto costruttivo nel quale si è svolto l'esame del provvedimento in titolo fra i gruppi di maggioranza e di opposizione presso la Commissione di merito, ritiene che vi siano le condizioni affinché la Commissione possa esprimere un parere ampiamente condiviso.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nel sottolineare che si tratta di un'importante provvedimento di iniziativa parlamentare che ridefinisce, ampliandole, le tutele e il procedimento relativo class action, condivide quanto sottolineato dalla relatrice Ricciatti circa l'approfondito e sereno confronto che si è svolto presso la Commissione Giustizia al fine di migliorare il testo oggi in esame. Auspica pertanto che la Commissione possa deliberare un parere ampiamente condiviso. Ricorda quindi che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea nella seduta del prossimo 20 maggio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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