CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 193

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che l'onorevole Gaetano PIEPOLI, appartenente al Gruppo «Per l'Italia-Centro Democratico», ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Pag. 194

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che, entro il termine fissato per giovedì 7 maggio scorso, alle ore 10, è stato presentato il subemendamento Caparini 0.4.3.1 riferito all'emendamento 4.3 del relatore (vedi allegato 1).

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, invita il presentatore a ritirare il subemendamento Caparini 0.4.3.1 e ribadisce la raccomandazione alla Commissione ad approvare gli emendamenti 4.2 e 4.3 da lui presentati (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Caparini 0.4.3.1 e ribadisce il parere favorevole, già espresso nella seduta del 6 maggio scorso, sugli emendamenti 4.2 e 4.3 del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 4.2 del relatore (vedi allegato 2).

  Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore, avverte che s'intende che abbia rinunciato al subemendamento Caparini 0.4.3.1.

  La Commissione approva l'emendamento 4.3 del relatore (vedi allegato 2).

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, propone di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole con osservazioni sul disegno di legge europea 2014 (vedi allegato 3). Propone quindi di esprimere nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (vedi allegato 4).

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI dichiara di condividere la proposta di relazione e la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole con osservazioni sul disegno di legge europea 2014 (vedi allegato 3) e nomina il deputato Coppola quale relatore per riferire presso la XIV Commissione. Approva quindi la proposta del relatore di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (vedi allegato 4).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che la Commissione procederà all'esame, ai fini dell'espressione del parere, delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferite ad articoli del disegno di legge europea 2014 di competenza della IX Commissione (vedi allegato 5).
  Avverte che in aggiunta alle proposte emendative già trasmesse, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso nella giornata odierna l'emendamento 10.1 del Governo, richiedendo l'espressione del parere da parte della IX Commissione (vedi allegato 5).

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, per quanto concerne gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, osserva che l'emendamento 4.10 del Relatore presso tale Commissione è assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento Bonaccorsi 4.1, approvato dalla Commissione Pag. 195nella seduta del 6 maggio scorso. Pertanto ritiene non necessario esprimere parere su tale emendamento.
  Invita invece al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Caparini 4.5 e sugli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9.
  Osserva che gli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3 sono sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 4.2 da lui proposto e approvato dalla Commissione nella seduta odierna. In particolare l'emendamento Squeri 4.2 è assorbito dalla lettera a) del proprio emendamento 4.2 e l'emendamento Squeri 4.3 è assorbito dalla lettera c) del proprio emendamento 4.2. Pertanto anche sugli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3 ritiene non necessario esprimere parere.
  Per quanto riguarda l'emendamento Caparini 4.6, pur esprimendo parere contrario, rileva che la materia, concernente diritti amministrativi a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, è disciplinata dal proprio emendamento 4.3, approvato dalla Commissione nella seduta odierna.
  Infine, relativamente all'emendamento Spessotto 9.1, propone di esprimere parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini seguenti, al fine di assicurare la piena corrispondenza tra quanto disposto dall'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011 e l'allegato IV della direttiva 2006/126/CE: «All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'allegato IV, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al punto 2.1, alinea, le parole: “di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria B”;
    2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
   “2.3 Equivalenze
    2.3.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;
    2.3.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;
    2.3.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.”» (vedi allegato 6).

  Ritiene infine opportuno rinviare l'espressione del parere sull'emendamento 10.1 del Governo, trasmesso dalla XIV Commissione in data odierna, in modo da poterne valutare le implicazioni, anche con riferimento allo schema di decreto legislativo con cui viene recepita la direttiva 2012/34/UE (direttiva di rifusione).

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI dichiara di concordare con le proposte di parere del relatore sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

  Roberta OLIARO (SCpI) preannuncia l'intenzione del presentatore di ritirare presso la XIV Commissione l'emendamento Galgano 4.1.

Pag. 196

  Arianna SPESSOTTO (M5S) dichiara di condividere la riformulazione del proprio emendamento 9.1 proposta dal relatore.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, come indicato dal relatore, non si esprimerà parere sull'emendamento 4.10 del relatore presso la XIV Commissione e sugli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3, in quanto assorbiti da emendamenti già approvati dalla Commissione.

  La Commissione concorda.
  La Commissione approva quindi la proposta del relatore di esprimere parere contrario sull'emendamento Caparini 4.5, sugli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9, nonché sull'emendamento Caparini 4.6.
  Approva quindi la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sull'emendamento Spessotto 9.1, a condizione che sia riformulato nei termini illustrati dal relatore stesso.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che la Commissione sarà di nuovo convocata per l'espressione del parere sull'emendamento del Governo 10.1. Dichiara quindi conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 15.30.

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00110).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 16 aprile 2015.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Paolo COPPOLA (PD) riformula la propria proposta di risoluzione al fine di tener conto delle osservazioni avanzate dalla collega Liuzzi nella seduta del 16 aprile scorso. In particolare, nelle premesse, si precisa che la «spinta alla digitalizzazione dei servizi nel settore scolastico e in quello sanitario» dovrebbe riguardare soprattutto la parte pubblica. Il dispositivo della proposta di risoluzione è integrato nel senso di precisare, laddove si richiede di attribuire carattere prioritario all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico e sanitario, che ciò vale in particolare nei cluster D (vedi allegato 7).

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime pieno apprezzamento per l'impostazione della proposta di risoluzione che completa la strategia delineata dal Governo per lo sviluppo della banda ultralarga. Ritiene infatti che il riconoscimento di priorità per i settori scolastico e sanitario e per il settore del turismo rappresenti un elemento importante sia in relazione alle esigenze di infrastrutturazione digitale di tali settori, sia in relazione alla possibilità che, nei medesimi settori, la disponibilità di dati e informazioni permetta di migliorare in misura notevole l'efficienza della gestione di servizi vitali dal punto di vista sociale ed economico.

  La Commissione approva la risoluzione, nel testo riformulato (vedi allegato 7).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00110. Osserva altresì che la proposta di risoluzione, come riformulata, è stata approvata all'unanimità.

  La seduta termina alle 15.45.

Pag. 197

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305 Decaro ed altri.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Paolo GANDOLFI (PD), relatore, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2305 recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. In tal senso, la Commissione intende proseguire l'attenzione per i temi della mobilità sostenibile che ha già caratterizzato l'esame dei progetti di legge C. 731 e C. 1588 recanti delega per la riforma del codice della strada e dei progetti di legge C. 1512 e abbinate di modifica di aspetti puntuali del medesimo codice.
  Rileva che la relazione illustrativa del provvedimento fornisce alcuni elementi di contesto dai quali emergono chiaramente le ragioni che giustificano l'intervento legislativo proposto. La principale di tali ragioni risulta essere la necessità di incentivare, specialmente nelle aree urbane, lo sviluppo di forme di mobilità alternative all'automobile (in base a dati Euromobility del 2012 l'Italia ha il maggior indice di motorizzazione privata in Europa con 61 veicoli ogni 100 abitanti). Meritevole di incentivo risulta inoltre essere anche il turismo in bicicletta, una forma di turismo sostenibile che non risente molto della crisi economica e che muove in Europa ogni anno oltre 10 milioni di persone.
  Queste ragioni indicano l'opportunità di intervenire a sedici anni dall'ultimo significativo provvedimento legislativo in materia di supporto della mobilità ciclistica, la legge n. 366 del 1998.
  Espone quindi sinteticamente i contenuti del provvedimento.
  Un primo punto qualificante del progetto di legge è rappresentato, all'articolo 2, dalla previsione di un piano generale della mobilità ciclistica che deve costituire parte integrante del piano generale dei trasporti previsto dalla legge n. 245 del 1984 e deve essere adottato sulla base dei piani regionali della mobilità. Il piano deve contenere gli obiettivi annuali di sviluppo del trasporto ciclistico nei tre anni successivi e deve essere aggiornato annualmente. Il piano dovrà inoltre provvedere al riparto tra le regioni delle risorse del fondo nazionale per la mobilità ciclistica, istituito dalla legge n. 366 del 1998.
  All'interno del piano devono trovare collocazione anche gli interventi per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, di cui all'articolo 3, da realizzarsi con il coordinamento di un nuovo Dipartimento da costituire, ai sensi dell'articolo 4, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e cioè il Dipartimento per la mobilità ciclistica. In particolare il Dipartimento è chiamato ad approvare i progetti per la realizzazione della rete presentati dalle regioni, sulla base delle proposte di province e comuni.
  È previsto che nello svolgimento dei suoi compiti il nuovo Dipartimento si avvalga anche di una commissione tecnica composta da rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni e da rappresentanti delle associazioni di categoria nei settori del turismo, del ciclismo e della protezione ambientale. Pag. 198
  Gli articoli 5, 6 e 7 intervengono in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali. A tal fine l'articolo 5 prevede un apposito piano regionale, mentre l'articolo 6 prevede analoghi piani a livello di province, città metropolitane e comuni. Questi ultimi dovranno essere elaborati come integrazione dei piani territoriale di coordinamento provinciale, dei piani urbanistici generali, dei piani urbani di mobilità e dei piani urbani del traffico, nonché del piano del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del codice della strada.
  Gli articoli da 7 a 11 pongono invece in capo agli enti territoriali alcune concrete iniziative.
  L'articolo 7 dispone che sulla base dei rispettivi piani gli enti territoriali adottino programmi triennali per la mobilità ciclistica che comprendano tra le altre cose la ricognizione delle infrastrutture, gli interventi da avviare e le fonti di finanziamento. L'articolo 8 autorizza gli enti locali e gli enti gestori dei parchi ad adottare le iniziative necessarie, anche attraverso accordi di programma, per l'attuazione della legge ed incentiva i privati, attraverso intese con gli enti competenti, ad installare strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con la bicicletta. L'articolo 9 pone in capo alle province e alle città metropolitane il compito di elaborare un sistema informativo territoriale accessibile mediante Internet in materia di mobilità ciclistica, l'aggiornamento della segnaletica e il supporto ai comuni in materia di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale con riferimento alla mobilità ciclistica. L'articolo 10 prevede che i comuni sede di stazioni ferroviarie, di autostazioni o di stazioni metropolitane prevedano, in prossimità di tali infrastrutture, la realizzazione di velostazioni. Si prevede inoltre che i comuni destinino allo sviluppo della mobilità sostenibile parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli oneri di urbanizzazione loro spettanti. L'articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome provvedano alla riqualificazione delle ferrovie dismesse o in disuso valorizzandone la vocazione ciclabile; a tal fine la proprietà del relativo sedime è trasferito a tali enti.
  Gli articoli 12 e 13 prevedono ulteriori specifiche disposizioni.
  L'articolo 12 estende alle autostrade e alle strade extraurbane principali di nuova costruzione ovvero oggetto di manutenzione le disposizioni attualmente previste dal codice della strada per le altre tipologie di strada volte ad agevolare la realizzazione di infrastrutture cicloviarie.
  L'articolo 13 prevede l'utilizzo prioritario per la realizzazione di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, degli argini dei fiumi, delle strade arginali e delle strade alzaie.
  L'articolo 14 prevede la copertura finanziaria, sulla quale svolgerà alcune specifiche considerazioni in conclusione della relazione, mentre l'articolo 15 prevede la possibilità di destinare all'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal provvedimento anche i proventi di sponsorizzazioni, i lasciti e le donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.
  L'articolo 16 prevede infine una relazione annuale del Governo alle Camere sullo stato di attuazione della legge.
  In conclusione ribadisce il suo sostegno ai contenuti e alle finalità della proposta di legge in esame, di cui è uno dei cofirmatari.
  Osserva peraltro che sussistono alcuni aspetti del testo sui quali probabilmente, per motivazioni di carattere tecnico, è opportuna una ulteriore riflessione.
  Il primo aspetto attiene ai profili di copertura finanziaria. L'articolo 14 prevede, in primo luogo, il rifinanziamento del fondo nazionale per la mobilità ciclistica con stanziamenti aggiuntivi non inferiori al 2 per cento degli stanziamenti complessivi previsti per infrastrutture viarie e ferroviarie, nonché con risorse provenienti da programmi regionali finanziati Pag. 199da fondi UE. Si tratta però di un'individuazione delle fonti di copertura che può risultare troppo generica e che pertanto sarebbe forse opportuno precisare.
  L'articolo 14 prevede inoltre, sempre con riferimento alla copertura finanziaria, che agli oneri del provvedimento si faccia fronte per il triennio 2014-2016 mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quindi mediante rifinanziamento nella tabella C della legge di stabilità annuale. Risulta tuttavia necessario, anche attraverso un'apposita istruttoria, pervenire alla quantificazione di tali oneri, come richiesto dalla disciplina in materia di contabilità.
  Il secondo aspetto attiene al rispetto delle competenze regionali e degli enti locali in materia di pianificazione urbanistica. In particolare, occorre valutare se la previsione che l'approvazione da parte dell'istituendo Dipartimento per la mobilità ciclistica del Ministero dei progetti regionali per la realizzazione della rete nazionale costituisca variante di tutti gli strumenti urbanistici vigenti possa ritenersi conforme o meno rispetto alle competenze attribuite alle regioni in materia di programmazione urbanistica.
  Una verifica del rispetto della ripartizione di competenze nei confronti di regioni ed enti locali appare altresì opportuna per quanto concerne le disposizioni degli articoli 5 e 6 con cui si prevede in via diretta la costituzione di appositi uffici per la mobilità ciclistica presso regioni, città metropolitane, province e comuni.
  Infine rileva l'opportunità di un attento coordinamento della proposta con quanto già previsto in materia dalla legge n. 366 del 1998.
  Ritiene che gli aspetti qui individuati e in generale il complesso del testo in esame potrebbero essere utilmente valutati da parte di un comitato ristretto, da costituire al termine dell'esame preliminare in Commissione.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze di regioni e di enti locali ritiene in ogni caso che sia necessario intervenire sul testo. Più in generale osserva che nell'ambito dell'ampio dibattito che si è svolto sul tema successivamente alla presentazione del disegno di legge, sono emerse due sfere alle quali sono riconducibili le diverse misure proposte. Da un lato il tema della costituzione di una rete nazionale a vocazione cicloturistica, che necessariamente comporta un intervento e un sostegno, anche sotto il profilo finanziario, a livello centrale da parte dello Stato. Dall'altro il tema della mobilità urbana, che è materia che interessa in modo diffuso il territorio e che comporta un coinvolgimento prevalente degli enti locali. Osserva che sarebbe opportuno che questi due temi fossero affrontati in due distinti titoli del testo in esame, anche in considerazione del fatto che il primo coinvolge in misura rilevante anche competenze di altre Commissioni. Ribadisce pertanto l'opportunità di istituire un comitato ristretto che possa rielaborare la formulazione del testo.

  Michele DELL'ORCO (M5S) segnala alla Presidenza l'esigenza di abbinare al testo in esame la proposta di legge C. 1747, presentata dal collega Busto e da altri deputati appartenenti al proprio Gruppo, che, pur perseguendo le medesime finalità di promuovere la mobilità ciclistica, risulta assegnata alla VIII Commissione Ambiente.

  Michele Pompeo META, presidente, in relazione alla richiesta del collega Dell'Orco, si impegna ad effettuare le opportune verifiche e, se necessario, assumere le iniziative appropriate per permettere alla Commissione di esaminare anche la proposta di legge C. 1747. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

Pag. 200

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 6 maggio 2015:
   pagina 154, prima colonna, dodicesima riga, le parole: «lettera h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
   pagina 155, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole: «lettera h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
   pagina 155, seconda colonna, trentaquattresima riga, dopo la parola: «Romano» aggiungere la seguente: «, Battelli».

Pag. 201