CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 222

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione la deputata Gessica ROSTELLATO.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Ventricelli, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che, in considerazione dell'avvio dell'esame in Assemblea già a partire da giovedì 14 maggio prossimo, la Commissione è tenuta ad esprimersi nella seduta corrente, o al più tardi nella prima mattina di domani.
  Sottolinea quindi che il disegno di legge è volto a dettare un insieme di norme afferenti al sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione nonché a conferire al Governo deleghe legislative finalizzate sia alla codificazione sia all'innovazione della materia.
  Ricorda che nel settore dell'istruzione e della formazione il quadro strategico per la cooperazione europea («ET 2020»), definito nelle Conclusioni del Consiglio del Pag. 22312 maggio 2009, prevede, in particolare, quattro obiettivi strategici:
   fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;
   migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;
   promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;
   incoraggiare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione.

  Per quanto concerne l'Italia, le Raccomandazioni specifiche per paese 2014 della Commissione Europea identificano specifici obiettivi in tema di istruzione e formazione:
   rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per migliorare i risultati della scuola e, di conseguenza, ridurre i tassi di abbandono scolastico;
    accrescere l'apprendimento basato sul lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante;
   istituire un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze;
   assicurare che i finanziamenti pubblici premino in modo più congruo la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca.

  Intende da ultimo richiamare gli obiettivi della Strategia Europa 2020 che – nel settore dell'istruzione – mirano alla riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10 per cento e all'aumento al 40 per cento dei 30-34enni con un'istruzione universitaria, e che prescrivono all'Italia – quali obiettivi nazionali – il massimo impegno per il raggiungimento di un tasso di abbandono scolastico pari al 16 per cento e di un livello di istruzione universitaria pari al 26-27 per cento.
  In considerazione dell'ampiezza e complessità del provvedimento, si limiterà in questa sede a dare sinteticamente conto dei contenuti del disegno di legge, ampiamente modificato durante l'esame in sede referente, che si compone di 8 Capi, per complessivi 30 articoli (24 nel testo originario).
  Il Capo I, composto solo dall'articolo 1, individua l'oggetto della legge. In particolare, la nuova formulazione precisa meglio a che cosa è finalizzato l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.
  Il Capo II è composto dagli articoli 2-5.
  In particolare, l'articolo 2, modificato, affida al dirigente scolastico la garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali. Ulteriori modifiche riguardano la procedura di predisposizione e verifica del nuovo Piano triennale dell'offerta formativa.
  L'articolo 2-bis incrementa le risorse da destinare dal 2015 al 2022 al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  L'articolo 3, modificato, prevede l'attivazione, nel 2o biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti. Inoltre, istituisce il Curriculum dello studente che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze maturate in ambito extrascolastico.
  L'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado e prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali.
  L'articolo 4-bis riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS) e reca la soppressione Pag. 224dell'articolo 21, comma 2, la lettera h), che recava una delega nella stessa materia.
  Al riguardo, ricorda che la materia dell'accesso alle professioni della gente di mare è disciplinata dal decreto legislativo n. 136 del 2011, che ha dato attuazione alla direttiva 2008/106/UE, concernente i requisiti minimi di formazione, oltre che dal Regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
  L'articolo 4-ter novella il decreto legislativo n. 297 del 1994 riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari, prevedendo una disciplina transitoria per l'accesso al già previsto ruolo speciale per tale insegnamento.
  L'articolo 5 prevede che il MIUR adotta il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono attività.
  Segnala che il rafforzamento della didattica laboratoriale in dialogo con il mondo lavorativo – come richiamato nella Relazione illustrativa – risponde ad una specifica raccomandazione indirizzata all'Italia dalla Commissione europea nel 2014, al fine della riduzione della dispersione scolastica.
  Il Capo III è composto dagli articoli 6-13.
  In particolare, l'articolo 6, ampiamente modificato, prevede che l'organico dell'autonomia è costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è funzionale alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa ed è assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
  L'articolo 7, ampiamente modificato, reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti.
  L'articolo 7-bis, al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico del 2011, del 2006 e del 2004, nonché alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, prevede l'attivazione di un corso intensivo di formazione, finalizzato all'immissione in ruolo di dirigenti scolastici.
  L'articolo 8, ampiamente modificato, autorizza, il MIUR ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo anno scolastico, l'attribuzione di un incarico annuale.
  L'articolo 9, modificato, concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo.
  L'articolo 10, modificato, prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale.
  L'articolo 11, modificato, prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo.
  L'articolo 12, modificato, prevede che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo – pari a 36 mesi, anche non continuativi – riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
  Segnala che sul tema è di recente intervenuta la sentenza del 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) della Corte di giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata sull'applicazione al personale scolastico della direttiva 1999/70/CE. Nella sentenza, la Corte ha ricordato che l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Accordo quadro CES, UNICE e CEEP78 del 18 marzo 1999) si applica a tutti i lavoratori, senza che si debba distinguere in base alla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro o al settore di attività Pag. 225interessato. La Corte ha evidenziato che la normativa italiana viola, nella sua applicazione concreta, l'Accordo quadro, in quanto conduce, nei fatti, a un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato: infatti, tali contratti sono utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo. La Corte, dunque, è giunta alla conclusione che l'Accordo quadro non ammette una normativa, quale quella nazionale, che non prevede alcuna misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e, al contempo, esclude il risarcimento del danno subito a causa del medesimo ricorso abusivo nel settore dell'insegnamento, non consentendo neanche la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato. Sulla questione, segnalo inoltre che il 25 ottobre 2012 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2010/2124 per la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico italiano.
  L'articolo 13, modificato, prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione.
  Il Capo IV è costituito dagli articoli 14 e 14-bis.
  L'articolo 14, modificato, prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.
  L'articolo 14-bis prevede che con decreto interministeriale si provvede a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili.
  Il Capo V è costituito dagli articoli 15-17, recanti agevolazioni fiscali.
  In particolare l'articolo 15, modificato, include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF.
  L'articolo 16, modificato, istituisce, sul modello dell’Art-Bonus, un credito d'imposta del 65 per cento per 2015 e 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.
  L'articolo 17, modificato, introduce una detrazione IRPEF per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.
  Il capo VI è costituito dagli artt. 18-20, riguardanti l'edilizia scolastica.
  In particolare, l'articolo 18, modificato, prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali.
  L'articolo 19, modificato, prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017.
  Il Capo VII è composto solo dall'articolo 21, che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.
  Durante l'esame in sede referente sono state soppresse le deleghe concernenti l'autonomia scolastica, i dirigenti scolastici, Pag. 226la governance della scuola e gli organi collegiali, gli Istituti tecnici superiori, gli ausili digitali per la didattica.
  Inoltre, è stata profondamente modificata la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. Altre modifiche hanno riguardato la delega relativa agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.
  È stata, infine, introdotta una delega per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della «creatività connessa alla sfera estetica».
  L'articolo 22, modificato, prevede deroghe, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e delle Commissioni parlamentari.
  L'articolo 23 abroga alcune delle disposizioni vigenti incompatibili con le novità proposte.
  L'articolo 23-bis prevede che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme degli statuti e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 24, modificato, reca disposizioni finanziarie.
  L'articolo 24-bis dispone l'immediata entrata in vigore della legge.
  Osservato che il provvedimento non reca profili problematici in ordine alle competenze della XIV Commissione e considerati i ristretti tempi di esame a disposizione, formula sin d'ora una proposta di parere nella forma del nulla osta.

  Adriana GALGANO (SCpI) chiede chiarimenti in ordine alla situazione dei docenti precari, con riferimento alla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata sull'applicazione al personale scolastico della direttiva 1999/70/CE. Inoltre, intende comprendere se il provvedimento affronti positivamente i rilievi formulati dalla Corte nei confronti della normativa italiana.

  Florian KRONBICHLER (SEL) esprime a nome del gruppo di SEL la contrarietà al provvedimento in esame, sebbene migliorato nel corso dell'esame in sede referente.
  Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

  Sergio BATTELLI (M5S) sottolinea l'estrema contrarietà del proprio gruppo sul disegno di legge in esame e preannuncia il voto contrario.

  Michele BORDO, presidente, rileva, con riferimento a quanto richiesto dalla collega Galgano che l'articolo 12 interviene nella direzione richiesta dalla sentenza della Corte di giustizia, eliminando la possibilità del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

  Adriana GALGANO (SCpI) riterrebbe necessario svolgere ulteriori approfondimenti sulle disposizioni richiamate e sulle loro implicazioni a livello europeo. Nell'impossibilità di compiere una adeguata istruttoria, in considerazione dei tempi di esame eccessivamente ristretti a disposizione della Commissione, preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.

(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo.

Pag. 227

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare tre emendamenti, approvati in linea di principio dalle Commissioni riunite I (affari costituzionali) e VIII (Ambiente) nel corso dell'esame in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge C. 219 Matteo Bragantini, recante Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
  Segnala al riguardo che nel corso dell'esame di un provvedimento in sede legislativa, considerato che le proposte emendative potrebbero investire aspetti di competenza delle commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva, le medesime proposte emendative sono poste in votazione in linea di principio. Gli emendamenti così approvati sono quindi trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri. La Commissione in sede legislativa non può approvare, pena la rimessione all'Assemblea, gli emendamenti già votati in linea di principio, sui quali è stato espresso parere contrario da parte delle Commissioni in sede consultiva.
  Ricorda che sul provvedimento – volto a modificare la normativa vigente in tema di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contenuta nell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) – la XIV Commissione si è già espressa in sede consultiva lo scorso 25 giugno 2014, esprimendo un parere favorevole.
  Quanto agli emendamenti in esame, l'emendamento 1.6 dei relatori – che sostituisce il capoverso comma 5 del comma 1, lettera c) dell'articolo 1 – è volto a precisare che il termine di 45 giorni per la pronuncia della Corte dei Conti è riferito al solo controllo preventivo e non a quello successivo, per il quale si applicano i termini generali.
  L'emendamento 2.1 dei relatori sostituisce il comma 1 dell'articolo 2, al fine di chiarire che l'incarico dell'adozione degli atti relativi ai contratti secretati resta di competenza del direttore generale solo ove non sia istituito l'ufficio del segretario generale.
  Il terzo emendamento dei relatori (Tit. 1) modifica la rubrica dell'articolo 1 inserendo la specificazione «e ulteriori disposizioni».
  Si tratta, come è evidente, di modifiche che incidono su aspetti procedimentali della disciplina interna e che non rilevano in termini di compatibilità comunitaria, e sulle quali propone pertanto di esprimere un parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Albini, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la proposta di legge è volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla riformulazione di alcuni reati, in particolare il falso in bilancio, anche per delimitarne l'eventuale area di non punibilità.
  Segnala che in tema di lotta alla corruzione, il 3 febbraio 2014 la Commissione europea ha pubblicato la prima relazione dell'Unione europea che illustra lo stato della corruzione nei vari Stati membri, indicando le misure anticorruzione esistenti, valutandone l'efficacia, e suggerendo gli spunti per un miglioramento dell'attività di contrasto a tale fenomeno. Secondo la Commissione, la corruzione Pag. 228interessa tutti gli Stati membri e costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro all'anno. Nel capitolo dedicato al nostro Paese, la Commissione ripete il dato indicato dalla Corte dei conti secondo il quale costi diretti totali della corruzione ammonterebbero a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4 per cento del PIL).
  Il provvedimento, composto di 12 articoli si suddivide sostanzialmente in due parti: la prima riguarda, in particolare, i reati contro la Pubblica amministrazione (Capo I, articoli da 1 a 8); la seconda parte invece ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali (Capo II, articoli da 9 a 12).
  Quanto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, l'articolo 1 del testo unificato modifica alcuni articoli del codice penale in materia di pene accessorie:
   l'articolo 32-ter, relativo all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, elevando da 3 a 5 anni la durata massima di questa pena accessoria;
   l'articolo 32-quinquies c.p., che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, per prevedere che l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, consegue alla condanna alla reclusione non inferiore ai 2 anni (oggi è per pene non inferiori a 3 anni) per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
   l'articolo 35 c.p. per aumentare il tempo minimo e massimo di durata della sospensione dall'esercizio di una professione.

  La disposizione aumenta l'entità delle pene previste dal codice penale per una serie di reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione; in particolare, la pena per il peculato (articolo 314) è la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi (oggi la pena massima è 10 anni); la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318) è la reclusione da uno a 6 anni (oggi la pena massima è 5 anni); la pena per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319) è la reclusione da 6 a 10 anni (oggi da 4 a 8 anni); la pena per il reato di corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter) è la reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4 a 10) e se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni (oggi da 5 a 12 anni); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni (oggi da 6 a 20); la pena per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater) è la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8).
  Inoltre, si introduce una nuova circostanza attenuante nell'articolo 323-bis attraverso la quale è prevista una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
  L'articolo 2 subordina l'accesso alla sospensione condizionale della pena per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter e quater, 320 e 322-bis c.p.) al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
  L'articolo 3 del testo in esame modifica la fattispecie di concussione (articolo 317 c.p.), ampliandone l'ambito soggettivo di Pag. 229applicazione per ricomprendervi anche «l'incaricato di un pubblico servizio», così tornando alla formulazione ante-legge Severino;
  L'articolo 4 inserisce nel codice l'articolo 322-quater, in materia di riparazione pecuniaria. Il nuovo articolo prevede che, con la sentenza di condanna per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di appartenenza, ovvero, in caso di corruzione in atti giudiziari, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
  L'articolo 5 introduce un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa (articolo 416-bis c.p.); in particolare, la reclusione minima e massima per i partecipanti è portata a 10 e 15 anni (attualmente va da 7 a 12); analoghi aumenti sono previsti anche in relazione alle pene per i promotori dell'associazione, per cui è stabilita la reclusione da 12 a 18 anni (ora da 9 a 14) nonché in caso di associazione «armata».
  L'articolo 6 modifica la disciplina del patteggiamento, per condizionare l'accesso al rito speciale, con riguardo ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
  L'articolo 7 integra la formulazione dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevedendo che in caso di esercizio dell'azione penale per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il PM debba informare dell'imputazione il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.
  L'articolo 8 modifica in più punti la legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge Severino), in particolare, attribuendo all'Autorità nazionale anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il Codice degli appalti; prevedendo obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, l'importo delle somme liquidate) nei confronti dell'Autorità nazionale anticorruzione; prevedendo analoghi obblighi informativi all'ANAC da parte dei giudici amministrativi che, nelle controversie sull'aggiudicazione dell'appalto, rilevino anche sommariamente elementi di scarsa trasparenza delle procedure.
  Gli articoli 9, 10 e 11 del provvedimento riformano la disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio. La novità principale è che il falso in bilancio torna ad essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa. In particolare, rispetto alla disciplina attuale, la riforma distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. Viene prevista inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito. La reclusione per le società quotate in base al testo approvato va da tre a otto anni (oggi è fra i sei mesi e i tre anni), mentre per le aziende non quotate va da uno a cinque anni (oggi la pena è l'arresto fino a due anni, ma ci sono una serie di casi di esclusione che sono stati cancellati). Il testo prevede anche un inasprimento delle sanzioni amministrative.
  Per quanto riguarda il falso in bilancio nelle società non quotate, l'articolo 9 va a modificare l'articolo 2621 del codice civile prevedendo alcune modifiche della fattispecie (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni), nonché stabilendo che il reato sia sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni (il limite di pena non consente l'uso delle intercettazioni). Ci sono però casi (articolo 10) in cui anche il provvedimento in esame prevede pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui all'articolo 2621: se i fatti sono di lieve entità la pena è Pag. 230ridotta da sei mesi a tre anni (nuovo articolo 2621-bis c.c.); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa. La stessa pena ridotta, (da sei mesi a tre anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio. Lo stesso articolo 10, introducendo nel codice civile un nuovo articolo 2621-ter, prevede poi una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio. Vengono anche inasprite le sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 (articolo 25-ter) a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'articolo 2621 c.c. (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 attuali). Per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote (articolo 12).
  La disciplina del falso in bilancio nelle società quotate, contenuta all'articolo 11, modifica l'articolo 2622 codice civile, concernente attualmente il falso in bilancio in danno della società, dei soci o dei creditori e prevede una detenzione da sei mesi a 3 anni. Il provvedimento riferisce l'illecito alle società quotate aumentando la pena (reclusione da 3 a 8 anni). Le principali novità consistono nel fatto che il falso in bilancio diventa reato di pericolo anziché di danno e scompaiono le soglie di non punibilità; anche qui è modificato il riferimento al dolo ed è eliminato quello all'omissione di «informazioni», sostituito da quello all'omissione di «fatti materiali rilevanti». Alle società quotate sono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Anche in tal caso, l'articolo 12 incrementa le sanzioni pecuniarie previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, che – per il falso i bilancio nelle società quotate – passano da 400 a 600 quote (dalle attuali 150-330).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055, Governo, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame al provvedimento in titolo.

  Maria IACONO (PD), relatrice, rileva che l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, (Free Trade Agreement (FTA) UE – South Korea) fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 risponde all'esigenza di fornire un coerente quadro di sostegno al consolidamento delle relazioni commerciali bilaterali attraverso la creazione di un'area di libero scambio.
  Tali intense relazioni si caratterizzano per un interscambio commerciale in ascesa e vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane. L'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e flussi di investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio conforme alle disposizioni dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994). Pag. 231
  Alla creazione della zona di libero scambio viene correlato – si legge nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge originario, A.S. 1335 – un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, favorito dalle disposizioni dell'Accordo che prevedono la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), l'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari nonché l'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei. L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuto di Stato e di sviluppo sostenibile.
  Nella relazione illustrativa che correda l'A.S. 1335 si sottolinea che l'Accordo costituisce, per numero di ambiti toccati e valore economico complessivo, il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall'Unione Europea con un paese terzo; esso, inoltre, è il primo accordo del genere conforme alla strategia «Global Europe: competing in the world», lanciata dalla Commissione nel 2006 e finalizzata ad accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee attraverso la conclusione di accordi di libero scambio con i partner economici più rilevanti, da un lato, e la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti, nel pieno rispetto dei princìpi Organizzazione mondiale del commercio, dall'altro. Inoltre – si legge nella relazione illustrativa – approfondendo le relazioni economiche bilaterali, l'Accordo di libero scambio completa il quadro istituzionale delle relazioni Unione europea – Corea del Sud, integrando le disposizioni poste in materia di dialogo politico dall'Accordo quadro Unione europea – Corea, concluso contestualmente. Le due intese, viene sottolineato, sono collegate da un legame giuridico fortemente voluto dall'Unione europea, che consentirà l'adozione di contromisure di natura commerciale – fino alla sospensione dell'applicazione dell'FTA – a fronte di gravi violazioni delle clausole essenziali dell'Accordo quadro. Si rammenta che l'Italia ha ratificato l'Accordo quadro Ue-Corea con la Legge n. 240 del 30 novembre 2012.
  Quanto alla negoziazione dell'Accordo di libero scambio in esame, la fase negoziale venne avviata il 6 maggio 2007 e due anni dopo (15 ottobre 2009) l'intesa è stata parafata. Il 16 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione sulla firma e applicazione provvisoria per i settori di esclusiva competenza comunitaria, a partire dal 1o luglio 2011. La cerimonia ufficiale della firma è avvenuta il 6 ottobre 2010 a Bruxelles, in occasione del vertice bilaterale Unione europea – Corea, mentre l'approvazione da parte del Parlamento europeo è del 17 febbraio 2011. Il Parlamento coreano ha ratificato l'accordo il 14 maggio 2011.
  Ricorda che dal momento che l'Accordo ha natura mista, avendo ad oggetto anche materie di competenza degli Stati membri, è necessaria la ratifica da parte di questi ultimi ai fini dell'entrata in vigore a titolo definitivo. Tutti i Paesi membri UE ad eccezione dell'Italia, hanno ratificato l'Accordo.
  Quanto alla Croazia, che ha aderito all'Ue successivamente alla firma dell'Accordo, si segnala che la posizione del 28o Stato membro dell'Unione è stata oggetto di un protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio.
  Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si articola in 15 capi che comprendono ciascuno un numero variabile di articoli afferenti a materia omogenea.
  Mi limiterà di seguito a riportare in estrema sintesi il contenuto dell'articolato.
  Il Capo 1 (Obiettivi e definizioni generali) articoli 1.1 e 1.2 è dedicato all'individuazione degli obiettivi dell'intesa ed alle definizioni ricorrenti nel testo. Pag. 232
  Il Capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) è costituito dagli articoli da 2.1 a 2.17. Le disposizioni prevedono la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio delle merci, secondo calendari diversi per le varie categorie merceologiche. L'articolo 2.5, in particolare, indica la procedura per la soppressione dei dazi doganali, prevedendo che tre anni dopo l'entrata in vigore dell'intesa, le parti possono consultarsi in sede di Comitato per il commercio di merci (uno dei comitati specializzati istituiti ai sensi del successivo articolo 15.2, par. 1) per valutare se accelerare o estendere il processo. È vietato aumentare l'aliquota di dazi esistenti o imporne di nuovi (articolo 2.6).
  Il Capo 3 riguarda Misure di difesa commerciale e comprende gli artt. 3.1-3.15. È prevista la possibilità che le parti facciano ricorso a misure di salvaguardia bilaterale qualora, in seguito all'applicazione dell'accordo, la riduzione o la soppressione di un dazio doganale causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale di una delle parti che produce merci simili o concorrenti (articolo 3.1). Segnalo la previsione (articolo 3.16) di un gruppo di lavoro «Cooperazione in materia di difesa commerciale» incaricato di controllare il rispetto della disciplina decisa dall'Accordo, migliorare la cooperazione tra le autorità competenti, scambiare informazioni su misure di salvaguardia, antidumping, compensative e antisovvenzione, oltre a cooperare su questioni internazionali.
  Nella relazione illustrativa si precisa che al fine dell'applicazione di misure di salvaguardia, da parte europea verranno monitorati i flussi commerciali dei settori auto, tessile ed elettronica di consumo, che rivestono particolare sensibilità per l'industria europea. La relazione evidenzia che il regolamento (CE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, ha stabilito le procedure per l'adozione di tali misure nei rapporti con la Corea, prevedendo che dette procedure possano essere attivate da Commissione, Stati membri ed operatori economici interessati e che le pertinenti misure di salvaguardia possano essere introdotte non appena soddisfatte le previste condizioni, senza la preventiva approvazione della maggioranza degli Stati membri. Si segnala, in proposito, che il 26 marzo 2015 la Commissione europea ha presentato la terza Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia prevista dall'accordo. Secondo quanto riportato dalla Commissione, dopo tre anni di attuazione dell'accordo, il bilancio generale è chiaramente positivo per entrambe le parti, soprattutto per l'UE. Le esportazioni di merci verso la Corea sono aumentate del 35 per cento, passando da 30,6 miliardi di euro nei 12 mesi precedenti l'attuazione dell'accordo di libero scambio a 41,4 miliardi di euro nel terzo anno di attuazione. Nello stesso periodo, le esportazioni di prodotti dall'UE verso la Corea, interamente o parzialmente liberalizzate dall'accordo, sono aumentate più delle esportazioni complessive, vale a dire rispettivamente del 46 per cento e del 37 per cento. Nel complesso i 7,6 miliardi di euro di deficit commerciale con la Corea si sono trasformati in un avanzo commerciale di 3,6 miliardi di euro a favore dell'UE nel corso del terzo anno di attuazione. In merito ai prodotti sensibili (automobilistico, tessile, elettronica di consumo) nella relazione la Commissione segnala che le importazioni di automobili dalla Corea sono aumentate del 20 per cento nel terzo anno di attuazione (luglio 2013 – giugno 2014) rispetto all'anno precedente (luglio 2012-giugno 2013). La tendenza al rialzo è particolarmente marcata per le automobili con motori elettrici, sebbene i volumi delle importazioni siano insignificanti per questa categoria. Le importazioni di automobili dotate di motori medio-grandi sono aumentate del 50 per cento, mentre le importazioni di automobili con motori piccoli sono diminuite del 7 per cento. La Commissione ritiene opportuno rilevare Pag. 233che le importazioni di automobili dalla Corea sono ancora ad un livello inferiore rispetto a quello rilevato da luglio 2007 a giugno 2008; le importazioni di prodotti tessili dalla Corea sono diminuite del 12 per cento nel terzo anno di attuazione rispetto all'anno precedente, a fronte di un calo del 6 per cento nel secondo anno di attuazione rispetto al primo anno; mentre le importazioni di prodotti elettronici sono diminuite del 13 per cento nel secondo anno di attuazione dell'accordo, nel terzo anno sono aumentate del 31 per cento.
  Il Capo 4, (artt. 4.1-4.10) riguarda gli ostacoli tecnici al commercio. Le parti, allo scopo di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati, si impegnano a rafforzare la collaborazione nell'ambito delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità (articolo 4.3); la cooperazione è finalizzata, inoltre, a facilitare gli scambi, a rafforzare la collaborazione in ambito regolamentare attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati, ed anche attraverso la cooperazione scientifica e tecnica al fine di uniformare le rispettive regolamentazioni tecniche.
  Il Capo 5, (artt. 5.1-5.11) contiene Misure sanitarie e fitosanitarie. La cooperazione in tale settore ha l'obiettivo (articolo 5.1) di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, nel contempo tutelando la salute di esseri umani, animali e piante. Con l'articolo 5.10 viene istituito, nell'ambito dei comitati specializzati (di cui all'articolo 15.2, par. 1) un comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie.
  Il Capo 6 (Regime doganale e facilitazione degli scambi commerciali) comprende gli artt. 6.1-6.16. Per facilitare gli scambi commerciali, l'Accordo prevede uno snellimento delle procedure per lo sdoganamento e la semplificazione delle procedure doganali per gli operatori in possesso di determinati requisiti, l'armonizzazione di documenti e dati richiesti, l'informatizzazione delle procedure, programmi di formazione congiunti degli operatori, il rafforzamento degli scambi di informazione fra gli operatori, la collaborazione in materia di sicurezza (artt. 6.3-6.8). Viene istituito un Comitato doganale cui è attribuita anche la competenza a dirimere eventuali controversie tra le parti.
  In riferimento al Capo 7 (artt. 7.1-7.50), che disciplina Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico la relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni realizzano un'ampia liberalizzazione degli scambi dei servizi, che va ben oltre gli obblighi assunti dalle parti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e comprende la fornitura transfrontaliera di servizi (artt. 7.4-7.8), lo stabilimento (artt. 7.10-7.12), la presenza temporanea dei prestatori di servizi (artt. 7.17-7.20), i servizi informatici, postali e di telecomunicazione (artt. 7.25-7.36), i servizi finanziari (artt. 7.37-7.46), il trasporto marittimo internazionale (articolo 7.47) e, infine, il commercio elettronico (articolo 7.48). Oltre a quanto indicato dalla relazione si segnala che, ai sensi dell'articolo 7.3 viene istituito, in attuazione delle disposizioni del più volte rammentato articolo 15.2 par. 1 (Comitati specializzati) il Comitato per il Commercio di servizi, lo stabilimento ed il commercio elettronico composto da rappresentanti delle parti guidati da un funzionario della rispettiva autorità competente quanto all'applicazione delle disposizioni del Capo 7 in esame.
  Le disposizioni contenute nel Capo 8 (artt. 8.1-8.4) disciplinano Pagamenti e movimenti di capitali. L'articolo 8.1 liberalizza i pagamenti ed i trasferimenti in valuta tra le parti in conformità Statuto del Fondo monetario internazionale. Con l'articolo 8.2 vengono rimosse le restrizioni alla libera circolazione dei capitali, con particolare riferimento agli investimenti diretti effettuati a norma del Paese ospitante e alle attività liberalizzate nel capo 7 (commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico).
  Il Capo 9 (artt. 9.1-9.3) è dedicato agli Appalti pubblici. L'articolo 9.1 ribadisce l'interesse delle parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato Pag. 234degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale, richiama i diritti e gli obblighi che derivano dall’Agreement on Public Procurement (GPA 1994), contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC. È inoltre prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro «Appalti pubblici» (articolo 9.3), con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici oltre a provvedere allo scambio di informazioni.
  Con le disposizioni del Capo 10 (artt. 10.1-10.69) viene disciplinata la Proprietà intellettuale. Il Capo – riassume la relazione illustrativa – introduce in materia di proprietà intellettuale una disciplina OMC plus, integrando e precisando i diritti e gli obblighi delle parti posti dall'allegato 1C dell'accordo OMC (TRIPS) (artt. 10.1-10.2). Ampia tutela viene così accordata al diritto d'autore e diritti connessi (artt. 10.5-10.14), ai marchi (artt. 10.15-10.17), alle indicazioni geografiche (artt. 10.18-10.26), a disegni e modelli (artt. 10.27-10.32) ed ai brevetti (artt. 10.33-10.38). L'Italia – si legge nella relazione illustrativa – vede tutelate le proprie indicazioni geografiche commercialmente rilevanti insieme ad altre 160 denominazioni europee, non limitate a vini e alcolici, che vengono riconosciute subito. Inoltre, la tutela potrà essere estesa ad altre indicazioni geografiche secondo una procedura appositamente stabilita, ad opera di un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 10.25.
  Il Capo 11 (artt. 11.1-11.15) contiene le norme in materia di Concorrenza. Ai sensi dell'articolo 11.1 le parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza in modo da evitare che pratiche commerciali scorrette, quali accordi restrittivi, pratiche concertate, abusi di posizione dominante o concentrazioni tra imprese, possano vanificare i vantaggi della liberalizzazione degli scambi.
  Il Capo 12 (artt. 12.1-12.8) riguarda la Trasparenza. Al riguardo, vengono posti obblighi orizzontali rafforzati in materia di trasparenza regolamentare in settori pertinenti agli scambi commerciali tra le parti ed agli investimenti, con una particolare considerazione per gli operatori economici di piccole dimensioni.
  Con il Capo 13 (artt. 13.1-13.16) si disciplina in materia di Commercio e sviluppo sostenibile. Ai sensi dell'articolo 13.1 la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. A tal fine va assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività (artt. 13.3-13.7). Particolare attenzione è dedicata dall'Accordo alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un «forum della società civile» finalizzato ad instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile (artt. 13.12-13.13).
  Il Capo 14 (artt. 14.1-14.20) contiene le norme per la Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, che vengono risolte mediante consultazioni, o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, qualora non si sia giunti ad una soluzione concordata.
  Il Capo 15 (artt. 15.1-15.16) è dedicato alle Disposizioni istituzionali, generali e finali. Al fine di assicurare il buon funzionamento, l'attuazione e l'applicazione dell'Accordo, nonché per promuoverne gli obiettivi generali e sovrintendere i lavori di tutti i comitati specializzati con l'articolo 15.1 è istituito il comitato per il commercio: lo compongono rappresentanti di entrambe le parti e lo copresiedono il ministro coreano per il commercio ed il membro della Commissione Ue responsabile per il commercio, o loro rappresentanti.
  L'accordo ha durata illimitata ed è denunciabile, in forma scritta, con effetto a sei mesi dalla notifica (articolo 15.11). L'Accordo non sostituisce o abroga gli altri accordi conclusi in precedenza con la Pag. 235Corea dagli Stati membri dell'Unione europea o dall'Unione; esso rappresenta (articolo 15.14) un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro e fa parte integrante delle relazioni bilaterali come disciplinate da tale intesa. Dell'intesa fanno parte integrante (articolo 15.13) tre Protocolli (sulla definizione della nozione di «prodotti originari», sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e sulla cooperazione culturale) e relativi Allegati nonché venticinque Allegati collegati ai relativi capitoli.
   Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.
  L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in euro 23.820 a decorrere dal 2015.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.