CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

  Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

7-00669 Tripiedi: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent.
7-00674 Albanella: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent.
(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00105).

  La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

  Cesare DAMIANO, presidente, invita i deputati Tripiedi e Albanella a illustrare le proprie risoluzioni.

  Luisella ALBANELLA (PD), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, ricorda che la XI Commissione ha svolto un'audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla situazione occupazionale e sulle problematiche lavorative concernenti il personale dell'azienda, dalla quale è emersa l'esigenza di promuovere un tavolo urgente di confronto, tramite il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga finalizzati a Pag. 95scongiurare i licenziamenti, in considerazione della procedura di mobilità in scadenza per il prossimo 7 maggio. Sollecita altresì la costituzione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per un intervento di politica industriale e per il controllo sulle procedure dell'acquisizione di Alcatel-Lucent da parte di Nokia, che permetta di difendere gli attuali livelli occupazionali e industriali presenti in Italia negli stabilimenti Alcatel-Lucent di Vimercate e Trieste, scongiurando qualsiasi ipotesi di delocalizzazione delle attività. Ricorda, infine, che la risoluzione invita il Governo a intervenire nella gestione dei piani governativi relativi alla banda ultralarga e all'agenda digitale, per fare in modo che gli investimenti pubblici previsti siano finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione in Italia.

  Davide TRIPIEDI (M5S) illustra gli impegni contenuti nella risoluzione di cui è primo firmatario, auspicando che il Governo promuova immediatamente un confronto a livello governativo nell'ambito del tavolo convocato sulla questione Alcatel-Lucent con le parti sociali, rendendo tempestiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari, al fine di promuovere azioni volte ad elaborare un piano di intervento che preveda la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e di esclusione dalla messa in mobilità dei lavoratori degli stabilimenti di Vimercate e Trieste, assicurando in ogni caso per i lavoratori l'erogazione della cassa integrazione straordinaria. Espressa quindi soddisfazione per il lavoro unitario svolto in Commissione, si augura che il Governo possa recepire gli indirizzi espressi dalla Commissione.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulle risoluzioni in oggetto, a condizione che sia adottato un testo unificato dei due atti di indirizzo, volto, in particolare, ad impegnare il Governo a promuovere ogni possibile iniziativa per un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, nelle more della definizione della procedura di licenziamento collettivo prevista per il prossimo 7 maggio, assicurando una tempestiva informazione delle competenti Commissioni parlamentari. Fa notare poi che la riformulazione impegna il Governo a sollecitare, secondo quanto già richiesto dalle Organizzazioni sindacali, la convocazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico per un intervento di politica industriale e per il controllo sulle procedure dell'acquisizione di Alcatel-Lucent da parte di Nokia, che permetta di difendere gli attuali livelli occupazionali e industriali presenti in Italia negli stabilimenti Alcatel-Lucent di Vimercate e Trieste. Infine, rileva che, in base alla riformulazione, il Governo è impegnato a valutare la possibilità di intervenire nella gestione dei piani governativi relativi alla banda ultralarga e all'agenda digitale, per fare in modo che gli investimenti pubblici previsti possano essere finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione in Italia.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere gli impegni recati dalle due risoluzioni nell'ambito di un nuovo testo unificato (vedi allegato), chiede ai firmatari della risoluzione se accettino la riformulazione proposta.

  Davide TRIPIEDI (M5S), pur condividendo in linea di massima la riformulazione testé illustrata dalla sottosegretaria, chiede se non sia possibile precisare meglio l'espressione «ogni possibile iniziativa per un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, nelle more della definizione della procedura di licenziamento collettivo prevista». Considerata l'urgenza dell'intervento, si chiede se non sia opportuno fornire una tempistica più precisa nell'ottica di garantire in modo certo i lavoratori interessati.

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  Luisella ALBANELLA (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Governo, che viene incontro all'esigenza di valutare ogni possibile iniziativa volta a scongiurare il licenziamento dei lavoratori interessati, anche attraverso il ricorso agli ammortizzatori in deroga.

  Antonio PLACIDO (SEL) fa notare che dall'audizione informale svolta dalla Commissione con le organizzazioni sindacali era emersa chiaramente l'esigenza di scongiurare i licenziamenti, valutando l'opportunità anche di uno slittamento della procedura di mobilità che scadrà il prossimo 7 maggio. Si chiede se l'impegno prospettato dal Governo nella riformulazione proposta fornisca effettive certezze al riguardo, considerata l'imminenza della scadenza prospettata.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI osserva che è nelle intenzioni nel Governo attivarsi con la massima urgenza, anche nell'ambito di un confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di affrontare le questioni in gioco.

  Marco MICCOLI (PD) ritiene che la riformulazione delle risoluzioni proposta dal Governo consenta di giungere ad un risultato politico condiviso, che rappresenta, a suo avviso, una importante base di partenza in vista della tutela dei livelli occupazionali dell'azienda Alcatel. Fa notare, peraltro, che l'azione del Governo, nel tendere verso una tutela dei lavoratori interessati, deve mirare necessariamente anche alla salvaguardia delle sorti produttive dell'azienda, considerato che essa opera in un settore strategico per il futuro industriale del Paese come quello connesso allo sviluppo della banda larga, in relazione al quale appare opportuno salvaguardare il know how italiano.

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI fa notare che la riformulazione testé proposta, incidendo sul dispositivo delle risoluzioni in questione, rappresenta uno stimolo importante per il Governo, in vista della risoluzione delle importanti questioni sollevate durante la discussione odierna.

  Davide TRIPIEDI (M5S), alla luce dei chiarimenti del Governo, dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Governo.

  Cesare DAMIANO, presidente, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene che vi siano le condizioni per porre in votazione il nuovo testo unificato delle risoluzioni n. 7-00669 Tripiedi e n. 7-00674 Albanella, come da ultimo riformulato sulla base del parere espresso dal Governo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il nuovo testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00105.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga.
C. 2453 Albanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della I e della II Commissione sul testo della proposta di legge in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti, mentre fa presente che la X Commissione ha manifestato l'intenzione di non esprimere il parere di propria competenza. Considerati gli orientamenti emersi in Commissione Pag. 97nel corso dell'esame del provvedimento, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.
  Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Atto n. 157.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente settimana si è concluso il ciclo di audizioni, che era stato previsto in relazione al presente provvedimento al fine di acquisire elementi di conoscenza utili alla prosecuzione dell’iter. Rammenta, altresì, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 aprile 2015, ha convenuto di prevedere, nella seduta odierna e in quella di domani, lo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale. Ricorda inoltre che in quella sede si era concordato che la deliberazione di competenza sul provvedimento abbia luogo giovedì 7 maggio, atteso che il termine per l'espressione del parere scade l'8 maggio 2015.

  Roberta LOMBARDI (M5S), nel preannunciare che il proprio gruppo è orientato a formulare una proposta di parere negativo sul provvedimento, evidenzia che, al fine di tutelare la maternità come valore individuale e sociale collettivo, il Governo avrebbe dovuto innalzare l'indennità giornaliera dall'80 per cento al 100 per cento della retribuzione, per tutto il periodo del congedo obbligatorio di maternità. Tale indennità potrebbe, a suo avviso, essere coperta dalla fiscalità generale per una quota pari all'ammontare dell'assegno sociale e per la restante quota, fino a concorrenza del 100 per cento dell'importo della retribuzione, dall'assicurazione obbligatoria. In tal modo, a suo avviso, vi sarebbe una riduzione significativa degli oneri a carico delle aziende legati ai congedi obbligatori per maternità che, ancora oggi, costituiscono un forte deterrente all'assunzione di donne. Ritiene opportuno, con la stessa finalità sopra esplicitata, l'introduzione per i padri lavoratori dell'astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di quindici giorni da usufruire entro dodici mesi dalla nascita del figlio, coperta da un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, in linea con gli ultimi orientamenti espressi in ambito europeo, nonché in coerenza con l'impostazione introdotta, seppure solo in via di principio, con l'articolo 4, comma 24, della legge 18 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Inoltre, fa notare che si sarebbe dovuto prevedere il potenziamento del congedo parentale, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che le lavoratrici e i lavoratori possano accedere ai congedi parentali, dovuti fino all'ottavo anno di vita del bambino, godendo di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, innalzandola al 100 per cento nel caso in cui Pag. 98le risorse economiche del nucleo familiare del bambino, composto da tre componenti, non superi i 25 mila euro, da rimodulare al rialzo in caso di famiglie più numerose. Rileva che, ai fini del computo dell'indennità, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sarebbe opportuno utilizzare l'indicatore ISEE, calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, includendo, ai fini della riduzione del reddito, le spese mediche e di assistenza per soggetti non autosufficienti a carico del beneficiario e le spese per l'affitto o per le quote residue di mutuo per l'immobile destinato a residenza. Giudica opportuno, infine, incrementare le risorse stanziate per l'attuazione del piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, in modo tale da garantire alle madri lavoratrici l'istituzione di nuovi nidi aziendali, sia presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, sia nei comuni, sia nel settore privato attraverso convenzioni e relativi incentivi finanziari alle aziende, anche al fine di conseguire l'obiettivo comune europeo della copertura territoriale di almeno il 33 per cento per la fornitura di servizi per l'infanzia ai bambini al di sotto dei tre anni, come fissato dall'Agenda di Lisbona, che il Governo avrebbe dovuto prevedere tra le misure di tutela della maternità, previste dal citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. Giudica, inoltre, opportuno, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, il riconoscimento di un contributo finanziario mensile per i servizi di baby-sitting e per asili nido pubblici o privati in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice, anche al fine di promuovere, nel mercato del lavoro la parità tra uomo e donna. In alternativa, auspica l'incentivazione su tutto il territorio di servizi integrativi e innovativi, quale «il nido di famiglia», gestito dalla «tagesmutter o mamma di giorno», che accudisce ed educa presso la propria abitazione bambini da 0 a 6 anni. Ritiene necessario, infine, l'utilizzo di servizi di baby-sitting, attraverso la deduzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, delle retribuzioni eventualmente corrisposte ad addetti ai predetti servizi, compresi i contributi previdenziali e assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei loro confronti.

  Giovanna MARTELLI (PD), relatrice, nel ringraziare la deputata Lombardi per gli interessanti spunti testé forniti, si dichiara disponibile e aperta ad un confronto con i gruppi in vista dell'elaborazione di una proposta di parere che sia il più possibile efficace e condivisa.

  Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo sulle modalità di prosecuzione dell’iter, segnala l'opportunità di proseguire l'esame del presente provvedimento in parallelo rispetto a quello dell'atto di Governo n. 158, sul quale la Commissione, prima di esprimere il parere, dovrà attendere la trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Giorgio AIRAUDO (SEL) si associa alla richiesta testé formulata dalla deputata Gnecchi.

  Claudio COMINARDI (M5S) condivide quanto testé prospettato dai deputati Gnecchi e Airaudo.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto degli orientamenti dei gruppi, avverte che le modalità di prosecuzione dell'esame saranno definite nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.
Atto n. 158.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 aprile 2015, ha convenuto di prevedere, per la giornata odierna e di domani, sedute da dedicare allo svolgimento di interventi di carattere generale. Nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade il 10 maggio 2015, rammenta che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione dello schema in esame anche in assenza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, invitando tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima della trasmissione di detto parere. In proposito, rappresenta che la Conferenza avrebbe dovuto esprimere il proprio parere nella seduta convocata per la giornata del 29 aprile, ma tale seduta è stata sconvocata e non risulta allo stato convocata una nuova seduta. I tempi per l'espressione del parere sull'atto in esame saranno quindi stabiliti in relazione all'effettiva trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che probabilmente avrà luogo all'inizio della prossima settimana.

  Claudio COMINARDI (M5S) preannuncia che interverrà sul merito del provvedimento nella seduta prevista per la giornata di domani.

  Tiziana CIPRINI (M5S) preannuncia un proprio intervento di carattere generale nella giornata di domani.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.

Legge-quadro sulle missioni internazionali.
Testo unificato C. 45 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul testo unificato delle proposte di legge C. 45, 933, 952 e 1959, recante legge quadro sulle missioni internazionali, come risultante dall'esame degli emendamenti svoltosi in sede referente. Fa presente che il provvedimento in esame si propone di mettere a sistema le procedure tese ad autorizzare le missioni internazionali e di procedere all'individuazione in via permanente della disciplina applicabile in materia di personale. Il testo in esame, pertanto, si propone di offrire solidi punti di riferimento sia sul piano del rispetto del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, sia su quello dei delicati profili di natura giuridica ed economica, riguardanti il personale militare e civile coinvolto. L'intervento normativo in oggetto, che rielabora i risultati dell'intensa attività di riflessione svoltasi in sede giuridica e parlamentare su questa problematica nel corso degli ultimi anni, è finalizzato essenzialmente all'adozione di una cornice normativa unitaria per l'invio dei contingenti Pag. 100all'estero. Nell'ordinamento italiano, allo stato, non esiste infatti una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi. Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, allo stato, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.
  Passando a esaminare sommariamente il contenuto del provvedimento in questione, rileva che esso è composto da ventisette articoli suddivisi in quattro Capi. L'articolo 01 definisce il perimetro di legalità internazionale e nazionale entro il quale è consentita la partecipazione alle missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale. Osserva, quindi, che l'articolo 1, nell'ambito del Capo I relativo alle procedure, disciplina la deliberazione e l'autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, mentre l'articolo 2 prevede una sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate, stabilendo, tra l'altro, che il Governo entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso. Rileva, quindi, che l'articolo 3, a conclusione del Capo I, al fine di finanziare la partecipazione italiana alle missioni prevede l'istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.
  Una particolare rilevanza assume, sotto il profilo delle competenze della Commissione, il Capo II, che reca norme sul personale, le quali sostanzialmente riprendono gli interventi normativi succedutisi nell'ambito dei diversi provvedimenti di proroga delle missioni internazionali assunti negli ultimi anni. Segnala, peraltro, che la materia concernente la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale militare è di competenza della IV Commissione, mentre la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle Forze di polizia è di competenza della I Commissione.
  In proposito, osserva che l'articolo 4 interviene in materia di indennità di missione, prevedendo, tra l'altro, che tale indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sia corrisposta al personale che partecipa alle missioni internazionali per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo. Tale articolo, ai commi successivi, determina la misura e le modalità di calcolo dell'indennità, anche con riferimento a specifiche categorie di personale.
  Fa poi notare che l'articolo 5 interviene in materia di compenso forfettario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario per i casi in cui non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione, per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, stabilendo deroghe ai limiti fissati in materia dalla normativa vigente. Il comma 2 deroga i limiti previsti dalla legislazione vigente per le spese riferite a lavoro straordinario con riferimento ai compensi relativi ad attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.
  Osserva, quindi, che l'articolo 6 interviene in materia di corresponsione di Pag. 101indennità di impiego operativo ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita. Si stabilisce, inoltre, l'applicabilità dell'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dell'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  Segnala che l'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 prevede che il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È aumentato di un terzo anche il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 51, comma 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dispone che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti a talune categorie di lavoratori nonché le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione.
  Osserva, quindi, che l'articolo 7 assume una particolare importanza nell'ambito delle competenze della Commissione, intervenendo in materia di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale. Il comma 1 di tale articolo prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301 – si tratta, in sostanza del rimborso per la spesa di un'assicurazione sulla vita – con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
  Al riguardo, ricorda che la legge n. 301 del 1982, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
  Osserva che il successivo comma 2 reca, poi, disposizioni in materia di trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni. Nel dettaglio, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 1897 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in caso di decesso per causa di servizio, mentre, con riferimento invalidità per la medesima causa, viene disposta l'applicabilità delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
  Fa presente che il richiamato articolo 1897 del Codice, recependo il contenuto della legge n. 308 del 1981, all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o Pag. 102dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. A sua volta, il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l'articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313 del 1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.
  Osserva che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della proposta di legge in esame puntualizza che il citato trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti dagli articoli 1896 e 1898 del richiamato Codice che sul punto hanno, rispettivamente, recepito il contenuto dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 e del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835.
  Rileva che l'articolo 1896 del Codice attribuisce una speciale elargizione, in misura pari al 50 per cento di quella prevista all'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente in favore dei familiari dei soggetti elencati dalla medesima disposizione (militari in servizio permanente e di complemento; personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; militari in servizio di leva; richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; allievi carabinieri; allievi finanzieri; allievi delle accademie militari; allievi delle scuole e dei licei militari; volontari in ferma). Ai sensi del regio decreto n. 1345 del 1926, ai militari che prestano servizio di volo nell'Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.
  Segnala che il terzo periodo del comma 2 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 881 del Codice che reca disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali.
  Osserva che il successivo comma 2-bis estende, quindi, i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo al personale delle Forze armate che, nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assolta dal contingente, è deceduto o ha riportato una invalidità permanente. A tale fine, è autorizzata la Pag. 103spesa di euro 2.216.000 per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla presente legge, stabilendosi che con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefici di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1o gennaio 1961.
  Fa notare che il successivo comma 3 stabilisce, poi, che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  Rileva che anche il successivo articolo 8 prevede l'applicabilità delle norme contenute nel testo in materia di indennità di missione, di impiego operativo e di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale, anche al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Tale articolo, in particolare, prevede che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.
  Osserva, quindi, che l'articolo 9 dispone in materia di prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare, stabilendo, al comma 1, che per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. Al comma 2, si prevede che per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Si tratta, in sostanza, di una disposizione che consente, in via permanente, ma solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento. Osserva, quindi, che l'articolo 10 interviene in materia di valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore, consentendo di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali ai fini del loro avanzamento.
  Fa notare che l'articolo 11 reca norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni, stabilendo, al comma 1, che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d'ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il successivo comma 2 dispone, invece, che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
  Segnala che l'articolo 11-bis interviene in materia di esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi per il personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali, mentre l'articolo 12 disciplina la materia delle utenze telefoniche di servizio del medesimo personale.Pag. 104
  Rileva che l'articolo 13 stabilisce che al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, mentre l'articolo 13-bis stabilisce, al comma 1, che al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione. Il comma 2 prevede che il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.
  Fa notare che l'articolo 14 prevede che al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili. A tale riguardo, considerato anche che le competenze della nostra Commissione attengono essenzialmente alla disciplina di tale personale, potrebbe essere opportuno segnalare l'esigenza di specificare in modo più puntuale quale siano le disposizioni applicabili. L'articolo 15 prevede la possibilità che, nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, conferisca l'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale.
  Rileva poi che l'articolo 16, contemplato nell'ambito del Capo III, reca disposizioni in materia penale, mentre nell'ambito del Capo IV, l'articolo 17 reca disposizioni in materia contabile e l'articolo 18 prevede che i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi urgenti al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Fa presente, quindi, che l'articolo 19 prevede la possibilità di cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento, mentre l'articolo 20 disciplina i pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali. Osserva che l'articolo 20-bis prevede una modifica all'articolo 705 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, rimuovendo, per la categoria dei fratelli del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, la condizione di essere unici superstiti in vista della possibilità di essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente nell'ambito di ciascuna Forza armata, mentre l'articolo 21, nel novellare il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione, comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace. L'articolo 22 stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, mentre l'articolo 23 prevede l'entrata in vigore.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, ritiene che si possa sin d'ora anticipare un orientamento favorevole. Si riserva comunque di formulare una proposta di parere che tenga conto anche di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.15.

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