CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2015
430.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 91

INTERROGAZIONI

    Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 9.

5-05234 Gnecchi: Accordi individuali di esodo esclusi dall'applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico previste dalla legislazione vigente.

  La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Marialuisa GNECCHI (PD), replicando, rileva che l'uscita dal mercato del lavoro per l'accesso alla pensione, attraverso accordi di esodo individuale, per ridurre le dotazioni organiche di personale è stata frequentemente utilizzata negli anni antecedenti il 2012, anche da parte delle ex aziende monopoliste di Stato. Osserva che tali accordi individuali di esodo, assolutamente non considerati meritevoli di tutela, nella manovra «salva Italia» del dicembre 2011, sono stati poi inseriti nelle salvaguardie con il decreto-legge n. 216 del 2011, anche su esplicita segnalazione delle aziende interessate. Fa presente, tuttavia, che ancora oggi non è purtroppo possibile sapere quanti siano i lavoratori che hanno firmato i suddetti accordi di esodo individuale prima del 31 dicembre 2011 e quale fosse la data di accesso alla pensione con i previgenti requisiti. Chiede, quindi, al Governo una quantificazione della platea dei soggetti interessati, anche in vista dell'adozione di ulteriori misure di salvaguardia, tenuto conto che tali lavoratori rischiano di rimanere senza stipendio per un lungo periodo. Ricordato che sul tema in oggetto il Ministro Poletti si è dichiarato disponibile a nuovi interventi, osserva che la Commissione XI è comunque interessata a una soluzione strutturale del problema dei cosiddetti «esodati», tanto che sono in corso di esame in sede referente diversi provvedimenti in tema di flessibilità previdenziale, volti proprio a far fronte alle difficoltà derivanti dal brusco innalzamento dei requisiti pensionistici disposto con la riforma del 2011.

5-03231 Fedriga: Definizione delle qualifiche minime richieste per la manutenzione delle gru a torre.

  La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Roberto SIMONETTI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione, fa notare che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di far luce sulla situazione dei controlli periodici e straordinari per la manutenzione delle gru a torre, considerato l'elevato rischio di incidenti nel settore dei cantieri edili. Invita il Governo, quindi, a uno sforzo maggiore verificando l'idoneità dei profili tecnici specifici e delle relative disposizioni vigenti, al fine di una corretta definizione dei soggetti abilitati alla manutenzione delle gru nei cantieri, a tutela della salute dei lavoratori.

5-04855 Famiglietti: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

  La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Luigi FAMIGLIETTI (PD) osserva, con rammarico, che la circolare alla quale il Governo fa riferimento nella sua risposta non supera i problemi alla base della questione posta nell'interrogazione, questione che il comma 117 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) intendeva risolvere. Fa notare che una parte rilevante della platea dei lavoratori della ex Isochimica di Avellino, infatti, rischiano di rimanere comunque esclusi dai benefici previdenziali perché i meccanismi di deroga andavano declinati sulla base della legislazione in materia di amianto e non in riferimento al decreto-legge n. 201 del 2011. Rileva che il combinato disposto tra età anagrafica e contributiva dei lavoratori in questione e soglie di accesso della riforma del 2011 neutralizza lo stesso intervento legislativo contenuto nella richiamata legge di stabilità. Avrebbe auspicato che prima del varo della circolare il Ministero si fosse fatto carico di convocare un tavolo di confronto per affrontare la questione di merito posta da tale norma, proprio per evitare una eterogenesi dei fini. Auspica ciò che non si è fatto prima possa essere fatto ora alla luce di quanto testé illustrato, invitando il Governo ad incontrare le organizzazioni sindacali, al fine di trovare una via di Pag. 93uscita che garantisca una efficace applicazione della citata norma.

5-05210 Ciprini: Tutela dei lavoratori stagionali del settore turistico in caso di disoccupazione involontaria.

  La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Tiziana CIPRINI (M5S) osserva che, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, che hanno introdotto la nuova NASpI, i lavoratori stagionali del turismo che godevano dell'ASpI o della precedente disoccupazione ordinaria non avranno più completa copertura economica dei periodi non lavorati nell'anno. Osserva, infatti, che un contratto stagionale di sei mesi ogni anno permetteva il riconoscimento dell'ASpI che quindi copriva i successivi mesi fino alla stagione estiva successiva, mentre dal 1o maggio 2015, con l'avvento della NASpI, i lavoratori stagionali potranno ricevere l'assegno solo per la metà delle settimane lavorate, quindi tre mesi, restando per altri tre mesi senza sussidio. Giudica vergognoso che il Governo, che pubblicamente dichiara di voler contrastare il fenomeno del precariato, nei fatti assuma provvedimenti che vanno nella direzione opposta e che generano una lotta tra categorie di lavoratori svantaggiati, come testimoniato dal caso oggetto della presente interrogazione. A conferma di tale atteggiamento dell'Esecutivo, fortemente penalizzante nei confronti di determinati lavoratori, ricorda che, nell'ambito dello schema di decreto legislativo n. 158 in materia di riordino delle fattispecie contrattuali, provvedimento che, secondo il Governo, dovrebbe promuovere l'occupazione stabile, è contenuta una clausola di salvaguardia – tesa a identificare, se necessario, ulteriori forme di copertura degli interventi ivi recati – suscettibile di produrre effetti negativi nei confronti del settore privato e dei lavoratori autonomi, generando ulteriori conflitti tra categorie.

  Walter RIZZETTO, presidente, con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dalla deputata Ciprini, rammenta l'esigenza che i deputati, intervenendo in sede di replica, si attengano al contento dell'interrogazione svolta per dichiarare se siano stati soddisfatti, senza introdurre nel dibattito temi nuovi, sui quali non si può aprire un dibattito.
  Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI (FI-PdL), relatrice, osserva che la proposta di legge in esame recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 e torna all'esame della Camera con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 4 marzo 2015. Rileva che il provvedimento si compone di tre articoli, uno in più rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera, essendo stato introdotto l'articolo 2, che reca sanzioni per l'illecito commercio internazionale di specie animali e vegetali. Nell'osservare che, in estrema sintesi, il testo reca un complesso di disposizioni di carattere sanzionatorio volte alla tutela dell'ecosistema, segnala in Pag. 94primo luogo che l'articolo 1 inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, introducendo in tale ambito sei nuovi delitti, relativi in particolare all'inquinamento ambientale, al disastro ambientale, al traffico e all'abbandono di materiale ad alta radioattività, all'impedimento del controllo, all'omessa bonifica e ispezione di fondali marini. Si prevede, peraltro, che le pene previste possano essere diminuite in caso di ravvedimento operoso, in favore, cioè, di quanti collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio. Si obbliga, inoltre, il condannato al recupero e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, prevedendosi inoltre il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure in materia di confisca e pene accessorie. Il provvedimento rivede inoltre la disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali. Si introduce, altresì, nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro. Come già anticipato, fa presente che l'articolo 2 modifica, inoltre, la disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge n. 150 del 1992, che reca la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. Ricorda che allo stato l'ordinamento nazionale sanziona prevalentemente la lesione dell'ambiente attraverso l'impiego di contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, segnala che rilevano essenzialmente le sole disposizioni del capoverso articolo 452-sexies dell'articolo 1, comma 1. Tale capoverso introduce, infatti, il delitto di impedimento del controllo, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. Nel corso dell'esame al Senato l'ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate. Segnala, in proposito, che l'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Rilevato come si tratti di una disposizione senz'altro positiva, in quanto volta a rafforzare le tutele in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed osservato che le altre norme del provvedimento non incidono su profili di competenza della Commissione, propone quindi di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 5).
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione)
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che, a causa dell'andamento dei lavori in Assemblea, che impongono nella giornata odierna ritmi piuttosto serrati, anche tenuto conto dell'esigenza di proseguire il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 157, sarebbe opportuno rinviare lo svolgimento dell'intervento introduttivo della relatrice alla prossima settimana. Fa notare, peraltro, che tale rinvio appare funzionale anche all'esigenza di valutare con maggiore attenzione l'evoluzione dell'esame del provvedimento in sede referente, Pag. 95nell'ambito del quale si è registrato un certo allungamento dei tempi.

  La Commissione conviene.

  Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che non può che prendere atto di tale situazione, auspicando che tale slittamento dei tempi sia utilizzato dai gruppi quantomeno per valutare con attenzione le proposte di modifica al testo presentate dal suo gruppo nell'ambito della sede referente.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 23 aprile 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).
Audizione di rappresentanti di VALORE D.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.40.

Audizione di rappresentanti di Family Way.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 aprile 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

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